Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA CANDELA C. ITALIA
( Richiesta no 35997/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
30 gennaio 2003
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Candela c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 gennaio 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35997/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra L. C. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 30 gennaio 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte da P.L. C., avvocato a Livorno. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentava dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
4. La causa ? stata trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell’articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11 alla Convenzione.
5. Il 31 gennaio 2002, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
6. Il 19 novembre 2002, il richiedente ed il Governo hanno presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
7. La banca C.R.L. era proprietaria di un appartamento a Livorno che aveva affittato ad A.B.
8. Con una lettera raccomandata del 12 maggio 1987, la proprietaria inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 dicembre 1987, e lo preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
9. Con un atto notificato il 22 luglio 1987, la proprietaria reiter? l?avviso di disdetta e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Livorno.
10. Con un’ordinanza del 21 settembre 1987, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 30 settembre 1988. Questa decisione divent? esecutiva lo stesso giorno.
11. Ad una data non precisata, la proprietaria notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
12. Ad una data non precisata, gli notific? il parere che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 17 luglio 1989, tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
13. Tra il 17 luglio 1989 ed il 9 giugno 1991, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a quattro tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento,non permettendo alla proprietaria lo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
14. Il 2 luglio 1991, il richiedente divent? proprietario dell’appartamento e decise proseguite il procedimento di esecuzione.
15. Il 19 ottobre 1991, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne la sua propria abitazione.
16. Tra il 2 dicembre 1992 ed il 14 novembre 1997, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a dieci tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento,non permettendo al richiedente lo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
17. Il 20 febbraio 1998, il richiedente ricuper? il suo appartamento.
IN DIRITTO
18. Il 19 novembre 2002, la Corte ha ricevuto dal Governo la seguente dichiarazione:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 35997/97, introdotto dalla Sig.ra L. C., il governo italiano offre di versare a questa la somma di 8 000 (ottomila) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
19. Il 19 novembre 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare alla Sig.ra L. C. la somma di 8 000 (ottomila) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 35997/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta fino al decisione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed il richiedente sono giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
20. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che questo ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
21. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa del ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 30 gennaio 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente