QUINTA SEZIONE
CAUSA BELEV ED ALTRI C. BULGARIA
( Richieste numeri 16354/02, 16485/02, 16878/02, 16885/02, 16886/02, 16889/02, 17333/02, 17340/02, 17344/02, 17613/02, 17725/02, 17726/02, 18410/02, 18413/02, 18414/02, 18416/02, 21023/02, 21024/02, 21027/02, 21029/02, 21030/02, 21033/02, 21038/02, 21052/02, 21071/02, 21284/02, 21378/02, 21800/02, 22430/02, 22433/02, 26478/02, 26498/02, 31049/02, 31333/02, 31518/02, 37816/02, 42567/02, 43529/02, 758/03, 3461/03 e 11219/03)
SENTENZA
STRASBURGO
2 aprile 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Belev ed altri c. Bulgaria,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Rait Maruste, presidente, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Marco Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, giudici,
e da Claudia Westerdiek, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 marzo 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano 41 richieste dirette contro la Repubblica della Bulgaria in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) da 42 cittadini di questo Stato (“i richiedenti”) i cui dettagli, ivi comprese le date di introduzione delle richieste, figurano qui accluse alla presente sentenza.
2. I richiedenti che sono stati ammessi a favore dell’assistenza giudiziale, sono rappresentati dalla Sig.ra S. M-V, giurista a Sofia, e da I.T, avvocato a Pleven. Il governo bulgaro (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra M. Kotseva, del ministero di Giustizia.
3. I richiedenti si lamentavano delle difficoltà di ottenere l’esecuzione dei giudizi definitivi resi a loro favore contro il loro vecchio datore di lavoro.
4. Con una decisione dell’ 11 dicembre 2007, la Corte ha deciso di unire le richieste e le ha dichiarate ammissibili.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono tutti dei vecchi salariati della raffineria P., situata a Pleven. Vecchia impresa pubblica, la società fu oggetto di una privatizzazione parziale durante gli anni 90. A seguito di ulteriori trasformazioni, fu nominata N. P..
A. Il procedimento di correzione e di liquidazione giudiziale della società P.
6. In seguito alle difficoltà che conosceva l’impresa, un procedimento di correzione e di liquidazione giudiziale (производство по несъстоятелност) fu aperto con un giudizio del tribunale regionale ( окръжен съд) di Pleven in data del 29 luglio 1998. I crediti dei salariati furono d’ufficio iscritti sull’elenco dei crediti dichiarati, in applicazione dell’articolo 687 della legge sul commercio.
7. Con un giudizio dell’ 8 luglio 1999, il tribunale regionale approvò il piano di correzione proposto dall’impresa debitrice, che prevedeva il proseguimento dell’attività ed uno scaglionamento dei pagamenti, e mise un termine al procedimento di correzione e di liquidazione giudiziale. I crediti ammessi dei vecchi salariati furono inclusi nel piano di correzione. Questo entrò in vigore a seguito alla conferma del giudizio da parte della Corte suprema di cassazione, il 20 aprile 2000.
8. Non avendo effettuato i pagamenti contemplati nel piano di correzione la società P., parecchi richiedenti sollecitarono, come contemplato dall’articolo 708 della legge sul commercio, il rilascio di titoli esecutivi per i loro crediti sulla base del giudizio dell’ 8 luglio 1999, per potere ottenere l’esecuzione costretta secondo le vie di diritto comune. Il tribunale regionale fece diritto alle loro istanze.
9. Sulla base di questi titoli esecutivi, rilasciati negli ultimi mesi dell’anno 2000, i richiedenti impegnarono dei procedimenti di esecuzione forzata presso il giudice incaricato dell’esecuzione del tribunale del distretto (районен съд) di Pleven.
10. Tuttavia, la società P. introdusse dei ricorsi contro le decisioni del tribunale regionale di rilasciare dei titoli esecutivi ai richiedenti. Le pratiche di esecuzione furono mandate al tribunale per l’esame dei ricorsi così introdotti. Il tribunale regionale respinse i ricorsi e confermò che i titoli esecutivi erano stati rilasciati validamente. La società introdusse dei ricorsi in appello poi, in seguito al rigetto di questi, delle istanze di riapertura dinnanzi alla Corte di cassazione.
11. Questi procedimenti si conclusero in differenti date nel 2003 e nel 2004 per i rispettivi richiedenti. Le pratiche furono tornate poi al servizio dell’esecuzione per il perseguimento dei procedimenti di esecuzione, per certi non anteriori al 2005. Malgrado la mancanza, in principio, di effetto sospensivo dei ricorsi diretti contro i titoli esecutivi (articolo 244 del codice di procedimento civile) i procedimenti di esecuzione impegnati dai richiedenti restarono di fatto bloccati al motivo che le pratiche erano state trasferite alle differenti giurisdizioni competenti.
B. I procedimenti giudiziali consecutivi alla rottura dei contratti di lavoro dei richiedenti
12. I contratti di lavoro dei richiedenti furono rotti tramite licenziamento o in modo amichevole in differenti date durante l’anno 1999. Gli interessati impegnarono dinnanzi al tribunale del distretto di Pleven delle azioni che miravano ad ottenere il pagamento degli stipendi e delle differenti indennità legate alla rottura dei loro contratti che non erano stati compresi nel piano di correzione. Ottennero la condanna del loro vecchio datore di lavoro. Quando i giudizi resi diventarono definitivi, i richiedenti si fecero rilasciare anche dei titoli esecutivi per questi crediti.
13. Sulla base di questi titoli, i richiedenti sollecitarono presso il giudice incaricato dell’esecuzione, nel corso dell’ anno 2001, l’apertura di procedimenti civili di esecuzione forzata. Su loro richiesta, il giudice sollecitò parecchie misure conservatorie su dei beni della società.
14. Conformemente all’articolo 157 del codice di procedimento fiscale, il giudice informò l’agenzia dei crediti pubblici (Агенция за държавни вземани) dell’apertura dei procedimenti di esecuzione. Con una lettera indirizzata al giudice d’esecuzione in data del 24 settembre 2001, l’agenzia dei crediti pubblici informò questo che l’impresa P. aveva più di 52 milioni di lev (BGN) di debiti di origine pubblica. L’agenzia indicò peraltro che non c’era procedimento pubblico di esecuzione in corso per il recupero di questi debiti e che i sequestri non erano stati sollecitati su dei beni immobili ma che un sequestro conservatorio di conti bancari dell’impresa era stato imposto.
15. La direzione della società introdusse allora dei ricorsi giudiziali contro gli atti sollecitati dal giudice d’esecuzione nella cornice dei procedimenti di esecuzione impegnati dai richiedenti e chiese, in virtù dell’articolo 157 capoverso 5 del codice di procedimento fiscale, la sospensione di questi procedimenti nella misura in cui i debiti di origine pubblica superavano il 50% dell’importo globale dei suoi debiti. Il tribunale del distretto di Pleven la cui decisione fu confermata dal tribunale regionale in seguito, ordinò la sospensione dei procedimenti individuali di esecuzione ed annullò le misure conservatorie imposte a profitto dei vecchi salariati. I richiedenti furono informati della sospensione dei loro procedimenti individuali e del proseguimento di un procedimento pubblico d’esecuzione da parte dell’agenzia dei crediti pubblici durante i mesi di gennaio e febbraio 2002.
16. In seguito, certi richiedenti si rivolsero al ministero delle Finanze ed al procuratore generale per lamentarsi della sospensione dei procedimenti, considerando che questa risultava da una manovra fraudolenta della società allo scopo di non onorare i suoi debiti. Denunciavano in particolare il fatto che l’agenzia dei crediti pubblici non aveva sollecitato nessuna misura di esecuzione e che erano così nell’impossibilità di ricuperare i loro crediti.
17. Con un’ordinanza del 9 settembre 2002, la procura generale considerò che non c’era luogo per dei perseguimenti penali.
18. L’agenzia dei crediti pubblici rispose ai richiedenti, con lettera dell’ 8 gennaio 2002, che la sospensione del procedimento era conforme alla legge e che le misure conservatorie erano state imposte su dei beni della società. Non risulta dai documenti presentati dinnanzi alla Corte se tali misure fossero state sollecitate effettivamente in questa data. Il 7 febbraio 2002, l’agenzia regionale dei crediti pubblici impose un sequestro conservatorio (възбрана) su una ventina di beni immobiliari della società. Il 2 gennaio 2003, l’agenzia impose un sequestro conservatorio (запор) su 14 034 beni mobiliari, macchine, veicoli ed altro, appartenenti alla società.
19. Con una lettera indirizzata al giudice d’esecuzione il 16 giugno 2003, la società P. informava questo dei sequestri conservatori imposti dall’agenzia dei crediti pubblici e della sua intenzione di contestare ogni misura di esecuzione che questo avrebbe assunto a profitto di creditori privati.
C. Ulteriori sviluppi dell’esecuzione dei crediti dei richiedenti
20. Parecchie domande di misure conservatorie o di esecuzione che i richiedenti sollecitarono in seguito presso il giudice incaricato dell’esecuzione furono respinte in ragione dei sequestri imposti dall’agenzia dei crediti pubblici. Tuttavia, certi richiedenti giunsero a proseguire delle misure di esecuzione ed a ricevere dei pagamenti. Così il Sig. M. (richiesta no 17344/02) ricevette 9 323 BGN nel marzo 2004, la Sig.ra G. (richiesta no 17725/02) un pagamento di 14 846 BGN nel settembre 2003, la Sig.ra T. (richiesta no 21071/02) un pagamento di 953 BGN nel giugno 2001.
21. Gli importi accordati ad ogni richiedente, deduzione fatta dei pagamenti parziali ricevuti, sono stati indicati sotto nel quadro al paragrafo 123.
D. Il ricorso per concorrenza sleale
22. Nel giugno 2004, quattro società concorrenti di P. investirono la Commissione di protezione della concorrenza di un ricorso per concorrenza sleale. Con una decisione del 10 febbraio 2005, la Commissione di protezione della concorrenza constatò che per cinque anni, dall’adozione del piano di correzione nel luglio 1999, lo stato nella persona dell’agenzia dei crediti pubblici non aveva intrapreso nessuna misura per fare eseguire i suoi crediti e non aveva dato prova del normale zelo che ci si potrebbe aspettare da un creditore desideroso di ricuperare i suoi crediti. La commissione considerò che questa situazione costituiva un aiuto indiretto dello stato a profitto della società P. e dunque un caso di concorrenza sleale.
23. In seguito ai ricorsi esercitati dalla società P. e dalle autorità pubbliche riguardate, la Corte amministrativa suprema confermò questa decisione con una sentenza del 12 ottobre 2006.
E. La riapertura del procedimento di liquidazione giudiziale
24. Durante il 2005, una banca creditore di P. chiese la ripresa del procedimento collettivo in applicazione dell’articolo 709 della legge sul commercio, al motivo che la società non rispettava le modalità del piano di correzione. Con un giudizio del 19 luglio 2005, il tribunale regionale di Pleven fece diritto a questa domanda. Tuttavia, il giudizio fu annullato dalla Corte suprema di cassazione il 27 dicembre 2005 al motivo che il creditore in questione deteneva meno del 15% dei debiti della società e non soddisfaceva quindi alle condizioni legali per chiedere la riapertura del procedimento.
25. Lo stesso creditore introdusse in seguito una nuova istanza, congiuntamente ad un’altra banca. Il tribunale regionale fece diritto e, con un giudizio del 19 maggio 2006, ordinò la ripresa del procedimento, dichiarò la società in liquidazione, ordinò il sequestro di tutti i suoi beni e la realizzazione dell’attivo.
26. A seguito di questo giudizio, i richiedenti dichiararono i loro crediti nei termini assegnati. I liquidatori giudiziali stabilirono poi un elenco dei crediti ammessi che furono approvati, dopo esame delle obiezioni sollevate, da un’ordinanza del tribunale regionale dell’ 8 gennaio 2007.
27. L’impresa fu messa in vendita e ceduta per un importo di 44,4 milioni di lev (circa 22,2 milioni di euro) il 18 giugno 2007. L’ 8 agosto 2007, i liquidatori giudiziali stabilirono un conto parziale di ripartizione (частична сметка) del prodotto della vendita. Parecchi creditori tra cui certi richiedenti, contestarono il conto di ripartizione dinnanzi al tribunale regionale di Pleven al motivo che una parte dei loro crediti non era stata inclusa. Secondo il rapporto di perizia effettuato su richiesta del tribunale, tutti i crediti compresi nel piano di correzione e nell’elenco dei crediti ammessi era stato incluso nel conto di ripartizione. Il perito indicò che non poteva fornire una spiegazione alla questione di sapere perché certi titoli esecutivi prodotti dai creditori non figuravano su questi elenchi.
28. Con un’ordinanza del 21 settembre 2007, il tribunale approvò il conto di ripartizione dopo avervi portato certe modifiche. I richiedenti riguardati interposero appello. Il 21 gennaio 2008, la corte di appello di Veliko Tarnovo respinse i ricorsi e confermò l’ordinanza.
29. Gli importi inclusi nel conto di ripartizione approvato dal tribunale dovevano essere versati agli interessati l’ 8 aprile 2008.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
A. Il codice di procedura civile
30. Gli articoli 323 a 359 del codice di procedura civile del 1952, abrogato oramai dall’entrata in vigore di un nuovo codice il 1 marzo 2008, come applicabile al momento dei fatti pertinenti, regolava i procedimenti civili di esecuzione.
31. Secondo questi testi, il giudice incaricato territorialmente competente dell’esecuzione (съдия-изпълнител) apre un procedimento su richiesta di un creditore munito di un titolo esecutivo e mette in opera le misure di esecuzione sollecitate.
32. In virtù degli articoli 332 a 335, le parti ad un procedimento di esecuzione possono investire il tribunale di un ricorso contro gli atti del giudice d’esecuzione o contro il suo rifiuto di realizzare le misure chieste. Il tribunale può o confermare, o annullare gli atti o il rifiuto attaccati. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo nel caso in cui il tribunale decida diversamente (articolo 335). Dalla modifica, nel novembre 2002, dell’articolo 333, una copia della pratica viene mandata al tribunale incaricato dell’esame del ricorso; prima di questa modifica, il trasferimento dell’originale della pratica sospendeva di facto il proseguimento dell’esecuzione.
33. Secondo l’articolo 355 del codice, quando il prodotto delle vendite realizzate è insufficiente per regolare tutti i creditori che hanno investito il tribunale, il giudice incaricato dell’esecuzione regola da prima i crediti che beneficiano di un privilegio, ripartisce poi il resto tra gli altri creditori. Secondo l’articolo 136 della legge sui contratti e gli obblighi (Закон за задълженията и договорите) i crediti che beneficiano di tale privilegio sono, nell’ordine: i crediti fiscali che hanno per origine un’imposta sul bene oggetto dell’esecuzione; i crediti che beneficiano di una sicurezza reale sul bene in questione; i crediti che risultano da contratti di lavoro ed i crediti di alimenti; i crediti pubblici. Altre leggi possono contemplare anche un diritto di preferenza per certi crediti. L’ordine dei crediti così stabilito non si applica nella cornice di un procedimento di liquidazione giudiziale.
B. Il codice di procedura fiscale
34. Il codice di procedura fiscale (Данъчен процесуален кодекс) in vigore dal 1 gennaio 2000 ed abrogato il 1 gennaio 2006, regolava, tra l’altro, le vie di recupero dei crediti di origine pubblica da parte dell’agenzia dei crediti pubblici (Агенция за държавни вземания). I crediti pubblici sono definiti come i crediti degli organismi dello stato e delle collettività pubbliche aventi per origine le imposte, le tasse, le multe e i contributi sociali obbligatori.
35. In virtù dell’articolo 157 del codice, in caso di concorso tra un procedimento civile di esecuzione ed un procedimento pubblico di esecuzione, nessuna misura civile di esecuzione forzata può essere sollecitata contro un bene che è oggetto di misure di esecuzione per i crediti pubblici (articolo 157 capoverso 1).
36. Peraltro, quando un giudice d’esecuzione intraprende delle misure di esecuzione forzata sui beni di un debitore, è tenuto ad informare l’agenzia dei crediti pubblici. Entro 14 giorni, l’agenzia deve stabilire un attestato che indichi quale sia l’importo dei crediti pubblici a riguardo di questo debitore e se delle misure conservatorie sono state imposte dall’agenzia. Per tutti i crediti così dichiarati prima della ripartizione del prodotto dell’esecuzione forzata, lo stato è considerato come avente gli stessi diritti dei creditori che hanno investito il tribunale (articolo 157 capoversi da 2 a 4).
37. In virtù del capoverso 5 dell’articolo 157, quando l’importo totale dei crediti pubblici dichiarati rappresenta più del 50% dell’importo totale dei crediti rivendicati, ogni procedimento civile di esecuzione viene sospeso e l’agenzia dei crediti pubblici impegna un procedimento di esecuzione in applicazione delle disposizioni del codice di procedura fiscale. In virtù dell’articolo 158, se restano dei fondi dopo l’ordinamento dei crediti e degli oneri d’esecuzione, questi vengono trasmessi al giudice nella cornice del procedimento civile d’esecuzione. L’articolo 157 capoverso 5 è stato abrogato il 30 aprile 2002.
38. In seguito ad una richiesta che mirava a fare dichiarare parecchie disposizioni del codice di procedura fiscale contrarie alla Costituzione, la Corte costituzionale ha reso la decisione no 2 del 30 marzo 2000. Per ciò che riguarda l’articolo 157 del codice, la corte ha considerato che creando la possibilità per l’agenzia dei crediti pubblici di intervenire in ogni procedimento civile di esecuzione forzata, questa disposizione instaurava un privilegio procedurale certo a profitto dello stato ma che questo era giustificato dall’interesse generale di garantire il recupero dei crediti di origine pubblica ed il buon funzionamento dello stato, e non andava contro l’obbligo di questo ultimo di proteggere la proprietà privata.
39. A contare dal 1 gennaio 2006, un nuovo codice di procedura fiscale e di previdenza sociale (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс) è entrato in vigore, riprendendo essenzialmente le disposizioni del codice di procedura fiscale (articoli 191 e seguenti concernenti il concorso di procedimenti di esecuzione).
C. La legge sul commercio (Търговски закон)
40. Gli articoli 607 e seguenti di questa legge regolano il procedimento di correzione e di liquidazione giudiziale.
41. In virtù dell’articolo 638, l’apertura di un procedimento collettivo provoca la sospensione dei procedimenti di esecuzione individuale.
42. I crediti che risultano da contratti di lavoro sono iscritti d’ufficio sull’elenco dei crediti (articolo 687).
43. Gli articoli 696 e seguenti contemplano la possibilità di adottare un piano di correzione, accettato dal debitore e dai creditori, che possa contemplare in particolare uno scaglionamento o una cancellazione dei debiti. L’approvazione del piano da parte del tribunale mette fine al procedimento di correzione giudiziale. Sulla base del piano approvato dal tribunale, i creditori possono ottenere un titolo esecutivo che permette l’esecuzione forzata (articolo 708).
44. Peraltro, se il debitore non rispetta le modalità del piano di correzione, i creditore detentori come minimo del 15% dei crediti possono chiedere la ripresa del procedimento collettivo, senza possibilità di correzione. In questo caso, il tribunale dichiara il debitore in liquidazione, impone un sequestro conservatorio sull’insieme dei suoi beni ed ordina la realizzazione dell’attivo (articoli dal 709 al 711). Lo stato creditore ha la stessa possibilità anche se detiene meno del 15% dei crediti (articolo 153 capoverso 3 del codice di procedura fiscale, articolo 189 capoverso 5 del nuovo codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale).
45. L’articolo 722 della legge sul commercio stabilisce l’ordine dei crediti nella cornice del procedimento di correzione e di liquidazione giudiziale come segue:
1) crediti che beneficiano di sicurezze reali sul bene che è oggetto dell’esecuzione,;
2) crediti che hanno dato adito all’ esercizio di un diritto di ritenzione sul bene in questione;
3) onere del procedimento di correzione e di liquidazione giudiziale che comprende in particolare i crediti risultanti dai contratti di lavoro in caso di proseguimento dell’attività;
4) crediti risultanti dai contratti di lavoro che sono nati prima dell’apertura del procedimento collettivo;
5) crediti di alimenti;
6) crediti pubblici nati prima dell’apertura del procedimento collettivo;
7) crediti nati dopo l’apertura del procedimento collettivo e legati al proseguimento dell’attività;
8) gli altri crediti chirografari anteriori all’apertura del procedimento;
9) gli interessi legali o convenzionali dovuti su dei crediti chirografari, toccati dopo il giudizio di apertura del procedimento.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
46. Invocando il diritto ad un processo equo e l’esigenza di termine ragionevole garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano dell’impossibilità prolungata di ottenere l’esecuzione dei giudizi resi a loro favore contro il loro vecchio datore di lavoro. La Corte stima che conviene esaminare questo motivo di appello allo sguardo del diritto ad un tribunale garantito dall’articolo 6 § 1 le cui parti pertinenti dispongono:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita, pubblicamente ed in un termine ragionevole, da un tribunale, che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Argomenti delle parti
1. I richiedenti
47. I richiedenti considerano che la sospensione dei procedimenti di esecuzione che avevano impegnato ed i privilegi accordati ai crediti pubblici hanno avuto per effetto, nel loro caso particolare, di privarli della possibilità di eseguire i giudizi definitivi resi a loro favore per un lungo periodo e dunque di rendere inutili ed illusori i procedimenti interni che erano arrivati a questi giudizi.
48. Per ciò che riguarda, da una parte, l’esecuzione dei giudizi individuali resi dopo il piano di correzione, i richiedenti espongono che i procedimenti di esecuzione impegnati sono stati da prima sospesi in applicazione dell’articolo 157 capoverso 5 del codice di procedura fiscale e che anche dopo l’abrogazione di questa disposizione, essendo stato aperto un procedimento pubblico di esecuzione e avendo imposto l’agenzia dei crediti pubblici un sequestro conservatorio sulla maggior parte dei beni della società debitrice, la possibilità di procedere a misure di esecuzione costretta dei loro crediti era completamente teorica.
49. I richiedenti mettono in evidenza che la regolamentazione esistente permette allo stato di intervenire in ogni procedimento di esecuzione quando esistono degli importanti debiti di origine pubblica. In simile caso, i creditori privati sono posti in una situazione di incertezza concernente la possibilità stessa o i termini di ottenimento di un pagamento.
50. Stimano che nel loro caso particolare la regolamentazione in causa è stata applicata in modo abusivo per favorire l’impresa P.. Espongono difatti che i crediti pubblici in questione esistevano già dagli anni 1998-1999, molto prima dell’apertura dei loro procedimenti di esecuzione, e che le autorità competenti non avrebbero malgrado ciò intrapreso nessuna misura in vista del loro recupero prima del 2002.
51. Anche dopo l’apertura del procedimento pubblico di esecuzione, l’agenzia dei crediti pubblici sarebbe restata passiva ed lei misure conservatorie imposte non sarebbero state seguite dall’esecuzione. Quindi, al posto di garantire il recupero dei crediti pubblici, queste misure hanno avuto per effetto di proteggere la società dei creditori privati impedendole di proseguire l’esecuzione.
52. Per ciò che riguarda la possibilità, invocata dal Governo, di procedere ad un’esecuzione su dei beni della società che non erano stati oggetto di misure conservatorie da parte dell’agenzia pubblica, i richiedenti considerano che non esisteva in pratica, tenuto conto del fatto che l’agenzia dei crediti pubblici aveva imposto un sequestro conservatorio sulla maggior parte dei beni della società debitrice e che ne imponeva una ogni volta che un creditore privato impegnava delle misure di esecuzione contro un nuovo bene.
53. Trattandosi, d’altra parte, dei crediti anteriori al piano di correzione, i richiedenti avanzano che benché si siano visti rilasciare dei titoli esecutivi sulla base del giudizio dell’ 8 luglio 1999, l’esecuzione è stata bloccata in ragione dei ricorsi introdotti dalla società P.. Difatti, anche se il codice di procedura civile contemplava che tali ricorsi non avessero effetto sospensivo, i procedimenti di esecuzione erano di facto bloccati in ragione del trasferimento delle pratiche alle giurisdizioni investite dei ricorsi. Dopo il rigetto dei ricorsi, si è potuto riprendere l’esecuzione, i richiedenti si sono trovati nell’impossibilità di procedere all’esecuzione in ragione dei sequestri imposti dall’agenzia dei crediti pubblici come per l’altro gruppo di crediti, sopra menzionato.
2. Il Governo
54. Il Governo ricorda che il diritto ad un tribunale garantito dall’articolo 6 non è assoluto e può essere oggetto di restrizioni. Nello specifico, è vero che il codice di procedura fiscale contemplava che lo stato potesse unirsi in quanto creditore ad ogni procedimento di esecuzione individuale, che le misure di esecuzione non potessero essere prese su dei beni che erano oggetto di un sequestro da parte dell’agenzia dei crediti pubblici e che i procedimenti individuali di esecuzione potessero essere interrotti a profitto di un procedimento pubblico sotto l’effetto dell’articolo 157 capoverso 5 del codice di procedimento fiscale; tuttavia, il Governo considera che queste misure costituiscano delle restrizioni al diritto di ottenere l’esecuzione di un giudizio che era previsto dalla legge e legittimo allo scopo di garantire il recupero dei crediti pubblici.
55. Considera inoltre che i richiedenti avevano la possibilità di intraprendere delle misure di esecuzione sui beni della società su cui l’agenzia pubblica non aveva imposto misure conservatorie.
B. Valutazione della Corte
1. Principi generali
56. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’esecuzione di un giudizio o di una sentenza, di qualunque giurisdizione questo sia, deve essere considerato come facenteparte integrante del “processo” ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II; Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
57. Il diritto all’esecuzione di una decisione di giustizia è così uno degli aspetti del diritto di accesso ad un tribunale. Certo, questo diritto non è assoluto: richiama anche per sua natura una regolamentazione in materia da parte dello stato che gode di un certo margine di valutazione. Così, la Corte ha considerato che il diritto ad un tribunale non impone agli Stati contraenti di fare eseguire ogni giudizio di carattere civile qualunque sia e qualunque siano le circostanze (Sanglier c. Francia, no 50342/99, § 39, 27 maggio 2003).
58. Gli Stati hanno tuttavia l’obbligo positivo di mettere in posto un sistema che sia effettivo in pratica come in diritto e garantisca in particolare l’esecuzione delle decisioni giudiziali definitive tra persone private (Fouklev c. Ucraina, no 71186/01, § 84, 7 giugno 2005; Ruianu c. Romania, no 34647/97, § 66, 17 giugno 2003). La responsabilità dello stato concernente l’esecuzione di un giudizio da parte di una persona di diritto privato può trovarsi impegnata quindi se le autorità pubbliche implicate nei procedimenti di esecuzione mancano dello zelo richiesto o anche impediscono l’esecuzione (Fouklev, precitata, § 67).
59. La Corte ha ammesso anche che un intervento dello stato in un procedimento di esecuzione di un giudizio potrebbe rivelarsi giustificato in certe circostanze particolari, in particolare nella cornice del margine di valutazione di cui questo gode in materia di regolamentazione dell’uso dei beni. Tuttavia, simile intervento non può avere come conseguenza di impedire, invalidare o ritardare in modo eccessivo l’esecuzione né, ancora meno, di rimettere in questione il merito delle decisioni rese (Immobiliare Saffi, precitata, § 74).
60. In ogni caso, la Corte deve convincersi che le limitazioni messe in opera non restringono l’accesso offerto all’individuo in un modo o ad un punto tale che il diritto venga raggiunto nella sua stessa sostanza. Simile limitazione si concilia con l’articolo 6 § 1 solo se tende ad uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto (Matheus c. Francia, no 62740/00, § 56, 31 marzo 2005; Sabin Popescu c. Romania, no 48102/99, 2 marzo 2004, § 66).
2. Applicazione al caso specifico
61. La Corte nota al primo colpo che nel presente caso il debitore era una società commerciale di diritto privato e che le autorità pubbliche non erano direttamente tenute all’esecuzione dei giudizi in causa. Ricercherà quindi se le azioni o le inoperosità delle autorità pubbliche hanno avuto per effetto di impedire o di ritardare l’esecuzione di suddetti giudizi al punto di portare una violazione dell’articolo 6 § 1.
62. La Corte considera che c’è luogo di distinguere nello specifico l’esecuzione dei giudizi posteriori al piano di correzione pronunciato alla conclusione dei procedimenti individuali impegnati dai richiedenti (paragrafo 12 sopra) e quella dei titoli esecutivi rilasciati in virtù del giudizio dell’ 8 luglio 1999 nella cornice del procedimento di correzione giudiziale (paragrafo 8 sopra).
63. Trattandosi del primo gruppo di giudizi, la Corte rileva che i procedimenti di esecuzione impegnati dai richiedenti sono stati sospesi nel gennaio 2002 in applicazione dell’articolo 157 capoverso 5 del codice di procedura fiscale a profitto di un procedimento pubblico di esecuzione. Gli interessati non potevano più intraprendere perciò, alcun passo in vista dell’esecuzione costretta dei loro giudizi e potevano essere tributari dell’azione dell’agenzia dei crediti pubblici per ottenere un ordinamento dei loro propri crediti (vedere sopra 36 e 38 paragrafi).
64. È vero che dopo l’abrogazione della disposizione in questione nell’aprile 2002, i richiedenti avevano in teoria la possibilità di ricominciare il procedimento di esecuzione. Tuttavia, l’agenzia dei crediti pubblici aveva imposto dei sequestri conservatori sulla maggior parte dei beni immobiliari e di numerosi beni mobiliari della società che rendevano impossibile l’esecuzione su questi beni. Tenuto conto dell’ampiezza dei sequestri così imposti, ed anche se certi richiedenti sono giunti tuttavia ad ottenere un ordinamento, la Corte riconosce che era molto difficile in pratica per gli interessati trovare dei beni su cui esercitare l’esecuzione. Rileva che questa situazione è perdurata fino alla riapertura del procedimento di liquidazione giudiziale nel maggio 2006.
65. La Corte può ammettere che, nella cornice del margine di valutazione degli Stati, le autorità fiscali possano vedersi accordare certi privilegi allo scopo di garantire il recupero dei crediti pubblici. Tuttavia, è obbligata a constatare che nel caso specifico, anche se l’intervento delle autorità perseguiva all’origine tale obiettivo, è difficile considerare che gli atti delle autorità siano restati proporzionati a questo scopo. La Corte rileva difatti che, malgrado i sequestri conservatori imposti, nessuna misura di esecuzione contro la società P. è stata impegnata dall’agenzia dei crediti pubblici. La Commissione di protezione della concorrenza ha constatato nella sua decisione del 10 febbraio 2005 del resto che astenendosi dal prendere delle misure di esecuzione per cinque anni circa, l’agenzia dei crediti pubblici non aveva dato prova dello zelo che normalmente ci si aspetta da un creditore e ha stimato che questa situazione fosse costitutiva di una sovvenzione indiretta dello stato alla società P..
66. Alla vista di queste osservazioni, la Corte considera che l’intervento dell’agenzia dei crediti dello stato nel corso dei procedimenti impegnati dai richiedenti e la sua susseguente passività, mentre i procedimenti degli interessati rimanevano bloccati, ha reso quasi impossibile l’esecuzione dei giudizi dei richiedenti durante più di quattro anni, senza che questa situazione apparisse giustificata da una qualsiasi considerazione legittima.
67. Trattandosi del secondo gruppo di titoli esecutivi, quelli rilasciati sulla base del giudizio dell’ 8 luglio 1999, la Corte rileva che i procedimenti di esecuzione impegnati dai richiedenti sono stati, in un primo tempo, sospesi in ragione dei ricorsi introdotti dalla società P.. Se le autorità non possono essere ritenute per responsabili dell’utilizzazione, da parte della società debitrice, delle vie di diritto esistenti, la Corte nota che l’esame di questi ricorsi ha necessitato da due a tre anni, termine che sembra a prima vista eccessivo. Difatti, questi ricorsi riguardavano la semplice decisione di rilasciare dei titoli esecutivi ai richiedenti sulla base del giudizio che aveva approvato il piano di correzione e non sembravano presentare una complessità particolare. Peraltro, tale durata non potrebbe essere già considerata come ragionevole tenuto conto della natura salariale dei crediti dei richiedenti e dei ritardi imputati nell’esecuzione.
68. La Corte rileva che poi, quando il perseguimento dei procedimenti di esecuzione è diventato possibile, i richiedenti si sono ritrovati di fronte alle difficoltà descritte sopra per ciò che riguarda il primo gruppo di giudizi (paragrafi 63-66).
69. Alla vista di ciò che precede, la Corte considera che i richiedenti hanno subito una restrizione ingiustificata e sproporzionata del loro diritto di vedere eseguire i giudizi resi a loro favore che ha recato offesa alla sostanza stessa del loro diritto ad un tribunale. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
70. I richiedenti considerano che gli ostacoli incontrati ed i ritardi accusati nell’esecuzione dei loro crediti sono anche costitutivi di un attentato al loro diritto al rispetto dei beni, che va contro l’articolo 1 del Protocollo no 1, solo e combinato con l’articolo 13 della Convenzione. Queste disposizioni si leggono come segue:
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Articolo 13
“Ogni persona i cui i diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone agendo nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
A. Argomenti delle parti
1. I richiedenti
71. Secondo i richiedenti, gli importi che sono stati assegnati loro dalle giurisdizioni interne costituiscono dei crediti certi ed esigibili e dunque dei “beni” protetti dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Sostengono che l’applicazione dei privilegi a profitto dei crediti pubblici ed il difetto di zelo delle autorità hanno impedito l’esecuzione di questi crediti e che sono rimasti nell’incertezza di potere un giorno ottenerne il pagamento.
72. I richiedenti considerano che anche se hanno ricevuto alla fine certi pagamenti, i loro crediti sono stati solamente parzialmente soddisfatti. Espongono in particolare che non hanno percepito gli interessi moratori il cui importo, tenuto conto del tempo che era trascorso dal momento della pronuncia dei giudizi, aveva raddoppiato il valore dei crediti al principale. Inoltre, per alcuni di loro, e senza spiegazione comprensibile, solamente una parte dei crediti sono stati riconosciuti-sia quelli risultanti dal piano di correzione, sia quelle conclusioni dei giudizi individuali.
73. Concernente la giustificazione di questa situazione, i richiedenti stimano che, anche ammesso che lo stato disponga di un certo margine di valutazione per prendere delle misure per garantire il recupero dell’imposta, si sono visti imporre un carico che non potrebbe essere considerato come proporzionata ad un obiettivo legittimo.
74. I richiedenti ricordano a questo riguardo che i crediti pubblici a profitto dalle quali i loro procedimenti di esecuzione sono stati sospesi esistevano già dal 1998-1999 e che lo stato non aveva preso nessuna misura per il loro recupero prima che i vecchi salariati impegnassero dei procedimenti di esecuzione nel 2001. In seguito, l’agenzia dei crediti pubblici è restata passiva e non ha né proceduto alle esecuzioni forzate né chiesto la ripresa del procedimento di correzione e di liquidazione giudiziale benché ne avesse la possibilità.
75. Difatti, malgrado la sua ostinazione a non eseguire i suoi crediti, l’agenzia avrebbe continuato ad imporre dei sequestri conservatori ogni volta che i creditori privati trovavano dei beni della società “P.” che potevano essere oggetto di una misura di esecuzione. I richiedenti concludono che le misure conservatorie imposte dall’agenzia avevano in realtà per obiettivo di impedire agli altri creditori di ricuperare i loro crediti.
76. Inoltre, più il tempo passava, più le probabilità di ottenere un’esecuzione contro l’impresa che conosceva delle difficoltà ed aveva mantenuto solamente parzialmente la sua attività, si assottigliavano. I richiedenti hanno ricevuto in fin dei conti solo un pagamento parziale.
77. I richiedenti considerano che si sono visti imporre così un carico individuale eccessivo ai sensi della giurisprudenza della Corte. Mettono in evidenza che non erano dei creditori commerciali avendo preso un rischio calcolato, ma che i loro crediti avevano per origine degli stipendi, delle indennità di congedo pagati o di altre indennità che risultavano dai loro contratti di lavoro e costituivano per molti la principale sorgente di redditi per provvedere ai loro bisogni.
78. Sottolineano anche che non disponevano di vie di ricorso per sbloccare la situazione od ottenere un compenso. Indicano a questo riguardo che una legge è stata adottata nel 2004, creando un fondo di garanzia per gli stipendi dovuti dalle imprese in liquidazione ma che le sue disposizioni non si applicavano alle situazioni già in corso.
2. Il Governo
79. Il Governo combatte la tesi dei richiedenti e considera che la regolamentazione applicabile e gli atti intrapresi dalle autorità pubbliche non costituiscono un attentato sproporzionato al loro diritto al rispetto dei beni. Sottolinea che l’ingerenza delle autorità era limitata nella misura in cui l’esecuzione da parte dei creditori privati era esclusa solamente sui soli beni della società che erano stati oggetto di una misura conservatoria da parte dell’agenzia dei crediti pubblici e che lo stato poteva unirsi ai procedimenti di esecuzione privata solo se avesse dichiarato i suoi crediti al giudice incaricato dell’esecuzione. I richiedenti dunque avevano la possibilità di ottenere l’esecuzione costretta dei loro crediti su altri beni della società, non riguardati dalle misure di esecuzione prese dalle autorità pubbliche.
80. Il Governo considera che ad ogni modo, il dovere dello stato di proteggere la proprietà privata non potrebbe prevalere a fronte di altri suoi doveri, come quello di garantire il recupero dei crediti pubblici ed il funzionamento dello stato. Sottolinea inoltre l’importanza strategica dell’impresa P. nell’economia nazionale.
B. Valutazione della Corte
1. Sull’applicabilità dell’articolo 1 del Protocollo no 1
81. Non è contestato tra le parti che i giudizi resi a favore dei richiedenti e che condannavano la società P. a versare loro differenti somme a titolo di stipendi o indennità, così come il giudizio dell’ 8 luglio 1999 che adottava un piano di correzione di suddetta società, erano definitivi ed esecutivi ed avevano fatto nascere a profitto dei richiedenti dei crediti certi ed esigibili costitutivi di “beni” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere, tra altre, Bourdov c. Russia, no 59498/00, § 51, CEDH 2002-III). Come le parti, la Corte stima che l’articolo 1 del Protocollo no 1 si trova quindi ad applicare.
2. Sulla regola applicabile
82. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 contiene tre norme distinte: la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, che figura nella seconda frase dello stesso capoverso, prevede la privazione di proprietà; in quanto alla terza, contenuta nel secondo capoverso, riconosce agli Stati il potere di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi. Non si tratta per tanto di regole prive di rapporto tra esse. La seconda e la terza hanno fatto riferimento agli esempi particolari di attentati al diritto di proprietà; quindi, si devono interpretare alla luce del principio consacrato dalla prima (vedere, tra altre, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004-V; Gasus Dosier – und Fördertechnik GmbH c. Paesi Bassi, 23 febbraio 1995, § 55, serie A no 306-B).
83. Nello specifico, i richiedenti si lamentano degli ostacoli incontrati e dei ritardi intervenuti nell’esecuzione dei crediti di cui erano titolari e dell’esecuzione solamente parziale che hanno potuto ottenere alla fine nella cornice della liquidazione dell’impresa.
84. Gli atti e le omissioni denunciate risultano quindi, in parte, dell’esercizio da parte dell’amministrazione di prerogative che le sono state conferite nella cornice del recupero di crediti fiscali ed assimilati e, in parte, dall’applicazione delle regole relative ai procedimenti di esecuzione forzata ed alla correzione ed alla liquidazione giudiziale delle imprese. La Corte considera che in queste circostanze il motivo di appello deve essere esaminato sul terreno del diritto degli Stati, in virtù del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, di regolamentare l’uso dei beni nell’interesse generale o di garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe.
3. Sulla natura della violazione addotta
85. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 tende essenzialmente a premunire l’individuo contro ogni ingerenza ingiustificata dello stato nell’esercizio del diritto al rispetto dei suoi beni. Combinato con l’obbligo generale imposto dall’articolo 1 della Convenzione agli Stati contraenti di garantire ad ogni persona che dipende dalla loro giurisdizione i diritti e libertà che vi sono consacrati, questa disposizione può implicare anche degli obblighi positivi di prendere le misure necessarie per proteggere il diritto di proprietà, e questo anche nei casi che riguardano una controversia tra persone di diritto privato (Sovtransavto Holding c. Ucraina, no 48553/99, § 96, CEDH 2002-VII; Fouklev, precitata, § 90).
86. La frontiera tra gli obblighi positivi e negativi dello stato a titolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non suscita tuttavia una definizione precisa. Nelle circostanze particolari della causa, la Corte stima inutile determinare precisamente se bisogna considerare la condotta delle autorità pubbliche sotto l’angolo degli obblighi positivi dello stato o sul terreno dell’obbligo negativo di questo di astenersi dall’operare delle ingerenze ingiustificate nel diritto al rispetto dei beni, o come una combinazione dei due. I criteri applicabili sono comparabili difatti: in ogni caso, l’atto o l’astensione dall’ agire dello stato deve rispondere al principio di legalità, inseguire un scopo legittimo e predisporre un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, mutatis mutandis, Broniowski, precitata, §§ 144-146). La Corte esaminerà quindi la situazione dei richiedenti alla luce di questi principi.
4. Sul rispetto dei principi emanati dalla giurisprudenza della Corte
87. La Corte rileva che i richiedenti non sostengono che il comportamento delle autorità pubbliche nello specifico non “fosse previsto dalla legge” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Ammette anche che la regolamentazione pertinente e la sua applicazione nello specifico prevedevano in particolare degli scopi legittimi nell’interesse generale, ossia facilitare il recupero dei crediti pubblici e garantire una gestione equa dell’esecuzione dei crediti, nel caso delle imprese in difficoltà. La principale questione che si pone nello specifico è quindi quella del rispetto del “giusto equilibrio.”
88. La Corte ricorda che affinché questa esigenza sia rispettata ci deve essere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo legittimo perseguito dall’ingerenza. Controllando il rispetto di questa esigenza, la Corte riconosce però allo stato un certo margine di valutazione tanto per scegliere le modalità di collocamento in opera tanto per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell’interesse generale, dalla preoccupazione di raggiungere l’obiettivo previsto (Gasus Dosier – und Fördertechnik GmbH, precitata, §§ 60 e 62; Stere ed altri c. Romania, no 25632/02, §§ 51-52, 23 febbraio 2006; Immobiliare Saffi, precitata, § 49).
89. Nel presente genere, concernente innanzitutto l’intervento, nel gennaio 2002, dell’agenzia dei crediti pubblici nei procedimenti individuali di esecuzione impegnati dai richiedenti, la Corte ricorda che in seguito a questo intervento i procedimenti di esecuzione sono stati sospesi, le misure conservatorie imposte sono diventate nulle e gli interessati non potevano più sollecitare altre misure di esecuzione su dei beni che erano oggetto di sequestri conservatori da parte dell’agenzia pubblica (paragrafi 15, 36 e 38 sopra).
90. La Corte considera che la concessione di simili privilegi all’amministrazione fiscale in vista del recupero dei crediti pubblici non potrebbe essere di per sé considerati come se rompessero “il giusto equilibrio” tra l’interesse pubblico ed i diritti individuali, avuto in particolare riguardo al largo margine di valutazione lasciato agli Stati in simile materia (Gasus Dosier – und Fördertechnik GmbH, precitata, § 60).
91. Tuttavia, tenuto conto del rischio che comprendono tali privilegi di imporre agli altri creditori un carico eccessivo in quanto alla possibilità di fare eseguire i loro crediti, la Corte stima che dovrebbero essere vincolati da certe garanzie di procedura per badare affinché il loro collocamento in opera e le loro incidenze per gli altri creditori non siano né arbitrari né imprevedibili (vedere, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi, precitata, § 54; F.L. c. Italia, no 25639/94, § 30, 20 dicembre 2001).
92. Nel presente caso, la Corte ha constatato sopra che, a causa dei sequestri imposti su numerosi beni della società e della mancanza di misure di esecuzione da parte dell’agenzia dei crediti pubblici, l’esecuzione dei giudizi dei richiedenti è stata impedita per un periodo di quasi quattro anni (paragrafi 64-66 della presente sentenza). In quanto al secondo gruppo di crediti, quelli derivanti dal piano di correzione, la loro esecuzione è stata da prima ritardata dai termini eccessivi di esame dei ricorsi introdotti dalla società prima di essere bloccata come quella degli altri giudizi (paragrafi 67-68 sopra). Durante questo periodo, i richiedenti sono stati mantenuti così nell’incertezza di sapere se avessero potuto un giorno ricevere pagamento in esecuzione dei giudizi resi a loro favore.
93. La Corte rileva anche che i richiedenti non hanno potuto ricevere un’esecuzione completa dei loro crediti in ragione dell’applicazione delle regole di precedenza dei crediti nella cornice della liquidazione giudiziale che accorda un posto privilegiato ai crediti salariali ma non agli interessi moratori dovuti su tali crediti (paragrafo 45 sopra).
94. Certo, lo stato non potrebbe in principio essere ritenuto come responsabile per un difetto di pagamento dovuto all’insolvenza di un creditore privato (Sanglier, precitata, § 39). La Corte ha ammesso anche che in certi casi, quando il debitore non dispone di fondi sufficienti, l’esercizio da parte dello stato delle sue prerogative in materia fiscale può implicare che gli altri creditori si vedano ridurre la possibilità di ottenere un pagamento integrale dei loro crediti (Gasus Dosier – und Fördertechnik GmbH, precitata, § 69).
95. La Corte ricorda pertanto nella cornice del motivo di appello derivato dall’articolo 6 della Convenzione, che ha considerato che nello specifico gli ostacoli imposti ai procedimenti di esecuzione dei richiedenti ed i ritardi generati per questo fatto non fossero giustificati dal recupero dei crediti pubblici nella misura in cui l’agenzia dei crediti pubblici non aveva proceduto a nessuna misura di esecuzione durante questo periodo (paragrafi 65 e 66 sopra).
96. Non appare peraltro che i richiedenti abbiano avuto un’altra possibilità di ottenere l’esecuzione costretta dei loro crediti, di chiedere la ripresa del procedimento di liquidazione o di rimediare alla mancanza di zelo dell’agenzia pubblica. La possibilità di chiedere la ripresa del procedimento di liquidazione giudiziale in caso di difetto di esecuzione del piano di correzione era difatti solamente aperta ai creditori che detenevano più del 15% dei crediti, il che non era il caso dei richiedenti. Peraltro, il fondo nazionale di garanzia degli stipendi creato in seguito non ha potuto trovare applicazione nel loro caso.
97. In queste circostanze, la Corte considera che i ritardi intervenuti nell’esecuzione e l’impossibilità per i richiedenti di ottenere principalmente il pagamento della totalità dei loro crediti non erano dovuti all’insolvenza della società debitrice, ma erano la conseguenza dell’intervento delle autorità pubbliche nei procedimenti di esecuzione impegnati dagli interessati, dalla susseguente passività di queste e della durata eccessiva di certi procedimenti (vedere, a contrario, F.L. c. Italia, precitata, § 34).
98. Ora, la Corte rileva che i crediti dei richiedenti consistevano negli stipendi e nelle indennità derivanti dai loro contratti di lavoro e rivestivano quindi un’importanza particolare per gli interessati. Inoltre, non si potrebbe considerare i richiedenti come i creditori commerciali che hanno preso un rischio cosciente contraendo con la società e che devono sopportare di conseguenza le conseguenze dell’esistenza di debiti fiscali nel patrimonio di questa 8Gasus Dosier – und Fördertechnik GmbH, precitata, § 70).
99. Alla vista di queste osservazioni, la Corte stima che il giusto equilibrio che deve essere predisposto tra la salvaguardia del diritto degli individui al rispetto dei loro beni e le esigenze dell’interesse generale non è stato preservato nel caso specifico. Conclude di conseguenza alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
5. Sul motivo di appello derivato dall’articolo 13
100. La Corte stima che le conclusioni a cui è giunta a proposito della violazione addotta dell’articolo 1 del Protocollo no 1 preso isolatamente la dispensano dall’obbligo di pronunciarsi ulteriormente sul terreno dell’articolo 13 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
101. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
1. Danno materiale
102. A titolo di danno materiale, i richiedenti richiedono il pagamento dei loro crediti come riconosciuti dai titoli esecutivi rilasciati, aumentati degli interessi moratori dovuti fino al 20 gennaio 2008 e deduzione fatta delle somme già versate o che dovevano essere versate nell’aprile 2008 nella cornice della liquidazione della società P..
103. Sottolineano che, per la maggior parte di essi, solo i crediti al principale sono stati pagati, all’esclusione degli interessi moratori su questi importi. Ora, tenuto conto del termine trascorso e dell’inflazione, l’importo di questi interessi era elevato. I richiedenti producono un’opinione di un perito secondo la quale tra il 2000 e il 2007 il tasso di inflazione era dell’ordine del 70%, lo stipendio medio è aumentato dell’ 86% ed i prezzi dell’immobiliare locale erano triplicati. Ritengono le autorità come responsabile di questa situazione nella misura in cui l’impresa disponeva inizialmente di beni sufficienti per coprire i suoi debiti e in cui il tempo trascorso a causa dell’intervento delle autorità ha contribuito a sminuire il patrimonio di questa.
104. Il Governo non ha presentato alcun commento.
105. La Corte rileva al primo colpo che i richiedenti hanno ottenuto degli ordinamenti parziali dei loro crediti, o in seguito a misure di esecuzione individuale, o nella cornice della liquidazione dell’impresa. Nota tuttavia che anche se la maggior parte di essi hanno ricevuto un importo corrispondente ai loro crediti al principale, non hanno potuto ottenere l’ordinamento totale dei loro crediti, includendo che gli interessi moratori, dovuti in ragione del ritardo del pagamento.
106. È certo difficile per la Corte speculare sulle capacità dell’impresa debitrice di onorare i suoi debiti e sulla probabilità per i richiedenti di ottenere un pagamento della totalità dei loro crediti se le azioni e l’ inoperosità delle autorità al motivo dalle quali ha constatato sopra una violazione dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non avessero avuto luogo, e dunque di stimare l’importo esatto del danno subito dagli interessati.
107. Tuttavia, nelle circostanze dello specifico, la Corte stima ragionevole la posizione dei richiedenti che considerano che questo danno corrisponde alla differenza tra gli importi effettivamente versati e la totalità dei loro crediti, includendo gli interessi moratori, dovuti conformemente al diritto interno. Rileva del resto che il Governo non ha contestato l’approccio utilizzato né gli importi rivendicati dai rispettivi richiedenti.
108. Perciò, la Corte accorda agli interessati l’interezza degli importi richiesti a titolo di danno materiale.
109. Il quadro al paragrafo 123 sotto riproduce le richieste dei richiedenti a questo titolo e gli importi accordati dalla Corte. I dettagli delle richieste dei richiedenti, ossia eventualmente l’importo dei loro crediti dopo deduzione dei pagamenti individuali intervenuti, gli interessi dovuti su questi importi, così come gli importi riconosciuti nella cornice della liquidazione dell’impresa e che dovevano essere versati nell’aprile 2008, figurano nel quadro qui accluso della presente sentenza.
2. Danno morale
110. I richiedenti chiedono anche risarcimento del danno morale che hanno subito in ragione della situazione prolungata di incertezza nella quale sono stati posti a causa del difetto di pagamento dei loro crediti salariali, delle difficoltà di provvedere ai bisogni delle loro famiglie e dei sentimenti di angoscia e di umiliazione provata. Sottolineano anche che il difetto di pagamento da parte dell’impresa delle quote a titolo della previdenza contro le malattie e di pensione ha causato loro anche un danno per cui pretendono un risarcimento morale in ragione delle difficoltà di computazione dell’aspetto materiale. In conclusione, i richiedenti chiedono un risarcimento per danno morale a concorrenza di 5 000 EUR ciascuno.
111. Il Governo non ha sottomesso osservazioni.
112. La Corte stima che i richiedenti hanno subito un danno morale a causa della frustrazione provocata dall’impossibilità di vedere eseguire i giudizi resi a loro favore e che questo danno non è compensato sufficientemente da una constatazione di violazione. Concernente la valutazione di questo danno, la Corte prende in considerazione la natura delle violazioni constatate, la posta per i richiedenti e la sua giurisprudenza in cause similari. Considera in compenso che il numero dei richiedenti non deve essere preso in conto per provocare una riduzione dell’importo da assegnare nella misura in cui nello specifico gli interessati non erano, salvo nella cornice del procedimento di correzione e liquidazione giudiziale, parti ad un procedimento comune, ma avevano condotto dei procedimenti giudiziali e di esecuzione distinta (vedere, a contrario e mutatis mutandis, Arvanitaki-Roboti ed altri c. Grecia [GC], no 27278/03, § 29, 15 febbraio 2008). Basandosi sulle considerazioni precedenti e deliberando in equità, la Corte assegna 2 300 EUR a ciascuno dei richiedenti a titolo di danno morale.
B. Oneri e spese
113. I richiedenti sollecitano il rimborso degli oneri e spese sostenuti per la difesa dei loro diritti.
114. Richiedono innanzitutto la parcella del loro avvocato, T., sostenuta nella cornice dei procedimenti interni. Producono le convenzioni di parcella accettate da ciascuno dei richiedenti, per un importo totale di 18 200 BGN (circa 9 300 EUR) così come un conteggio del lavoro effettuato. Chiedono che gli importi accordati vengano versati direttamente al loro avvocato.
115. Per il procedimento dinnanzi alla Corte, i richiedenti chiedono 14 000 EUR a titolo di parcella, per i loro due avvocati e producono un conteggio del lavoro effettuato, a concorrenza di 146 ore per la Sig.ra M.-V. e 186 ore per T.. Chiedono che gli importi accordati vengano versati direttamente ai loro avvocati.
116. I richiedenti sollecitano anche, giustificativi all’appoggio, il rimborso degli oneri postali e di traduzione, così come della parcella del perito esposto per la preparazione della loro domanda di soddisfazione equa per un importo totale di 1 750 BGN, o 42 BGN con richiedente, circa 21 EUR.
117. Certi richiesti chiedono infine il rimborso di oneri addizionali di corrispondenza, di traduzione o delle tasse per le autenticazioni notarili. Producono dei giustificativi per una parte degli oneri così reclamati.
118. Il Governo non ha sottomesso commenti.
119. La Corte ricorda che secondo la giurisprudenza un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui vengano stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso.
120. Nello specifico, concernente innanzitutto la parcella di avvocato che i richiedenti hanno sostenuto nella cornice dei procedimenti interni, la Corte stima che una parte degli oneri così reclamati deve essere considerata come sopraggiunta normalmente nella cornice di un procedimento di esecuzione e non sono stati generati dagli ostacoli e dai ritardi imputabili allo stato per cui ha constatato sopra una violazione. Alla vista degli elementi in suo possesso, la Corte stima ragionevole assegnare un importo globale di 3 000 EUR a questo titolo, da versare sul conto designato dall’avvocato dei richiedenti nei procedimenti interni.
121. Per ciò che riguarda la parcella di avvocato sostenuta nella cornice del presente procedimento, avuto riguardo alla complessità della causa ed agli elementi in suo possesso, la Corte stima ragionevole un importo globale di 8 000 EUR. Conviene dedurre da questa somma 1 700 EUR che sono stati versati dal Consiglio dell’Europa a titolo dell’assistenza giudiziale. La Corte accorda quindi 6 300 EUR a questo titolo, da versare sul conto designato dai due avvocati dei richiedenti.
122. Trattandosi degli oneri il cui rimborso viene reclamato, la Corte considera ragionevoli e giustificati gli oneri rivendicati per l’insieme dei richiedenti a concorrenza di 21 EUR per persona ed accorda loro questo importo. Per ciò che riguarda gli oneri addizionali richiesti da certi richiedenti, la Corte accorda il loro rimborso nella misura in cui gli interessati hanno fornito dei giustificativi. Gli importi richiestisono riprodotti sotto nel quadro al paragrafo 123.
C. Quadro riassuntivo delle richieste e degli importi accordati ai richiedenti a titolo di danno materiale e di certi oneri
123. Le richieste dei richiedenti a titolo di danno materiale e degli oneri impegnati nel presente procedimento, così come gli importi accordati dalla Corte sono indicati nel quadro qui sotto1
.
Richiesta Nomi dei richiedenti Somme chieste per danno materiale (BGN) Somme chieste per danno materiale (EUR) Importi accordati dalla Corte per danno materiale (EUR) Oneri CEDH chiesti e giustificati
, 21 EUR + onere addiz.) (EUR) Oneri CEDH accordati (EUR)
16354/02 B. B. 14 306 7 296 7 296 21 21
16485/02 D. D. 22 727 11 591 11 591 21 21
N. D. 19 374 9 881 9 881 21 21
16878/02 L. K. 16 088 8 205 8 205 50 50
16885/02 Z. N. 11 740 5 987 5 987 28 28
16886/02 T. S. 13 871 7 074 7 074 21 21
16889/02 S. P. 13 654 6 964 6 964 21 21
17333/02 O. P. 20 632 10 522 10 522 21 21
17340/02 P. P. 24 447 12 468 12 468 21 21
17344/02 S. SIG. 21 973 11 206 11 206 21 21
17613/02 IL SIG. I. 17 825 9 091 9 091 21 21
17725/02 P. G. 10 648 5 430 5 430 21 21
17726/02 I. Y. 10 790 5 503 5 503 21 21
18410/02 T. SIG. 4 324 2 205 2 205 21 21
18413/02 E. P. 4 509 2 300 2 300 21 21
18414/02 IL SIG. N. 1 429 729 729 21 21
18416/02 V. N. 15 567 7 939 7 939 21 21
21023/02 S. T. 14 907 7 603 7 603 21 21
21024/02 S. T. 6 338 3 232 3 232 23 23
21027/02 I. I. 6 965 3 552 3 552 21 21
21029/02 L. P. 19 603 9 998 9 998 21 21
21030/02 R. H. 10 871 5 544 5 544 21 21
21033/02 A. J. 7 236 3 690 3 690 21 21
21038/02 V. I. 32 571 16 611 16 611 21 21
21052/02 S. K. 19 655 10 024 10 024 21 21
21071/02 IL SIG. T. 12 762 6 509 6 509 50 50
21284/02 T. A. 14 873 7 585 7 585 21 21
21378/02 L. S. 4 437 2 263 2 263 21 21
21800/02 O. V. 5 863 2 990 2 990 21 21
22430/02 B. A. 6 923 3 531 3 531 21 21
22433/02 T. R. 19 541 9 966 9 966 21 21
26478/02 N. K. 17 229 8 787 8 787 21 21
26498/02 N. S. 20 753 10 584 10 584 21 21
31049/02 K. A. 15 617 7 965 7 965 21 21
31333/02 V. H. 7 975 4 067 4 067 21 21
31518/02 B. B. 9 132 4 657 4 657 21 21
37816/02 A. D. 4 358 2 223 2 223 30 30
42567/02 K. SIG. 36 862 18 800 18 800 21 21
43529/02 N. A. 2 999 1 529 1 529 21 21
758/03 IL SIG. P. 15 261 7 783 7 783 21 21
3461/03 V. N. 5 989 3 054 3 054 21 21
11219/03 R. P. 872 445 445 21 21
D. Interessi moratori
124. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare separatamente il motivo di appello derivato dall’articolo 13 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lev bulga