Conclusioni: Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8 – Obblighi positivo Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare, Danno patrimoniale – domanda respinta, Articolo 41 – Danno materiale Soddisfazione equa, Danno morale – risarcimento, Articolo 41 – Danno morale Soddisfazione equa,
PRIMA SEZIONE
CAUSA CINCIMINO C. ITALIA
( Richiesta no 68884/13)
SENTENZA
STRASBURGO
28 aprile 2016
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Cincimino c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidentessa,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 e 29 marzo 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, dato:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 68884/13) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 10 ottobre 2013 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocato a Palermo. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il 14 gennaio 2015, i motivi di appello concernente gli articoli 8 e 6 della Convenzione sono stati comunicati al Governo e la richiesta ? stata dichiarata inammissibile per il surplus in virt? dell’articolo 54 ? 3 dell’Ordinamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1964 e risiede a Palermo.
5. Del matrimonio del richiedente con A.A. nasce il 6 febbraio 2000 un bambino di sesso femminile, A. In 2001, in ragione dei conflitti incessanti che lacerano la coppia, A.A. lascia il domicilio familiare e deposit? una domanda di separazione di corpo.
6. La residenza principale di A. fu fissata a casa il richiedente.
7. Nell’agosto 2002, il tribunale per bambini di Palermo, qui di seguito “il tribunale”) ordin? una perizia per valutare le capacit? parentali del richiedente e di stabilire le modalit? dell’esercizio del diritto di visita del padre.
8. Il tribunale fu investito.
9. Nell’agosto 2002 fu aperta un procedimento che tende a decadere A.A. della sua autorit? parentale, il richiedente avendo affermato che A.A. avrebbe dato della droga al bambino.
10. Il bambino fu ricoverato il 18 agosto 2002. I medici esclusero che avesse preso mai della droga.
11. I periti nominati nel procedimento di separazione di corpo resero un parere che poteva riepilogare come segue:
-la madre aveva un legame esclusivo col bambino che non gli lasciava autonomia; si era opposta agli incontri col padre; non permetteva alla sua figlia di esprimere i suoi timori, ed il suo comportamento era al limite del psicopatologia; occorreva che il richiedente seguisse un percorso di psicoterapia, perch? era in un stato depressivo.
12. Con una decisione del 23 dicembre 2002, il tribunale affid? la guardia del bambino al padre per le vacanze scolastiche. Con una decisione del 30 dicembre, osservando che il bambino era restato con sua madre, il tribunale ordin? che trascorra le vacanze con suo padre fino al 14 gennaio 2003. Questa scadenza fu rinviata al 29 gennaio 2003.
13. Il 13 gennaio 2003, il tribunale ordin? una perizia psicologica a proposito del richiedente. Il parere dei periti poteva riepilogare come segue:
-il richiedente era incapace di considerare la sua figlia come un essere distinto di lei stessa, o diversamente che un oggetto narcisistico; non gli permetteva di costruire un legame col padre; questa relazione simbiotica impediva il bambino di crescere armoniosamente.
14. Il tribunale rese la sua decisione il 26 maggio 2003. Nei suoi motivi, rilev?:
-che i periti avevano sottolineato: da una parte, che era augurabile che il bambino si stacchi dal richiedente, dato che l’impediva di crescere; di altra parte, che il richiedente aveva bisogno di seguire un percorso di sostegno psicologico; che le perizie prodotte dal richiedente mostravano anche che aveva delle difficolt? a gestire le sue emozioni;
-che in dicembre, A. aveva trascorso un mese con suo padre, e che si evolveva positivamente in questo ambiente; che in compenso, malgrado suo seguito psicologico, il richiedente aveva continuato a denigrare suo ex-sposo; che l’atteggiamento del richiedente nuoceva allo sviluppo psicofisico del bambino.
Perci? il tribunale decise egli, al nome dell’interesse del bambino: di ordinare l’allontanamento di A. del domicilio della madre, di affidare ne la guardia al padre e di concedere al richiedente un diritto di visita in presenza degli assistenti sociali a ragione di due dopo-mezzogiorni con settimana;
-di ordinare anche al richiedente di seguire un percorso psicologico per migliorare la relazione con la sua figlia.
15. Con una decisione del 16 dicembre 2003, il tribunale sospese l’autorit? parentale del richiedente e vietato ogni contatto tra lei ed i bambini. Autorizz? un solo incontro con settimana in presenza degli assistenti sociali. Nei suoi motivi, il tribunale osservava:
-che il richiedente non aveva rispettato la sua precedente decisione, perch? era andata a casa i suoi suoceri per vedere il bambino, aveva senza ragione interrotta gli incontri durante parecchi mesi e non aveva seguito correttamente il programma di sostegno psicologico;
-che il suo comportamento non aveva migliorato, e che il suo rancore contro il padre della sua figlia aveva aumentato.
Di conseguenza, il tribunale stimava che il richiedente non era in grado di esercitare l’autorit? parentale. Oltre la limitazione degli incontri ad una sola tutti i quindici giorni, sempre in presenza degli assistenti sociali, ordin? al richiedente di collaborare coi servizi sociali e di seguire un percorso di psicoterapia.
16. Il 5 ottobre 2005, il tribunale rese una nuova decisione. Nei suoi motivi, osserv?:
-che, durante gli incontri protetti, il richiedente aveva provato a cavalcare il bambino contro suo padre;
-che aveva avuto un atteggiamento negativo contro gli assistenti sociali ed aveva negato di seguire un percorso di sostegno psicologico;
-che, del suo lato, A. aveva tessuto un legame molto forte con suo padre;
-che il comportamento del richiedente non aveva migliorato; che non aveva mostrato di interesse n? per la sua figlia, n? per la sofferenza che provava.
Stimando che un miglioramento della rapporto madre-figlia non era pi? considerabile, il tribunale dichiar? il richiedente decaduta della sua autorit? parentale e gli vieta ogni incontro col bambino.
17. Con una decisione del 27 febbraio 2006, la corte di appello di Palermo conferm? la decisione del tribunale. Rilev?, in particolare, che il richiedente nuoceva ad un sviluppo sano ed armoniosi del bambino.
18. Il 15 marzo 2006, i nonni materni del bambino investirono il tribunale: facendo valere che non avevano nessuno contatto con lei da tre anni, chiedevano a potere vedere la loro nipote.
19. Il 17 gennaio 2007, dopo avere chiesto una perizia sulla situazione del bambino e sull’opportunit? che incontra i suoi nonni, il tribunale respinse la domanda dei nonni.
20. Il 20 settembre 2007, i nonni reiterarono la loro domanda.
21. Il minore, A.A. ed il richiedente furono sentite col tribunale.
22. Con una decisione del 30 gennaio 2008, il tribunale respinse il ricorso dei nonni. Nei suoi motivi, il tribunale sottoline?:
-che il perito aveva stimato che una ripresa dei contatti coi nonni sarebbe pregiudizievole al bambino che aveva dimenticato oramai i ricordi traumatici concernente la relazione con sua madre, e che in ogni modo questa apparteneva per lei al passato;
-che un tale avvicinamento sarebbe contrario al percorso intrapreso dal bambino per dimenticare il passato; e ci? tanto pi? che il richiedente, all’epoca dell’ascolto, aveva espresso la volont? di rivedere la sua figlia, mentre una ripresa dei rapporti con la madre non era considerabile.
23. I nonni interposero appello di questa decisione. Il 12 aprile 2008, il perito deposit? un nuovo rapporto, ai termini del quale:
-i ricordi che il bambino aveva dei suoi nonni erano vaghi;
-la bambina mostrava una situazione di malese faccia alla madre;
-una ripresa dei contatti coi nonni sarebbe pregiudizievole al bambino.
24. Con una sentenza del 11 giugno 2008, la corte di appello, basandosi sulla perizia depositata, respinse l’appello dei nonni. Si riabituer? anche ad un’altra perizia, depositata in un procedimento introdotto dal richiedente visto di ottenere l’annullamento del matrimonio dinnanzi al santo Rote nel frattempo.
25. Ad una data non precisata, difatti, il richiedente aveva chiesto l’annullamento del matrimonio dinnanzi alla giurisdizione ecclesiastica. Lo svolgimento di questo procedimento pu? essere riassunto come segue.
Il 13 marzo 2006, il tribunale ecclesiastico ordin? una perizia a proposito delle parti.
Nel settembre 2006, la perizia fu depositata alla cancelleria. Il perito stimava che:
-il richiedente aveva una personalit? narcisistica, era molto egocentrico e soffriva di un’agitazione della personalit?; si credeva importante, mancava di empatia, ed aveva dei comportamenti arroganti; questa agitazione comprometteva la sua capacit? a stabilire dei rapporti di amore; l’allontanamento del bambino gli aveva, peraltro, provocato una sofferenza di cui la causa risiedeva di pi? nel torto che credeva avere subito che, nella perdita della sua figlia.
26. Con una sentenza del 25 maggio 2007, il tribunale ecclesiastico annull? il matrimonio del richiedente a causa di incapacit? di questa ultima ad assumere gli obblighi inerenti al matrimonio.
27. Il 6 luglio 2009, il richiedente chiese ad essere reintegrata nella sua autorit? parentale. Adduceva avere intrapreso una psicoterapia con due psichiatri e produceva un attestato di un psichiatra che indica che non soffriva di nessuna patologia.
28. Dopo avere inteso i periti, con una decisione del 29 marzo 2010, il tribunale respinse la domanda, ai motivi,:
-che il primo terapeuta aveva incontrato solamente il richiedente due volte e che il secondo aveva avuto due manutenzioni col richiedente senza carattere professionale;
-che il richiedente aveva intrapreso un percorso terapeutico senza seguire le indicazioni date dai servizi sociali; che, di pi?, il suo comportamento aggressivo, gi? presente in passato, potrebbe essere ancora pi? destabilizzando per la sua figlia, dato che questa stava vivendo la fase delicata della costruzione della sua identit? sessuale.
29. Questa decisione fu confermata dalla corte di appello di Palermo.
30. Con un ricorso introduce il 1 febbraio 2012, il richiedente chiese di nuovo al tribunale di revocare la sua decisione del 2005 e di permettergli di riprendere dei contatti con la sua figlia. Esponeva:
-che aveva seguito una psicoterapia e che, secondo il rapporto del suo psichiatra, non soffriva di nessuna patologia psichiatrica di natura tale da influenzare negativamente le sue capacit? parentali;
-che l’interesse del bambino esigeva che questa possa rivedere sua madre;
-che aveva avuto parecchie manutenzioni con un altro psicoterapista che aveva indicato che era augurabile, nella mancanza di patologia, che ci sia una ripresa dei contatti tra madre e ragazze.
31. Il richiedente aggiungeva:
-che aveva seguito una nuova psicoterapia a partire dal 21 giugno 2011;
-che era una persona stabile che esercitava il mestiere di medico urgentiste all’ospedale e di pediatra in n?onatologie, e non soffriva di nessuna disfunzione sociale o professionale.
Chiedeva al tribunale di ordinare una perizia psichiatrica per verificare le sue capacit? parentali.
32. Nel frattempo, i servizi sociali avevano depositato un rapporto sulla situazione del bambino. Ne risultava che il padre del bambino temeva il ritorno del richiedente nella loro vita; e che il bambino, del suo lato, non si ripresentava ancora la perdita della madre.
33. Il padre del bambino oppose alla domanda del richiedente.
In quanto ad A., inteso dal tribunale, dichiar? volere non cambiare la sua vita e non volere incontrare sua madre, che non vedeva pi? da sette anni.
34. Un altro psicoterapista avendo seguito il richiedente fu sentita col tribunale: secondo lei, il richiedente mostrava una personalit? narcisistica ma non era pericolosa per il bambino.
35. La procura diede un parere sfavorevole alla ripresa dei contatti tra il richiedente ed i bambini, tenuto conto dell’equilibrio raggiunge dal bambino.
36. Con una decisione del 23 giugno 2013, il tribunale respinse la domanda del richiedente.
Nei suoi motivi, il tribunale osserv?:
-che il richiedente era decaduto della sua autorit? parentale perch? era stata giudicata incapace di esercitare il suo ruolo parentale a causa della sua mancanza di empatia e della sua personalit? narcisistica;
-che le dichiarazioni dei due psichiatri avendo seguito l’interessata durante gli ultimi anni non erano riusciti a smentire il fatto che aveva una personalit? narcisistica, siccome l’avevano sottolineato i periti nel passato, ed in particolare il perito commise nell’istanza dinnanzi al tribunale ecclesiastico secondo che, in particolare, un’agitazione della personalit? non era ad escludere.
37. Il tribunale consider? anche:
-che il richiedente aveva avuto un atteggiamento egocentrico ed autor?f?rentielle; che avrebbe dovuto iniziare una nuova psicoterapia pi? importante che quella che aveva seguito; che non era necessario ordinare una notizia stimo psicologico;
-che gli incontri chiesti potrebbero essere negativi solamente per A.; che un’eventuale ripresa dei contatti potrebbe avere luogo unicamente quando il richiedente arriverebbe a comprendere i bisogni del suo bambino e quando A. avrebbe accettato sua madre; che inoltre, il richiedente aveva conservato lo stesso comportamento che in passato.
Il tribunale ordin? al padre del bambino di fargli seguire un percorso di sostegno, in vista di aiutarlo a conoscere le sue origini personali del lato materno.
38. Il 11 febbraio 2013, il richiedente fece appello di questa decisione. Facendo valere che le perizie su che il tribunale si era basato risalivano a 2002, 2003 e 2006, chiedeva una notizia stimo. Di pi?, secondo lei, il fatto di interrompere ogni contatto con la sua figlia non era n? giustificato, n? nell’interesse del bambino.
La procura chiese alla corte di appello di ordinare una perizia psicologica a proposito del richiedente.
39. Con una sentenza del 11 aprile 2013, la corte di appello di Palermo respinse il ricorso del richiedente, considerando,:
-che il bambino si era evoluto positivamente nella mancanza della madre, come sottolineato dal tribunale;
-che non era n? opportuno n? utile di ordinare una notizia stima, visto che le perizie realizzate nel passato avevano confermato che il richiedente soffriva di agitazioni della personalit? che non erano incompatibili con la sua personalit? narcisistica;
-che un’eventuale ripresa dei contatti tra i richiedenti e la sua figlia sarebbero pregiudizievoli al bambino.
La corte di appello ordin? tuttavia al padre di fare seguire un percorso psicologico al bambino per prepararla ad un eventuale futuro avvicinamento col richiedente.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
40. Ai termini dell’articolo 330 del codice civile:
“Il giudice pu? pronunciare il decadimento dell’autorit? parentale quando, di un modo seriamente pregiudizievole per il bambino, un genitore contravviene ai suoi obblighi, trascurali o abusa dei poteri derivando.
In questa ipotesi, in caso di motivi gravi, il giudice pu? ordinare l’allontanamento del bambino della sua residenza familiare. “
41. La legge no 149 del 28 marzo 2001 ha modificato certe disposizioni del libro I, titolo VIII, del codice civile cos? come della legge no 184/1983.
L’articolo 333 del codice civile, come modificato dall’articolo 37 ? 2 della legge no 149/2001, disponi come segue:
“Quando il comportamento di uno o dei due genitori non ? di natura tale da dare adito a decisione di decadimento previsto dall’articolo 330, pure essendo pregiudizievole al bambino, il giudice pu?, secondo le circostanze, adottare le misure che si imporsi, ivi compreso ordinare l’allontanamento del bambino della residenza familiare o l’allontanamento del genitore o concubino che maltrattano o abusa del bambino.
Queste misure possono essere revocate ogni momento. “
42. L’articolo 336 del codice civile, come modificato dall’articolo 37 ? 3 della stessa legge, contempla:
“Le misure indicate negli articoli che precedono sono adottate a lei [domanda] dell’altro genitore, di membri della famiglia o del ministero pubblico e, quando si tratta di revocare delle decisioni anteriori, anche del genitore riguardato. Il tribunale prende la sua decisione in camera del consiglio, dopo avere raccolto delle informazione ed inteso la procura. Se la misura ? chiesta contro uno dei genitori, questo deve essere sentito. In caso di emergenza, il tribunale pu?, anche di ufficio, adottare delle misure provvisorie nell’interesse del minore.
Per le decisioni menzionate ai paragrafi precedenti, i genitori ed il minore sono assistiti da un avvocato, rimunerato con lo stato nei casi previsti dalla legge. “
43. Le decisioni dei tribunali per bambini rilevano ai termini degli articoli 330 e 333 del codice civile di un procedimento gratuito (“volontaria giurisdizione”). Non hanno un carattere definitivo e possono essere revocate quindi ogni momento. Inoltre, le decisioni in questione non sono suscettibili di appello ma possono essere oggetto di domande di una delle parti in causa dinnanzi alla corte di appello affinch? riesamina la situazione (“reclamo”).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
44. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, rimproverando alle autorit?,:
-di avergli vietato ogni contatto con la sua figlia senza prendere le misure adeguate per mantenere un legame tra esse;
-Di avergli impedito di esercitare il suo ruolo di madre, adottando delle misure di cui la finalit? era di rompere il legame tra lei e sua figlia;
-di avere lasciato il genitore con che vive la sua figlia manipolare questa ultima in modo che si allontana da sua madre, e di non avere avuto intenzione anche di fare seguire al bambino una psicoterapia.
Invocando l’articolo 6, il richiedente si lamenta di un difetto di equit? dei procedimenti interni: denuncia in particolare il fatto che nessuna perizia sia stata ordinata, le ultime decisioni essendo state prese sulla base di perizie effettuate rispettivamente presto sette ed otto anni pi?.
Padrona della qualifica giuridica dei fatti della causa, la Corte stima appropriata di esaminare i motivi di appello sollevati unicamente dal richiedente sotto l’angolo dell’articolo 8 che esige che il processo decisionale che sbuca su delle misure di ingerenza sia equo e rispetta, siccome si deve, gli interessi protetti da questa disposizione, Moretti e Benedetti c. Italia, no 16318/07, ? 27, 27 aprile 2010; Havelka ed altri c. Repubblica ceca, no 23499/06, ?? 34-35, 21 giugno 2007; Kutzner c. Germania, no 46544/99, ? 56, CEDH 2002-I; Wallov? e Walla c. Repubblica ceca, no 23848/04, ? 47, 26 ottobre 2006.
L’articolo 8 della Convenzione contempla:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare, (…).
2. Non pu? avere ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza ? prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una societ? democratica, ? necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al bene essere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
A. Sull’ammissibilit?
45. Il Governo solleva l’inammissibilit? della richiesta sul fondamento dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione, al motivo del mancata osservanza del termine di sei mesi. Fa valere che la decisione interna definitiva ? stata notificata al richiedente il 11 aprile 2013, mentre la richiesta ? stata ricevuta dalla Corte il 18 ottobre 2013.
46. La Corte ricorda che la data a prendere in considerazione per il calcolo del termine di sei mesi ? quella dell’introduzione o dell’invio della richiesta dinnanzi alla Corte, la compressa della posta che fa fede, e non quella della compressa di ricevimento attaccato sulla richiesta (vedere, per esempio, Kiprit?i c. Turchia, no 14294/04, ? 18, 3 giugno 2008. Constata che nello specifico il termine di sei mesi previsti dall’articolo 35 ? 1 della Convenzione scadeva il 11 ottobre 2013. Ora, la compressa della posta indica che la richiesta ? stata spedita il 10 ottobre 2013.
47. Tenuto conto degli elementi della pratica, la Corte considera dunque che la richiesta ? stata introdotta il 10 ottobre 2013, o buoni nei sei mesi a contare della data della decisione interna definitiva. Pertanto, la richiesta non ? tardiva ed invita di respingere l’eccezione del Governo.
48. La Corte constata che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. La dichiara ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Il richiedente
49. Il richiedente ricorda innanzitutto che ha perso ogni contatto con la sua figlia, oggi vecchia di 12 anni, da adesso dieci anni.
50. Sottolinea:
-che nessuno dei periti nominati dalle giurisdizioni ha suggerito mai l’adozione di una misura come il decadimento dell’autorit? parentale e l’interruzione totale dei rapporti;
-che l’unica stima psichiatrica alla quale la corte di appello fatto riferimento nella sua decisione di 2013 ? stata effettuata nel 2006 nella cornice del procedimento dinnanzi al tribunale ecclesiastico che aveva un oggetto ed una finalit? differente;
-che, per respingere la sua domanda che tende a ci? che ? ordinato una notizia stima, la corte di appello si ? riferita ai conclusioni del perito nominato dal padre del bambino che non aveva incontrato mai il richiedente.
51. Il richiedente afferma che lei e la sua figlia sono state abbandonate dalle autorit? che hanno preferito tagliare il legame familiare piuttosto che di aiutarli a costruire una relazione sana.
Sottolinea che i periti commessi da lei avevano affermato che una ripresa dei contatti era augurabile, e che anche il procuratore generale aveva chiesto alla corte di appello di nominare un perito per valutare il suo stato psichico.
52. Al posto di ci?, secondo il richiedente, le giurisdizioni sono restate inerti: si sono basate sulle dichiarazioni del bambino che non la vede pi? da circa dieci anni, e non hanno preso in considerazione i conclusioni del perito che sottolineava che il bambino non si ripresentava ancora la perdita di sua madre, ed aveva rilevato che parlare di lei era come urtare un tab?.
53. Il richiedente rimprovera alle giurisdizioni di non avere preso neanche in considerazione le affermazioni di un altro perito che sottolineava che la possibile opposizione del bambino all’idea di incontrare sua madre poteva essere letta come il risultato di una manipolazione e come il sintomo di un sconforto psicologico.
54. Il richiedente ? di parere che le autorit? non hanno provato a salvare il legame familiare, avendo preferito tagliarlo. Secondo lei, le autorit? non hanno fatto seguire mai di percorso di sostegno psicologico al bambino.
2. Il Governo
55. Ricordando i principi della giurisprudenza nei cause Nuutinen c. Finlandia (no 32842/96) CEDH 2000 VIII, e Glaser c. Regno Unito (no 32346/96, 19 settembre 2000,) il Governo arguisce che le autorit? italiane hanno agito con zelo e ha messo in posto tutte le misure necessarie per proteggere il bambino ed il diritto alla vita familiare del richiedente. Tutti i procedimenti condotti dalle giurisdizioni italiane hanno, ai suoi occhi, state vincolate dalle garanzie adeguate:
-il richiedente ed il bambino sono sempre stati sentiti;
-parecchie perizie prodotte dalle parti sono state esaminate;
-i servizi sociali sono stati incaricati di sorvegliare la relazione tra il richiedente e le sue ragazze.
Aggiunge che l’interesse della madre ? stato preso anche in considerazione, nonostante l’opposizione del bambino all’idea di incontrarla.
56. In quanto alla riduzione del diritto di visita del richiedente ed alla sospensione della sua autorit? parentale, il Governo intende osservare che tutto ci? si ? fatto gradatamente.
57. Trattandosi delle perizie effettuate nell’ultimo procedimento dinnanzi al tribunale dei bambini, il Governo ricorda che nel 2007, le giurisdizioni hanno deciso di prendere in conto la perizia preparata nella cornice del procedimento pendente dinnanzi al tribunale ecclesiastico secondo la quale il richiedente aveva un’agitazione della personalit? incompatibile con gli obblighi che derivano di un matrimonio.
58. Il Governo afferma che n? il richiedente n? il procuratore generale non hanno chiesto mai di perizia in questo ultimo procedimento.
59. Aggiunge:
-che il richiedente non ha rispettato le prescrizioni che tendono a ci? che segua una terapia, sul modo suggerito dalle giurisdizioni,;
-che, di conseguenza, non ? stato prodotto dinnanzi alle giurisdizioni nessuno elemento nuovo che fosse stato di natura tale da cambiare la loro decisione ed a permettere al richiedente di vedere la sua figlia;
-che al rimanendo, la corte di appello ha ordinato bene al padre del bambino di fargli seguire un percorso psicologico per prepararla ad un eventuale futuro avvicinamento col richiedente.
60. In quanto al bambino, i periti intervenuti durante il procedimento, hanno sottolineato che era nel suo interesse di non riprendere contatto con sua madre, come ricordato anche dalla corte di appello nella sua decisione del 11 aprile 2013.
61. Il Governo sostiene avere adottato tutte le misure necessarie per permettere al richiedente di riannodare un legame con la sua figlia, ma che ci? non ? stato possibile a causa del suo comportamento. Tutte le misure, spiega, sono stati presi nell’interesse del bambino.
3. Valutazione della Corte
62. La Corte ricorda che, per un genitore ed il suo bambino, essere rappresentato insieme un elemento fondamentale della vita familiare (Kutzner, precitata ? 58, e che le misure interne che i ne impediscono costituiscono un’ingerenza nel diritto protetto dall’articolo 8 della Convenzione, K. e T. c. Finlandia [GC], no 25702/94, ? 151, CEDH 2001-VII. Uguale ingerenza ignora l’articolo 8 salvo si, “previsto dalla legge”, insegue uno o degli scopi legittimi allo sguardo del secondo paragrafo di questa disposizione e ? “necessario, in una societ? democratica” per l’attentato. La nozione di “necessit?” implica un’ingerenza fondata su un bisogno sociale imperioso e, in particolare, proporzionata allo scopo legittimo ricercato, Couillard Maugery c. Francia, no 64796/01, ? 237, 1 luglio 2004.
63. Se l’articolo 8 tende per l’essenziale a premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, mette per di pi? al carico dello stato degli obblighi positivi inerenti al “rispetto” effettivo della vita familiare. Cos?, l? dove l’esistenza di un legame familiare si trova stabilita, lo stato deve in principio agire in modo da permettere a questo legame di svilupparsi e prendere le misure proprie a riunire il genitore ed il bambino riguardato (vedere, per esempio, Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, ? 71, serie Ha no 156; Olsson c. Svezia (no 2), 27 novembre 1992, ? 90, serie Ha no 250; Ignaccolo-Zenide c. Romania, no 31679/96, ? 94, CEDH 2000-I; Gnahor? c. Francia, no 40031/98, ? 51, CEDH 2000-I, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], no 41615/07, ? 140, CEDH 2010. La frontiera tra gli obblighi positive e negative dello stato a titolo dell’articolo 8 non si presta ad una definizione precisa; i principi applicabili sono tuttavia comparabili. In particolare, nei due casi, bisogna avere esattamente riguardo equilibrio a predisporre tra gli interessi concorrenti – quelli del bambino, quelli dei due genitori e quelli dell’ordine pubblico -, Maumousseau e Washington c. Francia, no 39388/05, ? 62, CEDH 2007 XIII, tenendo tuttavia conto di ci? che l’interesse superiore del bambino deve costituire la considerazione determinante, in questo senso, Gnahor?, precitata, ? 59, potendo, secondo la sua natura e la sua gravit?, il prevalere su quello dei genitori, Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, ? 66, CEDH 2003-VIII. L’interesse di questi ultimi, in particolare a beneficiare di un contatto regolare col bambino, resta tuttavia un fattore nella bilancia dei differenti interessi in gioco, Haase c. Germania, no 11057/02, ? 89, CEDH 2004-III (brani), o Kutzner, precitata, ? 58. Nelle due ipotesi, lo stato gode di un certo margine di valutazione (vedere, per esempio, W., B. e R. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, serie Ha no 121, ?? 60 e 61, e Gnahor?, precitata, ? 52. La Corte non ha per compito di sostituirsi alle autorit? interne per regolamentare la presa incaricata di bambini con l’amministrazione pubblica ed i diritti dei genitori di questi bambini, ma di valutare sotto l’angolo della Convenzione le decisioni che hanno reso nell’esercizio del loro potere di valutazione, Hokkanen c. Finlandia, 23 settembre 1994, ? 55, serie A no 299 A.
64. La Corte ricorda che, se l’articolo 8 non rinchiude nessuna condizione esplicita di procedimento, il processo decisionale legato alle misure di ingerenza deve essere equo e proprio a rispettare gli interessi protetti da questa disposizione. Egli decide quindi di determinare, in funzione delle circostanze di ogni specifico ed in particolare della gravit? delle misure a prendere, se i genitori hanno potuto giocare nel processo decisionale, considerato come un tutto, un ruolo abbastanza grande per accordarloro la protezione richiesta dei loro interessi. Nella negativa, c’? trasgressione al rispetto della loro vita familiare e l’ingerenza risultando dalla decisione non saprebbe passare per “necessario” al senso dell’articolo 8, W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, ? 64, serie Ha no 121.
65. La Corte riconosce che le autorit? godono di una grande latitudine in materia di diritto di guardia. Bisogna esercitare in compenso un controllo pi? rigoroso sulle restrizioni supplementari, come queste portato dalle autorit? al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate a garantire la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei bambini al rispetto della loro vita familiare. Queste restrizioni supplementari comprendono il rischio di amputare le relazioni familiari tra un giovani bambino ed uno dei suoi genitori o i due, sentenze Elsholz c. Germania [GC], no 25735/94 ? 49, CEDH 2000-VIII, e Sahin, precitata, ? 65.
66. L’articolo 8 esige che le autorit? nazionali predispongano un giusto equilibro tra gli interessi del bambino e quelli dei genitori e che, ci? che fa, legano un’importanza particolare all’interesse superiore del bambino che, secondo la sua natura e la sua gravit?, pu? prevalere su quello dei genitori. Da un lato, ? certo che garantire ai bambini un’evoluzione in un ambiente sano rileva di questo interesse e che l’articolo 8 non saprebbe autorizzare in nessun caso un genitore a vedere prendere delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo dei suoi bambini (Sahin precitata, ? 66,). Dell’altro, ? bacino di ingrassamento per ostriche che ? tutto tanto nell’interesse del bambino che i legami tra lui e la sua famiglia siano mantenuti, salvo nei casi dove questa si ? mostrato particolarmente indegno: rompere questo legame spetta a tagliare il bambino delle sue radici. Ne risulta che l’interesse del bambino comanda che uniche delle circostanze completamente eccezionali possano condurre ad una rottura del legame familiare, e che tutto sia messo in ?uvre per mantenere le relazioni personali, Plasse Bauer c. Francia, d?c.), no 21324/02, Pisano c. Italia, d?c.), no 10504/02 e Brukarz c. Francia, d?c.), no 16585/04.
Applicazione dei principi suddetti alla presente causa
67. La Corte stima che, dinnanzi alle circostanze sottoposte alla sua attenzione, il suo compito consiste in esaminare se, faccia alla necessit? di prendere delle misure proprie a mantenere i legami del richiedente col suo bambino durante il procedimento, le autorit? nazionali hanno agito conformemente ai loro obblighi positivi che derivano dell’articolo 8.
68. Nelle cause riguardo la vita familiare, la rottura del contatto con un bambino molto giovane pu? condurre ad un’alterazione crescente della sua relazione con suo genitore (vedere, entra altri, Pini ed altri c. Romania, i nostri 78028/01 e 78030/01, ? 175, CEDH 2004 V, brani, e K.A.B. c. Spagna, precitata, ? 103. Ne va cos? nella presente causa.
69. La Corte nota che a partire da 2003, il diritto di visita del richiedente fu limitato ad un incontro con settimana, in presenza dei servizi sociali. Alla fine di un certo tempo, i servizi sociali constatarono le difficolt? gravi sopraggiunte nella gestione degli incontri in ragione del comportamento tenuto dal richiedente e dell’atteggiamento aggressivo e non collaborative nei confronti i lavoratori sociali.
70. La Corte rileva che nel 2005 il richiedente fu decaduto della sua autorit? parentale col tribunale di Palermo sulla base delle perizie depositate all’epoca del procedimento di separazione di corpo da cui i conclusioni avevano condotto le giurisdizioni sequestrate a considerare che, tenuto conto della sua personalit? narcisistica, il richiedente non era in grado di garantire lo sviluppo equilibrato della sua figlia.
71. La Corte rileva innanzitutto il numero e la frequenza dei passi intrapresi presso dal richiedente delle autorit? nazionali, nello scopo di mantenere un contatto con la sua figlia nato, nel 2000 e di cui la guardia era stata affidata al padre. Per giustificare la loro risposta negativa alle domande del richiedente di vedere il bambino, le giurisdizioni nel marzo 2010, hanno enunciato che il richiedente non era ancora in grado di esercitare il suo ruolo parentale perch? non aveva seguito correttamente il percorso terapeutico indicato con le autorit? giudiziali, paragrafo 28 sopra.
72. Le giurisdizioni investite dal richiedente hanno una nuova volta respinta, in 2012, la sua domanda di potere incontrare di nuovo la sua figlia. Prendendo in conto il desiderio espresso dal bambino, durante il suo ascolto, di non rivedere sua madre dopo sette anni di mancanza di ogni contatto con lei, suddette autorit? hanno stimato che non era n? opportuno n? utile di ordinare una notizia stima a proposito del richiedente, al motivo che le perizie realizzate nella cornice del procedimento di separazione di corpo nel 2003 e dinnanzi al tribunale ecclesiastico nel 2006 avevano confermato che l’interessata soffriva di un’agitazione della personalit?. Di pi?, secondo la corte di appello di Palermo un’eventuale ripresa dei contatti tra i richiedenti e la sua figlia sarebbero pregiudizievoli per il bambino.
73. Ne risulta cos? come, dal 2006, ha avuto non ci nessuna notizia perizia psichiatrica indipendente a proposito del richiedente per valutare se continuava a soffrire di un’agitazione della personalit? e, nell’affermativa, se esisteva ancora, del punto di viste degli interessi del bambino, delle ragioni pertinenti e sufficienti per le misure che non permettono oramai nessuno contatto tra il richiedente ed i suoi bambini vecchi di dodici anni. Le giurisdizioni si sono limitate a ripetere le considerazioni gi? fatte nelle decisioni precedenti, mentre delle indicazioni erano state date-certo coi periti nominati dal richiedente-che la sua situazione aveva migliorato nel frattempo.
74. Avuto riguardo a ci? che precede, ed in particolare alla mancanza di una perizia recente ed indipendente sul richiedente, forza ? di concludere che il processo decisionale non ha soddisfatto alle esigenze procedurali inerenti all’articolo 8 della Convenzione (vedere sopra paragrafo 64).
75. La Corte conclude perci? che lo stato ha disconosciuto al riguardo del richiedente gli obblighi positivi messi al suo carico con l’articolo 8 della Convenzione. Pertanto, c’? stata violazione di questa disposizione.
II. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
76. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
77. Il richiedente richiede 73 888 euro (EUR) per danno patrimoniale ed un milione di euro per danno morale.
78. Il Governo stima che gli importi sollecitati sono eccessivi e non conformi ai criteri in uso dinnanzi alla Corte.
79. La Corte non vede alcun legame di causalit? tra le violazioni constatata ed il danno patrimoniale addotto; pertanto, respinge questa domanda. In compenso, considera che c’? luogo di concedere al richiedente 32 000 EUR a titolo del danno morale.
80. Inoltre, tenuto conto delle conseguenze irrimediabili che il passaggio del tempo pu? avere sulle relazioni tra il bambino ed i richiedenti, la Corte stima a questo riguardo che incomberebbe sulle autorit? interne di riesaminare, in un breve termine, la domanda del richiedente di essere reintegrata nella sua autorit? parentale, tenendo conto della situazione reale del richiedente e di A., e dell’interesse superiore del bambino, mutatis mutandis Kuppinger c. Germania no 62198/11, ?? 102 e 137, 15 gennaio 2015, Bondavalli c. Italia, no 35532/12, ?? 83-91, 17 novembre 2015.
B. Oneri e spese
81. Giustificativo all’appoggio, il richiedente chiede anche 5 960,00 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne per l’ultimo procedimento e 17 963,25 EUR per quegli impegnato dinnanzi alla Corte.
82. Il Governo contesta le pretese del richiedente. Afferma che queste pretese sono eccessive e presentate in modo vago.
83. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo globale di 20 000 EUR per gli oneri e spese nel procedimento nazionale e dinnanzi alla Corte, e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
84. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
3. Stabilisce
a), che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva in virt? dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme:
i, 32 000 EUR, trentaduemila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
ii, 20 000 EUR, ventimila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto dal richiedente a titolo di imposta, per oneri e spese,;
b che a contare della scadenza di questo termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
4. Respingi la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 28 aprile 2016, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Abele Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
Cancelliere Presidentessa