TERZA SEZIONE
CAUSA BĂDOI C. ROMANIA
( Richiesta no 22815/07)
SENTENZA
STRASBURGO
26 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Bădoi c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 gennaio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 22815/07) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. I. B. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 3 aprile 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da E. M. L., avvocato a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Hora₫iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduceva in particolare una violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni, in ragione del difetto di pagamento dell’indennizzo alla quale ha diritto in virtù della legge no 10/2001.
4. Il 2 settembre 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1925 e risiede a Băile Olăneºti.
6. I nonni del richiedente erano i proprietari di un bene immobiliare composto di una casa e da un terreno ivi afferente di 450 m2, situato a Râmnicu-Vâlcea, al no 12 di via Carol 1, vecchia via Argeş. Nel 1976, la casa fu demolita ed il terreno fu nazionalizzato in virtù del decreto no 116/1983.
7. In una data non precisata, il richiedente indirizzò alla commissione dipartimentale di Vâlcea un’istanza di ricostituzione del diritto di proprietà sul terreno di 450 m2 situati a Râmnicu-Vâlcea sulla vecchia via Argeş, in virtù della legge no 18/1991. Con una decisione del 13 marzo 1992, la commissione respinse questa istanza. In seguito ad una contestazione di questa decisione, con un giudizio definitivo del 29 novembre 1993, il tribunale di prima istanza di Râmnicu-Vâlcea condannò la commissione dipartimentale a ricostituire il diritto di proprietà del richiedente sul terreno controverso.
8. L’ 11 settembre 1995, il richiedente investì il tribunale dipartimentale di Vâlcea di un’azione tesa a condannare la commissione dipartimentale di applicazione della legge no 18/1991 a metterlo in possesso del terreno di 450 m2. Con un giudizio definitivo del 5 dicembre 1995, il tribunale dipartimentale fece diritto alla sua azione ed ordinò il collocamento in possesso del richiedente di un terreno di 450 m2 nel dipartimento di Râmnicu-Vâlcea.
9. Il 14 giugno 1996, la commissione dipartimentale rilasciò al richiedente un titolo di proprietà di un terreno di 451 m2 situato al Râmnicu-Vâlcea, via Topolog. Nel 1997, il richiedente vendette questo terreno ad un terzo.
10. Il 13 agosto 2001, appellandosi alle disposizioni della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989 (“la legge no 10/2001”), il richiedente indirizzò alla prefettura del dipartimento di Râmnicu-Vâlcea una notifica chiedendo un’indennità per il bene immobiliare. Il 15 aprile 2004, la municipalità di Râmnicu-Vâlcea respinse questa istanza.
11. Il 10 giugno 2006, il richiedente formò contro la municipalità di Râmnicu-Vâlcea un’azione per annullamento della decisione del 15 aprile 2004 chiedendo la restituzione del terreno di 450 m2 situato a Râmnicu-Vâlcea sulla vecchia via Argeş ed un’indennità per la casa demolita. Con una sentenza definitiva del 5 ottobre 2006, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia fece parzialmente diritto alla sua azione. La Corte constatò che, per il terreno di 450 m2, il richiedente aveva beneficiato delle misure di restituzione previste dalla legge no 18/1991. In quanto all’indennizzo della casa demolita, accordò al richiedente un’indennità di 1 049 000 000 vecchi lei rumeno (ROL), o circa 29 835 euro (EUR). A questo giorno, questa indennità non gli è stata versata.
12. Con una decisione definitiva del 31 luglio 2008, il sindaco di Râmnicu-Vâlcea riconobbe congiuntamente al richiedente ed a T.I, T.V. e T.C, coeredi allo stesso titolo del richiedente, il diritto di percepire un’indennità per la casa demolita.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
13. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Matache ed altri c. Romania, no 38113/02, §§ 1417¬ , 19 ottobre 2006, e Radu c. Romania (no 13309/03, §§ 18-20, 20 luglio 2006,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE RELATIVA AL DIRITTO DEL RICHIEDENTE DI PERCEPIRE UN INDENNIZZO
14. Il richiedente adduce che l’impossibilità nella quale si trova di ottenere un indennizzo effettivo per suo bene nazionalizzato ha infranto il suo diritto di proprietà. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che è formulato così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
15. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
16. Il Governo non contesta la situazione di fatto.
17. Fa una presentazione dettagliata del funzionamento della legge no 10/2001 e dell’organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari “Proprietatea” stabilito in virtù di questa legge (per più ampie informazioni, vedere la sentenza Radu precitata, § 20, 20 luglio 2006). Insiste sul fatto che il richiedente ha fatto uso della possibilità di rivolgersi alle autorità amministrative per vedersi accordare un indennizzo in virtù della legge no 10/2001.
18. Secondo il Governo, il meccanismo messo in posto da questa legge, come modificata dalla legge no 247/2005, con la creazione del fondo Proprietatea, è di natura tale da offrire al richiedente un indennizzo corrispondente alle esigenze della giurisprudenza della Corte.
19. Il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato mantenuto tra l’interesse generale ed il rispetto dei diritti individuali del richiedente.
20. Il richiedente stima che l’ingerenza nel suo diritto di proprietà non è giustificata e sottolinea che il fondo Proprietatea non funziona ancora.
21. La Corte constata che, nella presente causa, sebbene il richiedente abbia ottenuto, il 5 ottobre 2006, una sentenza definitiva che fissava l’importo dell’indennizzo al quale aveva diritto per il suo bene statalizzato, questa decisione non è stata eseguita.
22. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (Matache ed altri precitati; Orha c. Romania, no 1486/02, 12 ottobre 2006; Cărpineanu ed altri c. Romania, no 26356/02, 9 dicembre 2008).
23. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
24. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi concreti della pratica, la Corte stima, che nello specifico, il fatto per il richiedente di non avere ricevuto l’indennizzo fissato da una sentenza definitiva e di non avere certezza in quanto alla data in cui potrebbe percepirlo, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
25. Pertanto, c’è stata nello specifico violazione di questa disposizione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI ACCESSO AD UN TRIBUNALE
26. Il richiedente adduce un attentato al suo diritto di accesso ad un tribunale in ragione dell’inadempimento della sentenza precitata del 5 ottobre 2006. Invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che è formulata così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
27. Tenuto conto delle sue conclusioni che figurano ai paragrafi 21-25 qui sopra , la Corte stima che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza di questo motivo di appello (vedere, mutatis mutandis, e tra altre, Laino c. Italia [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie A no 194-C, Chiesa cattolica della Morta c. Grecia, 16 dicembre 1997, § 50, Raccolta 1997-VIII e Denes ed altri c. Romania no 25862/03, § 59, 3 marzo 2009).
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
28. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, il richiedente si lamenta della misura di confisca del bene immobiliare durante il regime comunista, così come dell’impossibilità di ottenere la restituzione in natura del suo bene.
Si considera inoltre vittima di una violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni, al motivo che il terreno di 450 m2 che gli era stato assegnato in compenso non costituisce un indennizzo sufficiente, tenuto conto del suo valore inferiore rispetto al terreno statalizzato.
29. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1 composto con l’articolo 14 della Convenzione ed il Protocollo no 12 alla Convenzione, il richiedente si stima discriminato, in ragione dell’attribuzione ad altre persone dei terreni in una zona vicina.
30. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui la Corte è competente per conoscere delle affermazioni formulate, non rileva nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
31. Ne segue che questa parte della richiesta deve essere respinta come manifestamente mal fondata, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
33. Il richiedente richiede un’indennità di 39 585,47 euro (EUR) rappresentanti il valore attualizzato dell’indennizzo accordato per la casa demolita, o 31 551 EUR, e la mancanza a guadagnare, o 8 034,47 EUR. Sollecita anche 40 000 EUR per il danno morale causato dal difetto di godimento del bene.
34. Infine, il richiedente chiede circa 1 500 EUR, a titolo degli oneri e spese, rappresentanti i suoi oneri provocati dai procedimenti interni ed il procedimento dinnanzi alla Corte. Versa alla pratica dei giustificativa per questa somma che rappresenta la parcella di avvocato, gli oneri impegnati per la perizia contabile, gli oneri postali e gli oneri di traduzione dei documenti.
35. Il Governo stima che il valore attualizzato dell’indennizzo accordato dalla sentenza definitiva del 5 ottobre 2006 ammonta a 32 000 EUR. Osserva anche che questa somma deve essere accordata congiuntamente al richiedente ed a T.I. T.V. e T.C, in quanto coeredi.
Il Governo stima che nessuno danno morale potrebbe essere considerato, perché non è stato provato e che nessuno legame di causalità non è stato stabilito tra i procedimenti che sono stati oggetto della presente richiesta e le sofferenze addotte dal richiedente. Per ciò che riguarda la mancanza a guadagnare, considera che la concessione di una somma a questo titolo equivarrebbe ad un doppio risarcimento per il danno patrimoniale addotto per il ritardo del pagamento.
36. Infine, il Governo non si oppone al rimborso degli oneri purché siano reali, giustificati, necessari e ragionevoli. Fa osservare che il giustificativo della parcella di avvocato non è corredato da un contratto di assistenza giudiziale e di un riassuntivo delle ore del lavoro dell’avvocato. Inoltre, nota che è stato stabilito nessun legame tra i giustificativi degli altri oneri e la presente causa.
37. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
38. Nello specifico, tenuto conto della natura della violazione constatata, la Corte considera che il richiedente ha subito un danno patrimoniale e morale che non è compensato sufficientemente dalla constatazione di violazione.
39. Rileva tuttavia che una sentenza definitiva ha fissato l’importo dell’indennità. Quindi, stima che il pagamento di questa indennità, attualizzata sulla base del tasso di inflazione, porrebbe il richiedente in una situazione equivalente per quanto possibile a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate. Peraltro, la Corte considera che il richiedente ha subito un danno morale che risulta in particolare dalla frustrazione indotta dal ritardo delle autorità amministrative ad indennizzarlo per il suo bene.
40. Pertanto, sulla base degli elementi che si trovano in suo possesso e deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente la somma di 30 000 EUR a titolo del danno patrimoniale e morale, a carico per lui di dividere questa somma coi suoi coeredi secondo le loro rispettive quote-parti.
41. In quanto alla somma chiesta a titolo della mancanza a guadagnare, la Corte non potrebbe speculare sulla possibilità ed il rendimento del bene immobiliare in questione (Buzatu c. Romania (soddisfazione equa), no 34642/97, § 18, 27 gennaio 2005,)e respingi questo capo di richiesta.
42. Per ciò che riguarda gli oneri e le spese, la Corte ricorda che possono essere rimborsati solo gli oneri di cui viene stabilito che sono stati esposti realmente, che corrispondevano ad una necessità e che sono di un importo ragionevole (vedere, tra altre, Nikolova c. Bulgaria [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Ammette che il richiedente è incorso in oneri per fare correggere la violazione della Convenzione a livello interno ed europeo e deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte giudica ragionevole assegnare egli 1 500 EUR per gli oneri e spese.
B. Interessi moratori
43. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione relativa al diritto del richiedente di percepire un indennizzo per il suo bene ed inammissibile per gli altri motivi di appello derivati dall’articolo 1 del Protocollo no 1, così come i motivi di appello derivati dall’articolo 14 della Convenzione e del Protocollo no 12 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in quanto al diritto del richiedente di percepire un indennizzo per il suo bene;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare separatamente l’ammissibilità e la fondatezza del motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione relativo al diritto di accesso ad un tribunale;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione:
i, 30 000 EUR (trentamila euro) per danno patrimoniale e morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, a carico per il richiedente di dividere questa somma coi suoi coeredi secondo le loro rispettive quote -parti;
ii, 1 500 EUR (mille cinque cento euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente.
b) che questi importi saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 26 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente