PRIMA SEZIONE
CAUSA COLACRAI C. ITALIA (NO1)
( Richiesta no 63296/00)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
29 luglio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Colacrai c. Italia (no1),
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Christos Rozakis, presidente, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabetta Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Guido Raimondi, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 luglio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 63296/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. R. C. (“il richiedente”), ha investito la Corte l’ 11 maggio 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 13 ottobre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Colacrai c. Italia (no 1), no 63296/00, § 76, 13 ottobre 2005).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva la restituzione del terreno una soddisfazione equa o, a difetto, il versamento di un’indennità di 360 000 EUR a titolo di danno patrimoniale. Chiedeva anche 300 000 EUR a titolo di indennità per danno morale. Infine, chiedeva il rimborso degli oneri di giustizia impegnati dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e degli oneri esposti dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 85, e punto 3 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti arrivassero a tale accordo. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. Il 12 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 14 giugno 2007.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
8. Il 20 febbraio 2009, i Sigg OMISSIS, figli e soli eredi del richiedente, informarono la Corte del decesso di loro padre, sopraggiunto il 24 giugno 2006. Espressero anche il loro interesse a proseguire il procedimento.
IN DIRITTO
9. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
10. Il richiedente sollecita la restituzione del terreno, il che costituirebbe la forma di risarcimento ideale secondo lui. A difetto di restituzione, il richiedente chiede il versamento di un’indennità di 360 000 EUR a titolo di danno patrimoniale per la perdita del terreno.
11. Il Governo stima che la somma richiesta dal richiedente è eccessiva.
12. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
13. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha rivisto la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, questa ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
14. Seguendo i criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondente al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Bisogna anche abbinare interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
15. Nello specifico, il richiedente ha perso la proprietà del suo terreno nel 1983. Come risulta dalla perizia ordinata dal tribunale ed effettuata durante il procedimento nazionale, il valore del bene a questa data era di 828 360 ITL o 444, 55 EUR (paragrafo 17 della sentenza al principale). Inoltre, il richiedente non ha ricevuto nessuna indennità a livello nazionale.
16. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare al richiedente la somma di 2 500 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
17. Resta da valutare la perdita di probabilità subita dal richiedente in seguito all’espropriazione controversa. La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima (1981) fino al momento della perdita di proprietà (1983). Deliberando in equità, la Corte assegna al richiedente 1 500 EUR per la perdita di probabilità.
B. Danno morale
18. Il richiedente sollecita il versamento di un’indennità di 300 000 EUR a titolo di danno morale.
19. Il Governo stima che la constatazione di violazione è sufficiente. In ogni caso, si rimette alla saggezza della Corte, pure facendo notare che la somma chiesta è esorbitante.
20. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato al richiedente un danno giuridico importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato. Deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, decide di assegnare all’interessato 10 000 EUR sotto questo capo.
C. Oneri e spese
21. Giustificativi in appoggio, il richiedente chiede le somme di 44 111 EUR, a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte, e di 42 832,98 EUR, a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali.
22. Il Governo si oppone.
23. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, § 66).
24. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 30 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
25. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare agli eredi del richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme:
i. 4 000 EUR (quattromila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 10 000 EUR (diecimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 30 000 EUR (trentamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta con gli eredi del richiedente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 29 luglio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente