Conclusione Violazione di P1-1; Eccezione preliminare unita al fondo respinto (no-esaurimento di vie di ricorso interni); Soddisfazione equa riservata
PRIMA SEZIONE
CAUSA CAPONE C. ITALIA
( Richiesta no 62592/00)
SENTENZA
STRASBURGO
15 luglio 2005
DEFINITIVO
30/11/2005
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Capone c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta dA:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig.re N. Vajić,
S. Botoucharova, Sigg.. V. Zagrebelsky, K. Hajiyev, giudici,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 giugno 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 62592/00) diretta contro la Repubblica italiana e di cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra C. C. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 19 ottobre 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da Me P. L., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg.. U Leanza ed I. il Sig. Braguglia ed i suoi coagenti i Sigg.. F. Crisafulli e N. Lettieri.
3. Il richiedente adduceva essere stato privato del suo terreno in modo arbitrario, tenuto conto di fatto che non era stata indennizzato. Inoltre, si lamentava dell’applicabilit? alla sua causa della legge no 359 di 1992, per effetto della quale l’importo del risarcimento sarebbe ridotto.
4. La richiesta ? stata assegnata alla prima sezione della Corte (articolo 52 ? 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 ? 1 della Convenzione) ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione del 29 aprile 2004, la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile e ha unito al merito il secondo risvolto dell’eccezione del Governo derivato dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne.
6. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 ? 1 dell’ordinamento).
7. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 ? 1 dell’ordinamento9. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. Il richiedente ? nato nel 1925 e residente a Benevento.
9. Il richiedente era proprietario di un terreno edificabile di 2 509 metri quadrati ubicati a Benevento e registrato al catasto, foglio 48, appezzamenti 118 e 648.
10. Con un’ordinanza del 1 luglio 1991, la municipalit? di Benevento approv? il progetto di costruzione di abitazioni ad affitto moderato sul terreno del richiedente e deleg? all’ufficio delle abitazioni ad affitto moderato (“I.A.C.P. “) la realizzazione dei lavori di costruzione.
11. Con un’ordinanza del 31 gennaio 1992, la municipalit? di Benevento autorizz? l’I.A.C.P. ad occupare di emergenza una parte del terreno del richiedente, ossia 1 035 metri quadrati, in vista della sua espropriazione, per procedere ai lavori di costruzione delle abitazioni ad affitto moderato.
12. Con un’ordinanza del 24 giugno 1992, l’I.A.C.P. offre al richiedente la somma di 30 000 ITL il metro quadrato a titolo di indennit? di espropriazione.
13. Con un atto di assegnazione notificato il 28 luglio 1992, il richiedente introdusse dinnanzi alla corte di appello di Napoli una prima azione di giustizia contro la municipalit? di Benevento e dell’I.A.C.P.
14. Faceva valere che l’indennizzo fissato era nettamente inferiore rispetto al valore venale del terreno, che non era stata fissata nessuna indennit? per il periodo di occupazione del terreno prima di un eventuale decreto di espropriazione e che il terreno globalmente considerato era stato reso inutilizzabile in ragione dei lavori di costruzione che erano stati effettuati.
15. Con un’ordinanza notificata il 17 dicembre 1996, l’I.A.C.P, al richiedente, offre a questa la somma di 25 000 ITL il metro quadrato a titolo di indennit? di espropriazione.
16. Con un atto di assegnazione notificato il 14 gennaio 1996, il richiedente introdusse dinnanzi alla corte di appello di Napoli una seconda azione contro la municipalit? di Benevento e dell’I.A.C.P. mirando a contestare l’importo dell’indennit? di espropriazione offerta dall’I.A.C.P. il 17 dicembre 1996.
17. Con un’ordinanza del 21 aprile 1997, la municipalit? di Benevento decret? l’espropriazione del terreno.
18. Il 23 ottobre 1997, i due procedimenti pendenti dinnanzi alla corte di appello di Napoli furono uniti.
19. Durante il procedimento dinnanzi alla corte di appello, il 16 marzo 1999, una perizia fu depositata alla cancelleria. Il perito valut? a 169 740 000 ITL, o 164 000 ITL il metro quadrato, il valore venale del terreno al 21 aprile 1997, ossia al momento della sua espropriazione. Inoltre, il perito valut? a 48 347 200 ITL nel 1997 l’importo dell’indennit? conseguente alla perdita di valore della parte restante del terreno ed a 109 043 600 ITL nel 1997 l’importo dell’indennit? di espropriazione calcolata ai termini dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Infine, il perito valut? a 54 521 800 ITL l’importo dell’indennit? di occupazione.
20. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 30 luglio 2002, la corte di appello di Napoli respinse i ricorsi del richiedente. La corte consider? in particolarmente non essere misura di determinare un’indennit? che prende in conto la natura edificabile del terreno, al motivo che il richiedente non aveva unito ai suoi ricorsi la copia della dichiarazione dell’imposta municipale sugli immobili (“I.C.I. “).
21. Con un ricorso notificato il 14 febbraio 2003, il richiedente ricorse in cassazione.
22. Il 19 maggio 2005, la parte richiedente ha fatto sapere che il procedimento ? sempre pendente dinnanzi alla Corte di cassazione.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
23. La legge no 2359 di 1865, nel suo articolo 39, contemplava che in caso di espropriazione di un terreno, l’indennit? da versare doveva corrispondere al valore commerciale del terreno al momento dell’espropriazione.
24. L’articolo 42 della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale (vedere, tra altri, la sentenza no 138 del 6 dicembre 1977) garantisce, in caso di espropriazione, un indennizzo che non raggiunge il valore commerciale del terreno.
25. La legge no 865 del 1971 ha introdotto dei nuovi criteri: ogni terreno, che fosse agricolo o edificabile, doveva essere indennizzato come se si trattava di un terreno agricolo.
26. Con la sentenza no 5 del 1980, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge no 865 di 1971, al motivo che questa trattava in modo identico due situazioni molto differenti, ossia che contemplava lo stesso tipo di indennizzo per i terreni edificabili ed i terreni agricoli.
27. Per ovviare a questa situazione, il Parlamento adott? la legge no 385 del 29 luglio 1980 che reintroduceva i criteri che erano appena stati dichiarati incostituzionali ma questa volta provvisoriamente: la legge disponeva difatti che la somma versata era un acconto dinnanzi ad essere completata da un’indennit? che sarebbe calcolata sulla base di una legge da adottare che preveeva dei criteri di indennizzo specifico per i terreni edificabili.
28. Con la sentenza no 223 del 15 luglio 1983, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la legge no 385 di 1980, al motivo che questa sottoponeva l’indennizzo in caso di espropriazione di un terreno edificabile all’adozione di una legge futura.
29. In seguito alla sentenza no 223 del 1983, la legge no 2359 del 1865 espose di nuovo i suoi effetti; di conseguenza, un terreno edificabile doveva essere indennizzato all’altezza del suo valore commerciale (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sez.. I, sentenza no 13479 del 13 dicembre 1991; sez.. I, sentenza no 2180 del 22 febbraio 1992).
30. La legge no 359 dell? 8 agosto 1992, introdusse, nel suo articolo 5 bis, una misura “provvisoria, eccezionale ed urgente”, tendente alla correzione delle finanze pubbliche, valida fino all’adozione di misure strutturali. Questa disposizione si applicava ad ogni procedimento pendente.
31. L’articolo 5 bis dispone che l’indennit? da versare in caso di espropriazione di un terreno edificabile ? calcolata secondo il seguente formula:
[[valore commerciale del terreno + totale delle rendite fondiarie degli 10 ultimi anni]: 2]-abbattimento del 40%.
32. In simile caso, l’indennit? corrisponde al 30% del valore commerciale. Su questo importo, un’imposta del 20% alla sorgente ? applicata (imposta prevista dall’articolo 11 della legge no 413 del 1991).
33. L’abbattimento del 40% non ? applicabile se l’espropriazione si basa non su un decreto di espropriazione, ma su un atto di “cessione volontario” del terreno, o, come nello specifico, se l’espropriazione ha avuto luogo prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 bis (vedere la sentenza della Corte costituzionale no 283 del 16 giugno 1993). In questi casi, l’indennit? che ne risulta corrisponde al 50% del valore commerciale. Bisogner? dedurre ancora il 20% a titolo di imposta questo su importo (paragrafo 32 sopra).
34. La Corte costituzionale ha stimato che l’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992 e la sua applicazione retroattiva erano compatibili con la Costituzione (sentenza no 283 del 16 giugno 1993; sentenza no 442 del 16 dicembre 1993) nella misura in cui questa legge aveva un carattere urgente e provvisorio.
35. Il Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione (decreto del Presidente della Repubblica no 327 di 2001) successivamente modificate dal decreto legislativo no 302 del 2002, entrato in vigore il 30 giugno 2003, ha codificato le disposizioni esistenti in materia di espropriazione ed i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza.
36. L’articolo 37 del Repertorio riprende per l’essenziale i criteri di determinazione dell’indennit? di espropriazione prevista dall’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
37. Il richiedente adduce la violazione del suo diritto al rispetto dei beni al motivo che non ? stata indennizzato per l’espropriazione del suo terreno. Inoltre, si lamenta del fatto che l’importo dell’indennizzo che gli sar? accordato ai termini della legislazione in vigore, sar? largamente inferiore al valore venale del terreno. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Tesi difese dinnanzi alla Corte
1. Il Governo
38. A titolo preliminare, il Governo ha sostenuto che il richiedente non ha esaurito le vie di ricorso interne al motivo che il procedimento ? sempre pendente dinnanzi alla Corte di cassazione.
39. Il Governo sostiene che un tale procedimento costituisce un mezzo di ricorso efficace, che il richiedente deve esaurire prima che la Corte possa pronunciarsi sulla richiesta. Un esame anticipato dalla Corte andrebbe contro il principio di sussidiariet?.
40. Sul merito, il Governo fa osservare che il richiedente ? stato privato del terreno in applicazione di un procedimento di espropriazione legittimo e pienamente rispettoso delle forme.
41. Il Governo osserva che il meccanismo dell’espropriazione a causa di utilit? pubblica soddisfa in quanto tale le esigenze di protezione dell’interesse della collettivit?.
42. A questo riguardo, riferendosi alla causa James ed altri c. Regno Unit,( James ed altri c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1986, serie A no 98) ricorda che dipende dalla competenza esclusiva delle autorit? nazionali di verificare quali procedimenti rispondono in quanto tale alle esigenze di utilit? pubblica.
43. Nel calcolo di un’indennit? di espropriazione, bisogna ricercare un giusto equilibrio tra l’interesse privato e gli interessi generali. Per questo fatto, l’indennit? di espropriazione adeguata pu? essere inferiore al valore commerciale di un terreno.
44. Alla luce di queste considerazioni e riferendosi alla causa Papachelas c. Grecia (Papachelas c. Grecia [GC], no 31423/96, CEDH 1999-II) il Governo sostiene che la riduzione dell’importo dell’indennit? di espropriazione dovuta al richiedente ? rispettosa in quanto tale del principio di proporzionalit?.
45. Inoltre, sottolinea che il decreto di espropriazione ? stato pronunciato nel 1997, o dopo l’entrata in vigore della legislazione che riduce l’importo dell’indennit? dovuta al richiedente. Segue che l’applicazione di una tale legislazione alla causa del richiedente costituiva un risultato pienamente prevedibile da parte di questa al momento dell’espropriazione.
2. Il richiedente
46. Il richiedente contesta la tesi del Governo. Fa osservare che, tredici anni dopo l’occupazione del suo terreno ed otto anni dopo l’espropriazione, non ha ancora ricevuto l’indennit? definitiva di espropriazione. E ci? malgrado l’azione in giustizia che ha impegnato dinnanzi alle giurisdizioni nazionali che, dopo tredici anni, ? sempre senza risultato.
47. D?altra parte, il richiedente si lamenta dell’importo inadeguato dell’indennit? di espropriazione che potr? ottenere alla conclusione del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, in ragione dell’applicazione alla sua causa dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. A questo riguardo, adduce che potr? ottenere solamente una somma nettamente inferiore al valore venale del terreno.
B. Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
48. Alla luce della giurisprudenza in materia, tenuto conto del fatto che c’? stata espropriazione formale, la Corte stima che la privazione di propriet? controversa dipende dalla seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
49. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale; la seconda frase del primo capoverso di questo articolo non autorizza una privazione di propriet? che “nelle condizioni previste dalla legge” ed il secondo capoverso riconosce agli Stati il diritto di regolamentare l’uso dei beni mettendo in vigore delle “leggi.” Di pi?, la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? una nozione inerente all’insieme degli articoli della Convenzione 8Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III, pp. 850-851, ? 50).
50. Nello specifico, non ? contestato che l’interessata ? stata privata della sua propriet? conformemente alla legge e che l’espropriazione insegue un scopo legittimo di utilit? pubblica. Dato che l’ingerenza controversa soddisfatta alla condizione di legalit? e non ? arbitraria, la mancanza di indennizzo non rende in quanto tale illegittima la confisca dello stato sui beni del richiedente (vedere, a contrario, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), sentenza del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B, pp. 59-60, ? 36). Da allora, resta da ricercare se, nella cornice di un’espropriazione lecita, il richiedente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo.
51. La Corte ricorda che una misura di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve predisporre un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altri, la sentenza Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, p. 26, ? 69). La preoccupazione di garantire un tale equilibrio si riflette nella struttura dell’articolo 1 tutto intero, dunque anche nella seconda frase che si deve leggere alla luce del principio consacrato dalla prima. In particolare, deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo mirato da ogni misura che priva una persona della sua propriet? (Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri c. Belgio, sentenza del 20 novembre 1995, serie A no 332, p. 23, ? 38).
52. Per determinare se la misura controversa rispetta appena l’equilibrio voluto e, in particolare, se non fa pesare sul richiedente un carico sproporzionato, c’? luogo di prendere in considerazione le modalit? di indennizzo previsto dalla legislazione interna. A questo riguardo, la Corte ha gi? detto che senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di propriet? costituisce normalmente un attentato eccessivo, ed una mancanza totale di indennizzo non potrebbe giustificarsi sul terreno dell’articolo 1 che in circostanze eccezionali (I santi monasteri c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 301-ha, p. 35, ? 71).
53. La Corte nota che tredici anni sono gi? passati senza che il richiedente abbia ricevuto l’indennizzo definitivo. Ricorda che il carattere adeguato di un risarcimento sminuirebbe se il pagamento di questo facesse astrazione di elementi suscettibili di ridurne il valore, tale lo scorrimento di un lasso di tempo che non si saprebbe qualificare come ragionevole (Akkuş c. Turchia, sentenza del 9 luglio 1997, Raccolta 1997-IV, pp. 1309-1310, ? 29). ? innegabile che il lasso di tempo in questione ? imputabile allo stato, senza che la complessit? dell’attivit? dell’amministrazione possa giustificare in materia una durata come quell’in causa qui.
54. Peraltro, la Corte prende in conto la situazione di incertezza che pesa ancora oggi sul richiedente, tenuto conto della mancanza di indennit? definitiva e del fatto che il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne ? sempre pendente.
55. Alla luce di queste considerazioni, la Corte considera che il richiedente ha dovuto gi? sopportare un carico speciale ed esorbitante che ha solo rotto l’equilibro che deve a regnare tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, dall?altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. In pi?, la Corte considera che l’importanza della somma che potr? essere concessa al termine del procedimento in corso non compensa la mancanza di risarcimento constatato, e non potrebbe essere determinante avuto riguardo dell’importanza del lasso di tempo trascorso dall’espropriazione del terreno (vedere, mutatis mutandis, Zubani c. Italia, sentenza del 7 agosto 1996, Raccolta 1996-IV, p. 1078, ? 49). In altri termini, l’importo che port? essere accordato eventualmente al richiedente alla conclusione del procedimento non ha nessuna incidenza diretta sulla questione della proporzionalit?, ma potr? essere preso eventualmente in conto ai fini di una valutazione esatta delle richieste di soddisfazione equa che il richiedente formula sul terreno dell’articolo 41 della Convenzione 8Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC], no 25701/94, ? 98, CEDH 2000-XII).
56. In conclusione, l’eccezione derivata della non-esaurimento delle vie di ricorso interne unite al merito non potrebbe essere considerata e vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
57. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
58. Il richiedente valuta a 13 363,32 EUR l’indennit? che gli ? dovuta, risultante dalla differenza tra il valore venale del terreno e la somma che potr? essere accordata ai termini dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992.
59. Trattandosi del danno morale, il richiedente sollecita il versamento della somma di 15 000 EUR.
60. In quanto agli oneri e spese concernente il procedimento dinnanzi alla Corte, il richiedente chiede la somma di 3 380,79 EUR.
61. Il Governo fa di osservare prima che il procedimento di indennizzo impegnato dal richiedente al livello nazionale ? sempre pendente. Secondo lui, questo elemento deve essere preso in conto per la soddisfazione equa, per il caso in cui la Corte concludesse alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1: se la Corte accordasse una somma a titolo di una soddisfazione equa, il richiedente potrebbe essere indennizzato due volte. Il giudice nazionale sarebbe posto inoltre, meglio per determinare l’indennizzo, rispetto alla Corte che non potrebbe nello specifico che procedere ad una valutazione sommaria.
62. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva tenuto conto della possibilit? di un accordo tra lo stato convenuto e le interessate, articolo 75 ?? 1 e 4 dell’ordinamento.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge l’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interni;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera l’incarico di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 15 luglio 2005 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Pr?sident
SENTENZA CAPONE C. ITALIA
SENTENZA CAPONE C. ITALIA