Conclusione: Eccezione preliminare respinta (non-esaurimento); Violazione di P1-1; Soddisfazione equa rimandata
PRIMA SEZIONE
CAUSA BUFFALO SRL IN LIQUIDAZIONE C. ITALIA
(Richiesta no 38746/97)
SENTENZA
STRASBURGO
3 luglio 2003
DEFINITIVO
03/10/2003
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Buffalo Srl in liquidazione c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
SIGG.. C.L. Rozakis, presidente,
B. Conforti,
G. Bonello,
Sig.ra F. Tulkens,
M. E. Levits,
Sig.ra S. Botoucharova,
M. A. Kovler, juges,et
di M. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
dopo aver deliberato in camera del consiglio il 12 giugno 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a quella data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 38746/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una societ? che ha la sua sede in quello Stato, Buffalo Srl in liquidazione (“il richiedente”), aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 24 giugno 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato davanti alla Corte da Sig. Fabrizio Colombo, avvocato a Milano. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, Sig. Ivo Maria Braguglia, ed il suo co-agente, Sig. Francesco Crisafulli.
3. Il richiedente adduceva in particolare che i ritardi nel rimborso dei crediti di imposta da parte dell’amministrazione delle finanze avevano ignorato il suo diritto al rispetto dei beni, come garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11. ? stata assegnata all’anziana seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 del regolamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 del regolamento.
5. Da una decisione del 26 ottobre 2000, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente accettabile, articolo 54 ? 4 del regolamento.
6. Tanto il richiedente che il Governo ha depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa, articolo 59 ? 1 del regolamento. La camera avendo deciso dopo consultazione delle parti che non c’era luogo di tenere un’udienza consacrata al merito alla causa (articolo 59 ? 3 in fine del regolamento) le parti hanno ciascuna sottoposto dei commenti scritti sulle osservazioni dell’altro.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 del regolamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN EFFETTI
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
8. La societ? richiedente ha cessato la sua attivit? nel 1994 e ? iscritto al registro delle societ? in liquidazione volontaria dal 19 dicembre 1994.
9. Il richiedente ? stato titolare di crediti di imposte verso lo stato. Il governo convenuto ha fornito il seguente quadro di cui il contenuto non ? stato contestato dal richiedente:
anno credito (ITL) data del rimborso importo rimborsato (ITL)
1985 50 317 000 07.98 44 582 000 capitale
38 115 000 interessi
1986 65 869 000 07.97 65 869 000 capitale
39 521 000 interessi
1987 27 800 000 09.96 27 800 000 capitale
15 846 000 interessi
1987 111 199 000 02.98 111 199 000 capitale
48 928 000 interessi
1988 69 437 000 07.97 54 313 000 capitale
22 812 000 interessi
1989 146 609 000 12.98 146 591 000 capitale
76 960 000 interessi
1990 400 125 000 09.00 400 110 000 capitale
214 064 500 interessi
1991 255 016 000 12.98 255 016 000 capitale
87 981 000 interessi
Nel 1994, la societ? richiedente chiese per l’anno 1992 il rimborso di un credito di imposta di
89 747 000 ITL. A quello giorno, quella somma non ? stata versata dall’amministrazione finanziaria.
10. Nel periodo in questione, il richiedente si ? rivolto alle banche per ottenere dei finanziamenti a concorrenza di 550 milioni ITL. Poi, ha ottenuto dei finanziamenti di individui. Il richiedente ha ceduto infine una parte dei crediti controversi, a concorrenza di 400 milioni ITL, ad una societ? di factoring.
Queste operazioni hanno provocato degli oneri al carico della societ? richiedente. Inoltre, il richiedente ha pagato degli interessi debitori sui finanziamenti ottenuti che sono stati in media superiori al tasso di interesse pagato dallo stato sull’importo dei crediti di imposta rimborsati.
11. I ritardi nel rimborso dei crediti hanno ritardato le operazioni di liquidazione del richiedente al motivo che quest’ultima ? responsabile verso la societ? di factoring del rimborso dei finanziamenti ottenuti.
12. Per ci? che riguarda i crediti concernente gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989, la societ? richiedente, in data del 29 settembre 1994, opt? per il rimborso come previsto dal decreto ministeriale no 307 del 23 maggio 1994. Quest’ultimo contempla un rimborso in contanti del 20% e del 80% in titoli di stato.
13. Tutto lungo l’attesa dei rimborsi, per effetto della legislazione fiscale, il richiedente ha dovuto pagare delle tasse sugli interessi relativi agli importi non ancora incassati che sono considerati come i redditi imponibili.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
14. In Italia, le societ? sono tenute di versare allo stato degli acconti sulle tasse dovute sui redditi. Ogni anno, al momento di presentare la sua dichiarazione di imposta, il contribuente calcola l’importo imponibile dei redditi effettivi dell’anno precedente. ? probabile che le somme prelevate dall’amministrazione a titolo di acconto siano superiori all’importo della tassa dovuta e che il contribuente diventi cos? titolare di un credito d?imposta verso lo stato.
15. Quando si tratta di un credito di imposta su reddito, l’amministrazione ? tenuta di procedere di ufficio al rimborso del credito, la dichiarazione dei redditi che valgono domanda di rimborso (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) no 602 del 1973).
16. Quando si tratta invece di un importo indebitamente pagato dal contribuente, e che questo se ne augura la restituzione, gli articoli 37 e 38 del DPR no 602 del 1973 dispongono in particolare che in caso di errore materiale, di duplicazione o di inesistenza totale o parziale dell’obbligo fiscale di versamento, l’interessato deve introdurre una domanda di rimborso presso l’amministrazione fiscale. Queste stesse disposizioni stipulano che nella mancanza di risposta, entro 90 giorni a contare del deposito della domanda, il contribuente pu? adire le giurisdizioni fiscali, commissioni tributarie, essendo considerata come un rifiuto la mancanza di risposta dell’amministrazione.
17. L’articolo 36bis del DPR no 600/1973, in vigore durante il periodo in questione, contemplava che l’amministrazione fiscale era tenuta a rimborsare i crediti d?imposta risultanti della differenza tra la somma dovuta e quella prelevata in eccesso prima del 31 dicembre del seguente anno quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quest’articolo ? stato sostituito dal decreto legislativo (DL) del 9 luglio 1997 no 241, applicabile alle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999. Questo decreto contempla che l’amministrazione fiscale ? tenuta a rimborsare il credito d?imposta prima dell’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni che riguardano il seguente anno (“entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relativo all’anno successivo”).
18. Per effettuare quei rimborsi, l’amministrazione stabilisce un elenco dei contribuenti che hanno diritto al rimborso, verifica l’importo da rimborsare e procede all’emissione degli mandati di pagamento. Questi ultimi sono comunicati agli interessati.
19. Il DPR no 787 del 1980 contempla la possibilit? per il contribuente di introdurre un ricorso per contestare l’importo delle somme che gli sono state rimborsate dall’amministrazione fiscale.
20. Il procedimento fiscale ? attualmente disciplinato dai decreti legislativi, DL, no 545 e no 546 del 1992 che sono entrati in vigore nel 1996. Il procedimento si svolge davanti a due istanze di fondo, commissione fiscale provinciale e commissione fiscale regionale, e poi davanti alla Corte di cassazione. Prima dell’entrata in vigore di suddetti decreti, esisteva una terza istanza sul merito, commissione fiscale centrale.
Ai termini dell’articolo 69 del DL no 546 del 1992, quando l’amministrazione ? condannata al rimborso di una somma in favore del contribuente, la decisione ivi relativa diventa esecutiva solamente dopo il suo passaggio in forza di cosa giudicata.
Sulla base di una decisione favorevole diventata definitiva, quando l’amministrazione non procede al pagamento, il contribuente pu? introdurre un ricorso in ottemperanza davanti alle commissioni fiscali, al senso dell’articolo 70 del DL no 546 del 1992. Se il ricorso arriva, la Commissione fiscale adotta le misure necessarie per l’esecuzione della decisione sostituendosi all’amministrazione o nomina un commissario ad acta.
21. Il DPR no 602 del 1973 contempla che al momento del rimborso del credito d?imposta sui redditi, l’amministrazione deve versare al contribuente degli interessi sulle somme rimborsate. Si tratta di interessi semplici e non di interessi composti. Ci? significa che ogni anno, l’interesse ? calcolato sull’importo di base, senza tenere conto degli interessi applicati gli anni precedenti. Gli interessi non sono calcolati per il primo ed ultimo semestre. Il tasso di interesse, inizialmente fissato alla quota del 6% per semestre, ? stato modificato successivamente. I tassi di interesse applicato sui crediti d?imposta sono i successivi:
– il 6% per semestre (il 12% per anno) fino nel dicembre 1987;
– il 4,5% per semestre (il 9% per anno) a partire dal 1 gennaio 1988;
– il 3% per semestre (il 6% per anno) a partire dal 1 gennaio 1994;
– il 2,5% per semestre (il 5% per anno) a partire dal 1 gennaio 1997;
– il 1,25% per semestre (il 2,5% per anno) a partire dal 1 gennaio 1999.
22. L’inflazione in Italia globalmente calcolata per il periodo che va del 1986 a 2000 ? stata del 78,1%.
23. Ai termini della legge no 516 del 7 agosto 1982, in vigore al momento dei fatti, le dichiarazioni di redditi che contengono delle falsi indicazioni sui redditi erano considerate delle infrazioni penali. Questa materia ? stata poi oggetto di un processo di depenalizzazione.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DALL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
24. Denunciando il ritardo dell’amministrazione nel pagamento dei crediti d?imposta, il richiedente si dice vittima di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle tasse o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’eccezione preliminare del Governo
25. Il Governo solleva un’eccezione derivata della non-esaurimento delle vie di ricorso interne. Sostiene che il richiedente avrebbe potuto fare una domanda di rimborso presso l’amministrazione fiscale ed attaccare la mancanza di risposta eventuale dell’amministrazione tramite un ricorso davanti alle commissioni fiscali.
26. La Corte nota che il Governo ha sollevato gi? quell’eccezione allo stadio dell’esame iniziale dell’ammissibilit? e che questa ? stata respinta. La Corte rileva che il Governo sciolga la sua eccezione sugli stessi argomenti.
Di conseguenza, la Corte non vede ragioni di scostarsi da questa conclusione.
B. Sul bene-fondato della lagnanza
Sull’applicabilit? dell’articolo 1 del Protocollo no 1
27. Il richiedente denuncia i ritardi nel rimborso di crediti d?imposta e sostiene che quella situazione rileva dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
28. La Corte rileva che il Governo non contesta l’applicabilit? di quella disposizione al caso in questione.
Ad ogni modo, nota che nel dritto italiano, l’amministrazione ? tenuta a procedere di ufficio al rimborso di un credito d?imposta sui redditi, dopo ricevimento della dichiarazione dei redditi che vale come domanda di rimborso. Nessuno termine di rigore per rimborsare ? contemplato. E? unicamente nel momento in cui l’amministrazione comunica all’interessato che il rimborso ? imminente che questo conosce l’importo preciso che va ad incassare. ? certo possibile che, a causa di un errore di calcolo da parte dell’interessato, ci sia un scarto tra le somme che quale questo stimava avere diritto, secondo i suoi calcoli, e quella che gli sono riconosciute. Quell’elemento non saprebbe portare tuttavia la Corte a dedurre che, durante tutto il periodo di attesa del rimborso, la situazione denunciata dal richiedente non dipendeva dall’articolo 1 del Protocollo no 1, mentre le circostanze della causa, considerate nel loro insieme, hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto da quella disposizione.
29. In conclusione, la Corte stima che il richiedente era titolare di un interesse patrimoniale riconosciuto nel dritto italiano, sebbene modificabile in certe condizioni, dal ricevimento dall’amministrazione fiscale della dichiarazione dei redditi e fino al momento in cui il rimborso ? stato effettuato. L’interesse del richiedente costituiva da allora un “bene”, al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ( Beyeler c. Italia, [GC], no. 33202/96, ? 105 CEDH 2000 – I; Dangeville c. Francia, no 36677/97, ? 48, 16 aprile 2002).
30. Trattandosi della norma dell’articolo 1 del Protocollo no 1 applicabile nel caso, la Corte ricorda che questa disposizione contiene tre norme distinte: “la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della propriet?; la seconda, figurando che nella seconda frase dello stesso capoverso, mira la privazione di propriet? e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati il potere, tra l?altro, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale. Non si tratta per tanto di regole prive di rapporto tra esse. Le seconde e le terze hanno munto agli esempi particolari di danni al diritto di propriet?. Da allora, devono interpretarsi alla luce del principio consacrato dalla prima” (vedere, tra l?altro, la sentenza James ed altri c. Regno Unito del 21 febbraio 1986, serie a no 98, pp. 29-30, ? 37 che riprende in parte i termini dell’analisi che la Corte ha sviluppato nella sua sentenza Sporrong e L?nnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie a no 52, p. 24, ? 61; vedere anche le sentenze I santi monasteri c. Grecia del 9 dicembre 1994, serie a no 301-a, p. 31, ? 56, ed Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 55, CEDH 1999-II).
31. Agli occhi della Corte ? il ritardo nei rimborsi che costituisce l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del richiedente. L’ingerenza in causa non saprebbe assimilarsi ad una privazione di propriet? dunque, al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. La situazione controversa dipende cos? dalla prima frase dello stesso capoverso che enuncia, in modo generale, il principio del rispetto dei beni (Almeida Garrett, Mascarenhas Falc?o ed altri c. Portogallo, no 29813/96 e no 30229/96, ? 48, CEDH 2000-I)
Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
32. La Corte ricorda che l’imposizione fiscale ? in principio un’ingerenza nel diritto garantito dal primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e che quell’ingerenza si giustifica, conformemente al secondo capoverso di quell’articolo che contempla espressamente un’eccezione per ci? che ? il pagamento delle tasse o di altri contributi (Difetti ed altri c. Italia, no 15117/89, decisione della Commissione del 16 gennaio 1995).
La Corte osserva tuttavia che nel caso si tratta di rimborso di crediti da parte dello stato e stima che una tale questione non sfugge ad un controllo da parte sua.
Alle fini della prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte deve ricercare se un giusto equilibrio ? stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Almeida Garrett, Mascarenhas Falc?o ed altri, precitato, ? 49; Sporrong e L?nnroth, precitato, ? 69,). Di conseguenza, l’obbligo finanziario nato dal prelevamento di tasse o di contributi pu? ledere la garanzia consacrata da quella disposizione se impone fondamentalmente alla persona o all’entit? in causa un carico eccessivo o porta danno alla loro situazione finanziaria (Ferretti c. Italia, no 25083/94, decisione della Commissione del 26 febbraio 1997, non pubblicata).
33. Per il richiedente, il “giusto equilibrio”non ? stato non rispettato. Sottolinea al primo colpo che gli interessi pagati dall’amministrazione sono insufficienti e non compensano l’importante ritardo con che il pagamento sopraggiunge. A questo riguardo, adduce che l’indisponibilit? di somme importanti durante un lungo periodo l’ha costretto a ricercare dei finanziamenti, mediante la sottoscrizione di prestiti o di contratti di factoring. Di conseguenza, ha dovuto sopportare degli oneri che non sono compensati dagli interessi applicati dall’amministrazione alle somme rimborsate.
Inoltre, il richiedente osserva che, conformemente al diritto fiscale, ha dovuto pagare delle tasse sui crediti non ancora incassati. Infine, il richiedente sostiene non potere mettere fine alle operazioni di liquidazione fino al momento dove avr? incassato l’ultimo credito.
34. Il Governo sostiene che la situazione denunciata dal richiedente ? compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1 poich? dipende da un campo – la materia fiscale – dove le prerogative degli Stati sono riconosciute. Ad ogni modo, secondo il Governo non c’? stata rottura del “giusto equilibro” a causa della semplice durata dei termini di rimborsi. A questo riguardo il Governo osserva che l’amministrazione fiscale procede ai rimborsi dei crediti d?imposta nelle forme e nei limiti della disponibilit? di bilancio tale che deriva dai politici decisi dalle istituzioni dello stato.
Il Governo ha indicato che un programma che mira l’eliminazione degli arretrati nei rimborsi, elaborato dal ministero delle Finanze, ? in corso. Si riferisce peraltro ad altre misure che mirano ad eliminare gli inconvenienti che risultano dal ritardo preso, nel passato, dall’amministrazione fiscale nel rimborso dei crediti d?imposte ed in particolare a causa del decreto ministeriale no 307 del 1994 che permette al contribuente di ottenere il 80% del credito in titoli di stato.
Il Governo sostiene poi che il richiedente non sarebbe stato obbligato a prolungare la fase di liquidazione se non avesse deciso di cedere i suoi crediti ai terzi, ci? che ? autorizzato in ogni caso dalla legge.
Fa osservare infine che se la societ? ha avuto bisogno di fare ricorso ai finanziamenti e ha dovuto pagare di conseguenza degli interessi debitori molto elevati, ci? deve essere considerato come la conseguenza della gestione finanziaria del richiedente e non dovrebbe essere imputato all’amministrazione fiscale.
35. La Corte osserva che l’adozione del sistema dell’acconto d?imposta si fonda principalmente sulla preoccupazione di combattere in modo efficace il fenomeno dell’evasione fiscale. ? vero che questo sistema fa pesare sui contribuenti un carico importante che sembra aggravato dal ritardo preso dalle autorit? fiscali per rimborsare il credito d?imposta.
36. Al fine di valutare se un tale “giusto equilibrio” ? stato preservato tra i diversi interessi in causa, la Corte deve prendere in conto le modalit? di rimborso previsto dalla legislazione nazionale ed al modo di cui sono state applicate nel caso del richiedente (vedere, mutatis mutandis, Aka c. Turchia, no 9639/92, ? 45, CEDH 1998-VI).
A questo riguardo, la Corte constata che nel caso, la durata dei rimborsi varia tra cinque e dieci anni. ? innegabile che il lasso di tempo in questione ? imputabile allo stato, senza che i limiti della disponibilit? di bilancio come deriva dai politici decisi dalle istituzioni possano giustificare una durata come quella in causa qui.
37. La Corte stima che, nel caso, il ritardo da parte dell’amministrazione fiscale non pu? essere considerato al primo colpo come essendo stato compensato dal versamento di interessi, anche se questi sembrano non essere inferiori al tasso di inflazione, soprattutto se si considera che si tratta di interessi semplici e non di interessi composti.
Difatti, alla vista dell’importanza delle somme controverse, la Corte considera che l’indisponibilit? prolungata di queste somme ha avuto un impatto certo e considerevole sulla situazione finanziaria del richiedente. A questo proposito, la Corte sottolinea che un ritardo anormalmente lungo nel pagamento di un credito ha per conseguenza di aggravare la perdita finanziaria del creditore e di porlo in una situazione di incertezza (vedere, mutatis mutandis, Aka, precitato, ? 49).
38. La Corte stima che, nel caso, il ritardo dell’amministrazione nel rimborso dei crediti d?imposta ha provocato una situazione di incertezza che ha pesato sul richiedente durante un lasso di tempo che non si saprebbe qualificare di ragionevole.
Inoltre, il richiedente non aveva nessuna possibilit? di ovviare a quella situazione (?? 25-26).
39. La Corte stima che il danno portato ai “beni” del richiedente ha rivestito un carattere sproporzionato. Difatti, l’impatto finanziario causato dall’attesa dei rimborsi, raddoppiato dell’inesistenza di ogni ricorso efficace suscettibile di ovviare alla durata di quell’attesa, e dell’incertezza in quanto al momento della liquidazione dei crediti, ha rotto appena l’equilibro che deve esistere tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia del diritto al rispetto dei beni (mutatis mutandis, Almeida Garrett, Mascarenhas Falc?o ed altri, precitato, ? 54).
40. In conclusione, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
41. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di quella violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
42. In ci? che riguarda il danno materiale, il richiedente richiede il risarcimento del danno risultante dell’indisponibilit? prolungata delle somme dovute dall’amministrazione. Considera che questa situazione la pone in quella di una banca che ha fatto un prestito allo stato e richiedi in primo luogo la differenza tra gli interessi che ha percepito al momento del rimborso e gli interessi che avrebbe percepito se avesse negoziato degli interessi con lo stato debitore.
Riferendosi al tasso di base applicato dalle banche italiane, e cio? il 8%, il richiedente sollecita a questo titolo il pagamento di almeno 1 138 908 000 ITL, somma calcolata applicando l’interesse che una banca riserva ai suoi migliori clienti (“prime rate”).
43. In secondo luogo, il richiedente richiede il risarcimento del danno risultante delle ripercussioni sulla sua attivit? stessa e su quella delle societ? controllate da lei. A questo titolo, chiede una somma globale di 8 462 520 234 ITL.
44. Poi, il richiedente sollecita il versamento di 101 428 000 ITL che corrispondono agli oneri incorsi per il fatto che non pu? mettere fine alle operazioni di liquidazione.
45. Infine, il richiedente sollecita il risarcimento del danno che deriva del prelevamento d?imposta sui crediti non incassati ancora e richiede una somma di almeno 372 209000 ITL.
46. Ne risulta che al titolo di danno materiale, il richiedente sollecita una somma globale di 10 075 065 234 ITL, o 5 203 336, 95 euro (EUR).
47. Il richiedente richiede poi il risarcimento del danno morale per il quale si rimette di ci? alla saggezza della Corte.
48. Il richiedente non chiede nessuna somma a titolo di rimborso degli oneri incorsi nel procedimento a Strasburgo.
49. Il Governo fa osservare che il richiedente non ha provato l’esistenza del danno materiale e che, neanche, non ha stabilito il legame di causalit? tra le violazioni addotte ed il danno falsamente sofferto.
A questo riguardo, il Governo sostiene che se il richiedente ha dovuto fare appello ai finanziamenti e ha dovuto pagare di conseguenza degli interessi debitori elevati, questo deve essere considerato come la conseguenza della gestione finanziaria della societ? richiesta e non deve essere considerato come un danno morale, il Governo rileva che non ? assegnato all’amministrazione fiscale.
Il Governo indica inoltre che il richiedente era obbligato a prolungare la fase di liquidazione unicamente perch? ha ceduto i suoi crediti d?imposta ai terzi, ci? che ? permesso peraltro dalla legge.
50. Il Governo sostiene infine che il richiedente non ? fondato a richiedere il risarcimento di un danno morale poich? si tratta di una societ? commerciale.
51. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato, cos? che egli la rimanda nell’eventualit? di un accordo tra lo stato convenuto e l? interessato (articolo 75 ?? 1 e 4 del regolamento)
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge l’eccezione preliminare del Governo;
2. Dice che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Dice che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
4. Perci?,
a) la rimanda per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad inviargli per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su quella questione ed in particolare a dargli conoscenza di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarla all’occorrenza.
Fatta in francese, comunicata poi per iscritto il 3 luglio 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del regolamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunge Presidente