Conclusione Danno patrimoniale e danno giuridico – risarcimento
PRIMA SEZIONE
CAUSA COLAZZO C. ITALIA
( Richiesta no 63633/00)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
5 giugno 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Colazzo c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi una camera composta da:
Nina Vajić, presidentessa, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Guido Raimondi, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, giudici,
e di Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 maggio 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 63633/00) diretta contro la Repubblica italiana e di cui quattro cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 23 marzo 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 13 ottobre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, Colazzo c. Italia, no 63633/00, § 87, 13 ottobre 2005.
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 434 614,73 EUR a titolo di danno patrimoniale e di 108 653,68 EUR a titolo di danno giuridico. Inoltre, chiedevano il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte così come degli oneri nella cornice del procedimento nazionale.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non essendo matura, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 96, e spunta 3 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. Il 12 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere a ciascuna delle parti di nominare un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 14 giugno 2007.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
IN FATTO
8. I fatti sopraggiunti dopo la sentenza al principale si possono riepilogare come segue.
9. Con una sentenza del 16 maggio 2008, depositato il 13 ottobre 2008, la corte di appello di Lecce condannò la municipalità a pagare 34 295,32 EUR al primo richiedente e 31 627,82 EUR agli altri tre richiesti ed all’altro erede, a sapere delle somme uguali al valore venale dei terreni espropriati, come determinate dal perito commesso d’ ufficio.
Questi importi dovevano essere rivalutati e dovevano essere abbinati di interessi a contare dal 28 settembre 1988, data della perdita di proprietà dei terreni con effetto dell’espropriazione indiretta.
10. La municipalità non essendosi attenuta, il 10 luglio 2009 i richiedenti notificarono al ministero della giustizia un precetto di pagare, atto di precetto. Risulta dalla pratica che l’amministrazione non ha versato nessuna somma ai richiedenti.
11. Con un atto del 26 novembre 2009, la municipalità di Lecce si ricorse in Cassazione contro la sentenza della corte di appello di Lecce. Il procedimento è pendente attualmente.
IN DIRITTO
12. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
13. Riferendosi ai criteri di indennizzo stabilito nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009, i richiedenti chiedono una somma che corrisponde al valore venale dei terreni espropriati, più indicizzazione ed interessi. Fanno valere che più di ventiquattro anni hanno trascorso dall’espropriazione dei loro beni senza che l’amministrazione si sia liberata dal suo obbligo di indennizzarli per la perdita di proprietà dei loro terreni.
14. Peraltro, seguito alla sentenza della corte di appello di Lecce del 16 maggio 2008, riconoscendo loro un risarcimento all’altezza del valore commerciale dei terreni, e malgrado il precetto di pagare notificato alla municipalità, questa non ha pagato nessuna somma di denaro.
In compenso, l’amministrazione è ricorsa in cassazione ritardando così ulteriormente il pagamento della loro indennità.
15. I richiedenti chiedono anche 60 000 EUR a titolo di perdita di opportunità.
16. Il Governo fa osservare che la corte di appello di Lecce ha concesso ai richiedenti una somma che corrisponde al valore venale dei terreni espropriati, indicizzata ed abbinata di interessi. Afferma che la municipalità ubbidirà prossimamente.
Secondo lui, se la Corte accordasse una somma a titolo di una soddisfazione equa, i richiedenti potrebbero essere indennizzati due volte.
17. La Corte risponde al primo colpo all’argomento del Governo. Considera improbabile che i richiedenti ricevano un doppio indennizzo, dato che le giurisdizioni nazionali, quando decideranno della causa, prederanno inevitabilmente in conto ogni somma accordata agli interessati da questa Corte, Serghides e Christoforou c. Cipro (soddisfazione equa), no 44730/98, § 29, 12 giugno 2003. Inoltre, visto che il procedimento nazionale dura da più di vent’ anni sarebbe irragionevole aspettarne la conclusione, Serrilli c. Italia (soddisfazione equa), no 77822/01, § 17, 17 luglio 2008; Mason ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 43663/98, § 31, 24 luglio 2007.
18. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
19. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], nº 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non più tenere conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
20. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta che si avrà dedotto la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche l’abbinare di interessi suscettibili di compensare, almeno partito, il lungo lasso di tempo che ha trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
21. I richiedenti hanno perso la proprietà dei loro terreni rispettivi nel 1988. Risulta dalla perizia effettuata durante il procedimento nazionale che il valore del terreno del primo richiedente in questa data era di 34 295,32 EUR, mentre quella del terreno degli altri tre richiedenti era di 31 627,82 EUR, paragrafo 9 sopra. Inoltre, i richiedenti non hanno ricevuto nessuna indennità a livello nazionale.
22. Peraltro, la Corte deve prendere in conto il fatto che oltre ai tre ultimi richiedenti, una terza persona può rivendicare anche dei diritti rispetto al secondo terreno oggetto della causa, § 10 della sentenza al principale e § 9 sopra. In mancanza di indicazioni contrarie, la Corte stima che i tre ultimi richiedenti non sono fondati a ricevere una soddisfazione equa che al 25% rispetto al valore di questo terreno.
23. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima ragionevole accordare 125 000 EUR al primo richiedente e 29 000 EUR a ciascuno degli altri tre richiesti, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su queste somme.
24. Resta da valutare la perdita di opportunità subita dai richiedenti in seguito all’espropriazione controversa. La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità dei rispettivi terreni durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima (1987) fino al momento della perdita di proprietà (1988). Deliberando in equità, la Corte assegna 4 000 EUR al primo richiedente e 1 000 EUR a ciascuno degli altri tre richiesti per la perdita di probabilità.
B. Danno morale
25. Giustificativi in appoggio, i richiedenti sollecitano il versamento della somma di 250 000 EUR a titolo di danno morale.
26. Il Governo si oppone e considera questa somma eccessiva.
27. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni hanno causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
28. Deliberando in equità, la Corte accorda ad ogni richiedente la somma di 2 500 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
29. I richiedenti sollecitano il rimborso di 57 900 EUR per gli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne e 30 320 EUR per gli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
30. Il Governo considera queste somme eccessive.
31. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.
32. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicati a questo titolo. Considera dal momento che c’è luogo di rimborsare ne partirli solamente. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole di assegnare congiuntamente ai richiedenti un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
33. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 129 000 EUR, centoventi novemila euro, al primo richiedente, 30 000 EUR, trentamila euro, al secondo richiedente, 30 000 EUR, trentamila euro, al terzo richiedente e 30 000 EUR, trentamila euro, al quarto richiedente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 2 500 EUR, duemila cinquecento euro, ad ogni richiedente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico,;
iii. 20 000 EUR, ventimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta coi richiedenti, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 5 giugno 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidentessa