Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA C.M.F. c. ITALIA
( Richiesta n? 38415/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
18 luglio 2002
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa C.M.F. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. E. Levits, A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 4 luglio 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (n? 38415/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. S.C.M.F. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) l?11 agosto 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte da A. d. Sig., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentava dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
4. Il 4 ottobre 2001, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
6. Il 5 marzo 2002 e 13 marzo 2002, il richiedente ed il Governo hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato a N.B.
8. Con un atto notificato il 23 marzo 1988, il richiedente diede disdetta all’inquilina e la cit? a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
9. Con un’ordinanza del 15 luglio 1988 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 15 luglio 1989.
10. Il 28 dicembre 1989, il richiedente notific? all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
11. Il 10 gennaio 1990, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 30 gennaio 1990 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
12. Tra il 30 gennaio 1990 ed il 13 marzo 1997, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a quarantasei tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non permettendo al richiedente le leggi sulla sospensione o lo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto che di beneficiare del concorso della forza pubblica.
13. Il 13 marzo 1997, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne sua propria abitazione.
14. Dopo la dichiarazione solenne, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a tre altri tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non avendo il richiedente ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
15. Il 23 marzo 1998, il richiedente ricuper? il suo appartamento con l’assistenza della forza pubblica.
IN DIRITTO
16. Il 13 marzo 2002, la Corte ha ricevuto dal Governo la seguente dichiarazione:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n? 38415/97, introdotta dal Sig. S.C.M.F, il governo italiano offre di versare a questo la somma di 12 911,42 euro (dodicimila nove cento undici euro e quarantadue centesimi) (25 000 000 Lire) a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
17. Il 5 marzo 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare al Sig. S.C.M.F. la somma di 12 911,42 euro (dodicimila nove cento undici euro e quarantadue centesimi) (25 000 000 Lire) a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n? 38415/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta fino al decisione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed il richiedente sono giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
18. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). ? garantita che suddetto ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
19. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 18 luglio 2002 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente