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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE CITTADINI ET RUFFINI c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 1
Articoli: 41, P1-1
Numero: 40955/98/1999
Stato: Italia
Data: 1999-12-14 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario
SECONDA SEZIONE
CAUSA CITTADINI E RUFFINI C. ITALIA
(Richiesta n? 40955/98)
SENTENZA
STRASBURGO
14 dicembre 1999
DEFINITIVO
14/03/2000

Nella causa Cittadini e Ruffini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Il Sig. C. Rozakis, presidente, il
Sig. Sig. Fischbach, il Sig. B. Conforti, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra V. Str??nick?, la
Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska, il
Sig. A. Baka, giudici, e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione;
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 dicembre 1999,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, Sigg. A. C. e R. R. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 13 marzo 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 27 aprile 1998 sotto il numero di pratica 40955/98. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza.
2. La camera ha dichiarato la richiesta ammissibile il 27 aprile 1999.
IN FATTO
3. Il 9 ottobre 1990, i Sigg. S.C. e F.C. domandarono un sequestro immobiliare a carico del primo richiedente dinnanzi al giudice di istanza di Ancona. Con decisione del 22 ottobre 1990, questo accolse questa domanda. Il 26 novembre 1990, deposero un ricorso dinnanzi allo stesso giudice, mirando ad ottenere la convalida del sequestro.
4. Il collocamento in stato della causa cominci? il 17 gennaio 1992. A questa data, il richiedente intervenne volontariamente nel procedimento. I richiedenti deposero una domanda riconvenzionale che mirava ad ottenere la constatazione della qualit? come comproprietario del richiedente sull’immobile commerciale in controversia ed il risarcimento dei danni subiti in seguito al sequestro. Altre nove udienze fissate tra il 9 ottobre 1992 ed il 13 marzo 1996, tre furono consacrate al deposito di documenti alla cancelleria, due furono rinviate d? ufficio, due riguardarono l’ascolto delle parti, una tratt? in particolare una domanda di perizia ed una fu rimessa per permettere alle parti di presentare le loro conclusioni. Il 22 maggio 1996 ebbe luogo la presentazione delle conclusioni.
5. L’udienza di arringhe fissata al 21 novembre 1997 fu posticipata d? ufficio su richiesta delle parti al 27 febbraio 1998 e poi al 24 aprile 1998 . Con un giudizio dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 3 luglio 1998, il tribunale constat? la sua incompetenza ed indic? il giudice di istanza di Ancona, facente funzione di giudice del lavoro, come giurisdizione competente.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
6. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (?) che decider? (?) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (?)”
7. Il Governo si oppone a questa tesi.
8. Il periodo da considerare ? cominciato il 26 novembre 1990 per il richiedente ed il 17 gennaio 1992 per la richiedente e si ? concluso il 3 luglio 1998.
9. ? durata poco pi? di sette anni e sette mesi per il richiedente e pi? di sei anni e cinque mesi per la richiedente, per un’istanza, dunque.
10. La Corte ricorda avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi c. Italia che deve apparire sulla raccolta ufficiale della Corte, ? 22) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione che risulta da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata una simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
11. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
12. I richiedenti si lamentano anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n? 1.
13. Avuto riguardo alla constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 11 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
14. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. DANNO
15. I richiedenti richiedono rispettivamente 650 000 000 e 1 000 000 000 lire italiane (ITL) a titolo di danno materiale e morale che avrebbero subito.
16. La Corte, dopo avere preso in considerazione le osservazioni presentate dal Governo, considera che c’? luogo di concedere ad ogni richiedente 16 000 000 ITL.
B. INTERESSI MORATORI
17. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 16 000 000 (sedici milioni) di lire italiane per danno morale;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 2,5% l’anno a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 14 dicembre 1999, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation de l’Art. 6-1 ; Non-lieu ? examiner P1-1 ; Dommage mat?riel – demande rejet?e ; Pr?judice moral – r?paration p?cuniaire
DEUXI?ME SECTION
AFFAIRE CITTADINI ET RUFFINI c. ITALIE
(Requ?te n? 40955/98)
ARR?T
STRASBOURG
14 d?cembre 1999
D?FINITIF
14/03/2000

En l?affaire Cittadini et Ruffini c. Italie,
La Cour europ?enne des Droits de l?Homme (deuxi?me section), si?geant en une chambre compos?e de :
M. C. Rozakis, pr?sident,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Str??nick?,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 2 d?cembre 1999,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l?origine de l?affaire se trouve une requ?te dirig?e contre la R?publique italienne et dont des ressortissants italiens, MM. A. C. et R. R. (? les requ?rants ?), avaient saisi la Commission europ?enne des Droits de l?Homme (? la Commission ?) le 13 mars 1997 en vertu de l?ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?). La requ?te a ?t? enregistr?e le 27 avril 1998 sous le num?ro de dossier 40955/98. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) est repr?sent? par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a d?clar? la requ?te recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 9 octobre 1990, MM. S.C. et F.C. demand?rent une saisie immobili?re ? l?encontre du premier requ?rant devant le juge d?instance d?Anc?ne. Par d?cision du 22 octobre 1990, celui-ci fit droit ? cette demande. Le 26 novembre 1990, ils d?pos?rent un recours devant le m?me juge, visant ? obtenir la validation de la saisie.
4. La mise en ?tat de l’affaire commen?a le 17 janvier 1992. A cette date, la requ?rante intervint volontairement dans la proc?dure. Les requ?rants d?pos?rent une demande reconventionnelle visant ? obtenir le constat de la qualit? de copropri?taire de la requ?rante sur l?immeuble commercial en litige et la r?paration des dommages subis suite ? la saisie. Des neuf audiences fix?es entre le 9 octobre 1992 et le 13 mars 1996, trois furent consacr?es au d?p?t au greffe de documents, deux furent renvoy?es d?office, deux concern?rent l?audition des parties, une traita notamment d?une demande d?expertise et une fut remise afin de permettre aux parties de pr?senter leurs conclusions. Le 22 mai 1996 eut lieu la pr?sentation des conclusions.
5. L?audience de plaidoiries fix?e au 21 novembre 1997 fut remise ? la demande des parties au 27 f?vrier 1998 puis d?office au 24 avril 1998. Par un jugement du m?me jour, dont le texte fut d?pos? au greffe le 3 juillet 1998, le tribunal constata son incomp?tence et indiqua le juge d?instance d?Anc?ne, faisant fonction de juge du travail, comme juridiction comp?tente.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 6 ? 1 DE LA CONVENTION
6. Les requ?rants all?guent que la dur?e de la proc?dure a m?connu le principe du ? d?lai raisonnable ? tel que pr?vu par l?article 6 ? 1 de la Convention, ainsi libell? :
? Toute personne a droit ? ce que sa cause soit entendue (…) dans un d?lai raisonnable, par un tribunal (?) qui d?cidera (?) des contestations sur ses droits et obligations de caract?re civil (?) ?
7. Le Gouvernement s?oppose ? cette th?se.
8. La p?riode ? consid?rer a d?but? le 26 novembre 1990 pour le requ?rant et le 17 janvier 1992 pour la requ?rante et s’est termin?e le 3 juillet 1998.
9. Elle a donc dur? un peu plus de sept ans et sept mois pour le requ?rant et plus de six ans et cinq mois pour la requ?rante, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constat? dans quatre arr?ts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l?arr?t Bottazzi c. Italie ? para?tre dans le recueil officiel de la Cour, ? 22) l?existence en Italie d?une pratique contraire ? la Convention r?sultant d?une accumulation de manquements ? l?exigence du ? d?lai raisonnable ?. Dans la mesure o? la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l?article 6 ? 1.
11. Ayant examin? les faits de la cause ? la lumi?re des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la mati?re, la Cour estime que la dur?e de la proc?dure litigieuse ne r?pond pas ? l?exigence du ? d?lai raisonnable ? et qu?il y a l? encore une manifestation de la pratique pr?cit?e.
Partant, il y a eu violation de l?article 6 ? 1.
II. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N? 1
12. Les requ?rants se plaignent ?galement de ce que la longueur de la proc?dure litigieuse a port? atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n? 1.
13. Eu ?gard au constat relatif ? l?article 6 ? 1 (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour estime qu?il n?y a pas lieu d?examiner s?il y a eu, en l?esp?ce, violation de cette disposition (voir l’arr?t Zangh? c. Italie du 19 f?vrier 1991, s?rie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SUR L?APPLICATION DE L?ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l?article 41 de la Convention,
? Si la Cour d?clare qu?il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d?effacer qu?imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s?il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?
A. DOMMAGE
15. Les requ?rants r?clament respectivement 650 000 000 et 1 000 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du pr?judice mat?riel et moral qu’ils auraient subis.
16. La Cour, apr?s avoir pris en consid?ration les observations pr?sent?es par le Gouvernement, consid?re qu?il y a lieu d’octroyer ? chaque requ?rant 16 000 000 ITL.
B. INT?R?TS MORATOIRES
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d?int?r?t l?gal applicable en Italie ? la date d?adoption du pr?sent arr?t ?tait de 2,5 % l?an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L?UNANIMIT?,
1. Dit qu?il y a eu violation de l?article 6 ? 1 de la Convention ;
2. Dit qu?il n?y a pas lieu d?examiner le grief tir? de l?article 1 du Protocole n?1 ;
3. Dit
a) que l?Etat d?fendeur doit verser ? chaque requ?rant, dans les trois mois ? compter du jour o? l?arr?t est devenu d?finitif conform?ment ? l?article 44 ? 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ces montants seront ? majorer d?un int?r?t simple de 2,5% l?an ? compter de l?expiration dudit d?lai et jusqu?au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction ?quitable pour le surplus.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 14 d?cembre 1999, en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Pr?sident

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