Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
QUARTA SEZIONE
CAUSA CHIR? ED ALTRI C. Italia (No 2)
, Richiesta no 65137/01,
SENTENZA
STRASBURGO
11 ottobre 2005
DEFINITIVO
11/01/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Chir? ed altri c. Italia (No 2),
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta di:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg. J. Casadevall, G. Bonello, R. Maruste, V. Zagrebelsky, S. Pavlovschi, J. Borrego Borrego, giudici, e del Sig. Sig. O’Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 settembre 2005, Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, dato:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 65137/01) diretta contro la Repubblica italiana e di cui quattro cittadini di questo Stato, Sigg. M L., D., V. ed E. C. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 15 giugno 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2 i richiedenti sono rappresentati da Me I., avvocato a Genova. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. Braguglia, col suo coagente, il Sig. F. Crisafulli e col suo coagente aggiunge, il Sig. N. Lettieri.
3. I richiedenti adducevano un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei loro beni.
4. La richiesta ? stata assegnata alla prima sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione del 28 gennaio 2003, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile. Con una decisione del 10 giugno 2004, la camera ha dichiarato ammissibile il restante della richiesta.
6. Tanto i richiedenti che il Governo ha deposto delle osservazioni scritte sul fondo della causa, articolo 59 ? 1 dell’ordinamento.
7. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla quarta sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
8. I richiedenti sono nati rispettivamente nato in 1933, 1934, 1965 e nel 1962 e risiedono a Genova e S. Severo.
9. I richiedenti facevano i proprietari di un terreno di circa 37 797 metri quadrati ubicati a Poggio Imp?riale (Foggia) e registrato al catasto, foglio 14, appezzamento 117.
10. Con un’ordinanza del 20 luglio 1988, valendo dichiarazione di utilit? pubblica, il municipio di Poggio Imp?riale decret? l’occupazione di emergenza di un appezzamento di circa 240 metri quadrati del terreno dei richiedenti, per un periodo massimale di cinque anni, in vista della sua espropriazione per la costruzione di una strada. Nel termine di occupazione autorizzata, l’amministrazione doveva espropriare il terreno.
11. Il 7 settembre 1988, il municipio di Poggio Imp?riale proced? all’occupazione materiale del terreno ed inizi? i lavori di costruzione.
12. La costruzione della strada si concluse nel 1988 senza che fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un’indennit?.
13. Con un atto notificato il 18 maggio 1991, i richiedenti introdussero un’azione in danno-interessi contro la citt? di Poggio Imp?riale dinnanzi al tribunale civile di Lucera. I richiedenti adducevano che bene che i lavori di costruzione effettuata sul loro terreno abbiano trasformato questo, nessuno decreto di espropriazione e nessuno indennizzo non erano intervenuti. Riferendosi al principio dell’espropriazione indiretta fissata con la Corte di cassazione nella sentenza no 1464 del 26 febbraio 1983, i richiedenti invitavano il tribunale a dichiarare che la costruzione della strada aveva ad un tale spunta trasformato il loro terreno che aveva provocato la perdita irreversibile del bene. I richiedenti richiedevano dei danno-interessi per la perdita del terreno a concorrenza del valore di questo, inoltre richiedevano un risarcimento per il non godimento del terreno durante il periodo di occupazione autorizzata
14. Il collocamento in stato della causa cominci? il 9 luglio 1991.
15. Il 6 dicembre 1995, una perizia fu deposta alla cancelleria. Risulta di questa perizia che la trasformazione irreversibile del terreno aveva avuto luogo nel 1988 e che i richiedenti erano stati privati del loro bene a questa data. La perizia indicava che il valore venale del terreno nel 1988 ed indicizzata, era di 21 690 000 lire italiane (ITL).
16. Con un giudizio deposto alla cancelleria il 17 ottobre 2001, il tribunale di Lucera dichiar? che in seguito all’occupazione del terreno ed allo visto della costruzione della strada, lavoro che risponde all’interesse pubblico, il diritto di propriet? dei richiedenti erano stati neutalis? conformemente al principio dell’espropriazione indiretta. C’era luogo dunque di considerare che la propriet? del terreno era passata ab origine all’amministrazione nel giugno 1993 a sapere irreversibilmente una volta il terreno tranform?. Dato che il trasferimento di propriet? aveva avuto luogo nella cornice di un’occupazione di terreno diventato senza titolo, i richiedenti avevano diritto ai danno-interessi calcolati sulla base della legge no 662 del 1996, entrata in vigore durante procedimento. Di conseguenza, il tribunale accord? ai richiedenti una somma di 13 475 000 ITL (6 959, 26 EUR, per la perdita della propriet? del terreno ad indicizzare a partire da 1995, ne pi? di un’indennit? di occupazione di 4 970 000 ITL (2 566,79 EUR.
17. Il giudizio ha acquisito la forza della cosa giudicata al pi? tardi nel gennaio 2003.
18. Risulta della pratica che i richiedenti non sono stati risarciti ancora.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
ha, L’occupazione di emergenza di un terreno
19. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all’amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell’espropriazione. Una volta il lavoro a realizzare dichiarato di utilit? pubblica ed il progetto di costruzione adottata, l’amministrazione pu? decretare l’occupazione di emergenza delle zone ad espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni, articolo 20 della legge no 865 del 1971. Questo decreto diventa nullo se l’occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre seguente mese la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
20. L’occupazione autorizzata di un terreno d? diritto ad un’indennit? di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale alle fini di richiedere l’indennit? di occupazione appena il terreno ? occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l’amministrazione procede ad un’offerta di indennizzo.
b, Il principio dell’espropriazione indiretta (“occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”)
21. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procederono alle occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguiti da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono confrontate ai casi dove il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilit? di questo in ragione dell’occupazione e del compimento di lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava a sapere se, semplicemente con l’effetto dei lavori effettuati, l’interessato aveva perso anche la propriet? terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
22. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano illegalmente gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato. Con occupazione illegale, bisogna intendere un’occupazione illegale ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, il titolo essendo annullato o l’occupazione proseguendo al di l? della scadenza autorizzata senza che un decreto di espropriazione non sia intervenuto.
23. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa nello stato del terreno e poteva impegnare unicamente un’azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poich? l’illegalit? che deriva dell’occupazione era permanente. L’amministrazione poteva adottare ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l’azione in danno-interessi si trasformava in controversia che cade sull’indennit? di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il no-godimento del terreno (vedere, entra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980.
24. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? terreno e poteva chiedere la rimessa nello stato, quando l’amministrazione aveva agito senza che ci sia utilit? pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980.
25. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la propriet? terreno al momento della trasformazione irreversibile del bene, a sapere al momento del completamento del lavoro pubblico. L’interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere no 3243 la sentenza del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
26. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adott? la terza soluzione. Cos? fu consacrato il principio dell’espropriazione indiretta, accessione invertita od occupazione acquisitiva. In virt? di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la propriet? di un terreno senza procedere ad un’espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno, ed a prescindere della legalit? dell’occupazione, il lavoro pubblico ? stato realizzato. Quando l’occupazione ? ab initio senza titolo, il trasferimento di propriet? ha luogo al momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l’occupazione del terreno ? stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di propriet? ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precis? che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, l’acquisizione del terreno avendo avuto luogo senza titolo. Questo risarcimento non ? versato tuttavia, automaticamente; incombe sull’interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento ? abbinato del termine di prescrizione contemplata in caso di responsabilit? da delitto, a sapere cinque anni, cominciando a decorrere al momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
ha, La prescrizione
27. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessuno termine di prescrizione non trovava ad applicarsi, poich? l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, afferm? che il diritto a risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione afferm? che un termine di prescrizione di dieci anni doveva applicarsi, sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992. Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione che delibera in camere riunite ha troncato definitivamente la domanda, stimando che il termine di prescrizione ? di cinque anni e che comincia a decorrere al momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b, La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
28. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell’espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si ? radicato in una disposizione legislativa, a sapere l’articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilit? da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione diventi proprietario di un terreno traendo utile dal suo comportamento illegale non d? nessuni problemi sul piano costituzionale, poich? l’interesse pubblico, a sapere la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull’interesse dell’individuo, e dunque sul diritto di propriet? di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l’applicazione all’azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto con l’articolo 2043 del codice civile per responsabilit? da delitto.
c, Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta
29. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con che la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di propriet? del terreno a favore dell’amministrazione conosce delle eccezioni.
30. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c’? espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; cos? tale non era il caso, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
31. Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione che delibera in camere riunite ha affermato che l’amministrazione non diventa proprietario di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilit? pubblica deve essere considerata come nulli ab initio. In questo caso, l’interessato si guarda la propriet? dal terreno e pu? chiedere il restitutio in integrum. Pu?, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L’illegalit? in questi casi ha un carattere permanente e nessuno termine di prescrizione non trovo applicazione.
32. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione che delibera in camere riunite ha affermato che non c’? trasferimento di propriet? quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso, il principio dell’espropriazione indiretta non trova ad applicarsi dunque. L’interessato che si guarda la propriet? dal terreno, ha la possibilit? di chiedere il restitutio in integrum. L’introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia al restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincio a decorrere nel momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
33. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di propriet? con effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilit? pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato ? stata considerata come invalido ab initio.
34. Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c’? trasferimento di propriet? nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica valida.
35. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 di 1988 (vedere sotto ?? 36-37) e col Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, entrata in vigore il 30 giugno 2003 (vedere sotto ?? 45-46).
4. Il legge no458 del 27 ottobre 1988
36. Ai termini dell’articolo 3 di questa legge, “Il proprietario di un terreno, utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un’espropriazione dichiarata illegale con una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non pu? pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, ne pi? del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a queste menzionate all’articolo 1224 ? 2 del codice civile e questo a contare del giorno dell’occupazione illegale.”
37. Interpretando l’articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (n? 384), ha considerato: “Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni – ottenere in caso di espropriazione illegale la restituzione dei terreni – e l’interesse pubblico – concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalit? di costruzioni residenziali pubbliche alle condizioni favorevoli o convenzionate – ha dato la precedenza a questo ultimo interesse.”
5. L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
38. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta in compenso all’interessato della perdita di propriet? che provoca l’occupazione illegale.
39. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modific? questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale questa disposizione.
40. In virt? della legge di bilancio no 662 del 1996 che segu? la disposizione dichiarata incostituzionale, l’indennizzo integrale non pu? essere accordato per un’occupazione di terreno avendo avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l’indennizzo equivale all’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale, nell’ipotesi pi? favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
41. Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato una tale indennit? compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un’indennit? integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, pu? essere richiesta quando l’occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilit? pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nei cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
42. Coi sentenze no 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si ? pronunciata di nuovo sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze della Corte precitata.
43. Allo visto della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che ? compatibile con la Convenzione.
44. Pi? specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell’espropriazione indiretta – ha detto che al visto in materia dell’uniformit? della giurisprudenza, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come essendo pienamente “prevedibile” a contare del 1983. Di questo fatto, l’espropriazione indiretta deve essere considerata come essendo rispettosa del principio di legalit?. Trattandosi delle occupazioni di terreno che ha luogo senza dichiarazione di utilit? pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la propriet? del bene allo stato. In quanto all’indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se ? inferiore al danno subito dall’interessato, ed in particolare al valore del terreno, l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta ? sufficiente per garantire un “giusto equilibro” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
45. Investito di un ricorso in esecuzione di una decisione giudiziale definitiva che annulla la dichiarazione di utilit? pubblica che riguarda un procedimento di espropriazione, vista la domanda della parte richiesta che tende ad ottenere la restituzione del terreno occupato e trasformato nel frattempo, il Consiglio di stato, nella sua sentenza no 2/2005 del 29 aprile 2005 reso in seduta plenaria, si ? pronunciato sul punto di sapere se la trasformazione irreversibile di suddetto terreno in seguito alla costruzione del lavoro “pubblico” poteva costituire una ragione di diritto che impedisce la restituzione del terreno. Il Consiglio di stato ha risposto dalla negativo. Ci? che fa, ha:
ha, riconosciuto che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta ? inadempiente in quanto al bisogno di sicurezza giuridica, in ci? che riguarda tra altri il punto di sapere a quale data il lavoro pubblico deve essere considerato come “realizzato” e dunque a quale data ? ci stata trasferimento di propriet? a favore dello stato;
b, reso omaggio alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare al sentenza Belvedere Alberghiera Srl c. Italia, affermando che, faccia ad una domanda in restituzione di un bene illegalmente occupato e trasformato, il lavoro realizzato dalle autorit? pubbliche non pu?, in quanto tale, costituire un ostacolo assoluto alla restituzione,;
c, interpretato l’articolo 43 del Repertorio, paragrafo 46 sotto, nel senso dove la no-restituzione di un terreno pu? essere ammessa solamente nei casi eccezionali, a sapere quando l’amministrazione invoca un interesse pubblico particolarmente contrassegnato alla conservazione del lavoro;
d, affermato, in questo contesto, che l’espropriazione indiretta non saprebbe costituire un’alternativa (“una mera alternativa”) ad un procedimento di espropriazione in buona e dovuta forma.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilit? pubblica, qui dopo “il Repertorio,
46. Il 30 giugno 2003 ? entrato in vigore Presidenziale no 327 il Decreto del 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e che regola il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esiste in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunta anteriormente a 1996 e non applicarti dunque nello specifico, si ? sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all’insieme della legislazione la giurisprudenza precedente in materia di espropriazione.
47. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che nella mancanza di un decreto di espropriazione, o nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico ? acquistato al patrimonio dell’autorit? che l’ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L’autorit? pu? acquisire un bene stesso quando il piano di urbanistica o la dichiarazione di utilit? pubblica ? stato annullato. Il proprietario pu? chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorit? in causa pu? si opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I.. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1
48. I richiedenti sostengono essere stato privati del loro terreno nelle circostanze incompatibili con l’articolo 1 del protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Tesi difese dinnanzi alla Corte
1. I richiedenti
49. I richiedenti chiedono alla Corte di dichiarare che l’espropriazione del terreno non ? conforme al principio di legalit?. Riferendosi ai sentenze Belvedere Alberghiera c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia no 24638/94, CEDH 2000-VI, i richiedenti osservano che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit?.
50. I richiedenti denunciano una mancanza di chiarezza, prevedibilit? e precisazione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso al motivo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, non basta a soddisfare al principio di legalit?.
51. Infine, in quanto all’indennizzo, i richiedenti osservano che non hanno potuto ottenere il risarcimento integrale del danno subito, a causa di una legge di bilancio applicata in modo retroattivo. A questo proposito, i richiedenti osservano che con effetto dell’applicazione della legge, l’indennit? accordata rappresenta il 55% del danno subito. Per di pi?, fanno valere che non hanno ricevuto ancora questa somma da parte dell’amministrazione.
52. In conclusione, i richiedenti chiedono alla Corte di concludere alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no1.
2. Il Governo
53. Il Governo fa osservare che nel caso di specifico, non si tratta di un’occupazione “sine titulo” dall’inizio, ma di un’occupazione che ? stata autorizzata inizialmente, nella cornice di un procedimento amministrativo legittimo e riposante su una dichiarazione di utilit? pubblica.
54. Il Governo ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in ?uvre nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuno decreto di espropriazione non ? stato adottato.
55. A difetto di un tale decreto di espropriazione, i richiedenti hanno, ad ogni modo, estate privata del loro bene con l’effetto della costruzione del lavoro di interesse pubblico e della trasformazione irreversibile del terreno che questo ultimo ha provocato. Questa privazione di bene, secondo il Governo, ? solamente la conseguenza del principio dell’espropriazione indiretta, che le giurisdizioni nazionali, nelle loro decisioni, hanno applicato.
56. Il Governo sostiene che questa situazione ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
57. Primariamente, ci sarebbe utilit? pubblica, ci? che non ? rimesso in causa coi richiedenti.
58. Secondariamente, la privazione del bene come risultante dell’espropriazione indiretta sarebbe contemplata dalla legge.
59. A questo riguardo, il Governo sostiene che il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facendo parte del diritto positivo a contare della sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione. Inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988, paragrafi 36-37 sopra, Di pi?, nella sentenza no 509 del 2003, paragrafi 42-43-44 sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come essendo pienamente “prevedibile ed accessibile.”
60. In conclusione, secondo il Governo, a partire da 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
61. Trattandosi del caso di specifico, il Governo fa osservare che il procedimento in danno-interessi ? stato intentato dai richiedenti nel 1991, quando il principio dell’espropriazione indiretta era consolidato gi?. Nessuna domanda di legalit? non si porsi quindi nello specifico.
62. Trattandosi della qualit? della legge, il Governo riconosce che il fatto che un decreto di espropriazione non sia stato pronunciato ? in si una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
63. Tuttavia, tenuto conto di ci? che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile in ragione della costruzione di un ?uvre di utilit? pubblica, la restituzione di questo non ? pi? possibile.
64. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibra tra i sacrifici imposto agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione sarebbe tenuta di compensare l’individuo.
65. Per?, questo indennizzo pu? essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, a sapere una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
66. Alla luce di queste considerazioni il Governo conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato.
67. In quanto al ritardo nel versamento dell’indennizzo, in ragione della durata del procedimento, il Governo osserva che si tratta di una domanda che rileva dell’articolo 6 della Convenzione e non dell’articolo 1 del Protocollo no1.
B. Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
1. Sull’esistenza di un’ingerenza
68. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. La Convenzione che mira a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa di ricercare cos? suddetta situazione equivaleva ad un’espropriazione di fatto, Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie Ha no 52, pp. 24-25, ? 63.
69. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale di Lucera ha considerato i richiedenti come essendo privato del loro bene a contare dal momento in cui il terreno ? stato trasformato irreversibilmente dai lavori pubblici. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale di Lucera ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1, Carbonara e Ventura, precitato, ? 61; Brum?rescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII.
70. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1 una tale ingerenza deve essere operato “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibro” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, Sporrong e L?nnroth, precitato, p. 26, ? 69. Inoltre, la necessit? di esaminare la domanda del giusto equilibri pu? farsi non “sentire che quando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitrario”, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II; Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I.
71. Quindi, la Corte non stima opportuna di fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore dei richiedenti non ha avuto luogo (Carbonara, precitato, ? 62.
2. Sul rispetto del principio di legalit?
72. L’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis precitato, ? 58,). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di dritte interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie Ha no 296-ha, pp. 19-20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie Ha no 102, p. 47, ? 110.
73. Nel sentenza Belvedere Alberghiera srl e nel sentenza Carbonara e Ventura precitati, la Corte non aveva stimato utile di giudicare in abstracto se il ruolo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, occupa in un sistema di diritto continentale ? assimilabile a quell’occupato con le disposizioni legislative, ci? che conta essendo-ad ogni modo-che la base legale risponda ai criteri di prevedibilit?, accessibilit? e precisazione enunciato pi? alti. La Corte ? convinta sempre che l’esistenza in quanto tale di una base legale non basta a soddisfare al principio di legalit? e stimi utile di propendersi sulla domanda della qualit? della legge.
74. La Corte prende nota dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’elaborazione del principio dell’espropriazione indiretta. Rileva anche che questo principio ? stato trasposto nei testi di legge, come la legge no 458 del 1988, la legge no 662 del 1996 e, tutto ultimamente, nel Repertorio delle disposizioni in materia di espropriazione. Ci? che ?, la Corte non perde di vista le applicazioni contraddittorie che hanno luogo nel cronostoria della giurisprudenza. Questo punto di vista ? stato adottato dal Consiglio di stato del resto, paragrafo 45 sopra che, nella sua sentenza no 2 di 2005 resi in seduta plenaria, ha riconosciuto che l’espropriazione indiretta non ha dato mai adito a regolamentazione stabile, completa e prevedibile.
75. La Corte rileva anche delle contraddizioni tra la giurisprudenza ed i testi di legge scritta suddetti. A titolo di esempio, la Corte nota che se ? vero che la giurisprudenza ha escluso, a contare di 1996-1997, che l’espropriazione indiretta possa applicarsi quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata, ? anche vero che il Repertorio ha ultimamente tutto contemplato che nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, ogni terreno pu? essere acquistato al patrimonio pubblico, se il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno occupato e trasformato con l’amministrazione.
76. A visto di questi elementi, la Corte non esclude che il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati rimane.
77. La Corte nota poi che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, col rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, che si trattasse di un’illegalit? dall’inizio o di un’illegalit? sopraggiunto in seguito. L’espropriazione indiretta tende difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva delle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa. Che sia in virt? di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge come l’articolo 43 del Repertorio, l’espropriazione indiretta non saprebbe costituire un’alternativa ad un’espropriazione in buona dunque e dovuta forma (vedere, su questo punto anche, l’opinione del Consiglio di stato, al paragrafo 45 sopra.
78. A questo riguardo, la Corte nota che l’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo irreversibilmente, in modo tale che sia considerato come acquisizione al patrimonio pubblico, senza che in parallelo un atto formale dichiarante il trasferimento di propriet? non sia adottato. Nella mancanza di un atto che formalizza l’espropriazione ed intervenendo al pi? tardi nel momento in cui il proprietario ha perso ogni disponibilit? del bene, l’elemento che permetter? di trasferire al patrimonio pubblico il bene occupato e di raggiungere una sicurezza giuridica ? la constatazione di illegalit? da parte del giudice, valendo dichiarazione di trasferimento di propriet?. Incombe sull’interessato – che continuo di essere formalmente proprietario – di sollecitare del giudice competente una decisione che constata, all’occorrenza, l’illegalit? abbinata della realizzazione di un lavoro di interesse pubblico, condizioni necessarie affinch? sia dichiarato in modo retroattivo privato del suo bene.
79. Allo visto di questi elementi, la Corte stima che il meccanismo dell’espropriazione indiretta non ? atto a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica.
80. La Corte nota poi che l’espropriazione indiretta permette inoltre all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo senza per questo versare di indennit? allo stesso tempo. L’indennit? deve essere richiesta dall’interessato e ci? entro prescrizione di cinque anni, cominciando a contare della data alla quale il giudice stima che la trasformazione irreversibile del terreno ha avuto luogo. Questo pu? provocare delle conseguenze nefaste per l’interessato, e rendere vano ogni speranza di risarcimento, Carbonara e Ventura, precitato, ? 71.
81. La Corte rileva infine che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di derivare partito del suo comportamento illegale, e che il prezzo a pagare ? solamente del 10% pi? elevato che nel caso di un’espropriazione in buona e dovuto forma. Secondo la Corte, questa situazione non ? di natura tale da favorire la buona amministrazione dei procedimenti di espropriazione ed a prevenire degli episodi di illegalit?.
82. Ad ogni modo, la Corte ? chiamata a verificare se il modo di cui il diritto interno ? interpretato ed applicato prodotto degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
83. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni italiane hanno considerato i richiedenti privati del loro bene a contare dal momento in cui i lavori di costruzione della strada hanno trasformato irreversibilmente i luoghi, le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono essendo riunita. Ora, nella mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non saprebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione definitiva-il giudizio del tribunale di Lucera avendo acquisito forza di cosa giudicata-che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come essendo stato applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno al patrimonio pubblico ? stata sanzionata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che a partire da gennaio 2003, data alla quale il giudizio del tribunale di Lucera ? diventato definitivo.
84. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di derivare partito di un’occupazione di terreno illegale. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare il terreno al disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e ha potuto dovere forma, e, entra altri, senza che un’indennit? sia messa in parallelo a disposizione degli interessati.
85. Trattandosi dell’indennit?, la Corte constata che l’applicazione retroattiva della legge di bilancio no 662 del 1996 al caso di specifico ha avuto per effetto di privare i richiedenti di un risarcimento integrale del danno subito.
86. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
87. Quindi, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
88. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
89. I richiedenti sollecitano il versamento di un’indennit? di 26 539,00 EUR a titolo di danno materiale per la perdita del terreno, somma che corrisponde al valore del terreno del terreno controverso rivalutato ed abbinata di interessi pi? i danni che derivano del non godimento del terreno. Dato che non hanno percepito ancora il risarcimento accordato dal tribunale (38 688,00 EUR, i richiedenti chiedono che questa somma sia liquidata senza tenere conto della somma gi? concessa dal tribunale.
90. Inoltre, i richiedenti chiedono il versamento di un’indennit? di 35 000 EUR ciascuno a titolo di danno giuridico.
91. Il Governo fa notare innanzitutto che ci sono cinque ricorsi introdotti dagli stessi richiedenti che hanno per oggetto parecchie espropriazioni. Chiede alla Corte di trattare congiuntamente le cinque cause dunque
92. Il Governo osserva poi che i richiedenti hanno ottenuto al livello nazionale una decisione che accorda loro una somma importante. In questa situazione, la Corte non dovrebbe accordare una soddisfazione equa che provocherebbe un arricchimento indebito dei richiedenti
93. In quanto al danno materiale, il Governo contesta le modalit? di calcolo del danno materiale adoperato nei sentenze Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, tenuto conto di ci? che la rivalutazione del terreno non dovrebbe essere presa in conto per calcolare l’importo dell’indennizzo e che questa ultima pu? essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo.
94. Tuttavia, nel caso in cui la Corte giungerebbe ad una conclusione differente, il Governo chiede di valutare il danno materiale dei richiedenti che prendono in considerazione l’indennit? dovuta in caso di espropriazione formale del terreno che ? inferiore alla somma che il tribunale ha riconosciuto ai richiedenti. Questa somma non dovrebbe essere superiore a 13 922,00 EUR.
95. In quanto al danno giuridico, il Governo fa valere che questo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il Governo sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno giuridico ? subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto.
96. Il Governo ricorda anche che cinque ricorsi sono stati introdotti dagli stessi richiedenti. Segue che la Corte dovrebbe procedere ad una valutazione unica dei danni giuridici relativi a questi cinque ricorsi. Ad ogni modo il Governo stima che la somma richiesta dai richiedenti ? eccessiva.
97. I richiedenti chiedono le somme di 6 265,00 EUR a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e di 19 278,00 EUR a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
98. In quanto agli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, il Governo sostiene che questi devono essere rimborsati nella cornice di questo ultimo procedimento e non di quella dinnanzi alla Corte.
99. Il Governo stima che nessuno rimborso deve essere riconosciuto ai richiedenti al motivo che hanno avuto guadagno di causa e che gli oneri del procedimento sono stati pagati dall’amministrazione.
100. Di pi?, il Governo ricorda che il procedimento interno ? stato introdotto contro l’amministrazione e non contro lo stato che non dovrebbe essere condannato a rimborsare gli oneri di un procedimento alla quale non era partire.
101. La Corte stima che la domanda dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungono ad un accordo.
Con Questi Motivi, La Corte, All’unanimit?,
1. Dice che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Dice che la domanda dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perci?,
ha, la riserva per intero;
b, invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzargli per iscritto, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa domanda ed in particolare a dargli cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c, riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarla all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 11 ottobre 2005 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Cancelliere Pr?sident