Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA CAU C. ITALIA
(Richiesta no 34819/97)
SENTENZA
STRASBURGO
15 novembre 2002
DEFINITIVO
15/02/2003
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Cau c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. RAIMONDI, giudice ad hoc,
e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 ottobre 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 34819/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra E. C. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 16 ottobre 1996 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte dal 18 luglio 2001 da S. S. ed M.. B., avvocati a Torino. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed il suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente adduce che l’impossibilit? prolungata di eseguire l’ordinanza di sfratto dell? inquilino, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica, costituisce una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione, il richiedente invocando l’articolo 6 ? 1 si lamenta anche della durata del procedimento di sfratto.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha designato il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
6. Il 22 maggio 2001 la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. Il richiedente ? diventato proprietario l?8 maggio 1992 di un appartamento a Torino che era affittato a P.S.
9. Con un atto notificato il 21 maggio 1992, il richiedente comunic? all’inquilina l?avviso di disdetta e lo cit? a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Torino.
10. Con un’ordinanza del 19 giugno 1992 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 marzo 1996.
11. Il 19 febbraio 1996, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne la sua propria abitazione.
12. L? 11 luglio 1996, il richiedente notific? all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
13. Il 21 luglio 1996, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 12 settembre 1996 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Il 12 settembre 1996 l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette ad un tentativo di sfratto che si chiuse con un fallimento, il richiedente non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
15. Il 12 dicembre 1996, il richiedente notific? di nuovo all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
16. Il 20 gennaio 1997, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 19 febbraio 1997 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
17. Tra il 19 febbraio 1997 ed il 1 ottobre 1999 l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a sei tentativi di sfratto che si chiusero con un fallimento, il richiedente non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
18. Il 12 luglio 1999, l’inquilina aveva chiesto nel frattempo, al tribunale civile di Torino di fissare di nuovo la data dell’esecuzione dell’ordinanza di sfratto.
19. Con un’ordinanza del 23 luglio 1999, il tribunale di Torino aveva sospeso l’esecuzione.
20. Con un’ordinanza del 4 gennaio 2000, il giudice di istanza di Torino fiss? al 3 ottobre 2000 l’esecuzione dello sfratto.
21. Il 3 ottobre 2000, il richiedente ricuper? il suo appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
22. Il diritto interno pertinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente si lamenta che l’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica, costituisce un attentato al suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1della Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. la regola applicabile
24. La Corte, appellandosi alla sua giurisprudenza, considera che l’interferenza messa in causa dal richiedente si analizza in una misura di regolamentazione dell’uso dei beni al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia precitata, ? 46).
B. Il rispetto delle condizioni del secondo capoverso
1. Scopo dell’ingerenza
25. La Corte ha detto gi? che la legislazione controversa inseguiva un scopo legittimo conforme all’interesse generale, come vuole il secondo capoverso dell’articolo 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia precitata, ? 48).
2. Proporzionalit? dell’ingerenza
26. La Corte ricorda che una misura di ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra gli imperativi dell’interesse generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. La ricerca di simile equilibrio si riflette nella struttura dell’articolo 1 tutto intero, dunque anche nel secondo capoverso: deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo mirato. Controllando il rispetto di questa esigenza, la Corte riconosce allo stato un grande margine di valutazione sia per scegliere le modalit? di collocamento in opera sia per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell’interesse generale, dalla preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa. In quanto a settori come quello dell’alloggio che occupa un posto centrale nelle politiche sociali ed economiche delle societ? moderne, la Corte rispetta a questo riguardo la valutazione portata dal legislatore nazionale, salvo nel caso fosse manifestamente priva di base ragionevole (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia precitata, ? 49).
27. Il richiedente sottolinea che l’interferenza era sproporzionata a causa della sua durata e perch? in applicazione della legislazione italiana in materia di controllo degli affitti percepiva un affitto irrisorio. Inoltre, aveva fatto una dichiarazione secondo la quale aveva un bisogno urgente di ricuperare il suo appartamento per se stesso.
28. Il Governo fa valere che le misure legislative in causa inseguivano una finalit? di interesse generale nella protezione degli inquilini, tenuto conto della situazione di crisi di alloggi riguardo i centri urbani pi? importanti e della difficolt? di rialloggiare in modo adeguato gli inquilini aventi risorse modeste colpiti da una misura di sfratto. Il Governo fa osservare poi che numerosi contratti di affitto erano in scadenza negli anni 1982-1983; l’esecuzione forzata simultanea di tutti questi affitti avrebbe provocato delle forti tensioni sociali. Le misure in causa tendevano a proteggere l’ordine pubblico dunque. Il Governo osserva poi che lo scaglionamento della concessione dell’assistenza della forza pubblica si ? rivelato necessario visto l’impossibilit? di garantire allo stesso tempo ed a ciascuno una simile assistenza. Il Governo sottolinea che l’ingerenza nel diritto del richiedente ad un tranquillo godimento della sua propriet? era coerente con la legislazione in vigore. Il Governo conclude che l’ingerenza subita dal richiedente non era sproporzionata.
29. La Corte stima che in principio un sistema di sospensione temporanea o di scaglionamento delle esecuzioni delle decisioni di giustizia, seguito dal recupero da parte del locatore del suo bene, non ? criticabile in s?, visto in particolare il margine di valutazione autorizzato dal secondo capoverso dell’articolo 1. Occorre per? anche in particolare che un giusto equilibrio venga predisposto tra gli interessi della comunit? ed il diritto dei proprietari e del richiedente.
30. La Corte osserva che il richiedente ottenne un’ordinanza di sfratto che divent? esecutiva il 19 giugno 1992, indicando che l’inquilina doveva lasciare i luoghi il 31 marzo 1996. In seguito alla legislazione che scaglionava le esecuzioni forzate e in parte a causa della mancanza di assistenza della forza pubblica, il richiedente ricuper? il suo appartamento solo il 3 ottobre 2000, anche seaveva fatto una dichiarazione secondo la quale aveva un bisogno urgente di ricuperare il suo appartamento il 19 febbraio 1996, ed unicamente perch? l’inquilina aveva liberato spontaneamente l’appartamento.
31. Per circa quattro anni a contare dal primo tentativo di sfratto effettuato dall’ufficiale giudiziario di giustizia, il richiedente ? restato nell’incertezza in quanto alla data in cui avrebbe potuto ricuperare il suo appartamento. Dopo avere fatto la dichiarazione che gli accordava la precedenza, non poteva accelerare la concessione dell’assistenza della forza pubblica poich? ci? dipendeva dalla disponibilit? dei poliziotti. Le autorit? competenti non sembrano avere preso nessuna misura in risposta alla dichiarazione del richiedente del 19 febbraio 1996.
32. Alla vista di ci? che precede, la Corte stima che un carico speciale ed eccessivo ? stato imposto al richiedente e che quindi l’equilibrio da predisporre tra le protezioni del diritto di questa al rispetto dei suoi beni e le esigenze dell’interesse generale ? stato rotto.
Di conseguenza, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
33. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione la cui parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
34. Il richiedente considera che l’ordinanza di sfratto che aveva ottenuto ? stata svuotata di sostanza, poich? ? rimasta ineseguita per lunghi anni. In pi?, sottolinea che a dispetto del fatto che aveva fatto una dichiarazione secondo la quale aveva un bisogno urgente dell’appartamento per se stesso, dovette aspettare circa quattro anni ed otto mesi dopo questa dichiarazione per ricuperare il suo appartamento.
35. Il Governo si oppone a questa tesi. Per ci? che riguarda la durata del procedimento di esecuzione, il Governo sostiene che il ritardo nella concessione della forza pubblica ? giustificato dalla protezione dell’interesse pubblico. Rileva inoltre che l’inquilina aspettava l’attribuzione di un alloggio ad affitto moderato.
36. La Corte osserva che il richiedente all’origine invocava l’articolo 6 ? 1 a causa della durata del suo procedimento. La Corte ha considerato tuttavia che la causa deve essere esaminata come concernente il diritto ad un tribunale.
37. La Corte ricorda che il diritto ad un tribunale garantito all’articolo 6 protegge anche il collocamento in opera delle decisioni giudiziali definitive ed obbligatorie che, in un Stato che rispetta la preminenza del diritto, non possono restare inoperanti a scapito di una parte. Di conseguenza, l’esecuzione di una decisione giudiziale non pu? essere ritardata in modo eccessivo, vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia precitata, ? 66.
38. Nello specifico, il richiedente aveva ottenuto, in data 19 giugno 1992, un’ordinanza esecutiva che fissava lo sfratto dell’inquilina al 31 marzo 1996.
39. Anche dopo avere fatto la dichiarazione secondo la quale aveva bisogno dell’appartamento per se stesso, il richiedente non ha ottenuto l’assistenza della forza pubblica. Il richiedente pot? ricuperare il suo appartamento solo il 3 ottobre 2000 in seguito alla partenza spontanea dell’inquilina.
40. La Corte stima che simile ritardo nell’esecuzione di una decisione di giustizia definitiva ha privato le disposizioni dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione di ogni effetto utile.
41. In queste condizioni, la Corte stima che c’? stata violazione del diritto ad un tribunale garantito 6 ? 1 all’articolo della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
42. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
43. Il richiedente in primo luogo richiede il risarcimento del danno materiale subito e lo calcola nel seguente modo: 24 120 000 di lire italiane (ITL) [12 456,94 euro (EUR)] corrispondente alla mancanza a guadagnare in termini di affitto. Difatti fa valere che ha percepito dal suo vecchio inquilino la somma globale di circa 134 000 ITL al mese [69,21 EUR], mentre avrebbe potuto affittare il suo appartamento a 500 000 ITL al mese [258,23 EUR] e ci? per il periodo che va del 31 marzo 1995, data di fine del contratto di affitto fino alla liberazione dei luoghi nell’ottobre 2000; 14 160 000 ITL [7 313,03 EUR] per i lavori di rinnovo dell’appartamento dopo la sua liberazione; 4 397 000 ITL [2 270,86 EUR] per gli oneri del procedimento di esecuzione.
44. Il Governo contesta i criteri utilizzati per il calcolo dell’importo del danno in termini di mancanza a guadagnare. In quanto agli oneri del procedimento interno, il Governo fa valere che non possono essere presi in considerazione gli oneri del procedimento sul merito che avrebbero dovuto essere sopportati ad ogni modo a prescindere dalla durata del procedimento e che gli oneri della fase di esecuzione sono dovuti solamente per il periodo che ha costituito un’ingerenza sproporzionata nel diritto di propriet? del richiedente. Considera che la somma chiesta a titolo di lavori di rinnovo sono senza fondamento.
45. In quanto alla mancanza a guadagnare in termini di affitti, la Corte considera che c’? luogo di assegnare un risarcimento a questo titolo. Stima il modo di calcolo del richiedente ragionevole come punto di partenza per la valutazione del danno. Tuttavia, sulla base degli elementi in suo possesso e del periodo considerato, decide in equit? di accordare la somma di 2 300 euro (EUR, a questo titolo,).
46. In quanto agli oneri del procedimento di esecuzione, la Corte stima che devono essere rimborsati in parte, sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, serie A no 315-C, p. 56, ? 50. Considera quindi che solo gli oneri relativi al ritardo nello sfratto debbano essere rimborsati: decide di conseguenza di accordare al richiedente la somma di 1 695,51 EUR.
47. In quanto ai lavori di rinnovo dell’appartamento, la Corte non vede legame di causalit? tra le violazioni constatate ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda.
48. In totalit?, la Corte accorda l’importo di 3 995,51 EUR per danno materiale.
B. Danno morale
49. Il richiedente chiede la somma di 40 000 000 ITL [20 658,28 EUR] a titolo di danno morale per avere dovuto vivere a casa di amiche che l’avevano accolta dopo la pensione. Aveva dovuto lasciare l’alloggio che occupava a casa del suo datore di lavoro e l’importo della sua pensione non gli permetteva di affittare un altro appartamento.
50. Il Governo considera che l’importo richiesto ? eccessivo.
51. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo; decide di conseguenza, deliberando in equit? come vuole l’articolo 41 della Convenzione, di accordargli la somma di 4 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
52. Il richiedente chiede 5 000 000 ITL [2 582,28 EUR] per oneri e spese incorse dinnanzi alla Corte.
53. Il Governo non prende a questo riguardo posizione.
54. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 1 500 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accorda al richiedente.
D. Interessi moratori
55. La Corte considera che il tasso annuo degli interessi moratori deve essere ricalcato su quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 995,51 EUR (tremila nove cento novantacinque euro cinquantuno centesimi) per danno materiale,;
ii. 4 000 EUR (quattromila euro) per danno morale,;
iii. 1 500 EUR (mille cinque cento euro) per oneri e spese,;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso annuo che equivale al tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 15 novembre 2002 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente