Conclusione Violazione dell’art. 6-1; violazione di P1-1; Danno patrimoniale e danno morale – decisione riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA BĂLAŞA C. ROMANIA
( Richiesta no 21143/02)
SENTENZA
(fondo)
STRASBURGO
20 aprile 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Bălaşa c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 21143/02) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. I. B. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 21 maggio 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 4 marzo 2009, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1941 e risiede a Piteşti.
A. Genesi della causa
5. Nel 1991, entrò in vigore la legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria (“la legge no 18/1991”) avente per oggetto la restituzione, ai loro vecchi proprietari, di certi beni detenuti dalle persone pubbliche.
6. Sul fondamento di questa legge, la madre della richiedente sollecitò presso la commissione locale del comune di Dîrmăneºti incaricato dell’applicazione di suddetta legge (“la commissione locale”), la restituzione di parecchi terreni situati sul territorio del comune e che avevano costituito l’apporto alla creazione di una cooperativa agricola di produzione.
7. La società A. (“la società”), succedette in applicazione della legge no 15/1990 al patrimonio della vecchia cooperativa agricola di produzione, proprietaria del terreno.
8. Il 29 agosto 1991, la madre della richiedente si vide rilasciare un attestato di ricostituzione del suo diritto di proprietà su un terreno di 5,7 ettari nella cornice del comune di Dîrmăneşti. Fu messa in possesso, nella stessa data, di 5 ettari di terreno nel perimetro del villaggio di Piscani, dello stesso comune, al luogo nominato “Poiana Târgului”. Il 30 agosto 1991, la madre della richiedente concluse con questo ultimo un contratto con cui il richiedente acquisì la proprietà di un terreno agricolo di 3,50 ha nel comune di Dîrmăneºti. Con un contratto di vendita del 14 gennaio 1992, il richiedente acquistò a sua madre il restante del terreno, ossia una superficie di 1,50 ha nel comune di Dîrmăne₫ti. Cominciò a costruire una stazione di servizio.
9. Il 29 novembre 1993 un titolo di proprietà fu rilasciato a nome del richiedente e di sua madre per una superficie totale di 5,7 ettari (“ha”) nel villaggio di Negreni (comune di Dîrmăneşti).
B. Azione di rivendicazione
10. Con un giudizio del 26 gennaio 1993, il tribunale di prima istanza di Câmpulung respinse un’azione di rivendicazione del terreno in causa introdotta dalla società contro il richiedente. Il tribunale constatò che questa ultima non aveva provato in nessun modo il suo diritto di proprietà sul terreno in questione, mentre la madre del richiedente l’aveva acquisito legalmente tramite ricostituzione il 29 agosto 1991. Inoltre, il tribunale aggiunse che con un giudizio per direttissima del 27 maggio 1992, il tribunale di prima istanza di Câmpulung aveva ingiunto alla società di rispettare il diritto di proprietà del richiedente.
11. Questo giudizio fu confermato da una sentenza definitiva del 14 maggio 1994 del tribunale dipartimentale di Argeş.
C. Prima istanza di annullamento del titolo di proprietà introdotta dalla società
12. Il 21 settembre 1995, la società introdusse contro il richiedente, sua madre e le commissioni locali e dipartimentali incaricate dell’applicazione della legge no 18/1991, un’azione per annullamento del titolo di proprietà.
13. Con una sentenza definitiva del 25 marzo 1998, la corte di appello di Piteşti respinse l’azione della società. La corte di appello fece valere che la questione della proprietà del terreno era stata decisa già nella cornice dell’azione per rivendicazione che si era conclusa dalla sentenza del 14 maggio 1994 e che aveva autorità di cosa giudicata, il che rendeva inutile l’analizzo dell’azione introdotta dalla società. La corte constatò tuttavia che la società non aveva versato alla pratica il titolo del suo diritto di proprietà.
D. Seconda istanza introdotta dalla società tesa alla constatazione della nullità del titolo di proprietà
14. La società investì il tribunale di prima istanza di Câmpulung di una nuova azione contro il richiedente, sua madre e la commissione dipartimentale di Argeş, tesa a fare constatare la nullità del titolo di proprietà. La società faceva valere che, nel titolo di proprietà rilasciato il 29 novembre 1993, i 5,7 ha di terreno figuravano nel villaggio di Negreni, mentre il collocamento in possesso era stato effettuato per la superficie di 5 ha nel villaggio di Piscani a “Poiana Târgului.” Ora, secondo le menzioni del registro fondiario, il richiedente e sua madre non avevano posseduto mai alcun terreno in questo villaggio. In appoggio delle sue pretese, la società versò alla pratica delle informazioni fornite dalla direzione del censimento immobiliare e del catasto.
15. Durante il procedimento, la madre del richiedente decedette, e due eredi si unirono al procedimento. Il richiedente eccepì dell’autorità di cosa giudicata e del difetto del requisito per agire della società, invocando le sentenze del 14 maggio 1994 e del 25 marzo 1998 con cui la società era stata respinta delle sue pretese al motivo che non aveva diritto di proprietà sul terreno controverso.
16. Appellandosi alle informazioni fornite dalla direzione del censimento immobiliare e del catasto, ad una perizia tecnica, e al registro agricolo, il tribunale constatò che il terreno in controversia figurava nel villaggio di Piscani e che dopo la riorganizzazione in virtù della legge no 15/1990, la società che era successa al patrimonio della vecchia cooperativa agricola di produzione, proprietaria del terreno, aveva ottenuto in virtù dell’articolo 37 della legge no 18/1991 il diritto di amministrare questo terreno.
17. Con un giudizio del 17 giugno 1998, il tribunale di prima istanza di Câmpulung accolse l’azione della società e, in virtù dell’articolo III, 1 capoverso, della legge no 167/1997, annullò parzialmente il titolo di proprietà per la superficie di 5 ettari ubicati a “Poiana Târgului.” Il tribunale concluse da prima, rispetto alle sentenze del 14 maggio 1994 e del 25 marzo 1998, che non avevano autorità di cosa giudicata, facendo difetto l’identità di oggetto e di causa. Stimando che l’azione per rivendicazione e per annullamento, dibattuti nella cornice dei procedimenti anteriori, avevano un regime giuridico differente dell’azione per constatazione, il tribunale concluse in seguito che ad ogni modo, l’oggetto era essenzialmente differente, visto che la società era titolare in virtù dell’articolo 37 della legge di un diritto di amministrare il terreno e non di un diritto di proprietà.
18. I motivi del giudizio indicavano che il collocamento in possesso dei 5 ha a “Poiana Târgului” nel villaggio di Piscani, ignorava le disposizioni dell’articolo 11 della legge no 18/1991, e che la commissione locale aveva proceduto al collocamento in possesso del richiedente su questa area in modo illegale. Il tribunale faceva valere anche che il richiedente avrebbe potuto ottenere l’equivalente di questa superficie di terreno sotto forma di azioni nella cornice della società in applicazione dell’articolo 37 della legge precitata.
19. Il richiedente interpose appello a questo giudizio. Dopo una cassazione con rinvio, la causa fu registrata al ruolo del tribunale dipartimentale di Dâmboviþa.
20. Con una sentenza del 30 marzo 2001 il tribunale dipartimentale di Dâmboviþa respinse l’appello del richiedente e sostenne il giudizio del tribunale di prima istanza.
21. Su ricorso del richiedente, questa sentenza fu confermata da una sentenza definitiva del 26 novembre 2001 della corte di appello di Ploieşti.
E. Azione introdotta dalla procura presso il tribunale di prima istanza di Câmpulung tesa all’annullamento del titolo di proprietà
22. La procura presso il tribunale di prima istanza di Câmpulung introdusse dinnanzi al tribunale di prima istanza di Câmpulung in virtù dell’articolo III, a) della legge no 169/1997 che completa la legge no 18/1991, un’azione tesa all’annullamento dello stesso titolo di proprietà, così come degli atti di ricostituzione e degli atti susseguenti con cui il richiedente aveva acquisito il diritto di proprietà sul terreno.
23. La procura fondava la sua richiesta sulle conclusioni di un’istruzione condotta in seguito ad una querela formata dalla società contro il richiedente. Secondo la procura, l’istruzione avrebbe confermato l’illegalità del titolo. L’oggetto della querela non risulta chiaramente dalla pratica. La procura fece a questo riguardo riferimento ad un’ordinanza del 5 ottobre 1999 con la quale un procuratore chiuse i perseguimenti in ragione della prescrizione della responsabilità penale.
24. All’udienza del 10 febbraio 2000, l’avvocato del richiedente chiese affinché tutte le prove amministrate dinnanzi alla procura venissero presentate dinnanzi al tribunale in vista di un dibattito contraddittorio. Faceva valere in particolare che le parti non erano state convocate per la perizia. Secondo l’avvocato, i mezzi di prova invocati dalla procura erano dei mezzi extragiudiziali, e l’ascolto di testimoni e l’amministrazione di una perizia erano per questo fatto necessari.
25. Il tribunale respinse l’istanza fatta dall’avvocato del richiedente. Il tribunale decise che un nuovo ascolto di testimoni non era necessario e pertinente nel contesto dell’azione che prevedeva la nullità assoluta del titolo di proprietà in virtù della legge no 169/1997. Inoltre, il tribunale giudicò che il richiedente non aveva fatto l’istanza di perizia alla prima udienza consacrata alle conclusioni sul merito della causa, in applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, e che la richiesta era per questo fatto inammissibile. In seguito al rigetto di queste istanze, l’avvocato del richiedente formò un’istanza di ricusazione di tutti i giudici del tribunale dipartimentale di Argeş.
26. Con una sentenza interlocutoria del 14 marzo 2000, la Corte Suprema di Giustizia decise parimenti il rinvio della causa dinnanzi ad un’altra giurisdizione di stesso grado (strămutarea cauzei) il tribunale di prima istanza di Târgovişte, pure convalidando gli atti di procedimento compiuti fino al rinvio della causa. Il 16 aprile 2000 la causa fu registrata al ruolo di questo tribunale.
27. All’udienza del 26 ottobre 2000, l’avvocato del richiedente reiterò la sua istanza di amministrazione delle prove. La procura non si oppose a questa istanza. Il tribunale rese una sentenza interlocutoria con cui respinse l’istanza. Secondo il tribunale, la questione delle prove era stata già regolata, con la sentenza interlocutoria del 10 febbraio 2000 con cui l’istanza del richiedente era stata respinta. Il giudizio faceva valere che la pratica era in stato, essendo state già riunite tutte le prove necessarie.
28. Nelle sue conclusioni sul merito della causa il richiedente addusse che non aveva beneficiato dell’opportunità reale di discutere le prove, né dinnanzi alla procura, né durante i dibattimenti dinnanzi al tribunale. Secondo lui, le prove amministrate durante l’istruzione della querela penale formata dalla società non avevano nessun valore nella controversia civile. Il richiedente rimproverò alla procura di avere ignorato i principi che regolavano le controversie civili. Addusse inoltre che la questione del diritto di proprietà sul terreno era stata già decisa dall’autorità di cosa giudicata nella cornice delle controversie anteriori tra le parti.
29. Con un giudizio del 7 novembre 2000, il tribunale di prima istanza di Târgovişte accolse l’azione della procura ed annullò parzialmente il titolo del richiedente per una parte dei 5 ha. Per l’essenziale, il giudizio del tribunale reiterava i motivi della decisione resa nella cornice dell’azione di nullità introdotta dalla società, insistendo sul fatto che il richiedente e sua madre non erano in diritto di vedersi assegnare la proprietà del terreno nel villaggio di Piscani, facendo parte questo terreno del demanio privato dello stato.
30. Il richiedente interpose appello a questo giudizio invocando il fatto che il tribunale non aveva analizzato e non aveva risposto ai suoi mezzi di prova e reiterò le sue conclusioni sul merito della causa. In questa occasione, il 28 febbraio 2001, all’epoca del deposito dei motivi di appello, sollecitò presso il tribunale dipartimentale l’esame delle prove e la possibilità per lui di formulare la sua difesa.
31. Con una sentenza del 6 giugno 2001, il tribunale dipartimentale di Dâmboviþa respinse l’appello come mal fondato. Il tribunale concluse, senza altra precisazione che, anche se non aveva potuto presentare dei testimoni, il richiedente aveva beneficiato tuttavia della possibilità di presentare dei documenti a sostegno delle sue pretese. Questa sentenza fu confermata in ricorso con una sentenza definitiva del 26 novembre 2001 della corte di appello di Ploieşti.
F. Istanza di revisione dell’azione di rivendicazione
32. Il 10 luglio 2001, la società introdusse un’istanza di revisione del giudizio del 26 gennaio 1993 con cui la sua azione di rivendicazione era stata dichiarata inammissibile. La società sosteneva che la fine di non ricevere che gli era stato opposto nella cornice dell’azione di rivendicazione era il risultato di documenti illegali. Invocava a questo riguardo il giudizio del 7 novembre 2000 del tribunale di prima istanza di Târgovişte che aveva accolto l’istanza della procura tesa all’annullamento degli atti resi nella cornice del procedimento amministrativo di ricostituzione così come del titolo di proprietà.
33. Con una sentenza definitiva del 14 marzo 2003, la corte di appello di Piteşti fece parzialmente diritto ad un ricorso del richiedente e, constatò che in virtù del contratto di concessione concluso il 26 aprile 2000 con l’agenzia per il demanio dello stato (ADS), la società aveva solamente il diritto di uso e di sfruttamento del terreno. Di conseguenza, la corte di appello tolse dal dispositivo del giudizio la menzione concernente il rispetto del diritto di proprietà ed ordinò al richiedente di rispettare il possesso pacifico del terreno.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
34. Disposizioni pertinenti della legge del fondo fondiario no 18/1991, ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, come modificate dalla legge no 169/1997:
Articolo 8
“La determinazione del diritto di proprietà privata sui terreni che si trovano nel patrimonio delle cooperative agricole di produzione si fa nelle condizioni della presente legge, con la ricostituzione o la costituzione del diritto di proprietà.
Beneficiano delle disposizioni della presente legge le persone che erano membri delle cooperative e che hanno portato i loro terreni all’epoca della loro entrata nella cooperativa o le persone che si sono viste confiscare dei terreni da questa ultima, così come i loro eredi “
Articolo 11
“(1) in ogni comune, una commissione diretta dal sindaco, è competente per la ricostituzione del diritto di proprietà, il collocamento in possesso ed il rilascio dei titoli di proprietà all’avente diritto.
(2) le commissioni locali espongono le loro attività sotto la direzione di una commissione dipartimentale, nominata per ordine del prefetto e diretta da questo.
(4) la commissione dipartimentale è competente per decidere le contestazioni e per convalidare o invalidare le misure adottate dalle commissioni locali.
(5) l’interessato può introdurre un ricorso presso il tribunale contro la decisione della commissione dipartimentale entro 30 giorni a contare dalla data in cui ha preso cognizione di questa decisione.
(8) il controllo giurisdizionale è limitato esclusivamente all’applicazione corretta delle disposizioni della presente legge concernente il diritto di ottenimento del titolo di proprietà, la superficie del terreno che spetta all’interessato, e, all’occorrenza, l’esattezza della diminuzione di questa superficie, secondo la legge. “
Articolo 37
“Le persone i cui terreni agricoli sono diventati proprietà di stato in seguito alle leggi speciali, diverse da quelle di espropriazione, terreni che si trovano sotto l’amministrazione delle unità agricole di stato, possono diventare, su domanda, degli azionisti delle società commerciali create in virtù della legge no 15/1990 in seguito alla riorganizzazione delle unità agricole di stato
(…) Il numero di azioni sarà proporzionale alla superficie di terreno in equivalente arabile entrata nel patrimonio dello stato, senza superare 10 ha di terreno per famiglia, in equivalente arabile. “
Articolo 60
“I terzi che sono stati lesi nei loro diritti da una decisione della commissione dipartimentale o da un ordine del prefetto o, in ogni altro modo, dagli atti amministrativi anteriori all’ordine come nel caso di proposte fatte dal sindaco, e che non avevano interesse a rivolgersi a questi organi perché avevano già un titolo di proprietà privata sul terreno, o che hanno visto il loro diritto riconosciuto secondo la legge, possono impegnare solamente delle azioni di diritto comune, petitorio o, all’occorrenza, possessorio, specialmente l’azione di rivendicazione, e non il procedimento indicato in questo capitolo [capitolo IV]. “
L’articolo 60 precitato è stato abrogato dalla legge no 247/2005 del 25 luglio 2005.
35. La legge no 169/1997 modificante e completante la legge no 18/1991 sul fondo fondiario pubblicato sulla gazzetta ufficiale no 299 del 4 novembre 1997 dispone in particolare:
Articolo III
“(1) sono colpiti da nullità assoluta, secondo le disposizioni legislative applicabili in data in cui l’atto giuridico è stato preparato, i seguenti atti emessi in incomprensione della legge no 18/1991 sul fondo fondiario:
a) gli atti di ricostituzione o di costituzione del diritto di proprietà a favore di persone fisiche che non erano in diritto, in virtù della legge, di ottenere tale ricostituzione o costituzione, “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
36. Il richiedente si lamenta dell’impossibilità di godere dell’appezzamento di terreno iscritto sul suo titolo di proprietà in seguito all’annullamento di suddetto titolo, il 26 novembre 2001, da parte della corte di appello di Piteşti, malgrado la convalida anteriore d parte delle giurisdizioni. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
37. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
38. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
39. Il richiedente afferma di avere ricevuto legalmente in proprietà il terreno controverso, in virtù delle leggi di restituzione in vigore all’epoca dei fatti, ossia la legge no 18/1991. Secondo lui, all’epoca in cui la restituzione ha avuto luogo, la legislazione non imponeva alle autorità amministrative un obbligo generale di restituzione sulle vecchie aree. Il richiedente afferma che la stessa legislazione ha permesso alle autorità amministrative di concedergli anteriormente una superficie di terreno superiore a quella detenuta dalla sua famiglia.
40. Il Governo riconosce che tra il 1991 e il 2000, il richiedente ha detenuto 5,7 ettari di terreno iscritti nel titolo di proprietà del 29 novembre 1993 e che in seguito all’annullamento in giustizia di questo titolo di proprietà nessun altro titolo di proprietà gli fu rilasciato. Secondo il Governo, la superficie di 5 ettari di terreno nel perimetro del villaggio di Piscani, riguardato dal titolo di proprietà stabilito il 29 novembre 1993, non doveva essere ricostituita, tanto più che i genitori del richiedente avevano il diritto alla ricostituzione di solamente 3,10 ettari nel perimetro del villaggio di Negreni. In appoggio delle sue affermazioni, il Governo rinvia alla motivazione del giudizio del 7 novembre 2000, del tribunale di prima istanza di Târgovişte secondo cui il padre del richiedente non ha detenuto in proprietà il terreno controverso, conformemente ad un verbale stabilito il 16 marzo 1949, riguardante la confisca dei beni di O.C. Infine, il Governo considera che i tribunali interni hanno deciso legalmente della nullità parziale del titolo di proprietà del richiedente, per ciò che riguarda i 5 ettari di terreno, così come per gli atti susseguenti, contratto di vendita, vitalizio, certificato che attesta la ricostituzione del diritto di proprietà così come il verbale attestante del collocamento in possesso.
41. Nello specifico, la Corte stima che il fatto che il richiedente si è visto rilasciare un titolo di proprietà su un terreno (vedere sopra § 9) di cui ha avuto il possesso e che ha sfruttato direttamente o indirettamente per più di nove anni, ha suscitato presso di lui, a buon diritto, la sicurezza di poter mantenere il possesso effettivo ed il godimento del terreno. Quindi, la Corte stima che il richiedente aveva un diritto patrimoniale che si analizza in un bene ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e questo, nonostante il fatto che la sentenza definitiva del 26 novembre 2001 della corte di appello di Piteşti che conferma il giudizio del 17 giugno 1998 del tribunale di prima istanza di Câmpulung abbia annullato il titolo precitato (vedere, mutatis mutandis, Gashi c. Croazia, no 32457/05, § 22, 13 dicembre 2007).
42. La Corte deve esaminare gli effetti di questa sentenza sul diritto di proprietà del richiedente. A questo riguardo, rileva che il richiedente si trova collocato in una situazione di incertezza totale in quanto a questo terreno, nella misura in cui il titolo di proprietà che costituiva il fondamento del suo diritto è stato annullato, così che l’interessato non ha nessuna possibilità di disporre giuridicamente del terreno attualmente. Ne segue che la sentenza in questione ha avuto come effetto di privare l’interessato del suo bene ai sensi della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
43. La Corte ricorda che una privazione di proprietà che dipende da questa norma può giustificarsi solo se si dimostra in particolare che è intervenuta a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge. In più, ogni ingerenza nel godimento della proprietà deve rispondere al criterio di proporzionalità.
44. L’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalità significa l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Belvedere Alberghiera S.R.L. c. Italia, no 31524/96, § 57, CEDH 2000-VI).
45. Nello specifico, la Corte osserva che il tribunale di prima istanza di Târgoviþte ha fondato la sua constatazione relativa alla nullità del titolo di proprietà sull’articolo III, 1 capoverso, della legge no 167/1997 che contemplava la nullità assoluta nel caso in cui il diritto di proprietà era stato riconosciuto a favore di persone che non avevano dritto.
46. Dato che appartiene al primo capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai corsi e tribunali, interpretare la legislazione interna (vedere, tra molte altri, Miragall Escolano ed altri c. Spagna, numeri 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 e 41509/98, § 33, CEDH 2000-I) la Corte dispone di una competenza limitata in materia. Quindi, non stima necessario dedicarsi sull’interpretazione fatta dal tribunale di prima istanza di Târgovişte della prova del diritto di proprietà sul terreno controverso.
47. Rileva tuttavia che è solamente nel 1997 che la legge no 169 riguardante la modifica della legge no 18/1991 ha contemplato la suddetta nullità e i tribunali hanno fatto l’applicazione di questa sanzione a riguardo del titolo di proprietà in questione, sebbene questo ultimo sia datato 1993, o circa quattro anni prima dell’adozione della legge no 169/1997. In più, la Corte rileva è solamente il 26 aprile 2000, o sette anni dopo il rilascio del titolo di proprietà in favore del richiedente, che la società ottenne un diritto di concessione sullo stesso terreno, mentre il richiedente ne era il proprietario legittimo. La Corte osserva anche che prima del suo annullamento da parte del tribunale di prima istanza di Câmpulung, il titolo di proprietà del richiedente era stato confermato due volte dai tribunali interni, o il 14 maggio 1994 e il 25 marzo 1998 (cf. §§ 11 e 13 sopra). Infine, nella cornice del procedimento di revisione, il 14 marzo 2003, la corte di appello di Piteşti dichiarò che il diritto della società si limitava al diritto di uso e di sfruttamento e tolse dal dispositivo del giudizio del 7 novembre 2000 la menzione relativa al diritto di proprietà della società sul terreno controverso (cf. §§ 32 e 33 sopra).
48. La Corte nota anche che il terreno in questione è stato oggetto di un collocamento in possesso, il 29 agosto 1991, da parte delle autorità amministrative locali, confermato dai tribunali interni in seguito al rigetto di un’azione di rivendicazione e di una prima azione di annullamento dello stesso titolo. Nella misura in cui non risulta in nessun modo dai documenti della pratica che il richiedente avrebbe agito in un modo illegale per vedersi accordare il terreno in questione (Gashi, precitata, § 37) e dove apparteneva alle autorità verificare se le esigenze richieste dalla legge erano riunite prima di adottare le decisioni in questione (vedere, mutatis mutandis, Drăculeţ c. Romania, no 20294/02, § 40, 6 dicembre 2007) la Corte stima che l’interessato non poteva ragionevolmente aspettarsi che il suo titolo di proprietà potesse essere annullato più di otto anni dopo il suo rilascio e questo, in applicazione di una nuova legge che stabiliva tale sanzione.
49. Alla vista di ciò che precede e tenuto conto delle circostanze dello specifico, la Corte stima che l’annullamento di suddetto titolo di proprietà non poteva passare per prevedibile agli occhi del richiedente (vedere, mutatis mutandis, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turchia, no 34478/97, § 57, CEDH 2007 -… (brani)).
50. La Corte può accettare che l’annullamento di suddetto titolo fosse necessario per garantire la ricostituzione del diritto di proprietà di terzi, anche questi ultimi si sarebbero potuti lamentare altrimenti di una violazione del loro diritto di proprietà, nella misura in cui avevano il diritto di vedersi rilasciare un titolo di proprietà (a contrario, Gashi precitata, § 40). Però, la Corte ricorda di avere giudicato che l’attenuazione di certi attentati non deve creare dei nuovi torti sproporzionati (vedere, mutatis mutandis, Pincová e Pinc, no 36548/97, CEDH 2002-VIII, § 58, e Raicu c. Romania, no 28104/03, § 25, 19 ottobre 2006) e che gli errori delle autorità amministrative non devono essere sopportati esclusivamente dagli individui in causa. Non spetta al beneficiario di un titolo amministrativo di proprietà non contestato e che ha avuto il possesso di un terreno per più di otto anni sopportare le conseguenze del sistema amministrativo messo in posto.
51. La Corte ha giudicato che l’individuo privato della proprietà debba in principio ottenere ” un indennizzo ragionevolmente in rapporto col valore del bene” di cui è stato privato, anche se “degli obiettivi legittimi “di utilità pubblica” (…) possono militare per un rimborso inferiore al pieno valore commerciale” (ibidem). Ne risulta che l’equilibrio suddetto è raggiunto in linea di massima quando l’indennità versata all’ espropriato è ragionevolmente in rapporto col valore “venale” del bene, come determinato nel momento in cui la privazione di proprietà è stata realizzata (cf. Pincová e Pinc, precitata, § 53). Ora, nello specifico, si è forzati a constatare che, malgrado l’annullamento del suo titolo di proprietà sul terreno controverso per le ragioni imputabili alle autorità amministrative locali, il richiedente non ha ricevuto alcuna indennità, né alcun terreno equivalente.
52. Ne risulta che il richiedente ha dovuto a sopportare un carico speciale ed esorbitante che ha rotto il giusto equilibro che deve regnare tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, dall’altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.
C’è stata dunque violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
53. Il richiedente invoca un attentato ai principi di uguaglianza delle armi e del contraddittorio, in ragione del rifiuto dei tribunali di accogliere delle offerte di prove nel procedimento di annullamento del suo titolo di proprietà iniziato dalla procura e finito dalla sentenza definitiva del 26 novembre 2001 della corte di appello di Ploieşti. Invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che si legge come segue:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
54. La Corte ricorda che, affinché l’articolo 6 § 1 si trovi ad applicare nel suo risvolto “civile”, occorre che ci sia “contestazione” su un “diritto” di “natura civile” di cui si può pretendere, almeno in modo difendibile, che sia riconosciuto in dritto interno. Deve trattarsi di una “contestazione” reale e seria; può riguardare sia l’esistenza stessa di un diritto che la sua superficie o le sue modalità di esercizio. La conclusione del procedimento deve essere direttamente determinante per il diritto in questione: un legame sottile o delle ripercussioni lontane non bastano a fare entrare in gioco l’articolo 6 § 1 (vedere, per esempio, la sentenza Athanassoglou ed altri c. Svizzera [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV).
55. La Corte nota che nello specifico, l’esistenza di una contestazione riguardante un diritto riconosciuto in diritto interno non suscita controversia.
56. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
57. Il richiedente conferma che i testimoni furono sentiti dalla procura ma sostiene che non è stato implicato in questo procedimento al fine di poterli interrogare. Ricorda che il procedimento penale istituito a suo carico fu chiuso per prescrizione (vedere § 23). Infine, il richiedente afferma che i tribunali interni hanno basato le loro decisioni su delle prove esaminate nella cornice di un altro procedimento, senza dargli nessuna possibilità di contestarle.
58. Il Governo sostiene che le parti a questo procedimento hanno beneficiato dei diritti procedurali legalmente e hanno potuto dibattere in modo contraddittorio tutte le affermazioni dell’altra parte.
59. Aggiunge che, con la sentenza interlocutoria del 10 febbraio 2000, il tribunale di prima istanza di Câmpulung respinse un’istanza formulata dal rappresentante del richiedente tesa ad un nuovo ascolto dei testimoni ed ad una nuova expertise giudiziale perché si trattava di prove già esaminate dalla procura, all’epoca dell’inchiesta penale. Secondo il Governo, il tribunale di prima istanza giudicò che un nuovo ascolto dei testimoni non si imponeva nello specifico, perché non era pertinente e necessario nel caso di un’azione di annullamento formata in virtù della legge no 169/1997. Per ciò che riguarda l’istanza tesa ad una nuova expertise tecnica, il Governo afferma che tale istanza avrebbe dovuto essere formulata, conformemente all’articolo 108, terzo capoverso, del codice di procedura civile, prima dell’udienza consacrata alle conclusioni sul merito della causa, e che, per questo fatto, il tribunale ha giudicato come inammissibile tale istanza. Secondo il Governo, dopo il rinvio della causa, il 14 marzo 2000, dinnanzi al tribunale di prima istanza, questa ultima giurisdizione non aveva competenza per riprendere la questione delle prove. Il Governo indica che all’epoca dell’udienza del 6 giugno 2001, dinnanzi al tribunale di appello, il rappresentante del richiedente non ha reiterato la sua istanza di esame delle prove. Secondo il Governo, questa ultima istanza fu formulata di nuovo il 19 novembre 2001, in ricorso, dinnanzi alla corte di appello di Ploieşti.
60. Il Governo fa valere che la sentenza del 6 giugno 2001 del tribunale dipartimentale di Dâmboviþa, confermata dalla corte di appello di Ploieşti, fu pronunciata in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza del Governo (“OUG”) no 138/2000 riguardante la modifica del codice di procedura civile. Secondo il Governo, dopo la modifica di questo codice, il rinvio di una causa dinnanzi ad una giurisdizione inferiore per un nuovo esame non era più possibile. Il Governo indica che il richiedente aveva la possibilità, offerta dall’articolo 295 del codice di procedura civile, di sollecitare un nuovo esame delle prove visto il carattere devolutivo della via di ricorso.
61. Infine, il Governo afferma che i tribunali interni non hanno negato di esaminare le prove proposte dal richiedente, ma hanno basato le loro decisioni su delle prove specifiche ad un’azione di annullamento, ossia i documenti. Di conseguenza, il Governo prega la Corte di constatare che il motivo di appello del richiedente sia manifestamente mal fondato.
62. La Corte ricorda che il principio dell’uguaglianza delle armi è uno degli elementi della nozione più larga di processo equo, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Esige un “giusto equilibrio” tra le parti: ciascuna deve vedersi offrire una possibilità ragionevole di presentare la sua causa nelle condizioni che non la pongono in una situazione di netto svantaggio rispetto ai suoi avversari (vedere, tra altre, le sentenze Ankerl c. Svizzera, 23 ottobre 1996, Raccolta 1996-V, pp. 1567-1568, § 38, Nideröst-Huber c. Svizzera, 18 febbraio 1997, Raccolta 1997-I, pp. 107-108, § 23, e Kress c. Francia [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-VI).
63. Ora, nello specifico, la Corte nota che il procedimento controverso non ha offerto al richiedente tale facoltà. Conviene osservare che il 10 febbraio 2000, il tribunale di prima istanza di Câmpulung respinse l’istanza di esame di prove formulate dal rappresentante del richiedente (cf. § 25 sopra). La Corte nota anche il rifiuto, da parte del tribunale di prima istanza di Târgovişte, di esaminare le prove proposte dal rappresentante del richiedente, motivato dal rigetto iniziale del tribunale di prima istanza di Câmpulung (cf. § 28 sopra).
64. Per ciò che riguarda le affermazioni del Governo relative alla tardività dell’istanza di nuova perizia del richiedente, la Corte osserva che incombeva sui tribunali di prima istanza che scelsero di utilizzare, tra l’altro, le conclusioni di una perizia effettuata nella cornice di un’istruzione penale, di sottoporle per discussione alle parti e di permettere loro di contestarle. Ora, risulta chiaramente dagli elementi della pratica che il richiedente non ha avuto mai questa possibilità. In più, prendendo in considerazione il fatto che si trattava delle prove anteriormente esaminate dalla procura, e che questa ultima istituzione era parte convenuta nella cornice dalla presente azione civile, si imponeva una più grande vigilanza per rispettare il principio di uguaglianza delle armi e del contraddittorio. In quanto all’argomento concernente la possibilità per il richiedente di sollecitare, in virtù dell’articolo 295 del Codice di procedura civile, un nuovo esame delle prove, in appello, la Corte osserva che, contrariamente alle affermazioni del Governo, tale istanza fu depositata dal richiedente, il 28 febbraio 2001, all’epoca dei motivi di appello, e che il tribunale dipartimentale non diede nessuno seguito a questa istanza.
65. La Corte nota anche che il tribunale di prima istanza di Târgovişte e poi il tribunale dipartimentale di Dâmbovişa e la corte di appello di Piteşti si sono accontentati di prendere in considerazione le constatazioni nella cornice dei perseguimenti penali iniziati contro il richiedente come soli mezzi di prova per verificare la legalità del titolo di proprietà del richiedente, senza sottoporli al loro proprio controllo, sebbene nessuna giurisdizione abbia avuto la possibilità di dedicarsi alle accuse fatte contro il richiedente dalla procura. Per ciò che riguarda l’istruzione di cui il richiedente è stato oggetto, la Corte ricorda che ha concluso già che prima del 1 luglio 2004, nessuna disposizione del diritto rumeno permetteva di contestare dinnanzi ad un tribunale una decisione resa da un procuratore (Rupa c. Romania, (dec.), no 58478/00, 14 dicembre 2004; Kalanyos ed altri c. Romania, déc.), no 57884/00, 19 maggio 2005; e Dumitru Popescu c. Romania (no 1), no 49234/99, §§ 52-53, 26 aprile 2007). Il richiedente era, quindi, nell’impossibilità di sottoporre al controllo di un tribunale le investigazioni penali effettuate a suo carico.
66. Questa situazione ha avuto per conseguenza di privare il richiedente di ogni possibilità di replicare alle affermazioni della parte convenuta. Ora tale possibilità può rivelarsi necessaria, dal momento che il diritto ad un procedimento contraddittorio implica, per una parte, la facoltà di discutere le osservazioni prodotte dall’altro (vedere, tra altre, la sentenza Ruiz-Mateos c. Spagna del 23 giugno 1993, serie A no 262, p. 25, § 63).
67. Inoltre, né il tribunale dipartimentale né la corte di appello hanno risposto agli argomenti invocati dal richiedente nel suo ricorso. Hanno ripreso solamente parola per parola la giustificazione data dal tribunale di prima istanza in quanto al rigetto dell’offerta di prove fatta dal richiedente (vedere anche, mutatis mutandis, Albina c. Romania, no 57808/00, § 33, 28 aprile 2005 e Boldea c. Romania, no 19997/02, § 33, CEDH 2007 -… (brani)).
68. Pertanto, la Corte stima che, nelle circostanze dello specifico, il procedimento di annullamento del titolo di proprietà del richiedente, iniziato con la procura e finito dalla sentenza del 26 novembre 2001 della corte di appello di Ploieşti non è stato equo.
C’è stata dunque violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
69. Citando l’articolo6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta dell’incomprensione dei principi di indipendenza ed imparzialità, della durata eccessiva e della sicurezza dei rapporti giuridici concernenti il procedimento civile di annullamento del suo titolo di proprietà, iniziato dalla società e finito dalla sentenza del 26 novembre 2001, della corte di appello di Ploieşti.
70. Visto il suo ragionamento e la conclusione a cui è giunta sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte non giudica necessario esaminare separatamente questi motivi di appello.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
71. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
72. Il richiedente richiede 311 850 000 di lei rumeni (“ROL”) o, secondo i calcoli effettuati dal richiedente, circa 180 090 dollari americani (“USD”) per il valore venale del terreno controverso. Non ha sottoposto, nel termine che gli è stato accordato, dei giustificativi e/o delle perizie a sostegno della sua richiesta. Il richiedente sollecita anche il risarcimento del danno morale per un importo che lascia alla valutazione della Corte.
73. Il Governo si oppone alla concessione di un risarcimento patrimoniale ed invoca la mancanza di ogni giustificativo in questo senso da parte del richiedente. Secondo il Governo, il vero valore dei 311 850 000 ROL sollecitato dal richiedente, dopo conversione in euro (“EUR”) sarebbe di 7 252 EUR.
74. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 su questo punto non è matura, così che conviene riservarla tenendo anche in conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto e gli interessati (articolo 75 §§ 1 e 4 dell’ordinamento della Corte).
B. Oneri e spese
75. Il richiedente chiede anche il rimborso degli oneri e delle spese impegnati in occasione dei procedimenti interni e dinnanzi alla Corte per un importo che lascia alla valutazione della Corte.
76. Il Governo osserva che il richiedente non ha fornito nessun giustificativo per dimostrare gli oneri e le spese incorsi. Non si oppone al rimborso di questi, sotto condizione che siano provati, necessari e che abbiano un legame con la causa.
77. La Corte ricorda che allo sguardo dell’articolo 41 della Convenzione possono essere rimborsati solo gli oneri di cui è stabilito che sono stati esposti realmente, che corrispondevano ad una necessità e che sono di un importo ragionevole (vedere, tra altre, Nikolova c. Bulgaria [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
78. Tenuto conto del fatto che il richiedente non ha giustificato gli oneri e le spese sostenuti, la Corte decide di non assegnargli nessuna somma a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara ammissibili i motivi di appello derivati dagli articoli 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione e 6 § 1 della Convenzione concernente il rispetto dei principi di uguaglianza delle armi e del contraddittorio;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare separatamente gli altri motivi di appello formulati dal richiedente;
5. Stabilisce che la questione dell’articolo 41 non è matura;
perciò:
a) la riserva per ciò che riguarda le richieste a titolo del danno patrimoniale e morale;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per ciò che riguarda la richiesta degli oneri e spese.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 aprile 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente