Conclusione Eccezione preliminare respinta, termine di sei mesi,; Eccezioni preliminari unite al merito e respinte (no-esaurimento di vie di ricorso interne) vittima); Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
PRIMA SEZIONE
CAUSA CEGLIA C. ITALIA
( Richiesta no 21457/04)
SENTENZA
STRASBURGO
19 ottobre 2006
DEFINITIVO
19/01/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ceglia c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra N. Vajic,
Sigg. A. Kovler, V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner,
Sigg. K. Hajiyev, D. Spielmann, giudici,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 settembre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 21457/04) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. N. C. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 21 maggio 2004 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. D. P. e G. P., avvocati a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, e dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 7 settembre 2005, la prima sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1952 e ha risieduto a Montesarchio (Benevento).
5. Era proprietario di un terreno agricolo ubicato a Montesarchio e registrato al catasto, foglio 21, appezzamento 63.
6. Nel 1985, una frana si produsse in una parte del terreno del richiedente.
7. Nel 1987, la municipalit? di Montesarchio affid? alla societ? Z. la costruzione di un muro per limitare il rischio di una nuova frana che minacciava la strada ubicata lungo i limiti di questo terreno. Questo muro doveva essere realizzato su una parte del terreno del richiedente, ossia 110 metri quadrati.
8. In una data non precisata, la societ? Z. procedette all’occupazione materiale del terreno ed inizi? i lavori di costruzione.
9. Con un atto di citazione notificato l? 8 novembre 1988, il richiedente introdusse dinnanzi al tribunale di Benevento un’azione in danno-interessi contro la municipalit? di Montesarchio. Adduceva che l’occupazione era illegale, in mancanza di un’ordinanza che autorizzava questa e di un decreto di espropriazione, cos? come del pagamento di un’indennit?. Richiedeva in particolare un risarcimento per la perdita irreversibile della parte del terreno trasformato, cos? come un risarcimento per la distruzione delle culture e lavori esistenti sulla parte restante del terreno.
10. La municipalit? di Montesarchio si costitu? nel procedimento e chiese l’appello in garanzia della societ? Z. Il tribunale di Benevento accolse questa domanda ma la societ? Z. non si costitu? nel procedimento e fu dichiarata di conseguenza contumace.
11. Durante il processo, una perizia redatta l? 11 ottobre 1994 fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, il valore venale nel 1994 della parte del terreno occupato era di 2 750 000 ITL, o 25 000 ITL il metro quadrato. Inoltre, il perito valut? a 16 400 000 ITL il risarcimento dovuto per la distruzione dei lavori e culture esistenti sulla parte restante del terreno.
12. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 9 maggio 2003, il tribunale di Benevento dichiar? che l’occupazione del terreno del richiedente era illegale ab initio, in ragione della mancanza di un’ordinanza che autorizzava questa. Tuttavia, il richiedente doveva essere considerato come privato della parte del suo terreno che era stato trasformato irreversibilmente per effetto della realizzazione del lavoro pubblico, o 110 metri quadrati, in virt? del principio dell’espropriazione indiretta.
13. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale condann? la municipalit? di Montesarchio ed la societ? Z. a versare al richiedente un risarcimento per la perdita della parte del terreno occupato uguale al valore venale di questa nel 1994 rivalutata al giorno della decisione, ossia 2 826,31 EUR. In pi?, il tribunale condann? la municipalit? di Montesarchio ed la societ? Z. a versare al richiedente la somma di 10 848,58 EUR a titolo di indennizzo per i danni concernenti la parte restante del terreno.
14. Secondo il richiedente, questo giudizio che fu notificato alla municipalit? di Montesarchio il 21 luglio 2003, ha acquisito forza di cosa giudicata il 24 giugno 2004.
15. Risulta dalla pratica che il 15 marzo 2004, la municipalit? di Montesarchio vers? al richiedente la somma dovuta ai termini del giudizio del tribunale di Benevento.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
16. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
17. Il richiedente adduce essere stato privato del suo bene in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
18. Il Governo solleva da prima un’eccezione derivata dal superamento del termine di sei mesi. A questo riguardo, osserva che il giudizio del tribunale di Benevento ? stato notificato alla municipalit? il 21 luglio 2003 e ne deduce che ai termini dell’articolo 325 del codice di procedimento civile, questo giudizio avrebbe acquisito forza di cosa giudicata il 6 ottobre 2003.
19. Inoltre, il Governo fa valere che il richiedente non avrebbe requisito di vittima al senso dell’articolo 34 della Convenzione, tenuto conto del fatto che il tribunale gli ha assegnato una somma uguale al valore venale del terreno.
20. Infine, il Governo eccepisce la non-esaurimento delle vie di ricorso interne. A questo riguardo, riconosce che il richiedente ha dovuto aspettare un tempo considerevole prima di ottenere il suo risarcimento. Tuttavia, fa valere che questo ritardo costituisce solamente un aspetto della violazione del termine ragionevole contenuto all’articolo6 ? 1 della Convenzione ed osserva che il richiedente ha omesso di sollevare dinnanzi alla Corte una lagnanza derivata da questo ultimo articolo, cos? come di esercitare il ricorso Pinto.
21. Il richiedente si oppone alle eccezioni del Governo. In quanto all’eccezione derivata dal superamento del termine di sei mesi, fa valere in particolare che il giudizio del tribunale di Benevento ? stato notificato solamente alla municipalit? per ottenerne l’esecuzione e che di conseguenza ha acquisito forza di cosa giudicata il 24 giugno 2004. In pi?, osserva che questo giudizio ? stato eseguito ad ogni modo dalla municipalit? solamente il 15 marzo 2004.
22. Per ci? che concerne l’eccezione derivata del superamento del termine di sei mesi, la Corte ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione (vedere, tra l?altro, la sentenza no 7331 del 9 agosto 1996, resa dalle sezioni unite, cos? come la sentenza no 17790 del 22 novembre 2003, resa dalla sezione competente in materia di lavoro e la sentenza no 6480 del 8 giugno 1995, resa dalla prima sezione) la notificazione di un giudizio alla parte di un processo e non al suo difensore non rende ordinario il termine di decorrenza previsto dall’articolo 325 del codice di procedimento civile, essendo sempre applicabile il termine lungo previsto dall’articolo 327 del codice di procedimento civile.
23. Ora, il richiedente ha notificato il giudizio del tribunale di Benevento alla municipalit? di Montesarchio e non al difensore di questa. Ne segue che questa notificazione era unicamente valida per ci? che riguarda l’esecuzione del giudizio e non ha avuto per effetto di rendere applicabile al caso specifico il termine di decorrenza previsto dall’articolo 325 del codice di procedimento civile. Quindi, il giudizio in questione ha acquisito forza di cosa giudicata il 24 giugno 2004, il termine pi? lungo previsto dall’articolo 327 del codice di procedimento civile che ? applicabile nello specifico. Questa eccezione non potrebbe essere considerata dunque.
24. Per ci? che riguarda l’eccezione derivata dalla mancanza della qualit? di vittima e l’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte stima, alla luce dell’insieme degli argomenti delle parti, che queste eccezioni sono legate strettamente in fondo alla richiesta e decide di unirli al merito. Constata che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
25. Il Governo rinvia al primo colpo, agli argomenti gi? sottomessi alla Corte in altre cause similari in materia di espropriazione indiretta.
26. In pi?, fa valere che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta costituirebbe un modo di regolamentare una situazione che risulta da un difetto di procedimento che ha inficiato l’espropriazione ed al seguito del quale l’azione dell’amministrazione ? diventata illegale.
27. Secondo il Governo, tale regolamentazione di una situazione nata da un atto illegale non romperebbe in modo evidente il giusto equilibrio tra le differenti esigenze in conflitto.
b) Il richiedente,
28. Il richiedente fa osservare che ? stato privato del suo bene in virt? del principio dell’espropriazione indiretta, come applicato dalle giurisdizioni nazionali. Osserva che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit?, il che non ? ammissibile in un Stato di diritto.
29. Chiede alla Corte di dichiarare che l’espropriazione del terreno non ? conforme al principio di legalit?.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza
30. La Corte ricorda al primo colpo che ha unito al merito le eccezioni del Governo derivato dalla mancanza di requisito di vittima del richiedente e del non-esaurimento delle vie di ricorso interne.
31. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se questa situazione equivalga ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
32. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale di Benevento ha considerato il richiedente come privato del suo bene in ragione della sua trasformazione irreversibile. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale di Benevento ha avuto per effetto di privare il richiedente del suo bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura, precitato, ? 61, e Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII).
33. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1 tale ingerenza deve essere operata “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e L?nnroth, precitata, p. 26, ? 69). Inoltre, la necessit? di esaminare la questione del giusto equilibrio pu? farsi non “sentire solo quando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitraria” (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I).
34. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice valutazione dell’importo del risarcimento accordato al richiedente, (Carbonara e Ventura, precitato, ? 62).
b) Sul rispetto del principio di legalit?
35. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI; Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze pi? recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005; Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005; Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005; Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005; Chir? c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l’espropriazione indiretta ignora il principio di legalit? al motivo che non ? atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L’espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa.
36. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale di Benevento ha considerato il richiedente privato del suo bene in ragione della sua trasformazione irreversibile, essendo riunite le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruito. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione giudiziale definitiva che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno al patrimonio pubblico ? stata consacrata. Di conseguenza, il richiedente non ha avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che il 24 giugno 2004, data in cui il giudizio del tribunale di Benevento ha acquisito forza di cosa giudicata.
37. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di trarre vantaggio da un’occupazione illegale di terreno. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare di un terreno a disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra l?altro, senza che un’indennit? fosse messa in parallelo a disposizione dell’interessato.
38. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni del richiedente dunque.
39. Quindi, le eccezioni derivate dalla mancanza di requisito di vittima e dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne non potrebbero essere considerate e vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
40. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
41. A titolo di danno materiale, il richiedente sollecita il versamento della somma di 25 000 EUR.
42. Per ci? che riguarda il danno giuridico, il richiedente chiede 5 000 EUR.
43. Infine, il richiedente chiede 8 432,53 EUR per oneri di procedimento dinnanzi alla Corte.
44. In quanto al danno materiale, il Governo da prima fa valere che il richiedente ? stato risarcito integralmente e non pi? richiedere di conseguenza somme supplementari.
45. Ad ogni modo, il Governo sostiene che il richiedente non ha supportato la sua domanda e che la somma richiesta ? eccessiva.
46. Per quanto riguarda il danno morale, il Governo stima che nell’ipotesi di una constatazione di violazione questo ultimo costituirebbe in s? un risarcimento adeguato.
47. Infine, il Governo fa valere che gli oneri concernente il procedimento dinnanzi alla Corte sono eccessivi e si rimette alla saggezza della Corte.
48. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed il richiedente giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge l’eccezione del Governo derivata del superamento del termine di sei mesi;
2. Unisce al merito le eccezioni del Governo derivate dalla mancanza di requisito di vittima e dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne e li respinge;
3. Dichiara la richiesta ammissibile;
4. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
5. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 19 ottobre 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente