Conclusione Violazione dell’art. 8 (rispetto della vita privata); Violazione dell’art. 13; parzialmente inammissibile; Danno morale – risarcimento pecuniario; Danno materiale – domanda respinta; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA CAMPELLO C. ITALIA
( Richiesta no 21757/02)
SENTENZA
STRASBURGO
6 luglio 2006
DEFINITIVO
06/10/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Campello c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, L. Caflisch, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. E. Myjer, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 giugno 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 21757/02) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. G. C. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 7 luglio 1998 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. M. d. S., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. Ivo Maria Braguglia, dal suo coagente, il Sig. Francesco Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto il Sig. Nicola Lettieri.
3. Il 6 gennaio 2005, il presidente della sezione ha deciso di comunicare le lagnanze derivate dagli articoli 8 della Convenzione, 1 del Protocollo no 1, 2 del Protocollo no 4, 6 ? 1 e 13 della Convenzione al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1955 e ha risieduto a Bolzano.
5. Con un giudizio depositato il 15 luglio 1992, il tribunale di Bolzano dichiar? il fallimento della societ? del richiedente cos? come il fallimento personale di questo.
6. Il 10 agosto 1992, il richiedente fece opposizione dinnanzi al tribunale. L’udienza di arringhe fu fissata al 20 ottobre 2000.
7. Il 17 novembre 1998, il richiedente chiese al tribunale di anticipare la data di questa udienza.
8. Con un giudizio depositato il 22 giugno 1999, il tribunale respinse l’opposizione del richiedente.
9. Il 26 luglio 2000, il giudice delegato autorizz? il curatore a regolare amichevolmente certe cause civili pendenti che hanno per oggetto dei beni che fanno parte del fallimento.
10. Il 29 settembre 2000, un tentativo di asta pubblica ebbe luogo.
11. Il 21 agosto 2001, seguito all’asta pubblica di certi beni, questi furono trasferiti all’acquirente.
12. Tra il 3 ottobre 2001 ed i 21 gennaio 2003, il curatore depose cinque rapporti dinnanzi al tribunale.
13. Il 28 novembre 2001, il richiedente indic? nel frattempo, al curatore che la sua corrispondenza gli era mandata con molto ritardo e gli chiese che questa gli venisse indirizzata direttamente. Il 10 dicembre 2001, il richiedente reiter? questa domanda.
14. Il 28 giugno 2002, il piano di ripartizione parziale dell’attivo del fallimento fu dichiarato esecutivo.
15. Il 9 aprile 2003, il curatore deposit? un rapporto dinnanzi al tribunale.
16. Secondo le informazione fornite dal richiedente il 26 aprile 2006, il procedimento era a questa data ancora pendente.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
17. Il diritto interno pertinente ? descritto nelle sentenze Campagnano c. Italia (no 77955/01, ?? 19-22, 23 marzo 2006, Albanese c,). Italia, no 77924/01, ?? 23-26, 23 marzo 2006, e Vitiello c. Italia (no 77962/01, ?? 17-20, 23 marzo 2006,).
18. Secondo l’articolo 2 della legge no 39 del 3 febbraio 1989, la persona essendo stata dichiarata in fallimento non pu? essere iscritta nel quadro degli agenti di commissione tenuta dalle camere di commercio.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
19. Invocando l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta della durata del procedimento. Questo articolo ? formulato cos?:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che decider?, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
20. La Corte stima che, avendo omesso il richiedente di esaurire il rimedio previsto dalla legge Pinto, questa parte della richiesta deve essere respinta per non-esaurimento delle vie di ricorso interne secondo l’articolo 35 ?? 1 e 4 della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 8 DELLA CONVENZIONE, IN QUANTO AL DIRITTO AL RISPETTO DELLA CORRISPONDENZA DEL RICHIEDENTE, 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E 2 DEL PROTOCOLLO NO 4
21. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il richiedente si lamenta della violazione del suo diritto al rispetto della sua corrispondenza e della sua vita familiare, in particolare in ragione della durata del procedimento. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1, si lamenta che la dichiarazione di fallimento l’abbia privato dei suoi beni, in particolare in ragione della durata del procedimento. Invocando l’articolo 2 del Protocollo no 4, denuncia la limitazione della sua libert? di circolazione, in particolare in ragione della durata del procedimento. Questi articoli sono formulati cos?:
Articolo 8 della Convenzione
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare e della sua corrispondenza.
2. Non pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ? democratica, sia necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui. “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Articolo 2 del Protocollo no 4
“1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di un Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliere liberamente la sua residenza.
2. Ogni persona ? libera di lasciare qualunque paese, ivi compreso il suo.
3. L’esercizio di questi diritti non pu? essere oggetto di altre restrizioni se non quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societ? democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui.
22. Il Governo sostiene che il richiedente si sarebbe potuto lamentare delle incapacit? prolungate che derivano del suo collocamento in fallimento dinnanzi alla corte di appello competente conformemente alla legge Pinto. Si riferisce, tra l?altro, alla sentenza della Corte di cassazione no 362 del 2003.
23. Il richiedente osserva che la legge Pinto non costituisce un mezzo di ricorso efficace per lamentarsi della durata delle incapacit? personali che derivano dal collocamento in fallimento.
24. In quanto alla lagnanza derivata dal diritto al rispetto della vita familiare, la Corte stima che questo non ? stato supportato dal richiedente e che deve essere respinta dunque per difetto manifesto di fondamento secondo l’articolo 35 ?? 3 e 4 della Convenzione.
25. In quanto al restante delle lagnanze, la Corte rileva che, nella sua sentenza no 362 del 2003, depositata il 14 gennaio 2003, la Corte di cassazione ha per la prima volta riconosciuto che il risarcimento morale relativo alla durata dei procedimenti di fallimento deve tenere conto, tra l?altro, del prolungamento delle incapacit? che derivano dello statuto di fallito.
26. La Corte ricorda avere considerato che, a partire dal 14 luglio 2003, la sentenza no 362 del 2003 non pu? pi? essere ignorata dal pubblico e che ? a contare di questa data che deve essere esatto dai richiedenti che utilizzino questo ricorso ai fini dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione (vedere Sgattoni c. Italia, no 77132/01, ? 48, 6 ottobre 2005).
27. Non avendo il richiedente introdotto ricorso conformemente alla legge Pinto, la Corte stima che questa parte della richiesta ? inammissibile per non-esaurimento delle vie di ricorso interne e deve essere respinta conformemente all’articolo 35 ?? 1 e 4 della Convenzione.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE, IN QUANTO AL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA DEL RICHIEDENTE
28. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il richiedente si lamenta del fatto che, a seguito della cancellazione del suo nome dal registro degli agenti di commissione, non pu? esercitare la sua attivit? prima dell’ottenimento della sua riabilitazione. La Corte stima che questa lagnanza dovrebbe essere analizzata sotto l’angolo del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, come garantito dall’articolo 8 della Convenzione. Questo articolo ? formulato cos?:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata.
2. Non pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituiscauna misura che, in una societ? democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui. “
A. Sull’ammissibilit?
29. La Corte constata che la lagnanza non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
30. La Corte considera che la cancellazione del nome del richiedente dal registro degli agenti di commissione, derivante dall’iscrizione del suo nome nel registro dei falliti, provochi in s? un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del richiedente che, tenuto conto della natura automatica di suddetta iscrizione, in mancanza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull’applicazione delle incapacit? ivi relative cos? come del lasso di tempo previsto per l’ottenimento della riabilitazione, non ? “necessaria in una societ? democratica” al senso dell’articolo 8 ? 2 della Convenzione.
La Corte stima dunque che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO NO 1
31. Invocando l’articolo 3 del Protocollo no 1, il richiedente si lamenta della limitazione del suo diritto di voto. Questo articolo ? formulato cos?:
“Le Alte Parti contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, delle elezioni libere dallo scrutino segreto, in condizioni che garantiscono la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo. “
32. La Corte nota che la perdita del diritto di voto in seguito al collocamento in fallimento non pu? superare cinque anni a partire dalla data del giudizio che dichiara il fallimento. Ora, essendo stato depositato questo giudizio il 15 luglio 1992, il richiedente avrebbe dovuto introdurre al pi? tardi la sua lagnanza il 15 gennaio 1998. Essendo stata introdotta la richiesta il 7 luglio 1998, la lagnanza ? tardiva e deve essere respinta conformemente all’articolo 35 ?? 1 e 4 della Convenzione.
V. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 ? 1 E 13 DELLA CONVENZIONE
33. Invocando gli articoli 6 ? 1 e 13 della Convenzione, il richiedente si lamenta della mancanza in diritto italiano di una via di ricorso per lamentarsi delle incapacit? che derivano dalla dichiarazione di fallimento. Questi articoli sono formulati cos?:
Articolo 6 ? 1
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita da un tribunale chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 13
“Ogni persona i cui diritti e libert? riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
A. Sull’ammissibilit?
34. La Corte nota al primo colpo che, nella sentenza Bottaro c. Italia (no 56298/00, 17 luglio 2003,) ha constatato una violazione dell’articolo 13 della Convenzione in ragione della mancanza di un ricorso effettivo per lamentarsi della limitazione prolungata del diritto al rispetto della corrispondenza. Stima dunque che la lagnanza sollevata dal richiedente dovrebbe essere esaminata unicamente sotto l’angolo dell’articolo 13 della Convenzione.
35. Poi, in quanto alla parte della lagnanza concernente la limitazione prolungata del diritto al rispetto dei beni, articolo 1 del Protocollo no 1, della corrispondenza (articolo 8 della Convenzione) e della libert? di circolazione del richiedente (2 del Protocollo no 4) la Corte ricorda avere concluso all’inammissibilit? di queste lagnanze. Pertanto, stima che, non trattandosi di lagnanze “difendibili” allo sguardo della Convenzione, questa parte della richiesta deve essere respinta in quanto manifestamente male fondata secondo l’articolo 35 ?? 3 e 4 della Convenzione.
36. In quanto alla parte della lagnanza che riguarda le incapacit? personali che derivano dall’iscrizione del nome dello fallito nel registro dei falliti e perdurando fino all’ottenimento della riabilitazione civile, la Corte constata che non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
37. La Corte ha trattato gi? di cause sollevano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 13 della Convenzione (vedere Bottaro precitato, ?? 41-46,).
38. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che posa condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
Pertanto, la Corte conclude che c’? stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
VI. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE IN QUANTO AL DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO
39. Invocando l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta della violazione del diritto ad un processo equo. Denuncia la cattiva amministrazione del fallimento da parte del curatore. Si lamenta anche del fatto che il tribunale ha respinto la sua opposizione. Il richiedente si lamenta infine che “il processo non sia stato imparziale” in ragione del fatto che l’avvocato che l?ha rappresentato nel procedimento in opposizione avrebbe accettato di rappresentare il fallimento in una fase ulteriore del procedimento. L’articolo 6 ? 1 dispongono:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita, (…) da un tribunale chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
40. La Corte rileva che il richiedente ha omesso di introdurre un reclamo dinnanzi al giudice delegato che denuncia la pretesa cattiva amministrazione del fallimento da parte del curatore al senso dell’articolo 36 della legge sul fallimento. Questa parte della richiesta deve essere respinta dunque per non-esaurimento delle vie di ricorso interne al senso dell’articolo 35 ?? 1 e 4 della Convenzione.
41. In quanto alla parte della richiesta concernente il risultato del procedimento in opposizione, la Corte stima che il richiedente ha omesso di attaccare in appello il giudizio del tribunale di Bolzano depositato il 22 giugno 1999. Questa parte della richiesta deve essere respinta per non-esaurimento delle vie di ricorso interne al senso dell’articolo dunque 35 ?? 1 e 4 della Convenzione.
42. Per ci? che riguarda la lagnanza relativa alla mancanza di imparzialit? del procedimento, la Corte osserva che il richiedente ha omesso di denunciare il comportamento falsamente illegale del suo rappresentante dinnanzi alle istanze nazionali. Questa lagnanza deve dunque essere respinta per no-esaurimento delle vie di ricorso interne al senso dell’articolo 35 ?? 1 e 4 della Convenzione.
VII. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
43. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
44. Il richiedente richiede 299 890 euro (EUR) a titolo del danno materiale e 78 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
45. Il Governo si oppone a queste pretese.
46. La Corte non vede legame di causalit? tra le violazioni constatate ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda. In compenso, considera che c’? luogo di concedere al richiedente 7 000 EUR a titolo di danno morale, tenuto conto in particolare il fatto che il richiedente non ha potuto esercitare la sua attivit? di agente di commissione dal 15 luglio 1992 fino almeno al 26 aprile 2006.
B. Oneri e spese
47. Il richiedente chiede anche 5 000 EUR per oneri e spese incorse dinnanzi alla Corte.
48. Il Governo si oppone a queste pretese.
49. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui vengano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR a titolo di oneri e spese per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
50. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto alle lagnanze derivate dagli articoli 8, per ci? che riguarda il diritto al rispetto della vita privata del richiedente, e 13 della Convenzione, per ci? che riguarda la mancanza di un ricorso per lamentarsi delle incapacit? che derivano dell’iscrizione del nome del fallito nel registro, ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 7 000 EUR (settemila euro) per danno morale e 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sar? da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 6 luglio 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente