Conclusione Violazione di P1-1
TERZA SEZIONE
CAUSA BUICĂ C. ROMANIA
( Richiesta no 14001/06)
SENTENZA
STRASBURGO
30 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Buică c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 14001/06) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra V. B. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 29 marzo 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 5 marzo 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente è nata nel 1940 e risiede a Constanþa.
5. Con un attestato del 28 ottobre 1991 (“l’attestato”), la commissione locale per l’applicazione della legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria (“la commissione locale”) riconobbe alla richiedente il diritto di vedersi ricostituire il diritto di proprietà su un terreno di 2,21 ha situato a Câmpulung. In seguito al rilascio di suddetto attestato, fu messa in possesso della superficie di suddetto terreno, eccetto
un appezzamento di 7 800 m2.
6. Con una sentenza definitiva dell’ 11 aprile 1995, il tribunale dipartimentale di Argeş ordinò alla commissione di mettere l’interessata in possesso dell’appezzamento di 7 800 m2, conformemente all’attestato.
7. Il 10 giugno 1998, la richiedente si vide rilasciare un titolo di proprietà per una superficie di terreno di 1,717 ha.
8. Il 23 aprile 2003, la richiedente si vide rilasciare un titolo di proprietà per il restante del terreno di 2,21 ha, o una superficie di terreno di 3 038 m2, formata da tre appezzamenti di cui uno di 476 m2 (“il terzo appezzamento”). La richiedente fu messa in possesso di questi tre appezzamenti, ma constatò in seguito che le società commerciali C., A. e P. si erano viste rilasciare dei titoli di proprietà sugli stessi appezzamenti, e che questi titoli erano posteriori al suo attestato. In seguito a due procedimenti giudiziali, la richiedente riuscì a fare prevalere il suo diritto di proprietà sulle
prime due superfici di terreno a riguardo delle società commerciali C. ed A.
9. Il 1 luglio 2003, la richiedente investì il tribunale di prima istanza di Câmpulung di un’azione per rivendicazione contro la società P. (“la società”), per vedersi restituire il terzo appezzamento, così come le costruzioni che vi si trovavano edificate.
10. In una data non precisata, la società formò un’istanza riconvenzionale per annullamento del titolo di proprietà del 23 aprile 2003 rilasciato alla richiedente. Faceva valere che aveva acquisito il diritto di proprietà sul terreno e su suddette costruzioni sul fondamento di un contratto di vendita concluso il 1 luglio 1999 con un’altra società commerciale, diritto che aveva fatto iscrivere peraltro nel registro fondiario il 7 luglio 1999.
11. Con un giudizio dell’ 11 dicembre 2003, il tribunale di prima istanza fece diritto all’azione della richiedente, respinse l’istanza riconvenzionale della società ed ordinò a questa ultima di rimettere il terreno e le costruzioni ivi afferenti all’interessata. Il tribunale stimò che il titolo di proprietà rilasciato alla richiedente prevaleva sul contratto di vendita del 1 luglio 1999.
12. Con una sentenza del 2 marzo 2004, la corte di appello di Piteşti accolse l’appello della società, respinse l’azione, fece diritto all’istanza riconvenzionale e, quindi, annullò il titolo di proprietà della richiedente nella sua parte concernente il terreno di 476 m2. La corte di appello considerò che la sentenza dell’ 11 aprile 1995 non aveva determinato l’area del terreno a assegnare alla richiedente e che il diritto di proprietà sul terreno rivendicato nello specifico veniva acquisito quindi dalla società P., la corte di appello giudicò che era per errore la richiedente si era vista rilasciare un titolo di proprietà sul terreno controverso.
13. Questa sentenza fu confermata da una sentenza del 30 settembre 2005 della corte di appello di Piteşti che respinse il ricorso della richiedente.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
14. Il diritto interno pertinente è descritto nella causa Toşcuţă ed altri c. Romania,( §§ 26-28, 36900/03, 25 novembre 2008).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
15. La richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto al rispetto dei beni in ragione dell’annullamento del suo titolo di proprietà con la sentenza definitiva del 30 settembre 2005 della corte di appello di Piteşti. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che è formulato così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
16. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
17. Il Governo stima che l’ingerenza subita dalla richiedente era prevista dalla legge, che inseguiva uno scopo legittimo, o l’applicazione corretta della legge, e che rispettava il giusto equilibrio tra gli interessi delle parti. Nota anche che la richiedente ha utilizzato la via offerta dalla legge no 10/2001 e che le è lecito ottenere così un indennizzo per la perdita subita.
18. La Corte osserva che la richiedente disponeva di un titolo di proprietà rilasciato il 23 aprile 2003 che è stato annullato nella sua parte concernente il terreno di 476 m2 in seguito ad un procedimento finito dalla sentenza definitiva del 30 settembre 2005. Questo annullamento ha avuto per effetto di privare la richiedente del suo bene, o del suddetto terreno, ai sensi della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
19. La Corte ricorda che una privazione di proprietà che dipende da questa norma può giustificarsi solo se si dimostra in particolare che è intervenuta a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge. In più, ogni ingerenza nel godimento della proprietà deve rispondere al criterio di proporzionalità. Un giusto equilibrio deve essere mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. La preoccupazione di garantire tale equilibrio è inerente all’insieme della Convenzione. La Corte ricorda anche che l’equilibrio da preservare sarà distrutto se l’individuo riguardato sopporta un carico speciale ed esorbitante (Brumărescu c. Romania [GC], no 28342/95, §§ 78 e 79, CEDH 1999-VII).
20. La Corte considera dunque che l’annullamento del titolo di proprietà controversa è stato giustificato esclusivamente dai fatti imputabili alle autorità interne e senza che la richiedente si sia vista versare un’indennità qualsiasi o si sia vista proporre un terreno equivalente (Toşcuţă ed altri, precitata, § 38).
21. Per quanto il Governo fa valere che è lecito alla richiedente ottenere un indennizzo tramite l’organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari “Proprietatea” sulla base della legge no 10/2001, all’altezza del valore del bene stabilito da perizia, la Corte reitera la sua constatazione anteriore secondo cui il fondo “Proprietatea” non funziona attualmente in modo suscettibile sa essere riguardato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Faimblat c. Romania, no 23066/02, § 40, 13 gennaio 2009).
22. Pertanto, la Corte conclude che il giusto equilibrio è stato rotto nello specifico e che la richiedente ha subito un carico speciale ed esorbitante per il fatto di essere stato privata del suo diritto di proprietà sul terreno in controversia, così come di ogni indennità o misura riparatrice a questo riguardo.
C’è stata dunque violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
23. La richiedente invoca in sostanza l’articolo 6 § 1 della Convenzione, stimando che la corte di appello di Piteşti non ha interpretato correttamente le disposizioni legali applicabili nello specifico, e non ha esaminato in modo approfondito i documenti della pratica.
24. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantite dagli articoli della Convenzione. Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo
35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
26. La richiedente richiede 28 840 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito di cui 19 080 EUR il controvalore del terreno controverso e 9 760 EUR rappresentanti il valore stimato delle costruzioni che vi si trovavano edificate. L’interessata sollecita anche 15 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
27. Il Governo contesta la metodologia utilizzata nel rapporto di perizia presentata dalla richiedente e stima, sul fondamento delle informazione fornite dalla Camera dei Notai Pubblici di Piteşti, che il valore del terreno controverso potrebbe essere di circa 8 900 EUR. Per ciò che riguarda le costruzioni edificate sul terreno, osserva che la questione delle costruzioni non è stata oggetto dei procedimenti interni e prega la Corte di respingere questa richiesta. Trattandosi del danno morale, il Governo stima che una semplice constatazione di violazione potrebbe costituire, di per sé, un risarcimento soddisfacente.
28. La Corte ricorda che ha concluso unicamente alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione dell’annullamento del titolo di proprietà rilasciato alla richiedente nella sua parte che riguarda il terreno di 476 m2. Non vede alcun legame di causalità tra la violazione constatata dunque e la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale che riguarda le costruzioni edificate sul terreno e la respinge. Trattandosi del valore del terreno in controversia, la Corte, appellandosi alle informazione fornite dalle parti, la stima a 15 000 EUR ed accorda questa somma all’interessata a titolo del danno patrimoniale. Per ciò che riguarda il danno morale, la Corte considera che c’è luogo di concedere alla richiedente 3 000 EUR a questo titolo.
B. Oneri e spese
29. La richiedente non chiede il rimborso degli oneri e spese.
C. Interessi moratori
30. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lei rumeni al tasso applicabile in data dell’ordinamento:
i. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 3 000 EUR (tremila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 30 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente