Conclusione Eccezione preliminare unita al merito e respinta (non-esaurimento delle vie di ricorso interne); Violazione dell’art. 6-1; violazione di P1-1; Danno materiale e danno morale – risarcimento, globale,
TERZA SEZIONE
CAUSA BURZO C. ROMANIA
( Richiesta no 75240/01)
SENTENZA
STRASBURGO
4 marzo 2008
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Burzo c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu B?rsan, Bo?tjan il Sig. Zupancic, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luccichi L?pez Guerra, giudici,
e di Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 febbraio 2008,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 75240/01) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. E. B. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 24 agosto 2001 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da M.. E. B., avvocato a Cluj-Napoca. Il governo rumeno (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. R. H. Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduceva l’iniquit? di un procedimento di sfratto degli inquilini del suo appartamento e l’attentato portato al suo diritto al rispetto dei suoi beni a causa dell’impossibilit? di godere del suo appartamento per parecchi anni.
4. Il 7 febbraio 2007, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 ? 3, ha deciso che sarebbero stati esaminati l’ammissibilit? ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1935 e ha risieduto a Cluj-Napoca.
A. Restituzione dell’appartamento da parte delle autorit? e passi amministrativi del richiedente in virt? dell’OUG no 40/1999
6. Con un giudizio definitivo del 17 maggio 1996, il tribunale di prima istanza di Cluj-Napoca condann? le autorit? locali a restituire al richiedente ed a B.M. e B.I, rispettivamente sua madre e suo fratello, un immobile ubicato al no 117, Calea Turzii, a Cluj-Napoca, al motivo che la statalizzazione di questo immobile nel 1959 era stata illegale.
7. Con un verbale preparato il 3 novembre 1997, le autorit? locali competenti mettono il richiedente, B.M. e B.I. in possesso dell’immobile in questione. Il verbale precisava che l’immobile era in buono stato.
8. All’epoca, un appartamento dell’immobile di una superficie utile di circa 33 m2 erano stati occupati dalla famiglia B. che contava sette persone, in virt? di un contratto di affitto concluso con lo stato nel 1973 e la cui durata era stata prorogata successivamente, ultimamente fino al 1999, per effetto della legge no 17/1994 sulla proroga ed il rinnovo degli affitti di abitazione (“la legge no 17/1994”).
9. Tenuto conto delle disposizioni della suddetta legge no 17/1994, il richiedente dovette concludere il 4 aprile 1998 con la famiglia B. un contratto di affitto con effetto dal 1 dicembre 1997 al 1 giugno 1999. Questo contratto contemplava un affitto plafonato di un importo mensile di 22 000 lei rumeni (ROL), il che, secondo le informazioni fornite dalla banca nazionale della Romania, equivaleva a 1,35 euro (EUR) in quest? ultima data. Nessuna menzione figurava nel contratto di affitto nella spazio riservato all’indicazione dell’impiego di B.S, sua sposa che appare come casalinga.
10. L?8 aprile 1999, in virt? della legge no 114/1996 sugli immobili ad uso di abitazione (“la legge no 114/1996”) e dell’ordinanza di emergenza del Governo no 40/1999 sulla protezione degli inquilini (“l’OUG no 40/1999”), il richiedente mand? alla famiglia B., tramite un ufficiale giudiziario di giustizia, una notificazione informandolo del suo rifiuto di rinnovare il suo contratto di affitto. Menzionava il fatto che non aveva pagato l?affitto e che il suo comportamento rendeva impossibile l’utilizzazione normale dell’immobile.
B. Azione in sfratto degli inquilini
11. In mancanza di risposta della famiglia B., il 6 luglio 1999, il richiedente, B.M. e B.I. investirono il tribunale di prima istanza di Cluj di un’azione in sfratto di questi inquilini. Appellandosi agli articoli 13 h, ed i, e 14 ? 2 c, e d, dell’OUG no 40/1999 e agli articoli 23 a 25 della legge no 114/1996, arguivano del mancato pagamento dell’affitto da parte della famiglia B. e del suo comportamento che rendeva impossibile la coabitazione e l’utilizzazione normale dell’immobile. In particolare, precisavano che la famiglia B. non aveva pagato le sue fatture di acqua e di gas e le tasse di raccolta delle immondizie cos? che le autorit? avevano smesso di garantire questi servizi. Peraltro, questi inquilini avevano tagliato degli alberi ed una parte della recinzione del giardino dell’immobile del richiedente per fare dei fuochi di bosco nell’appartamento, avevano negato di estrarre le immondizie domestiche che si ammucchiavano nel giardino ed avevano fatto del baccano e provocato degli scandali; erano stati condannati anche a pene di detenzione per difetto di pagamento delle contravvenzioni inflitte a questo titolo.
12. Il 18 ottobre 1999, il tribunale ascolt? i testimoni A.C. ed E.M, proposti dalla famiglia B. Nella sua testimonianza, A.C. conferm? i fatti addotti dai richiedenti in quanto alle immondizie domestiche e al taglio dell’acqua corrente nell’immobile, indicando che i problemi di baccano erano causati dalla famiglia B. o dalla famiglia F., altro inquilino dell’immobile. Il testimone E.M che abitava in un altro immobile, menzion? che la famiglia B. depositava differenti oggetti nel giardino comune dell’immobile che in mancanza di pagamento delle fatture, la fornitura di acqua in tutta la casa era stata tagliata, dovendo fare gli altri inquilini dei passi per il raccordo, ma che non faceva del baccano nell’immobile. Il tribunale chiese alla polizia locale delle informazioni a proposito delle contravvenzioni di cui erano state oggetto le famiglie B. e F. Il 13 dicembre 1999, la polizia di Cluj-Napoca precis? che tanto i membri della famiglia B. che la famiglia F. vicina erano stati sanzionati a pi? riprese per avere infranto le disposizioni legali in materia di ordine pubblico, particolarmente rumori molesti, di stato civile e di protezione dell’ambiente. Inoltre, nel 1998, le famiglie B. e F. erano state oggetto di parecchie condanne a pene detentive per le multe, essendo conosciuti certi membri di queste famiglie dai servizi di polizia per i loro precedenti penali.
13. Con un giudizio del 7 febbraio 2000, il tribunale di prima istanza di Cluj accolse l’azione del richiedente ed ordin? lo sfratto della famiglia B. dell’appartamento in questione, al motivo che non aveva risposto alla notificazione che gli era stata fatta l? 8 aprile 1999 per prolungare il suo affitto in virt? dell’OUG no 40/1999.
14. Con una sentenza del 3 luglio 2000, il tribunale dipartimentale di Cluj annull? con rinvio il giudizio perch? la notificazione suddetta non corrispondeva a quella prevista dagli articoli 10 e 11 dell’OUG no 40/1999 e che il tribunale di prima istanza non si era pronunciato sui mezzi invocati dal richiedente nella sua domanda introduttiva di istanza.
15. Dopo il rinvio della pratica al tribunale di prima istanza di Cluj, il famiglia B. fece una domanda riconvenzionale che mirava affinch? il richiedente fosse condannato a prolungare il suo contratto di affitto, conformemente all’OUG no 40/1999. I suoi membri non negarono i ritardi nel pagamento degli affitti, ma arguirono che questi ritardi erano causati dalle difficolt? finanziarie, essendo B.S. il solo fornitore di redditi della famiglia, e che non potevano essere espulsi dell’appartamento per questa ragione finch? il richiedente non aveva concluso un affitto con essi in virt? dell’OUG no 40/1999. All’udienza del 5 dicembre 2000, il tribunale di prima istanza di Cluj ascolt? di nuovo il testimone A.C il cui nome manoscritto poteva leggersi eventualmente come M.C che dichiar? di confermare la sua dichiarazione fatta nel 1999 (vedere il paragrafo 12 sopra) ma precis? che in seguito a questa dichiarazione, la famiglia B. l’aveva minacciato di tagliargli la gola e che l’esame della sua lamentela penale a questo titolo era pendente. La famiglia B. stim? che questa dichiarazione non poteva essere presa in conto in vista delle relazioni di ostilit? tra lei ed A.C.
16. Con un giudizio del 9 dicembre 2000, il tribunale di prima istanza di Cluj accolse l’azione del richiedente ed ordin? lo sfratto della famiglia B. dall’appartamento in causa basandosi sugli articoli invocati nella sua azione. Sulla base delle prove fornite dal richiedente e non confutate dalla famiglia B., constat? che questa ultima aveva infranto i suoi obblighi contrattuali poich? non aveva pagato nessuno affitto prima della notificazione dell? aprile 1999 e che dopo questa, aveva assolto il pagamento degli affitti modici fino al giugno 2000 con un ritardo da sei a diciassette mesi, il che autorizzava il proprietario a rifiutare il rinnovo del suo affitto in virt? dell’articolo 14 ? 2 c, dell’OUG no 40/1999. D?altra parte, appellandosi alle dichiarazioni dei testimoni A.C. ed E.M. cos? come alle informazioni fornite dalla polizia locale, giudic? che gli inquilini avevano un comportamento che rendeva impossibile l’utilizzazione normale dell’immobile.
17. Con una sentenza del 18 maggio 2001, il tribunale dipartimentale di Cluj respinse come male fondato l’appello sollevato dalla famiglia B., confermando il giudizio reso in prima giurisdizione. Constat? che la fornitura di acqua potabile e la rimozione delle immondizie domestiche dell’immobile era stata interrotta a causa del suo comportamento. In quanto al mezzo di appello relativo alla testimonianza di A.C. che la parte convenuta voleva allontanare dai dibattimenti, il tribunale giudic? che le dichiarazioni dei testimoni erano confermate a pi? riprese dalle informazioni fornite dalla polizia.
18. Con una sentenza del 12 luglio 2001, la corte di appello di Cluj accolse il ricorso formato dalla famiglia B. che riguardava in particolare l’inapplicabilit? nello specifico dei casi previsti dall’articolo 13 dell’OUG no 40/1999, e respinse l’azione del richiedente. Dopo avere precisato che il proprietario poteva rifiutare il rinnovo dell’affitto nelle circostanze esposte all’articolo14 ? 2 c, e d, dell’OUG no 40/1999 tra le quali raffigurava il difetto di pagamento di affitti per tre mesi, la corte di appello si appell? alle testimonianze del 18 ottobre 1999 di A.C. ed E.M. e alla lettera del 13 dicembre 1999 della polizia locale, concludendo che le ipotesi previste dall’articolo 13 d) e), h) ed i) dell’ordinanza precitata non si trovavano ad applicare nello specifico.
19. In quanto alle testimonianze, la corte di appello rilev? che A.C. aveva dichiarato che la famiglia F. era responsabile dei rumori molesti, fatto corroborato dalla lettera precitata della polizia. Aggiunse che il solo testimone che aveva confermato i fatti imputati alla famiglia B era M.C, nome che assegn? al testimone sentito il 5 dicembre 2000, ma che risultava dalla sua testimonianza che c’erano delle relazioni di ostilit? tra egli stesso e gli inquilini in causa cos? che conveniva allontanarlo dai dibattimenti.
20. Osservando che il richiedente, B.M. e B.I. non avevano indirizzato alcuna notificazione alla famiglia B. in vista di concludere un nuovo affitto entro trenta giorni dopo l’entrata in vigore dell’OUG no 40/1999, conformemente all’articolo 10 dell’ordinanza, la corte di appello accolse la domanda riconvenzionale e li condann? a concludere un nuovo affitto con gli inquilini.
21. Nel luglio 2001, l’affitto dovuto dalla famiglia B. ai termini del contratto di affitto del 4 aprile 1998, prorogato fino alla conclusione di un nuovo affitto in virt? della sentenza del 12 luglio 2001 e dell’articolo 11 dell’OUG no 40/1999, equivaleva, secondo le informazioni fornite dalla banca nazionale della Romania, a circa 0,87 EUR.
C. Seconde procedimento di sfratto del famiglia B.
22. Il 21 ottobre 2003, dopo il decesso di B.M, il richiedente e B.I. informarono la famiglia B., tramite un ufficiale giudiziario di giustizia, che doveva traslocare in emergenza dal suo appartamento, per motivi di sicurezza, in ragione dello stato di degradazione della casa che doveva essere demolita.
23. Con un giudizio definitivo del 30 marzo 2004, il tribunale di prima istanza di Cluj, appellandosi a una perizia tecnica, fece seguito all’azione di sfratto della famiglia B. in visto dello stato di degradazione della casa dovuta alla mancanza di manutenzione e di riparazioni periodiche ed al cedimento di una parte del suolo causato dal terreno in pendenza, il che la rendeva impropria alla locazione ed imponeva la sua demolizione.
24. Dopo il fallimento di parecchi tentativi di sfratto, il 10 maggio 2005, il richiedente espulse il famiglia B. dall’immobile in questione con l’aiuto della polizia e la casa fu demolita. Secondo il richiedente, la famiglia B. ha continuato a non pagare gli affitti dopo la decisione della sentenza del 12 luglio 2001 della corte di appello di Cluj precitata fino al suo sfratto dall’immobile.
25. Risulta dalla pratica che ad una data non precisata nel 2007, il fratello del richiedente, B.I, fece donazione al figlio del richiedente da parte sua del diritto di propriet? sull’immobile ubicato al no 117, Calea Turzii, a Cluj-Napoca, ammontante al 50%.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
26. L’essenziale della regolamentazione interna pertinente in materia, ossia dei brani delle leggi numero 5/1973 sulla gestione degli alloggi ed i rapporti tra proprietari ed inquilini (“la legge no 5/1973”), 114 dell? 11 ottobre 1996 sull’alloggio (“la legge no 114/1996”), cos? come l’ordinanza di emergenza del Governo no 40 dell? 8 aprile 1999 sulla protezione degli inquilini e la determinazione dell’importo dell’affitto per i locali ad uso di abitazione (“l’OUG no 40/1999”) e la legge no 241 del 16 maggio 2001 che ha approvato l’OUG no 40/1999 (“la legge no 241/2001”), ? descritta nella causa Radovici e Stanescu c. Romania, richieste numero 68479/01, 71351/01 e 71352/01 unite, ?? 53 a 59, sentenza del 2 novembre 2006.
27. Le disposizioni legali citate sono sotto anche pertinenti nello specifico.
1. La legge no 17/1994 dell? 8 aprile 1994 sulla proroga o il rinnovo degli affitti di abitazione (“la legge no 17/1994”)
28. Gli articoli pertinenti si leggevano cos?:
Articolo 1
“Qualunque sia il proprietario, ogni affitto di abitazione che riguarda un alloggio la cui locazione ? regolata dalla legge no 5/1973 e che ? in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della presente legge ? prorogato di pieno dritto per un periodo di cinque anni alle stesse condizioni [come quelle fissate dalla legge no 5/1973]. “
Articolo 2
“Gli affitti di abitazione concernenti gli alloggi riguardati nell’articolo primo che era in vigore al 1 gennaio 1988, cos? come quelli conclusi e scaduti dopo il 1 gennaio 1988, sono rinnovati alle stesse condizioni se l’inquilino attualmente occupa l’alloggio che ? stato oggetto dell’affitto. “
2. L’ordinanza di emergenza del Governo no 40 dell? 8 aprile 1999 sulla protezione degli inquilini e la determinazione dell’importo dell’affitto per i locali ad uso di abitazione (“l’OUG no 40/1999”)
29. Le disposizioni pertinenti sono formulate come segue:
Articolo 10 ? 1
“Il proprietario notifica all’inquilino, entro trenta giorni a contare dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e tramite un ufficiale giudiziario di giustizia, la data ed il luogo fissato in vista della conclusione di un nuovo affitto. La notificazione ? spedita tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. (…) “
Articolo 11 ? 1
“La mancata osservanza, da parte del proprietario, delle disposizioni dell’articolo 10 ? 1 provoca il prolungamento a pieno dritto del contratto di locazione anteriore fino alla conclusione di un nuovo contratto di affitto. Il mancato pagamento dell’affitto da parte dell’inquilino fino alla conclusione del nuovo contratto non pu? essere invocata dal proprietario come motivo di sfratto.
La mancanza di risposta scritta o il rifiuto ingiustificato dell’inquilino a concludere un nuovo contratto di affitto nel termine di sessanta giorni a contare dalla data di ricevimento della notificazione da’ al proprietario la facolt? di chiedere lo sfratto dell’inquilino senza condizioni tramite decreto presidenziale. “
Articolo 13
“La proroga dell’affitto non si applica: (…) d) in caso di controversia risultante dal rifiuto dell’inquilino, dopo notificazione in virt? della legge no 17/1994, no 112/1995 o no 114/1996, di concludere un nuovo contratto di locazione col proprietario; e, in caso di controversia tra il proprietario e l’inquilino avente per oggetto lo scambio obbligatorio di alloggio ; h) trattandosi di inquilini che hanno indotto dei danni importanti all’abitazione, all’immobile nel quale questo ? situato o alle installazioni o beni afferenti a questi ; i) trattandosi di un inquilino che rende impossibile la coabitazione con gli altri occupanti dell’immobile o che impedisce l’utilizzazione normale dell’alloggio; (…) “
Articolo 14
“1) al termine del contratto di affitto, l’inquilino ha diritto al rinnovo del suo affitto.
2) il proprietario pu? negare di rinnovare il contratto di affitto per solamente le seguente ragioni:
(…)
c) trattandosi di un inquilino che non ha pagato l’affitto dovuto per tre mesi consecutivi,;
d) nei casi contemplati nel suddetto articolo 13 f)-i),;
(…)
5) l’inquilino ? obbligato a lasciare l’alloggio entro sessanta giorni a partire dalla scadenza dell’affitto se il contratto di affitto non ? stato rinnovato. L’inquilino ? obbligato a pagare gli affitti ed i carichi afferenti al periodo in cui ha occupato in modo effettivo l’alloggio. “
3. Disposizioni legali relative agli obblighi dei proprietari derivanti da un contratto di affitto ed al calcolo dell’affitto
30. L’articolo 28 della legge no 114/1996 sull’alloggio contempla che il proprietario deve fornire all’inquilino un’abitazione in buono stato di uso, che deve prendere delle misure atte a garantire la sicurezza e la funzionalit? dell’abitazione procedendo a questo riguardo ad eventuali risarcimenti necessari e che gli tocca mantenere in buono stato gli elementi strutturali dell’alloggio, gli elementi di costruzione esterna (copertura, facciata ecc.) cos? come la corte, il giardino e gli spazi ed installazioni comuni dell’alloggio. L’articolo 31 contempla che l? “affitto praticato” deve coprire le spese di amministrazione, di manutenzione e di risarcimento cos? come le imposte sull’alloggio ed il terreno affittato, e permettere al proprietario di ammortizzare l’investimento realizzato per la durata normale fissata dalle disposizioni legali applicabili e di ottenere un profitto sottomesso ai negoziati tra le parti riguardate.
31. All’epoca dell’entrata in vigore della legge no 17/1994 applicabile al contratto di affitto concluso dal richiedente il 4 aprile 1998, il sistema di calcolo dell’affitto per gli alloggi che erano stati nel patrimonio dello stato era regolato dalla legge no 5/1973 relativa alla gestione degli alloggi ed ai rapporti tra proprietari ed inquilini la qual legge fissava nei suoi articoli 27 e 28 un prezzo forfetario per metro quadrato. Risulta dagli articoli 2 del legge no 17/1994 e 73 della legge no 114/1996 che questo sistema di calcolo ha continuato ad applicarsi fino all’entrata in vigore dell’OUG no 40/1999 malgrado il deprezzamento della moneta nazionale intervenuto negli anni 90 in ragione di una inflazione molto forte. A questo riguardo, per il periodo pertinente nello specifico, e secondo le informazioni fornite dall’istituto nazionale della statistica, l’INSEE, il tasso di inflazione annua ? stato di circa il 155% nel 1997, il 60% nel 1998, il 46% nel 1999-2000, il 34% nel 2001, il 22% nel 2002, e dal 9% al 15% nel 2003-2005.
32. Questo sistema di calcolo dell’affitto ? stato modificato dall’OUG no 40/1999 e dalla legge no 241/2001. Per gli alloggi che si trovano nel patrimonio dello stato, l’OUG no 40/1999 ha fissato dei prezzi forfetari per metro quadrato, trovandosi il prezzo di base tra 0,05 e 0,14 EUR/m2 abitabili. In quanto agli alloggi che appartengono agli individui, l’OUG no 40/1999 e la legge no 241/2001 ponevano il principio dell’affitto negoziato tra il proprietario e l’inquilino, fissando sempre un massimale. Come per gli appartamenti del patrimonio dello stato, l’affitto chiesto agli inquilini dai proprietari non poteva superare il 15% del reddito mensile netto famigliare se il reddito mensile netto per membro della famiglia non superava lo stipendio mensile netto medio fissato a livello del paese, secondo le informazione fornite dall’INSEE, questo ultimo era di circa 100 EUR nel 1999. A titolo di esempio, l’OUG no 40/1999 contemplava un massimale del 10% del reddito mensile netto famigliare per l’affitto mensile di una casa popolare, indicando la legge no 114/1996 che la differenza tra questo massimale ed il valore previsto dall’articolo 31 di questa legge (vedere il paragrafo sopra 30 in fine) dovevano essere sovvenzionate dalle autorit? locali.
33. Il proprietario poteva aumentare l’affitto mensile nei suddetti limiti previsti dall’OUG no 40/1999 di comune accordo con l’inquilino o, in mancanza di accordo, alla conclusione di un procedimento giudiziale. Sotto pena di risoluzione dell’affitto, l’inquilino era obbligato a comunicare al proprietario le modifiche del reddito mensile netto della sua famiglia suscettibile di determinare un aumento dell’affitto. Secondo l’articolo 35 dell’OUG no 40/1999, il proprietario poteva sollecitare un aumento dell’affitto solo nel caso cui questo fosse necessario per effettuare dei risarcimenti o dei lavori che mirano al consolidamento dell’alloggio o dell’immobile, o se il reddito mensile netto per membro della famiglia superasse lo stipendio mensile netto medio fissato a livello del paese. A difetto di accordo tra le parti, il proprietario poteva procedere allo sfratto dell’inquilino solo nel caso in cui questo ultimo non aveva pagato, in malafede, per almeno tre mesi consecutivi, l’affitto aumentato in virt? di una sentenza definitiva delle giurisdizioni interne.
34. Peraltro, l’articolo 34 dell’OUG no 40/1999 che prevedeva che i proprietari i cui appartamenti erano occupati dagli inquilini che pagavano un affitto inferiore all’importo stabilito dall’OUG no 40/1999 erano esentati dal pagamento delle imposte sui beni immobili affittati, ? stato abrogato dalla legge no 493 dell? 11 luglio 2002 relativo all’imposta su reddito. A questo riguardo, risulta dalle disposizioni legali pertinenti in materia tra cui l’OUG no 36/2002 e la decisione del consiglio locale di Cluj no 194/2003 relative alle tasse ed imposte locali, che nel 2003 l’imposta annua dovuta da un proprietario per un alloggio (cemento, mattone) affittato in centro citt? e provvisto di tutte le comodit? (riscaldamento, acqua corrente, condutture dell?acqua) ammontava a circa 10 600 ROL / m2 costruito. Il valore imponibile era aumentato del 30% e pi?, per gli alloggi situati nel centro di una citt? importante e del 15% nel caso in cui il proprietario aveva in propriet? un altro edificio differente da quello affittato; in compenso, era sminuito del 15% per gli edifici che datano di parte da prima del 1950. Inoltre, per calcolare la superficie costruita di un alloggio, l’allegato I dell’OUG no 36/2002 contemplava che bisognava moltiplicare la superficie utile per 120%.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
35. Il richiedente adduce che la corte di appello di Cluj non ha esaminato il mezzo dell’azione in sfratto derivato dal mancato pagamento degli affitti da parte della famiglia B. e non ha proceduto neanche ad un esame effettivo delle prove amministrate, il che reca offesa all’equit? del procedimento. Invocando l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulato nelle sue parti pertinenti,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilit?
36. La Corte constata che questa lagnanza non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non si scontra contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
37. Il Governo riconosce che il diritto ad un processo equo implica l’obbligo, per i tribunali interni, di esaminare in modo effettivo i mezzi e gli argomenti delle parti. Sottolinea da prima che i mezzi invocati dal richiedente a sostegno della sua azione, ossia il mancato pagamento degli affitti, il deterioramento dell’immobile da parte degli inquilini ed il comportamento di questi ultimi che rende impossibile l’utilizzazione normale dell’immobile, sono stati accolti cumulativamente dai tribunali interni che si sono pronunciati in prima e seconda istanza sull’azione in sfratto della famiglia B. Se ne deduce che il rigetto del mezzo derivato dal comportamento degli inquilini da parte della corte di appello di Cluj ha provocato il rigetto della domanda di sfratto nella sua interezza. Tuttavia, il Governo concede che il mezzo derivato dal ritardo nel pagamento degli affitti da parte della famiglia B. era pertinente e che la corte di appello di Cluj non si ? pronunciata a questo proposito nella sua sentenza del 12 luglio 2001 ed si rimette alla saggezza della Corte su questo punto.
38. Per ci? che riguarda l’esame effettivo delle prove amministrate, il Governo considera che la corte di appello di Cluj ha proceduto ad un esame approfondito delle prove della pratica e ha motivato l’esclusione dalla deposizione del testimone ascoltato il 5 dicembre 2000.
39. Il richiedente rinvia alla giurisprudenza della Corte e considera da prima che il procedimento non ? stato equo in ragione del difetto di esame, da parte della corte di appello di Cluj, del mezzo derivato dal difetto di pagamento degli affitti da parte della famiglia B. Stima inoltre che la corte di appello di Cluj l?abbia posto in una situazione di netto svantaggio rispetto alla parte avversa non concedendosi ad un esame completo ed effettivo delle prove amministrate. Per lui, la corte di appello di Cluj ha allontanato indebitamente dai dibattimenti la testimonianza del testimone chiamato M.C che era in realt? A.C, ed era stato minacciato in ragione della sua deposizione in prima istanza, non ha preso in conto che una parte delle testimonianze e non si ? propesa sulle prove relative al mancato pagamento degli affitti.
2. Valutazione della Corte
40. La Corte ricorda al primo colpo che non ha per compito venire a conoscenza degli errori di fatto o di diritto che si pretende vengano commessi da una giurisdizione interna, incombendo l’interpretazione della legislazione interna sul primo capo alle autorit? nazionali e, specialmente, sui corsi e tribunali (Tejedor Garc?a c. Spagna, sentenza del 16 dicembre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VIII, p. 2796, ? 31, e Garc?a Ruiz c. Spagna [GC], no 30544/96, ? 28, CEDH 1999-I).
41. Tuttavia, non mirando la Convenzione a garantire dei diritti teorici o illusori ma dei diritti concreti ed effettivi, il diritto ad un processo equo pu? essere considerato effettivo solo se le domande delle parti sono veramente “sentite”, cio? debitamente esaminate dal tribunale investito. Implicando l’articolo 6 ? 1 , a carico del “tribunale”, l’obbligo di concedersi ad un esame effettivo dei mezzi, argomenti ed offerte di prova delle parti, salvo valutarne la pertinenza per la decisione da rendere (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, p. 19, ? 59) la Corte dovr? assicurarsi che nello specifico, la corte di appello di Cluj abbia assolto questa condizione di un esame effettivo e abbia fornito una risposta specifica ed esplicita ai mezzi decisivi per la conclusione del procedimento in causa (vedere, mutatis mutandis, Donadze c. Georgia, no 74644/01, ? 31, 7 marzo 2006 e Hiro Balani c. Spagna, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 303-B, pp. 29 e 30, ?? 27 e 28).
42. La Corte osserva che dopo la cassazione con rinvio della causa per esame di tutti i mezzi invocati dal richiedente, l’azione in sfratto impegnata da questo ultimo contro la famiglia B. ? stata accolta favorevolmente dalle giurisdizioni deliberanti in prima ed in seconda istanza. Sulla base delle prove della pratica, queste giurisdizioni hanno constatato in particolare i ritardi molto importanti nel pagamento dell’affitto ed il comportamento degli inquilini che, con i loro rumori molesti ed avendo provocato il taglio della fornitura di acqua e la non-rimozione delle immondizie domestiche per l’immobile in causa, impedivano l’utilizzazione normale dell’immobile.
43. Procedendo in ultima istanza all’esame della causa nella sua sentenza del 12 luglio 2001, la corte di appello di Cluj ha annullato le decisioni rese in questa causa e ha respinto l’azione dell’interessato esaminando unicamente il mezzo relativo al comportamento degli inquilini, riguardo in particolare delle affermazioni di rumori molesti, cos? come le prove pertinenti su questo punto. La corte di appello ha omesso in compenso ogni riferimento al mezzo derivato dai ritardi nel pagamento degli affitti da parte della famiglia B., anche se questo mezzo aveva costituito il fondamento dell’azione del richiedente e delle decisioni delle giurisdizioni di prima e di seconda istanza ed era supportato da elementi di prova solidi e non contestati dalla parte avversa.
44. La Corte osserva che il Governo conviene che il suddetto mezzo era pertinente per la conclusione della causa ma sostiene che il rigetto del mezzo derivato dal comportamento degli inquilini da parte della corte di appello di Cluj ha provocato quello dell’azione in sfratto nella sua interezza. La Corte non potrebbe accettare questo argomento che, alla vista del diritto interno pertinente, verrebbe a penalizzare un richiedente che ha sottoposto alle giurisdizioni parecchi mezzi di cui ciascuno sarebbe suscettibile, da solo, di fondare la sua azione (vedere il paragrafo 29 sopra). Inoltre, rileva che le giurisdizioni di prima e di seconda istanza hanno esaminato in modo distinto i mezzi invocati dal richiedente fornendo dei motivi e rinviando alle prove pertinenti.
45. Infine, in quanto all’esame del mezzo derivato a questo riguardo dal comportamento della famiglia B. e dalle prove pertinenti, la Corte osserva che la corte di appello di Cluj non ha affrontato gli argomenti e le prove riguardanti il fatto che gli inquilini avevano provocato il taglio dell’acqua corrente e la non-rimozione delle immondizie domestiche in tutta la casa, impedendo l’utilizzazione normale di questa, mentre le giurisdizioni di prima e di seconda istanza avevano sottolineato la concordanza delle testimonianze su questo punto.
46. Avuto riguardo delle considerazioni che precedono, la Corte stima che la corte di appello di Cluj, nella sentenza del 12 luglio 2001, non ha proceduto ad un esame approfondito e serio dei mezzi del richiedente conformemente alle esigenze di un processo equo. Ora, anche se i tribunali non sarebbero tenuti ad esporre i motivi di rigetto di ogni argomento di una parte (Ruiz Torija c. Spagna, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 303-ha, ? 29) non sono dispensati affatto dall? esaminare debitamente e dl rispondere ai principali mezzi che questa soleva (vedere, mutatis mutandis, Donadze, precitata, ? 35).
47. La Corte conclude quindi che il richiedente non ha beneficiato, dinnanzi alla corte di appello di Cluj, di un processo equo al senso dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione. Pertanto c’? stata violazione di questa disposizione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
48. Il richiedente denuncia un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni in ragione dell’impossibilit? prolungata nella quale si ? trovato di godere in modo effettivo del suo appartamento tenuto conto delle disposizioni legali in materia di proroga degli affitti di abitazione e della loro applicazione nell’azione in sfratto che ha impegnato contro i suoi inquilini. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
49. Il Governo sostiene che, nella sua azione in sfratto, il richiedente ha invocato solamente la mancanza di affitto della famiglia B. che aveva per origine il suo rifiuto di rinnovare l’affitto concluso nell’aprile 1998 con questa famiglia in ragione del comportamento di questa, ma non ha richiesto il pagamento degli affitti dovuti da lei, cosa che avrebbe potuto fare in virt? del diritto comune o dell’articolo 14 (5) dell’OUG no 40/1999. Inoltre, il richiedente avrebbe potuto investire i tribunali interni di un’azione in sfratto del famiglia B. alla scadenza del termine di cinque anni previsti dall’OUG no 40/1999 per rinnovare l’affitto in favore degli inquilini, o dopo il 8 aprile 2004.
50. Il richiedente contesta gli argomenti del Governo. Fa valere che ha investito i tribunali interni di un ricorso che avrebbe dovuto essere effettivo, ossia l’azione in sfratto degli inquilini per mancato pagamento degli affitti dovuti. Tuttavia, malgrado le disposizioni dell’articolo 14 (2) c, dell’OUG no 40/1999 e le prove fornite, questa azione si ? rivelata inefficace. Stima che sarebbe eccessivo rimproverargli di non avere utilizzato altre vie di ricorso. Aggiunge che in ragione della mancanza di redditi della famiglia B. in cui nessuno membro aveva un impiego, un’azione in pagamento di affitti sarebbe stata inutile. Peraltro, il richiedente considera che l’applicazione dell’OUG no 40/1999 esclude quella del diritto comune e che l’articolo 14 (2) c) di questa ordinanza gli permetteva di ricuperare il possesso del suo appartamento in un termine pi? corto. In quanto all?introduzione di una nuova azione in sfratto dopo il termine di cinque anni, sostiene che l’OUG no 40/1999 contempla la possibilit? di proroghe successive e che il Governo non ha fornito nessun esempio di giurisprudenza interna pertinente a proposito dell’azione menzionata.
51. La Corte considera che l’argomento del Governo sia atto a sollevare in sostanza un’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne. Alla luce dell’insieme degli argomenti delle parti e delle circostanze della causa, la Corte stima che questa eccezione, nei suoi due rami, ? legata strettamente in fondo alla lagnanza in causa e decide di unirla al merito (vedere, mutatis mutandis, Ceglia c. Italia, no 21457/04, ? 24, 19 ottobre 2006). Peraltro, constata che questa lagnanza non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione e che non si scontra contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
52. Il Governo ammette che il rifiuto della corte di appello di Cluj di accogliere l’azione in sfratto del famiglia B. si analizza in un’ingerenza nel diritto del richiedente di avvalersi del suo appartamento, che conviene esaminare sotto l’angolo del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 a titolo della regolamentazione dell’uso dei beni. Secondo il Governo, questa ingerenza era prevista dalla legge, ossia gli articoli 13 e 14 dell’OUG no 40/1999 che enunciavano in modo espresso e limitativo i casi in cui il proprietario poteva negare di rinnovare un contratto di affitto. Peraltro, sostiene che l’ingerenza in questione prevedeva un scopo legittimo di interesse generale, la protezione degli interessi degli inquilini nel contesto della penuria di alloggi a buon mercato, e non era sproporzionata a questo.
53. Per ci? che riguarda la proporzionalit? dell’ingerenza, il Governo si riferisce alla causa Robitu c. Romania (no 33352/96, decisione della Commissione del 20 maggio 1998, Decisioni e rapporti, (DR, 49, p,). 67) che stima similare al caso di specifico. Peraltro, il Governo sostiene che l’OUG no 40/1999 predisponeva un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco; permetteva ai proprietari, a certe condizioni, di negare di rinnovare un affitto giunto a scadenza e di contrattare l’importo dell’affitto ed anche di aumentarlo se i redditi dell’inquilino fossero aumentati allo stesso modo.
54. Il richiedente contesta gli argomenti del Governo. Sostiene che l’articolo 14 dell’OUG no 40/1999 non potrebbe passare per costituire la base legale dell’ingerenza controversa poich? la corte di appello di Cluj ha evitato proprio di applicare questo articolo che permetteva al proprietario di non rinnovare il contratto di affitto. Peraltro, contesta il carattere prevedibile di certe espressioni che figurano nell’articolo 13 dell’OUG no 40/1999, come “danni importanti” e “utilizzazione normale dell’alloggio.” Stimando che nello specifico, l’ingerenza controversa non potrebbe inseguire uno scopo legittimo, tenuto conto della degradazione dell’appartamento da parte degli inquilini e del comportamento di questi ultimi che impedisce l’utilizzazione normale dell’immobile da parte degli altri inquilini, il richiedente contesta il carattere proporzionato dell’ingerenza in causa. A questo titolo, appellandosi alla causa Radovici e Stanescu precitata, considera che, con la sua sentenza del 12 luglio 2001, la corte di appello di Cluj ha ignorato in favore degli inquilini l’equilibrio relativo instaurato dall’OUG no 40/1999 e dalla legge no 114/1996 le cui disposizioni protettive degli inquilini pesavano gi? pesantemente sui proprietari, nella misura in cui ha negato di sanzionare il difetto di pagamento degli affitti ed il comportamento degli inquilini. Il richiedente avanza che la sentenza della corte di appello di Cluj l’ha condannato a mantenere la famiglia B. nel suo appartamento alle stesse condizioni contrattuali fino al maggio 2005, quando l’immobile ha dovuto essere demolito.
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali che scaturiscono dalla giurisprudenza della Corte
55. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. In particolare, il secondo capoverso di questo articolo, pur riconoscendo agli Stati il diritto di regolamentare l’uso dei beni, pone la condizione che questo diritto sia esercitato tramite la messa in vigore di “leggi”, presupponendo il principio di legalit? l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione (vedere, mutatis mutandis, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 147, CEDH 2004-V, con altri riferimenti). La Corte ? chiamata inoltre a verificare se il modo in cui il diritto interno ? interpretato ed applicato, anche in caso di rispetto delle esigenze legali, produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione (Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ?? 108-110, CEDH 2000-I).
56. L’ingerenza nel diritto di propriet? deve prevedere peraltro, non solo uno “scopo legittimo” conforme “all’interesse generale”, ma anche mantenere un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto da ogni misura applicata dallo stato, ivi comprese le misure destinate a regolamentare l’uso dei beni di un individuo. ? ci? che esprime la nozione del “giusto equilibrio” che deve essere predisposto tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. Nelle cause concernenti il funzionamento di una legislazione di grande ampiezza sull’alloggio, questa valutazione pu? ricadere non solo sull?estensione dell’ingerenza dello stato nella libert? contrattuale e le relazioni contrattuali sul mercato locativo ma anche sull’esistenza di garanzie procedurali ed altre destinate a garantire che il funzionamento del sistema ed il suo impatto sui diritti patrimoniali del proprietario non siano n? arbitrari n? imprevedibili. L’incertezza-che sia legislativa, amministrativa, o che riguardi le pratiche seguite dalle autorit? -? un fattore che bisogna prendere in conto per valutare la condotta dello stato. Difatti, quando una questione di interesse generale ? in gioco, i poteri pubblici sono tenuti a reagire in tempo utile, in modo corretto e con la pi? grande coerenza (vedere, mutatis mutandis, Broniowski, precitata, ? 151, e Hutten-Czapska c. Polonia, [GC], no 35014/97, ?? 167-168, CEDH 2006 -…).
b) Applicazione nello specifico dei suddetti principi
57. Nello specifico, la Corte rileva che non ? contestato che le disposizioni legali interne prorogando di diritto gli affitti di abitazione, ed in particolare l’OUG no 40/1999 la cui applicazione da parte della corte di appello di Cluj ha provocato il mantenimento della famiglia B. nell’appartamento del richiedente, si analizzano in una regolamentazione dell’uso dei beni e che il secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 entra quindi in gioco (Hutten-Czapska, precitata, ?? 160-161).
58. In quanto alla base legale dell’ingerenza, osserva che, per respingere l’azione in sfratto impegnata dal richiedente e constatare che la famiglia B. aveva il diritto di vedersi prorogare il suo affitto, la corte di appello di Cluj si ? basata sull’inapplicabilit? nello specifico delle ipotesi mirate all’articolo 13 dell’OUG no 40/1999, senza fare tuttavia il minimo riferimento al caso previsto dall’articolo 14 (2) c) di questa stessa norma che escludeva la proroga dell’affitto in caso di ritardo di tre mesi nel pagamento dell’affitto da parte dell’inquilino. Reiterando che il principio di legalit? significa anche non solo l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili e precise, ma anche prevedibili nella loro applicazione, la Corte stima che, supponendo anche che l’ingerenza controversa fosse compatibile con la condizione di legalit?, il modo in cui l’OUG no 40/1999 ? stato applicato dalla corte di appello di Cluj nello specifico entra in fila di conto nell’esame della conformit? della misura controversa alle esigenze del giusto equilibrio tra gli interessi in presenza (vedere, mutatis mutandis, Beyeler, precitata, ?? 108 e 110, e Cleja e Mihalcea c. Romania, no 77217/01, ? 47, 8 febbraio 2007).
59. Col Governo, la Corte ammette che le misure adottate dal legislatore nazionale – destinate, da una parte, a controllare l’aumento degli affitti e, dall?altra parte, a prolungare la validit? degli affitti in corso, salvo in alcune situazioni eccezionali contemplate in modo espresso e limitativo – inseguivano un scopo di interesse generale, ossia la protezione degli inquilini in una situazione che si distingueva per la penuria di alloggi a buon mercato.
60. Il sistema cos? messo in opera dalle autorit? nazionali non ? criticabile in s?, visto in particolare il grande margine di valutazione autorizzato dal secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Per?, dal momento che comprendeva il rischio di imporre al locatore un carico eccessivo in quanto alla possibilit? di disporre del suo bene, le autorit? erano tenute ad instaurare dei procedimenti o dei meccanismi legislativi prevedibili e coerenti, contemplando certe garanzie affinch? il loro collocamento in opera e la loro incidenza sul diritto di propriet? del locatore non fossero n? arbitrari n? imprevedibili (vedere, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 49 e 54, CEDH 1999-V, e Radovici e Stanescu, precitata, ? 76). A questo titolo, nonostante il silenzio dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in materia di esigenze procedurali, i procedimenti applicabili nello specifico devono offrire anche alla persona riguardata un’occasione adeguata per esporre la sua causa alle autorit? competenti per contestare infatti le misure che recano offesa ai diritti garantiti da questa disposizione. Per assicurarsi del rispetto di questa condizione, c’? luogo di considerare i procedimenti applicabili da un punto di vista generale (Jokela c. Finlandia, no 28856/95, ? 45, CEDH 2002-IV).
61. La Corte ricorda che ha esaminato gi? nella causa Radovici e Stanescu precitata se l’OUG no 40/1999 avesse instaurato protezioni tali daevitare i rischi di imprevedibilit? o di arbitrariet?. Conviene notare che, se le due cause sono similari per quanto riguarda la proroga di diritto degli affitti di abitazione in ragione della mancanza di notificazione nel termine previsto dall’OUG no 40/1999 ed arrivato a scadenza prima che dei procedimenti di sfratto pendenti fossero terminati, si trattava tuttavia nella causa precitata del caso di proprietari che non disponevano di nessuno contratto di affitto coi vecchi inquilini dello stato in ragione del rifiuto di questi ultimi di riconoscere loro questa qualit?.
62. Allo sguardo dei criteri suddetti, conviene esaminare se, nella cornice del sistema messo in opera dalle autorit?, il collocamento in opera nello specifico dei procedimenti previsti dall’OUG no 40/1999 per garantire al locatore la protezione del suo diritto di propriet? ha predisposto un giusto equilibrio tra gli interessi in presenza e non ha dato luogo a risultati arbitrari o imprevedibili. La Corte osserva da prima che l’OUG no 40/1999 poneva il principio della proroga legale degli affitti di abitazione che erano stati sottomessi alla legge no 17/1994, come l’affitto della famiglia B., il che aveva per effetto il mantenimento dei vecchi inquilini dello stato negli appartamenti che occupavano per un periodo fissato a cinque anni dalla legge no 241/2001. Tuttavia, negli articoli 13 e 14 dell’OUG no 40/1999, il legislatore aveva contemplato, in modo espresso e limitativo, alcune situazioni eccezionali che permettevano ai proprietari di non prorogare l’affitto di cui beneficiavano gli occupanti dei loro appartamenti.
63. Osservando che uno dei casi contemplati nell’articolo 14 dell’OUG no 40/1999 era il ritardo per tre mesi consecutivi nel pagamento dell’affitto da parte dell’inquilino, la Corte ricorda di avere concluso nello specifico alla mancanza di ogni esame, da parte della corte di appello di Cluj, delle prove non confutate e del mezzo derivato dal ritardo di pagamento in questione (vedere i paragrafi 42 a 47 sopra). Al termine del procedimento in causa, il richiedente si ? visto sanzionato per non avere proposto alla famiglia B. di rinnovare il suo contratto di affitto entro trenta giorni scaduto nel maggio 1999, anche se a questa data, la sua azione in sfratto che invoca ancora l’inapplicabilit? delle condizioni di rinnovo dell’affitto non era stata esaminata in prima giurisdizione dai tribunali interni. Inoltre, la Corte nota che in virt? dell’articolo 11 dell’OUG no 40/1999, l’affitto del 4 aprile 1998 era prorogato di diritto fino alla conclusione di un nuovo affitto con la famiglia B. senza che il richiedente potesse chiedere lo sfratto degli inquilini per il mancato pagamento degli affitti.
64. Peraltro, in risposta agli argomenti del Governo, la Corte considera che, allo sguardo delle circostanze dello specifico, sarebbe eccessivo imporre al richiedente che ha introdotto un procedimento di sfratto per difetto di pagamento degli affitti da parte dei suoi inquilini , il quale procedimento non si ? rivelato effettivo nel suo caso, di impegnare altri procedimenti per ottenere che gli inquilini siano condannati a pagargli questi affitti.
65. Inoltre, la Corte osserva che risulta dalla pratica che, disponendo di un giudizio definitivo del 17 maggio 1996 che condannava le autorit? a restituirgli l’appartamento in causa, il richiedente ha ricevuto, per lo meno per il periodo che va da aprile 1998 a giugno 2000, un affitto mensile di circa 1,35 EUR. Come risulta dal giudizio definitivo del 30 marzo 2004 del tribunale di prima istanza di Cluj, nota che in ragione in particolare del difetto di manutenzione e di riparazioni periodiche cos? come della mancanza dei mezzi finanziari per investire nel mantenimento in buono stato dell’immobile, la casa in causa che si trovava in buono stato nel novembre 1997, non era pi? atta all’abitazione. Rinviando alle disposizioni dell’articolo 31 della legge no 114/1996 che precisa i criteri da rispettare nel calcolo dell’affitto, la Corte stima che si pu? dubitare dunque che l’importo del suddetto affitto che rappresentava circa l?1% dello stipendio mensile netto medio, potesse permettere di coprire non solo gli oneri di manutenzione e di risarcimento ma anche le imposte dovute per l’appartamento in questione, per non parlare dell’ottenimento di un certo profitto (vedere i paragrafi 30, 32 in fine e 34 sopra e, mutatis mutandis, Ghigo c. Malta, no 31122/05, ? 66, 26 settembre 2006).
66. Infine, la Corte non potrebbe accettare gli altri argomenti in favore della proporzionalit? dell’ingerenza avanzati dal Governo che sostiene che, sulla base dell’OUG no 40/1999, il richiedente avrebbe potuto negoziare ed anche aumentare l’importo dell’affitto dovuto dalla famiglia B., se i redditi di questi ultimi fossero aumentati allo stesso modo, e che poteva impegnare ad ogni modo un nuovo procedimento di sfratto alla scadenza del termine di cinque anni previsti dall’ordinanza. Osserva che il Governo non ha fornito elementi concreti n? per dimostrare che il richiedente disponeva di una possibilit? effettiva di ottenere nello specifico un affitto pi? elevato, suscettibile di rispondere globalmente ai criteri fissati dall’articolo 31 della legge no 114/1996, visto le difficolt? ad avere delle informazioni sugli eventuali redditi del famiglia B., n? per provare l’efficacia dei procedimenti previsti a questo riguardo dall’OUG no 40/1999 (vedere i paragrafi 9 in fine, 32 in fine e 33 sopra). Infine, la Corte rileva che nell’aprile 2004, alla scadenza del termine di cinque anni previsti dall’OUG no 40/1999, il richiedente disponeva gi? del giudizio definitivo del 30 marzo 2004 che ordinava lo sfratto del famiglia B. dall’appartamento in questione.
67. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera che, nonostante il margine di valutazione riconosciuto allo stato convenuto, le restrizioni subite dal richiedente nell’uso del suo appartamento per parecchi anni, derivanti dal gioco combinato delle disposizioni pertinenti in materia di proroga degli affitti di abitazione ed in particolare del collocamento in opera difettoso delle garanzie messe a disposizione del locatore dalle autorit?, non potrebbero passare per prevedibili e per avere rispettato il giusto equilibrio da predisporre tra le protezioni del diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni e le esigenze dell’interesse generale (vedere, mutatis mutandis, Hutten-Czapska, precitata, ? 224).
68. Certo, lo stato rumeno ha ereditato del periodo comunista una penuria acuta di alloggi da affittare ad un prezzo ragionevole e ha dovuto, per questo fatto, arbitrare sulle domande straordinariamente complesse e socialmente sensibili che ponevano la conciliazione degli interessi antagonisti dei proprietari e degli inquilini. Doveva proteggere il diritto di propriet? dei primi, da una parte, e rispettare i diritti sociali dei secondo, dall?altra parte. Tuttavia, gli interessi legittimi della collettivit? richiamano in simile caso una ripartizione equa dell’onere sociale e finanziario che la trasformazione e la riforma dell’alloggio nel paese suppongono. Questo carico non potrebbe, come nel caso specifico, fondarsi su un gruppo sociale particolare, qualunque sia l’importanza che rivestono gli interessi dell’altro gruppo o della collettivit? nel suo insieme (vedere, mutatis mutandis, Hutten-Czapska precitata, ? 225, e Radovici e Stanescu, precitata, ? 88).
69. Di conseguenza, la Corte respinge l’eccezione preliminare del Governo e conclude alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
70. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
71. Il richiedente chiede 10 800 euro (“EUR”) a titolo del danno materiale subito tra maggio 1999 e maggio 2005 in ragione del difetto di godimento dell’appartamento in causa e, di conseguenza, del terreno dell’immobile, danno calcolato prendendo in conto un affitto mensile di 150 EUR corrispondente all’affitto pi? basso per un appartamento tratto da un documento sul mercato locativo di Cluj-Napoca durante il periodo riguardato. Per il danno morale, sollecita 5 000 EUR per il risarcimento dei dispiaceri e delle sofferenze che risultano dall’impossibilit? di utilizzare il suo bene. In risposta all’argomento del Governo relativo alla sua qualit? di comproprietario dell’appartamento, il richiedente replica che i procedimenti interni sono stati impegnati da tutti i comproprietari, che ha condotto anche tutti i procedimenti pertinenti nell’interesse di suo fratello e che si trattava del diritto di amministrare il bene non di quello di venderlo. Infine, il richiedente sottopone una copia del contratto di donazione del diritto di compropriet? fatto da suo fratello in favore di suo figlio.
72. Dopo avere notato che il richiedente ? solamente comproprietario del bene e che non potrebbe addurre di avere subito un danno a causa dell’occupazione, da parte famiglia B, del terreno dell’immobile finch? l’oggetto dell’azione in sfratto si limitava all’appartamento in questione, il Governo reitera i suoi argomenti relativi alle vie di ricorso di cui disponeva il richiedente per fare condannare la famiglia B. al pagamento degli affitti dovuti. In ordine sussidiario, il Governo considera che conviene tenere conto del fatto che all’epoca dei fatti, il richiedente poteva ottenere solamente un affitto plafonato. Applicando i criteri di calcolo dell’affitto previsto dall’OUG no 40/1999 per gli alloggi che si trovano nel patrimonio dello stato, stima che il richiedente poteva ottenere per il suo appartamento un affitto mensile di 79 688 ROL, o circa 5 EUR alla data di entrata in vigore dell’ordinanza. Per ci? che riguarda la domanda per danno morale, il Governo stima che questo danno sarebbe compensato sufficientemente dalla constatazione di violazione.
73. La Corte ha constatato la violazione degli articoli 6 ? 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 in ragione dell’iniquit? del procedimento di sfratto della famiglia B. e delle restrizioni sproporzionate sopportate dal richiedente per parecchi anni nell’uso del suo appartamento. La concessione di una somma per privazione di godimento del suo appartamento ? dunque in collegamento diretto con la violazione cos? constatata dalla Corte. Pure ammettendo che il richiedente ha subito innegabilmente un danno materiale a causa della violazione constatata, la Corte rileva tuttavia che gli elementi della pratica non permettono di stabilire con precisione l’ampiezza del danno effettivamente subito.
74. In quanto alla sua richiesta a titolo del danno morale, la Corte considera che la frustrazione che risulta dalle restrizioni precitate sopportate dal richiedente nell’uso del suo appartamento e dell’iniquit? del procedimento di sfratto non potrebbe essere riparata dalla semplice constatazione di violazione che figura in questa sentenza.
75. In queste circostanze, avuto riguardo all’insieme degli elementi di cui dispone e deliberando in equit?, come esige l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente 9 000 EUR, ogni causa di danno compresa.
B. Oneri e spese
76. Giustificativi in supporto, il richiedente chiede anche 500 EUR per le spese relative alla traduzione delle osservazioni mandate alla Corte e per gli oneri di posta. Peraltro, indicando di non avere tenuto alcun giustificativo, lascia alla valutazione della Corte l’importo che converrebbe assegnargli per la parcella dell? avvocato e dell? ufficiale giudiziario di giustizia incorsi nei procedimenti interni che, a suo avviso, ammontavano a circa 3 000 EUR.
77. Il Governo non si oppone alla concessione di una somma a titolo di oneri e spese solo se si tratta di spese reali, necessarie e ragionevoli, ma nota che il richiedente ha giustificato solamente degli oneri di traduzione pari ad un importo di 350 EUR.
78. La Corte rileva che solo una parte degli oneri invocati dal richiedente ? stata realmente e necessariamente sostenuta e si riferisce alle violazioni constatate. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole di concedere al richiedente 500 EUR ogni onere compreso.
C. Interessi moratori
79. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Unisce al merito l’eccezione preliminare del Governo relativo al non-esaurimento delle vie di ricorso interne e la respinge;
2. Dichiara la richiesta ammissibile;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare da giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 9 000 EUR (novemila euro) ogni danno compreso e 500 EUR (cinque cento euro) per oneri e spese,;
b) che gli importi in questione saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile alla data dell’ordinamento e che conviene aggiungere a questi ogni somma che pu? essere dovuta a titolo di imposta;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 4 marzo 2008 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente
I nomi dei giudici devono essere seguiti da Una Virgola ed un Ritorno Di Linea (Maj+Entr?e). Il nome del cancelliere non si allinea con quelli dei giudici, non aggiungere di tab.
Non aggiungere i nomi dei supplenti.
Indicare solamente la data delle deliberazioni della camera che adotta la sentenza.
Togliere questo paragrafo per le cause cloni, ripetitive o altre cause semplici.
Non togliere il titolo.
Annullare le sezioni che non sono necessarie.
Aggiungere manualmente i numeri di paragrafi e finire ogni paragrafo con una punto virgola e l’ultimo con un punto. Stili utilizzati: Ju_List, Ju_List_a, Ju_List_i.
Il numero di voti ? da indicare in lettere.
Togliere i sottoparagrafi se non sono necessari ed adattare perci? il testo.
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