QUARTA SEZIONE
CAUSA CHIRÒ ED ALTRI C. Italia (No 2)
( Richiesta no 65137/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
27 luglio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Chirò ed altri c. Italia (no 2),
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nicolas Bratza, presidente, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Guido Raimondi, giudici,
e da Lawrence Early, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 luglio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 65137/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui quattro cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 15 giugno 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza dell’ 11 ottobre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che la che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Chirò c. Italia (no 2), no 65137/01, § 86, 11 ottobre 2005).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 38 688 EUR. Sollecitavano inoltre un’indennità per danno morale e chiedevano il rimborso degli oneri e delle spese per il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e per queste dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottopole per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 101, e punto 2 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti arrivassero a tale accordo.
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
8. I richiedenti chiedono il versamento di un’indennità di 28 039 EUR a titolo di danno patrimoniale per la perdita del terreno, somma che corrisponde al valore del terreno controverso rivalutato ed abbinato ad interessi più i danni derivanti dal non godimento del terreno.
9. Il Governo fa notare innanzitutto che ci sono cinque ricorsi introdotti dagli stessi richiedenti che hanno per oggetto parecchie espropriazioni. Chiede dunque alla Corte di trattare congiuntamente le cinque cause.
10. Il Governo osserva poi che i richiedenti hanno ottenuto a livello nazionale una decisione che accordava loro una somma importante. In questa situazione, la Corte non dovrebbe accordare una soddisfazione equa che provocherebbe un arricchimento indebito dei richiedenti.
11. Tuttavia, nel caso in cui la Corte giungesse ad una conclusione differente, il Governo chiede di valutare il danno patrimoniale dei richiedenti prendendo in considerazione l’indennità dovuta in caso di espropriazione formale del terreno che è inferiore alla somma che il tribunale ha riconosciuto ai richiedenti. Questa somma non dovrebbe essere superiore a 13 922,00 EUR.
12. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
13. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
14. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
15. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno nel 1988. Come risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento nazionale, il valore del bene in questa data era di 21 690 000 ITL (paragrafo 15 della sentenza al principale).
16. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare 7 000 EUR per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
17. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna ai richiedenti 1 000 EUR sotto questo capo.
B. Danno morale
18. I richiedenti sollecitano il versamento della somma di 35 000 EUR a titolo di danno patrimoniale per ogni richiedente.
19. Il Governo si oppone ed afferma che questo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali.
20. Inoltre, il Governo ricorda che cinque ricorsi sono stati introdotti dagli stessi richiedenti. Ne segue che la Corte dovrebbe procedere ad una valutazione unica dei danni morali relativi a questi cinque ricorsi. Ad ogni modo, il Governo stima che la somma richiesta dai richiedenti sarebbe in ogni caso eccessiva.
21. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni hanno causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
22. Deliberando in equità, la Corte accorda 2 500 EUR ad ogni richiedente a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
23. Giustificativi inappoggio, i richiedenti chiedono le somme di 6 265 EUR a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e di 19 397 EUR a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
24. In quanto agli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, il Governo sostiene che questi devono essere rimborsati nella cornice di questo ultimo procedimento e non di quella dinnanzi alla Corte.
25. Il Governo stima che nessuno rimborso deve essere riconosciuto ai richiedenti al motivo che hanno avuto guadagno di causa e che gli oneri del procedimento sono stati pagati dall’amministrazione.
26. In più, il Governo ricorda che il procedimento interno è stato introdotto contro l’amministrazione e non contro lo stato che non dovrebbe essere condannato a rimborsare gli oneri di un procedimento a cui non era parte.
27. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, § 66).
28. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarli solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
29. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 8 000 EUR (ottomila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 2 500 EUR (duemila cinque cento euro) al primo richiedente, 2 500 EUR (duemila cinque cento euro) al secondo richiedente, 2 500 EUR (duemila cinque cento euro) al terzo richiedente e 2 500 EUR (duemila cinque cento euro) al quarto richiedente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 20 000 EUR (ventimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta ai richiedenti, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 luglio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente
AR