Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno patrimoniale – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA BORTESI ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 71399/01)
SENTENZA
(Revisione)
STRASBURGO
8 dicembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Bortesi ed altri c. Italia, istanza di revisione della sentenza del 10 giugno 2008,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, giudici,
e daSally Dollé, cancellieradi sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 7 luglio e il 3 novembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 71399/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, il Sig. A. B., il Sig. G. B. e la Sig.ra S. B. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 18 maggio 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 10 giugno 2008 (“la sentenza iniziale”), la Corte ha giudicato che c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione dell’ingerenza ingiustificata nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti. Inoltre, ha concluso alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione dell’applicazione alla causa dei richiedenti della legge no 359 del 1992. La Corte ha deciso anche di assegnare ai richiedenti 1 800 000 euro (EUR) per danno patrimoniale e ha respinto la richiesta di soddisfazione equa per il surplus.
3. L’ 8 settembre 2008, il Governo ha chiesto la revisione della sentenza iniziale, in virtù dell’articolo 80 dell’ordinamento della Corte, e ha sottoposto delle osservazioni.
4. Il 29 settembre 2008, la Corte ha trasmesso l’istanza di revisione alla parte richiesta.
5. Nelle loro osservazioni in risposta, i richiedenti si sono opposti alla revisione della sentenza.
6. Con una lettera del 2 dicembre 2008, il Governo ha fatto sapere che intendeva formulare delle osservazioni. Queste sono state ricevute alla cancelleria il 15 e il 20 gennaio 2009. I richiedenti li hanno commentati il 24 marzo 2009.
7. Per completare la camera iniziale dopo la partenza di Antonella Mularoni, il presidente della Corte ha estratti a sorte Danutë Jočienė (articolo 80 § 3 dell’ordinamento).
IN DIRITTO
SULL’ISTANZA DI REVISIONE
8. L’articolo 80 dell’ordinamento della Corte, nelle sue parti pertinenti, è formulato così:
“1. In caso di scoperta di un fatto che, per sua natura, avrebbe potuto esercitare un’influenza decisiva sulla conclusione di una causa già decisa e che, all’epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva essere conosciuto ragionevolmente da una parte, questa ultima può investire la Corte di un’istanza di revisione della sentenza di cui si tratta.
(…)
4. Se la camera non respinge la sua istanza, il cancelliere comunica questa ad ogni altra parte riguardata, invitandola a presentare le sue eventuali osservazioni scritte nel termine fissato dal presidente della camera. Questo fissa anche la data dell’udienza se la camera decide di tenerne una. La camera delibera con una sentenza. “
A. Sull’ammissibilità dell’istanza
9. Il Governo ha sollecitato la revisione della sentenza iniziale nella misura in cui questa riguardava la soddisfazione equa. Adduce di avere appreso il giorno della pronunzia di suddetta sentenza che non aveva commentato le pretese della parte richiedente (paragrafo 47 della sentenza iniziale), sottoposte alla Corte fuori termine, mentre non era stato invitato a farlo, le richieste di soddisfazione equa dei richiedenti essendo gli state trasmesse solamente per informazione. Per questo fatto, non avrebbe avuto mai la possibilità di presentare dei commenti su queste richieste. Invita la Corte a ritornare dunque sulla questione ed a prendere in conto le osservazioni depositate in seguito all’istanza di revisione. In più, sostiene che la decisione della Corte di trasmettere la sua richiesta alla parte richiedente significa che questa è stata accolta.
10. I richiedenti si oppongono. Osservano che l’istanza di revisione è tardiva perché il Governo avrebbe dovuto notare già il 11 ottobre 2004 – data in cui le richieste di soddisfazione equa gli furono trasmesse – che non era stato invitato a depositare dei commenti al loro motivo.
11. La Corte constata che trasmettendo l’istanza di revisione del Governo alla parte richiedente il 30 settembre 2008, ha deciso implicitamente di non allontanare l’istanza di revisione della sentenza iniziale, ai sensi dell’articolo 80 § 4 del suo ordinamento.
B. Sulla fondatezza dell’istanza
1. Sull’osservazione del contraddittorio
12. La Corte dà atto al Governo che non era stato invitato, all’epoca, a commentare le pretese dei richiedenti a titolo dell’articolo 41 della Convenzione e lei stima che il Governo poteva considerare ragionevolmente che tali commenti avrebbero potuto esercitare un’ “influenza decisiva”, ai sensi dell’articolo 80 dell’ordinamento, sulla questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione. Questo fatto costituisce dunque un motivo di revisione della sentenza per quanto riguarda la soddisfazione equa.
13. Di conseguenza, la Corte accoglie l’istanza di revisione e modifica il paragrafo 47 della sentenza iniziale che si deve leggere come segue su questo punto: “Il Governo ha commentato le pretese dei richiedenti e ha formulato le sue osservazioni il 15 e il 20 gennaio 2009.”
2. Sulla presa in conto delle richieste di soddisfazione equa
14. Il Governo osserva innanzitutto che la parte richiedente ha depositato le sue richieste di soddisfazione equa al di là del termine fissato dalla Corte e stima che queste non avrebbero dovuto essere prese in conto. Poi, contesta la formulazione delle pretese dei richiedenti che sarebbero insufficienti perché questi ultimi si sono limitati ad indicare il metodo di calcolo l’indennità auspicata e non hanno effettuato i calcoli loro stessi. Di conseguenza, i richiedenti non avrebbero diritto a nessuna somma.
15. Il 15 gennaio 2009, il Governo ha sollevato un nuovo argomento che tendeva a contestare i calcoli effettuati dalla Corte che sarebbero fondati su una perizia differente da quella utilizzata dalla corte di appello di Bologna (paragrafi 15, 16 e 51 della sentenza iniziale). Le conseguenze sul piano finanziario sarebbero importanti. Si dichiara tuttavia pronto ad accettare che la Corte concede alla parte richiedente ciò che aveva richiesto, senza interessi, purché la perizia buona venga presa in conto.
16. Il Governo ha modificato poi parzialmente la sua posizione facendo osservare, il 20 gennaio 2009 che “astrazione fatta degli argomenti sviluppati nelle ultime osservazioni, è importante rilevare nello specifico l’identità sostanziale delle due perizie.”
17. I richiedenti non vedono nessuno problema rispetto al fatto che la Corte abbia deciso, all’epoca, di accettare le loro richieste di soddisfazione equa anche se erano state depositate fuori termine perché questo è permesso dal suo ordinamento. Osservano anche che il Governo ha invocato tardivamente in quanto al motivo fondato sulle perizie ed i calcoli della Corte. Infine, visto che il Governo ha ammesso che le conclusioni delle due perizie controverse erano quasi identiche, ne concludono che ha utilizzato degli argomenti abusivi a sostegno della sua istanza.
18. Con la presente sentenza, la Corte considera che, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, c’è luogo di prendere in conto le domande di soddisfazione equa dei richiedenti malgrado il fatto che sono state depositate alla cancelleria fuori termine (articoli 38 e 60 dell’ordinamento).
19. La Corte deve determinare se le osservazioni che il Governo ha presentato sono suscettibili di avere un impatto sul ragionamento che l’ha condotta, nella sua sentenza iniziale, ad accordare la somma di 1 800 000 EUR per danno patrimoniale.
20. Nella sentenza iniziale, la Corte ha stimato che le richieste erano supportate sufficientemente. Nel suo ragionamento, si è ispirata in materia alla sua giurisprudenza e ha deciso dunque di accordare una somma che corrispondeva alla differenza tra il valore del terreno al momento della privazione di questo e l’indennità ottenuta dai richiedenti a livello nazionale, abbinata ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento del terreno (paragrafi 48-49 della sentenza iniziale). Ha fondato i suoi calcoli sulla perizia utilizzata dalla corte di appello di Bologna (paragrafo 51 della sentenza iniziale).
21. In conclusione, dopo avere esaminato gli argomenti delle parti, la Corte non vede ragioni di modificare i paragrafi 48-52 della sentenza iniziale dove espone i motivi della sua decisione relativa al danno patrimoniale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Decide, all’unanimità, di accogliere l’istanza di revisione della sentenza
del 10 giugno 2008,;
2. Decide, per cinque voci contro due, di modificare il paragrafo 47 di suddetta sentenza che si deve leggere così: “Il Governo ha commentato le pretese dei richiedenti e ha formulato le sue osservazioni il 15 e il 20 gennaio 2009”;
3. Decide, per cinque voci contro due, di non modificare i paragrafi 48-52 di suddetta sentenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto l’ 8 dicembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’ opinione parzialmente dissidente dei giudici Zagrebelsky e Sajó.
F.T.
S.D.
OPINIONE IN PARTE DISSIDENTE DEI GIUDICI ZAGREBELSKY E SAJÓ
Non possiamo aderire alla sentenza della camera che, ai punti 2 e 3 del dispositivo, dice che “[Il] Governo ha commentato le pretese dei richiedenti e ha formulato le sue osservazioni il 15 e il 20 gennaio 2009”, e decide di non modificare i paragrafi 48-52 della sentenza la cui istanza di revisione è stata accolta.
La maggioranza, al paragrafo 18 della sentenza di revisione, considera che, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, c’è luogo di prendere in conto le richieste di soddisfazione equa dei richiedenti malgrado il fatto che erano state depositate alla cancelleria fuori termine. Rileviamo che il carattere tardivo di suddette richieste era stato già sottolineato dal cancelliere della sezione, quando questo ne aveva accusato semplicemente ricevuta al rappresentante dei richiedenti ed aveva informato questi ultimi che comunicava la loro lettera al Governo “per informazione.” Questa trasmissione “per informazione” è stata interpretata in seguito correttamente dal Governo come significante che non c’era luogo di commentare le pretese in questione. A nessuno stadio del procedimento che ha preceduto l’adozione della sentenza al principale, l’ammissione che è eccezionale, delle richieste fuori termine non è stata decisa in virtù degli articoli 38 e 60 dell’ordinamento della Corte (e comunicata ancora meno alle parti al procedimento). Non c’era del resto nessuna ragione eccezionale che giustificasse di procedere così.
Come il Governo fa valere chiedendo la revisione della sentenza al principale, la Camera non si è accorta che le richieste di soddisfazione equa dei richiedenti erano state fatte fuori termine ed erano di conseguenza inammissibili; per di più ha stimato che il Governo aveva omesso di commentarle.
Ci sembra che non appartenga alla Corte, nella cornice di un procedimento di revisione chiesta da un governo, ammettere delle richieste di soddisfazione equa presentate fuori termine dai richiedenti, quando nessuna decisione in questo senso è stata presa in virtù degli articoli dell’ordinamento sopracitati.
Le obiezioni del Governo sul merito di suddette richieste , presentate durante ed alla fine del procedimento di revisione, non possono, di conseguenza, avere per effetto di convalidare a posteriori un procedimento irregolare fin dall’inizio.