Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento nazionale; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA BERTUCCELLI C. ITALIA
( Richiesta no 37110/97)
SENTENZA
STRASBURGO
4 dicembre 2003
DEFINITIVO
04/03/2004
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Bertuccelli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, la Sig.ra F. Tulkens,
Sigg. A. Kovler, V. Zagrebelsky, K. Hajiyev, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 13 novembre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 37110/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. M B. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 24 giugno 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte da J. G., avvocato a Viareggio. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed i suoi coagenti successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il 13 giugno 2002, la Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1965 e ha risieduto a Viareggio.
5. E? il proprietario di una casa a Viareggio, divisa in due blocchi, che aveva affittato rispettivamente ad A.T. e M.S.
6. Il 12 maggio 1990, il richiedente diede disdetta a M.S con un atto notificato e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Viareggio.
7. Con un’ordinanza del 17 maggio 1990 che divent? esecutivo il 1 settembre 1990, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 1 luglio 1993.
8. Il 16 aprile 1994, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando aveva bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne la sua propria abitazione.
9. Il 26 aprile 1994, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
10. Il 25 maggio 1994, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 14 giugno 1994 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
11. Tra il 14 giugno 1994 ed il 30 aprile 1998, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a diciassette tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto ottenere il richiedente il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
12. Il 18 maggio 1998, il richiedente ricuper? il suo appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
13. Dal 1947, la legislazione in materia di affitti di abitazioni ? stata segnata da differenti interventi dei poteri pubblici, riguardanti il controllo degli affitti per mezzo del blocco di questi, mitigati ogni tanto dagli aumenti legali decretati dal governo, cos? come la proroga legale di tutti gli affitti in corso e, infine, la sospensione o lo scaglionamento dell’esecuzione costretta degli sfratti. Per ci? che riguarda la proroga degli affitti, la sospensione dell’esecuzione forzata e lo scaglionamento degli sfratti, il diritto interno pertinente ? presentato nella sentenza resa dalla Corte nella causa Immobiliaire Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V. Da ultimo, una decreto-legge no 147 del 24 giugno 2003, convertito in legge no 200/03, sospese in certi casi l’esecuzione costretta delle ordinanze di sfratto fino al 30 giugno 2004.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. In materia di controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana si pu? riepilogare come segue.
15. La prima misura pertinente fu la legge no 392 del 27 luglio 1978 che mise in atto un sistema di “affitti equi”, equo canone, fondati su un certo numero di criteri come la superficie e gli oneri di costruzione dell’appartamento.
16. Una seconda misura fu adottata dalle autorit? italiane nell’agosto 1992, ai fini di una liberalizzazione progressiva del mercato della locazione. Introdusse allora una legislazione che attenuava le restrizioni in vigore riguardanti l’importo degli affitti, patti in deroga in virt? della quale i proprietari e gli inquilini potevano in principio scostarsi dall’affitto fissato dalla legge convenendo ad un importo differente.
17. Infine, la legge no 431 del 9 dicembre 1998 ha riformato il regime delle locazioni e liberalizzato gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di restituzione tardiva
18. L’inquilino ? sottoposto all’obbligo generale di indennizzare il proprietario di ogni danno causato dalla restituzione tardiva dell’alloggio. A questo riguardo, l’articolo 1591 del codice civile italiano dispone:
“L’inquilino che non ha lasciato i luoghi ? tenuto a versare l’importo convenuto al proprietario fino alla data della sua partenza, cos? come ad indennizzarlo di ogni eventuale danno.”
19. Tuttavia, la legge no 61 del 1989 ha tra l?altro plafonato l’indennizzo che poteva richiedere il proprietario ad una somma uguale all’affitto versato dall’inquilino al momento della scadenza dell’affitto, indicizzato in base al rialzo del costo della vita, articolo 24 della legge no 392 del 27 luglio 1978, ed aumentata del 20%, per tutto il periodo durante il quale il proprietario non aveva potuto godere del suo appartamento.
20. La sentenza no 482 reso nel 2000 dalla Corte costituzionale riguardava la questione di sapere se simile determinazione di un massimo fosse conforme alla Costituzione. La giurisdizione costituzionale rispose affermativamente in quanto si trattava di periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge, e spieg? che questa limitazione mirava a regolare le locazioni mentre la legislazione eccezionale era in vigore e che la penuria di alloggi esigeva la sospensione delle misure di esecuzione forzata. Se gli sfratti erano stati sospesi in virt? della legge, la legislazione aveva in anticipo determinato l’importo dell’indennizzo dovuto dall’inquilino, essendo queste due misure provvisorie ed eccezionali. Del resto, il proprietario trovava un compenso nel fatto che era dispensato dal dimostrare l’esistenza di un danno.
21. La Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la determinazione di un massimo dell’indennizzo che pu? essere sollecitata dal proprietario nel caso dove si era trovato nell’incapacit? di riprendere possesso dell’appartamento in ragione del comportamento dell’inquilino e non dell’intervento del legislatore. La giurisdizione costituzionale ha permesso perci?, cos? al proprietario di impegnare un procedimento civile per ottenere pieno risarcimento dei danni causati dall’inquilino.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
22. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
23. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
24. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere ?? 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-48.
25. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa tre anni ed undici mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
26. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
28. Il richiedente in primo luogo richiede il risarcimento del danno materiale subito e lo calcola nel seguente modo: 15 000 euro (EUR) per i lavori di ristrutturazione che, secondo lui, non potevano essere realizzati separatamente dall’altro appartamento situato nella casa di cui ? il proprietario. Il richiedente produce l’elenco dei prezzi ufficiali dell’ordine degli Ingegneri di Firenze.
29. Il Governo contesta queste pretese.
30. La Corte non vede legame di causalit? tra le violazioni constatate ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda.
B. Danno morale
31. Il richiedente chiede 5 000 EUR per danno morale.
32. Il Governo contesta queste pretese.
33. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda la somma chiesta.
C. Oneri e spese
34. Il richiedente chiede anche il rimborso di oneri e spese nel modo seguente:
– 4522,77 EUR per gli oneri del procedimento di esecuzione;
– 612 EUR per il pagamento di un geometra per verificare lo stato dei luoghi per realizzare i lavori previsti;
– 4966,73 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
35. Il Governo contesta queste pretese.
36. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 500 EUR a titolo di oneri e spese del procedimento nazionale e 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e le accorda al richiedente.
37. La Corte assegna la somma di 2 500 EUR per oneri e spese.
D. Interessi moratori
38. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 5 000 EUR (cinquemila euro) per danno morale,;
ii. 2 500 EUR (duemila cinque cento euro) per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 4 dicembre 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente