TERZA SEZIONE
CAUSA CHIVA C. ROMANIA
( Richiesta no 46011/06)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Chiva c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 46011/06) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. T. C. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 2 ottobre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da O. E. M. C., avvocato a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, Răzvan-Hora₫iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 17 giugno 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1949 e risiede a Bolintin Vale.
5. Il 17 giugno 2003, il richiedente investì il tribunale di prima istanza di Bolintin Vale (“il tribunale”) di un’azione contro la commissione locale per l’applicazione della legge no 18/1991 sull’ambito fondiario (“la commissione locale”) tesa ad ottenere la ricostituzione del suo diritto di proprietà su un terreno di 3 500 m2 situato a Bolintin Vale, nel luogo nominato “Poarta Luncii-râul Argeş”, trovandosi all’epoca nel patrimonio della società di stato A.,
6. Con un giudizio definitivo del 2 luglio 2003 (“il giudizio definitivo”), il tribunale accolse la sua azione ed ordinò alla commissione di metterlo in possesso di suddetto terreno, nell’area menzionata, e di rilasciargli un titolo di proprietà, fin dal ricevimento con questa ultima del terreno dell’agenzia delle tenute dello stato (“l’agenzia”), secondo il procedimento previsto dall’articolo 9 dell’ordinanza del Governo no 626/2001.
7. Il 16 febbraio 2004, il richiedente investì il tribunale di un’istanza tesa ad ottenere l’annullamento di un contratto concluso tra la società A. e S. e riguardante la vendita di parecchi terreni. Adduceva che il terreno che gli era stato assegnato col giudizio definitivo si ritrovava tra i terreni oggetto della vendita.
8. Il 22 aprile 2004, il richiedente investì il tribunale di un’altra istanza tesa a fare condannare il municipio di Bolintin Vale, la commissione locale e la commissione dipartimentale per l’applicazione della legge no 18/1991 nell’ambito fondiario a rilasciargli un titolo di proprietà per il terreno di 3 500 m2 che gli era stato assegnato col giudizio definitivo.
9. Il tribunale unì le due istanze con un giudizio interlocutorio del 16 dicembre 2004.
10. Con una sentenza definitiva del 5 aprile 2006, il tribunale dipartimentale di Giurgiu respinse le istanze del richiedente. Per ciò che riguardava la sua prima istanza, considerò che il terreno richiesto non si trovava tra i terreni oggetto del contratto di vendita attaccato. Trattandosi della sua seconda istanza, il tribunale rilevò che il giudizio definitivo del 2 luglio 2003 aveva ordinato l’attribuzione di suddetto terreno unicamente dopo il compimento dei procedimenti concernenti la rimessa del terreno da parte dell’agenzia alla commissione locale, procedimenti che non erano finiti.
11. L’ 11 agosto 2008, con l’accordo del richiedente, la commissione locale gli rilasciò un titolo di proprietà per un terreno di 3 500 m2 situato in un’ area diversa da quella ordinata dal giudizio definitivo.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
12. La legislazione interna pertinente, ossia dei brani delle leggi numeri 18/1991 sull’ambito fondiario, 169/1997 che riguarda la modifica della legge no 18/1991 e 29/1990 sul contenzioso amministrativo, è descritta nella causa Sabin Popescu c. Romania (no 48102/99, §§ 42-46, 2 marzo 2004,).
13. Le disposizioni pertinenti nello specifico della legge no 268/2001 sulla privatizzazione delle società commerciali che detengono dei terreni agricoli che dipendono dalla tenuta pubblica e privata dello stato (“legge no 268/2001”), pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 7 giugno 2001, si leggono così:
Articolo 7 § 7
“L’agenzia del demanio dello stato, in cooperazione con l’ufficio del catasto agricolo e dell’organizzazione del territorio agricolo, stabilisce l’inventario dei terreni che sono oggetto della ricostituzione del diritto di proprietà secondo le disposizioni delle leggi numeri 18/1991 [sulla tenuta fondiaria] e 1/2000 [sulla ricostituzione del diritto di proprietà sui terreni agricoli e forestali] e li rimette, sulla base di un protocollo, alle commissioni locali, affinché l’avente diritto si veda rilasciare dei titoli di proprietà e che vengano messi in possesso [dei terreni assegnati]. “
14. Secondo le Norme metodologiche di applicazione della legge no 268/2001, entrate in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 17 luglio 2001 dell’ordinanza del Governo no 626/2001, la rimessa dei terreni da parte dell’agenzia del demanio dello stato si effettua su richiesta delle commissioni dipartimentali sulla base di un protocollo. Prima della conclusione di suddetto protocollo, l’agenzia prende nota dell’istanza della commissione dipartimentale, corredata di ogni documento pertinente, così come della documentazione relativa alla rimessa dei terreni, come stabilita dal suo Consiglio di amministrazione. L’agenzia deve procedere anche ad un controllo della legalità dei documenti presentati (articolo 9 §§ 1 e 2).
15. L’ordinamento di applicazione della legge no 18/1991, entrata in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2002 dell’ordinanza governativa no 1172/2001, contempla anche che i terreni menzionati all’articolo7 § 7 della legge no 268/2001 devono essere rimessi alle commissioni locali sulla base di un protocollo (articolo 44 §§ 1 e 2).
IN DIRITTO
I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
16. Il richiedente adduce che l’inadempimento del giudizio definitivo reso a suo favore ha infranto il suo diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il suo diritto al rispetto dei suoi beni, come previsto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato nelle loro parti pertinenti:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale indipendente ed imparziale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
17. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul merito
18. Il Governo riconosce che il richiedente era in diritto di vedersi mettere in possesso del terreno situato nell’area menzionata dal giudizio definitivo del 2 luglio 2003, ma ricorda tuttavia che l’esecuzione di suddetto giudizio dipendeva dal completamento del procedimento di rimessa del terreno da parte dell’agenzia alla commissione locale. Rileva infine che il richiedente ha consentito affinché la commissione locale lo mettesse in possesso di un terreno situato in un’altra area e che, quindi, le autorità interne hanno soddisfatto i loro obblighi.
19. Il richiedente ammette che ha dato il suo accordo ad essere messo in possesso di un terreno differente, ma sottolinea che questo ha un valore ben inferiore al terreno al quale aveva diritto e che la commissione locale l’ha messo in possesso parecchi anni dopo la pronunzia del giudizio definitivo a suo favore.
20. La Corte rileva innanzitutto che, col suddetto giudizio definitivo, il richiedente si è visto riconoscere il suo diritto a vedersi ricostituire il diritto di proprietà su un terreno di 3 500 m2 situato in un’area precisa.
21. Osserva che, secondo il diritto interno applicabile nello specifico 8paragrafi 13-15 sopra) incombeva sulla commissione dipartimentale di trasmettere la documentazione concernente il terreno in questione all’agenzia che, a sua volta, dopo un controllo di legalità dei documenti presentati, doveva rimetterli alla commissione locale sulla base di un protocollo.
22. La Corte osserva poi che il richiedente ha dato il suo accordo affinché venisse messo in possesso di un terreno differente da quello assegnato dal giudizio definitivo. Sebbene abbia dovuto aspettare parecchi anni per vedersi proporre un terreno, la Corte stima che le autorità interne hanno soddisfatto i loro obblighi derivanti da suddetto giudizio definitivo, avuto riguardo al consenso non equivoco del richiedente.
23. La Corte rileva tuttavia che un termine di circa cinque anni è trascorso nello specifico prima che le autorità interne procedessero al rilascio di un titolo di proprietà al richiedente.
24. A questo riguardo, la Corte ricorda che appartiene ad ogni Stato contraente dotarsi di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire il rispetto degli obblighi positivi che gli spettano
(Ruianu c. Romania, no 34647/97, § 66, 17 giugno 2003). Pertanto, nella misura in cui le suddette disposizioni interne mettevano a carico delle autorità interne degli obblighi concreti per garantire il compimento dei procedimenti tesi alla ricostituzione del diritto di proprietà del richiedente sul terreno assegnato, la Corte stima che il termine di inattività osservata nello specifico a causa all’incompiutezza di suddetti procedimenti sono imputabili alle autorità interne.
25. Rileva poi che suddetto termine non appare come ragionevole, alla vista della giurisprudenza in materia della Corte (Dorneanu c. Romania, no 1818/02, § 52, 26 luglio 2007; Becciu c. Moldova, no 32347/04, § 28, 13 novembre 2007) e ricorda a questo titolo che l’omissione delle autorità, senza giustificazione pertinente, di eseguire in un termine ragionevole una decisione definitiva può provocare una violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1, soprattutto quando l’obbligo di fare eseguire la decisione in causa appartiene ad un’autorità amministrativa (vedere Acatrinei c. Romania, no 7114/02, § 40, 26 ottobre 2006, e Dorneanu, precitata, § 41).
26. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte stima che lo stato non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire con celerità la decisione giudiziale favorevole al richiedente.
Pertanto, c’è stata nella specifico violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
28. Il richiedente richiede 114 240 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale subito, importo che rappresenta la differenza di valore tra il terreno che aveva ricevuto e quello assegnato dal giudizio definitivo del 2 luglio 2003. Sollecita anche 500 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
29. Il Governo contesta l’importo chiesto dal richiedente a titolo del danno patrimoniale, stimando che il valore di un ettaro nella regione è di massimo 75 EUR. Trattandosi del danno morale, stima che una constatazione di violazione basterebbe per riparare il danno morale addotto.
30. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 unicamente in ragione del ritardo osservato nell’esecuzione del giudizio definitivo favorevole al richiedente. Non osserva nessun legame di causalità tra le violazioni constatate e la richiesta a titolo del danno patrimoniale e la respinge. In compenso, stima che la durata dell’inadempimento ha dovuto causare al richiedente un stato di frustrazione e di incertezza che una semplice constatazione di violazione non basta a riparare. La Corte considera dunque che c’è luogo di concedere al richiedente 5 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
31. Il richiedente chiede anche 1 954,59 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte. Fornisce dei giustificativi per questo importo, in particolare dei contratti di assistenza giuridica, delle ricevute di pagamento della parcella di avvocato, così come altri giustificativi attestanti il pagamento dei diversi oneri relativi ai procedimenti interni impegnati.
32. Il Governo non si oppone al rimborso degli oneri reali, necessari e ragionevoli. Fa osservare tuttavia che parecchi contratti di assistenza giuridica non menzionano i riferimenti dei procedimenti interni e che parecchie ricevute di pagamento sono relative agli oneri che non hanno legame di causalità con la presente causa.
33. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisce la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 1 500 EUR, ogni onere compreso.
C. Interessi moratori
34. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione:
i. 5 000 EUR (cinquemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
ii. 1 500 EUR (mille cinque cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese;
b) che le somme suddette saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente