Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario
SECONDA SEZIONE
CAUSA CITTADINI E RUFFINI C. ITALIA
(Richiesta n? 40955/98)
SENTENZA
STRASBURGO
14 dicembre 1999
DEFINITIVO
14/03/2000
Nella causa Cittadini e Ruffini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Il Sig. C. Rozakis, presidente, il
Sig. Sig. Fischbach, il Sig. B. Conforti, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra V. Str??nick?, la
Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska, il
Sig. A. Baka, giudici, e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione;
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 dicembre 1999,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, Sigg. A. C. e R. R. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 13 marzo 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 27 aprile 1998 sotto il numero di pratica 40955/98. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza.
2. La camera ha dichiarato la richiesta ammissibile il 27 aprile 1999.
IN FATTO
3. Il 9 ottobre 1990, i Sigg. S.C. e F.C. domandarono un sequestro immobiliare a carico del primo richiedente dinnanzi al giudice di istanza di Ancona. Con decisione del 22 ottobre 1990, questo accolse questa domanda. Il 26 novembre 1990, deposero un ricorso dinnanzi allo stesso giudice, mirando ad ottenere la convalida del sequestro.
4. Il collocamento in stato della causa cominci? il 17 gennaio 1992. A questa data, il richiedente intervenne volontariamente nel procedimento. I richiedenti deposero una domanda riconvenzionale che mirava ad ottenere la constatazione della qualit? come comproprietario del richiedente sull’immobile commerciale in controversia ed il risarcimento dei danni subiti in seguito al sequestro. Altre nove udienze fissate tra il 9 ottobre 1992 ed il 13 marzo 1996, tre furono consacrate al deposito di documenti alla cancelleria, due furono rinviate d? ufficio, due riguardarono l’ascolto delle parti, una tratt? in particolare una domanda di perizia ed una fu rimessa per permettere alle parti di presentare le loro conclusioni. Il 22 maggio 1996 ebbe luogo la presentazione delle conclusioni.
5. L’udienza di arringhe fissata al 21 novembre 1997 fu posticipata d? ufficio su richiesta delle parti al 27 febbraio 1998 e poi al 24 aprile 1998 . Con un giudizio dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 3 luglio 1998, il tribunale constat? la sua incompetenza ed indic? il giudice di istanza di Ancona, facente funzione di giudice del lavoro, come giurisdizione competente.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
6. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (?) che decider? (?) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (?)”
7. Il Governo si oppone a questa tesi.
8. Il periodo da considerare ? cominciato il 26 novembre 1990 per il richiedente ed il 17 gennaio 1992 per la richiedente e si ? concluso il 3 luglio 1998.
9. ? durata poco pi? di sette anni e sette mesi per il richiedente e pi? di sei anni e cinque mesi per la richiedente, per un’istanza, dunque.
10. La Corte ricorda avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi c. Italia che deve apparire sulla raccolta ufficiale della Corte, ? 22) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione che risulta da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata una simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
11. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
12. I richiedenti si lamentano anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n? 1.
13. Avuto riguardo alla constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 11 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
14. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. DANNO
15. I richiedenti richiedono rispettivamente 650 000 000 e 1 000 000 000 lire italiane (ITL) a titolo di danno materiale e morale che avrebbero subito.
16. La Corte, dopo avere preso in considerazione le osservazioni presentate dal Governo, considera che c’? luogo di concedere ad ogni richiedente 16 000 000 ITL.
B. INTERESSI MORATORI
17. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 16 000 000 (sedici milioni) di lire italiane per danno morale;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 2,5% l’anno a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 14 dicembre 1999, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente
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