TERZA SEZIONE
CAUSA CARAGHEORGHE ED ALTRI C. ROMANIA
( Richiesta no 38742/04)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Caragheorghe ed altri c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 38742/04) diretta contro la Romania e in cui cinque cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 24 luglio 2004, in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 2 marzo 2006, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Le richiedenti iniziali sono nate rispettivamente nel 1921, 1920, 1923, 1948 e 1920 e risiedono a Bucarest. In seguito al decesso della Sig.ra L. T., sopraggiunto l’ 11 agosto 2005, i suoi eredi, il Sig. N. D. T.e la Sig.ra V. T., hanno espresso, con una lettera del 19 aprile 2007, il desiderio di continuare l’istanza. In seguito al decesso della Sig.ra V. C.e, sopraggiunto l’ 8 marzo 2006, i suoi eredi, il Sig. N. C. C. e la Sig.ra D. M. D., hanno espresso, con le lettere del 1 settembre 2006 e del 19 aprile 2007, il desiderio di continuare l’istanza.
5. Nel 1950, l’immobile ubicato a Bucarest, al no 14 di via Aviator Popişteanu, composto da una casa e dal terreno ivi afferente, appartenuto a G.I, il coniuge della richiedente L. T., e rispettivamente lo zio degli altri richiedenti, fu oggetto di una statalizzazione.
6. Dopo il decesso di G.I, il 14 aprile 1983, i suoi eredi erano L. T., con una quota di 1/2 della massa successoria, D. I. G. C., con una quota di 4/24, V. C., E. P. e P. G. con una quota comune di 4/24, e tre altre persone con una quota comune di 4/24.
7. Il 20 giugno 1996, i richiedenti ottennero una decisione definitiva che constatava l’illegalità della statalizzazione ed il loro diritto di proprietà sull’immobile.
8. Il 17 novembre 1997, in applicazione della suddetta decisione, il municipio di Bucarest ordinò la restituzione dell’immobile ai richiedenti eccetto parecchi appartamenti venduti, in virtù della legge no 112/1995, agli inquilini che li occupavano. Un verbale fu redatto in questa occasione.
9. Il 3 dicembre 1997, i richiedenti chiesero ai tribunali di constatare la nullità della vendita dell’appartamento no 2 di 38,01 m² ed il terreno ivi afferente di 14,19 m², dell’appartamento no 5 di 48,42 m² ed il terreno afferente di 18,02 m², e l’appartamento no 4, senza dimensioni conosciute, dell’immobile suddetto che era stato venduto dallo stato nel febbraio 1997. Facevano valere che lo stato si era impossessato di questi appartamenti in modo abusivo ed illegale, e che non poteva essere il loro proprietario legittimo e, di conseguenza, non poteva venderli legalmente. Con un giudizio definitivo del 25 gennaio 1999, il tribunale di prima istanza di Bucarest, pure riconoscendo il diritto di proprietà dei richiedenti, respinse la loro azione, al motivo che gli inquilini erano degli acquirenti in buona fede. Il tribunale non concedette nessun indennizzo ai richiedenti.
10. Con una sentenza definitiva del 21 ottobre 2003, la corte di appello di Bucarest respinse una nuova azione dei richiedenti per annullamento del contratto di vendita dell’appartamento no 2, considerando che era in contrasto con l’autorità del giudizio passato in giudicato il 25 gennaio 1999.
11. Con le sentenze definitive del 19 novembre 2003 e del 23 gennaio 2004, la corte di appello di Bucarest e l’Alta Corte di cassazione e di giustizia respinsero due nuove azioni dei richiedenti per annullamento del contratto di vendita dell’appartamento no 5, considerando che andavano contro l’autorità del giudizio del 25 gennaio 1999 passato in giudicato .
12. Il 26 luglio 2001, sul fondamento della legge no 10/2001, i richiedenti depositarono presso il municipio di Bucarest un’istanza di restituzione degli appartamenti numeri 2, 4 e 5. Nessuna decisione è stata resa ad oggi.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
13. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26), Păduraru c. Romania, (no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008,).
IN DIRITTO
I. QUESTIONE PRELIMINARE SULLA QUALITÀ DI VITTIMA
14. La Corte nota che seguito al decesso della Sig.ra L. T., sopraggiunto l’ 11 agosto 2005, i suoi eredi, il Sig. N.D. T. e la Sig.ra V. T., hanno espresso, con una lettera del 19 aprile 2007, il desiderio di continuare l’istanza. In seguito al decesso della Sig.ra V. C., sopraggiunto l’ 8 marzo 2006, i suoi eredi, il Sig. N.C.C. e la Sig.ra D.a M. D., hanno espresso, con le lettere del 1 settembre 2006 e del 19 aprile 2007, il desiderio di continuare l’istanza.
15. La Corte stima, avuto riguardo all’oggetto della presente causa ed all’insieme degli elementi che sono in suo possesso, che gli eredi dei due richiedenti possono pretendere di avere un interesse sufficiente per poter giustificare il proseguimento dell’esame della richiesta e riconoscere loro quindi la qualità per sostituirsi oramai a questi nella presente causa (vedere Hodoş ed altri c. Romania, no 29968/96, § 43, 21 maggio 2002).
16. Per ragioni di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a chiamare le Sig.re L. T. e V. C. come facenti parte dei “richiedenti” benché occorra assegnare oggi questa qualità ai loro eredi (vedere Dalban c. Romania [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
II. QUESTIONE PRELIMINARE SULL’OGGETTO DELLA RICHIESTA
17. La Corte nota che nei due formulari di richiesta trasmessi il 24 luglio 2004, i richiedenti presentano, separatamente, la situazione giuridica degli appartamenti numeri 2 e 5 dell’immobile ubicato a Bucarest, al no 14 di via Aviator Popisteanu di cui richiedono la restituzione.
18. In una lettera del 19 aprile 2007, i richiedenti richiedono la restituzione degli appartamenti venduti dallo stato dell’immobile precitato.
19. In una lettera del 1 giugno 2007, contenente le osservazioni del Governo sulle istanze di soddisfazione equa dei richiedenti, il Governo stima che l’oggetto della presente richiesta, come risulta dai formulari di richiesta è costituito dagli appartamenti numeri 2 e 5 dell’immobile precitato.
20. Nelle loro osservazioni supplementari mandate alla Corte il 27 gennaio 2008, i richiedenti si limitano a richiedere il valore venale degli appartamenti numeri 2 e 5, come risulta da un rapporto di perizia prodotto dal Governo.
21. Tenuto conto di ciò che precede, la Corte conclude che l’oggetto della presente richiesta riguarda gli appartamenti numeri 2 e 5 dell’immobile ubicato a Bucarest, al no 14 di via Aviator Popişteanu.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
22. I richiedenti adducono un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni in ragione dell’impossibilità di godere degli appartamenti numeri 2 e 5 e del terreno ivi afferente dell’immobile ubicato a Bucarest, al no 14 di via Aviator Popişteanu di cui sono stati riconosciuti come proprietari con la decisione definitiva del 20 giugno 1996, impossibilità che deriva dalla vendita di questi beni da parte dello stato agli inquilini che li occupavano. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
23. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
24. Il Governo fa valere che il motivo di appello deve essere respinto per mancata osservanza del termine dei sei mesi nella misura in cui la richiesta è stata introdotta il 27 agosto 2004, data del ricevimento dei formulari di richiesta alla Corte, mentre le ultime decisioni interne definitive ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione sono state pronunciate il 21 ottobre e il 19 novembre 2003 dalla corte di appello di Bucarest.
25. I richiedenti non hanno sottomesso alcuna osservazione su questo punto.
26. La Corte ricorda che ai termini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, può essere investita solo dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne ed entro sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. Quando la violazione addotta consiste in una situazione continua, il termine dei sei mesi comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui questa situazione continua si conclude (vedere, mutatis mutandis, Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II, p. 508, § 35 e Marinakos c. Grecia, (dec.) no 49282/99, 29 marzo 2000).
27. La Corte stima che l’impossibilità addotta dai richiedenti di godere, da parecchi anni, del loro diritto di proprietà riconosciuto da una decisione definitiva ed irrevocabile si analizza in una situazione continua. Il semplice fatto che hanno tentato-senza successo-di mettere un termine chiedendo, ctramite un’azione in giustizia, l’annullamento dei contratti di vendita conclusi dallo stato con gli inquilini (vedere sopra paragrafi 9-11) o, tramite un’istanza amministrativa, l’ottenimento di risarcimenti (vedere sopra paragrafo 12), non potrebbe cambiare di fatto questa constatazione. Ad oggi, i richiedenti non si sono visti restituire i beni controversi e non hanno ricevuto neanche alcuna indennità all’altezza del loro valore commerciale. Il termine dei sei mesi contemplati 35 § 1 all’articolo della Convenzione non è dunque incominciato a decorrere nello specifico (vedere Todicescu c. Romania, no 18419/02, § 16, 24 maggio 2007, e Horia Jean Ionescu c. Romania, no 11116/02, § 24, 31 maggio 2007).
28. Pertanto, l’eccezione del Governo non potrebbe essere accolta favorevolmente. La Corte constata anche che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
29. Il Governo reitera i suoi argomenti presentati in cause simili, sostenendo precedentemente che l’ingerenza nel diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni è proporzionata, visto che hanno la possibilità di vedersi concedere dei risarcimenti secondo il procedimento previsto dalle leggi numeri 10/2001 e 247/2005.
30. I richiedenti insistono sull’attentato al loro diritto di proprietà.
31. La Corte ha affermato già in numerose cause che il collocamento in fallimento del diritto di proprietà dei richiedenti sui loro beni venduti dallo stato a terzi che li occupavano in quanto inquilini, combinato con la mancanza di indennizzo all’altezza del valore dei beni è incompatibile col diritto al rispetto dei loro beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1( Străin precitata, §§ 39, 43 e 59; Porteanu c. Romania, no 4596/03, § 35, 16 febbraio 2006).
32. Nello specifico, la Corte non vede alcuna ragione di scostarsi dal suo approccio nelle cause precitate. Osserva da prima che, con una decisione definitiva del 20 giugno 1996, è stato stabilito il carattere illegale della statalizzazione dell’immobile ubicato a Bucarest, al no 14 di via Aviator Popişteanu. La vendita da parte dello stato degli appartamenti numeri 2 e 5 e del terreno ivi afferente, appartenenti ai richiedenti, impedisce, ancora oggi, a questi di godere del loro diritto di proprietà riconosciuta da una decisione definitiva. La Corte considera che tale situazione equivale ad una privazione di proprietà de facto, in mancanza di ogni indennizzo.
33. La Corte ricorda che all’epoca dei fatti non c’era in diritto interno alcuna via di ricorso efficace suscettibile di offrire ai richiedenti un indennizzo per questa privazione (Străin, precitata, §§ 23, 26–27, 55-56; Porteanu, precitata, §§ 23–24 e 34–35). Per di più, osserva che ad oggi, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in posto con la legge no 247/2005 permetterebbe ai beneficiari di questa legge di beneficiare, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, un’indennità in rapporto col valore venale dei beni di cui sono stati privati.
34. Pertanto, c’è violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
35. I richiedenti si lamentano del fatto che le autorità non hanno eseguito la decisione definitiva del 20 giugno 1996 che confermava il loro diritto di proprietà sul bene controverso. Invocano l’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulata nelle sue parti pertinenti,:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale indipendente ed imparziale, stabilito dalla legge che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
36. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
37. La Corte constata che il motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
38. La Corte considera, tenuto conto delle sue conclusioni che figurano sopra ai paragrafi 29-34, che non c’è luogo di deliberare sul merito di questo motivo di appello (vedere, tra altre, Enciu e Lega c. Romania, no 9292/05, § 36, 8 febbraio 2007, e Ciobotea c. Romania, no 31603/03, § 39, 25 ottobre 2007).
V. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
39. I richiedenti si lamentano, senza supportare il loro motivo di appello, dell’incomprensione dell’articolo 8 della Convenzione a ragione dell’impossibilità di godere dei beni di cui erano i proprietari.
40. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
41. Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
42. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
43. I richiedenti richiedono, a titolo di danno patrimoniale, la restituzione degli appartamenti numeri 2 e 5 e del terreno ivi afferente dell’immobile ubicato a Bucarest, al no 14 di via Aviator Popisteanu che sono stati venduti dallo stato nel febbraio 1997. Richiedono anche la concessione di una somma a titolo di danno morale che non quantificano.
44. Il Governo fa valere che il valore commerciale dei beni in causa è di 159 147 EUR, e sottopone un rapporto di perizia in questo senso. Trattandosi del danno morale, il Governo stima che sarebbe compensato sufficientemente da una constatazione di violazione. A titolo accessorio, rinvia alle somme accordate dalla Corte in cause simili.
45. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato dei beni dei richiedenti, combinata con la mancanza totale di indennizzo.
46. La Corte rileva che risulta dalla pratica che i richiedenti erano comproprietari degli appartamenti, per una quota comune di 5/6 (vedere sopra il paragrafo 6). Nella misura in cui non risulta dai documenti e dalle informazioni fornite dalle parti che i richiedenti hanno diviso gli appartamenti in causa, la Corte non potrebbe ordinare al Governo di restituire ai richiedenti tutto o in parte gli appartamenti precitati (vedere, nello stesso senso, Nistorescu c. Romania, no 15517/03, § 24, 17 giugno 2008).
47. Tenuto conto delle informazione di cui dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale e deliberando in equità, la Corte stima il valore commerciale reale da parte dei richiedenti negli appartamenti controversi a 133 000 EUR.
48. La Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno potuto indurre ai richiedenti un stato di incertezza che non può essere compensato dalla constatazione di violazione. Stima che la somma di 2 000 EUR rappresenta un risarcimento equo del danno morale subito dai richiedenti.
B. Oneri e spese
49. I richiedenti non hanno formulato nessuna richiesta a questo titolo.
C. Interessi moratori
50. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati dagli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare al merito il motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, congiuntamente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 133 000 EUR (cento trentatremila euro) per danno patrimoniale,;
ii. 2 000 EUR (duemila euro) per danno morale;
iii. ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su suddette somme;
b) che le somme in questione saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale.
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente