Conclusioni: Obiezione preliminare respinta (Art. 35) Criteri di ammissibilit? (Art. 35) Esaurimento delle vie nazionali
Obiezione preliminare unita ai meriti e respinta (Art. 34) Applicazioni individuali (Art. 34) Vittima
Obiezione preliminare unita ai meriti e respinta (Art.35) Criteri di ammissibilit? (Ar.35-1) Esaurimento dei rimedi nazionali
Cancellazione dal ruolo (Art. 37) Applicazioni di cancellazione ? (generale) (Art.37-2-c) Ulteriore esame non giustificato
Violazione dell?Articolo 3 ? Proibizione della tortura (Articolo 3- Tortura)
Violazione dell?Articolo 3 ? Proibizione della tortura (Articolo 3 ? Tortura) (Apestto sostanziale)
Violazione dell?Articolo 3 ? Proibizione della tortura (Aticolo 3- indagine efficace ) (Aspetto procedurale)
Danno material- richiesta respinta (Articolo 41- danno material Giusta soddisfazione)
Danno morale ? assegnazione (Articolo 41- Danno morale Giusta soddisfazione)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL?UOMO
PRIMA SEZIONE
Causa Azzolina e altri c. Italia
(Ricorsi nn. 28923/09 e 67599/10)
SENTENZA
STRASBURGO
26 ottobre 2017
Questa sentenza diverr? definitiva alle condizioni definite nell?articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire modifiche di forma.
Nella causa Azzolina e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell?uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
? Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
? Kristina Pardalos,
? Guido Raimondi,
? Ale? Pejchal,
? Ksenija Turkovi?,
? Pauliine Koskelo,
? Tim Eicke, giudici,
? e da Abel Campos, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 ottobre 2017,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All?origine della causa vi sono due ricorsi (nn. 28923/09 e 67599/10) proposti contro la Repubblica italiana da trentuno persone, cittadini di vari Stati (?i ricorrenti?), i cui nomi sono riportati nell?allegato, e presentati dinanzi alla Corte rispettivamente il 27 maggio 2009 e il 3 settembre 2010, in virt? dell?articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali (?la Convenzione?).
2. I nomi dei rappresentanti dei ricorrenti sono riportati nell?allegato. Il governo italiano (?il Governo?) ? stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, A. Aversano.
3. I governi tedesco, britannico, spagnolo, francese e svizzero non si sono avvalsi del loro diritto di intervenire nel procedimento (articolo 36 ? 1 della Convenzione).
4. Dal punto di vista dell?articolo 3 della Convenzione, i ricorrenti affermavano in particolare di essere stati vittime di tortura. Lamentavano che le autorit? interne non avessero adempiuto al proprio obbligo di condurre un?inchiesta effettiva in merito a quanto da essi dedotto. Per di pi?, denunciavano l?assenza nel diritto interno di un reato che punisca la tortura e i trattamenti inumani e degradanti.
5. Il 18 dicembre 2012 la camera ha deciso di riunire i ricorsi e di comunicarli al Governo in applicazione dell?articolo 54 ? 2 del regolamento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
6. I fatti di causa, cos? come esposti dai ricorrenti e come risultano dai documenti pertinenti nel caso di specie e provenienti da varie cause legate ai fatti all?origine della presente controversia , si possono riassumere come segue.
A. Il contesto generale
7. Il 19, 20 e 21 luglio 2001, la citt? di Genova accolse il ventisettesimo vertice degli otto paesi pi? industrializzati (G8), sotto la presidenza del governo italiano. Numerose organizzazioni non governative, riunite sotto l?egida del gruppo di coordinamento ?Genoa Social Forum ? GSF (?il GSF?), organizzarono un vertice ?altermondialista? che si svolse nello stesso periodo. ? stato stimato che all?evento parteciparono da 200.000 persone (secondo il Ministero dell?Interno) a 300.000 persone (secondo il GSF).
8. Le autorit? italiane misero in atto un vasto dispositivo di sicurezza (sentenze Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, ? 12, CEDU 2011, e Cestaro c. Italia, n. 6884/11, ?? 11-12, 23-24, 7 aprile 2015) dividendo la citt? in tre zone concentriche: la ?zona rossa?, di massima sorveglianza, dove si sarebbe svolto il vertice e dove avrebbero alloggiato le delegazioni; la ?zona gialla?, una zona cuscinetto in cui le manifestazioni erano in linea di principio vietate, salvo autorizzazione del questore; e la ?zona bianca?, in cui erano programmate le principali manifestazioni.
9. Le autorit? attribuirono un colore a ogni gruppo organizzato, associazione, sindacato e ONG, in funzione della loro potenziale pericolosit?: il ?blocco rosa?, non pericoloso; il ?blocco giallo? e il ?blocco blu? che comprendevano alcuni potenziali autori di atti di vandalismo, di blocco delle strade e dei binari, e anche di scontri con la polizia; e, infine, il ?black block?, di cui facevano parte pi? gruppi, anarchici o in generale pi? violenti, che avevano lo scopo di commettere dei saccheggi sistematici.
10. La giornata del 19 luglio si svolse in un?atmosfera relativamente tranquilla, senza episodi particolarmente significativi. Per contro, i giorni 20 e 21 luglio furono caratterizzati da scontri sempre pi? violenti tra le forze di polizia e alcuni manifestanti appartenenti essenzialmente ai ?black block?. Nel corso di questi incidenti, diverse centinaia di manifestanti e di membri delle forze dell?ordine furono feriti o intossicati dai gas lacrimogeni. Interi quartieri della citt? di Genova furono devastati (per un?analisi pi? dettagliata, si vedano Giuliani e Gaggio, sopra citata, ?? 12-30, e Cestaro, sopra citata, ?? 9-17).
B. I trattamenti subiti dai ricorrenti alla caserma di Bolzaneto
11. Il 12 giugno 2001 il Comitato provinciale per l?ordine e la sicurezza pubblici elabor? un piano logistico relativo alla presa in carico delle persone arrestate durante il summit.
12. Poich? il carcere di Marassi si trova in una zona considerata sensibile, fu deciso, per motivi di sicurezza, di creare, in luoghi decentrati, due centri temporanei in cui le persone arrestate dovevano essere raggruppate per essere sottoposte alle pratiche che seguono l?arresto, ossia l?identificazione, la notifica del verbale di arresto, la perquisizione, l?immatricolazione e la visita medica, prima di essere trasferite verso carceri diversi.
13. Con un decreto del Ministero della Giustizia del 12 luglio 2001, le caserme di Forte San Giuliano e di Bolzaneto furono designate in qualit? di ?siti utilizzati ai fini di detenzione, annessi all?ufficio medico e all?ufficio matricola degli istituti penitenziari di Pavia, Voghera, Vercelli e Alessandria?.
14. All?interno della caserma di Bolzaneto, una parte dei locali fu destinata alle attivit? della polizia giudiziaria. Il resto dei locali fu riservato alle attivit? della polizia penitenziaria (immatricolazione, perquisizione e visita medica).
15. A seguito del decesso di Carlo Giuliani durante gli scontri tra carabinieri e manifestanti in piazza Alimonda, i carabinieri non furono pi? destinati alle attivit? di gestione dell?ordine pubblico nella citt?. A partire dal 20 luglio, la caserma di Bolzaneto, posta sotto la responsabilit? della polizia, rimase perci? l?unico luogo di raduno e di smistamento delle persone arrestate.
16. Secondo il Ministero della Giustizia, nel periodo di attivit? della struttura, dal 12 al 24 luglio, 222 persone sono state immatricolate prima di essere trasferite verso gli istituti penitenziari di Alessandria, Pavia, Vercelli e Voghera (si veda la ?Relazione conclusiva dell?indagine parlamentare conoscitiva sui fatti del G8 di Genova del 20 settembre 2001? indicata nella nota a pi? di pagina della pagina precedente).
17. I tribunali interni hanno stabilito con esattezza, al di l? di ogni ragionevole dubbio, i maltrattamenti di cui erano state oggetto le persone presenti all?interno della caserma di Bolzaneto. Le testimonianze delle vittime sono state confermate dalle deposizioni dei membri delle forze dell?ordine e della pubblica amministrazione, dai riconoscimenti parziali dei fatti da parte degli imputati e dai documenti a disposizione dei magistrati, in particolare le relazioni dei medici e le perizie giudiziarie. A partire da queste molteplici informazioni, ? possibile descrivere gli episodi di violenza di cui furono oggetto i ricorrenti:
1. Ricorso n. 28923/09
18. Il 20 luglio, OMISSIS, che partecipava al corteo delle Tute Bianche, ricevette calci e manganellate e fu cosparso di gas irritante durante una carica della polizia vicino alla via Tolemaide. Trasportato all?ospedale a causa di una ferita aperta alla testa, fu curato prima di essere condotto con altre persone alla caserma di Bolzaneto a bordo di un veicolo blindato. Posto insieme ad altre persone contro un muro, fu minacciato, insultato e picchiato. Un agente di polizia gli prese la mano e gli divaric? violentemente le dita, tra il terzo e il quarto dito, causandogli una profonda lacerazione. Minacciato di essere nuovamente picchiato se si fosse mosso o lamentato, OMISSIS sub? una sutura della ferita senza anestesia. In seguito, l?interessato e altre persone arrestate furono obbligati a spogliarsi prima di essere condotti in celle in cui furono percossi sulle ferite a intervalli ravvicinati. Il ricorrente fu liberato il giorno dopo, alle 2, dopo essere stato costretto a passare tra due file di membri delle forze dell?ordine che lo percossero con ogni mezzo al suo passaggio. Azzolina riportava lesioni a una mano, alla testa e a una gamba, e varie contusioni.
19. La sig.ra Bartesaghi Gallo fu arrestata alla scuola Diaz-Pertini. Trasportata all?ospedale a causa di una ferita aperta in testa, fu curata e poi, il 22 luglio alla sera, trasferita alla caserma di Bolzaneto. Fu tracciata una croce sul suo viso con un pennarello rosso. Fu prima obbligata a rimanere due ore con le braccia in aria contro un recinto metallico nel cortile, poi a passare, a testa bassa, tra agenti che la insultavano (?puttana?, ?stronza?), ad andare al bagno senza poter chiudere la porta, sotto gli insulti e le minacce dell?agente che la accompagnava. All?interno della caserma, dovette restare a lungo immobile, con le braccia e le gambe divaricate, il viso contro un muro, in mezzo a canti fascisti. Vide altre persone arrestate che avevano il viso insanguinato. Durante una visita medica, fu obbligata a spogliarsi e a fare dei piegamenti davanti a due uomini e a due donne. Le furono sequestrati alcuni documenti che furono gettati. Fu poi trasferita nel carcere di Vercelli.
20. Delfino fu arrestato e ferito al naso venerd? 20 luglio. Alla fine del pomeriggio, fu trasportato alla caserma di Bolzaneto e pestato in un veicolo parcheggiato in pieno giorno, all?interno del quale fu poi lasciato a lungo. In seguito fu trascinato di forza per i capelli all?interno della caserma, dove fu nuovamente percosso e poi obbligato a rimanere immobile davanti a un muro, con le braccia e le gambe divaricate. Durante la sua identificazione, la polizia non lo autorizz? n? ad avvisare i genitori n? a vedere un avvocato, e non lo inform? dei motivi del suo arresto. Prima della visita medica, Delfino dovette attendere in corridoio, con le braccia e le game divaricate di fronte al muro. Dopo un?ora, perse conoscenza. Non ricevette alcuna cura per la ferita al naso. Il 21 luglio, all?alba, fu trasferito al carcere di Alessandria.
21. La sig.ra Doherty fu arrestata alla scuola Diaz-Pertini. Trasportata all?ospedale a causa di varie escoriazioni e di una frattura al polso, fu curata prima di essere trasferita, il 22 luglio all?alba, alla caserma di Bolzaneto. Fu prima obbligata a rimanere per due ore con le braccia alzate contro un recinto metallico nel cortile, sebbene avesse un braccio ingessato, e poi a passare, a testa bassa, tra alcuni agenti che la insultavano. Dovette utilizzare i bagni lasciando la porta aperta. Fu tracciata una croce sul suo viso con un pennarello rosso. All?interno della caserma, dovette rimanere a lungo con le braccia e le gambe divaricate, e la faccia al muro. Vide altre persone arrestate soffrire a causa delle sevizie che subivano. Durante una visita medica, fu obbligata a svestirsi e a fare dei piegamenti davanti a un uomo e a due donne, nonostante il dolore provocato dalla frattura del polso; a causa di quest?ultima, non riusc? a mettersi il reggiseno, ma nessuno l?aiut?. In occasione della sua identificazione, fu costretta a firmare alcuni documenti, redatti in italiano, che non capiva.
22. OMISSIS fu arrestato alla scuola Diaz-Pertini. Trasportato all?ospedale a causa di ferite riportate sul dorso e sulla testa, fu curato e poi trasferito, il 22 luglio all?alba, alla caserma di Bolzaneto. Fu identificato e poi condotto in una cella gi? occupata da altre persone. Costretto a rimanere con le braccia e le gambe divaricate, faccia contro un muro, non fu percosso ma dovette sentire colpi violenti e grida. Fu condotto in un locale vuoto dove fu costretto a spogliarsi e a fare dei piegamenti. Sottoposto a una ?specie di visita medica?, dovette nuovamente svestirsi ma non ricevette cure. La notte, lo fecero rimanere per molto tempo con le gambe divaricate e la faccia contro il muro, in corridoio. Dovette firmare un documento redatto in italiano e in parte precompilato, di cui non comprendeva il contenuto. Nel pomeriggio del 23 luglio fu trasferito in un carcere il cui nome non ? precisato nel fascicolo, senza aver potuto comunicare con le autorit? diplomatiche del suo paese.
23. OMISSIS fu arrestato il 20 luglio nelle prime ore del pomeriggio e lasciato con le mani e i piedi legati in pieno sole. Arrivato alla caserma di Bolzaneto verso le 17, fu posto in piedi davanti al muro di una cella. Fu trattato da ?cretino di un comunista? e da ?stronzo?, e ricevette ripetuti calci alle caviglie e colpi di manganello su tutto il corpo; gli fu sbattuta la testa contro il muro e gli fu spenta una sigaretta su un polso. All?alba, un medico ordin? agli agenti di togliere i lacci che legavano i polsi dell?interessato. Prima di essere identificato, quest?ultimo dovette svestirsi e passare tra alcuni agenti che lo colpirono alla nuca, sul dorso e sul sedere. In infermeria, fu minacciato di una perquisizione rettale e obbligato a svestirsi completamente e a fare piegamenti nudo. Non ricevette alcuna cura per le lesioni che presentava alle mani. Non gli fu permesso di andare al bagno. Il 21 luglio alle ore 5 fu trasferito nel carcere di Alessandria.
24. OMISSIS fu arrestato alla scuola Diaz-Pertini, trasportato all?ospedale e poi trasferito alla caserma di Bolzaneto il 22 luglio, all?alba. Al suo arrivo alla caserma, fu messo contro un muro; un poliziotto gli disegn? una croce sulla guancia sinistra con un pennarello mentre altri poliziotti facevano il saluto romano. Fu perquisito, privato degli effetti personali e poi trascinato per i capelli sulle ginocchia da un agente lungo un corridoio dove altri agenti lo insultarono e gli diedero dei calci. Messo in una cella con una ventina di persone, dovette restare in piedi, con le gambe divaricate e la faccia contro il muro. Gli agenti controllarono varie volte i nomi degli occupanti della cella mentre li strattonavano con violenza. Questi ultimi furono ripetutamente oggetto di insulti fascisti e di sputi provenienti dall?esterno della cella. In occasione di un ulteriore controllo, il ricorrente indic? ai poliziotti che era giornalista e chiese invano di poter comunicare con la redazione del suo giornale, con le autorit? diplomatiche del suo paese o con un avvocato. Alla fine della procedura di identificazione, fu autorizzato a recarsi al bagno passando a testa bassa tra alcuni agenti che lo insultavano e lo spingevano. Pot? anche lavarsi e cambiarsi, sempre sotto la sorveglianza dei poliziotti. Fu obbligato due volte a raccogliere i suoi effetti personali che erano stati gettati al suolo mentre un agente gli teneva la testa verso il basso. In un ufficio, fu costretto a svestirsi e poi a fare piegamenti e capriole a terra e, infine, a firmare documenti redatti soltanto in italiano. Il 23 luglio al mattino fu ammanettato a un?altra persona e condotto nel carcere di Pavia.
25. OMISSIS fu arrestato alla scuola Diaz-Pertini e trasportato all?ospedale allo scopo di essere curato per una ferita alla testa, un?altra al polpaccio e varie ecchimosi. Al suo arrivo alla caserma di Bolzaneto, nella notte tra il 21 e il 22 luglio, fu costretto a rimanere in piedi con altre persone, a gambe divaricate e faccia al muro, per venti minuti. Messo in una cella e poi in un?altra, dovette restare varie volte in questa posizione, mentre alcuni agenti che si trovavano all?interno e all?esterno della cella lo coprivano di insulti. Quando si rec? alla toilette, fu costretto a camminare a testa bassa, insultato, colpito e poi sorvegliato all?interno della toilette. In occasione della sua identificazione, dovette firmare dei documenti redatti soltanto in italiano e chiese invano di contattare un avvocato.
26. OMISSIS fu arrestato alla scuola Diaz-Pertini e condotto direttamente alla caserma di Bolzaneto il 22 luglio. Al suo arrivo, fu colpito e obbligato a restare con la faccia al muro, le gambe divaricate e le braccia alzate. Dovette riprendere poi tale posizione varie volte all?interno della caserma, dove fu nuovamente colpito e insultato in una cella e insultato mentre si recava alla toilette con la testa bassa per ordine dei poliziotti. Fu sorvegliato persino nella toilette. In infermeria, fu costretto a spogliarsi e a fare dei piegamenti. Durante la procedura di identificazione, dovette firmare un documento in parte precompilato e redatto soltanto in italiano. Non fu autorizzato a contattare n? la sua famiglia n? le autorit? diplomatiche del suo paese. Anche a lui fu disegnata una croce rossa sul viso. Il 23 luglio al mattino fu ammanettato a un?altra persona e trasferito nel carcere di Pavia. Fu detenuto per tre settimane, prima a Pavia e poi a Genova.
27. La sig.ra Subri fu arrestata il 20 luglio nel tardo pomeriggio con altre persone in un bar situato vicino alla piazza Alimonda e condotta alla caserma di Bolzaneto. Fin dal suo arrivo alla caserma fu picchiata e insultata. Nella cella in cui era stata posta dovette rimanere varie volte a gambe divaricate, con le braccia alzate e la faccia contro il muro. Fu costretta a camminare a testa bassa, e fu anche minacciata di stupro. Vomit? due volte ma nessun medico si preoccup? del suo stato di salute e nessuno le diede le protezioni igieniche di cui aveva bisogno. Durante la visita medica, fu obbligata a spogliarsi e a fare piegamenti contro uno specchio. Fu costretta a firmare dei documenti redatti in italiano.
28. La sig.ra Treiber fu arrestata alla scuola Diaz-Pertini il 21 luglio e condotta alla caserma di Bolzaneto. Fu dapprima posta contro un muro nel cortile, dove vide due agenti picchiare una delle persone arrestate e cospargerla di gas irritante; poi fu posta in una cella e costretta a rimanere in piedi, con le gambe divaricate. Dovette mantenere tale posizione per tutta la notte, salvo alcuni momenti in cui fu autorizzata a mettersi in ginocchio; pot? stendersi per terra solo all?alba. Sent? gridare ?Heil Hitler?, vide le sofferenze degli altri occupanti delle celle, che avevano il viso insanguinato o che si erano urinati addosso. Al suo arrivo alla caserma, una agente le aveva tolto le medicine che aveva con s? e di cui aveva bisogno a causa di una recente operazione ai reni. Anche alla sig.ra Treiber fu disegnata una croce rossa sul viso. Mentre passava per i corridoi, fu costretta a camminare a testa bassa e con le mani dietro la nuca e tra agenti che la picchiavano e la insultavano. Il mattino del 22 luglio fu condotta in una stanza in cui, in presenza di numerosi agenti, dovette firmare dei documenti redatti soltanto in italiano. Successivamente, in infermeria, fu costretta a svestirsi, circondata da varie agenti che le strapparono i vestiti e le tagliarono il cappuccio del gilet. Fu poi costretta a fare dei piegamenti e privata dei suoi occhiali. Non pot? contattare n? la sua famiglia, n? un avvocato, n? le autorit? diplomatiche del suo paese. Ammanettata ad un?altra donna, fu infine trasferita al carcere di Voghera.
29. La sig.ra Zeuner fu arrestata alla scuola Diaz-Pertini. Condotta alla caserma di Bolzaneto, fu dapprima posta contro un muro nel cortile, poi condotta all?interno, in una cella dove fu nuovamente obbligata a rimanere con le gambe divaricate e le braccia alzate. Fu minacciata, ricevette dei colpi e fu obbligata a lasciare la porta della toilette aperta mentre la utilizzava. Nell?infermeria, fu costretta a svestirsi, e anche a togliersi il tampone, davanti a un medico donna e a quattro agenti donne di polizia. Mentre passava in un corridoio, un agente le fece uno sgambetto. Si cerc? di costringerla a firmare dei documenti redatti soltanto in italiano. Fu poi trasferita nel carcere di Voghera.
2. Ricorso n. 67599/10
30. La sig.ra Kutschkau fu arrestata alla scuola Diaz-Pertini e trasportata all?ospedale per una frattura della mascella, la perdita di due denti, una sublussazione di altri due denti e un trauma cranico. Fu poi trasferita alla caserma di Bolzaneto il 22 luglio all?alba. Al suo arrivo alla caserma, fu posta contro un muro con le gambe divaricate e le braccia alzate, dapprima nel cortile e poi all?interno. Successivamente dovette rimettersi in questa posizione varie volte all?interno della caserma, dove fu nuovamente picchiata. Quando si rec? alla toilette, dovette camminare a testa bassa e con un braccio dietro la schiena, e fu picchiata e insultata. Gli agenti la presero ripetutamente in giro per le sue ferite alla bocca. Fu privata degli effetti personali e delle sue protezioni igieniche e non ricevette cure adeguate nell?infermeria della caserma, dove un medico la minacci? di colpirla di nuovo alla bocca con un manganello che teneva vicino a lui. Non pot? contattare n? la sua famiglia, n? un avvocato, n? le autorit? diplomatiche del suo paese. Il 23 luglio , a mezzogiorno, fu trasferita nel carcere di Pavia.
31. La sig.ra Partesotti fu arrestata durante la manifestazione del 21 luglio e condotta alla caserma di Bolzaneto all?inizio del pomeriggio. Nel cortile della caserma, nel corridoio e poi nelle celle dove fu condotta, fu posta con le mani e il viso contro il muro. Per tutto il tempo in cui fu detenuta in caserma, fu oggetto di insulti (?puttana?, ?stronza?) e di minacce (?ti vengo a incendiare l?appartamento?, ?bisognerebbe stuprarvi tutte, come hanno fatto in Kosovo?). Dovette assistere alle sevizie inflitte ad altre persone arrestate e sentire canti fascisti. Il medico che la visit? omise di rilevare gli ematomi conseguenti al suo arresto. La ricorrente non pot? contattare la sua famiglia. Il mattino del 22 luglio, fu trasferita nel carcere di Vercelli.
32. OMISSIS fu arrestato nella scuola Diaz-Pertini e trasportato all?ospedale per una ferita alla caviglia. Al suo arrivo alla caserma di Bolzaneto, la sera del 22 luglio, anch?egli fu insultato e fu marchiato con una croce rossa sul viso. Fu poi messo in una cella dove fu costretto a rimanere con le gambe divaricate e le braccia alzate per circa due ore, e minacciato di essere picchiato se si fosse mosso. Sent? delle grida provenienti da altre celle. Mentre passava nel corridoio della caserma, fu costretto a camminare con la testa abbassata e le mani dietro la nuca tra agenti che lo picchiarono. Fu oggetto di insulti come ?imbecille di un comunista?, ?stronzo?, ?sei una merda?. Il ricorrente non pot? contattare n? la sua famiglia n? le autorit? diplomatiche del suo paese. Nella notte tra il 22 e il 23 luglio, fu trasferito in un carcere il cui nome non ? stato precisato nel fascicolo.
33. La sig.ra Bruschi fu arrestata alla scuola Diaz-Pertini e condotta alla caserma di Bolzaneto nella notte tra il 21 e il 22 luglio. Fu posta contro un muro nel cortile, con le gambe divaricate e le braccia alzate, e minacciata da un agente di essere sodomizzata con un manganello. Fu poi condotta all?interno, costretta a camminare piegata in avanti e con le mani dietro la nuca, poi messa in una cella dove fu nuovamente costretta a rimanere con le gambe divaricate e le braccia in aria per circa tre ore. Sent? delle grida e dei colpi che provenivano da altre celle e vide altre persone arrestate che soffrivano. Durante una visita medica, dovette svestirsi parzialmente davanti a degli uomini, mentre il medico la insultava e diceva che i manifestanti arrestati nella scuola Diaz-Pertini avrebbero dovuto essere tutti fucilati. Il 23 luglio, all?alba, fu trasferita nel carcere di Vercelli.
34. La sig.ra Digenti fu arrestata nella scuola Diaz-Pertini e condotta alla caserma di Bolzaneto nella notte tra il 21 e il 22 luglio, nonostante le ferite conseguenti al suo arresto. Fu posta contro un muro nel cortile, a gambe divaricate e braccia alzate, e fu oggetto di insulti e di minacce da parte degli agenti, come ?bisognerebbe metterli tutti al palo di esecuzione? o ?alla Diaz-Pertini, le teste facevano un rumore divertente quando le sbattevano al muro?. All?interno della caserma, prima all?entrata e poi dentro una cella, fu costretta a rimanere di nuovo con le gambe divaricate e le braccia alzate, sotto la custodia di agenti che picchiavano chi si muoveva. Sent? delle grida provenienti da altre celle e vide altre persone con il viso insanguinato. Dovette camminare a testa bassa. Nel corso di una visita medica, dovette spogliarsi davanti a degli uomini. Un medico la insult? e le disse che lei e le altre persone arrestate puzzavano come cani; un altro uomo valut? le tracce dei colpi di manganello da lei ricevuti sul collo dichiarando ?hanno fatto un buon lavoro? e fece finta di colpirla di nuovo sul collo con un manganello. Il 23 luglio, all?alba, fu trasferita nel carcere di Vercelli.
35. OMISSIS fu arrestato il 20 luglio nel primo pomeriggio, in piazza Manin, e lasciato ammanettato in una camionetta della polizia. Al suo arrivo alla caserma di Bolzaneto, la sera del 20 luglio, fu costretto a rimanere per un?ora con la faccia contro un muro, all?esterno, prima di essere condotto in una cella dove, in ginocchio e sempre in manette, fu pestato varie volte. Fu anche picchiato quando passava nei corridoi. Nell?infermeria, mentre era disteso su una barella, alcuni agenti gli ruppero una costola a suon di pugni, in presenza di un medico che lo invit? ironicamente a sporgere denuncia per questi maltrattamenti. Condotto poi alla toilette, gli furono abbassati i pantaloni e gli fu dato l?ordine di urinare, trattandolo da omosessuale, mentre un agente faceva finta di sodomizzarlo con un manganello; poi fu colpito con quest?ultimo tra le gambe. Il ricorrente dovette firmare un documento in parte precompilato e interamente redatto in italiano. Il 21 luglio, all?alba, fu trasferito nel carcere di Alessandria.
36. OMISSIS fu arrestato alla scuola Diaz-Pertini e trasportato all?ospedale a causa delle sue ferite. Al suo arrivo alla caserma di Bolzaneto, la sera del 22 luglio, gli fu disegnata una croce sul viso con un pennarello rosso e fu costretto a camminare piegato in avanti e con le mani sulla nuca. Messo in una cella, fu obbligato a rimanere con le gambe divaricate e le braccia alzate, e la faccia contro il muro. Quando pass? nei corridoi, dovette camminare a testa bassa e passare tra alcuni agenti che lo spingevano. Dovette dormire per terra. Non pot? contattare le autorit? diplomatiche del suo paese. Il mattino del 23 luglio, fu trasferito in un carcere il cui nome non ? precisato nel fascicolo.
37. Nogueras Chavier fu arrestato alla scuola Diaz-Pertini e trasportato all?ospedale per una frattura del perone sinistro. Al suo arrivo alla caserma di Bolzaneto, la sera del 22 luglio, gli fu disegnata una croce rossa sul viso. Messo in una cella con altre persone arrestate, fu costretto, malgrado avesse dolore alla gamba, a rimanere in piedi, dapprima al centro della cella e poi con la faccia contro il muro, le gambe divaricate e le braccia alzate, senza potersi appoggiare. Ricevette insulti (?imbecille di un comunista?) e sputi. Sent? le grida di altre persone che venivano colpite. Quando pass? nei corridoi, dovette camminare a testa bassa e, una volta, ricevette un calcio nella gamba ferita. Dovette utilizzare le toilette senza poter chiudere la porta. Non fu autorizzato a contattare le autorit? diplomatiche del suo paese. Il mattino del 23 luglio, fu trasferito in un carcere il cui nome non ? precisato nel fascicolo.
38. La sig.ra Ender fu arrestata nel pomeriggio del 20 luglio in via Montezovetto e condotta alla caserma di Bolzaneto la sera dello stesso giorno. Al suo arrivo in caserma, dovette camminare con le mani legate dietro la schiena e la testa bassa, anche mentre passava nel corridoio, dove fu presa a calci. Portata in una cella con la sig.ra Percivati (ricorrente del ricorso n. 67599/10 riportato nel numero 18 della lista allegata), fu costretta a rimanere in ginocchio di fronte al muro e fu oggetto di insulti che, come le spieg? la sig.ra Percivati, erano di carattere sessuale. La sig.ra Ender chiese pi? volte di andare alla toilette, ma invano, in quanto le fu risposto, per il tramite della sig.ra Percivati, che doveva soltanto ?farsela addosso?. Alla fine fu condotta alla toilette, e mentre passava in corridoio venne picchiata, sia all?andata che al ritorno. Nelle toilette, una agente le sbatt? la testa contro il muro, poi un agente le ordin? di lavarsi le mani e la prese a calci sul sedere. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, sempre all?interno della caserma, fu condotta in un ufficio dove le fu chiesto se fosse incinta. In seguito alla sua risposta negativa, un agente le diede un pugno nella pancia; poi, degli agenti la picchiarono a sangue varie volte e le tagliarono tre ciocche di capelli per costringerla a firmare dei documenti. Prima di essere trasferita nel carcere di Alessandria, il 21 luglio all?alba, dovette restare nel corridoio in una posizione vessatoria, mentre alcuni agenti le ordinavano di gridare ?viva il Duce, viva il fascismo, viva la polizia penitenziaria?.
39. OMISSIS fu arrestato e picchiato a sangue nel pomeriggio del 20 luglio, vicino alla via Tolemaide, mentre indossava una T-shirt con il simbolo della Croce Rossa in quanto aiutava i medici sul posto in qualit? di infermiere; nonostante le sue numerose ferite, fu condotto direttamente alla caserma di Bolzaneto. Al suo arrivo alla caserma, non fu sottoposto immediatamente a una visita medica, sebbene zoppicasse fortemente. Fu condotto in una cella attraverso un corridoio in cui fu fatto passare tra due file di agenti che lo insultarono, lo pizzicarono e gli fecero lo sgambetto. Nella cella, dovette rimanere a gambe divaricate e con le braccia alzate, la faccia contro il muro. Poich? l?interessato non aveva ottemperato all?ordine impartitogli di mettersi al centro della cella, un agente disse ai suoi colleghi di condurlo altrove, altrimenti gli avrebbe ?spaccato la faccia?. Infine, sottoposto a una visita medica, il ricorrente lament? forti dolori ai testicoli, che presentavano un ematoma importante; il medico ordin? di condurlo in ospedale, cosa che avvenne solo dopo un nuovo periodo di attesa nella cella in cui dovette restare ancora una volta in posizione vessatoria.
40. OMISSIS fu arrestato nel pomeriggio del 20 luglio, nella via Montezovetto, e condotto alla caserma di Bolzaneto la sera dello stesso giorno. Al suo arrivo in caserma, fu posto fuori dalla camionetta con le mani legate dietro la schiena e insultato, poi dovette camminare con la testa bassa in un corridoio all?interno della caserma, mentre degli agenti lo colpivano dandogli calci e pugni. Nella cella, mentre aveva sempre le mani legate dietro la schiena, degli agenti lo colpirono di nuovo con pugni e calci, anche nei testicoli e sulla testa affinch? quest?ultima battesse contro il muro. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, sempre all?interno della caserma, fu condotto in un ufficio in cui cinque o sei agenti lo pestarono e lo insultarono nuovamente; siccome il ricorrente aveva chiesto la traduzione di alcuni dei documenti redatti in italiano che gli erano stati dati da firmare, gli agenti lo colpirono ancora con pugni e calci e gli ruppero tre costole. Nell?infermeria, mentre era nudo, il ricorrente fu oggetto di altri insulti. Dopo la ripresa fotografica, un altro agente gli strinse un braccio fino a causargli un ematoma; egli dovette poi restare nel corridoio e fu obbligato a gridare, con altre persone arrestate, ?viva il Duce, viva il fascismo, viva la polizia penitenziaria?. Il 21 luglio, all?alba, fu trasferito nel carcere di Alessandria.
41. La sig.ra Percivati fu arrestata nel pomeriggio del 20 luglio, in via Montezovetto, e condotta alla caserma di Bolzaneto la sera stessa. Al suo arrivo alla caserma, mentre si trovava ancora nella camionetta della polizia, fu insultata e coperta di sputi e sent? chiaramente alcuni agenti rallegrarsi per aver portato altre ?gatte da pelare? ai loro colleghi della caserma. Condotta in una cella a pugni, calci e manganellate, fu costretta a restare con le mani legate dietro la schiena, la faccia contro il muro e le gambe leggermente divaricate; poi fu trasferita nella stessa cella della sig.ra Ender e di altre persone arrestate. Nella notte, la sig.ra Ender, dopo essere tornata dalla toilette, disse alla ricorrente che era stata pestata (paragrafo 48 supra). Quando la sig.ra Percivati si rec? a sua volta alla toilette, fu dapprima picchiata e insultata nel corridoio; poi, la agente di polizia che la segu? nelle toilette le spinse la testa nella tazza, mentre altri agenti, dall?esterno, continuavano a rivolgerle insulti (?puttana, ti piace il manganello?). Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, fu condotta in un ufficio in cui le fu chiesto se fosse incinta e dove, in seguito al suo reiterato rifiuto di firmare documenti senza averli letti, quattro o cinque agenti la pestarono a sangue e le batterono la testa contro il muro. La ricorrente fu nuovamente colpita con pugni e calci quando fu ricondotta nella sua cella e poi portata nell?ufficio per il rilievo fotografico; al suo ritorno, dovette rimanere nel corridoio con la faccia contro il muro, le braccia alzate e le gambe divaricate, sotto i colpi di manganello. Fu inoltre obbligata a uscire dall?infermeria con gli indumenti intimi per cercare i suoi effetti personali nel corridoio. Durante tutti i suoi spostamenti all?interno della caserma, la ricorrente dovette camminare a testa bassa. Fu privata dei suoi monili e delle sue protezioni igieniche. Dopo essere stata costretta, con altre persone arrestate, a fare il saluto hitleriano e a cantare un inno fascista, fu trasferita, all?alba del 21 luglio, nel carcere di Alessandria.
42. OMISSIS fu arrestato nel pomeriggio del 20 luglio in via Montezovetto, e condotto alla caserma di Bolzaneto la sera dello stesso giorno. Al suo arrivo alla caserma, dovette camminare piegato in avanti e a testa bassa. Mentre passava nel corridoio verso la cella, fu colpito alla pancia e ai testicoli. Nella cella, dovette restare in piedi con le gambe divaricate e le mani dietro la schiena, e fu colpito a intervalli irregolari ai testicoli e alle gambe dagli agenti. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, fu condotto in un ufficio dove le furono mostrati dei documenti redatti in italiano; poich? aveva chiesto l?assistenza di un traduttore e di un avvocato, fu colpito varie volte finch? accett? di firmare tali documenti. Nell?infermeria, lui e OMISSIS(ricorrente del ricorso n. 67599/10 riportato al numero 12 della lista allegata) furono insultati per il loro ?cattivo odore?; OMISSIS non ricevette alcuna cura e il medico non gli fece domande sul suo stato di salute, malgrado la presenza di ecchimosi sulla pancia e sul petto. Bench? avesse segnalato varie volte, anche in presenza del medico, che era asmatico, fu privato delle sue medicine per tutta la durata della detenzione nella caserma. Nella cella, fu costretto a gridare ?viva il Duce, viva Mussolini, viva la polizia penitenziaria? e vide altre persone arrestate costrette a camminare nel corridoio facendo il saluto hitleriano. All?alba del 21 luglio fu trasferito nel carcere di Alessandria.
43. OMISSIS fu arrestato nel pomeriggio del 21 luglio. Arrivato alla caserma di Bolzaneto e posto in una cella con altre persone arrestate, fu costretto a rimanere varie ore immobile, con le gambe divaricate, le braccia alzate e la faccia contro il muro, in alcuni momenti anche in punta dei piedi. Vide alcuni agenti pestare altre persone arrestate. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio, fu spruzzato del gas irritante nella cella in cui egli si trovava, cosa che caus? nausee, problemi respiratori e irritazioni a tutti gli occupanti. Prima di essere sottoposto a visita medica, il ricorrente fu colpito sulla schiena e sulle anche. Il 22 luglio, a mezzogiorno, fu trasferito nel carcere di Alessandria.
44. La sig.ra Flagelli fu arrestata il 21 luglio nel campeggio di via Maggio. Arrivata alla caserma di Bolzaneto, dovette aspettare in piedi nel cortile in pieno sole e fu insultata. Posta in una cella, le giungevano di tanto in tanto le arie di canti fascisti, fu costretta a divaricare le gambe sotto i colpi che le venivano assestati e a rimanere per varie ore in questa posizione, con le braccia alzate. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio, fu spruzzato del gas irritante nella cella in cui si trovava la ricorrente, cosa che caus? nausee, problemi respiratori e irritazioni a tutti gli occupanti. Poich? un?altra persona arrestata aveva ricevuto dei fogli di carta di giornale invece degli assorbenti igienici che aveva richiesto, la ricorrente, spaventata e umiliata, si astenne dal chiedere a sua volta le protezioni igieniche di cui aveva bisogno. Fu insultata e minacciata di stupro da alcuni agenti ed assistette alle sevizie inflitte ad altre persone arrestate. Nell?infermeria, fu privata di tutti i suoi monili da alcuni agenti e fu tagliato il cappuccio del suo gilet; fu costretta a togliersi tutti i piercing, anche quelli delle zone intime, davanti a quattro o cinque uomini. Il mattino del 22 luglio fu trasferita in un carcere il cui nome non ? stato precisato nel fascicolo.
45. La sig.ra Franceschin fu arrestata nel pomeriggio del 21 luglio. Posta in una cella della caserma di Bolzaneto, fu costretta a sedersi per terra con la faccia contro il muro e a rimanere in questa posizione per un certo lasso di tempo, minacciata, se si fosse mossa, di dover rimanere in piedi. Fu trattata pi? volte da ?puttana? e da ?stronza? nella cella e mentre passava in corridoio. Vari agenti la presero in giro per la sua T-shirt; il medico fece lo stesso durante la visita medica, mentre alcuni la minacciavano di tirarle la maglia e di strappargliela. L?interessata fu privata di tutti gli effetti personali (monili e orologio), che furono lasciati per terra e non le furono restituiti; gli orecchini, in particolare, le furono strappati con una pinza. Dopo la visita medica, fu condotta nuovamente nella cella e costretta a rimanere in piedi con la faccia contro il muro per varie ore. Il 21 luglio, all?alba, fu trasferita nel carcere di Alessandria.
46. La sig.ra Jaeger fu arrestata alla scuola Diaz-Pertini e, nonostante delle ecchimosi e delle ferite visibili, fu condotta direttamente alla caserma di Bolzaneto. Fu posta contro un muro nel cortile in una posizione vessatoria, mentre alcuni agenti le chiedevano ironicamente di che sesso fosse e la prendevano in giro; all?interno della caserma, due agenti donne la trattarono da ?lesbica?. All?entrata della caserma, le strapparono la collana con una tenaglia. Condotta in una cella, fu costretta a rimanere con le gambe divaricate e le braccia alzate, sotto i colpi e gli sputi degli agenti. Nel corridoio, dovette sempre camminare a testa bassa e con le mani sulla nuca, sotto molti insulti. Nell?infermeria fu costretta a svestirsi e a fare dei piegamenti; poich? la ricorrente aveva detto che aveva fame, il medico replic?, gridando, che lei e gli altri manifestanti avevano distrutto la citt? di Genova. In seguito, fu condotta in un ufficio dove le chiesero di firmare dei documenti redatti in italiano, assicurandole che questo avrebbe accelerato la sua scarcerazione. Non fu in alcun momento informata dei motivi del suo arresto n? del suo diritto di contattare le autorit? diplomatiche del suo paese. All?alba del 23 luglio fu trasferita in un carcere il cui nome non ? stato precisato nel fascicolo.
47. OMISSIS fu arrestato il 21 luglio nel campeggio di via Maggio. Arrivato alla caserma di Bolzaneto, dovette aspettare nel cortile, in piedi, in pieno sole e fu colpito alla testa, insultato e minacciato (?figlio di puttana, non hai capito nulla, dove credi di essere??). Posto in una cella, fu costretto a rimanere con la faccia contro il muro e le braccia alzate, in alcuni momenti anche in punta dei piedi. Fu colpito alla schiena, probabilmente a colpi di manganello, e fu oggetto di minacce (?ti uccidiamo?) e di insulti (?anarchico di merda?, ?imbecille di un comunista?). Fu colpito e insultato ogni volta che cercava di cambiare posizione. Dovette anche ascoltare dei canti fascisti. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio, fu spruzzato del gas irritante nella cella che occupava. OMISSIS vide allora una persona giovane che vomitava sangue e fu colpito a sua volta da problemi respiratori. Il ricorrente vide anche degli agenti colpire altre persone arrestate, di cui una soffriva di un handicap alla gamba. Durante la visita medica, fu nuovamente colpito, alcuni agenti incitavano delle donne a guardare fino a che punto sarebbe stato ripugnante; poi, avendo corretto il suo nome che alcuni agenti avevano pronunciato male, ricevette dei calci sul sedere. Dovette rimanere a testa bassa per tutta la durata della detenzione. Il 22 luglio, a mezzogiorno, fu trasferito nel carcere di Alessandria.
48. OMISSIS fu arrestato alla scuola Diaz-Pertini e condotto alla caserma di Bolzaneto nella notte tra il 21 e il 22 luglio. Al suo arrivo alla caserma, fu privato di tutti i suoi effetti personali. Un agente gli strapp? una spilla a forma di stella rossa che portava sulla giacca e lo tratt? da ?stronzo di un comunista?. Dovette rimanere in piedi per varie ore, con le gambe divaricate e le braccia alzate. Vide le sofferenze delle altre persone arrestate e sent? delle grida provenienti da altre celle. Per tutta la durata della sua detenzione, fu colpito e insultato, soprattutto quando chiese di recarsi alla toilette. Vi si rec? attraverso un corridoio che fu costretto a percorrere piegato in avanti, con la testa bassa e le braccia tenute dietro la schiena da un agente. Dovette utilizzare le toilette senza poter chiudere la porta. Non pot? contattare n? le autorit? diplomatiche del suo paese n? la sua famiglia. Fu detenuto alla caserma di Bolzaneto per circa trenta ore.
49. Tutti i ricorrenti, ad eccezione dei sigg. Balbas, Lorente, Larroquelle e Bertacchini e delle sigg.re Ender, Franceschin e Percivati, sostengono di avere sofferto il freddo e la fame alla caserma di Bolzaneto. Essi affermano di avere ricevuto coperte, cibo e acqua soltanto molto tardi e in quantit? insufficiente.
50. Tutti i procedimenti avviati contro i ricorrenti per i fatti all?origine del loro arresto si sono conclusi con la loro assoluzione.
C. Il procedimento penale avviato contro alcuni membri delle forze dell?ordine per i fatti commessi alla caserma di Bolzaneto
51. In seguito ai fatti commessi nella caserma di Bolzaneto, la procura di Genova avvi? un?azione penale contro quarantacinque persone, tra le quali un vice-questore aggiunto, alcuni membri della polizia e della polizia penitenziaria, alcuni carabinieri e alcuni medici dell?amministrazione penitenziaria. I capi di accusa considerati erano i seguenti: abuso d?ufficio, abuso di potere nei confronti di persone arrestate o detenute, lesioni personali, oltraggio, violenza, minacce, omissione, favoreggiamento personale e falso. Il 27 gennaio 2005 la procura chiese il rinvio a giudizio degli imputati. I ricorrenti e altre persone (155 in totale) si costituirono parti civili.
1. La sentenza di primo grado
52. Con la sentenza n. 3119 del 14 luglio 2008, depositata il 27 novembre 2008, il tribunale di Genova condann? quindici dei quarantacinque imputati a pene comprese tra nove mesi e cinque anni di reclusione e alla pena accessoria dell?interdizione temporanea dai pubblici uffici. Dieci condannati beneficiarono della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Infine, in applicazione della legge n. 241 del 29 luglio 2006 relativa alle condizioni per la concessione dell?indulto, tre condannati beneficiarono di un indulto totale della pena della reclusione e altri due, condannati rispettivamente a tre anni e due mesi e a cinque anni di reclusione, di un indulto di tre anni.
53. Il tribunale ritenne anzitutto che fosse provato che i fatti seguenti erano stati commessi nei confronti di tutti i ricorrenti: insulti, minacce, lesioni personali, posizioni vessatorie, vaporizzazione di prodotti irritanti nelle celle, distruzione di effetti personali, lunghi tempi di attesa per utilizzare le toilette e marcatura con pennarello sul viso delle persone arrestate alla scuola Diaz-Pertini. Osserv? che questi trattamenti potevano essere definiti inumani e degradanti ed erano stati commessi in un contesto particolare ?e, si sper[ava], unico?. Aggiunse che tali episodi avevano leso anche la Costituzione della Repubblica e indebolito la fiducia del popolo italiano nelle forze dell?ordine.
54. Il tribunale sottoline? inoltre che, malgrado la lunga, laboriosa e meticolosa indagine condotta dalla procura, la maggior parte degli autori dei maltrattamenti, la cui esistenza era stata dimostrata durante il dibattimento, non avevano potuto essere identificati a causa di difficolt? oggettive, e in particolare la mancanza di collaborazione da parte della polizia, che derivava a suo avviso da una cattiva interpretazione dello spirito di corpo.
55. Il tribunale precis? infine che l?assenza nel diritto penale del reato di tortura aveva costretto la procura a circoscrivere la maggior parte dei maltrattamenti accertati nell?ambito del reato di abuso d?ufficio. Nella fattispecie, gli agenti, i quadri e i funzionari sarebbero stati accusati di non avere impedito, con il loro comportamento passivo, i maltrattamenti denunciati. A questo proposito, il tribunale ritenne che la maggior parte degli imputati del reato di abuso d?ufficio non potessero essere giudicati colpevoli tenuto conto che: a) il delitto in questione era caratterizzato da un dolo specifico, ossia l?intenzione chiara e accertata dell?agente pubblico di commettere un determinato delitto o di non impedirne la perpetrazione, e che b) l?esistenza di questo dolo specifico non era stata dimostrata al di l? di ogni ragionevole dubbio.
56. I colpevoli degli atti controversi e i Ministeri dell?Interno, della Giustizia e della Difesa furono condannati a pagare le spese e a risarcire le parti civili, e furono accordate somme comprese tra 2.500 e 15.000 euro (EUR) a titolo di provvisionale sul risarcimento danni.
2. La sentenza di appello
57. Adita dagli imputati, dal procuratore presso il tribunale di Genova, dal procuratore generale, dai ministri dell?Interno, della Giustizia e della Difesa (responsabili civili) e dalle vittime che si erano costituite parti civili, la corte d?appello di Genova, con la sentenza n. 678 del 5 marzo 2010, depositata il 15 aprile 2011, invalid? parzialmente la sentenza impugnata.
58. Per quanto riguarda il reato di abuso di ufficio nei confronti delle persone arrestate, essa conferm? anzitutto la condanna a un anno di reclusione con sospensione condizionale per due imputati e l?indulto totale per un terzo imputato. Peraltro, condann? un agente a tre anni e due mesi di reclusione per il reato di lesioni personali. Quest?ultimo benefici? di un indulto di tre anni di pena.
Per quanto riguarda il reato di falso, essa condann? tre imputati ritenuti non colpevoli in primo grado a una pena di un anno e sei mesi di reclusione con sospensione condizionale e non menzione nel casellario giudiziale e una quarta imputata a due anni di reclusione con sospensione condizionale e non menzione nel casellario giudiziale.
59. Infine, pronunci? un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati di cui erano accusate ventotto persone, tra cui due persone condannate che hanno beneficiato di un indulto in primo grado (paragrafo 52 supra), ed emise un non luogo a procedere anche nei confronti di un altro imputato deceduto.
60. La corte d?appello condann? inoltre tutti gli imputati (ad eccezione di quest?ultimo) nonch? i ministeri dell?Interno, della Giustizia e della Difesa, alle spese processuali e al risarcimento delle parti civili. Furono accordate somme comprese tra 5.000 e 30.000 EUR a titolo provvisionale sui risarcimenti danni.
61. Nelle motivazioni della sentenza, la corte d?appello precis? anzitutto che, pur essendo intervenuta la prescrizione per i reati in questione, essa doveva provvedere agli effetti civili degli stessi.
62. La corte indic? inoltre che l?attendibilit? delle deposizioni delle vittime non era in discussione: da una parte, le stesse deposizioni erano state corroborate attraverso il confronto delle diverse dichiarazioni, tra cui quelle di due infermieri e di un ispettore di polizia, dalle parziali ammissioni di alcuni imputati nonch? da vari documenti del fascicolo; d?altra parte, tali testimonianze presentavano le caratteristiche tipiche dei racconti di vittime di eventi traumatici e rivelavano una volont? sincera di restituire la verit?.
63. Quanto ai fatti che erano avvenuti alla caserma di Bolzaneto, la corte d?appello osserv? che tutte le persone che erano transitate per tale centro erano state sottoposte a sevizie di tutti i tipi, continue e sistematiche, da parte di agenti della polizia penitenziaria o di agenti delle forze dell?ordine che avevano partecipato, per la maggior parte, alla gestione dell?ordine pubblico nella citt? nel corso delle manifestazioni.
64. In effetti, essa osserv? che, sin dal loro arrivo e per tutto il periodo in cui furono detenute nella caserma, tali persone, talvolta gi? provate dalle violenze subite durante l?arresto, erano state obbligate a rimanere in posizioni vessatorie ed erano state oggetto di percosse, minacce ed ingiurie di natura principalmente politica e sessuale. Anche nell?infermeria, i medici e gli agenti presenti avrebbero palesemente contribuito, con atti od omissioni, a provocare e ad aumentare il terrore e il panico nelle persone arrestate. La corte d?appello osserv? che alcune di esse, ferite al momento dell?arresto o in caserma, avrebbero, in ogni caso, necessitato di cure adeguate, se non addirittura di un ricovero immediato. Per di pi?, osserv? anche che il corridoio della caserma era stato soprannominato ?il tunnel di agenti?, in quanto i numerosi passaggi delle persone arrestate si erano svolti tra due file di agenti che le insultavano e le pestavano.
65. La corte d?appello aggiunse che molti altri elementi avevano stroncato la resistenza fisica e psicologica delle persone arrestate e temporaneamente detenute in caserma, ossia: il divieto di guardare gli agenti; la privazione o la distruzione ingiustificata degli effetti personali; il fatto ? pur essendo soggetti al divieto di comunicare tra detenuti e dunque all?impossibilit? di cercare un reciproco conforto ? di dover assistere alle sevizie inflitte alle altre persone arrestate, di sentire le grida di queste ultime o di vederne il sangue, il vomito, l?urina; l?impossibilit? di accedere regolarmente alle toilette e di utilizzarle al riparo dagli sguardi e dagli insulti degli agenti; la privazione di acqua e di cibo; il freddo e la difficolt? di trovare un po? di riposo nel sonno; l?assenza totale di contati con l?esterno, e la falsa indicazione da parte degli agenti della rinuncia delle persone arrestate al diritto di avvisare un loro famigliare, un avvocato e, se del caso, un diplomatico del loro paese d?origine; infine, l?assenza di informazioni pienamente intelligibili sui motivi dell?arresto delle persone interessate.
66. Insomma, secondo la corte d?appello, queste persone erano state sottoposte a vari trattamenti contrari all?articolo 3 della Convenzione come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell?uomo nelle sue sentenze Irlanda c. Regno Unito (18 gennaio 1978, serie A n. 25), Raninen c. Finlandia (16 dicembre 1997, Recueil des arr?ts et d?cisions 1997 VIII), e Selmouni c. Francia ([GC], n. 25803/94, CEDU 1999 V). Per la corte d?appello, tutti gli agenti e il personale sanitario che si trovavano nella caserma erano stati in grado di accorgersi che erano stati inflitti tali trattamenti, il che, a suo parere, era sufficiente nel caso di specie per costituire il reato di abuso d?ufficio.
67. Inoltre, la corte d?appello consider? che tali trattamenti, combinati con la negazione di alcuni diritti della persona arrestata, avevano lo scopo di dare alle vittime la sensazione di essere caduti in uno spazio di negazione dell?habeas corpus, dei diritti fondamentali e di ogni altro aspetto della preminenza del diritto, cosa che, del resto, confermavano a suo parere le varie forme di evocazione del fascismo fatte dagli agenti. In altri termini, infliggendo torture e maltrattamenti, gli autori di tali sevizie avevano voluto generare un processo di spersonalizzazione simile a quello messo in atto nei confronti degli ebrei e delle altre persone internate nei campi di concentramento. Perci?, come se fossero oggetti o animali, le persone arrestate nella scuola Diaz-Pertini, al loro arrivo in caserma, sarebbero state marchiate sul viso con un pennarello.
68. Infine, secondo la corte d?appello, tali fatti avevano avuto conseguenze molto gravi sulle vittime e i loro effetti perduravano ben oltre la fine della detenzione di queste nella caserma di Bolzaneto, in quanto avevano scardinato le categorie mentali ed emotive sulla base delle quali la persona vive la sua quotidianit?, le sue relazioni con gli altri, i suoi legami con lo Stato e la sua partecipazione alla vita pubblica. I fatti in questione avrebbero colpito anche le famiglie delle vittime in quanto comunit? di scambio di esperienze e di valori.
3. La sentenza della Corte di cassazione
69. Adita dagli imputati, dal procuratore generale, dai ministeri dell?Interno, della Giustizia e della Difesa (responsabili civili), la Corte di cassazione emise la sentenza n. 37088 il 14 giugno 2013, che fu depositata il 10 settembre 2013. La Corte di cassazione conferm? in sostanza la sentenza impugnata.
70. Anzitutto, la Corte osserv? che, per quanto riguarda i reati considerati dal tribunale di primo grado e dalla corte d?appello di Genova, la quasi totalit? era caduta in prescrizione, alla quale tuttavia tre ufficiali di polizia avevano rinunciato, ad eccezione del reato di lesioni personali considerato a carico di un agente e del reato di falso considerato nei confronti di altri quattro agenti.
71. Essa respinse inoltre l?eccezione di costituzionalit? sollevata dal procuratore generale di Genova ritenendo che, in virt? dell?articolo 25 della Costituzione relativo al principio di riserva della legge, solo il legislatore poteva stabilire le sanzioni penali e definire l?applicazione di misure come la prescrizione e l?indulto (per un?analisi pi? dettagliata, si veda Cestaro c. Italia, n. 6884/11, ?? 75-80, 7 aprile 2015).
72. La corte di cassazione dichiar? inoltre che le violenze perpetrate all?interno della caserma di Bolzaneto erano state ininterrotte ed erano avvenute in condizioni in cui ogni persona presente ne aveva la totale percezione uditiva e visiva, e consider?, basandosi su trentanove testimonianze concordanti, che nella caserma di Bolzaneto i principi fondamentali dello stato di diritto fossero stati soppressi.
73. In conclusione, per quanto riguarda la sorte individuale di ciascuna persona condannata, la Corte di cassazione conferm? la condanna dei tre ufficiali che avevano rinunciato alla prescrizione a un anno di reclusione per il reato di abuso d?ufficio (due dei quali beneficiarono della sospensione condizionale dell?esecuzione e il terzo dell?indulto), di altri tre ufficiali a un anno e sei mesi di reclusione con sospensione condizionale per il reato di falso, e di un medico dell?amministrazione penitenziaria a due anni per lo stesso reato. Conferm? anche la condanna di un agente a tre anni e due mesi di reclusione per il reato di lesioni personali. Quest?ultimo benefici? di un indulto di tre anni.
74. Quanto agli altri appellanti, la Corte di cassazione conferm? la sentenza impugnata per quanto riguarda la responsabilit? civile dei massimi gradi implicati, ossia il vicequestore, il commissario capo e l?ispettore di polizia penitenzia incaricato della sicurezza del sito penitenziario istituito nella caserma di Bolzaneto, e giunse alla stessa constatazione nei confronti di molti ufficiali e agenti della polizia penitenziaria e delle forze dell?ordine nonch? del personale sanitario in questione, tra cui il responsabile del servizio sanitario del sito.
D. L?indagine parlamentare conoscitiva
75. Il 2 agosto 2001 i presidenti della Camera dei Deputati e del Senato decisero che le Commissioni Affari costituzionali delle due camere del Parlamento avrebbero avviato una indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione dello svolgimento del G8 di Genova. A tale scopo fu creata una commissione composta da diciotto deputati e diciotto senatori.
76. Il 20 settembre 2001 la commissione deposit? la relazione contenente le conclusioni della maggioranza, intitolata ?Relazione conclusiva dell?indagine parlamentare conoscitiva sui fatti del G8 di Genova?.
77. La relazione citava le dichiarazioni del responsabile delle attivit? della polizia penitenziaria in occasione del summit, secondo le quali la decisione di assegnare alla polizia penitenziaria e alla polizia giudiziaria una sola e stessa caserma si era rivelata ?una scelta infelice?.
78. La relazione indicava inoltre che, nella notte tra il 21 e il 22 luglio, la durata della detenzione alla caserma di Bolzaneto delle persone arrestate era stata eccessivamente lunga a causa della chiusura di alcuni uffici, che sarebbe stata dovuta all?insufficienza di personale, all?afflusso delle persone arrestate nella scuola Diaz-Pertini e alle modalit? di trasferimento verso gli istituti designati in quanto luoghi di custodia cautelare. La relazione indicava anche che, nel corso della stessa notte, tra le ore 1.35 e le ore 2.00, il ministro della Giustizia si era recato alla caserma di Bolzaneto e aveva visto in una cella una donna e dieci uomini posti con le gambe divaricate e la faccia contro il muro sotto la sorveglianza di un agente.
79. La relazione menzionava inoltre l?esistenza di due inchieste amministrative relative ai fatti avvenuti alla caserma di Bolzaneto, avviate su iniziativa del capo della polizia e del ministro della Giustizia. La relazione provvisoria della seconda inchiesta menzionava undici casi di violenze denunciati dalla stampa o dalle vittime stesse, nonch? altre vessazioni segnalate da un infermiere.
80. La relazione indicava infine che, secondo il questore F., sentito dalla commissione parlamentare, alcune dichiarazioni fatte alla stampa o agli inquirenti dalle vittime si erano rivelate false e infondate. Il rapporto concludeva tuttavia che il prefetto F. non aveva precisato a quale luogo di smistamento (Forte San Giuliano, Bolzaneto o entrambi) si riferissero le sue osservazioni.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
81. Per quanto riguarda il diritto e la prassi interni pertinenti nelle presenti cause, la Corte rinvia alla sentenza Cestaro (sopra citata, ?? 87-106).
82. La proposta di legge volta a sanzionare la tortura e i maltrattamenti, intitolata ?Introduzione del delitto di tortura nell?ordinamento italiano?, Senato della Repubblica S-849, ? stata votata dal Senato della Repubblica italiana il 5 marzo 2014, poi trasmessa alla Camera dei deputati che ne ha modificato il testo ed ha inviato la nuova versione al Senato il 13 aprile 2015. Il 17 maggio 2017 il Senato ha adottato degli emendamenti alla proposta di legge e comunicato il nuovo testo alla Camera dei deputati. Il 5 luglio 2017 la Camera dei deputati ha definitivamente adottato il testo.
La legge n. 110 del 14 luglio 2017, intitolata ?Introduzione del delitto di tortura nell?ordinamento italiano? ? stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 18 luglio 2017, ed ? entrata in vigore lo stesso giorno.
III. ELEMENTI PERTINENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
83. Per quanto riguarda gli elementi di diritto internazionale pertinenti al caso di specie, la Corte rinvia alla sentenza Cestaro (sopra citata, ?? 107-121).
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL?ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
84. I ricorrenti lamentano di essere stati sottoposti ad atti di violenza che definiscono torture e trattamenti inumani e degradanti.
Invocano l?articolo 3 della Convenzione, che recita:
?Nessuno pu? essere sottoposto a tortura n? a pene o trattamenti inumani o degradanti.?
85. Essi affermano anche che l?inchiesta ? stata lacunosa a causa delle sanzioni ai loro occhi inadeguate inflitte alle persone considerate responsabili. A questo proposito, denunciano in particolare la prescrizione applicata alla maggior parte dei reati ascritti, l?indulto di cui alcuni condannati avrebbero beneficiato e l?assenza di sanzioni disciplinari nei confronti di queste stesse persone. In questo ambito, essi sostengono che, astenendosi dall?inserire nell?ordinamento giuridico nazionale il reato di tortura, lo Stato non ha adottato le misure necessarie che permettano di prevenire violenze e altri maltrattamenti simili a quelli di cui si dicono vittime.
Invocano a questo proposito gli articoli 3 e 13 della Convenzione, considerati separatamente e in combinato disposto.
86. Tenuto conto della formulazione delle doglianze dei ricorrenti, la Corte ritiene che sia opportuno esaminare la questione dell?assenza di un?inchiesta effettiva sui maltrattamenti dedotti unicamente sotto il profilo dell?elemento procedurale dell?articolo 3 della Convenzione (Dembele c. Svizzera, n. 74010/11, ? 33, 24 settembre 2013, con i riferimenti ivi contenuti).
A. Sulla domanda di cancellazione dal ruolo del ricorso n. 67599/10 per quanto riguarda i ricorrenti indicati ai numeri 5, 9-11, 14, 17 e 18 della lista allegata
87. La Corte ha ricevuto delle dichiarazioni di composizione amichevole, firmate dalle parti ricorrenti il 27 luglio 2016 e dal Governo il 9 settembre 2016. Quest?ultimo si impegna a versare a ciascun ricorrente la somma di 45.000 EUR per danno materiale e morale e per le spese sostenute sia per il procedimento dinanzi alla Corte che per quello dinanzi ai giudici nazionali, pi? l?importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dagli interessati, i quali hanno rinunciato a ogni altra pretesa nei confronti dell?Italia per quanto riguarda i fatti all?origine dei loro ricorsi.
Tale somma sar? versata entro i tre mesi successivi alla data della notifica della decisione della Corte. In assenza di versamento entro detto termine, il Governo si impegna a corrispondere, a decorrere dalla scadenza di quest?ultimo e fino al versamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali. Tale versamento equivarr? alla conclusione definitiva della causa.
88. La Corte prende atto della composizione amichevole alla quale sono giunte le parti, e ritiene che essa sia ispirata al rispetto dei diritti dell?uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, e non ravvisa peraltro alcun motivo che giustifichi la prosecuzione dell?esame del ricorso nei confronti dei ricorrenti interessati.
89. Pertanto, ? opportuno cancellare il ricorso dal ruolo per quanto riguarda i ricorrenti indicati ai numeri 5, 9-11, 14, 17 e 18 della lista allegata. La Corte continua l?esame del ricorso n. 67599/10 nei confronti degli altri ricorrenti.
B. Sul ricorso n. 28923/09 e sul ricorso n. 67599/10 per quanto riguarda i ricorrenti indicati ai numeri 1-4, 6-8, 12, 13, 15, 16 e 19 della lista allegata.
1. Obiezione preliminare
L?eccezione del Governo relativa al carattere tardivo delle osservazioni e della domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti del ricorso n. 67599/10
90. Il Governo sostiene anzitutto che le osservazioni e le domande di equa soddisfazione dei ricorrenti del ricorso n. 67599/10 sono state presentate tardivamente, e indica che la scadenza fissata ai ricorrenti dalla Corte per il deposito delle loro osservazioni e domande di equa soddisfazione era il 21 febbraio 2013 e che queste ultime sarebbero state rice