Conclusione Violazione dell’art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA BONALZOO S.R.L. c. ITALIA
( Richieste numeri 19876/03, 32239/03 e 32240/03)
SENTENZA
STRASBURGO
7 dicembre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Bonalzoo S.r.l. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Ireneu Cabral Barreto, presidente, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 16 novembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano tre richieste (numeri 19876/03, 32239/03 e 32240/03) dirette contro la Repubblica italiana e in cui una società di questo Stato OMISSIS S.r.l. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 9, 17 e 18 aprile 1999 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata da R. V., avvocato a Bergamo. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il 27 agosto 2009, la Corte aveva deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permetteva il paragrafo 3 dell’articolo 29 della Convenzione, in vigore all’epoca, aveva deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito di queste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente, OMISSIS S.r.l, è una società italiana avente sede sociale a Mozzo (Bergamo).
5. La richiedente è stata parte a tre procedimenti giudiziali. Ha investito poi le giurisdizioni competenti ai sensi della legge “Pinto” per lamentarsi della durata di questi procedimenti.
6. I fatti essenziali delle richieste risultano dalle informazione contenute nel riquadro qui accluso alla presente sentenza.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
7. Il diritto e le pratica interna pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
8. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
9. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, la parte richiednete si lamenta della durata dei procedimenti principali e del rigetto delle sue istanze di indennizzo ai termini della legge “Pinto.”
10. Il Governo si oppone a questa tesi.
11. L’articolo 6 § 1 della Convenzione sono formulati così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
12. La Corte constata che le richieste non incontrano nessuno dei motivi di inammissibilità iscritti all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Le dichiara allo stesso modo ammissibili.
B. Sul merito
13. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella dei casi di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender c. Francia [GC], no 30979/096, CEDH 2000-VII).
14. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessun fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, la durata dei procedimenti controversi è eccessiva e non soddisfa l’esigenza del “termine ragionevole.”
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
15. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, la richiedente adduce che il procedimento “Pinto” non è un rimedio effettivo.
16. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza Delle Cave e Corrado c. Italia, (no 14626/03, §§ 43-46, 5 giugno 2007) e Simaldone c. Italia,( no 22644/03, §§ 71-72, 31 marzo 2009) l’insufficienza dell’indennizzo “Pinto” non rimette in causa l’effettività di questa via di ricorso. Pertanto, c’è luogo di dichiarare questo motivo di appello inammissibile per difetto manifesto di fondamento ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
17. Con le lettere del 26 aprile 2004, del 20 ottobre 2004 e del 5 aprile 2005, la richiedente si lamenta anche della violazione degli articoli 17 e 34 della Convenzione, per il fatto che il “legge Pinto” chiede di provare i danni morali subiti come conseguenza della durata di un procedimento. Denuncia di avere dovuto pagare anche degli oneri per l’iscrizione al ruolo del ricorso “Pinto” ed una tassa per la registrazione della decisione “Pinto.” Si lamenta infine di essere stata condannata dalla corte di appello “Pinto” al pagamento degli oneri e spese del procedimento.
18. La Corte rileva che le decisioni “Pinto” sono diventate definitive nelle date comprese tra il 13 febbraio ed il 13 aprile 2003. I motivi di appello della parte richiesta essendo stati introdotti al più presto il 26 aprile 2004, la Corte stima che c’è luogo di dichiararli inammissibili per tardività, ai sensi dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
19. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
20. La richiedente si rimette alla valutazione della Corte per ciò che riguarda le somme da assegnare a titolo del danno morale.
21. Il Governo chiede alla Corte di tenere conto del fatto che le decisioni “Pinto” nelle presenti cause sono stati adottate subito dopo l’adozione della legge no 89/2001, il che richiederebbe l’impiego di una più grande flessibilità da parte della Corte.
22. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità, la Corte assegna alla richiedente le somme indicate sotto nel riquadro, paragonate agli importi che avrebbe concesso in mancanza di vie di ricorso interne, alla visto dell’oggetto di ogni controversia e dell’eventuale prolungamento del procedimento principale dopo la decisione “Pinto.”
No richiesta Somma che la Corte avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interni Somma accordata per danno morale
1. 19876/03 12 000 EUR 5 400 EUR
2. 32239/03 8 000 EUR 3 600 EUR
3. 32240/03 8 000 EUR 3 600 EUR
B. Oneri e spese
23. La parte richiedente richiede una somma non inferiore a 3 800 EUR in ogni richiesta a titolo del risarcimento per la condanna agli oneri ed alle spese dai corsi di appello “Pinto”, più ogni importo che possa coprire gli altri oneri e spese incorsi nel procedimento “Pinto” ed in quello dinnanzi alla Corte.
24. Il Governo stima che le pretese della parte richiedente sono irragionevoli. Fa valere, tra l’altro, che si tratta di tre cause quasi identiche.
25. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, no 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
26. Nello specifico, la Corte constata che la richiedente non ha prodotto nessuno documento a sostegno delle sue richieste. Pertanto, stima che c’è luogo di accordare solamente la somma che la parte richiedente è stata condannata a pagare a titolo di oneri e spese dai corsi di appello “Pinto”, ossia, rispettivamente EUR 1 117 (richiesta no 19876/03) e 1 117 (richiesta no 32239/03) e 1 304 (richiesta no 32240/03).
C. Interessi moratori
27. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili in quanto al motivo di appello derivato dalla durata eccessiva del procedimento ed inammissibili per il surplus;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
– per danno morale:
i. richiesta no 19876/03: 5 400 EUR (cinquemila quattro cento euro);
ii. richiesta no 32239/03: 3 600 EUR (tremila sei cento euro);
iii. richiesta no 32240/03: 3 600 EUR (tremila sei cento euro);
– per oneri e spese:
i. richiesta no 19876/03: 1 117 EUR (mille cento diciassette euro);
ii. richiesta no 32239/03: 1 117 EUR (mille cento diciassette euro);
iii. richiesta no 32240/03: 1 304 EUR (mille tre cento quattro euro);
b) che alle somme accordate sopra occorre aggiungere ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dalla richiedente;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi sono da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 7 dicembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Ireneu Cabral Barreto
Cancelliere Presidente
ALLEGATO
Numero di richiesta e data di introduzione Dettagli richiedente Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
1. no 19876/03
introdotta il
18 aprile 1999 OMISSIS,
nella persona del suo rappresentante legale, OMISSIS, Procedimento principale Oggetto: locazione di un immobile. Prima istanza: tribunale di Bergamo, dal 10 ottobre 1991 al 26 novembre 1994;
Seconda istanza: corte di appello di Brescia, dal 2 gennaio 1996 al 15 marzo 2000
Corte di cassazione: dal 27 aprile 2001 al 27 febbraio 2004
Procedimento “Pinto”
Corte di appello di Venezia, ricorso introdotto il 27 settembre 2001. Decisione del 13 dicembre 2001, depositata il 21 dicembre 2001,: constatazione di violazione; nessun indennizzo per mancanza di prova del danno presumibilmente subito. Richiedente condannata a pagare 2 100 000 lire italiane (ITL) [1 117 EUR] per oneri e spese.
Corte di cassazione, decisione,: del 12 novembre 2002, depositata il 13 febbraio 2003,: rigetto del ricorso.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 10 giugno 2003.
2. no 32239/03
introdotta il
17 aprile 1999 OMISSIS,
nella persona del suo rappresentante legale, OMISSIS, Procedimento principale Oggetto: locazione di un immobile. Prima istanza: tribunale di Bergamo, dal 29 settembre 1990 al 9 dicembre 1994;
Seconda istanza: corte di appello di Brescia, dal 29 marzo 1995 al 26 novembre 1999
Procedimento “Pinto”
Corte di appello di Venezia, ricorso introdotto il 27 settembre 2001. Decisione del 13 settembre 2001, depositata il 8 gennaio 2002,: constatazione di violazione; nessun indennizzo per mancanza di prova del danno presumibilmente subito. Richiedente condannato a pagare 2 100 000 lire italiane (ITL) [1 117 EUR] per oneri e spese.
Corte di cassazione, decisione,: del 4 febbraio 2003, depositata il 10 aprile 2003; rigetto del ricorso.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 19 settembre 2003.
Numero di richiesta e data di introduzione Dettagli richiedente Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
3. no 32240/03
introdotta il
9 aprile 1999 OMISSIS
nella persona del suo rappresentante legale, OMISSIS, Procedimento principale Oggetto: contratto di vendita di un immobile .Prima istanza: tribunale di Bergamo, dal 19 ottobre 1991 al 9 gennaio 2006;
Seconda istanza: corte di appello di Brescia, dal 24 febbraio 2006 al 18 ottobre 2006
Procedimento “Pinto”
Corte di appello di Venezia, ricorso introdotto il 6 settembre 2001. Decisione del 25 ottobre 2001, depositata il 7 novembre 2001,: constatazione di violazione fino alla data del ricorso “Pinto”; nessun indennizzo per mancanza di prova del danno presumibilmente subito. Richiedente condannato a pagare 2 450 000 lire italiane (ITL) [1 304 EUR] per oneri e spese.
Corte di cassazione, decisione,: del 4 febbraio 2003, depositato il 13 aprile 2003,: rigetto del ricorso.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 24 settembre 2003.