Conclusione Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Rispetto dei beni,
SECONDA SEZIONE
CAUSA BORGHESI C. ITALIA
( Richiesta no 60890/00)
SENTENZA
STRASBURGO
22 maggio 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Borghesi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, Paulo Pinto di Albuquerque, Helen Keller, giudici, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, giudici supplenti,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 novembre 2010 ed il 17 aprile 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 60890/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, OMISSIS (“la richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 11 giugno 1998 in virtù dell’articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) in vigore prima del 1 novembre 1998.
2 il richiedente è rappresentato da OMISSIS, avvocato a Bari. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dai suoi agenti, Sigg. I.M. Braguglia, R. Adamo e la Sig.ra E. Spatafora e col suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. La richiesta è stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 § 2 del Protocollo no 11. È stata comunicata al Governo convenuto il 6 maggio 2003.
4. Con una decisione del 18 gennaio 2005, l’anziana Quarta Sezione ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte complementari, articolo 59 § 1 dell’ordinamento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente era il proprietario di un terreno edificabile di circa 14 297 metri quadrati ubicato a Turi (Bari).
7. Con un’ordinanza del 15 marzo 1983, l’amministrazione di Turi autorizzò l’occupazione di emergenza di 2 500 metri quadrati (“terreno A”), per un periodo massimo di due anni, in vista della sua espropriazione per la costruzione di una scuola.
8. Il 23 aprile 1983, l’amministrazione di Turi procedette all’occupazione patrimoniale del terreno ed iniziò i lavori di costruzione.
9. Ad una data non precisata, due appezzamenti supplementari di terreno (“terreno B”) furono occupati, rispettivamente di 390,15 metri quadrati (“prima parte”) e 971,85 metri quadrati (“seconda parte”), in vista della costruzione di una strada. Questa occupazione non fu mai autorizzata.
10. Nel frattempo, il 26 giugno 1980, la madre della richiedente aveva firmato una dichiarazione con la quale dava il suo accordo all’occupazione della seconda parte del terreno B, purché l’occupante costruisse un muro di cinta a sue proprie spese.
11. Con un atto notificato il 10 settembre 1987, il richiedente citò la municipalità di Turi dinnanzi al tribunale civile di Bari, chiedendo dei danno-interessi.
12. Dopo avere precisato che i lavori pubblici erano stati finiti il 26 marzo 1985, il perito commesso di ufficio calcolò il valore del terreno Ha nel 1985 (361 880 330 ITL, e del terreno B (128 148 608 ITL. Trattandosi di questo ultimo terreno, il perito stimò che la municipalità di Turi si era appropriata questo sine titulo.
13. Con un giudizio del 15 febbraio 1994, il tribunale di Bari accolse il ricorso del richiedente e dichiarò che l’occupazione del terreno Ha era diventata senza titolo a contare di marzo 1985; in quanto al terreno B, era stato oggetto di occupazione illegale dall’inizio.
Appellandosi sui conclusioni del perito, il tribunale condannò la municipalità di Turi a pagare una somma a titolo di danno-interessi, ed in particolare 361 880 330 ITL, o 186 896 EUR, corrispondendo che al valore venale del terreno, A, e 128 148 608 ITL, o 66 183 EUR, corrispondendo al valore venale del terreno B. Questo è dovevano essere indicizzate ed abbinate di interessi a contare del 26 marzo 1985.
14. Il 14 settembre 1995, l’amministrazione di Turi investe la corte di appello di Bari.
15. Con un’ordinanza del 5 luglio 1997, la corte di appello ordinò una notizia stimo per ricalcolare la somma a concedere in funzione della legge no 662 di 1996, nel frattempo entrati in vigore.
16. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 24 maggio 2002, la corte di appello fissò a 151 040 966 ITL, o 78 006 EUR, l’indennità dovuta per la perdita del terreno A. in quanto al terreno B, la corte di appello stimò che il richiedente non aveva dritto al risarcimento, al motivo che l’autorità essendo adeguatasi questo non era la municipalità convenuta ma l’amministrazione provinciale di Bari.
17. Con un ricorso notificato il 8 novembre 2002, il richiedente si ricorse in cassazione; con una sentenza depositata alla cancelleria il 11 giugno 2004, la Corte di cassazione respinse il richiedente.
18. Risulta della pratica che il richiedente ha ricevuto, ad una data non precisata, della municipalità di Turi l’intimo di 314 664 EUR per la perdita della proprietà del terreno ed a titolo di indennità di occupazione.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
19. Il diritto interno pertinente si trova descrive nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
20. Il richiedente adduce essere stato privata del suo terreno in modo incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
21. Il Governo si oppone a questa tesi.
22. La richiedente ricorda che è stata privata del suo bene in virtù del principio dell’espropriazione indiretta, un meccanismo che permette all’autorità pubblica di acquisire un bene in ogni illegalità, ciò che non è ammissibile in un Stato di diritto. Inoltre, l’applicazione della legge no 662 del 1996 l’avrebbe privata di ogni “risarcimento” del danno subito.
23. Secondo il Governo, sebbene nessuna ordinanza di espropriazione non sia stata adottata e che il terreno sia stato trasformato in modo irreversibile con la costruzione dei due lavori di utilità pubblica, in modo che la sua restituzione non è più possibile, l’occupazione controversa è stata fatta nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilità pubblica. L’applicazione al caso di specifico del criterio di valutazione del risarcimento introduce dalla legge no 662 del 1996 non avrebbe costituito un ostacolo all’esigenza di garantire un giusto equilibro tra i sacrifici imposto all’individuo ed il compenso concesso.
24. La Corte nota innanzitutto che le parti si accordano per dire che c’è stata “privazione della proprietà.”
25. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (vedere, tra altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI; Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005; Velocci c. Italia, no 1717/03, 18 marzo 2008, per la ricapitolazione dei principi pertinenti e per un’idea della sua giurisprudenza in materia.
26. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni interne hanno considerato il richiedente privato del suo bene a contare della data della realizzazione dei lavori di utilità pubblica. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poiché è solamente con la decisione giudiziale definitiva che si può considerare il principio dell’espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno da parte dei poteri pubblici è stata consacrata. Di conseguenza, il richiedente ha avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno solo al più tardi il 11 giugno 2004, data del deposito della sentenza della Corte di cassazione.
27. La Corte stima che l’ingerenza controversa non è compatibile col principio di legalità e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni del richiedente, provocando la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, dunque.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
28. Il richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto ad un processo equo come garantito con l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, disponi:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
29. Avuto riguardo ai motivi che l’hanno portata a constatare la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte stima che non c’è luogo di esaminare separatamente se c’è stata, nello specifico, violazione dell’articolo 6 § 1, vedere Ribadirà e di Bonaventura c. Italia, no 63869/00, § 30, 14 giugno 2011; Macrì ed altri c. Italia, no 14130/02, § 49, 12 luglio 2011).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
30. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
31. Il richiedente sollecita una somma che corrisponde alla differenza tra il valori venale del terreno e l’importo del risarcimento accordato a livello nazionale. All’epoca del deposito della sua istanza di soddisfazione equa nel 2005, valutava questo danno a 585 063 EUR, somma che, rivalutata ed aumentata degli interessi, corrisponderebbe a circa 1 300 000 EUR.
32. Il Governo oppone a questa richiesta.
33. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si può la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
34. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], nº 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui erano fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
35. L’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà dunque, come stabilita dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta che dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni.
36. Nello specifico, il richiedente ha perso la proprietà dei tutte le parti del suo terreno, A e B, (paragrafo 7 e 9 sopra, il 26 marzo 1985. Risulta della perizia ordinata dalla corte di appello durante il procedimento nazionale che il valore del terreno a suddetta data era di 253 079 EUR, paragrafo 13 sopra.
37. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima ragionevole accordare al richiedente 667 000 EUR per il danno patrimoniale.
38. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa, Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC] precitato, § 107. La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima, 23 aprile 1983, fino al momento della perdita di proprietà, 26 marzo 1985. Deliberando in equità, la Corte assegna al richiedente 28 000 EUR.
B. Danno morale
39. Il richiedente richiede 195 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
40. Il Governo fa valere che la somma chiesta è eccessiva.
41. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato al richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
42. Deliberando in equità, gli accorda 15 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
43. Giustificativi in appoggio, il richiedente chiede anche 160 000 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e dinnanzi alla Corte.
44. Il Governo si oppone a queste pretese.
45. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso.
46. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicati a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
47. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare il motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i, 695 000 EUR, seicentonovantacinque mila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii, 15 000 EUR, quindicimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii, 20 000 EUR, ventimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 22 maggio 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Frannçoise Tulkens
Cancelliere Presidentessa