Conclusione Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
PRIMA SEZIONE
CAUSA COLACRAI C. Italia (No 2)
( Richiesta no 63868/00)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
5 giugno 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Colacrai c. Italia (no 2),
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nina Vajić, presidentessa, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Guido Raimondi, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 maggio 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 63868/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 9 marzo 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il richiedente è deceduto il 24 giugno 2006. Con una lettera del 20 febbraio 2009, OMISSIS, figlio del richiedente, hanno informato la cancelleria di ciò che avevano ereditato del richiedente e che desideravano costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. Con una sentenza del 15 luglio 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del richiedente non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, Colacrai c. Italia (no 2), no 63868/00, § 62, 15 luglio 2005.
3. Appellandosi sull’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 583 680 EUR a titolo di danno patrimoniale e di 225 000 EUR a titolo di danno morale. Inoltre, chiedeva il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte così come degli oneri nella cornice del procedimento nazionale.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non essendo matura, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a dargli cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 74, e spunta 3 del dispositivo.
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. Il 12 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere a ciascuna parti di nominare un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 14 giugno 2007.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
IN DIRITTO
8. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
9. Gli eredi del richiedente sollecitano il versamento di un’indennità di 340 480 EUR per la perdita del terreno, somma che corrisponderebbe al valore venale del terreno, ed il pagamento di 243 200 EUR per l’aumento del valore venale del terreno in ragione della costruzione di abitazioni sui terreni limitrofi.
10. Il Governo si oppone e stima che le pretese degli eredi del richiedente sono eccessive.
11. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
12. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, questa ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non più tenere conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
13. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilita dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa al livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno partito, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
14. Nello specifico, il richiedente ha perso la proprietà del suo terreno nel 1991. Risulta dalle perizie ordinate dal tribunale ed effettuato durante il procedimento nazionale che il valore del bene a questa data era di 21 280 000 ITL, o 10 990,20 EUR (paragrafo 16 della sentenza al principale).
15. La Corte deve prendere infine in conto il fatto che oltre al richiedente, una terza persona può rivendicare dei diritti a riguardo del terreno oggetto della causa (paragrafo 9 della sentenza al principale). In mancanza di indicazioni contrarie, la Corte stima che il richiedente è fondato a ricevere una soddisfazione equa solo a concorrenza del 50% rispetto al valore del terreno oggetto della causa.
16. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima ragionevole di accordare congiuntamente agli eredi del richiedente l’intimo di 11 000 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
17. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente agli eredi del richiedente 1 000 EUR per la perdita di probabilità.
B. Danno morale
18. Gli eredi del richiedente sollecitano il versamento della somma di 225 000 EUR a titolo di danno morale.
19. Il Governo si oppone e considera questa somma eccessiva.
20. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato al richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
21. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente agli eredi del richiedente la somma di 5 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
22. Giustificativi in appoggio, gli eredi del richiedente sollecitano il rimborso di 35 993 EUR per gli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne e 50 743 EUR per l’onere incorso dinnanzi alla Corte.
23. Il Governo si oppone.
24. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.
25. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsare ne partirli solamente. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare congiuntamente agli eredi del richiedente un importo di 15 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
26. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente agli eredi del richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 12 000 EUR, dodicimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 5 000 EUR, cinquemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii. 15 000 EUR, quindicimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dagli eredi del richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 5 giugno 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidentessa