Conclusioni: Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8 – Obblighi positivI Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare,
QUARTA SEZIONE
CAUSA BONDAVALLI C. ITALIA
(Richiesta no 35532/12)
SENTENZA
STRASBURGO
17 novembre 2015
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Bondavalli c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
P?ivi Hirvel?, presidentessa,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 ottobre 2015,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35532/12) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 29 maggio 2012 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvacustodia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocato a Verona. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il 3 settembre 2014, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1964 e risiede a Chiozza di Scandiano.
5. I fatti della causa, come sono stati esposti dal richiedente, possono riepilogare come segue.
6. Il 5 settembre 2004 nacque il figlio di E.G. e del richiedente.
7. In agosto 2005, in ragione di conflitti incessanti, il richiedente ed E.G. decide di dividersi. Convennero che E.G. avrebbe avuto la custodia esclusiva del bambino e che il richiedente avrebbe potuto incontrare questo due giorni la settimana.
8. In ottobre 2006, in seguito a difficolt? incontrate nell’esercizio del suo diritto di visita, il richiedente investe il tribunale per bambini di Bologna (“il tribunale”) per ottenere la custodia divisa del bambino ed un diritto di visita pi? larga.
9. A questa epoca, E.G. esercitava in quanto psichiatra in seno all’amministrazione sanitaria locale (ASL, di Scandiano,).
10. Con una decisione del 8 maggio 2008, il tribunale affid? la custodia esclusiva del bambino ad E.G. e concedette al richiedente un diritto di visita a ragione di due pomeriggi la settimana, di un week-end su due con alloggio, di tre giorni a Pasqua, di una settimana a Natale e di due settimane durante le vacanze d?estate. Ordin? inoltre ai servizi sociali di Scandiano di seguire la situazione del bambino.
11. Ad una data non precisata, la corte di appello di Bologna conferm? questa decisione.
12. Nell’aprile 2009, il richiedente indic? ai servizi sociali che suo figlio aveva spesso dei graffi sul viso e che gli aveva detto che sua madre lo picchiava e che queste marche erano queste delle sue unghie.
13. I medici constatarono la presenza di una lesione al livello dell’orecchio dritto e di due cicatrici vecchie al naso ed al ginocchio. Il bambino fu ricoverato durante le ventiquattro.
14. Il 4 giugno 2009, E.G. domanda al tribunale di prendere delle misure di protezione al riguardo di suo figlio.
15. Nel giugno 2009, i servizi sociali depositarono un rapporto in che facevano stato di una situazione molto stressante per il bambino che era dovuto, secondo essi, al comportamento del padre.
16. Il 16 giugno 2009, il tribunale incaric? i servizi sociali di seguire la situazione del bambino e di regolare la questione del diritto di visita, ivi compreso col verso di incontri protette.
17. Durante i seguenti mese, il richiedente fece constatare con parecchi medici i graffi che continuavano ad essere visibili sul corpo del bambino.
18. Il 4 settembre 2009, i servizi sociali di Parma informarono i loro omologhi di Scandiano che il richiedente aveva portato il bambino al servizio delle emergenze di Parma sostenendo che era vittima maltrattamenti da parte di sua madre. Questo servizio constat? che il richiedente era in situazione di sofferenza psicologica.
19. Il 10 settembre 2009, tenuto conto dello stato di agitazione e di stress del richiedente e della necessit? di proteggere il bambino, i servizi sociali di Scandiano decisero che le visite si svolgerebbero oramai sotto forma di incontri protette.
20. Il 10 settembre 2009, i servizi sociali informarono il tribunale che gli atti di maltraitance denunciato dal richiedente non erano provati e gli suggerirono di ordinare una perizia psicologica del richiedente e di E.G.
21. Lo stesso giorno, il richiedente denunci? presso del tribunale l’atteggiamento e la parzialit? dei servizi sociali, aggiungendo che E.G, psichiatra in seno alla stessa struttura amministrativa, intratteneva dei legami professionali coi membri del personale di questi servizi.
22. Il 12 settembre 2009, il richiedente deposit? un lamento contro E.G. per maltraitance su minore.
23. Ad una data non precisata, questo lamento fu archiviato senza seguito. Gli incontri tra i richiedenti ed il suo bambino furono sospesi di settembre 2009 al 4 dicembre 2009.
24. Il 28 ottobre 2009, il richiedente inform? il tribunale che i servizi sociali avevano sospeso i suoi incontri col suo bambino e chiese che il seguito di suo figlio fosse affidato ai servizi sociali di un altro comune.
25. Il 11 gennaio 2010, il tribunale, senza pronunciarsi sulle domande del richiedente, ordin? che una perizia fosse effettuata da L.M, psichiatra a Bologna, per valutare la situazione del bambino e dei genitori.
26. Il 15 novembre 2010, il perito deposit? il rapporto dell’esame psicologico. Indicava che l’interessato era convinto che E.G. maltrattava psicologicamente e fisicamente il bambino ed egli concludevano all’esistenza a casa il richiedente di un’agitazione delirante di tipo paranoico.
27. In quanto ad E.G, il perito stimava che aveva una personalit? ossessiva e che soffriva di depressione. Raccomandava di affidare la custodia esclusiva del bambino ad E.G. e di autorizzare il richiedente ad incontrare suo figlio una volta con settimana durante le due.
28. Il 20 dicembre 2010, il richiedente contest? i conclusioni della perizia, indicando in particolare che il psichiatra che ne era l’autore ed E.G. avevano fatto insieme il loro stage di fine di studi.
29. Nel suo rapporto del 7 gennaio 2011, un perito designato dal richiedente riportava che il richiedente si era dichiarato prestito ad accettare un seguito psicologico e stimava che era nell’interesse del bambino di continuare a vedere suo padre.
30. Con un decreto del 24 febbraio 2011, il tribunale, sulla base della perizia depositata il 15 novembre 2010, ordin? ai servizi sociali di Scandiano di regolamentare gli incontri protetti entro il richiedente e suo figlio, due ore con mese di cui un’ora al domicilio del richiedente. Osservando che il bambino aveva espresso il desiderio di vedere suo padre, il tribunale respinse la domanda di decadimento dell’autorit? parentale del richiedente che E.G. aveva presentato.
31. Il 7 giugno 2011, il richiedente investe la corte di appello di Bologna. Reiter? i suoi argomenti e chiese alla corte di ordinare la realizzazione di una notizia stimo con un medico imparziale. Chiese inoltre la presa incaricata di suo seguito psicologico e di quello di suo figlio coi servizi sociali, cos? come un rilascio del suo diritto di visita.
32. Nel frattempo, i servizi sociali avevano fatto pervenire al tribunale un altro rapporto che faceva stato di un atteggiamento “delirante” del richiedente che, secondo il rapporto, si definiva vittima di un complotto dei servizi sociali ed accusava questi di agire nell’interesse di E.G. e non in quello del bambino.
33. Nel novembre 2011, il richiedente si sottoporsi ad una perizia psichiatrica. Secondo il psichiatra che l’esamin?, l’interessato non presentava nessuna patologia n? agitazione della personalit?.
34. Il 5 dicembre 2011, la corte di appello di Bologna respinse l’appello del richiedente. Trattandosi della domanda che mira alla realizzazione di una notizia stima, sottoline? che gli argomenti del richiedente concernente la parzialit? della perizia e dei servizi sociali di Scandiano erano legati al suo stato psicologico. A proposito delle lesioni sul corpo del bambino, indic? che, se la madre avesse colpito il bambino, ci sarebbero stati altri segni che i graffi. Peraltro, precis? che i servizi sociali che seguivano la situazione della famiglia avevano sottolineato l’ossessione del richiedente secondo la quale E.G. maltrattava suo figlio. Dopo avere stimato che le perizie prodotte dal richiedente sul suo stato psicologico non erano affidabili, la corte di appello conferm? la decisione impresa, ed incaric? i servizi sociali di garantire un seguito psicologico del bambino e del richiedente cos? come di organizzare gli incontri protetti in funzione dei risultati di questo seguito.
35. I servizi sociali vietarono ogni contatto telefonico tra il richiedente e suoi figli. A partire da marzo 2012, gli incontri tra essi furono sospesi alla domanda dei servizi sociali. Poterono riprendere alcuni mesi dopo.
36. Il 12 maggio 2012, il richiedente investe il giudice delle tutele. Gli chiedeva di ordinare ai servizi sociali di rispettare la decisione del tribunale. Il 31 maggio 2012, il giudice delle tutele si dichiar? incompetente.
37. Il 8 luglio 2012, il richiedente deposit? un parere che proviene di un’associazione indipendente di medici psichiatri. Secondo questo rapporto, i servizi sociali non avevano preso di misure positive che mirano ad instaurare un vero relazione padre-figlio, avevano sempre ?uvr? in favore di E.G. ed avevano ostacolato cos? il diritto di visita del richiedente. Di pi?, secondo questo rapporto, la perizia di novembre 2010 concernente lo stato di salute psichica del richiedente si basava su dei pregiudizi che gli assistenti sociali nutrivano contro il richiedente e non poteva dal momento che essere inesatta. Per i periti, era augurabile che il richiedente e suo figlio potessero vivere insieme e che il seguito della situazione della famiglia fosse garantito da altri assistenti sociali.
38. Il 21 gennaio 2013, il richiedente chiese al tribunale per bambini di Reggio Emilia di modificare le condizioni di custodia del bambino e del suo stato stima di ordinare una notizia di salute psichica.
39. Il 27 febbraio 2013, il tribunale respinse la domanda in ragione della mancanza di fatti nuovi.
40. Il richiedente interpose appello. Presentava una notizia stimo psichiatrico attestando che non soffriva di nessuna agitazione della personalit?. Il 19 aprile 2013, la corte di appello, dopo avere preso nota dei miglioramenti concernente la salute psichica del richiedente, stim? che una modifica delle condizioni di custodia del bambino era prematura.
41. Nel frattempo, il richiedente aveva depositato un ricorso dinnanzi al tribunale civile di Bologna contro il psichiatra L.M, autore della perizia del 15 novembre 2010, (vedere sopra paragrafi 25-28 di cui metteva in causa la responsabilit? professionale. Il procedimento ? sempre pendente a questo giorno.
42. Il 29 settembre 2014, il bambino improvviso un intervento chirurgico che consiste nell’ablazione delle vegetazioni. I servizi sociali annullarono l’incontro che avrebbe dovuto avere luogo il 30 settembre.
43. Un altro incontro fu annullato il 6 gennaio 2015 al motivo che si trattava di un giorno festivo. I servizi sociali informarono il richiedente che questo incontro non poteva essere ricuperato.
44. In ragione delle difficolt? alle quali diceva essere confrontato nell’esercizio del suo diritto di visita, il richiedente deposit?, il 4 febbraio 2015, un lamento contro il responsabile dei servizi sociali. Esponeva che pi? di 170 incontri avevano avuto luogo senza che i servizi sociali non avessero portato previsto anche un qualsiasi cambiamento per favorire un buono relazione padre-figlio.
45. Da marzo 2015, il richiedente incontra suo figlio due ore con settimana in presenza di un assistente sociale o al suo domicilio sia in un luogo pubblico, e due ore e met? in presenza di E.G. Il richiedente non pu? n? parte in vacanza con suo figlio n? ospitarlo a casa lui. In compenso, pu? telefonargli una volta con settimana sul portabile di E.G.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
46. Il richiedente rimprovera ai servizi sociali di essere accordato si una troppo grande autonomia nel collocamento in ?uvre delle decisioni del tribunale per bambini di Bologna ed a questo ultimo di non avere esercitato un controllo regolare sul lavoro di questi stessi servizi. In particolare, adduce che i psicologi avendo redatto il rapporto di perizia ed il personale dei servizi sociali hanno subito l’influenza della madre del bambino che esercitava come psichiatra in seno alla stessa struttura amministrativa. Si lamenta di una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, cos? formulata,:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto solo per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e che costituisca una misura che, in una societ? democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui. “
47. Il Governo combatte le tesi del richiedente.
A. Obiezioni preliminari
48. Il Governo stima che la richiesta ? inammissibile al motivo che il richiedente non avrebbe rispettato l’articolo 47 dell’ordinamento, come modificato in 2013 ed in vigore da gennaio 2014. Invita la Corte ad esaminare la richiesta alla luce dei documenti uniti fino al 29 maggio 2012 alla pratica, data dell’introduzione della presente causa.
49. Il richiedente chiede innanzitutto alla Corte di pronunciarsi sulla validit? delle osservazioni del Governo, precisando che il nome dell’agente avendo firmato suddette osservazioni non figuro alla pratica.
50. Indica poi che la sua prima lettera ? stata trasmessa alla Corte il 29 maggio 2012. Stima che la richiesta deve essere reputata introdotta a questa data, ai motivi che il suo contenuto ha soddisfatto alle condizioni richieste e che ha sottoposto poi un formulario di richiesta debitamente piena nel termine fissato dalla Corte. Si riferisce a questo riguardo al decisione Kemevuako c. Paesi Bassi (, d?c.), no 65938/09, 1 giugno 2010.
51. La Corte risponde al primo colpo alla questione di sapere se c’? luogo di prendere in conto le osservazioni del Governo. A questo riguardo, nota che, anche se il nome e nome dell’agente del Governo li avendo redatti non figurano, le osservazioni in questione sono state siglate e che non possono passare di conseguenza per inammissibili.
52. Peraltro, la Corte nota che il Governo non ha indicato ne che cosa il richiedente non avrebbe rispettato le istruzioni enunciate all’articolo 47 dell’ordinamento. Ricorda anche che le condizioni pi? rigorose per l’introduzione di una richiesta sono esatte solamente a partire dal 1 gennaio 2014 dal nuovo articolo 47 del suo ordinamento. Nello specifico, constata che la richiesta ? stata introdotta il 29 maggio 2012 e che, di conseguenza, non c’? nessuna ragione di considerare che il richiedente non ha rispettato le condizioni richieste dall’articolo 47 come in vigore all’epoca dei fatti, Oliari ed altri c. Italia, i nostri 18766/11 e 36030/11, ?? 67-68, 21 luglio 2015.
53. Pertanto, respinge l’obiezione del Governo.
B. Sull’ammissibilit?
54. La Corte constata che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte la dichiara ammissibile.
C. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il richiedente
55. Il richiedente adduce innanzitutto che le espressioni utilizzate dal Governo per menzionare la sua relazione con suo figlio non hanno nessuna base legale e che pi? sono, in una certa misura, offensive al suo riguardo.
56. Secondo il richiedente, le giurisdizioni interne non hanno rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita. Di pi?, rimprovera loro di non essere intervenute per fare rispettare un giusto equilibro tra i diversi interessi presenti allo visto in particolare del legame professionale che esisteva tra E.G, gli assistenti sociali ed i psicologi.
57. A questo riguardo, il richiedente indica che, fin da 2009, il tribunale per bambini di Bologna era stato informato che i membri dei servizi sociali riguardati ed E.G. erano legati sul piano professionale, questa ultima che lavora come psichiatra in seno alla stessa struttura amministrativa. Aggiunge avere denunciato l’atteggiamento dei servizi sociali di Scandiano e la loro parzialit?, ed avere chiesto che il seguito di suo figlio fosse affidato ai servizi sociali di un altro comune.
58. Il richiedente indica inoltre che la perizia psicologica ordinata col tribunale nel 2010 ? stata affidata a L.M, che questo psichiatra aveva avuta anche una relazione di lavoro con E.G. e che ha denunciato la sua parzialit?. Rimprovera al tribunale di avere definito tuttavia il suo diritto di visita sulla base della perizia in causa, depositata il 15 novembre 2010, e di avere incaricato questi stessi servizi sociali di regolamentare gli incontri protetti con suo figlio.
59. Il richiedente indica avere reiterato poi i suoi argomenti dinnanzi alla corte di appello di Bologna ed avere sollecitato in particolare il compimento di una notizia stimo con un medico imparziale, avere chiesto anche la presa incaricata di suo seguito psicologico e di quello di suo figlio coi servizi sociali ed essere sottoposto inoltre si ad una perizia psichiatrica. Secondo il richiedente, questa perizia, trasmessa alla corte di appello, concludeva che non soffriva di nessuna patologia n? di nessuna agitazione della personalit?.
60. Il richiedente fa valere poi che la corte di appello di Bologna ha respinto il suo appello. Secondo lui, ha stimato che i suoi argomenti concernente la parzialit? della perizia e dei servizi sociali di Scandiano erano legati al suo stato psicologico; a proposito delle lesioni sul corpo del bambino, ha considerato che, se la madre colpisse realmente suo figlio, ci sarebbero stati dei segni pi? evidenti; ha rilevato che, secondo i servizi sociali che seguivano la situazione della famiglia, era assillato dall’idea che E.G. maltrattava il suo bambino; ha stimato che le perizie prodotte relativamente dal richiedente al suo stato psicologico non erano affidabili; ha confermato la decisione impresa, e lei ha incaricato i servizi sociali di Scandiano di contemplare un seguito psicologico del bambino e del richiedente cos? come di organizzare gli incontri protetti in funzione dei risultati di questo seguito.
61. Il richiedente ricorda poi che, nel 2009, i servizi sociali di Scandiano hanno sospeso il suo diritto di visita, che in 2012 hanno vietato i contatti telefonici tra il padre e suoi figli per molto tempo, che non hanno proposto mai di modifica del suo diritto di visita malgrado pi? di 170 incontri; che hanno annullato delle visite senza prevenirlo e senza fissare un’altra data per permettere al richiedente ed a suo figlio di ricuperare queste che era stato annullato.
62. Peraltro, il richiedente sostiene che le giurisdizioni interne si sono limitate ad esaminare il suo caso in modo superficiale.
63. Aggiunge a questo riguardo che lo svolgimento dei procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni interne mostra bene il carattere automatico e stereotipato delle misure adottate. In altri termini, ai suoi occhi, le autorit? nazionali hanno lasciato perdurare una situazione di diritto di visita eccessivamente limitata secondo lui, il costrittivo a non vedere suo figlio, dal 2009 che in occasione di incontri protette di corta durata durante la settimana o in presenza di E.G. Per di pi?, le giurisdizioni interne-tutto come il Governo nelle sue osservazioni-non avrebbero preso mai in conto il legame professionale di E.G. coi servizi sociali di Scandiano ed i psicologi intervenuti nella presente causa. Rinvia a questo riguardo, mutatis mutandis, al sentenza Piazzi c. Italia (no 36168/09, ? 61, 2 novembre 2010,).
Perci? il richiedente stima egli che le autorit? avrebbero dovuto prendere delle misure pi? dirette e pi? specifici per favorire un legame pi? stretto tra egli e suoi figli.
b, Il Governo,
64. Dopo avere riassunto lo svolgimento dei procedimenti giudiziali nazionali, il Governo indica che le giurisdizioni interne hanno accordato tutta la loro attenzione alla presente causa e che hanno preso tutte le misure utili per preservare la relazione padre-bambino.
65. Precisa a questo riguardo che i giudici nazionali hanno esaminato attentamente la situazione del richiedente e che non hanno affidato ai servizi sociali che le attivit? di seguito ed una perizia sul comportamento della famiglia per verificare la relazione dell’interessato col suo bambino. Secondo il Governo, i risultati dei rapporti ottenuti hanno mostrato che il richiedente dava prova di un comportamento ostile al riguardo dei servizi sociali, dei giudici e della madre del bambino, e che non riusciva a mantenere una relazione equilibrata con suo figlio.
66. Dinnanzi alla difficolt? della situazione, le autorit? interne avrebbero preso tutte le misure necessarie per mettere in opera un percorso di avvicinamento tra il padre ed i bambini, garantire il diritto di visita del richiedente e preservare il suo legame con suo figlio. Perci? il Governo stima egli che il richiedente non pu? definirsi vittima.
67. Il Governo aggiunge che gli interventi dei servizi sociali sono stati corretti, che erano supervisionate dai tribunali, rinvia a questo riguardo al sentenza R.K. ed A.K. c. Regno Unito, no 38000/05, ?? 32-39, 30 settembre 2008, e che queste stesse autorit? hanno badato a mantenere un giusto equilibro tra gli interessi in gioco.
68. Il Governo dice riferirsi alla giurisprudenza della Corte secondo la quale non apparterrebbe a questa di sostituirsi alle autorit? interne per regolamentare la situazione del bambino.
69. In quanto alla questione della parzialit? del perito, il Governo si limita ad indicare che la corte di appello, stimando che nessuno elemento concreto nella pratica non poteva fare dubitare dell’atteggiamento dei periti, ha respinto il ricorso del richiedente il 5 dicembre 2011. Aggiunge che il servizio delle emergenze di Parma aveva certificato alla conclusione di una manutenzione col richiedente che questo si trovava in stato di sofferenza psicologica che necessita un aiuto.
70. In conclusione, il Governo ? di parere che l’ingerenza nel diritto alla vita familiare del richiedente era prevista dalla legge e che inseguiva un scopo legittimo, e che l’intervento dei tribunali si basava su dei motivi che sarebbero stati verificati a pi? riprese dai servizi sociali e col perito.
71. Perci? il Governo considera egli che le autorit? hanno agito esclusivamente nell’interesse del bambino che sarebbe fondamentale in questo tipo di cause.
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
72. Come la Corte l’ha ricordato a pi? riprese, se l’articolo 8 della Convenzione ha essenzialmente per oggetto di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non si accontenta di comandare allo stato di astenersi delle uguali ingerenze: degli obblighi positivi inerenti possono aggiungersi a questo impegno piuttosto negativo ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Possono implicare l’adozione di misure che mirano al rispetto della vita familiare fino nelle relazioni degli individui tra essi di cui il collocamento in posto di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati cos? come il rispetto delle decisioni giudiziali, o delle misure specifiche adeguate (vedere, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n? 48542/99, ? 53, 23 giugno 2005. Questo arsenale deve permettere allo stato di adottare delle misure proprie a riunire il genitore ed il suo bambino, ivi compreso in caso di conflitto che oppone i due genitori (vedere, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Romania, no 31679/96, ? 108, CEDH 2000 I, Sylvester c. Austria, i nostri 36812/97 e 40104/98, ? 68, 24 aprile 2003, Zavel ?c,. Repubblica ceca, no 14044/05, ? 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, no 35978/02, ? 80, 12 gennaio 2006. Ricorda anche che gli obblighi positivi non si limitano a badare a ci? che il bambino possa raggiungere suo genitore o avere un contatto con lui, ma che inglobano anche l’insieme delle misure preparatorie che permettono di giungere a questo risultato (vedere, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grecia, no 60457/00, ? 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c,. Romania, no 4023/04, ? 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, precitata, ?? 105 e 112, e Sylvester, precitata, ? 70.
73. Per essere adeguate, le misure che mirano a riunire il genitore ed il suo bambino devono essere messi velocemente a posto, perch? lo scorrimento del tempo pu? avere delle conseguenze irrimediabili per le relazioni tra i bambini e quello dei genitori che non vive con lui (vedere, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, precitata, ? 102; vedere anche Sindaco c. Portogallo, no 48206/99, ? 74, CEDH 2003 VII, Pini ed altri c. Romania, i nostri 78028/01 e 78030/01, ? 175, CEDH 2004 V, Bianchi c. Svizzera, no 7548/04, ? 85, 22 giugno 2006, Piazzi, precitata, Lombardo c. Italia, no 25704/11, 29 gennaio 2013, e Nicol? Santilli c. Italia, no 51930/10, 17 dicembre 2013.
b, Applicazione di questi principi al presente genere
74. Nell’esame della presente causa, la Corte nota innanzitutto che, al momento della loro separazione, il richiedente e la madre del bambino non erano giunte ad un accordo sulle modalit? del diritto di visita paterna.
75. La Corte stima che, faccia alle circostanze che gli sono sottoposte, il suo compito consiste in esaminare se la risposta delle autorit? italiane alla necessit? di prendere delle misure proprie a preservare il legame tra il richiedente ed i suoi bambini durante il procedimento ? stata conforme ai loro obblighi positivi che derivano dell’articolo 8 della Convenzione.
76. La Corte rileva che, a partire da settembre 2009, nonostante la decisione del tribunale per bambini di Bologna che gli riconosce un diritto di visita molto larga, il richiedente non ha potuto esercitare questo diritto che in modo molto limitata in ragione, da una parte, dei rapporti negativi dei servizi sociali che facevano parte della stessa struttura amministrativa che quella nella quale la madre del bambino esercitava in quanto psichiatra, e, altro parte, di una perizia realizzata da un psichiatra avendo effettuato il suo stage di fine di studi con questa.
77. La Corte nota anche che il richiedente ha, a pi? riprese, denunciato la parzialit? del psichiatra e dei servizi sociali, e che ha chiesto alle giurisdizioni di affidare il suo proprio seguito psicologico e quello di suo figlio ad altri servizi sociali cos? come di ordinare il compimento di una notizia stima con un medico imparziale. Le giurisdizioni interne hanno continuato per? ad affidare il seguito ai servizi sociali di Scandiano e, in dispetto di una perizia prodotta dal richiedente secondo la quale non soffriva di nessuna agitazione della personalit?, hanno respinto il suo ricorso, stimando che i suoi argomenti erano legati al suo stato psicologico, paragrafo 34 sopra. In seguito, sulla base della perizia prodotta nel novembre 2010 dai servizi sociali di Scandiano, le giurisdizioni interne hanno vietato ogni contatto telefonico tra il richiedente e suoi figli e, nel marzo 2012, hanno sospeso gli incontri. Queste non hanno ripreso poi che in modo molto ristretta.
78. La Corte nota inoltre che, in seguito, malgrado due notizie perizie prodotte dal richiedente secondo che non soffriva di nessuna agitazione psicologica e che suggerivano un avvicinamento col suo bambino, le giurisdizioni, basandosi sulle perizie dei servizi sociali di Scandiano di 2011, hanno limitato il diritto di visita dell’interessato. Da questa data, le condizioni di esercizio del diritto di visita sono restate quasi immutate.
79. La Corte ricorda che non gli appartiene di sostituire la sua valutazione a quella delle autorit? nazionali competenti in quanto alle misure che sarebbero dovute essere prese, perch? queste autorit? sono in principio pi? meglio posto per procedere ad una tale valutazione, in particolare perch? sono in contatto diretto col contesto della causa e le parti implicate, Reigado Ramos, precitata, ? 53. Per tanto, non pu? nello specifico passare oltre al fatto che, a pi? riprese, il richiedente ha messo in causa la parzialit? dei servizi sociali e dello psichiatra autore della perizia in ragione dell’esistenza di un legame tra essi e la madre del bambino, e che questi ricorsi sono stati respinti dalle giurisdizioni interne.
80. La Corte ricorda avere sanzionato gi? le autorit? italiane perch? non avevano tenuto contano dell’esistenza di un legame tra i periti incaricato di procedere ad una valutazione psicologica del bambino ed il suocero di questo (Piazzi, precitata, ? 61. Nella presente causa, la Corte rileva che l’esistenza di un legame tra le madri del bambino, i servizi sociali ed il psichiatra incaricato di redigere la perizia sulla famiglia erano evidenti dal momento che intrattenevano dei legami professionali (vedere sopra paragrafo 21).
81. Ora la Corte stima che sarebbe stato non solo nell’interesse del richiedente ma ancora particolarmente in quello del bambino che le giurisdizioni interne rispondono favorevolmente alle domande del richiedente, che incaricano un altro perito-indipendente ed imparziale -di realizzare una notizia stima, e che affidano il seguito del bambino ai servizi sociali di un altro comune. Sulla base di questi nuovi rapporti, il tribunale e la corte di appello avrebbero potuto valutare meglio se era necessario restringere o di allargare il diritto di visita del richiedente, e questo tenendo anche conto delle perizie prodotte dal richiedente secondo che non soffriva di nessuna agitazione della personalit? che giustifica una tale restrizione del diritto di visita.
La Corte rileva che le giurisdizioni interne non hanno preso nessuna misura adeguata per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del bambino, Macready c. Repubblica ceca, i nostri 4824/06 e 15512/08, ? 66, 22 aprile 2010.
82. Ci? che ?, riconosce che le autorit? facevano nella specifico faccia ad una situazione molto difficile che era dovuta in particolare alle tensioni che esistono tra i genitori del bambino. Ricorda mentre una mancanza di cooperazione tra i genitori separati non pu? dispensare le autorit? competenti di mettere in ?uvre tutti i mezzi suscettibili di permettere il mantenimento del legame familiare (vedere ? 74 Nicol? Santilli, precitata,) Lombardo, precitata, ? 91, e, mutatis mutandis, Reigado Ramos c. Portogallo, no 73229/01, ? 55, 22 novembre 2005. Nello specifico, le autorit? nazionali sono restate al di qua di ci? che si poteva aspettare ragionevolmente di esse dal momento che il tribunale e la corte di appello si sono limitate a restringere il diritto di visita del richiedente sulla base delle perizie negative prodotte dai servizi sociali ed i psicologi lavorando nella stessa struttura amministrativa che la madre del bambino.
83. La Corte stima che il procedimento si sarebbe dovuto circondare delle garanzie appropriate che permettono di proteggere i diritti del richiedente e di prendere in conto i suoi interessi. Ora la Corte constata che le giurisdizioni interne non hanno proceduto con lo zelo necessario e che, da circa sette anni, il richiedente dispone di un diritto di visita molto limitato. Inoltre, tenuto conto delle conseguenze irrimediabili che il passaggio del tempo pu? avere sulle relazioni tra il bambino ed i richiedenti, la Corte stima a questo riguardo che incomberebbe sulle autorit? interne di riesaminare, in un breve termine, il diritto di visita del richiedente che tiene conto della situazione reale del bambino e del suo interesse superiore.
84. Avuto riguardo a ci? che precede e nonostante il margine di valutazione dello stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorit? nazionali non hanno esposto gli sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare il diritto di visita del richiedente e che hanno ignorato il diritto dell’interessato al rispetto della sua vita familiare.
85. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
86. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danni
87. Il richiedente richiede 16 037,08 euro (EUR, per danno patrimoniale,). Questo importo rappresenta secondo lui il totale delle somme che ha versato ai psichiatri intervenuti nei procedimenti interni.
88. Chiede inoltre 25 000 EUR per danno morale.
89. Il Governo combatte queste pretese.
90. La Corte non vede di legame di causalit? tra le violazioni constatata ed il danno patrimoniale addotto e respingi questa domanda. In compenso, considera che c’? luogo di concedere al richiedente 10 000 EUR a titolo del danno giuridico.
91. Per ci? che ? della domanda del richiedente che tende ad ordinare allo stato convenuto di accordargli un diritto di visita allargata, la Corte stima, nelle circostanze particolari della causa, che non gli appartiene di dare seguito a questa pretesa. Ricorda che lo stato convenuto resta libero in principio, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi di liberarsi dai suoi obblighi a titolo dell’articolo 46 ? 1 della Convenzione, per quanto questi mezzi siano compatibili coi conclusioni contenuti nella sentenza della Corte, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT, c,). Svizzera (no 2) [GC], no 32772/02, ? 88, 30 giugno 2009; Ferrato Gisbert c. Spagna, no 39590/05, ? 46, 13 ottobre 2009. La Corte si riferisce comunque alle esigenze di rapidit? menzionata sopra al paragrafo 83.
B. Oneri e spese
92. Il richiedente chiede anche 27 465,50 EUR per gli oneri e le spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e 11 520 EUR per quelli impegnati dinnanzi alla Corte.
93. Il Governo combatte queste pretese.
94. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo di 15 000 EUR ogni onere confuso e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
95. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 10 000 EUR, diecimila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico,
ii. 15 000 EUR, quindicimila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto dal richiedente a titolo di imposta, per oneri e spese,;
b ) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale.
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 novembre 2015, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Francesca Elens-Passos P?ivi Hirvel?
Cancelliera Presidentessa