SECONDA SEZIONE
CAUSA BOZÜYÜK C. TURCHIA
( Richiesta no 3595/05)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Bozüyük c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa,
Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Andrįs Sajó,
Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici, e da Sally Dollé, canceliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 3595/05) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. A. B. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 12 gennaio 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da N. G., avvocato a İstanbul. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 25 marzo 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la Camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
4. Il richiedente è nato nel 1956 e risiede ad Istanbul.
5. Il 26 gennaio 1995, il richiedente fece l’acquisizione di un bene immobiliare appartenente al Tesoro pubblico all’epoca di un’asta pubblica organizzata dal ministero delle Finanze (“il ministero”), per la somma di 1 742 295 000 lire turchi (TRL), somma che equivale circa a 29 500 euro (EUR) all’epoca dei fatti.
6. Il 9 marzo 1995, il richiedente si liberò dall’importo e fece registrare il bene a suo nome sul registro fondiario il 29 marzo 1995.
7. Con un giudizio del 12 dicembre 1995, il tribunale amministrativo di Istanbul, investito da un terzo, annullò l’asta pubblica. Questo giudizio fu confermato dal Consiglio di stato.
8. In seguito, il terreno fu registrato di nuovo sul registro fondiario a nome del Tesoro pubblico.
9. Il 19 settembre 1997, il richiedente impegnò, dinnanzi alla corte d’appello di Küçükçekmece (“il tribunale”), un’azione tesa ad ottenere il versamento di un’indennità uguale al valore del bene.
10. Il 27 maggio 2002, il tribunale diede parzialmente guadagno di causa al richiedente e condannò il ministero a versargli un importo di 3 065 503 266 TRL (2 400 EUR).
11. Il 9 febbraio 2004, la Corte di cassazione confermò questo giudizio.
12. Il 23 settembre 2004, respinse anche il ricorso di rettifica della sentenza.
13. Il 3 aprile 2008 ed il 30 dicembre 2008, il ministero pagò al richiedente delle somme di 1 742 300 000 TRL (900 EUR) e 3 477 330 000 TRL (1 600 EUR).
IN DIRITTO
I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
14. Il richiedente si lamenta dell’insufficienza degli interessi moratori rispetto al tasso di inflazione molto elevato in Turchia e del lungo periodo, più di due anni e sei mesi durante il quale l’amministrazione ha omesso di eseguire il giudizio reso a suo favore.
15. Sull’ammissibilità, il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne: il richiedente non ha esercitato il ricorso offerto dall’articolo 105 del codice degli obblighi.
16. Il richiedente combatte questa tesi.
17. Riferendosi alla sentenza Aka c. Turchia, (23 settembre 1998, §§ 34-37, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VI, la Corte considera che questa eccezione del Governo non potrebbe essere considerata. Constata peraltro che la richiesta non incontra nessuno dei motivi iscritti nell’articolo 35. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
18. Sul merito, la Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso di specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere, Kaçar ed altri c. Turchia, numeri 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, e 38522/04, §§ 20-25, 22 luglio 2008, e Hüseyin Ateş e Mehmet Ateş c. Turchia, no 28270/02, § 15, 13 ottobre 2009I. Rileva che l’amministrazione ha cominciato a pagare una parte del suo debito al richiedente alla fine di due anni e sei mesi a partire dalla decisione interna definitiva. Constata che questo ritardo nel pagamento dell’indennità accordata dalle giurisdizioni interne che è imputabile all’amministrazione, ha fatto subire al richiedente un danno. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sopportare un carico speciale ed esorbitante che ha rotto il giusto equilibro che deve regnare tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni (vedere Vaide Yıldız ed altri c. Turchia, no 13721/04, § 16, 20 ottobre 2009).
19. Di conseguenza, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
20. A titolo dell’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiede, per il danno patrimoniale, 961 530 euro (EUR), somma che, secondo lui, corrisponde al valore reale del bene immobiliare che aveva acquistato alle aste. Chiede anche 50 000 EUR in quanto al danno morale.
21. Il Governo contesta queste pretese.
22. Applicando il metodo di calcolo adottato nella sentenza Aka (precitata, §§ 48-51) ed alla luce dei dati economici pertinenti, la Corte considera che c’è luogo di concedere al richiedente la somma di 30 600 EUR a titolo del danno patrimoniale, somma che corrisponde al valore reale del credito del richiedente al momento dei fatti, abbinata a degli interessi moratori.
23. Inoltre, la Corte ammette che il richiedente ha subito un danno morale certo a causa dell’incertezza in quanto alla data del pagamento e della durata del procedimento che la constatazione di violazione non compensa sufficientemente. Deliberando in equità, decide di concedere al richiedente 2 000 EUR a questo titolo.
24. Infine, il richiedente chiede, al totale, 12 010 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne, per la parcella di avvocato e per gli oneri postali e di traduzione esposti all’epoca del procedimento dinnanzi alla Corte. A questo titolo, fornisce la tabella tariffaria del foro di Istanbul, una convenzione firmata tra il richiedente ed il suo avvocato e delle fatture concernenti gli oneri di traduzione.
25. Il Governo stima che queste richieste non sono giustificate ed invita la Corte a respingerle.
26. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri menzionati nella giurisprudenza, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR e l’accorda al richiedente.
27. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in moneta nazionale del Governo convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento,:
i. 30 600 EUR (trentamila sei centesimi euro) per danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
ii. 2 000 EUR (duemila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
iii. 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa