TERZA SEZIONE
CAUSA CERNITU C. ROMANIA
( Richiesta no 11474/04)
SENTENZA
STRASBURGO
21 luglio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Cernitu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 30 giugno 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 11474/04) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. C. C. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 9 febbraio 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 27 febbraio 2006, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1927 e ha risieduto a Bucarest.
5. Il padre del richiedente era il proprietario di un bene immobiliare situato a Bucarest, 1 distretto, al no 3A di via Banului, composto dell’appartamento no 4 al primo piano, degli annessi situati al 5 piano, alla cantina ed al solaio, così come la quota del terreno ivi afferente.
6. In una data non precisata, lo stato prese possesso di questo appartamento in virtù del decreto di statalizzazione no 92/1950.
7. Il 22 febbraio 1996 e il 28 novembre 1997, il richiedente introdusse due azioni per rivendicazione dirette rispettivamente contro il consiglio locale di Bucarest e contro la Direzione delle Finanze Pubbliche, l’impresa H., il consiglio locale di Bucarest e la commissione di applicazione della legge no 112/1995. Queste azioni furono respinte dalle sentenze definitive del 22 ottobre 1997 e del 13 giugno 2000 della corte di appello di Bucarest.
8. Il 20 novembre 1997, l’impresa H., nella sua qualità di gerente dei beni dello stato, vendette l’appartamento in causa ed i suoi annessi a S.C che li abitava in quanto inquilino.
9. Il 17 agosto 1998, il richiedente introdusse un’azione per rivendicazione immobiliare contro la municipalità di Bucarest, facendo valere che la statalizzazione del bene controverso era stata illegale.
10. Con un giudizio del 19 novembre 1998, il tribunale di prima istanza di Bucarest respinse l’azione. Su appello del richiedente, il tribunale dipartimentale di Bucarest fece diritto alla sua azione con una sentenza del 4 giugno 1999, constatò che essendo appartenuta la statalizzazione del bene a suo padre era stata illegale ed aveva ordinato alla municipalità di Bucarest di restituirla al richiedente. Questa sentenza diventò definitiva in seguito all’annullamento del ricorso della municipalità con una sentenza definitiva del 29 ottobre 1999 della corte di appello di Bucarest.
11. Con una sentenza definitiva del 9 ottobre 2003, la corte di appello di Bucarest respinse l’azione per annullamento del contratto di vendita del 20 novembre 1997 introdotto dal richiedente contro la municipalità di Bucarest, l’impresa H. e S.C., al motivo che questa ultima era un acquirente in buona fede. La corte di appello non assegnò nessuno indennizzo al richiedente.
12. Il 13 giugno 2003, il richiedente indirizzò una notificazione al municipio di Bucarest, chiedendo la restituzione per equivalenza del bene, sul fondamento della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989. Ad oggi, questa richiesta non è stata soddisfatta.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
13. Le disposizioni legali, ivi comprese quelle della legge no 10/2001 precitata, e delle sue modifiche susseguenti, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII, Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII, Păduraru c,). Romania, no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005, e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 11 dicembre 2007,).
14. Risulta dalle osservazioni del Governo rumeno fornite alla Corte l’8 luglio 2008 in altre cause al ruolo della Corte concernenti i beni immobiliari prelevati del patrimonio dei vecchi proprietari coi decreti di statalizzazione, che” sono state prese recentemente delle misure che prevedono l’accelerazione del procedimento di concessione dei risarcimenti attraverso il fondo di investimento “Proprietatea in particolare dalle autorità nazionali in virtù dell’ordinanza di emergenza del Governo no 81/2007. Il Governo rinvia in particolare ad una lettera delle autorità che dirigono suddetto fondo, sottolineando che questo fondo funziono oramai sotto forma di una società di investimenti di tipo chiuso e sarà registrato presso la Commissione nazionale dei valori mobiliari in quanto organismo di collocamento collettivo, dopo valutazione degli attivi che si trovano nel patrimonio del fondo. Il Governo fa valere che le persone che detengono delle azioni del fondo hanno oramai due opzioni, ossia mantenere il collocamento in azioni presso il fondo e beneficiare di un reddito sotto forma di dividendi, o chiedere la loro conversione in numerario, importi che è oramai possibile percepire. Il Governo precisa che al 1 febbraio 2008, 2440 istanze che esprimevano tali opzioni sono state registrate di cui 855 sono state decise, ammontando l’importo globale delle indennità versate da questi fondi a 72 000 000 nuovi lei rumeni (Ron), o circa 20 400 000 euro (EUR). In più, a contare dal 1 novembre 2007, il fondo ha cominciato a distribuire dei dividendi.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
15. Il richiedente adduce un attentato al diritto al rispetto dei suoi beni in ragione della vendita dell’appartamento in causa e del rifiuto delle giurisdizioni nazionali di annullare la vendita, sebbene abbiano riconosciuto il carattere illegale della statalizzazione. Invoca in sostanza l’articolo 1 del Protocollo no 1 che è formulato così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
16. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
17. Il Governo non contesta la situazione di fatto. Reitera i suoi argomenti presentati nelle cause simili anteriori (vedere, tra altre, Cîrstoiu c. Romania, no 22281/05, § 22, 4 marzo 2008).
18. Il richiedente si oppone a questa tesi.
19. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a queste del caso di specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere le cause sopraccitate, in particolare Străin precitata, §§ 39, 43 e 59; Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
20. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. La Corte riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni per rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato del bene i altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà dell’altro, si analizza in una privazione di bene. Tale privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Vodă e Bob c. Romania, no 7976/02, § 23, 7 febbraio 2008).
21. Per quanto il Governo fa valere che è lecito al richiedente di ottenere un indennizzo tramite l’organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari “Proprietatea” sulla base della legge no 10/2001, all’altezza del valore del bene stabilito da perizia, la Corte reitera la sua constatazione anteriore secondo cui il fondo Proprietatea non funziona attualmente in modo suscettibile di essere considerato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Marinescu c. Romania, no 17955/05, 13 gennaio 2009).
22. Questa conclusione è senza giudicare a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere, nell’avvenire, i meccanismi di finanziamento previsti da questa legge speciale in vista di indennizzare le persone che, come il richiedente, si sono visti riconoscere la qualità di proprietari con una decisione giudiziale definitiva. A questo riguardo, la Corte prende nota con soddisfazione dell’evoluzione recente che sembra avviarsi in pratica e che va nel buonsenso in materia (paragrafo 14 sopra).
23. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, il collocamento in fallimento del diritto di proprietà del richiedente sul suo bene, combinato con la mancanza totale di indennizzo, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto del suo bene garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
24. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
25. La conclusione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare al più presto il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento, attualmente le leggi numeri 10/2001 e 247/2005, così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (
vedere le sentenze Viaşu c. Romania, no 75951/01, § 83, 9 dicembre 2008; Katz c. Romania, no 29739/03, §§ 30-37, 20 gennaio 2009 e Faimblat c. Romania, no 23066/02, §§ 48-54, 13 gennaio 2009).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
27. Il richiedente chiede, a titolo del danno materiale, la restituzione dell’appartamento. A difetto di tale restituzione, chiede la somma di 200 000 euro (EUR) per il danno presumibilmente subito. Con una lettera del 31 ottobre 2006, sollecita 500 000 EUR a titolo di danno materiale e morale. Con una nuova lettera del 13 dicembre 2006, chiede a titolo di danno materiale 290 355 EUR rappresentanti il valore dell’immobile e 82 359 EUR rappresentanti il valore degli affitti no percepiti. Non sottopone alla Corte alcuna perizia tecnica del bene controverso. Il richiedente chiede anche 100 000 EUR a titolo di danno morale.
28. Il Governo stima che il valore commerciale dell’appartamento è di 121 028 EUR e fornisce il parere di un perito, stabilito nell’agosto 2007. Trattandosi della domanda derivata dal difetto di godimento, il Governo chiede il suo rigetto, rinviando alla giurisprudenza della Corte secondo la quale non potrebbe speculare su questa questione (Buzatu c. Romania (soddisfazione equa), no 34642/97, § 18, 27 gennaio 2005.) Per ciò che riguarda la richiesta di risarcimento del danno morale subito dal richiedente, il Governo considera che l’ eventuale constatazione di una violazione costituisce una soddisfazione equa per il danno morale addotto.
29. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato del bene del richiedente a terzi in buona fede, combinata con la mancanza totale di indennizzo.
30. La Corte stima, nelle circostanze dello specifico, che la restituzione del bene controverso porrebbe per quanto possibile il richiedente in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorati.
31. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione, la Corte decide che dovrà versare al richiedente, per danno materiale, una somma corripsondente al valore reale del bene.
32. Nello specifico, trattandosi di determinare l’importo del danno materiale, tenuto conto delle informazione di cui dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale e degli elementi forniti dal Governo, la Corte, stima il valore del bene a 150 000 EUR.
33. Concernente la somma chiesta per il difetto di godimento del bene, la Corte ricorda che non potrebbe speculare sulla possibilità ed il rendimento di una locazione del bene in questione (Buzatu c. Romania precitata, § 18) e che ha ordinato, come risarcimento a titolo dell’articolo 41 della Convenzione, la restituzione dell’appartamento suddetto. Quindi, la Corte stima che non vi è luogo non di assegnare nessuna somma a questo titolo, ma giudica tuttavia appropriato tenere in conto la privazione di proprietà subita dal richiedente in occasione del risarcimento del danno morale.
34. Peraltro, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno provocato un’ingerenza nel diritto del richiedente al rispetto del suo bene per cui la somma di 2 000 EUR rappresenterebbe un risarcimento equo del danno morale subito.
B. Oneri e spese
35. Il richiedente chiede 1 421 EUR per gli oneri e le spese rappresentanti la parcella di avvocato, la redazione dei documenti e gli oneri di giustizia nei procedimenti interni.
36. Il Governo si oppone al rimborso degli oneri incorsi per la parcella di avvocato e la redazione dei documenti, arguendo che il richiedente non ha fornito nessun giustificativo. Non si oppone al rimborso degli oneri di giustizia, sotto condizione che siano provati, necessari e ragionevoli.
37. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole assegnare al richiedente la somma di 180 EUR, corrispondente ai soli oneri di giustizia di cui il richiedente ha giustificato il pagamento.
C. Interessi moratori
38. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Sabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire al richiedente l’appartamento no 4 del primo piano e gli annessi afferenti dell’immobile situato a Bucarest, al no 3A di via Banului, 1 distretto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che in mancanza di tale restituzione, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nel termine di tre mesi, 150 000 EUR (cento cinquantamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale;
c) che ad ogni modo, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine, le somme di 2 000 EUR (duemila euro) per danno morale, così come 180 EUR (cento ottanta euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
d) che le somme menzionate ai punti b) e c) saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
e) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale.
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 21 luglio 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente