PRIMA SEZIONE
CAUSA CEGLIA C. ITALIA
( Richiesta no 21457/04)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
29 luglio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ceglia c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Christos Rozakis, presidente, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabetta Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Guido Raimondi, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 luglio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 21457/04) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, il Sig. N. C. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 21 maggio 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 19 ottobre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Ceglia c. Italia, no 21457/04, § 39, 19 ottobre 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 25 000 EUR per danno patrimoniale, 5 000 EUR per danno morale e 8 432,53 EUR per gli oneri di procedimento dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed la richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 48, e spunta 5 del dispositivo.
5. Solo il Governo ha depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
6. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
7. Il richiedente chiede 25 000 EUR a titolo di danno patrimoniale.
8. Il Governo si oppone.
9. La Corte ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha rivisto la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, questa ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
10. Seguendo i criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondente al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Bisogna anche abbinare interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
11. La Corte osserva che il richiedente ha ricevuto a livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del suo terreno, rivalutata ed abbinata ad interessi a contare dal 1994, o la data della perdita della proprietà (vedere 11 e 13 paragrafi della sentenza al principale). Secondo lei, l’interessato ha così già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo suscitato.
12. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima (1987) fino al momento della perdita di proprietà (1994). Dall’importo così calcolato sarà dedotta la somma già ottenuta dal richiedente a livello interno a titolo di indennità di occupazione. Deliberando in equità, la Corte assegna al richiedente 1 000 EUR per questo capo.
B. Danno morale
13. Il richiedente chiede 5 000 EUR a titolo di danno morale.
14. Il Governo stima che la constatazione di violazione è sufficiente.
15. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato al richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato. Deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, decide di assegnare la somma chiesta dall’interessato, o 5 000 EUR.
B. Oneri e spese
16. Giustificativi in appoggio, il richiedente sollecita il rimborso degli oneri esposti nel procedimento dinnanzi alla Corte, che valuta a 8 432,53 EUR
17. Il Governo trova questa somma eccessiva.
18. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, § 66).
19. Nello specifico, la Corte trova ragionevole l’importo degli oneri relativi al presente procedimento e decide di accogliere per intero questa domanda. Assegna al richiedente 8 432,53 EUR a questo titolo, più ogni importo che può essere dovuto dal richiedente a titolo di imposta su questa somma.
C. Interessi moratori
20. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 1 000 EUR (mille euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 8 432,53 EUR (ottomila quattro cento trentadue euro e cinquantatre centesimi) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 29 luglio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente