Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA AUDITORE C. ITALIA
( Richiesta no 35550/97)
SENTENZA
STRASBURGO
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Auditore c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, la
Sig.ra S. Botoucharova, il
Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi, giudice ad hoc, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 dicembre 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35550/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. B. A. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 23 dicembre 1996 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte dal Sig. M A., avvocato a Genova. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed il suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente adduceva che l’impossibilit? prolungata di eseguire l’ordinanza di sfratto di inquilino costituiva una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha designato il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. Il richiedente ? nato nel 1934 e ha risieduto a Genova.
9. Nel 1980, divent? proprietario di un appartamento a Genova che era statoa affittato a V.B.
10. ICon un atto notificato il 2 febbraio 1991, il richiedente diede disdetta all’inquilino e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Genova.
11. Con un’ordinanza del 6 marzo 1991 che divent? esecutiva il 18 marzo 1991, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1992.
12. Il 18 maggio 1994, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
13. Ad una data non precisata, gli notific? l?affitto che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 15 giugno 1994, tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Tra il 15 giugno 1994 ed il 15 settembre 1998, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a sedici tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non permettendo al richiedente le leggi sullo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
15. Il 1 ottobre 1999, l’inquilino liber? i luoghi.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
16. Il diritto interno pertinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
17. Il richiedente si lamenta che l’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica, costituisci un attentato al suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
18. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere Immobiliare Saffi, precitata, ?? 46-66; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-47.
19. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente; constata che il richiedente a dovuto aspettare circa cinque anni e tre mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
20. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
21. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
22. Il richiedente richiede il risarcimento del danno materiale subito in primo luogo e la calcola nel seguente modo: 8 763,69 euro (EUR) di cui 3 181,99 EUR per la differenza tra l? affitto per l’appartamento che ha dovuto affittare e l’affitto che gli versava il suo inquilino dal 1993 al 1999, pi? gli oneri per i lavori di rinnovo dell’appartamento dopo la sua liberazione, 412,16 EUR per oneri e spese del procedimento per ottenere la conferma della disdetta dell’affitto intentata presso del giudice di istanza di Genova, 2 008,82 EUR per oneri e spese del procedimento di esecuzione, 3 160,72 EUR per oneri e spese di due procedimenti amministrativi che il richiedente aveva intentato contro il comune di Genova per opporsi al comando di questo di liberare l’appartamento che affittava cos? come all’aumento dell’affitto di suddetto appartamento.
23. Il Governo considera che manca ogni legame causalit? tra i danni richiesti e le violazioni addotte della Convenzione .
24. La Corte considera che c’? luogo di assegnare un risarcimento a titolo di danno materiale. Considerando il modo di calcolo del richiedente per la valutazione del danno e basandosi su degli elementi in suo possesso ed il periodo considerato, la Corte decide di accordare in equit? la somma di 650 EUR a questo titolo.
In quanto agli oneri per i lavori di rinnovo dell’appartamento dopo la sua liberazione, la Corte stima che il richiedente pu? farseli rimborsare dall’inquilino, che non c’? dunque luogo di assegnare una somma a questo titolo e respinge questa parte della domanda.
In quanto agli oneri del procedimento concernente la conferma della disdetta di affitto, la Corte considera che non hanno legame di causalit? diretta con le violazioni constatate e respinge questa parte della domanda.
In quanto agli oneri del procedimento di esecuzione, la Corte stima che devono essere rimborsati in parte, sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, serie A no 315-C, p. 56, ? 50. Considera quindi che solo gli oneri relativi al ritardo nello sfratto devono essere rimborsati. La Corte decide di conseguenza di accordare al richiedente la somma di 550 EUR.
In quanto agli oneri dei due procedimenti amministrativi intentati dal richiedente contro il comune di Genova, la Corte considera che non hanno legame di causalit? diretta con le violazioni constatate e, di conseguenza, respinge questa parte della domanda.
Cos?, al totale, la Corte accorda al richiedente l’importo di 1 200 EUR a titolo di danno materiale.
B. Danno morale
25. Il richiedente chiede la somma di 15 493,71 EUR a titolo di danno morale.
26. Il Governo considera che manca ogni legame di causalit? tra i danni richiesto e le violazioni della Convenzione addotta e che comunque l’importo richiesto ? eccessivo.
27. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Decide di conseguenza, deliberando in equit? come vuole l’articolo 41 della Convenzione, di accordargli la somma di 3 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
28. Il richiedente chiede anche 5 040,62 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
29. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 1 500 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accorda al richiedente.
D. Interessi moratori
30. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 1 200 EUR (mille due cento euro) per danno materiale,;
ii. 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale;
iii. 1 500 EUR (mille cinque cento euro) per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 19 dicembre 2002 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente