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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE CARLONI TARLI c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 48840/99/2003
Stato: Italia
Data: 2003-05-30 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA CARLONI TARLI C. ITALIA
( Richiesta no 48840/99)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
30 maggio 2003
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.

Nella causa Carloni Tarli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra F. Tulkens, la
Sig.ra N. Vajic, il
Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky la Sig.ra E. Steiner, giudici,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 maggio 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 48840/99) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, R. C. T. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 14 aprile 1999 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da A. B., avvocato al foro di Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentava dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
4. Il 7 marzo 2002, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 6 novembre 2002 e 28 novembre 2002, il Governo ed il rappresentante del richiedente hanno rispettivamente presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato a M.P.
7. Con una lettera raccomandata del 4 novembre 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 dicembre 1991, e lo preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
8. Il 5 febbraio 1991, il richiedente comunic? il parere di disdetta con un atto significato e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
9. Con un’ordinanza del 29 maggio 1991 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1992.
10. Il 13 gennaio 1993, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
11. Il 1 febbraio 1993, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 26 febbraio 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
12. Tra il 26 febbraio 1993 ed il 24 novembre 1998, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a sedici tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non permettendo al richiedente le leggi sullo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
13. Il 12 gennaio 1995, l’inquilino decedette la sua vedova, C.L, si rifiut? di lasciare i luoghi.
14. Il 23 ottobre 2000, il richiedente ricuper? il suo appartamento.
IN DIRITTO
15. Il 28 novembre 2002, la Corte ha ricevuto il seguente dichiarazione da parte del Governo:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 48840/99 introdotta dalla Sig.ra R. C. T., il governo italiano offre di versare a questa la somma di 5 000 (cinquemila) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
16. Il 6 novembre 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare alla Sig.ra R. C. T. la somma di 5 000 (cinquemila) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 48840/99 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta fino al decisione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed il richiedente sono giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
17. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). A questo riguardo, stima avere precisato gi? la natura e l’ampiezza degli obblighi che incombono sullo stato convenuto nelle cause di sfratto di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V) e la domanda del compimento di questi obblighi ? attualmente pendente dinnanzi al Comitato dei Ministri. Non si giustifica pi? di continuare l’esame della richiesta dunque. La Corte conclude quindi che l’ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come li riconoscono la Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
18. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 30 maggio 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Radiation du r?le (r?glement amiable)
PREMI?RE SECTION
AFFAIRE CARLONI TARLI c. ITALIE
(Requ?te no 48840/99)
ARR?T
(R?glement amiable)
STRASBOURG
30 mai 2003
Cet arr?t est d?finitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l?affaire Carloni Tarli c. Italie,
La Cour europ?enne des Droits de l?Homme (premi?re section), si?geant en une chambre compos?e de :
M. C.L. Rozakis, pr?sident,
M. P. Lorenzen,
Mme F. Tulkens,
Mme N. Vajic,
M. A. Kovler,
M. V. Zagrebelsky
Mme E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 6 mai 2003,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l?origine de l?affaire se trouve une requ?te (no 48840/99) dirig?e contre la R?publique italienne et dont une ressortissante de cet Etat, R. C. T. (? la requ?rante ?), a saisi la Cour le 14 avril 1999 en vertu de l?article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?).
2. La requ?rante est repr?sent?e par Me A. B., avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) est repr?sent? par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. La requ?rante se plaignait de l?impossibilit? prolong?e de r?cup?rer son appartement ? d?faut d?assistance de la force publique en mati?re d?expulsion de locataires ainsi que de la dur?e de la proc?dure d?expulsion.
4. Le 7 mars 2002, apr?s avoir recueilli les observations des parties, la Cour a d?clar? la requ?te recevable.
5. Les 6 novembre 2002 et 28 novembre 2002 respectivement, le Gouvernement et le repr?sentant de la requ?rante ont pr?sent? des d?clarations formelles d?acceptation d?un r?glement amiable de l?affaire.
EN FAIT
6. La requ?rante est propri?taire d?un appartement ? Rome, qu?elle avait lou? ? M.P.
7. Par une lettre recommand?e du 4 novembre 1990, la requ?rante informa le locataire de son intention de mettre fin ? la location ? l?expiration du bail, soit le 31 d?cembre 1991, et le pria de lib?rer les lieux avant cette date.
8. Par un acte signifi? le 5 f?vrier 1991, la requ?rante communiqua l?avis de cong? et assigna l?int?ress? ? compara?tre devant le juge d?instance de Rome.
9. Par une ordonnance du 29 mai 1991, qui devint ex?cutoire le m?me jour, ce dernier confirma formellement le cong? du bail et d?cida que les lieux devaient ?tre lib?r?s au plus tard le 31 d?cembre 1992.
10. Le 13 janvier 1993, la requ?rante signifia au locataire le commandement de lib?rer l?appartement.
11. Le 1er f?vrier 1993, elle lui signifia l?avis que l?expulsion serait ex?cut?e le 26 f?vrier 1993 par voie d?huissier de justice.
12. Entre le 26 f?vrier 1993 et le 24 novembre 1998, l?huissier de justice proc?da ? seize tentatives d?expulsion. Ces tentatives se sold?rent toutes par un ?chec, les lois sur l??chelonnement de l?ex?cution des d?cisions d?expulsion ne permettant pas au requ?rant de b?n?ficier du concours de la force publique.
13. Le 12 janvier 1995, le locataire d?c?da et sa veuve, C.L., refusa de quitter les lieux.
14. Le 23 octobre 2000, la requ?rante r?cup?ra son appartement.
EN DROIT
15. Le 28 novembre 2002, la Cour a re?u la d?claration suivante de la part du Gouvernement :
? Je d?clare qu?en vue d?un r?glement amiable de l?affaire ayant pour origine la requ?te no 48840/99 introduite par Mme R. C. T., le gouvernement italien offre de verser ? celle-ci la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de pr?judice mat?riel et moral ainsi que pour frais et d?pens, dans les trois mois ? compter de la notification de l?arr?t de la Cour rendu conform?ment ? l?article 39 de la Convention europ?enne des Droits de l?Homme. Ce versement vaudra r?glement d?finitif de l?affaire.
La pr?sente d?claration n?implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d?une violation de la Convention europ?enne des Droits de l?Homme en l?esp?ce.
En outre, le Gouvernement s?engage ? ne pas demander, apr?s le prononc? de l?arr?t, le renvoi de l?affaire ? la Grande Chambre conform?ment ? l?article 43 ? 1 de la Convention. ?
16. Le 6 novembre 2002, la Cour a re?u la d?claration suivante, sign?e par la requ?rante :
? J?ai pris connaissance de la d?claration du gouvernement italien selon laquelle il est pr?t ? verser ? Mme R. C. T. la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de pr?judice mat?riel et moral ainsi que pour frais et d?pens en vue d?un r?glement amiable de l?affaire ayant pour origine la requ?te no 48840/99 pendante devant la Cour europ?enne des Droits de l?Homme.
J?accepte cette proposition et renonce par ailleurs ? toute autre pr?tention ? l?encontre de l?Italie ? propos des faits ? l?origine de ladite requ?te jusqu?au prononc? de l?arr?t de la Cour rendu conform?ment ? l?article 39 de la Convention europ?enne des Droits de l?Homme. Je d?clare l?affaire d?finitivement r?gl?e.
La pr?sente d?claration s?inscrit dans le cadre du r?glement amiable auquel le Gouvernement et la requ?rante sont parvenus.
En outre, je m?engage ? ne pas demander, apr?s le prononc? de l?arr?t, le renvoi de l?affaire ? la Grande Chambre conform?ment ? l?article 43 ? 1 de la Convention. ?
17. La Cour prend acte du r?glement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet ?gard, elle estime avoir d?j? pr?cis? la nature et l?ampleur des obligations qui incombent ? l?Etat d?fendeur dans les affaires d?expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi v. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l?accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comit? des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l?examen de la requ?te. La Cour conclut d?s lors que le r?glement s?inspire du respect des droits de l?homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 ? 1 in fine de la Convention et 62 ? 3 du r?glement).
18. Partant, il convient de rayer l?affaire du r?le.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L?UNANIMIT?,
1. D?cide de rayer l?affaire du r?le ;
2. Prend acte de l?engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l?affaire ? la Grande Chambre.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 30 mai 2003 en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Greffier adjoint Pr?sident

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