Conclusione Violazione dell’arte. 6-1; danno – risarcimento pecuniario
Nella causa Brigandi `*,
La Corte europea ?dei Diritti dell’uomo, costituita, conformemente?
all’articolo 43 (art. 43) della Convenzione di salvaguardia dei Diritti
dell’uomo e delle Libert? ?fondamentali (“la Convenzione”) * * ed alle
clausole pertinenti del suo ordinamento `* * *, in una camera composta?
dai giudici di cui il nome segue:
MM.R. Ryssdal, presidente,?
J. Cremona,
Thor ?Vilhjalmsson,
La Sig.ra D. Bindschedler-Robert,
SIGG. F. Golcuklu?,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
cos? come dei Sigg. SIG. – A. Eissen, cancelliere, e H. Petzold, cancelliere,
collaboratore,
Dopo avere `deliberato ?in camera del consiglio il 4 ottobre 1990 e
24 gennaio 1991,
Rende la sentenza ^che ha, adottato in `questa ultima data:
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Note del cancelliere:
* La causa porta il n? 2/1990/193/253. Le prime due cifre
indicano il posto nell’anno ?di introduzione, le due ultime
il posto corrispondente sull’elenco dell? immissione nel processo della Corte dall’origine e
su quello delle richieste ^iniziali, alla Commissione,.
* * Come ha modificato ?dal Protocollo n? 8, entrato in vigore
il 1 gennaio 1990.
* * * Gli emendamenti all’ordinamento `entrati in vigore ?il
1 aprile 1989 si applicano nello specifico.`
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PROCEDIMENTO
1. La causa ? ?stata deferita alla Corte dalla Commissione
europea ?dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il
16 febbraio ?1990, nel termine di tre mesi che apre gli
articoli 32 paragrafo 1 e 47, art. 32-1, art. 47, della Convenzione.
Alla sua origine si trova una richiesta (^n? 11460/85) diretta ?contro
l’Italia e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. N. B.,
aveva investito la Commissione il 22 febbraio ?1985 in virt?
dell’articolo 25, art. 25.
La domanda della Commissione rinvia agli articoli 44 e 48, art. 44,
art. 48, cos? come alla dichiarazione ?italiana che riconosce la
giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46) (art. 46). Ha
per oggetto di ottenere una decisione sul punto di ?sapere se i
fatti della causa rivelano `una trasgressione dello stato convenuto ?alle
esigenze degli articoli 6 paragrafo 1, art. 6-1, della Convenzione e 1 del,
Protocollo n? 1 (P1-1).
2. In risposta ?all’invito contemplato ?all’articolo 33 paragrafo 3 d,
dell’ordinamento`, il richiedente ?ha manifesto il desiderio di partecipare
all’istanza. Ha ottenuto l’autorizzazione di difendere ?da solo ^suoi
interessi ^durante il procedimento ?scritto, articolo 30 paragrafo 1, seconda,
frase. In seguito, ha informato ?la Corte che non stimava
necessario ? comparire ^ai dibattimenti.?
3. Il 21 febbraio ?1990, il presidente della Corte ha stimato che c?era
luogo di affidare a `una camera unica, in virt?
dell’articolo 21 paragrafo 6 dell’ordinamento `e nell’interesse ^di una buona
amministrazione della giustizia, l’esame della presente ?causa e deille
cause Zanghi `e Santilli *
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* Nota del cancelliere: 3/1990/194/254 e 5/1990/196/256.
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4. La camera da `costituire cos? comprendeva di pieno
diritto il Sig. C. Russo, giudice eletto ?di nazionalit? italiana, articolo 43
della Convenzione, (art. 43) ed il Sig. R. Ryssdal, presidente ?della Corte
, articolo 21 paragrafo 3 b, dell’ordinamento.` Il 26 marzo 1990, questo
ha designato ?tramite estrazione a sorte gli altri sette membri, ossia
La Sig. J. Cremona, il Sig. Thor ?Vilhjalmsson, la Sig.ra D. Bindschedler-Robert,
Il Sig. F. Golcuklu, il ?Sig. R. Bernhardt, il Sig. S.K. Martens e
IL SIG. J.M. Morenilla, in presenza ?del cancelliere, articoli 43 in fine della
Convenzione e 21 paragrafo 4 dell’ordinamento, `(art. 43).
Ulteriormente?, il Sig. N. Valticos, supplente, ha sostituito il Sig. Bernhardt,
impedito, ?articoli 22 paragrafo 1 e 24 paragrafo 1 dell’ordinamento.`
5. Avendo assunto ?la presidenza della camera (articolo 21)
paragrafo 5 dell’ordinamento, il `Sig. Ryssdal ha consultato ?tramite l’intermediario del
cancelliere l’agente del governo italiano (“il Governo”), il
delegato ?della Commissione ed il richiedente a proposito della necessitഴ
di un procedimento ?scritto, articolo 37 paragrafo 1. Conformemente`
all’ordinanza cos?? resa, il cancelliere ha ricevuto ?l’esposto ?del
richiedente ?il 23 maggio 1990 e quello del Governo il 31 luglio.
Con una lettera arrivata ?il 31 agosto^, il segretario ?della Commissione
l’ha informato ?che il delegato si sarebbe espresso all’epoca dell’udienza.
6. Il 29 agosto ^1990, il presidente ?ha fissato al 3 ottobre la data
di questa dopo avere `raccolto l’opinione delle parti a confronto a
cure del cancelliere (articolo 38).
7. Il 31 agosto ^e il 3 ottobre, la Commissione ha prodotto la
pratica del procedimento ?seguito dinnanzi a lei, cos? come il cancelliere
l’aveva invitato ?su istruzioni del presidente.?
8. I dibattimenti si ?sono svolti in pubblico il giorno dieci, al
Palazzo dei Diritti dell’uomo a `Strasburgo. La Corte aveva tenuto
prima una riunione ?preparatoria.?
Sono comparsi:
– per il Governo
MM.G. Raimondi, magistrato staccato ?al Servizio del
contenzioso diplomatico del ministero `dei
Cause estere, `coagente,
G. Manzo, magistrato staccato ?al ministero`
della Giustizia, consiglio,;
– per la Commissione
M.F. Martinez, delegato.???
La Corte li ha sentiti nelle loro dichiarazioni.?
IN FATTO
9. Il Sig. N. B. `abita a Firenze. Nel luglio 1961, a`
Reggio Calabria, un certo Sig. B. demolisce ?un locale a `uso
di magazzino, ^che apparteneva al richiedente, ?ed edific? un nuovo edificio^
sull’appezzamento cos?? liberato.??
I. Il procedimento ?di prima `istanza
10. Il 14 maggio 1962, il Sig. B. `cit?? il Sig. B. dinnanzi al
tribunale di Reggio Calabria; richiedeva ?la demolizione
dell’immobile edificato ?da questo, la ricostruzione del magazzino ^e
un’indennit?.?
11. Il tribunale respinse la prima `domanda il 23 luglio 1973;
pure assegnando al `Sig. B. ? che era stato invitato in virt?
dell’articolo 938 del codice civile – la propriet? ?del terreno, costringendolo
al versamento di 10 772 000 lire italiane di danni e
interessi ^al richiedente.?
II. Il procedimento ?di appello
12. Il Sig. B. `attacc?? il giudizio il 24 maggio 1974; egli
discuteva l’applicabilit? ?di suddetto articolo 938 e richiedeva il ritorno
alla situazione anteriore.?
Dopo avere `tenuto udienza il 14 agosto ^1974 e 27 gennaio 1975, la
corte di appello di Reggio Calabria mise la causa in deliberazione il
15 maggio 1975.
13. Pronunci? ?l? 8 luglio 1975 una prima sentenza ^sul
merito. Constatava tra l?altro che l’articolo 938 non giocava
nello specifico `che M. B. aveva agito in modo illecito e che egli
doveva indennizzare non solo il Sig. B. ma anche ristabilire?
i luoghi in stato.?
Con un’ordinanza dello stesso ^giorno, design?? ?un perito il cui
Compito consisteva nel `determinare ?se l’immobile costruito dal Sig. B.
constava di un locale corrispondente al magazzino ^demolito ?e, in caso
negativo, a `indicare i lavori necessari ?a `una rimessa in stato.?
14. Il perito prest?? ^giuramento il 12 gennaio 1976. Dopo `avere
visitato ?il terreno il 20 settembre e il 14 dicembre 1976 poi
l?11 gennaio 1977, produsse il suo rapporto il 10 febbraio ?1977.
15. Le parti non si recarono all’udienza fissata ?per il
14 febbraio.? In seguito, il 23 maggio 1977, il richiedente ?contest??
il rapporto. Convocato dalla corte di appello, il perito comparve solamente
il 26 giugno 1978; nel frattempo, quattro udienze, il 28 novembre 1977 e
il 23 gennaio, il 24 aprile e il 22 maggio 1978, erano ?state differite con
il consenso delle parti. Incaricato di fornire
informazioni pi? dettagliate, deposit? ?un rapporto complementare?
il 12 ottobre 1978.
16. All’epoca dei dibattimenti ?che si svolsero `il 26 febbraio ?e
Il 28 maggio 1979, il Sig. B. `contest? le nuove conclusioni del
perito. Impegn?? la corte a `intimare questo a rispondere ?debitamente^
alle domande sollevate ?o, a `difetto?, a `sostituirlo.
Altre udienze si tennero il 10 dicembre ?1979 e il 24 marzo 1980;
durante la prima`, il richiedente ?present?? il parere di un perito
privato.? La causa fu dichiarata ?in stato il 14 aprile 1980.
17. Il 26 maggio 1980, le parti investirono delle loro conclusioni
il consigliere del collocamento in stato ?(consigliere istruttore) che li
invit? a svilupparli ?dinnanzi alla corte stessa ^il 28 maggio 1981.
In questa data, l’udienza fu rinviata ?al 22 ottobre 1981 in ragione
della mancanza di suddetto consigliare.
La corte di appello mise la causa in deliberazione il 18 febbraio 1982. Con
una sentenza ^del 20 gennaio 1983, depositata ?alla cancelleria il 18 febbraio,
conferma che spettava alSig. B. di ristabilire ?i luoghi nel loro stato?
anteriore?; lo condann?? a versare ?80 190 000 lire `al richiedente?,
pi? interessi^, per danno materiale ?e 30 000 000 per
danno ?morale.
III. Il procedimento ?in cassazione
18. Il 23 giugno 1983, il Sig. B. ricorse in cassazione. Il
richiedendo ?produsse il suo esposto il 3 agosto ^e sollecit??,
il 20 novembre, la determinazione dell’udienza. Contemplata ?per il
6 giugno 1984, questa fu rinviata ?al 12 dicembre su richiesta del
consigliere del Sig. B.
19. A questa ultima `data, la camera incaricata ?di esaminare il
ricorso si disf? a profitto dell’assemblea ?plenaria (`sezioni
unite, perch? il Sig. B. aveva in sostanza eccepito ?dell’incompetenza della
giurisdizione giudiziale, giudice ordinario.
20. La Corte di cassazione deliber? il 13 giugno 1985. Con una sentenza^
depositata ?alla cancelleria il 23 novembre, respinse il ricorso in quanto alla
rimessa in stato ?del magazzino ^ed al danno ?morale. Annull??
tuttavia la decisione ?di appello, per difetto di motivazione, nella
misura in cui `questa aveva troncato ?la domanda della ricostruzione
di una cantina annessa ?al magazzino^; stim?? inoltre che il
danno materiale non ?era stato determinato correttamente. Su questi
due punti, rinvi? la causa dinnanzi alla corte di appello di
Messina.
IV. Il procedimento ?su rinvio in cassazione
21. Il 10 settembre 1986, il Sig. B. `cit? il Sig. B. dinnanzi a
suddetta corte di appello. L’istruzione cominci?? il 20 gennaio 1987.
L’udienza del 17 marzo fu rinviata?, su richiesta del richiedente?, e
La seguente fu rinviata ?dal 16 giugno al 7 luglio. Dopo avere `presentato??
le loro conclusioni al consigliere del collocamento in stato ?il
3 novembre 1987, le parti comparvero il 3 ottobre 1988 dinnanzi
alla corte.
22. Avendo messo la causa in deliberazione questa ordin?? il
31 ottobre, che gli atti del procedimento ?di prima `istanza
, paragrafi 10-11 sopra, fossero versati ?alla pratica ed incaric??
un perito di valutare ?la mancanza a `guadagnare subita dal Sig. B..`
23. Il 17 gennaio 1989, il consigliere del collocamento in stato?
impart? al perito un termine ?di novanta giorni per
assolvere il suo compito e fiss? al 2 maggio 1989 l? udienza successiva.
Questa e due altre, 16 maggio e 4 luglio, furono annullate ?perch?
il perito produsse il suo rapporto solamente il 25 settembre.
Il 3 ottobre, le parti furono invitate ?a `presentare ?le loro
conclusioni all’udienza del 7 novembre 1989.
Con una sentenza ^del 23 luglio 1990, depositata ?alla cancelleria l? 8 ottobre, la
corte di appello accord?? al richiedente ?un’indennit? di 11 355 155 lire
– pi? le incidenze del deprezzamento ?della moneta ed gli
interessi – ^per danno materiale?, ma lo respinse per quello che
riguardava la cantina annessa ?al magazzino.^ Alla cognizione del
Corte, nessuna delle parti ? ricorsa in cassazione.
PROCEDIMENTO DINNANZI ALLA COMMISSIONE
24. Nella sua richiesta ^del 22 febbraio ?1985 alla Commissione
(n? 11460/85), l’interessato si ?lamentava della durata del procedimento?
civile impegnato ?dalui e dell’incomprensione del suo diritto al
rispetto dei suoi beni; invocava gli articoli 6 della Convenzione
e 1 del Protocollo n? 1, art. 6, P1-1).
25. La Commissione ha considerato la richiesta ^il 5 dicembre ?1988.
Nel suo rapporto del 6 dicembre ?1989 (articolo 31) (art. 31) conclude
alla violazione dell’articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1, della Convenzione,
(unanimit?)?, ma non dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 (P1-1)
( dodici voci contro sette). Il testo integrale ?del suo parere e
dell’opinione dissidente di cui si accompagna figura qui accluso alla
presente ?sentenza ^*.
_______________
* Nota del cancelliere: Per ragioni di ordine pratico vi
figurer? solo nell’edizione ?stampata, volume 194-B della serie A
delle pubblicazioni della Corte, ma ciascuno pu? procurarselo
presso `la cancelleria.
_______________
CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE DAL GOVERNO
26. All’udienza del 3 ottobre 1990, il Governo ha confermato?
la conclusione del suo esposto?, in cui egli invitava la Corte a dire “che
non c?era stata violazione della Convenzione n? del Protocollo n? 1
nella presente ?causa.”
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 PARAGRAFO 1, ART. 6-1,
27. Secondo il richiedente?, l’esame della sua azione civile ? durato
al di l? del “`termine ?ragionevole” previsto dall’articolo 6 paragrafo 1
, art. 6-1, della Convenzione, ai termini del quale
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in
un termine ?ragionevole, da un tribunale, che decider? dei
contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere `civile
(…)
Il Governo contesta questa tesi`, mentre la Commissione vi ha
sottoscritto.
28. Il periodo ?da considerare ?? cominciato solamente il 1 agosto ^1973,
con la presa di effetto della dichiarazione ?italiana di accettazione del
diritto di ricorso individuale, e non della citazione del Sig. B.
dinnanzi al tribunale di Reggio Calabria, il 14 maggio 1962,
, paragrafo 10 sopra. Per verificare ?il carattere `ragionevole
del lasso di tempo trascorso ?dopo `la prima di queste date, occorre
tuttavia tenere conto dello stato ?in cui la causa si trovava allora
(vedere in particolare la sentenza ^Baggetta del 25 giugno 1987) serie ?A n? 119,
p. 32, paragrafo 20).
Ai fini della presente ?sentenza^, il procedimento si ?? concluso
l?8 ottobre 1990, data del deposito ^della sentenza della corte di appello di
Messina, paragrafo 23 sopra.
29. Le parti a confronto hanno discusso ?del modo `in cui dovevano
giocare nella presente ?causa i diversi criteri `applica ti in questo
campo dalla Corte, come il grado ?di complessit? della controversia, il,
comportamento delle parti e quello delle autorit? ?competenti.?
30. L’articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1, della Convenzione riconosce ^a
ciascuno il diritto di `ottenere, in un termine ?ragionevole, una decisione,?
definitiva ?sulle contestazioni relative ai `suoi diritti e
obblighi di carattere `civile. Incombe sugli Stati contraenti
di organizzare il loro sistema `giuridico in modo tale che le loro
giurisdizioni possano assolvere a questa esigenza (vedere, in ultimo,
luogo, la sentenza ^Unione ?Alimentari Sanders S.p.A. del 7 luglio 1989,
serie ?A n? 157, pp. 14-15, paragrafo 38).
La Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza in materia`, il
carattere `ragionevole della durata ?di un procedimento si rivaluta in
funzione delle circostanze particolari `della causa.
All’occorrenza, raccomanda una valutazione ?globale (vedere,
mutatis mutandis, la sentenza ^Obermeier del 28 giugno 1990,
serie ?Ha n? 179, p. 23, paragrafo 72).
Ora non si trattava di una causa complessa. Probabilmente sarebbero stati necessari
parecchi gradi ?di giurisdizione, ma la
Corte non potrebbe nello specifico `stimare “ragionevole” un lasso di tempo
superiore ?a `diciassette anni, in quanto prima
erano ?passati pi? di undici anni fino all’accettazione del diritto di ricorso
individuale da parte dell’Italia.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
(P1-1)
31. Il richiedente ?fa valere che la lunghezza del procedimento?
controverso l’ha privato ?del godimento del suo bene. Invoca
l’articolo 1 del Protocollo n? 1 (P1-1), cos?? formulato:?
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno pu?? essere ^privato ?della sua propriet? se non a causa di utilit??
pubblica e nelle condizioni previste ?dalla legge ed i principi
generali ?del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non ?recano offesa al diritto che
possiedono `gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano
necessarie ?per regolamentare l’uso dei beni conformemente
all’interesse ^generale ?o per garantire il pagamento delle imposte ^o
altri contributi o delle multe.”
N? il Governo n? la Commissione condividono questa opinione.
32. Viste le circostanze della causa e la conclusione che figura
al paragrafo 30, la Corte non giudica necessario ? esaminare ulteriormente
^la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo n? 1 (P1-1).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 50, ART. 50,
33. Secondo `l’articolo 50, art. 50,
“Se la decisione ?della Corte dichiara che una decisione presa o una
misura ordinata ?da un’autorit? giudiziale o qualsiasi altra autorit??
di una Parte Contraente si trova interamente `o parzialmente in
opposizione con gli obblighi derivanti dalla Convenzione,
e se il diritto interno di suddetta Partepermette solamente imperfettamente
di cancellare le conseguenze ?di questa decisione o di questa misura, la
decisione ?della Corte accorda, se c’? luogo, alla parte lesa ?una
soddisfazione equa.”?
Il Sig. B. `chiede un’indennit? ?di dieci miliardi di lire
italiane per danno.?
34. Il Governo sottolinea che le autorit? ?giudiziali hanno
Accordato al richiedente un risarcimento in natura, sotto forma della sua,
reintegrazione ?nel suo bene, cos? come 11 355 155 lire – pi? le
incidenze del deprezzamento ?della moneta e gli interessi – ^per
privazione di godimento e 30 000 000 lire per danno ?morale
La Commissione lascia alla Corte la cura di pronunciarsi.
35. La Corte stima che le misure gi? `prese dalle
giurisdizioni italiane non hanno cancellato per intero ?le conseguenze?
della violazione constatata.? Deliberando in equit??, assegna al
Sig. B. una somma di 15 000 000 lire.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1,
della Convenzione;
2. Stabilisce che non si impone di deliberare sulla lagnanza derivata ?
dall’articolo 1 del Protocollo n? 1 (P1-1);
3. Stabilisce che lo stato convenuto deve ?versare al `Sig. B.
15 000 000 (quindici milioni) di lire italiane,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa ?per il
surplus.
Fatto in francese ?ed in inglese, pronunciato ?in udienza pubblica al Palazzo dei Diritti dell’uomo, a `Strasburgo ?pubblicato poi
, il 19 febbraio ?1991.
Segno:? Rolv RYSSDAL
Presidente
Segno:? Marc-Andr? EISSEN
Cancelliere