Conclusione Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l’art. 6-1; soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA CAPOCCIA C. ITALIA
( Richiesta no 30227/03)
SENTENZA
STRASBURGO
5 ottobre 2006
DEFINITIVO
05/01/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Capoccia c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, C. B?rsan, V. Zagrebelsky, E. Myjer, Davide Th?r Bj?rgvinsson, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e della Sig.ra F. Araci, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 14 settembre 2006, Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 30227/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, Sigg. G. C., F. C. e G. C. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 11 settembre 2003 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. R. B., G. E. e B. F., avvocati a Sora. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. il Sig. Braguglia, e dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 4 marzo 2005, la Corte, terza sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1959, 1927 e 1925 e risiedono rispettivamente a Cassino e San Paolo (Brasile).
5. I richiedenti sono comproprietari nella misura di tre quinti di un terreno edificabile ubicato a Cassino e registrato al catasto, foglio 36, appezzamenti 2 e 7. Hanno ereditato questo terreno da due persone differenti.
6. Con un’ordinanza del 7 novembre 1977, il consiglio comunale (Giunta muncipale) di Cassino approv? un progetto di costruzione di abitazioni ad affitto moderato sul terreno.
1. L’occupazione della prima parte del terreno
7. Con un’ordinanza del 3 aprile 1978, il consiglio comunale di Cassino autorizz? l’istituto autonomo di gestione dei HLM (“IACP”) ad occupare di emergenza una parte del terreno, ossia 5 954 metri quadrati, per un periodo massimale di cinque anni a contare dall’occupazione materiale, in vista della sua espropriazione per procedere alla costruzione delle abitazioni ad affitto moderato.
8. Il 27 giugno 1978, l’IACP procedette all’occupazione materiale di questa parte del terreno.
2. L’occupazione della seconda parte del terreno
9. Con un’ordinanza del 2 aprile 1980, la municipalit? autorizz? l’IACP ad occupare di emergenza un’altra parte del terreno, ossia 32 244 metri quadrati, per un periodo massimale di cinque anni a contare dall’occupazione materiale, in vista della sua espropriazione per procedere alla costruzione delle abitazioni ad affitto moderato.
10. Il 16 giugno 1980, l’IACP procedette all’occupazione materiale di questa parte del terreno.
3. Il procedimento sollecitato dinnanzi alle giurisdizioni interne
11. Con un atto di citazione notificato il 13 marzo 1990, i richiedenti, avendo ereditato nel frattempo, introdussero dinnanzi al tribunale di Cassino un’azione in danno-interessi contro la municipalit? di Cassino e dell’IACP. Facevano valere che l’occupazione delle due parti del terreno era illegale, dato che era proseguita al di l? del periodo autorizzato, senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale ed al pagamento di un’indennit?. Chiedevano un risarcimento corrispondente ai tre quinti del valore venale delle due parti del terreno che era stato occupato, pi? interessi e rivalutazione.
12. Durante il processo, una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, le parti del terreno occupato avevano un’estensione globale di 38 700 metri quadrati. Il loro valore venale globale al momento della scadenza dei termini di occupazione autorizzata, ossia rispettivamente il 27 giugno 1983 e 16 giugno 1986, era di 619 200 000 ITL, o 16 000 ITL il metro quadrato. Inoltre, il perito valut? a 154 800 000 ITL l’indennit? di occupazione.
13. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 30 agosto 1999, il tribunale di Cassino deliber? che la propriet? delle parti del terreno occupato era stata trasferita all’amministrazione in ragione della trasformazione irreversibile di questa, in virt? del principio dell’espropriazione indiretta.
14. In quanto alla prima parte del terreno, occupata il 27 giugno 1978, il tribunale dichiar? che il diritto dei richiedenti al risarcimento era prescritto.
15. Per ci? che riguarda la seconda parte del terreno, occupata il 16 giugno 1980, il tribunale deliber? che i richiedenti avevano diritto ad un risarcimento, calcolato nella misura dei tre quinti del risarcimento relativo a questa parte del terreno globalmente considerato. Il tribunale calcol? questo risarcimento al senso della legge di bilancio no 662 di 1996, nel frattempo entrata in vigore, e condann? la municipalit? e l’IACP a versare ai richiedenti dunque la somma di 172 898 880 ITL, a titolo di risarcimento per la perdita di questa parte del terreno, e di 92 880 000 ITL, a titolo di indennit? di occupazione.
16. Con un atto notificato il 10 novembre 1999, i richiedenti interposero appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Roma, facendo valere in particolare che avevano diritto ad un risarcimento uguale ai tre quinti del valore venale delle due parti del terreno che erano state occupate.
17. L’iacp si costitu? nel procedimento, attaccando in particolare il giudizio del tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto dei richiedenti ad un’indennit? di occupazione, per il motivo che questi ultimi non avevano chiesto al tribunale simile indennit?.
18. Con una sentenza depositata alla cancelleria l? 11 febbraio 2002, la corte di appello di Roma respinse l’appello dei richiedenti e deliber? che questi ultimi non avevano diritto a nessuna indennit? di occupazione, tenuto conto del fatto che non l’avevano chiesta dinnanzi al tribunale. Di conseguenza, la corte di appello condann? la municipalit? e l’IACP a versare unicamente ai richiedenti il risarcimento conseguente alla perdita della seconda parte del terreno occupato, che valut? a 172 898 640 ITL, o 89 294,70 EUR.
19. Secondo i richiedenti, questa sentenza della corte di appello ha acquisito forza di cosa giudicata il 29 marzo 2003.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
20. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELLA’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
21. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
22. Il Governo non solleva eccezioni concernenti l’ammissibilit? di questa lagnanza.
23. La Corte constata che la lagnanza non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
24. Il Governo fa osservare che, nel caso specifico, si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilit? pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuno decreto di espropriazione ? stato adottato.
25. Primariamente, ci sarebbe utilit? pubblica, il che non ? stato rimesso in causa dalle giurisdizioni nazionali.
26. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.” Il principio dell’espropriazione indiretta dovrebbe essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al pi? tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996.
27. Il Governo ne conclude che a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
28. A questo riguardo, il Governo ricorda che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che l’idea di legge ricopre i principi generali enunciati o da lei implicati (Winterwerp c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, serie A no 33 ? 45) cos? come del diritto no scritto (vedere il sentenza Sunday Time c. Regno Unito (no 1) del 26 aprile 1979, serie A no 30, ? 47).
29. Ne segue che la giurisprudenza consolidata dalla Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge al senso della Convenzione.
30. Il Governo ricorda che in una causa tedesca (Forrer – Niedenthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003) la Corte ha considerato una legge tedesca del 1997 come sufficiente, malgrado la sua imprevedibilit? manifesta, per fornire una base legale alle decisioni che hanno privato il richiedente di ogni protezione contro l’attentato portato alla sua propriet?. Il Governo chiede alla Corte di applicare lo stesso criterio di giudizio alla presente causa.
31. Per ci? che riguarda la qualit? della legge, il Governo riconosce che il fatto che un decreto di espropriazione non sia stato pronunciato ? in si una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
32. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile in ragione della costruzione di un?opera di utilit? pubblica, la restituzione di questo non ? pi? possibile.
33. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, che tende a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico ? stato realizzato (trasformazione del terreno) e risponde all’utilit? pubblica.
34. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione ? tenuta ad indennizzare l’individuo.
35. Per?, questo indennizzo pu? essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
36. Il Governo ammette che i richiedenti non hanno potuto essere indennizzati interamente e che per effetto della legge no 662 del 1996, l’indennit? accordata era inferiore al valore del terreno.
37. Tuttavia, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo, il Governo sostiene che l’importo dell’indennit? che i richiedenti hanno potuto ottenere rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Ricorda inoltre che l’indennit? come plafonata dalla legge in causa sar? in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l’espropriazione fosse stata regolare.
38. Alla luce di queste considerazioni e riferendosi alle cause Forrer – Niedenthal c. Germania, precitata, ed OGIS-istituto Stanislas, OGEC Santo – Gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia, numero 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004, il Governo conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato.
b, I richiedenti,
39. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
40. Fanno osservare che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit?.
41. I richiedenti denunciano una mancanza di chiarezza, prevedibilit? e precisazione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso per il motivo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, non basta a soddisfare al principio di legalit?.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza
42. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione fosse equivalsa ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
43. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni interne hanno considerato i richiedenti come privato del loro bene in ragione della sua trasformazione irreversibile. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che la sentenza della corte di appello di Roma ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, ? 61, CEDH 2000-VI, e Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII).
44. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, tale ingerenza deve essere operata “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge ed dai principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e L?nnroth, precitato, p. 26, ? 69). Inoltre, la necessit? di esaminare la questione del giusto equilibrio pu? farsi non “sentire solo quando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitraria” (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I).
45. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore dei richiedenti non ha avuto luogo (Carbonara e Ventura, precitato, ? 62).
b) Sul rispetto del principio di legalit?
46. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, precitato; tra le sentenze pi? recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chir? c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l’espropriazione indiretta ignora il principio di legalit? per il motivo che non ? atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L’espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa.
47. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni italiane hanno considerato i richiedenti come privati del loro bene in ragione della sua trasformazione irreversibile, essendo riunite le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono. Ora, nella mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione giudiziale definitiva che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno al patrimonio pubblico ? stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che il 29 marzo 2003, data alla quale la sentenza della corte di appello di Roma ? diventata definitiva.
48. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione trarre vantaggio da un’occupazione illegale di terreno. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra l?altro, senza che un’indennit? fosse messa in parallelo a disposizione degli interessati.
49. Per quanto riguarda l’indennit?, la Corte constata che l’applicazione retroattiva della legge no 662 del 1996 al caso specifico ha avuto per effetto di privare i richiedenti della possibilit? di ottenere risarcimento del danno subito.
50. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
51. Quindi, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
52. I richiedenti si lamentano dell’adozione e l’applicazione della legge no 662 del 23 dicembre 1996. La lagnanza ? stata comunicata sotto l’angolo dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilit?
53. Il Governo sostiene che la richiesta ? tardiva, dato che il termine di sei mesi contemplati all’articolo 35 della Convenzione sarebbe cominciato a decorrere sia il 1 gennaio 1997, data dell’entrata in vigore della legge no 662 del 1996, o il 30 aprile 1999, data del deposito alla cancelleria della sentenza con il quale la Corte costituzionale ha giudicato questa legge compatibile con la Costituzione. In appoggio delle sue affermazioni, il Governo cita la causa Miconi c. Italia, (Miconi c. Italia, (d?c.), no 66432/01, 6 maggio 2004).
54. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
55. La Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Serrao c. Italia, (no 67198/01, 13 ottobre 2005) e Binotti c. Italia no 2 (no 71603/01, 13 ottobre 2005.) Non vede nessuno motivo di scostarsi dalle sue precedenti conclusioni e respinge l’eccezione del Governo dunque.
56. La Corte constata che la lagnanza non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non si si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
57. Il Governo osserva che la legge controversa non ? stata adottata per influenzare la conclusione del procedimento intentato dai richiedenti. Inoltre, l’applicazione di questa legge non avrebbe avuto ripercussioni negative per i richiedenti. Ne conclude che l’applicazione della disposizione controversa alla causa dei richiedenti non solleva nessuno problema allo sguardo della Convenzione. In appoggio delle sue tesi, il Governo si riferisce in particolare alle sentenze Forrer-Niedenthal c. Germania, precitata, OGIS – Istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia, precitata, e B?ck c. Finlandia (no 37598/97, CEDH 2004-VIII,).
58. I richiedenti contestano la tesi del Governo.
2. Valutazione della Corte
59. La Corte ha appena constatato, sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dai richiedenti non ? conforme al principio di legalit?, paragrafi di 49 a 51 sopra. Avuto riguardo dei motivi che hanno portato la Corte a questa constatazione di violazione, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere, a contrario, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ?? 103-104 e ?? 132 – 133, CEDH 2006 -).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
60. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
61. A titolo di danno materiale, i richiedenti sollecitano da prima il versamento di un risarcimento di 102 579,36 EUR, aumentato di interessi e rivalutazione.
62. Inoltre, chiedono un’indennit? di occupazione uguale agli interessi calcolati sulla somma di 191 874,06 EUR, corrispondente al valore venale del terreno.
63. Infine, sollecitano il versamento di un’indennit? per non – godimento del terreno e di un’indennit? che corrisponde al plusvalore portato al terreno dal lavoro pubblico costruito, senza valutare tuttavia queste.
64. Per ci? che riguarda il danno morale, i richiedenti chiedono la somma di 60 000 EUR.
65. Infine, chiedono 50 000 EUR per oneri di procedimento dinnanzi alla Corte, tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA) in pi?.
66. In quanto al danno materiale, il Governo sostiene che i richiedenti non hanno supportato le loro domande e che ad ogni modo le somme chieste sarebbero eccessive.
67. A titolo sussidiario, fa valere che i criteri di calcolo di tale risarcimento adoperato dai richiedenti sarebbero inesatti.
68. Infine, il Governo contesta le modalit? di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, 30 ottobre 2003, e Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa), no 24638/94, 11 dicembre 2003.
69. Per ci? che riguarda il danno morale e gli oneri del procedimento a Strasburgo, il Governo trova che le somme richieste dai richiedenti sono eccessive e si rimette alla saggezza della Corte.
70. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? ulteriore procedimento, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza tratta dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 5 ottobre 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Fatos Araci Bo?tjan il Sig. Zupancic Cancelliera collaboratrice Presidente