Conclusioni
Danno patrimoniale e danno giuridico – risarcimento, Articolo 41 – Danno patrimoniale
Soddisfazione equa,
GRANDE CAMERA
CAUSA CHIRAGOV ED ALTRI C. ARMENIA
(Richiesta no 13216/05)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
12 dicembre 2017
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Chiragov ed altri c. Armenia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunendosi in una Grande Camera composta di:
Guido Raimondi, presidente,
Angelika Nu?berger,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ganna Yudkivska,
Robert Spano,
Luccica L?pez Guerra,
Neboj?a Vuini?,
Paul Lemmens,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turkovi,
Egidijus Kris?,
Iulia Motoc,
Branko Lubarda,
Mrti? ?Mits,
Armen Harutyunyan,
Ltif ?H?seynov,
Jolien Schukking, giudici,
e di Johan Callewaert, cancelliere aggiunge della Grande Camera,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 settembre 2017,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 13216/05) diretta contro la Repubblica dell’Armenia e di cui sei cittadini azerba?djanais, OMISSIS (“i richiedenti”) hanno investito la Corte il 6 aprile 2005 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”). Il sesto richiedente ? deceduto nel giugno 2005. Suo figlio, OMISSIS, insegue il procedimento nel suo nome.
2. Con una sentenza resa il 16 giugno 2015 (“la sentenza al principale”), la Corte ha concluso che c’era violazione continua degli articoli 8 e 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione e che nessuna questione distinta si porsi sul terreno dell’articolo 14 della Convenzione. Ha stimato in particolare, in quanto all’articolo 1 del Protocollo no 1 che, per ci? che era del periodo considerato, a sapere quella posteriore al 26 aprile 2002, nessuno scopo non era stato invocato che fosse stato suscettibile di giustificare l’impossibilit? fatta ai richiedenti di aderire ai loro beni e la mancanza di indennizzo per questa ingerenza. Ha giudicato la Repubblica dell’Armenia responsabile delle violazioni dei diritti dei richiedenti che aveva constatato, Chiragov ed altri c. Armenia [GC], no 13216/05, ? 201, CEDH 2015.
3. A titolo dell’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti sollecitavano una soddisfazione equa che ammonta a parecchi milioni di euros (EUR) per danno e per oneri e spese.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione che non si trova in stato, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporrgli per iscritto, entro dodici mesi, le loro osservazioni su suddetta questione e, in particolare, a tenerla informata di ogni accordo al quale potrebbero arrivare, paragrafo 222 e spunta 8 del dispositivo della sentenza al principale.
5. Le parti non essendo giunte ad un accordo, i richiedenti hanno depositato le loro osservazioni il 16 giugno e 28 dicembre 2016, ed il Governo ha fatto parimenti il 16 settembre e 30 dicembre 2016.
6. La composizione della Grande Camera ? stata arrestata conformemente agli articoli 26 ?? 4 e 5 della Convenzione e 24 dell’ordinamento della Corte (“l’ordinamento”).
7. In risposta ad una domanda formulata dal Governo, la Corte giudica che non c’? luogo, alle fini dell’esame della questione della soddisfazione equa, di organizzare di missione di determinazione dei fatti.
IN DIRITTO
8. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione:
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Eccezioni preliminari
9. Il Governo sostiene che i richiedenti non hanno dimostrato essere titolari di diritti sui beni in causa. Arguisce che non hanno dato nessuna spiegazione in quanto all’origine, la provenienza o la validit? giuridica dei passaporti tecnici che hanno prodotto, e che questi documenti non hanno nessuno valore probante dunque. Aggiunge che il diritto in vigore quando hanno lasciato il distretto di Latchin nel maggio 1992 non riconosceva di diritti privati sulle terre, e che hanno potuto avere la speranza legittima di vedersi concedere pari dritti dieci anni pi? tardi dunque. Considera che, per di pi?, non c’? legame di causalit? tra le impossibilit? di aderire ai loro beni nella quale adducono trovarsi e del maneggi che gli sarebbe imputabili. Infine, sostiene che le questioni concernente i documenti e l’indennizzo, entra altri motivi, avrebbero potuto e sarebbero dovuti essere esaminate dalle giurisdizioni interne prima di essere portate dinnanzi alla Corte.
10. I richiedenti contestano gli argomenti avanzati dal Governo su questo terreno, arguendo che le questioni che solleva sono state decise gi? dalla Corte nella sentenza al principale.
11. La Corte ricorda che, in questa sentenza, ha concluso che i passaporti tecnici dei richiedenti costituivano un principio di prova del diritto di propriet? degli interessati (paragrafo 141); che cos?, tenuto conto dell’insieme degli elementi di prova prodotti dinnanzi a lei, i richiedenti avevano supportato sufficientemente la loro affermazione secondo la quale possedevano delle case e delle terre nel momento in cui avevano lasciato il distretto di Latchin (paragrafo 143), cos? che avevano allora su delle terre e su delle case dei diritti che costituivano dei “beni” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, e che niente indicava solamente questi diritti si fossero estinti in seguito, con l’effetto di misure legittime o no che siano anteriore o dopo la ratifica della Convenzione con l’Armenia (paragrafo 149). Ha considerato anche che le terre e le case dei richiedenti erano costitutive del loro “domicilio” alle fini dell’articolo 8 della Convenzione (paragrafo 150). Sulla questione del legame di causalit? tra le impossibilit? per i richiedenti di aderire ai loro beni e le azioni del governo convenuto, ha giudicato che, dal 26 aprile 2002, la Repubblica dell’Armenia era responsabile di una violazione al riguardo dei richiedenti dei diritti garantiti dagli articoli 1 del Protocollo no 1, paragrafo 201, e 8 della Convenzione (paragrafi 207-208). Peraltro, in risposta all’argomento del Governo secondo che i richiedenti non hanno esaurito relativamente le vie di ricorso interni alle loro domande di soddisfazione equa, ricorda che nella sentenza al principale ha respinto la stessa eccezione considerando che il Governo non aveva dimostrato che i richiedenti abbiano disposto di un ricorso atto ad ovviare alla situazione che criticavano sul terreno della Convenzione e presentando delle prospettive ragionevoli di successo (paragrafo 120). Per le stesse ragioni, ha concluso che la Repubblica dell’Armenia era responsabile di una violazione al riguardo dei richiedenti del diritto ad un ricorso effettivo garantito con l’articolo 13 della Convenzione (paragrafi 214-215).
Le eccezioni preliminari sollevate dal Governo sono state decise quindi, gi? da una decisione rivestita dell’autorit? della cosa giudicata. Pertanto, la Corte non li esaminer? di nuovo nella presente sentenza. Sono respinte dunque.
B. Danno
1. Tesi dei richiedenti
12. I richiedenti richiedono un’indennit? per il danno patrimoniale e morale che stimano avere subito dal 26 aprile 2002, data alla quale l’Armenia ha ratificato la Convenzione. Indicano che, sebbene abbiano una grande nostalgia del distretto di Latchin, la loro regione di origine, hanno consapevolezza che non possono rivoltare tenuto conto del conflitto che si svolge e dell’insicurezza che regno.
13. Per danno giuridico, i richiedenti chiedono 50 000 EUR ciascuno per la sofferenza e lo sconforto emozionale che avrebbero causato loro le violazioni continue degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 8 e 13 della Convenzione. Indicano che il loro danno deriva al tempo stesso della natura del raid di 1992 e dell’ansiet? continuo risultante della perdita dei loro mezzi di sussistenza, delle loro cattive condizioni di vita in quanto spostati interni e della loro incapacit? a provvedere correttamente ai bisogni della loro famiglia.
14. In ci? che riguarda il danno patrimoniale, i richiedenti hanno comunicato delle domande di indennizzo individuale datato di giugno 2016 che cadono sul valore delle loro terre e delle loro case o quella della perdita dei redditi fondiari corrispondenti, il valore dei tappeti ed altri articoli domestici, quella dei veicoli, degli alberi ed arbusti fruttiferi e del bestiame, quella della perdita dei redditi della cultura, dell’allevamento, dell’impiego e di attivit? commerciali, e le spese supplementari impegnate a Bakou alle fini del loro rialloggio e della loro sussistenza.
15. Sottolineando che si sono visti rifiutare l’accesso ai loro beni e, di conseguenza, la possibilit? di avvalersi ne e di godere ne, i richiedenti espongono che quando, in passato, ? stata chiamata a conoscere di caso di violazione continua, la Corte ha valutato il danno subito da riferimento ai redditi fondiari annui, espressi in percentuale del valore venale del bene, che la locazione avrebbe potuto produrre durante il periodo pertinente, Loizidou c. Turchia (articolo 50), 28 luglio 1998, ? 33, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-IV. Tuttavia, richiedono in realt?, esclusivamente o a titolo supplementare, un indennizzo che copre l’interezza del valore venale delle loro terre e delle loro case.
16. Per provare i loro diritti sui beni in causa, i richiedenti hanno prodotto dei passaporti tecnici rilasciati tra 1985 e 1990 che descrivono i terreni e le case-il Sig. Qaraca Gabrayilov ha sottoposto inoltre una decisione di attribuzione delle terre che datano del 1974. Hanno fornito anche delle testimonianze di membri della loro famiglia, di amici, di vicini e di colleghi. A sostegno delle loro domande relative ai terreni ed alle case, hanno comunicato una valutazione realizzata a Bakou il 6 giugno 2016 col “Gruppo di lavoro sulla valutazione dei danni e delle perdite che risultano dall’occupazione di territori azerba?djanais con le forze armate armene.” Non hanno sottoposto alla Corte nessuna altra prova documentaria che riguarda i loro beni o il valore di questi.
17. In ci? che riguarda lo stato delle loro case, i richiedenti hanno indicato nelle loro osservazioni sulla soddisfazione equa del 9 luglio 2012 e del 16 giugno 2016 che, conformemente al raid militare del 1992, gli edifici erano stati ? distrutto dagli incendi sia danneggiato gravemente. Per?, hanno unito alle loro osservazioni di 2012 delle fotografie aeree della citt? di Latchin e dei villaggi di Chiragli ed Aghbulag, teletrasmesse su Google nell’aprile 2012 su che avevano segnato differenti aree dove apparivano secondo i casi degli edifici o delle rovine supposte essere le loro case; e, nelle loro osservazioni del 28 dicembre 2016 in replica a queste del Governo sulla soddisfazione equa, hanno affermato, rinviando alle fotografie di Google, che le loro case esistevano ancora, anche se erano rovinate forse od occupate coi terzo. Peraltro, nelle loro osservazioni sul fondo della causa, avevano fornito dell’immagini satellite di Latchin, Chiragli ed Aghbulag cos? come del villaggio di Kamalli, prese col ministero azerba?djanais della Difesa nell’aprile 2010.
18. Nelle loro domande di indennizzo per danno patrimoniale, i richiedenti espongono ci? che segue.
ha, Elkhan Chiragov
19. Il OMISSIS ? nato in 1950. ? sposato e ha quattro bambini. OMISSIS, avrebbe occupato due impieghi di insegnante. Nella richiesta che ha introdotto dinnanzi alla Corte nell’aprile 2005, dichiarava che, dopo il suo spostamento, aveva percepito il suo stipendio di insegnante, un complemento di redditi versati con lo stato di un importo mensile di 25 000 manats, verosimilmente d ‘ “vecchi” manats azerba?djanais (AZM), la somma indicata corrispondeva a cinque dollari americani (USD) circa) per ciascuno dei membri della sua famiglia cos? come un aiuto sotto forma di cibo, di tende e di abiti caldi. Ha prodotto anche un certificato di lavoro che attesta che, il 1 settembre 1993, era stato impegnato in quanto insegnante in una scuola di Bakou. Nel giugno 2016, ha fatto sapere che non aveva potuto lavorare alla fine come insegnante a Bakou, spiegando che la scuola dove aveva trovato un impiego era troppo lontano dalla sua abitazione e che la sua cattiva salute non gli permetteva di fare il tragitto.
20. Nella sua domanda di indennizzo per danno patrimoniale, il Sig. Elkhan Chiragov indica che la superficie del terreno menzionato nel suo passaporto tecnico era in realt?, dopo estensione, di 6 500 metri quadrati (m?), ma che soli 1 200 m? di questa superficie erano stati registrati. La sua domanda di indennizzo cade per?, solamente sulla superficie registrata, o 1 200 m?. Avrebbe avuto anche un secondo appezzamento di 10 000 m? per la quale richiede una somma che corrisponde alla perdita di redditi fondiari che stima avere subito. Oltre la casa di abitazione e la rimessa descritta nel passaporto tecnico, avrebbe posseduto anche una stalla ed un secondo rimesso. Sollecita un’indennit? che copre il valore integrale degli edifici e quella degli articoli domestici che la sua famiglia e gli avrebbero lasciato sul posto nel 1992 di cui cinque tappeti fatti mano. Altra parte, prima del loro spostamento, la sua famiglia e gli avrebbero coltivato la loro terra ed elevato delle api e del bestiame; nel 1992, avrebbero avuto 70 alberi da frutto, 55 alveari, 3 cavalli, 9 mucche, 80 pecore, 120 galline, 60 tacchine e 40 oche. A questo riguardo, sollecita un’indennit? che copre il valore integrale degli alberi, dei cavalli e dei pollami, cos? come la perdita dei redditi che gli avrebbe riportato la vendita di prodotti agricoli (frutti, patate, miele, vitelli, latte, agnelli, lana). Desidera essere indennizzato anche per la perdita dello stipendio che avrebbe tratto dai suoi due impieghi di insegnante e per le spese di sussistenza che la famiglia avrebbe avuto a Bakou.
21. Al totale, la domanda di indennizzo per danno patrimoniale sottoposto dal OMISSIS per il periodo di quattordici anni andando di aprile 2002 al giugno 2016 ammonta a 1 573 180 “nuovo” manats azerba?djanais (AZN), o circa 790 000 EUR. ? ripartita cos?: terreno, valore e redditi fondiari,-100 000 AZN; edifici (valore)-260 000 AZN; articoli domestici (valore)-71 480 AZN; cultura ed allevamento, ritornati dalle vendite pi? valore degli alberi da frutto e del bestiame,-906 500 AZN; stipendio di insegnante-100 800 AZN; onere di sussistenza supplementare-134 400 AZN.
b, OMISSIS
22. Il Sig. OMISSIS ? nato in 1947. ? sposato e ha tre bambini. A Chiragli, avrebbe esercitato la professione di insegnante. Nella sua richiesta, dichiarava che percepiva lo stesso tipo di aiuto dello stato che il primo richiedente, cio? un stipendio, un complemento di redditi ed un’assistenza patrimoniale. Nel giugno 2016, ha indicato che l’importo mensile totale dello stipendio e della pensione percepito dalla famiglia era di circa 700 AZN.
23. Nella sua domanda di indennizzo per danno patrimoniale, il Sig. Adishirin Chiragov espone che la superficie del terreno menzionato nel suo passaporto tecnico era in realt?, dopo estensione, di 7 500 m?, ma che soli 1 200 m? di questa superficie erano stati registrati. La sua domanda di indennit? cade sulla totalit? della superficie reale addotta. Il Sig. Adishirin Chiragov avrebbe avuto anche un secondo appezzamento di 12 000 m? di terre agricole per la quale richiede una somma che corrisponde alla perdita di redditi fondiari che stima avere subito. Aggiunge che, come indicato nel passaporto tecnico, aveva anche una casa di abitazione con una superficie di stoccaggio cos? come una rimessa. Precisa tuttavia che la taglia della rimessa era di 120 m?, e non di 90 m? come menzionato nel passaporto. Sollecita un’indennit? che copre il valore integrale degli edifici, quella degli articoli domestici che la sua famiglia e gli avrebbero lasciato sul posto nel 1992 di cui sei tappeti fatti mano, ed il prezzo di rivendita sul mercato dell’occasione di un’automobile del modello Niva. Altra parte, prima del loro spostamento, la sua famiglia e gli avrebbero coltivato la loro terra ed elevato delle api e del bestiame; nel 1992, avrebbero avuto 90 alberi da frutto, 20 alveari, 9 mucche, 2 b?ufs, 65 pecore, 150 galline, 70 tacchine e 50 oche. A questo riguardo, il Sig. Adishirin Chiragov sollecita un’indennit? che copre il valore integrale degli alberi e del pollame cos? come la perdita dei redditi che gli avrebbero riportato la vendita di prodotti agricoli (frutti, patate, miele, api, vitelli, latte, agnelli, lana, formaggio). Desidera essere indennizzato anche per la perdita dello stipendio che avrebbe tratto dal suo impiego di insegnante e per le spese impegnate dalla famiglia per affittare un appartamento a Bakou del 1992 a 1994.
24. Al totale, la domanda di indennizzo per danno patrimoniale sottoposto dal Sig. Adishirin Chiragov ammonta a 926 240 AZN, o circa 465 000 EUR. ? ripartita cos?: terreno, valore e redditi fondiari,-213 500 AZN; edifici (valore)-129 000 AZN; articoli domestici (valore)-45 950 AZN; automobile (valore)-10 000 AZN; cultura ed allevamento, ritornati dalle vendite pi? valore degli alberi da frutto e del bestiame,-465 390 AZN; stipendio di insegnante-50 400 AZN; onere di sussistenza supplementare-12 000 AZN.
c, Ramiz Gebrayilov,
25. Il Sig. Ramiz Gebrayilov ? nato nel 1960. ? sposato e ha quattro bambini. A Latchin, avrebbe esercitato la professione di ingegnere. Nella sua richiesta, diceva pi? cinque dollari essere pensionato per ragioni di salute e percepire con mese egli equivalente di 25 USD di pensione di aiuto dello stato per ciascuno dei membri della sua famiglia. Nelle sue osservazioni di giugno 2010, ha indicato che aveva visionato un video di Latchin registrata in 2001 sulla quale aveva constatato che la sua casa era stata distrutta totalmente da un incendio, e che i suoi vicini gli avevano spiegato che l’incendio aveva avuto luogo alcuni giorni dopo la sua partenza di Latchin. Nel giugno 2016, ha dichiarato che a Bakou aveva di continuato prima di lavorare e percepito un reddito, ma che in seguito aveva preso la sua pensione e che riceveva oramai una pensione mensile di 115 AZN. Il reddito della famiglia comprenderebbe, oltre questa somma, un importo mensile di 600 AZN costituito da una parte degli stipendi dei bambini del Sig. Gebrayilov e di altra parte di aiuti dello stato.
26. Nella sua domanda di indennizzo per danno patrimoniale, il Sig. Gebrayilov espone che il suo appezzamento di terreno si dilungava in realt? su 5 000 m? e non su 480 m? come menzionato nel passaporto tecnico. Basandosi su una stima del reale prezzo al metro quadrato, 40 AZN, richiede un’indennit? all’altezza la totalit? della superficie reale addotta. Aggiunge che, oltre la casa di abitazione e la rimessa descritta nel passaporto tecnico, possedeva anche un secondo rimesso, una stalla, una rimessa ed una sorgente. Sollecita un’indennit? che copre il valore integrale degli edifici e della sorgente, la perdita dei redditi costituiti dagli affitti che la famiglia avrebbe percepito l’estate lasciando Latchin per affittare la sua casa, ed il valore integrale degli articoli domestici che avrebbe lasciato sul posto nel 1992 di cui 16 tappeti fatti mano. Altra parte, prima del loro spostamento, il Sig. Gebrayilov e la sua famiglia avrebbero coltivato la loro terra ed elevato del bestiame; nel 1992, avrebbero avuto 81 alberi da frutto, 12 mucche, 8 vitelli, 200 pecore e 170 agnelli. A questo riguardo, il Sig. Gebrayilov sollecita un’indennit? che copre il valore integrale del bestiame cos? come la perdita dei redditi che gli avrebbero riportato la vendita di prodotti agricoli (frutti, verdure, latte e prodotti lattieri, carne, lana). Desidera essere indennizzato anche all’altezza l’interezza del valore del suo laboratorio di risarcimento automobile “Automobile Servizio” che avrebbe compreso 5 000 m? di terreno, un edificio, degli attrezzi e delle macchine.
27. Al totale, la domanda di indennizzo per danno patrimoniale sottoposto dal Sig. Gebrayilov per il periodo che va di aprile 2002 al giugno 2016 ammonta a 1 849 555 AZN, o circa 925 000 EUR. ? ripartita cos?: terreno (valore)-200 000 AZN; edifici e sorgente, valore e redditi fondiari,-222 000 AZN; articoli domestici (valore)-29 455 AZN; cultura ed allevamento, ritornati dalle vendite pi? valore del bestiame,-1 168 100 AZN; laboratorio “Automobile Servizio”, valore del terreno, delle attrezzature e delle macchine,-230 000 AZN.
d, OMISSIS,
28. OMISSIS ? nato nel 1959. OMISSIS, avrebbe esercitato la professione di insegnante. Nella sua richiesta, diceva che percepiva un stipendio di insegnante cos? come un modico complemento di redditi versati con lo stato ed un aiuto patrimoniale, e che l’insieme di queste risorse gli permetteva appena di provvedere ai suoi bisogni ed a quelli dei cinque membri della sua famiglia. Nel giugno 2016, ha dichiarato che, dopo avere lasciato Latchin, aveva esercitato differenti impieghi, sempre molto debolmente rimunerati. A Bakou, non avrebbe potuto trovare di impiego di insegnante n? di direttore di scuola.
29. Nella sua domanda di indennizzo per danno patrimoniale, il Sig. Hasanof indica che il suo appezzamento di terreno si dilungava in realt? su 8 200 m2 e non su 1 600 m? come menzionato nel passaporto tecnico. La sua domanda di indennit? cade per?, solamente sulla superficie di terreno menzionato nel passaporto tecnico. Non conoscendo il valore venale reale del terreno, il Sig. Hasanof richiede una somma che corrisponde alla perdita di redditi fondiari che stima avere subito. Oltre la casa di abitazione e la rimessa descritta nel passaporto tecnico, avrebbe posseduto anche un fienile ed un altro edificio di grande taglia che consta di una rimessa. Sollecita un’indennit? che copre il valore integrale degli edifici, la perdita dei redditi fondiari che avrebbe tratto dalla locazione all’anno di una parte della casa di abitazione, il valore integrale degli articoli domestici che la sua famiglia e gli avrebbero lasciato sul posto nel 1992 di cui 20 tappeti fatti mano, ed il prezzo di rivendita sul mercato dell’occasione di un’automobile del modello Niva. Altra parte, prima del loro spostamento, la sua famiglia e gli avrebbero coltivato la loro terra ed elevato delle api e del bestiame; nel 1992, avrebbero avuto 141 alberi da frutto, dei lamponi, 50 alveari, 3 cavalli, 16 mucche, 100 pecore, 50 tacchine e 50 oche. A questo riguardo, sollecita un’indennit? che copre il valore integrale delle api e del bestiame (cavalli, mucche e pecore, cos? come la perdita dei redditi che gli avrebbero riportato la vendita di prodotti agricoli (frutti, verdure, miele, api, vitelli, latte, agnelli, lana, formaggio, piume di oca. Desidera essere indennizzato anche per la perdita dello stipendio che avrebbe tratto dal suo impiego di insegnante e per le spese di sussistenza che la famiglia avrebbe avuto a Bakou.
30. Al totale, la domanda di indennizzo per danno patrimoniale sottoposto dal Sig. Hasanof per il periodo che va di aprile 2002 al giugno 2016 ammonta a 2 621 490 AZN, o circa 1 300 000 EUR. ? ripartita cos?: terreno (redditi fondiari)-84 000 AZN; edifici, valore e redditi fondiari,-320 000 AZN; articoli domestici (valore)-91 440 AZN; automobile (valore)-12 000 AZN; cultura ed allevamento, ritornati dalle vendite pi? valore delle api e del bestiame,-2 017 650 AZN; stipendio di insegnante-50 400 AZN; onere di sussistenza supplementare-46 000 AZN.
e, OMISSIS,
31. OMISSIS ? nato nel 1956. ? sposato e ha tre bambini. A Latchin, sarebbe stato adoperato in quanto ingegnere-capo al ministero dei Trasporti. Nella sua richiesta, indicava che percepiva al totale 125 000 manats, l? ancora, verosimilmente d ‘ “vecchi” manats, con mese per la sua famiglia in sussidi di stato alle persone spostate e che, di pi?, sua moglie percepiva una pensione di 170 000 manats con mese. Nel 2010, ha comunicato alla Corte un certificato di lavoro secondo che, il 1 aprile 1993, era stato famoso alla sua vecchia stazione di ingegnere capo, il luogo di destinazione di questa stazione essendo stato, dopo l’occupazione del distretto di Latchin, trasferito al deposito di inverno del ministero ad Aghjabedi, a circa 300 chilometri all’ovest di Bakou. Sarebbe stato messo fine alle sue funzioni a questa stazione nel gennaio 2003. Nel giugno 2016, ha dichiarato che, dopo avere lasciato Latchin, non aveva potuto ritrovare di impiego in quanto ingegnere-capo a Bakou.
32. Nella sua domanda di indennizzo per danno patrimoniale, il Sig. Pashayev richiede il valore integrale del suo terreno come descrive nel passaporto tecnico, sulla base di una stima del reale prezzo al metro quadrato che sarebbe di 200 AZN. Sollecita anche l’importo dell’affitto che avrebbe potuto percepire su questo appezzamento durante i quattordici anni che ha trascorso tra aprile 2002 e giugni 2016. Espone che, come menzionato nel passaporto tecnico, aveva una casa di abitazione, una casetta utilizzata come “casa di estate” ed una piccola rimessa. Sollecita un’indennit? che copre il valore integrale degli edifici, l’affitto che, secondo le sue stime, avrebbe potuto togliere della casa di abitazione, ed il valore integrale degli articoli domestici che la sua famiglia e gli avrebbero lasciato sul posto nel 1992 di cui dieci tappeti fatti mano e dei gioielli di un valore di 96 000 AZN. Altra parte, prima del loro spostamento, la sua famiglia e gli avrebbero coltivato un ettaro di terra nel suo villaggio natale, Kamalli, ed elevato delle api e del bestiame; nel 1992, avrebbero avuto 500 alberi da frutto, 20 alveari e 20 mucche. A questo riguardo, sollecita un’indennit? che copre il valore integrale delle api e delle mucche cos? come la perdita dei redditi che gli avrebbero riportato la vendita di prodotti agricoli (frutti, miele, api, vitelli, latte). Desidera essere indennizzato anche per la perdita dello stipendio che avrebbe tratto dal suo impiego di ingegnere-capo e per le spese di sussistenza che la famiglia avrebbe avuto a Bakou di cui l’affitto di una casa che avrebbe abitato durante i primi tre anni che ha seguito la sua partenza di Latchin.
33. Al totale, la domanda di indennizzo per danno patrimoniale sottoposto dal Sig. Pashayev ammonta a 2 224 090 AZN, o circa 1 100 000 EUR. ? ripartita cos?: terreno, valore e redditi fondiari,-107 860 AZN; edifici, valore e redditi fondiari,-252 000 AZN; articoli domestici (valore)-134 630 AZN; cultura ed allevamento, ritornati dalle vendite pi? valore delle api e del bestiame,-1 494 800 AZN; stipendio di ingegnere-201 600 AZN; onere di sussistenza supplementare-33 200 AZN.
f, OMISSIS,
34. OMISSIS era nato a Latchin in 1940. Era sposato ed aveva cinque bambini. ? deceduto il 19 giugno 2005. Il procedimento ? stato perseguito da suo figlio, OMISSIS, nato nel luglio 1970.
35. Nella sua domanda di indennizzo per danno patrimoniale, il OMISSIS preciso che la superficie delle terre agricole che possedeva la sua famiglia si era dilungata progressivamente fino a raggiungere in realt? 8 000 m?, e non 753,60 m? come indicato nel passaporto tecnico e la decisione di attribuzione comunicati alla Corte. La domanda di indennit? cade sulla totalit? della superficie reale addotta. Oltre la casa di abitazione descritta nel passaporto tecnico, la famiglia avrebbe posseduto una stalla, una rimessa ed un serbatoio di acqua. OMISSIS sollecita un’indennit? che copre il valore integrale degli edifici e del serbatoio, la perdita dei redditi fondiari che avrebbe tratto dalla locazione all’anno di una parte della casa di abitazione, permessa con la grande superficie dell’edificio, ed il valore integrale degli articoli domestici che la sua famiglia e gli avrebbero lasciato sul posto nel 1992 di cui 26 tappeti fatti mano. Altra parte, prima del loro spostamento, la sua famiglia e gli avrebbero coltivato la loro terra ed elevato delle api e del bestiame; nel 1992, avrebbero avuto 66 alberi da frutto, 40 alveari, 16 mucche, 150 pecore e 80 galline. A questo riguardo, il OMISSIS chiede un’indennit? che copre il valore integrale delle api e del bestiame, cos? come la perdita dei redditi che gli avrebbe riportato la vendita di prodotti agricoli (frutti, miele, vitelli, agnelli, prodotti delle mucche, delle pecore e delle galline. Desidera essere indennizzato anche per la perdita dei redditi che la sua famiglia avrebbe tratto dalla tessitura di tappeto e della fabbricazione di pane e per le spese di sussistenza che avrebbe avuto a Latchin. Per?, come la famiglia non viveva a Latchin durante il periodo in causa, questa somma deve essere dedotta del totale dell’importo richiesto.
36. Cos?, al totale, la domanda di indennizzo per danno patrimoniale sottoposto dal Sig. OMISSIS ammonta a 2 752 835 AZN, o circa 1 400 000 EUR. ? ripartita cos?: terreno (valore)-60 000 AZN; edifici e serbatoio, valore e redditi fondiari,-452 000 AZN; articoli domestici (valore)-54 475 AZN; cultura ed allevamento, ritornati dalle vendite pi? valore delle api e del bestiame,-2 051 960 AZN; altre attivit? (reddito delle vendite)-134 400 AZN.
2. Tesi del Governo
37. Il Governo prega la Corte di respingere le domande di indennizzo presentato dai richiedenti per danno giuridico. Li stima infondate ed eccessive. Avanza che la sofferenza che gli interessati dicono avere subito durante parecchi anni ? legata piuttosto al conflitto militare ed alle sue conseguenze che all’oggetto della presente causa, a sapere l’impossibilit? per essi di aderire ai loro beni ed al loro domicilio. Aggiunge che niente indica solamente siano restati in preda ad una sofferenza giuridica permanento da pi? di vent’ anni.
38. Il Governo stima come le domande presentate dai richiedenti per danno patrimoniale sono senza fondamento e che devono essere respinte. In modo prova generale, sostiene che ogni danno sopraggiunto prima del 26 aprile 2002 sfugge alla competenza della Corte ratione temporis e, di conseguenza, ad ogni possibilit? di indennizzo. Questa considerazione si applicherebbe al danneggiamento come alla distruzione degli edifici e dei beni mobili, ivi compreso gli articoli domestici, i veicoli, gli animali e le culture. A questo riguardo, il Governo si appella sulla sentenza al principale in che, espone, la Corte ha concluso che non si sapeva se le case dei richiedenti erano state distrutte o se erano ancora parzialmente o totalmente intatte, e che i loro beni mobili erano stati distrutti probabilmente durante l’attacco militare del 1992 o negli anni che avevano seguito (paragrafo 146).
39. In ci? che riguarda le case, il Governo stima che le differenti affermazioni formulate dai richiedenti nelle loro osservazioni sulla soddisfazione equa non concordano. Ricorda a questo riguardo che hanno detto in particolare che i loro beni erano stati ? incendiato totalmente o gravemente danneggiati durante il raid militare. Aggiunge che non hanno dimostrato che le case ed i beni mobili in questione siano esistiti nel 2002. Secondo lui, se le violazioni constatate avevano causato loro un danno patrimoniale, erano ad essi che toccava di portare ne la prova, producendo dei documenti pertinenti che dimostrano non solo l’esistenza dei beni ma anche la realt? dei danni addotti ed il valore del danno subito. Ora i richiedenti non avrebbero provato le loro affermazioni. Al contrario, avrebbero fondato le loro domande su delle speculazioni non verificate. La Corte avrebbe giudicato certo invalsa con un principio di prova che possedevano delle case e delle terre nel momento in cui hanno preso la fuga (paragrafo 143 della sentenza al principale), ma non avrebbe detto niente di tale in quanto ai beni mobili. Infine, le domande presentate relativamente dai richiedenti ad una perdita di redditi non sarebbero supportate e sarebbero di natura speculativa.
40. Oltre che non sarebbero supportate, le affermazioni dei richiedenti sarebbero incoerenti e contraddittorii. In particolare, le loro prime dichiarazioni sulla causa e le loro osservazioni sulla soddisfazione equa non concorderebbero con le informazione che figurano nei passaporti tecnici che hanno prodotto. Il Governo stima che anche se queste divergenze non hanno impedito la Corte di concludere relativamente alla violazione della Convenzione all’accesso dei richiedenti ai loro beni, presentano un’importanza capitale per la valutazione del danno. Inoltre, secondo lui, il sono richieste a titolo del danno patrimoniale hanno variato largamente durante il procedimento. Cos? per esempio, il Sig. Elkhan Chiragov avrebbe chiesto 1 573 180 AZN in 2016, 1 583 980 AZN nelle sue osservazioni sulla soddisfazione equa del 9 luglio 2012 e 2 186 980 AZN nella sua dichiarazione firmata unita alle sue osservazioni ulteriori. Il Sig. Ramiz Gebrayilov avrebbe chiesto 1 849 555 AZN in 2016, 931 600 AZN nelle sue osservazioni di 2012 e 1 130 000 AZN nella dichiarazione unita a queste osservazioni. Le domande degli altri richiedenti presenterebbero delle divergenze simili.
41. Peraltro, sollecitando un’indennit? per il valore reale dei loro beni i richiedenti sottintenderebbe che la violazione constatata dalla Corte riguarda una privazione di beni. Ora non sarebbero stati privati dei loro beni n? tacitamente n? con via regolamentare, avrebbero conservato i loro diritti su questi beni. La violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 deriverebbe del rifiuto di lasciare aderire essi ai loro beni e godere ne. In simile caso, l’approccio della Corte, come enunciata nella sentenza Loizidou precitato per esempio, consisterebbe in valutare la perdita dell’uso del bene con riferimento ai redditi fondiari annui, espressi in percentuale del valore del bene, che la locazione avrebbe potuto produrre durante il periodo pertinente.
42. Il Governo considera anche che il calcolo del danno non pu? avere per punto di partenza il valore venale reale dei beni che i richiedenti dicono avere posseduto ma che deve tenere conto dei prezzi e della moneta che hanno corso nel momento in cui gli interessati hanno lasciato il distretto di Latchin, questo essere-a-argomento nel 1992. Produce parecchi documenti sovietici che registrano i prezzi ufficiali applicabili all’epoca alle case ed altri edifici, agli articoli domestici, ai veicoli, agli alberi da frutto, al bestiame ed ai prodotti agricoli,.
3. Valutazione della Corte
ha, Osservazioni preliminari
43. Quando, nella sentenza al principale, ha riservato la questione della soddisfazione equa per esaminarlo ulteriormente, la Corte ha sottolineato la natura eccezionale della presente causa (paragrafo 224).
44. Questa natura eccezionale ? dovuta a parecchi elementi. Uno di essi ? il fatto che la causa cade su un conflitto in corso. Il conflitto nell’Alto Karabakh ? stato nella sua fase militare attiva del 1992 a 1994 ma, malgrado la conclusione di un cessate il fuoco nel maggio 1994 ed i negoziati condotti nella cornice del Gruppo di Minsk dell’OSCE, le parti non sempre sono giunte ad un accordo di pace, si trover? una descrizione dettagliata del contesto e della situazione reale ai paragrafi 12 a 31 della sentenza al principale. Mentre ? stato concluso ventitre anni fa, l’accordo di cessate il fuoco non ? rispettato sempre. Come le parti l’hanno un’e l’altro sottolineato nelle loro osservazioni relative alla soddisfazione equa, le violenze si sono intensificate lungo la linea di contatto recentemente, pi? particolarmente durante affrontamenti militari che hanno avuto luogo inizio aprile 2016.
45. Un’altra particolarit? della causa risiede nel fatto che gli avvenimenti che hanno portato i richiedenti ad abbandonare i loro beni ed il loro domicilio hanno avuto luogo nel maggio 1992 mentre lo stato convenuto, la Repubblica dell’Armenia, non ha ratificato la Convenzione che dieci anni pi? tardi, il 26 aprile 2002. Non essendo competente ratione temporis per conoscere di fatti anteriori al 26 aprile 2002 dunque, la Corte ha di prima invalso che i richiedenti avevano sempre dei diritti di propriet? valida su delle case e dei terreni ubicate nel distretto di Latchin (paragrafo 149 della sentenza al principale). Ha giudicato che a contare in vigore della data di entrata della Convenzione al riguardo dell’Armenia, questa era responsabile di violazioni continue dei diritti dei richiedenti allo sguardo degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 8 e 13 della Convenzione (paragrafi 201, 207-208 e 214-215,).
46. La Corte esamina una situazione continua che trova la sua origine nel conflitto dunque non risoluto portando sull’Alto-Karabakh ed i territori circostanti e che tocco sempre un gran numero di individui. Pi? di un migliaio di richieste individuali introdotte dalle persone spostate durante il conflitto sono pendenti dinnanzi a lei. Sono dirette per un poco pi? della met? di esse contro l’Armenia e per gli altri contro l’Azerbaigian. I richiedenti in queste cause rappresentano solamente una piccola parte delle persone di cui il numero ? stimato a pi? di un milione che hanno dovuto fuggire il conflitto e che non hanno potuto riprendere da allora possesso dei loro beni n? del loro domicilio, n? essere indennizzate per l’impossibilit? di godere ne nella quale si trovano.
47. A questo riguardo, la Corte stima che c’? luogo di ricordare l’importanza del principio di sussidiariet?. Nello specifico, questo principio riveste al tempo stesso una dimensione politica ed una dimensione giuridica.
48. In ci? che riguarda la dimensione politica, la Corte ha ricordato gi? che prima della loro adesione al Consiglio dell’Europa l’Armenia e l’Azerbaigian si erano avviati a regolare pacificamente il conflitto dell’Alto-Karabakh (paragrafo 87 della sentenza al principale). Ha trascorso oramai una quindicina di anni da quando i due Stati hanno ratificato la Convenzione, senza che una soluzione politica non sia ancora in vista. La Corte pu? sottolineare solamente che ? della loro responsabilit? di trovare un’ordinamento politica al conflitto in che sono implicati (vedere, mutatis mutandis, Kovai ?ed altri c. Slovenia [GC], i nostri 44574/98 e 2 altri, ?? 255-256, 3 ottobre 2008, e Demopoulos ed altri c. Turchia, d?c.) [GC], i nostri 46113/99 e 7 altri, ? 85, CEDH 2010.
49. Per ci? che ? della dimensione giuridica, la Corte ricorda che il principio di sussidiariet? ? alla base del sistema della Convenzione, Kuri ?ed altri c. Slovenia (soddisfazione equa) [GC], no 26828/06, ? 134, CEDH 2014, e le cause che sono citate. Questo principio ? consacrato all’articolo 1 della Convenzione, in virt? del quale gli Stati contraenti devono riconoscere ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione i diritti e libert? garantite da questo strumento, mentre in virt? dell’articolo 19, incombe sulla Corte di garantire il rispetto degli impegni che risultano per gli Stati dalla Convenzione e dei suoi Protocolli. Di pi?, sottende l’obbligo per i richiedenti di esaurire le vie di ricorso interni conformemente all’articolo 35 ? 1 cos? come l’obbligo corrispondente per gli Stati contraenti di aprire conformemente all’articolo 13 delle vie di ricorsi effettivi contro le violazioni della Convenzione, Akdivar ed altri c. Turchia, 16 settembre 1996, ? 65, Raccolta 1996 IV, Demopoulos ed altri, decisione precitata, ? 69. Guida anche il passo della Corte quando questa, sequestro di caso di violazioni sistemiche della Convenzione, applica il procedimento di sentenza pilota elaborata sul fondamento dell’articolo 46 (vedere, per esempio, Ali?i ed altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia e “l’ex-repubblica iugoslava del Macedonia” [GC], no 60642/08, ? 143, CEDH 2014.
50. Di pi?, la Corte non saprebbe sottolineare troppo che, siccome l’ha detto gi? in altre cause che derivano di situazioni di conflitto non risoluto o rivelando delle violazioni sistemiche, non ? una giurisdizione di prima istanza. Non ha la capacit?, ed egli non si addice alla sua funzione di giurisdizione internazionale, di pronunciarsi su un gran numero di cause che suppongono di stabilire dei fatti precisi o di calcolare un compenso finanziario, due compiti che, con principio ed in una preoccupazione di effettivit?, incombono sulle giurisdizioni interne (vedere, mutatis mutandis, Demopoulos ed altri, decisione precitata, ? 69, ed Ali?i ?ed altri, precitato, ?? 142-143.
51. ? precisamente tanto la trasgressione del Governo agli impegni che ha preso all’epoca della sua adesione che agli obblighi che gli spettano in virt? della Convenzione che impone alla Corte nello specifico di agire come una giurisdizione di prima istanza stabilendo i fatti della causa di cui certi datano di parecchi anni, valutando degli elementi di prova relativa ai diritti di propriet? ed infine determinando l’importo dell’indennit? pecuniaria ad accordare. Tutto ci? deve essere previsto alla luce per il fatto che la presente causa costituir? la causa di principio chiamato a servire di modello per le centinaia di altre cause simili dirette contro l’Armenia e sempre pendenti dinnanzi alla Corte.
52. A prescindere di ogni indennit? che pu? essere concessa a titolo della soddisfazione equa nello specifico, l’esecuzione effettiva e costruttiva della sentenza al principale comanda di mettere in opera delle misure generali al livello nazionale. La Corte ha indicato gi? ci? che costituirebbe delle misure adeguate nella sentenza al principale, dove ha detto in particolare che “[tanto qu ‘] un accordo di pace globale non ha stato trovato, sembra particolarmente importante di mettere in opera un meccanismo di rivendicazione dei beni che o comodamente accessibile e che offro dei procedimenti che funzionano con le regole di prova flessibile, in modo da permettere ai richiedenti ed alle altre persone che si trovano nella stessa situazione che essi di ottenere il ristabilimento dei loro diritti sui loro beni cos? come un indennizzo per la perdita di godimento di questi diritti” (vedere anche il paragrafo 199 della sentenza al principale).
b, Principi generali in materia di soddisfazione equa
53. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale una sentenza che constata una violazione provoca in modo prova generale per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si pu? la situazione anteriore a questa, Kuri ?ed altri, precitato, ? 79. Gli Stati contraenti partiti ad una causa sono in principio libero di scegliere i mezzi di cui consumeranno per conformarsi ad una sentenza della Corte che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalit? di esecuzione di una sentenza traduce la libert? di scelta di cui ? abbinata l’obbligo fondamentale imposto con la Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libert? garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette in integrum un restitutio, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, la Corte che non ha n? la competenza n? la possibilit? pratico di compierlo lei stessa. Il diritto nazionale non permette cos?, in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’? luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), 31 ottobre 1995, ? 34, serie Ha no 330B?, e Kuri ?ed altri, precitato, ? 80, coi riferimenti citati. A questo riguardo, bisogna sottolineare il ruolo di sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze della Corte devoluta al Comitato dei Ministri con l’articolo 46 ? 2 della Convenzione, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT, c,). Svizzera (no 2) [GC], no 32772/02, ?? 84-88, CEDH 2009. Ci? che ?, la Corte ha consapevolezza che certe situazioni-in particolare queste che si inserisce nel contesto di un conflitto di lunga durata-non possono fare l’oggetto, in realt?, di un risarcimento integrale.
54. Per ci? che ? della domanda per danno patrimoniale, la Corte ricorda che in virt? della sua giurisprudenza, deve avere un legame di causalit? manifesta tra i danni addotto dal richiedente e la violazione della Convenzione, ed il risarcimento pu?, all’occorrenza, includere un’indennit? per perdita di redditi, Kuri ?ed altri, precitato, ? 81.
55. In ci? che riguarda il danno relativo ai beni immobiliari, quando non c’? stata privazione di propriet? ma che il richiedente non pu? aderire ai suoi beni n?, quindi, godere ne, l’approccio generale della Corte consiste in valutare il danno subito da riferimento ai redditi fondiari annui, espressi in percentuale del valore venale del bene, che la locazione avrebbe potuto produrre durante il periodo pertinente (Loizidou, precitato, ? 33.
56. Un calcolo preciso delle somme necessarie ad un risarcimento delle perdite patrimoniali subite dal richiedente pu? cozzare contro il carattere intrinsecamente aleatorio del danno che deriva della violazione. Un’indennit? pu? essere concessa malgrado un numero alzato di fattori imponderabili suscettibili di complicare la valutazione delle perdite, ma pi? il tempo passa e pi? il legame tra le violazioni ed il danno diventano incerti. Ci? che bisogna determinare in simile caso, ? il livello della soddisfazione equa che ? necessario assegnare al richiedente a titolo delle sue perdite patrimoniali, la Corte che gode in materia di un potere di valutazione di cui consuma in funzione di ci? che stima equa, Kuri ?ed altri, precitato, ? 82.
57. La Corte ricorda peraltro che nessuna disposizione contempla espressamente il versamento di un’indennit? per danno giuridico. Nei sentenze Varnava ed altri c. Turchia ([GC], i nostri 16064/90 e 8 altri, ? 224, CEDH 2009, e Cipro c. Turchia ((soddisfazione equa) [GC], no 25781/94, ? 56, CEDH 2014, la Corte ha confermato i seguenti principi, che ha elaborato progressivamente nella sua giurisprudenza. Le situazioni dove il richiedente ha subito un trauma evidente, fisica o psicologico, dei dolori e sofferenze, dello sconforto, dell’angoscia, della frustrazione, dei sentimenti di ingiustizia o di umiliazione, un’incertezza prolungata, una perturbazione nella sua vita o una vera perdita di probabilit? pu? essere distinta di queste dove la riconoscenza pubblica, in una sentenza costrittiva per lo stato contraente, del danno subito dal richiedente rappresenta anche in lei una forma adeguata di risarcimento. In certe situazioni, la constatazione con la Corte della mancanza di conformit? alle norme della Convenzione di una legge, di un procedimento o di una pratica ? sufficiente per risanare la situazione. Tuttavia, in altre situazioni, l’impatto della violazione pu? essere considerato come essendo di una natura e di un grado proprio ad avere portato al benessere giuridico del richiedente un attentato come questo risarcimento non basta. Questi elementi non suscitano un calcolo o ad una quantificazione precisa. La Corte non ha neanche per ruolo di agire come una giurisdizione nazionale chiamata, in materia civile, a determinare le responsabilit? ed a concedere dei danno-interessi. ? guidata dal principio dell’equit? che implica innanzitutto una certa flessibilit? ed un esame obiettivo di ci? che ? giusto, equo e ragionevole, tenuto conto dell’insieme delle circostanze della causa, questo essere-a-argomento non solo della situazione del richiedente, ma anche del contesto generale in che la violazione ? stata commessa. Le indennit? che assegna per danno giuridico hanno per oggetto di riconoscere il fatto che una violazione di un diritto fondamentale ha provocato un danno giuridico e sono valutate in modo da riflettere approssimativamente la gravit? di questo danno.
58. Infine, in funzione delle circostanze proprie alla causa, pu? essere opportuno concedere una somma globale a titolo del danno patrimoniale e morale, Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], no 38433/09, ? 222, CEDH 2012.
c, Concessione di un’indennit? nello specifico
i. Considerazioni generali
59. Nella sentenza al principale, la Corte ha giudicato che non era stato invocato nessuno scopo che fosse stato suscettibile di giustificare l’impossibilit? fatta ai richiedenti di aderire ai loro beni e la mancanza di indennizzo per questa ingerenza e che, pertanto, c’era stato e continuava di avere violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni (paragrafo 201). Ha stimato anche che l’impossibilit? fatta ai richiedenti di riguadagnare i loro domicili rispettivi costituiva un’ingerenza ingiustificata nell’esercizio del loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare e del loro diritto al rispetto del loro domicilio (paragrafo 207). Infine, ha concluso alla mancanza di ogni ricorso effettivo disponibile in quanto a queste violazioni (paragrafo 214). Considera che il ritorno dei richiedenti nel loro domicilio presso dei loro beni nel distretto di Latchin e la concessione di un’indennit? per il danno che hanno subito dal 26 aprile 2002 a causa dell’impossibilit? per essi di aderire li porrebbero per quanto possibile in una situazione equivalente a quella dove si sarebbero trovati se non avessero subito di violazione dei diritti protetti dalla Convenzione. Tuttavia, stima siccome essi che all’evidenza, le condizioni che prevalgono nella regione non permettono e non hanno permesso mai durante il periodo esaminato di prevedere in modo realista che rivoltano (vedere, per esempio, i paragrafi 28 a 31, 67, 69 e 195 della sentenza al principale. Questo ? perch? la concessione di un’indennit? costituisce nello specifico una soddisfazione equa adeguata.
60. ? stato detto cos? gi?, il danno subito direttamente dai richiedenti prima del 26 aprile 2002 non ? legato alle violazioni constatate dalla Corte e non pu?, quindi, essere oggetto di un indennizzo a titolo dell’articolo 41 della Convenzione. Peraltro, per potere essere indennizzati per danno patrimoniale, gli interessati devono produrre delle prove sufficienti a sostegno delle loro affermazioni secondo che avevano dei beni che esistevano ancora all’epoca. Nella sentenza al principale, tenendo conto delle circostanze particolari dello specifico, la Corte ha ammesso dei principi di prova in quanto giustificativi dell’affermazione secondo la quale i richiedenti possedevano delle case e delle terre nel momento in cui hanno preso la fuga (paragrafo 143). In principio, lo stesso grado di prova dovrebbe essere richiesto in quanto alla questione di sapere se i beni esistessero sempre nell’aprile 2002 ed in che stato si trovavano allora.
ii. Danno patrimoniale
?) I terreni e le case
61. Nella sentenza al principale, la Corte ha concluso che quando avevano lasciato il distretto di Latchin, i richiedenti avevano su delle terre e su delle case dei diritti che costituivano dei “beni” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, e che niente indicava solamente questi diritti si fossero estinti in seguito. Gli interessati hanno dunque sempre dei diritti su dei beni immobiliari ubicati a Latchin (paragrafo 149). Dato che, quindi, non sono stati privati dei loro beni, non possono vedersi indennizzati per la perdita delle terre e delle case in quanto tale, ma solamente per il danno legato alla loro impossibilit? di utilizzarli e di godere ne.
62. In ci? che riguarda le case, la Corte ha ammesso che, malgrado le divergenze tra i passaporti tecnici comunicati dai richiedenti e le dichiarazioni fatte dagli interessati nella loro richiesta, i passaporti, combinati agli altri documenti prodotti dinnanzi a lei, costituivano un principio di prova del diritto dei richiedenti sui beni in causa (paragrafi 141-143 della sentenza al principale). Per?, nelle loro osservazioni sulla soddisfazione equa, tutti i richiedenti salvo il Sig. Pashayev adducono avere posseduto degli edifici e degli insediamenti che non sono menzionati nei passaporti n? nelle loro osservazioni precedenti, o di cui la taglia ? prima differente di quell’indicata. Cos?, siccome l’ha rilevato il governo convenuto, le affermazioni dei richiedenti presentano parecchie incoerenze.
63. La Corte ha detto anche che non si sapeva se le case dei richiedenti erano state distrutte o se erano ancora parzialmente o totalmente intatte (paragrafo 146 della sentenza al principale). Le affermazioni dei richiedenti presentano anche delle incoerenze su questo punto: nelle loro osservazioni sul fondo della causa, esprimevano il timore che i loro beni fossero stati distrutti o saccheggiato poco dopo la loro partenza (paragrafo 189); nelle loro osservazioni di 2012 e 2016 sulla soddisfazione equa, dicono da una parte che i loro beni sono stati incendiati totalmente o danneggiati pesantemente durante l’assalto militare e di altra parte che le loro case esistono sempre, anche se sono rovinate forse.
64. Per mostrare che le loro case esistevano sempre, i richiedenti hanno comunicato delle immagini aeree che provengono dal ministero azerba?djanais della Difesa e di Google. Per?, nelle sue osservazioni di giugno 2010, il Sig. Ramiz Gebrayilov ha indicato avere constatato visionando un video registrato in 2001 che la sua casa era stata incendiata totalmente. Di pi?, nelle osservazioni dei richiedenti del 9 luglio 2012 sulla soddisfazione equa, ? indicato che la via veloce Goris-Stepanakert che ? stato finito apparentemente nel 1999, passaggio col luogo dove si trovava la casa di abitazione del Sig. Gebrayilov precedentemente. Forza ? di concludere dunque che questa casa non esisteva pi? nell’aprile 2002. In ci? che riguarda lo stato delle case degli altri richiedenti, le immagini fornite sono lontano da essere probanti. Primariamente, sono state prese di molto lontano e gli edifici che si trovano sono difficili a distinguere. Secondariamente, niente orologio solamente le strutture segnate di un riferimento siano infatti le case abitate una volta coi richiedenti. Terzo, la maggior parte di queste strutture sono danneggiate molto pesantemente, e non hanno pi? dei muri grezzi o dei resti di muri. L’unica casalinga di cui la struttura ? apparentemente intatta ? quella che sarebbe appartenuta al Sig. Akif Hasanof. Per?, ? impossibile distinguere lo stato in che si trova n?, l? ancora, di determinare se sono buono la casa dell’interessato.
65. La valutazione che, secondo il documento comunicato dai richiedenti, ? stata realizzata nel giugno 2016 dal “Gruppo di lavoro sulla valutazione dei danni e delle perdite che risultano dall’occupazione di territori azerba?djanais con le forze armate armene”, ? stata fatta sulla base dei “elementi, documenti e testimonianze comunicati.” Gli elementi che il gruppo di lavoro ha esaminato n? il metodo di calcolo che ha utilizzato, sono precisati tuttavia, non. Non ? neanche possibile determinare se la valutazione riguarda tutti gli edifici che i richiedenti dicono avere posseduto ora o solamente le case menzionate nei passaporti tecnici. Peraltro, non si sa se l’? indicata per le terre e l’o le case di ciascuno dei richiedenti rappresentano il valore dei beni nel 1992, nel 2002, in 2016 o ad un altro momento. Conto tenuto, peraltro, di ci? che le altre informazione comunicate nella causa dimostrano che una delle case di abitazione non esisteva pi? nel 2002 e d? delle domestiche ragioni di pensare che la maggior parte delle case degli altri richiedenti, se non sono tutto, erano stati allora gi? molto pesantemente danneggiate, non ? possibile accordare un grande peso alla valutazione realizzata dal gruppo di lavoro.
66. Avuto riguardo all’insieme dei fattori imponderabili menzionati, gli elementi comunicati in questa causa non dimostrano in modo sufficiente che i richiedenti abbiano avuto delle case che, nell’aprile 2002, esistevano ancora ed erano in un stato come possano essere prese in conto alle fini della concessione di un’indennit?. Non ? possibile assegnare una tale indennit? dunque.
67. In quanto agli appezzamenti di terreno dei richiedenti, la loro esistenza ? stata stabilita dello stesso modo che quella delle case, questo essere-a-argomento essenzialmente a partire dai passaporti tecnici comunicati nello specifico, paragrafo 60 sopra. Eccetto OMISSIS, i richiedenti affermano nelle loro domande di indennizzo relativo ai terreni come in queste relative alle case, che avevano dei diritti su dei vasti appezzamenti che non sono n? descritti nei passaporti n? menzionate in nessuna decisione di attribuzione o altro documento. Queste affermazioni non supportate non possono essere esaminate, e la Corte non terr? dunque conto che gli appezzamenti designati nei passaporti tecnici.
68. Come la Corte l’ha esposto nel causa Loizidou (sentenza precitata) ? 33; vedere anche sopra il paragrafo 55, la sua approccio prova generale consiste in valutare il danno risultante dell’impossibilit? per il richiedente di aderire ai suoi beni e, quindi, di utilizzarli e di godere ne, con riferimento ai redditi fondiari, espressi in percentuale del valore venale del bene, che la locazione avrebbe potuto produrre durante il periodo pertinente. Tuttavia, nello specifico, ? molto difficile determinare il valore dei terreni dei richiedenti. Non si pu? legare sopra, un grande peso alla valutazione realizzata dal “Gruppo di lavoro sulla valutazione dei danni e delle perdite che risultano dall’occupazione di territori azerba?djanais con le forze armate armene” per le ragioni esposte. La Corte non dispone nello specifico di nessuna altra valutazione n? di nessuna altra informazione potendo guidarla nel suo passo. Ci? pu? spiegarsi partire col fatto che, quando gli appezzamenti sono stati assegnati ai richiedenti, il sistema giuridico sovietico non riconosceva la propriet? privata delle terre, gli interessati che beneficiano solamente di un “diritto di uso”, si trover? una descrizione dettagliata delle diritti imposte fondiarie che esistono a questa epoca ai paragrafi 145 a 148 della sentenza al principale. Di pi?, all’inizio del periodo che la Corte ? competente per esaminare, il territorio su che si trova le terre dei richiedenti era occupato da dieci anni e largamente devastato, e quindici anni supplementari hanno trascorso ancora poi nelle stesse condizioni. Queste circostanze aggiungono ancora alla difficolt? di stabilire il valore dei beni; ed esse sono piuttosto di natura tale da giustificare l’attribuzione di un valore molto modesto alle terre dei richiedenti.
69. Perci?, anche se una somma pu? essere concessa a titolo del danno patrimoniale per il danno subito dai richiedenti a ragione della perdita del reddito che traevano dalle loro terre, ivi compreso gli eventuali affitti e spettati dell’agricoltura e dell’allevamento, l’approccio generalmente adottato dalla Corte per calcolare il danno subito, come esposta nel sentenza Loizidou, non appare n? opportuna n? utile nelle circostanze della causa.
?) Articoli domestici, alberi da frutto e bestiame
70. I richiedenti sollecitano un’indennit? in compenso del danno patrimoniale che dichiarano avere subito in ragione della perdita dei loro articoli domestici, dei loro veicoli, dei loro alberi ed arbusti fruttiferi e del loro bestiame. A sostegno delle loro domande, non hanno prodotto altro elemento nessuno di prova che le testimonianze di individui. Soprattutto, si pu? presumere ragionevolmente che tutti i beni che si lamentano di avere perso sono stati distrutti o sono spariti durante il raid militare operato sul distretto di Latchin o durante i dieci anni che hanno trascorso ancora in seguito fino al mese di aprile 2002, in ci? che riguarda i beni mobili, vedere i conclusioni alle quali la Corte ? giunta ai paragrafi 138 e 146 della sentenza al principale. Supponendo che un qualsiasi di questi beni sia sempre esistito nel 2002, avrebbe almeno tutto stato, dopo tanti anni di abbandono, danneggiato al punto di essere probabilmente inutilizzabile. Ha non c’in questa causa nessuno elemento che permette di prevedere una conclusione differente. Cos?, per ci? che ? di questi beni, non c’? legame di causalit? tra i danni addotto e le violazioni continue constatate nella sentenza al principale. Non pu? essere concesso nessuna somma a questo titolo dunque.
?) Perdita di stipendi e di altri redditi
71. I richiedenti chiedono anche un’indennit? per la perdita dei redditi che avrebbero percepito a Latchin: stipendio di insegnante o di ingegnere o ancora reddito di attivit? commerciali. A questo riguardo, la Corte considera che non c’? legame di causalit? tra le violazioni constatate nella sentenza al principale ed il danno addotto: le perdite denunciate non sono legate all’impossibilit? per i richiedenti di aderire ai loro beni ed al loro domicilio ma piuttosto al loro spostamento di Latchin nel 1992. ? impossibile speculare su ci? che sarebbe potuto essere l’impiego o i redditi dei richiedenti a Latchin nel 2002, dieci anni dopo la loro fuga. Di pi?, eccetto il prodotto delle attivit? commerciali del Sig. Ramiz Gebrayilov, i redditi che i richiedenti si lamentano di avere perso non figuravano nelle loro domande fino a 2016. In breve, non pu? essere concesso nessuna somma per la perdita con gli interessati di stipendi o di altri redditi.
?) Onere di sussistenza pi? elevata
72. Parecchi richiedenti desiderano essere indennizzati anche per avere dovuto sopportare degli oneri di sussistenza pi? elevata, in particolare per la locazione di un nuovo alloggio. La Corte ? disposta, in principio, ad ammettere che i richiedenti hanno dovuto fare a fronte a certe spese supplementari a Bakou. Tuttavia, bisogna sottolineare di nuovo che l’indennizzo a questo titolo possa riguardare solamente il periodo che comincia il 26 aprile 2002. Di pi?, non ? possibile stabilire di somme precise, i richiedenti non avendo fornito nessuno giustificativo dei loro oneri di sussistenza, non stesso degli affitti o delle fatture.
?) Conclusione in quanto al danno patrimoniale
73. In conclusione, la Corte considera che non pu? essere concesso di indennit? a titolo del danno patrimoniale che per due capi di danno, a sapere, da una parte, la perdita dei redditi issus delle terre dei richiedenti a Latchin e, altro parte, le spese supplementari sopportate a titolo degli oneri di sussistenza a Bakou. Tuttavia, la valutazione del danno subito dipende da un gran numero di fattori imponderabili, partire ne perch? i richiedenti hanno in modo prova generale comunicato pochi documenti a sostegno delle loro domande e partire ne perch? nessuno metodo n? informazione affidabile non sono stati avanzati alle fini della stima del valore delle terre. Perci?, il danno patrimoniale subito dai richiedenti non suscita una valutazione precisa.
iii. Danno giuridico
74. In ci? che riguarda le domande presentate dai richiedenti per danno giuridico, la Corte ricorda che non pu? tenere conto della natura del raid militare di 1992 denunciati dai richiedenti, paragrafo 13 qui sopra, ci? che sfugge alla sua competenza nello specifico. Riconosce tuttavia che le circostanze della causa sono dovute essere sorgente per i richiedenti di sconforto e di sofferenza giuridica, gli interessati avendo subito una situazione non decisa che si prolungava nel tempo e che li ha tenuti lontani dei beni e domicili che avevano lasciato nel distretto di Latchin e li ha costretti a vivere in quanto spostati interni a Bakou, ci? che ha degradato verosimilmente le loro condizioni di esistenza.
75. La Corte stima che nello specifico, la constatazione di una violazione non costituisce in s? una soddisfazione equa sufficiente per il danno giuridico subito. Siccome l’ha notato nella sentenza al principale, il fatto che il governo convenuto abbia dovuto portare assistenza alle centinaia di migliaia di profughi armeni e dello spostati interni non l’esonero totalmente dei suoi obblighi verso un altro gruppo, nell’occorrenza lo spostati azerba?djanais come i richiedenti della presente causa. Appare che a questo giorno, il Governo non ha messo in opera di meccanismo di rivendicazione dei beni n? di altre misure a favore delle persone che si trovano nella situazione del richiedente (vedere il paragrafo 52). sopra e le considerazioni esposte 199 e 200 ai paragrafi della sentenza al principale. La presente causa si distingue cos? del causa Doan ?ed altri c. Turchia ((soddisfazione equa), i nostri 8803/02 e 14 altri, ? 61, 13 luglio 2006, dove la Corte ha considerato che, tenuto conto delle misure prese dalle autorit? dello stato convenuto per ovviare alla situazione dei richiedenti e degli altri spostati interni, la sentenza al principale costituiva in s? una soddisfazione equa sufficiente per ogni danno giuridico essendo potuto nascere delle violazioni degli articoli 8 e 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
iv. Diritto dei membri della famiglia ad un’indennit?
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