Conclusioni: Parzialmente inammissibile Violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 4 – Libertà di circolazione-generale Danno morale – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA BATTISTA C. ITALIA
(Richiesta no 43978/09)
SENTENZA
STRASBURGO
2 dicembre 2014
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Battista c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta di:
Egli ıKaraka, şpresidentessa,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vuinić,
Helen Keller,
Egidijus Krisū,
Robert Spano, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere aggiunge,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 4 novembre 2014,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 43978/09) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 6 agosto 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è stato rappresentato con mi Ha Battista, avvocato a Napoli. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il 11 aprile 2011, la richiesta è stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente, OMISSIS, è un cittadino italiano nato nel 1967 e residente a Napoli.
5. Al principio della causa, era sul punto di separazione di corpo con sua sposa (D.L), e la guardia dei due bambini (G.L). e M.T, della coppia era stata assegnata congiuntamente in modo provvisorio ai due genitori.
6. Il 29 agosto 2007, il richiedente chiese al giudice delle tutele un nuovo passaporto con iscrizione del nome di suo figli G.L. Sua ex-sposa si oppose facendo valere che il richiedente non versava l’assegno alimentare fissato dal presidente del tribunale all’epoca della separazione di corpo.
7. Con un decreto del 18 settembre 2007, il giudice delle tutele respinse la domanda del richiedente, stimando che non era opportuno rilasciare il passaporto tenuto conto dell’imperativo di proteggere il diritto dei bambini a ricevere l’assegno alimentare. A questo riguardo, sottolineò che il richiedente che era tenuto a versare un assegno alimentare di 600 Euro, versava solamente una piccola parte, è arzillo di 45 euro a 90 euro, e che era a temere che in caso di spostamento all’estero si sottrarsi completamente al suo obbligo.
8. Con una decisione del 26 ottobre 2007, il giudice di tutele ordinò che l’iscrizione del nome di M.T. sia cancellato del passaporto del richiedente.
9. Il 31 ottobre 2007, il commissario di polizia (questore) di Napoli ordinò al richiedente di depositare il suo passaporto al commissariato ed invalidò la sua carta di identità valida per l’estero.
10. Il richiedente attaccò la decisione del giudice delle tutele dinnanzi al tribunale di Napoli. Sosteneva:
-che secondo le disposizioni del presidente del tribunale all’epoca della separazione di corpo, i bambini dovevano passare le vacanze di estate dal 10 al 26 agosto con lui; che, in questa ottica, aveva desiderato portarli in aereo in Sicilia; ma che occorreva per ciò che i nomi dei due bambini siano iscritti sul suo passaporto;
-che a causa dell’opposizione di sua ex-sposa e del decreto del giudice delle tutele, sé ed i suoi bambini non erano potuti partire in vacanza;
-che i nomi dei bambini erano iscritti sul passaporto della madre;
-che il rigetto della sua domanda costituiva una sanzione non contemplata dalla legge.
11. Il 7 febbraio 2008, il richiedente chiese al giudice delle tutele di Napoli di rilasciare egli un nuovo passaporto, spiegando che sua ex-sposa si era guardata nell’abitazione familiare la sua carta da identità ed il suo passaporto.
12. Con un decreto del 29 febbraio 2008, il giudice delle tutele di Napoli respinse la domanda del richiedente al motivo che non si era liberato dall’assegno alimentare a titolo dei suoi bambini e che era a temere che il richiedente parta all’estero per sottrarsi completamente al suo obbligo.
Il richiedente attaccò anche questa decisione dinnanzi al tribunale di Napoli, adducendo un attentato al suo diritto alla libera circolazione.
13. Con una decisione del 5 febbraio 2009, il tribunale di Napoli unì i ricorsi e li respinse. Il tribunale notò innanzitutto che la base legale della decisione del giudice delle tutele era la legge del 21 novembre 1967 (no 1185), come modificata dalla legge no 3 del 2003 (legge sui passaporti).
14. Il tribunale considerò che il giudice delle tutele aveva bene competenza per pronunciarsi sulla domanda di passaporto del richiedente e sull’inserzione del nome di suo figlio. In quanto alla fondatezza del ricorso, il tribunale rilevò che il richiedente non si liberava dall’obbligo che gli spettava a titolo dell’assegno alimentare e che questa ipotesi costituiva uno dei motivi legali di rifiuto di rilascio del passaporto nell’interesse dei bambini, secondo l’articolo 12 della legge sui passaporti.
15. Il 4 novembre 2008, D.L. è condannata a pagare una multa di 100 euro (EUR) per no-presentazione di bambini al richiedente.
16. Con un decreto del 8 aprile 2009, il giudice delle tutele rilasciò alla sua domanda a D.L. un passaporto coi nomi dei due bambini.
17. Il 21 agosto 2012, il richiedente chiese al giudice delle tutele di Napoli di rilasciare dei passaporti individuali ai suoi bambini in applicazione del decreto legislativo no 135 del 2009.
18. D.L. si oppose, arguendo che questi passaporti non erano necessari per i bambini, che il richiedente mancava al suo obbligo alimentare dal 2007 e che un procedimento penale era anche pendente a questo motivo.
19. Con una decisione del 3 ottobre 2012, il giudice delle tutele respinse la domanda del richiedente. Considerò che il procedimento di separazione tra il richiedente e D.L. era ancora pendente e che alla luce delle considerazioni espresse da D.L che aveva la guardia dei bambini, c’era luogo di sospendere ad ogni rilascio di passaporti ai bambini. Il richiedente non interpose appello di questa decisione.
II. IL DIRITTO INTERNO ED INTERNAZIONALE PERTINENTE
20. La legge del 21 novembre 1967 (no 1185), come modificata dalla legge no 3 del 2003, contempla:
Articolo 3
Il passaporto non può essere rilasciato:
ha, ai bambini che, essendo assoggettato all’autorità parentale, non hanno il consenso dei genitori, o a difetto l’autorizzazione del giudice delle tutele;
b, ai genitori che, avendo dei bambini minorenne, non hanno l’autorizzazione del giudice delle tutele. Questa autorizzazione non è necessaria se c’è consenso dell’altro genitore, o se uno dei due genitori ha la guardia esclusiva.
Articolo 12
Il passaporto può essere tolto quando la persona si trova all’estera e non è in misura di provare il pagamento dell’assegno alimentare stabilito da decisione dell’autorità giudiziale in favore dei bambini minorenne.
21. Nella pratica, due eccezioni esistono, dove il rilascio del passaporto resta ammesso: quando l’interessato ha dimostrato la necessità di curarsi all’esteri; e quando deve rendersi all’estero per le ragioni di lavoro.
22. Il decreto legislativo no 135 del 2009 ha introdotto l’obbligo per i bambini minorenne di detenere un passaporto individuale. Così, dal 25 novembre 2009, non è più possibile iscrivere i minore sui passaporti dei genitori. Le iscrizioni effettuate prima di questa data restano valide secondo le modalità previste allora in vigore dalla legislazione. La durata di validità del passaporto per i bambini minore varia in funzione dell’età: 3 anni per i bambini di zero a tre anni; 5 anni per i bambini di tre a diciotto anni.
23. L’Ordinamento (Questo) no 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, la legge applicabile, la riconoscenza e l’esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di obblighi alimentari propongo una serie di misure che mirano a facilitare il pagamento dei crediti alimentari nelle situazioni tra zone di confine.
24. La Convenzione di L’Aia del 23 novembre 2007 sul recupero internazionale degli alimenti destinati ai bambini ed ad altri membri della famiglia stabilisce un sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati contraenti ed un regime di riconoscenza e di esecuzione delle decisioni e degli accordi in materia di obblighi alimentari.
25. La Convenzione di New York sul recupero degli alimenti all’esteri fu adottata ed aperta alla firma il 20 giugno 1956 con la Conferenza delle Nazioni Unite sugli obblighi alimentari convocati in virtù della risoluzione 572 (XIX) del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, adottate il 17 maggio 1955.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO NO 4 ALLA CONVENZIONE
26. Il richiedente si lamenta di un attentato alla sua vita privata ed alla sua libertà di circolazione. In particolare, espone che nessuna norma vieta ad un genitore che non payerait non il suo assegno alimentare di avere un passaporto e di fare iscrivere il nome dei suoi bambini.
Invoca l’articolo 2 del Protocollo no 4 alla Convenzione, così formulata,:
“1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di un Stato ha il diritto di circolare ci liberamente e di scegliere liberamente la sua residenza.
2. Ogni persona è libera di lasciare non importo quale paese, ivi compreso il suo.
3. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di altre restrizioni che queste che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà di altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in certe zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica. “
27. Il Governo contesta la tesi del richiedente.
A. Sull’ammissibilità
28. La Corte constata che il presente motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3, ha, della Convenzione. Rileva peraltro che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
29. Il richiedente afferma che non c’è nessuna base legale al rifiuto delle autorità di rilasciare egli un passaporto. In particolare, fa valere che non è stato condannato mai per violazione degli obblighi di assistenza familiare, violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato punito dall’articolo 570 del codice penale, e che nessuna giurisdizione l’ha condannato per mancato pagamento dell’assegno alimentare. Di più, afferma che il suo casellario giudiziario è vergine.
30. Il Governo ricorda che l’articolo 16 della Costituzione contempla che la libertà del cittadino di uscire dal territorio della Repubblica è subordinata all’osservanza degli obblighi previsti dalla legge.
31. Nota poi che l’ingerenza nel diritto del richiedente è prevista espressamente da legge, a sapere l’articolo 3 ha, e b, della legge no 1185 del 1967, e spiega che ha per finalità la protezione dei bambini: si tratta di garantire che la richiedente paga il suo assegno alimentare e di prevenire la commissione di un reato. Agli occhi del Governo, questa ingerenza risponde al criterio della “necessità in una società democratica”, specialmente alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di debiti insoluti.
32. A questo riguardo, il Governo ricorda che il tribunale di Napoli ha deciso di trasmettere la sua decisione del 22 ottobre 2008 al procuratore della Repubblica per verificare se un’informazione giudiziale poteva essere aperta per violazione degli obblighi di assistenza familiare, violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato punito dall’articolo 570 del codice penale.
33. Il Governo nota che la Corte costituzionale, nella sua sentenza 0464 del 1997, ha affermato che l’essenza dell’articolo in questione della legge no 1185 del 1967 è di “garantire che il genitore assolvesse i suoi obblighi al riguardo dei suoi bambini.”
Aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la decisione del giudice delle tutele rappresenta in materia una misura di “giurisdizione gratuita”, questo essere-a-argomento che non mira a regolare in modo definitiva un conflitto tra i diritti soggettivi dei genitori.
34. Il Governo ricorda la giurisprudenza della Corte concernente le restrizioni alla libertà di circolazione nelle situazioni di processi penali in corso, di fallimenti o ancora di violazioni degli obblighi relativi al servizio militare.
2. Valutazione della Corte
35. La Corte osserva innanzitutto che la presente causa solleva una questione nuova, poiché non ha avuto ancora l’occasione di dedicarsi sulle misure che restringono la libertà di lasciare un paese in ragione dell’esistenza di debiti verso un terzo che ha un’importanza particolare, come gli obblighi alimentari.
36. Nelle precedenti cause esaminate sotto l’angolo dell’articolo 2 del Protocollo no 4, la Corte o la vecchia Commissione europea dei diritti dell’uomo si sono interessate alle tali interdizioni, pronunciate nel contesto per esempio,:
-di un procedimento penale in corso, Schmidt c. Austria, no 10670/83, decisione della Commissione del 9 luglio 1985, Decisioni e rapporti, (DR, 44, p,). 195; Baumann c. Francia, no 33592/96, CEDH 2001 V; Földes e Földesné Hajlik c. Ungheria, no 41463/02, CEDH 2006 XII; Sissanis c. Romania, no 23468/02, 25 gennaio 2007; Bessenyei c. Ungheria, no 37509/06, 21 ottobre 2008; A.E. c. Polonia, no 14480/04, 31 marzo 2009; Iordan Iordanov ed altri c. Bulgaria, no 23530/02, 2 luglio 2009; Makedonski c. Bulgaria, no 36036/04, 20 gennaio 2011; Pfeifer c. Bulgaria, no 24733/04, 17 febbraio 2011; Prescher c. Bulgaria, no 6767/04, 7 giugno 2011; e Miadyk żc. Polonia, no 23592/07, 24 gennaio 2012,;
-dell’esecuzione di una pena, Sig. c. Germania, no 10307/83, decisione della Commissione del 6 marzo 1984, DR 37, p. 113,;
-della condanna dell’interessato per una violazione penale, finché non sarebbe stato riabilitato, Nalbantski c. Bulgaria, no 30943/04, 10 febbraio 2011,;
-di un procedimento di fallimento in corso, Luordo c. Italia, no 32190/96, CEDH 2003 IX,;
-del rifiuto di pagare una multa doganale, Napijalo c. Croazia, no 66485/01, 13 novembre 2003,;
-di una trasgressione a prosciogliere un’imposta, Riener c. Bulgaria, no 46343/99, 23 maggio 2006,;
-di una trasgressione a rimborsare un debito stabilito da una decisione giudiziale, Ignatov c, ad un creditore privato. Bulgaria, no 50/02, 2 luglio 2009, e Gochev c. Bulgaria, no 34383/03, 26 novembre 2009; Khlyustov c. Russia, no 28975/05, 11 luglio 2013,;
-della cognizione di “segreti di stato”, Bartik c. Russia, no 55565/00, CEDH 2006 XV,;
-del difetto di compimento degli obblighi del servizio militare, Peltonen c. Finlandia, no 19583/92, decisione della Commissione del 20 febbraio 1995, DR 80 Ha, p. 38, e Marangos c. Cipro, no 31106/96, decisione della Commissione del 20 maggio 1997, non pubblicata,;
-della malattia mentale dell’interessato, socia alla mancanza di dispositivo che permette la sua presa incaricata adeguata nello stato di destinazione, Nordblad c. Svezia, no 19076/91, decisione della Commissione del 13 ottobre 1993, non pubblicata,;
-di una decisione giudiziale che vieta portare un bambino minorenne all’estero, Roldan Texeira ed altri c. Italia, déc.), no 40655/98, 26 ottobre 2000, e Diamante e Pelliccioni c. San Marino, no 32250/08, 27 settembre 2011,;
-dell’interdizione fatta ad un bulgaro di lasciare il territorio nazionale durante due anni per avere violato le leggi degli Stati Uniti in materia di immigrazione, Stamose c. Bulgaria, no 29713/05, CEDH 2012.
La Corte considera che malgrado le differenze tra queste cause e la presente, gli stessi principi sono qui applicabili.
37. L’articolo 2 § 2 del Protocollo no 4 garantisce ad ogni persona il diritto di lasciare non importo quale paese per rendersi in non importo quale altro paese della sua scelta dove è suscettibile di essere ammessa. Il rifiuto di rilasciare un passaporto al richiedente e l’annullamento della sua carta di identità per i viaggi all’esteri con le giurisdizioni interne si analizza in un attentato a questo diritto (vedere la decisione precitato Peltonen, p,). 43, e le sentenze precitati Baumann, §§ 62-63, Napijalo, §§ 69-73, e Nalbantski, § 61. Quindi, conviene determinare se questo attentato era “previsto dalla legge”, inseguiva uno o parecchi degli scopi legittimi definiti all’articolo 2 § 3 del Protocollo no 4, e se fosse “necessaria in una società democratica” alla realizzazione di questo o questi scopi.
38. In ciò che riguarda la legalità di questa misura, la Corte ricorda la sua giurisprudenza consolidata secondo la quale l’espressione “prevista non solo dalla legge” impone che la misura incriminata abbia una base in dritta interno, ma prevedi anche la qualità della legge in causa: questa deve essere accessibile al giudicabile e prevedibile in quanto ai suoi effetti, Rotaru c. Romania [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V. Affinché la legge soddisfaccia alla condizione di prevedibilità, deve enunciare con sufficientemente di precisione le condizioni in che una misura può essere applicata, e questo per permettere alle persone riguardate di regolare la loro condotta circondandosi all’occorrenza di consigli illuminati.
39. Come sottolinea il Governo, l’ingerenza si fondava sull’articolo 12 della legge sui passaporti del 21 novembre 1967 (no 1185), come modificata dalla legge no 3 di 2003, in relazione col fatto che il richiedente non si liberava dall’assegno alimentare che era tenuto di versare al riguardo dei suoi bambini. L’ingerenza possedeva così chiaramente una base legale in dritto interno. A questo riguardo, la Corte nota anche che la Corte costituzionale, nel suo sentenza no0464 del 1997, ha affermato che l’essenza dell’articolo in questione della legge no 1185 del 1967 è di “garantire che il genitore assolvesse i suoi obblighi al riguardo dei suoi bambini.”
40. La Corte stima anche che l’imposta della misura in questione tende a garantire gli interessi dei bambini del richiedente e che persegue in principio un obiettivo legittimo di protezione dei diritti di altrui -nel caso presente, quelli dei bambini che devono ricevere l’assegno alimentare.
41. Per ciò che è della proporzionalità di una restrizione imposta al motivo di debiti insoluti, la Corte ricorda che uguale misura si giustifica solamente anche molto tempo che tende all’obiettivo perseguito di garantire il recupero dei debiti in questione (Napijalo, precitato, §§ 78 a 82. Peraltro, fu giustificata alla partenza, una misura che restringe la libertà di circolazione di una persona può diventare sproporzionata e può violare i diritti di questa persona se si prolunga automaticamente per molto tempo (Luordo, precitato, § 96, e Földes e Földesné Hajlik, precitato, § 35,
42. Ad ogni modo, le autorità interne hanno l’obbligo di badare a ciò che ogni attentato portato al diritto di una persona di lasciare il suo paese sia, fin dalla partenza e tutto lungo la sua durata, giustificata e proporzionata allo sguardo delle circostanze. Non possono prolungare molto tempo delle misure che restringono la libertà di circolazione di una persona senza riesaminare periodicamente se sono giustificate (Riener, precitato, § 124, e Földes e Földesné Hajlik, precitato, § 35. Questo controllo deve essere garantito normalmente, meno in ultima istanza, col potere giudiziale, perché offre le migliori garanzie di indipendenza, di imparzialità e di regolarità dei procedimenti, Sissanis c. Romania, no 23468/02, § 70, 25 gennaio 2007. La superficie del controllo giurisdizionale deve permettere al tribunale di tenere conto di tutti gli elementi, ivi compreso quelli legato alla proporzionalità della misura restrittiva (vedere, mutatis mutandis, Il Conto, Van Leuven e Di Meyere c. Belgio, 23 giugno 1981, § 60, serie A no 43.
43. Girandosi verso le circostanze dello specifico, la Corte nota che il richiedente non ha più di passaporto, né di carta di identità valida per l’estero dal 2008. Nota che il richiedente si è visto rifiutare il rilascio di un passaporto e di una carta di identità valida per l’estero a causa del mancato pagamento dell’assegno alimentare. Le giurisdizioni interne, paragrafi 11-12 sopra, hanno sottolineato che il richiedente non si era liberato dall’assegno alimentare che era tenuto di versare a titolo dei suoi bambini e che c’era un rischio che egli non la paga più rendendosi all’esteri.
44. Così come egli risulta della pratica ed in particolare delle decisioni nazionali pertinenti, le giurisdizioni interne non hanno giudicato necessarie di esaminare la situazione personale dello interesso, né la sua capacità a liberarsi dalle somme dovute e hanno applicato la misura controversa in modo automatica. Nello specifico, nessuna ponderatezza dei diritti in causa non sembra essere stata fatta. Soli gli interessi patrimoniali dei beneficiari degli alimenti sono stati presi in considerazione.
45. Peraltro, la Corte constata che la questione del recupero dei crediti alimentari stati oggetto di una cooperazione in materia civile al livello europeo ed internazionale. Ricorda che esistono dei mezzi suscettibili di giungere al recupero del credito all’infuori delle frontiere nazionali, in particolare l’Ordinamento (Questo) no 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, la legge applicabile, la riconoscenza e l’esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di obblighi alimentari, la Convenzione di L’Aia del 23 novembre 2007 sul recupero internazionale degli alimenti destinati ai bambini ed ad altri membri della famiglia e la Convenzione di New York sul recupero degli alimenti all’esteri. Questi strumenti non sono stati presi in conto con le autorità al momento dell’applicazione della misura controversa. Si sono limitate a sottolineare che il richiedente si sarebbe potuto rendere all’estero col suo passaporto e si sottrarsi così al suo obbligo.
46. Di più, la Corte nota che nel caso di specifico, la restrizione imposta al richiedente non ha garantito il pagamento dell’assegno alimentare.
47. Stima pertanto che l’interessato è stato sottomesso ad una misura di carattere automatico, senza nessuna limitazione in quanto alla sua portata né in quanto alla sua durata (Riener, precitato, § 127. Inoltre, non è stato proceduto, con le giurisdizioni interne, a nessuno riesame della giustificazione e della proporzionalità della misura allo sguardo delle circostanze dello specifico dal 2008.
48. Alla luce di ciò che precede, la Corte considera che l’imposta automatica di una tale misura, di necessario non può essere qualificato per una durata indeterminata, senza presa in conto delle circostanze proprie all’interessato, in una società democratica.
49. C’è stata dunque violazione dell’articolo 2 del Protocollo no 4 alla Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
50. Il richiedente adduce che il no-rilascio del passaporto costituisce un attentato al rispetto del suo diritto alla vita privata come previsto con l’articolo 8 della Convenzione, così formulata,:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può avere ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza è prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una società democratica, è necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al bene essere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà di altrui. “
51. La Corte rileva che questo motivo di appello, come è stato presentato dal richiedente, è legato strettamente a quello tirato dell’articolo 2 del Protocollo no 4, esaminato sopra, e deve dunque anche egli essere dichiarato ammissibile.
52. Avuto riguardo ai conclusioni alle quali è giunta più alta, paragrafi 48 e 49 sopra, la Corte non giudica necessaria di esaminarlo separatamente.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
53. Il richiedente adduce un’incomprensione dell’articolo 5 del Protocollo no 7 per il fatto che la madre dei suoi bambini beneficerebbe di un trattamento preferenziale in ciò che ha ottenuto, contrariamente a lui, l’inserzione del nome dei bambini sul suo proprio passaporto.
54. La Corte nota innanzitutto che questo motivo di appello non è supportato. Per quanto solleva una questione distinta di quell’esaminato più alto e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non rileva nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione. Pertanto, dichiara questo motivo di appello inammissibile.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
55. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
56. Il richiedente richiede 30 000 euro (EUR) a titolo del danno e morale che dice avere subito nel suo nome ed in nome dei suoi bambini a causa dell’impossibilità di rendersi all’esteri.
57. Il Governo contesta questa pretesa. Stima che l’importo sollecitato è ad ogni modo eccessivo e non conforme ai parametri di liquidazione della Corte
58. La Corte considera che c’è luogo di concedere al richiedente 5 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
59. Senza giustificativi all’appoggio, il richiedente chiede anche 20 000 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte.
60. Il Governo considera questo importo eccessivo e sostiene che il richiedente non ha dimostrato che gli oneri e spese addotte erano necessari e ragionevoli.
61. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, la Corte rileva che il richiedente non ha fornito di giustificativo a sostegno della sua domanda e decidi di non assegnare niente a questo titolo.
C. Interessi moratori
62. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all’unanimità, la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati degli articoli 2 del Protocollo no 4 e 8 della Convenzione,
2. Dichiara, alla maggioranza, la richiesta inammissibile per il surplus;
3. Stabilisce, all’unanimità, che c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo no 4 della Convenzione;
4. Stabilisce, all’unanimità, che non c’è luogo di esaminare il motivo di appello derivato dell’articolo 8 della Convenzione;
5. Stabilisce, all’unanimità,
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 5 000 EUR, cinquemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge, per sei voci contro una, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 2 dicembre 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Abele Campos Egli ıKarakaş
Cancelliere aggiunge Presidentessa
Alla presente sentenza si trova unito, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 dell’ordinamento, l’esposizione della dichiarazione di dissenso del giudice Kris.ū
A.I.K.
A.C.
DICHIARAZIONE DI DISSENSO DEL GIUDICE KRISŪ
Ho votato contro i punti 2 e 6 del dispositivo della presente sentenza. Stimo che la questione affrontati ai paragrafi 53 e 54 della sentenza meritava di essere esaminata sotto l’angolo dell’articolo 5 del Protocollo no 7 alla Convenzione. Perciò, questa parte della richiesta sarebbe dovuta essere dichiarata ammissibile.