Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA CARLONI TARLI C. ITALIA
( Richiesta no 48840/99)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
30 maggio 2003
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Carloni Tarli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra F. Tulkens, la
Sig.ra N. Vajic, il
Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky la Sig.ra E. Steiner, giudici,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 maggio 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 48840/99) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, R. C. T. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 14 aprile 1999 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da A. B., avvocato al foro di Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentava dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
4. Il 7 marzo 2002, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 6 novembre 2002 e 28 novembre 2002, il Governo ed il rappresentante del richiedente hanno rispettivamente presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato a M.P.
7. Con una lettera raccomandata del 4 novembre 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 dicembre 1991, e lo preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
8. Il 5 febbraio 1991, il richiedente comunic? il parere di disdetta con un atto significato e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
9. Con un’ordinanza del 29 maggio 1991 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1992.
10. Il 13 gennaio 1993, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
11. Il 1 febbraio 1993, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 26 febbraio 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
12. Tra il 26 febbraio 1993 ed il 24 novembre 1998, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a sedici tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non permettendo al richiedente le leggi sullo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
13. Il 12 gennaio 1995, l’inquilino decedette la sua vedova, C.L, si rifiut? di lasciare i luoghi.
14. Il 23 ottobre 2000, il richiedente ricuper? il suo appartamento.
IN DIRITTO
15. Il 28 novembre 2002, la Corte ha ricevuto il seguente dichiarazione da parte del Governo:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 48840/99 introdotta dalla Sig.ra R. C. T., il governo italiano offre di versare a questa la somma di 5 000 (cinquemila) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
16. Il 6 novembre 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare alla Sig.ra R. C. T. la somma di 5 000 (cinquemila) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 48840/99 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta fino al decisione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed il richiedente sono giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
17. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). A questo riguardo, stima avere precisato gi? la natura e l’ampiezza degli obblighi che incombono sullo stato convenuto nelle cause di sfratto di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V) e la domanda del compimento di questi obblighi ? attualmente pendente dinnanzi al Comitato dei Ministri. Non si giustifica pi? di continuare l’esame della richiesta dunque. La Corte conclude quindi che l’ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come li riconoscono la Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
18. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 30 maggio 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente