Conclusioni : Non ? violazione dell?articolo 6+6-3d- Diritto ad un processo equo (Articolo 6 ? Procedura penale Articolo 6-1 ? Processo equo) (Articolo 6-3-d- Interrogatorio dei testimoni Articolo 6 ?Diritto ad un processo equo)
PRIMA SEZIONE
CAUSA BEN MOUMEN c. ITALIA
(Ricorso n. 3977/13)
SENTENZA
STRASBURGO
23 giugno 2016
Questa sentenza diverr? definitiva alle condizioni definite nell?articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire modifiche di forma.
Nella causa Ben Moumen c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell?uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Paul Mahoney,
Ale? Pejchal,
Pauliine Koskelo, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 31 maggio 2016,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All?origine della causa vi ? un ricorso (n. 3977/13) proposto contro la Repubblica italiana, con il quale un cittadino marocchino, il sig. OMISSIS (?il ricorrente?), ha adito la Corte l?11 dicembre 2012 in virt? dell?articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali (?la Convenzione?).
2. Il ricorrente ? stato rappresentato dall?avv. OMISSIS, di Matino (Lecce). Il governo italiano (?il Governo?) ? stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
3. Il ricorrente afferma in particolare che un procedimento penale a suo carico non ? stato equo in quanto egli non ha potuto interrogare o far interrogare un testimone a carico.
4. Il 29 giugno 2015 il motivo di ricorso relativo alla impossibilit? di interrogare il testimone in questione ? stato comunicato al Governo e il ricorso ? stato dichiarato irricevibile per il resto, conformemente all?articolo 54 ? 3 del Regolamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. Il ricorrente ? nato nel 1974 ed ? attualmente detenuto nell?istituto penitenziario di Lecce.
A. Le accuse contro il ricorrente e le indagini preliminari
6. Il 23 novembre 2008 A, una cittadina rumena, present? una denuncia contro il ricorrente, affermando che quest?ultimo le aveva proposto di accompagnarla in macchina a casa; invece, l?aveva portata in campagna e l?aveva minacciata, percossa e violentata. A non si era opposta fisicamente allo stupro per paura di subire ulteriori violenze. A bordo dell?auto vi era anche un altro cittadino marocchino, B, che tuttavia si era allontanato al momento della perpetrazione dello stupro.
7. B fu interrogato dai carabinieri di Lesina (Foggia) il 23 novembre 2008, e dichiar? che il ricorrente aveva preso una strada di campagna e aveva fatto delle avance sessuali esplicite ad A, che le aveva respinte e, con un pretesto, si era allontanata dall?auto. B conferm? che il ricorrente aveva percosso A, obbligandola a rientrare nell?auto. Conoscendo il carattere violento del ricorrente, B era uscito dal veicolo e non era riuscito a vedere cosa succedesse all?interno. Tuttavia, aveva constatato che quest?ultimo ?oscillava?. Quando era risalito in auto, B aveva visto che A piangeva.
8. Alla luce di tali dichiarazioni, il ricorrente fu accusato di stupro, percosse e atti di libidine in luogo pubblico.
9. Il 9 febbraio 2009 A fu sentita nell?ambito di una udienza ad hoc (incidente probatorio) dinanzi al giudice per le indagini preliminari (di seguito il ?GIP?) di Lucera (Foggia). Il difensore del ricorrente era presente all?udienza ed ebbe la facolt? di porre domande ad A. Quest?ultima conferm? le accuse contro il ricorrente.
10. Il 16 febbraio 2009 il GIP di Lucera rinvi? il ricorrente a giudizio dinanzi al tribunale di questa stessa citt?.
B. Il processo di primo grado
11. Alle udienze del 9 luglio e dell?8 ottobre 2009 furono sentiti un carabiniere che aveva raccolto la denuncia di A e il fidanzato di quest?ultima. Con il consenso del ricorrente, la procura rinunci? all?audizione di A.
12. L?udienza del 14 gennaio 2010 doveva essere dedicata, tra l?altro, all?audizione di B. Tuttavia, il testimone non si present?. Il tribunale, basandosi sull?articolo 512 del codice di procedura penale (il ?CPP? ? paragrafo 28 infra) e malgrado l?opposizione della difesa, ordin? che fosse data lettura della deposizione che B aveva fatto ai carabinieri di Lesina il 23 novembre 2008 (paragrafo 7 supra). Dopo essere stata letta, la deposizione fu acquisita al fascicolo per il dibattimento. Nel corso della stessa udienza, furono sentiti il ricorrente ed altri testimoni.
13. Il 6 maggio 2010 fu interrogato un ginecologo che aveva visitato A e il ricorrente rese delle dichiarazioni spontanee.
14. Con una sentenza resa il 23 settembre 2010, depositata l?8 ottobre 2010, il tribunale di Lucera condann? il ricorrente a una pena di sette anni di reclusione.
15. La decisione si fond? sulle dichiarazioni fatte da A nel corso dell?udienza ad hoc del 9 febbraio 2009 (paragrafo 9 supra), considerate precise, attendibili e corroborate da altri elementi. Tra questi vi erano le dichiarazioni di B.
16. Il tribunale precis? che la circostanza che un testimone si fosse reso irreperibile si traduceva in una ?impossibilit? oggettiva? di interrogarlo al dibattimento il che, ai sensi dell?articolo 512 del CPP (paragrafo 28 infra), visto dal punto di vista dell?articolo 111 della Costituzione (paragrafo 30 infra), permetteva di utilizzare ai fini della decisione sulla fondatezza delle accuse qualsiasi deposizione fatta prima del processo. Il tribunale ritenne che l?assenza di B non fosse prevedibile, dato che egli aveva eletto domicilio e lavorava in Italia. La circostanza che egli non fosse cittadino dell?Unione europea non cambiava in alcun modo questa conclusione.
17. Il tribunale ritenne anche che gli esami ginecologici effettuati su A non fossero di natura tale da smentire la versione dei fatti della vittima. In effetti, l?assenza di lesioni significative era compatibile con uno stupro perpetrato con minaccia ed A non aveva indicato le modalit? dell?eiaculazione. Peraltro, il ginecologo non aveva verificato la presenza di liquido seminale. Infine, il carabiniere che aveva raccolto la denuncia di A aveva potuto constatare che quest?ultima era in stato di choc e si lamentava per dolori addominali.
C. L?appello
18. Il ricorrente interpose appello, contestando la valutazione delle prove a suo carico e opponendosi all?utilizzo della deposizione di B. Egli osserv? che quest?ultimo era un cittadino extra-comunitario senza permesso di soggiorno, che non aveva fornito n? indirizzo fisso n? numero di telefono. Pertanto, la sua assenza al dibattimento era non solo prevedibile, ma anche molto probabile. Egli avrebbe dunque dovuto essere sentito nel corso di una udienza ad hoc. Peraltro, apparentemente B era ritornato in Marocco, il che faceva pensare che egli si fosse volontariamente sottratto all?interrogatorio. Ora, ai sensi dell?articolo 526 c. 1bis del CPP (paragrafo 29 infra), la colpevolezza dell?imputato non poteva essere provata sulla base delle dichiarazioni fatte da coloro che, volontariamente, si erano sempre sottratti all?esame da parte dell?imputato o del suo difensore.
19. Con una sentenza emessa il 14 giugno 2011, depositata il 12 settembre 2011, la corte d?appello di Bari ridusse la pena inflitta al ricorrente in sei anni di reclusione.
20. La corte d?appello osserv? che quando, il 23 novembre 2008, era stato interrogato dai carabinieri di Lesina (paragrafo 7 supra), B aveva eletto domicilio presso la sede della societ? di trasporti per la quale lavorava. Le autorit? avevano poi ripetutamente e invano cercato di notificargli la citazione a giudizio presso tale domicilio. Il 17 dicembre 2009, i carabinieri avevano redatto un verbale di vane ricerche. Al momento del suo interrogatorio da parte dei carabinieri, B aveva un lavoro stabile e regolare in Italia, e nulla faceva pensare che vi avrebbe rinunciato alcuni mesi dopo, ritornando in Marocco senza lasciare indirizzo e rendendosi cos? irreperibile. Ci? era tanto pi? vero se si pensava al fatto che B si era mostrato disposto a collaborare con le autorit? e che aveva un interesse concreto a mantenere la sua fonte di reddito. Di conseguenza la sua assenza al dibattimento non era prevedibile. La lettura e l?utilizzo della deposizione fatta ai carabinieri erano dunque legittime.
21. La corte d?appello aggiunse che non era possibile effettuare ulteriori ricerche nel luogo di nascita o di ultima residenza all?estero di B in quanto si trattava di un uomo nato a Casablanca e il cui indirizzo in Marocco era sconosciuto.
22. La corte d?appello osserv? poi che le dichiarazioni di A potevano essere utilizzate come prove a carico; tuttavia, si trattava di una testimonianza proveniente dalla vittima, la sua attendibilit? doveva essere verificata in maniera rigorosa. Ora, la versione di A era attendibile e gli esami medici effettuati sulla stessa, dai quali risultava solo una escoriazione al ginocchio, erano compatibili con uno stupro perpetrato con minaccia di morte. Nulla faceva pensare che A avesse mentito, tanto pi? che la sua versione era confermata da B, il quale non aveva alcuna ragione per accusare il ricorrente, che era un connazionale marocchino e un collega di lavoro. Inoltre, prima dei fatti delittuosi, A e B non si conoscevano.
23. Infine, la versione di A era corroborata dalla testimonianza del carabiniere che aveva raccolto la sua denuncia, e la circostanza che la visita ginecologica non avesse rivelato la presenza di liquido seminale non era di natura tale da scagionare il ricorrente, dato che le modalit? dell?eiaculazione restavano sconosciute.
D. Il ricorso per cassazione
24. Il ricorrente present? ricorso per cassazione, ribadendo le sue affermazioni riguardanti la impossibilit? di utilizzare la deposizione di B. Egli afferm? inoltre che l?attendibilit? di A non era stata debitamente valutata e che gli esami ginecologici tendevano a escludere l?esistenza di qualsiasi rapporto sessuale tra lui e la vittima presunta.
25. Con una sentenza emessa il 13 giugno 2012, depositata il 25 luglio 2012, la Corte di cassazione, ritenendo che la corte d?appello avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, respinse il ricorso del ricorrente.
26. La Corte di cassazione osserv? che la corte d?appello aveva chiarito che risultava impossibile procedere a ulteriori ricerche efficaci di B. Uniformandosi alla giurisprudenza in materia, essa aveva stabilito: a) che il testimone era irreperibile, b) che l?impossibilit? di ripetere la sua testimonianza non era prevedibile, e c) che l?assenza del testimone non era dovuta alla libera scelta di quest?ultimo di sottrarsi all?interrogatorio. In particolare, le autorit? avevano cercato di notificare a B la citazione a giudizio presso il domicilio dallo stesso eletto ed era stato redatto un verbale di vane ricerche. Inoltre, B era di origine marocchina e il suo luogo di residenza era sconosciuto. Peraltro, egli aveva soggiornato a lungo in Italia e vi esercitava un lavoro regolare e stabile, il che non permetteva di definire la sua assenza ?prevedibile?. Infine, nulla faceva pensare che B avesse intenzione di sottrarsi al suo interrogatorio.
27. Del resto, la Corte di cassazione osserv? che la corte d?appello aveva esaminato le dichiarazioni di A, considerandole attendibili e corroborate da quelle di B e del carabiniere che aveva raccolto la denuncia della vittima.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
28. L?articolo 512 del CPP recita:
?Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell?udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne ? divenuta impossibile la ripetizione.?
29. Ai sensi dell?articolo 526 cc. 1 e 1bis del CPP,
?1. Il giudice non pu? utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
1bis. La colpevolezza dell?imputato non pu? essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si ? sempre volontariamente sottratto all?esame da parte dell?imputato o del suo difensore.?
30. Nel 1999, il Parlamento ha deciso di inserire il principio del processo equo nella Costituzione stessa (si veda la legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999). L?articolo 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione e nelle sue parti pertinenti, recita:
?(…) Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato (…) abbia la facolt?, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (…). La colpevolezza dell?imputato non pu? essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si ? sempre volontariamente sottratto all?interrogatorio da parte dell?imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell?imputato o per accertata impossibilit? di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.?
IN DIRITTO
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL?ARTICOLO 6 ?? 1 E 3 d) DELLA CONVENZIONE
31. Il ricorrente considera che il procedimento penale a suo carico non sia stato equo, e invoca l?articolo 6 ?? 1 e 3 d) della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita:
?1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (…).
(…).
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(…);
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l?esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
(…).?
32. Il Governo contesta la doglianza del ricorrente.
A. Sulla ricevibilit?
33. La Corte constata che questo motivo di ricorso non ? manifestamente infondato ai sensi dell?articolo 35 ? 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilit?, e lo dichiara dunque ricevibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
a) Il ricorrente
34. Il ricorrente afferma di essere stato condannato sulla base della deposizione fatta ai carabinieri da B, un testimone che non ? stato interrogato al dibattimento. Sebbene fosse probabile che B avesse fatto ritorno in Marocco, non sono state effettuate ricerche per via consolare in tale paese. Inoltre, non sono mai state condotte ricerche del testimone in questione presso l?amministrazione penitenziaria. Secondo il ricorrente, l?assenza al dibattimento di B era ampiamente prevedibile, trattandosi di uno straniero senza permesso di soggiorno e senza domicilio fisso. Pertanto, era necessario interrogarlo nel corso di un?udienza ad hoc in presenza del difensore dell?imputato.
b) Il Governo
35. Il Governo considera che l?acquisizione e la lettura delle dichiarazioni fatte da B Ai carabinieri erano legittime nel diritto interno. Egli espone che l?articolo 111 della Costituzione (paragrafo 30 supra) prevede una deroga alla regola dell?interrogatorio in contraddittorio dei testimoni, in particolare quando si ? in presenza di una ?impossibilit? oggettiva debitamente provata?. Questa eccezione ? stata codificata nell?articolo 512 del CPP, che permette la lettura, e dunque l?utilizzo per decidere sulla fondatezza delle accuse, degli atti la cui ripetizione ? divenuta impossibile ?per fatti o circostanze imprevedibili? (paragrafo 28 supra).
36. Secondo il Governo, queste disposizioni sono state interpretate in maniera conforme alla Convenzione da parte dei giudici italiani. In particolare, con la n. 27918 del 14 luglio 2011, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che le dichiarazioni di un testimone assente devono essere valutate con la necessaria cautela, procedendo non soltanto a un esame della attendibilit? soggettiva e oggettiva del teste, ma anche al confronto della sua deposizione con gli altri elementi presentati al dibattimento. Inoltre, la Corte di cassazione ha precisato che il giudice deve compiere ogni possibile verifica per determinare la causa dell?assenza del testimone, allo scopo di escludere che la stessa sia dovuta alla sua libera scelta (si veda, in particolare, Corte di cassazione, sentenza delle sezioni unite n. 36474 del 28 maggio 2003, e sentenza della quarta sezione n. 5821 del 10 dicembre 2005). Infine, la natura ?imprevedibile? dell?assenza del testimone deve essere valutata ex ante, avendo riguardo non a semplici ipotesi, ma agli elementi concreti di cui le parti disponevano prima dello scadere del termine per chiedere l?acquisizione della testimonianza nel corso di una udienza ad hoc (si veda Corte di cassazione, sentenza della seconda sezione n. 49007 del 16 settembre 2014, rv. 261427).
37. Secondo il Governo, nel caso di specie la corte d?appello di Bari ha debitamente motivato sia l?impossibilit? concreta di citare B (dovuta al fatto che era irreperibile e che vari tentativi di notificargli gli atti del processo al domicilio eletto erano stati infruttuosi) che l?inutilit? di effettuare ulteriori ricerche per reperirlo. In effetti, le autorit? italiane non conoscevano l?indirizzo di B in Marocco, il che rendeva in pratica inefficace ogni ricerca nel suo luogo di nascita, e nulla faceva pensare che B fosse stato posto in detenzione. I giudici nazionali avrebbero anche stabilito che l?assenza di B, una persona che ha dimostrato la sua volont? di collaborare con la giustizia e che esercita un lavoro regolare in Italia, era imprevedibile prima del rinvio a giudizio del ricorrente, e che nulla faceva pensare che la sua assenza fosse deliberata. Alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, la semplice circostanza che B non fosse un cittadino dell?Unione europea non permetteva di giungere a conclusioni diverse.
38. Il Governo ritiene che l?assenza di B fosse giustificata da un ?motivo serio?, ossia la sua decisione imprevedibile di lasciare il lavoro e il suo domicilio. Le autorit? avrebbero fatto ogni ragionevole sforzo per assicurare la sua presenza (questo elemento permetterebbe di distinguere la presente causa dalla causa Rudnichenko c. Ucraina, n. 2775/07, 11 luglio 2013); chiedere loro ulteriori sforzi sarebbe eccessivo nelle circostanze particolari della presente causa e sarebbe contrario alla necessit? di assicurare, entro un termine ragionevole, la punizione delle persone colpevoli di un reato. Le ricerche compiute in Italia nei luoghi frequentati dai connazionali di B avevano permesso di sapere soltanto che l?interessato era tornato nel suo paese. I tribunali nazionali avrebbero giustamente ritenuto impossibile, o quantomeno estremamente difficile, reperire il ricorrente in Marocco senza disporre di elementi diversi dal suo luogo di nascita. A questo riguardo, il Governo rammenta che, ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e dell?accordo bilaterale tra l?Italia e il Regno del Marocco del 1971, la domanda di consegna di atti processuali in un paese straniero deve contenere l?indirizzo del destinatario.
39. Il Governo osserva inoltre che la giurisprudenza della Corte di cassazione si ? recentemente evoluta, e applica ormai le disposizioni ? pi? rigorose ? in materia di ricerche dell?imputato irreperibile anche ai testimoni che si rendono irreperibili (si veda, in particolare, Corte di cassazione, sentenza n. 24039 del 24 maggio 2011, rv. 250109, Methnani).
40. Il Governo sottolinea che, allo scopo di confermare la prova principale a carico, ossia la testimonianza di A, il tribunale di Lucera ha preso in considerazione altre prove, come le dichiarazioni di B e degli altri testimoni. In queste circostanze, non si pu? pensare che la deposizione di B abbia costituito la base unica o l?elemento determinate della condanna del ricorrente. Quest?ultimo ha peraltro avuto la possibilit? di interrogare A e gli altri testimoni presenti al dibattimento, di contestare le prove prodotte dalla procura (tra le quali la testimonianza di B) e di produrre qualsiasi elemento ritenuto utile per la sua difesa. Inoltre, i giudici di merito hanno valutato attentamente l?esistenza di eventuali rapporti tra B, gli altri testimoni e il ricorrente. L?ammissione della deposizione di B sarebbe stata dunque controbilanciata da garanzie processuali sufficienti.
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
41. La Corte rammenta che le esigenze del paragrafo 3 dell?articolo 6 rappresentano aspetti particolari del diritto a un processo equo sancito dall?articolo 1 di tale disposizione. Nell?esaminare un motivo di ricorso relativo all?articolo 6, la Corte deve in sostanza determinare se il procedimento penale abbia rivestito un carattere equo (si veda, tra molte altre, Taxquet c. Belgio [GC], n. 926/05, ? 84, CEDU 2010). Per farlo, essa considera il procedimento nell?insieme e verifica se siano stati rispettati non soltanto i diritti della difesa ma anche l?interesse del pubblico e delle vittime a che gli autori del reato siano debitamente perseguiti (G?fgen c. Germania [GC], n. 22978/05, ? 175, CEDU 2010) e, se necessario, dei diritti dei testimoni (si vedano, tra moltissime altre sentenze, Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, ? 70, Recueil des arr?ts et d?cisions 1996-II, e Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, ? 118, CEDU 2011). La Corte rammenta anche in questo contesto che la ricevibilit? delle prove ? regolata dalle norme di diritto interno ed ? di competenza dei giudici nazionali, e che il suo unico compito consiste nel determinare se il procedimento sia stato equo (G?fgen, sopra citata, ? 162, con i riferimenti ivi citati).
42. L?articolo 6 ? 3 d) sancisce il principio secondo il quale, prima che un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi a carico devono in linea di principio essere prodotti dinanzi a lui in pubblica udienza, ai fini di un dibattimento in contraddittorio. Questo principio non ? privo di eccezioni, che tuttavia possono essere accettate soltanto fatti salvi i diritti della difesa; come regola generale, questi impongono di dare all?imputato una possibilit? adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a carico e di interrogarne gli autori, al momento della loro deposizione o in una fase successiva (Luc? c. Italia, n. 33354/96, ? 39, CEDU 2001-II, e Solakov c. ?l?ex-Repubblica jugoslava di Macedonia?, n. 47023/99, ? 57, CEDU 2001-X).
43. Considerati i principi stabiliti nella causa di Grande Camera Al Khawaja e Tahery sopra citata, la Corte deve poi esaminare se l?impossibilit? per la difesa di interrogare o di far interrogare un testimone a carico fosse giustificata da un motivo serio; se le deposizioni del testimone assente abbiano costituito la prova unica o determinante della colpevolezza del ricorrente; e, infine, se esistessero sufficienti elementi in grado di compensare gli inconvenienti legati all?ammissione di una tale prova per permettere una valutazione corretta ed equa della sua affidabilit? (Vronchenko c. Estonia, n. 59632/09, ? 57, 18 luglio 2013).
44. Questi principi sono stati esplicitati nella sentenza Schatschaschwili c. Germania (n. 9154/10, ? 111-131, CEDU 2015), in cui la Grande Camera ha confermato che l?assenza di motivi seri tali da giustificare la mancata comparizione di un testimone non poteva di per s? rendere un processo iniquo, pur rimanendo un elemento importante per quanto riguarda la valutazione dell?equit? complessiva di un processo, che pu? far propendere per una constatazione di violazione dell?articolo 6 ?? 1 e 3 d). Inoltre, poich? la preoccupazione della Corte ? assicurare che il procedimento nel suo insieme sia stato equo, essa deve verificare se esistessero elementi compensatori sufficienti non solo nelle cause in cui le dichiarazioni di un testimone assente costituivano la base unica o determinante della condanna dell?imputato, ma anche in quelle in cui essa ritiene difficile distinguere se tali elementi costituissero la prova unica o determinante ma ? comunque convinta che rivestissero un peso indiscutibile e che la loro ammissione potesse avere causato problemi alla difesa. La portata dei fattori di compensazione necessari perch? il processo fosse considerato equo dipender? dall?importanza che rivestono le dichiarazioni del testimone assente. Quanto maggiore ? tale importanza, tanto pi? gli elementi compensatori dovranno essere solidi affinch? il procedimento nel suo insieme sia considerato equo.
b) Applicazione di questi principi nel caso di specie
i. Sulla questione di stabilire se l?assenza di B al processo fosse giustificata da un motivo serio
45. La Corte osserva che, nella fattispecie, la mancata comparizione di B, che ha condotto il tribunale di Lucera ad ammettere come prova la sua deposizione non verificata, si spiegava con la impossibilit? di mettersi in contatto con il testimone. Le autorit? avevano pi? volte e invano cercato di notificargli la citazione presso il domicilio che egli aveva eletto (la sede della societ? di trasporti per la quale lavorava ? paragrafo 20 supra) e non si era presentato all?udienza del 14 gennaio 2010, che doveva essere dedicata alla sua audizione (paragrafo 12 supra).
46. La Corte rammenta che, quando l?assenza del testimone dipende da questo motivo, essa esige che il tribunale di merito abbia fatto tutto quanto ci si poteva ragionevolmente attendere per garantire la comparizione dell?interessato (Gabrielyan c. Armenia, n. 8088/05, ? 78, 10 aprile 2012; Tseber c. Repubblica ceca, n. 46203/08, ? 48, 22 novembre 2012; e Kostecki c. Polonia, n. 14932/09, ?? 65-66, 4 giugno 2013). L?impossibilit? per i giudici nazionali di mettersi in contatto con il testimone interessato o il fatto che questi abbia lasciato il territorio del paese nel quale viene condotto il giudizio sono stati ritenuti insufficienti di per s? per soddisfare le esigenze dell?articolo 6 ? 3 d), in base al quale che gli Stati contraenti devono adottare misure positive per permettere all?imputato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico (Gabrielyan, sopra citata, ? 81, Tseber, sopra citata, ? 48, e Lu?i? c. Croazia, n. 5699/11, ? 79, 27 febbraio 2014).
47. Tali misure rientrano nella diligenza che gli Stati contraenti devono dimostrare nell?assicurare il godimento effettivo dei diritti sanciti dall?articolo 6 (Gabrielyan, sopra citata, ? 81), poich? in caso contrario l?assenza del testimone ? imputabile alle autorit? nazionali (Tseber, sopra citata, ? 48; Lu?i?, sopra citata, ? 79; e Schatschaschwili, sopra citata, ? 120). In particolare, queste ultime devono aver ricercato attivamente il testimone con l?aiuto delle autorit? nazionali, soprattutto della polizia (Salikhov c. Russia, n. 23880/05, ?? 116-117, 3 maggio 2012; Pr?jin? c. Romania, n. 5592/05, ? 47, 7 gennaio 2014; e Lu?i?, sopra citata, ? 79), e, come regola generale, aver fatto ricorso all?assistenza giudiziaria internazionale quando il testimone in questione era residente all?estero e tale meccanismo era disponibile (Gabrielyan, sopra citata, ? 83; Lu?i?, sopra citata, ? 80; Nikolitsas c. Grecia, n. 63117/09, ? 35, 3 luglio 2014; e Schatschaschwili, sopra citata, ? 121).
48. Affinch? si possa considerare che le autorit? hanno compiuto tutti gli sforzi ragionevoli per assicurare la comparizione di un testimone, ? necessario anche che i tribunali interni abbiano proceduto a un controllo minuzioso delle ragioni addotte per giustificare l?incapacit? del testimone di assistere al processo, tenuto conto della situazione particolare dell?interessato (Nechto c. Russia, n. 24893/05, ? 127, 24 gennaio 2012; Damir Sibgatullin c. Russia, n. 1413/05, ? 56, 24 aprile 2012; Yevgeniy Ivanov c. Russia, n. 27100/03, ? 47, 25 aprile 2013; e Schatschaschwili, sopra citata, ? 122).
49. Si deve constatare che, nel caso di specie, i tribunali nazionali si sono limitati a indicare che l?assenza di B, che aveva un lavoro stabile e regolare in Italia e si era dimostrato disposto a collaborare con le autorit?, non era prevedibile e che le ricerche del testimone in Italia erano state vane (paragrafi 16, 20 e 26 supra). La corte d?appello e la Corte di cassazione hanno escluso la possibilit? di effettuare ulteriori ricerche all?estero osservando che B era un uomo nato a Casablanca e il cui indirizzo in Marocco era sconosciuto (paragrafi 21 e 26 supra).
50. Secondo la Corte, tale esclusione aprioristica non si concilia con l?obbligo degli Stati contraenti di adottare misure positive per permettere all?imputato di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico. In particolare, la corte d?appello e la Corte di cassazione non hanno indicato le ragioni per le quali risultava impossibile avvalersi dell?assistenza giudiziaria internazionale per contattare il testimone, che si presumeva fosse ritornato in Marocco (si veda, a contrario, Schatschaschwili, sopra citata, ?? 136-140, in cui la Corte ha sottolineato che il tribunale regionale di G?ttingen si era messo in contatto con i testimoni residenti all?estero per proporre diverse opzioni che permettessero loro di recarsi a testimoniare e, di fronte al loro rifiuto, si era avvalso dell?assistenza giudiziaria internazionale, richiedendo che i testimoni in questione fossero convocati dinanzi ad un?autorit? giudiziaria lettone affinch? il presidente del tribunale regionale potesse sentirli in videoconferenza e la difesa potesse controinterrogarli). La circostanza, evocata dal Governo, che ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell?accordo bilaterale tra l?Italia e il Regno del Marocco, la domanda di consegna di atti procedurali deve indicare l?indirizzo del destinatario (paragrafo 38 supra) non ? stata menzionata dai tribunali nazionali. Del resto, la Corte non ? convinta che la mancata conoscenza dell?indirizzo di B costituisse un ostacolo insormontabile, tale da dispensare le autorit? giudiziarie italiane dall?obbligo di tentare di mettersi in contatto con B per il tramite delle autorit? marocchine.
51. In queste circostanze, la Corte ritiene che i giudici italiani non abbiano fatto tutti gli sforzi che era ragionevolmente possibile aspettarsi da loro per garantire la comparizione di B (si veda, mutatis mutandis, Rudnichenko, sopra citata, ?? 105-109, dove la Corte ha concluso che la restrizione apportata al diritto del ricorrente di fare interrogare un testimone assente non era basata su alcun motivo, valido o meno, osservando in particolare che non era stata adottata alcuna misura per fare in modo che il testimone in questione comparisse e potesse essere interrogato).
52. Tuttavia, come osservato sopra (paragrafo 44 supra), anche se la mancanza di motivi seri per giustificare la mancata comparizione di B costituisce un elemento importante per valutare l?equit? globale del processo, essa non costituisce di per s? una violazione dell?articolo 6 della Convenzione. Pertanto, la Corte esaminer? in seguito se la sua deposizione costituisse la base unica o determinante della condanna del ricorrente e se esistessero elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficolt? causate alla difesa dall?impossibilit? di controinterrogare questo testimone.
ii. Sulla questione di stabilire se la deposizione di B costituisse la base unica o determinante della condanna
53. La Corte rammenta che quando, come nel caso di specie, la deposizione del testimone assente non ? l?unica prova a carico dell?imputato ed ? corroborata da altri elementi, la valutazione del suo carattere determinante dipender? dalla forza probatoria di questi altri elementi: pi? quest?ultima sar? importante, meno la deposizione del testimone assente potr? essere considerata determinante (Al-Khawaja e Tahery, sopra citata, ? 131). La Corte avr? riguardo all?analisi fatta dai giudici nazionali, al fine di assicurarsi che la loro valutazione del peso della prova non fosse inaccettabile o arbitraria (Schatschaschwili, sopra citata, ?? 124 e 141).
54. La Corte constata che l?unico testimone oculare dello stupro perpetrato dal ricorrente era la vittima dei reati, A. Secondo la deposizione di quest?ultima, B si era allontanato al momento della perpetrazione dello stupro (paragrafo 6 supra), fatto che ? stato confermato dall?interessato stesso durante il suo interrogatorio dinanzi ai Carabinieri di Lesina. B ha in effetti dichiarato che era uscito dal veicolo in cui lo stupro ha avuto luogo e che non ha potuto vedere ci? che accadeva all?interno. Per contro, B aveva assistito alle avance sessuali esplicite del ricorrente e alle sue azioni violente nei confronti di A. Inoltre, dopo essere risalito in automobile, B aveva visto che A. piangeva (paragrafo 7 supra). In tali circostanze, la Corte non pu? considerare arbitraria la valutazione dei giudici italiani, secondo i quali le dichiarazioni di B non erano altro che un elemento che confermava la prova principale, ossia la testimonianza di A (paragrafi 15, 22 e 27 supra). Inoltre, non si trattava di un elemento di conferma esclusivo, in quanto i giudici italiani hanno sottolineato che la versione di A era confermata anche dalle dichiarazioni del carabiniere che aveva ricevuto la sua denuncia, il quale aveva potuto constatare che la vittima era in stato di shock e lamentava dolori addominali (paragrafi 17, 23 e 27 supra).
55. In queste condizioni, la Corte ritiene che la deposizione del testimone assente non fosse ?determinante?, vale a dire idonea a comportare la decisione sulla causa (si veda, a contrario, Schatschaschwili, sopra citata, ??141 144).
iii. Sulla questione di stabilire se sussistessero elementi compensatori sufficienti per controbilanciare le difficolt? provocate alla difesa
56. La Corte rammenta che gli elementi compensatori devono consentire una valutazione corretta ed equa dell?affidabilit? della testimonianza non verificata (Al-Khawaja e Tahery, sopra citata, ? 147, e Schatschaschwili, sopra citata, ? 125). In particolare, un?importante garanzia ? costituita dal fatto che i giudici interni, consapevoli del valore ridotto delle dichiarazioni del testimone assente, trattano queste ultime con prudenza (si confronti con Bobe? c. Romania, n. 29752/05, ? 46, 9 luglio 2013, e Brzuszczy?ski c. Polonia, n. 23789/09, ?? 85-86, 17 settembre 2013). Un?altra garanzia determinante ? costituita dal fatto di produrre in giudizio elementi di prova, ad esempio dati medico-legali, che confermano la deposizione non verificata. La Corte ha inoltre considerato un fattore importante a sostegno della deposizione di un testimone assente l?esistenza di forti somiglianze tra la descrizione fatta dal testimone assente del reato che asseriva essere stato diretto nei suoi confronti e quella fatta da un altro testimone, con il quale non risultava che vi fosse stata collusione, di un reato analogo commesso dallo stesso convenuto. Ci? vale tanto pi? se quest?ultimo testimone depone al processo e la sua affidabilit? ? verificata con un contro-interrogatorio (Schatschaschwili, sopra citata, ? 128; si confronti con Al-Khawaja et Tahery, sopra citata, ? 156).
57. Al convenuto deve inoltre essere offerta la possibilit? di fornire la sua versione dei fatti e di mettere in dubbio la credibilit? del testimone assente sottolineando le eventuali incoerenze o contraddizioni con le dichiarazioni di altri testimoni (Aigner c. Austria, n. 28328/03, ? 43, 10 maggio 2012, e Garofolo c. Svizzera (dec.), n. 4380/09, ? 56, 2 aprile 2013). Quando l?identit? del testimone ? nota alla difesa, quest?ultima ? in grado di identificare e analizzare i motivi che il testimone pu? avere per mentire, e quindi di contestare la sua attendibilit? in modo efficace anche in sua assenza, sebbene in misura minore che nel corso di un confronto diretto (Brzuszczy?ski, sopra citata, ? 88, e Schatschaschwili, sopra citata, ? 131).
58. La Corte osserva che, nel caso di specie, la corte d?appello di Bari ha valutato attentamente la credibilit? di B, rilevando che tale testimone non aveva alcun motivo per accusare il ricorrente e che prima dei fatti delittuosi, non conosceva la vittima. Tali elementi hanno indotto la corte d?appello a considerare la deposizione di B come disinteressata, e quindi sufficientemente affidabile. Inoltre, anche le dichiarazioni di A sono state esaminate con rigore, i giudici di merito hanno esaminato la questione di stabilire se i risultati degli esami medici effettuati su di essa fossero compatibili con la sua versione dei fatti (paragrafi 17 e 22-23 supra). In assenza di indizi di collusione tra questi due testimoni, la concordanza delle versioni di A e B ? stata un elemento determinante per dichiarare la colpevolezza del ricorrente.
59. La Corte osserva inoltre che il ricorrente ? stato rappresentato da un avvocato durante il processo e ha avuto la possibilit? di presentare le sue difese e la sua versione degli eventi attraverso il suo legale e di persona, in particolare durante le udienze del 14 gennaio e del 6 maggio 2010, nel corso delle quali ? stato interrogato e ha rilasciato dichiarazioni spontanee (paragrafi 12-13 supra).
60. Occorre inoltre notare che il legale del ricorrente ha avuto la possibilit? di contro-interrogare A, presunta vittima di uno stupro, all?udienza ad hoc del 9 febbraio 2009 (paragrafo 9 supra). Il ricorrente ha rinunciato a una seconda opportunit? di porre domande ad A quando ha dato il suo consenso alla rinuncia della procura all?audizione della vittima in dibattimento (paragrafo 11 supra). Infine, la difesa ha potuto contro-interrogare altri testimoni, vale a dire il carabiniere che ha ricevuto la denuncia di A, il fidanzato di quest?ultima e il ginecologo che l?aveva visitata dopo i fatti (paragrafi 11 e 13 supra). L?imputato ha cos? avuto la possibilit? di tentare di minare la credibilit? dei testimoni a carico, e pi? particolarmente di B. In effetti, egli conosceva la sua identit? e ha avuto modo di sottolineare le eventuali incoerenze o contraddizioni tra le dichiarazioni di B e quelle di altri testimoni.
61. ? vero che le autorit? giudiziarie non hanno dato al ricorrente o al suo avvocato la possibilit? di interrogare B nella fase istruttoria. Tuttavia, la Corte nota che tale possibilit? ? di norma prevista per i casi in cui sussista il rischio che il testimone non possa essere sentito nell?ambito di un ulteriore processo contro l?imputato. Ora, nel caso di specie la Corte non pu? condividere la tesi del ricorrente secondo cui l?assenza di B al dibattimento era prevedibile (paragrafo 34 supra). Infatti, come i giudici italiani hanno rilevato, al momento del suo interrogatorio da parte dei carabinieri, B aveva eletto domicilio, aveva un lavoro stabile e regolare in Italia e si era mostrato disposto a collaborare con le autorit? (paragrafi 16, 20 e 26 supra ? si veda, a contrario, Schatschaschwili, sopra citata, ? 158-160, in cui la Corte ha ritenuto che il rischio di assenza dei testimoni al processo fosse prevedibile, tenuto conto del fatto che esse soggiornavano in Germania temporaneamente, che avevano espresso il loro desiderio di ritornare il prima possibile nel loro paese e che esse temevano di avere problemi con la polizia e di subire rappresaglie da parte degli autori del reato).
iv. Valutazione dell?equit? del procedimento nel suo complesso
62. Al fine di fornire una valutazione dell?equit? del procedimento nel suo complesso, la Corte ha tenuto conto degli elementi compensativi presenti nel caso di specie, globalmente considerati alla luce della sua conclusione secondo cui la deposizione di B non ? stata determinante per la condanna del ricorrente (paragrafo 55 supra). Essa ritiene che tali elementi fossero atti a controbilanciare le difficolt? incontrate dalla difesa, e questo nonostante il fatto che i giudici italiani non hanno compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per assicurare la comparizione di B (paragrafo 51 supra).
63. Di conseguenza, la Corte ritiene che il fatto che il ricorrente non abbia potuto, in nessuna fase del procedimento, interrogare o far interrogare il testimone B non ha reso iniquo il procedimento nel suo complesso.
64. Pertanto, non vi ? stata violazione dell?articolo 6 ?? 1 e 3 d) della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL?UNANIMIT?,
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. Dichiara che non vi ? stata violazione dell?articolo 6 ?? 1 e 3 d) della Convenzione.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 23 giugno 2016, in applicazione dell?articolo 77, ?? 2 e 3, del regolamento della Corte.
Abel Campos
Cancelliere
Mirjana Lazarova Trajkovska
Presidente