Conclusioni: Non violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni, Non -violazione dell’articolo 14+P1-1-1 – Proibizione della discriminazione, Articolo 14 – Discriminazione, (articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet? articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni,
QUINTA SEZIONE
CAUSA ARNAUD ED ALTRI C. FRANCIA
(Richieste nostri 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11,
36970/11 e 36971/11)
SENTENZA
STRASBURGO
15 gennaio 2015
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Arnaud ed altri c. Francia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Marco Villiger, presidente,
Angelika Nu?berger,
Bo?tjan il Sig. Zupani?,
Vincent A. Di Gaetano,
Andr? Potocki,
Helena J?derblom,
Ale? Pejchal, giudici,
e di Claudia Westerdiek, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 dicembre 2014,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano sei richieste, numeri 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 e 36971/11, dirette contro la Repubblica francese e di cui otto cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 22 aprile 2011 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono stati rappresentati da OMISSIS. Il governo francese (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, il Sig. F. Alabrune, direttore delle cause giuridiche al ministero delle Cause estere.
3. I richiedenti adducono che la loro sottomissione all’imposta sulla fortuna con effetto retroattivo ha recato offesa al loro diritto al rispetto dei loro beni e ha costituito una discriminazione illecita in violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, preso solo ed in combinazione con l’articolo 14 della Convenzione.
4. Il 5 dicembre 2012, le richieste sono state comunicate al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1928, 1947, 1935, 1928, 1937, 1933, 1942 e 1920,. Risiedono a Monaco.
6. La convenzione fiscale franco-monegasca firmata il 18 maggio 1963 e modificata da una clausola del 25 giugno 1969, contemplava nel suo articolo 7, nella sua redazione iniziale, che le persone di nazionalit? francesi residenti a Monaco erano “assoggettati in Francia all’imposta su reddito delle persone fisiche ed alla tassa complementare nelle stesse condizioni che se avessero il loro domicilio o la loro residenza in Francia.”
7. Durante l’anno 2001, la Francia e Monaco trattarono una modifica di questa convenzione che arriva, il 18 ottobre 2001, alla firma di un estratto di conclusioni che fissa la cornice di una clausola alla Convenzione, seguito della firma a Monaco della clausola redatta su questa base, il 26 maggio 2003. Ai termini di questo ultimo, i francesi avendo trasportato il loro domicilio o la loro residenza a Monaco a contare del 1 gennaio 1989 si vedevano soggetti all’imposta sulla fortuna (“ISF”) a contare del 1 gennaio 2002, nelle stesse condizioni che i contribuenti francesi fiscalmente domiciliati in Francia, questo essere-a-argomento al tempo stesso sui loro beni situati sul territorio nazionale e su quelli situato all’esteri. Questa misura fu annunciata pubblicamente il 24 ottobre 2001, con indicazione della sua presa di effetto a contare del 1 gennaio 2002.
8. I contribuenti riguardati da questa misura ne furono informati, in particolare con una lettera del 5 maggio 2002 nella quale il ministro delegato al Bilancio ed alla Riforma di bilancio inform? i delegati di Monaco al Consiglio superiore dei francesi dell’estero dell’adozione prossima della legge e dell’effetto retroattivo prevista. Peraltro, fu indicato loro che era preferibile per essi di anticipare in vigore l’entrata di questo testo dichiarando e pagando la loro imposta fin dall’anno 2002, malgrado la mancanza di obbligo legale a questo stadio. In una risposta ministeriale pubblicata nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 2005, l’amministrazione fiscale precis? che nessuna penalit? sarebbe applicata per il periodo anteriore alla ratifica della clausola alla convenzione bilaterale e che larghe facilit? di pagamento sarebbero accordate ai contribuenti riguardati.
9. La legge no 2005-227 del 14 marzo 2005 autorizz? l’approvazione con la Francia della clausola alla convenzione fiscale. Il decreto no 2005-1078 del 23 agosto 2005 port? pubblicazione di questo ultimo alla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
10. Dopo avere depositato delle dichiarazioni di ISF a titolo dell’anno 2005 per M. e Sig.ra Il Lan e degli esercizi 2002 a 2005 per gli altri richiedenti, poi essere prosciolti spontaneamente si dell’imposta in causa, gli interessati richiesero ai servizi fiscali la restituzione delle somme cos? versate.
11. In seguito al rigetto dei loro reclami, i richiedenti citarono il direttore dei servizi fiscali delle Alpi- marittime dinnanzi alla corte d’appello di Nizza.
12. Coi giudizi del 24 gennaio 2008, questa giurisdizione respinse i richiedenti delle loro domande. Osserv? che nessuno recupero illegale dell’imposta non poteva essere intervenuto, questo essendo stato prosciolto spontaneamente. Trattandosi della conformit? della misura alla Convenzione, consider? che nessuno credito al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non era potuto nascere nel patrimonio dei contribuenti a causa del versamento dell’ISF conformemente al diritto interno. Aggiunse che la clausola alla convenzione fiscale non aveva provocato nessuna discriminazione tra i nazionale francesi, il suo obiettivo che ? di evitare l’evasione fiscale allineando la situazione dei contribuenti che risiedono a Monaco su quella di quelli residente in Francia. Trattandosi della distinzione tra i francesi dell’estero a seconda che erano installati a Monaco dove in un altro paese, il tribunale rilev? che non esisteva nessuna situazione analoga a quella del Principato tenuto conto dell?isolamento territoriale di questa ultima ed a causa della sottomissione degli interessati alle leggi fiscali del paese che li ospitano. Aggiunse che in ogni caso un’eventuale discriminazione di trattamento sarebbe motivata dall’interesse generale che tende ad evitare l’evasione fiscale e si r?v?lerait obiettivo e ragionevole. Infine, il tribunale giudic? che il carattere retroattivo della disposizione fiscale contestata non era contrario n? alla costituzione n? al diritto comunitario.
13. Con le sentenze del 18 dicembre 2008, la corte di appello dell’Aix-in-Provenza conferm? i giudizi della corte d’appello di Nizza. Constat? che nessuna irregolarit? ledeva la percezione delle somme versate volontariamente e con anticipo coi richiedenti. Consider? che l’ISF non ? contrario all’articolo 1 del Protocollo no 1, che si applica ai francesi che risiedono a Monaco o a quelli vivente in Francia. Trattandosi del rispetto dell’articolo 14 della Convenzione, aggiunse che la clausola alla convenzione franco-monegasca non faceva di discriminazione tra i francesi che si trovano nella stessa situazione, a sapere quelli che risiede a Monaco, il suo obiettivo che ? di mettere questo -ultimi nella stessa situazione che i loro compatrioti che risiedono sul territorio francese. Precis? che la situazione del Principato nei confronti la Francia non era comparabile a quella degli altri Stati, tenuto conto della sua prossimit? geografica. Stim? anche che il testo non aveva niente di discriminatorio, applicandosi a tutti i francesi per evitare l’evasione fiscale. Infine, giudic? che il carattere retroattivo della misura, nella mancanza di creazione di una violazione penale o di applicazione di penalit? fiscale sul periodo 2002-2005, non recava un offesa esorbitante al diritto di propriet?, poich? non presentava di carattere confiscatorio e che gli interessati erano stati informati fin da 2001 del collocamento in posto del dispositivo.
14. Con le sentenze del 26 ottobre 2010, la Corte di cassazione respinse i ricorsi dei richiedenti. Stim?, da una parte, che la clausola non procedeva a nessuna discriminazione e predisponeva un giusto equilibro tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della protezione dei diritti dei contribuenti e, altro parte, che il pagamento con anticipo non apriva dritto a restituzione dal momento che l’imposta era dovuta.
II. IL DIRITTO PERTINENTE
15. Le disposizioni pertinenti della clausola alla convenzione fiscale franco-monegasca, del 18 maggio 1963, modificato dalla clausola del 25 giugno 1969, firmato a Monaco il 26 maggio 2003 si leggono come segue:
Articolo 2
“All’articolo 7 della Convenzione, ? inserito il paragrafo 3 cos? redatto:
3. Le persone fisiche di nazionalit? francese che hanno trasportato il loro domicilio o la loro residenza a Monaco a contare del 1 Gennaio 1989 sono assoggettate all’imposta sulla fortuna a contare del 1 gennaio 2002 nelle stesse condizioni che se avessero il loro domicilio o la loro residenza in Francia. “
Articolo 6
“2. (…) la clausola si applicher? in materia di imposta di solidariet? sulla fortuna a contare del 1 gennaio 2002 “
16. Le disposizioni pertinenti del codice generale delle imposte, applicabili all’epoca dei fatti, si leggono come segue:
Articolo 885 Ha
Sono sottoposte all’imposta annua di solidariet? sulla fortuna, quando il valore dei loro beni ? superiore al limite della prima fetta della tariffa fissata all’articolo 885 U:
1o Le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Francia, a ragione dei loro beni situati in Francia o fuori dalla Francia;
2o Le persone fisiche che non hanno il loro domicilio fiscale in Francia, a ragione dei loro beni situati in Francia.
Salvo nei casi contemplati a li ha e b del 4 dell’articolo 6, le coppie sposate sono oggetto di un’imposta comune.
I partner legati da un patto civile di solidariet? definita dall’articolo 515-1 del codice civile sono oggetto di un’imposta comune.
Le condizioni di assoggettamento sono valutate al 1 gennaio di ogni anno.
I beni professionali definiti agli articoli 885 N a 885 R non sono presi in conto per l’imponibile dell’imposta di solidariet? sulla fortuna. “
Articolo 885 L
“Le persone fisiche che non hanno in Francia il loro domicilio fiscale non sono imponibili sui loro collocamento finanziari.
Non sono considerate come collocamento finanziari le azioni o parti detenute con queste persone in una societ? o persona giuridica di cui l’attivo ? costituito principalmente di immobili o di diritti immobiliari situati sul territorio francese, e questo a proporzione del valore di questi beni rispetto all’attivo totale della societ?. Ne ? parimenti per le azioni, parti o dritti detenuti con queste persone nelle persone giuridiche od organismi menzionati al secondo capoverso del 2o dell’articolo 750 ter. “
Articolo 885 U, versione applicabile al 1 gennaio 2002,
“La tariffa dell’imposta ? fissata a :
Frazione Di Il Valore netto tassabile del patrimonio / Tariffa Applicabile, in percentuale,
Non superando 720 000 euro: 0
Compresa tra 720 000 euro e 1 160 000 euro: 0,55
Compresa tra 1 160 000 euro e 2 300 000 euro: 0,75
Compresa tra 2 300 000 euro e 3 600 000 euro: 1
Compresa tra 3 600 000 euro e 6 900 000 euro: 1,3
Compresa tra 6 900 000 euro e 15 000 000 euro: 1,65
Superiora a 15 000 000 euro: 1,8. (…) “
Articolo 885 U, versione applicabile al 1 gennaio 2005,
“La tariffa dell’imposta ? fissata a:
Frazione Di Il Valore netto tassabile del patrimonio / Tariffa Applicabile, in percentuale,
Non superando 732 000 euro: 0
Superiora a 732 000 euro ed inferiore o uguale a 1 180 000 euro: 0,55
Superiora a 1 180 000 euro ed inferiore o uguale a 2 339 000 euro: 0,75
Superiora a 2 339 000 euro ed inferiore o uguale a 3 661 000 euro: 1
Superiora a 3 661 000 euro ed inferiore o uguale a 7 017 000 euro: 1,3
Superiora a 7 017 000 euro ed inferiore o uguale a 15 255 000 euro: 1,65
Superiora a 15 255 000 euro: 1,8
I limiti delle fette della tariffa contemplata sopra al quadro sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione che il limite superiore della prima fetta della tabella dell’imposta su reddito ed arrotondate alla decina di migliaia di euro pi? prossimi. “
IN DIRITTO
I. CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
17. Tenuto conto della connessione delle richieste in quanto ai fatti ed alle questioni di fondo che sollevano, la Corte giudica appropriata di unirli e di esaminarli congiuntamente in uno solo ed anche sentenza in applicazione dell’articolo 42 del suo ordinamento.
II. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1
18. I richiedenti adducono che il carattere retroattivo dell’imposta che ? stata applicata loro ha recato offesa al loro diritto al rispetto dei beni come previsto con l’articolo 1 del Protocollo no 1 di cui le disposizioni si leggono come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
19. Il Governo oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
20. La Corte constata che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul fondo
1. Argomenti delle parti
21. I richiedenti stimano che il carattere retroattivo della loro imposta all’ISF costituisce un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni. Considerano che questa ingerenza era imprevedibile fino nel 2005, non avendo fondamento in dritto interno, che non era giustificata da nessuno imperativo di interesse generale e che non rispettava un giusto equilibro tra i motivi di lotta contro l’evasione fiscale invocata e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, una tale lotta potendo prevedere solamente delle situazioni future. Considerano che il derivato in quanto della perdita di entrate non saprebbe giustificare una disposizione retroattiva. Aggiungono che l’imposta cos? creato miro ad imporre dei beni che non possono fare pi? parte del patrimonio del contribuente al momento dell’imposta, ci? che gli conferisce un carattere confiscatorio e sproporzionato, tutto siccome il fatto di esigere di essi, fin da 2005, il pagamento di una somma che corrisponde a quattro anni fiscali (da 2002 a 2005.
22. Il Governo ricorda la giurisprudenza della Corte secondo la quale l’applicazione retroattiva di una disposizione fiscale non costituisce in si una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Considera che nello specifico l’incarico imposta ai richiedenti non era eccessiva, cos? che l’equilibrio non ? stato rotto. A questo riguardo, rileva che nessuna imposta doppia ? stata generata dalla clausola nella mancanza di ISF a Monaco, che la tassazione cos? come l’effetto retroattivo previsto erano stati annunciati fin dal 24 ottobre 2001 e che le modalit? di pagamento sono state adattate per predisporre la capacit? contributiva dei contribuenti. Precisa che la clausola essendo stata pubblicata da un decreto del 23 agosto 2005, l’imposta a titolo dell’anno 2005 non presentava nessuno carattere retroattivo mentre quell’a titolo degli anni 2002 a 2004 era solamente in apparenza retroattiva tenuto conto dell’annuncio preliminare della misura. Ricorda del resto che in Francia, in materia di imposta su reddito e di imposta sulle societ?, la legge di finanze votate al 31 dicembre si applica ai redditi, utili e guadagni non futuri ma realizzati durante l’anno scorso.
2. Valutazione con la Corte
ha, I principi generali
23. La Corte ricorda che l’imposta fiscale costituisce in principio un’ingerenza nel diritto garantito dal primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e che questa ingerenza si giustifica conformemente al secondo capoverso di questo articolo che contempla espressamente un’eccezione per ci? che ? del pagamento delle imposte o di altri contributi.
24. Tuttavia una tale questione non sfugge per tanto ad ogni controllo della Corte, questa dinnanzi a verificare se l’articolo 1 del Protocollo no 1 ? stato oggetto di un’applicazione corretta. A questo riguardo, la Corte ricorda che il secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 deve leggere si alla luce del principio consacrato dalla prima frase dell’articolo. Segue che una misura di ingerenza deve predisporre un “giusto equilibro” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, Tre Trakt?rer AB c. Svezia, 7 luglio 1989, ? 59, serie Ha no 159. Di conseguenza, l’obbligo finanziario nato del prelevamento di imposte o di contributi pu? ledere la garanzia consacrata da questa disposizione se impone fondamentalmente alla persona o all’entit? in causa un carico eccessivo o porta attentato alla loro situazione finanziaria, Di Belmonte c. Italia (no2) (d?c.), no 72665/01, 3 giugno 2004. La Corte ricorda che l’applicazione retroattiva di una legge fiscale non ? vietata in quanto tale con l’articolo 1 del Protocollo no 1 (M.A). ed altri c. Finlandia, d?c.), no 27793/95, 10 giugno 2003, e Di Belmonte, (no2), precitata).
25. Appartiene peraltro, in primo luogo alle autorit? nazionali di decidere del tipo di imposte o di contributi che conviene togliere. Le decisioni in questa tenuta implicano normalmente una valutazione dei problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza delle Stati parti, perch? le autorit? interne sono manifestamente pi? meglio collocate che la Corte per valutare questi problemi. Gli Stati partiti dispongono dunque in materia di un largo potere di valutazione e la Corte rispetta la valutazione portata dal legislatore in simili materie, salvo se ? privata di base ragionevole, Gasus Dosier e F?rdertechnik Gmbh c. Paesi Bassi, 23 febbraio 1995, ? 60, serie Ha no 306-B, T? Nazionale & Provinciale Edificio Society, t? Leeds Permanente Edificio Society and t? Yorkshire Edificio Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, ? 80, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII, ed Imbert di Tremiolles c. Francia, d?c.), i nostri 25834/05 e 27815/05, 4 gennaio 2008.
b, L’applicazione dei principi suddetti al caso di specifico
26. Nello specifico, la Corte rileva al primo colpo che l’ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 costituito con l’imposta controversa era prevista espressamente dalla legge, l’approvazione della clausola alla convenzione fiscale essendo stata autorizzata dal legislatore ed il testo essendo stato pubblicato da decreto. Trattandosi della finalit? dell’ingerenza, osserva che la misura mirava a lottare contro l’evasione fiscale, a sapere l’insediamento di francese a Monaco nel solo scopo di sfuggire all’ISF per i loro beni situati fuori dalla Francia.
27. A questo riguardo, la Corte stima che l’imposta controversa si iscrive nel grande margine di valutazione di cui dispone lo stato in materia fiscale e che, di conseguenza, non saprebbe essere considerata in quanto tale come arbitrario. ? vero che la sottomissione dei residenti francesi di Monaco all’ISF ? stata applicata ai richiedenti a contare del 1 gennaio 2002, 1 gennaio 2005 unicamente concernente gli sposi Il Lan, e questo bene che la convalida legislativa della clausola sia intervenuta solamente nel 2005. Tuttavia, la Corte ricorda che l’applicazione retroattiva di questa legge al caso dei richiedenti non costituisce per si una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, dato che l’applicazione retroattiva di una legge fiscale non ? vietata in quanto tale con questa disposizione (M.A). ed altri c. Finlandia, e Di Belmonte (no 2), precitate).
28. La questione che si porsi ? allora quella di sapere se, nello specifico, l’applicazione dell’articolo 2 della clausola ha predisposto un “giusto equilibro” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dei richiedenti e non ha imposto un carico eccessivo o recato fondamentalmente offesa alla loro situazione finanziaria a questi ultimi.
29. A questo titolo, la Corte osserva che la clausola controversa si inserisce nella cornice di una relazione vecchia e stretta che intrattiene la Francia e Monaco in materia di imposta, particolarmente in ci? che riguarda in materia le regole applicabili ai francesi installati nel Principato, per le ragioni legate alle specificit? geografiche e fiscali di questo Stato. Rileva cos? come la convenzione fiscale franco-monegasca firmata il 18 maggio 1963 contempla l’imposta degli interessati sul loro reddito nelle stesse condizioni che se avessero il loro domicilio o la loro residenza in Francia. Ne va parimenti del nuovo testo, pattuito fin da 2001 che hanno reso questi debitori dell’ISF, nelle stesse condizioni che se avessero il loro domicilio o la loro residenza in Francia.
30. Di pi?, la Corte nota che la retroattivit? della misura controversa, in ci? che si applica all’anno 2005, non presentare nessuno carattere eccezionale del punto di vista del diritto fiscale, l’autorizzazione legislativa per l’approvazione della clausola alla convenzione franco-monegasca essendo intervenuta durante questo esercizio. Constata del resto che in Francia, siccome ricordalo il Governo, la legge di finanze votate alla fine di ogni anno civile definisce in particolare le regole in materia di imposta su reddito applicabile ai redditi percepiti durante l’esercizio scorso (vedere sopra paragrafo 22).
31. Trattandosi delle somme versate dai richiedenti, eccetto i coniugi Il Lan, a titolo dell’ISF per gli anni 2002 a 2004, la Corte nota che gli interessati si lamentano dell’importanza del carico di imposta alla quale i francesi dell’estero sono stati sottoposti nel 2005, questa ultima che corrisponde a quattro anni fiscali. Ora, osserva che nello specifico i contribuenti, secondo i termini stessi delle richieste di cui la Corte ? investita, sono stati informati dell’adozione futura della misura e dell’effetto retroattivo prevista fin dal 24 ottobre 2001 da una dichiarazione pubblica, poi il 5 maggio 2002 con una lettera del ministro delegato al Bilancio ed alla Riforma di bilancio ai delegati di Monaco al Consiglio superiore dei francesi dell’estero. Nota che, in questa ultima, sono stati invitati ad anticipare in vigore l’entrata del testo dichiarando e pagando la loro imposta fin dall’anno 2002 malgrado la mancanza di obbligo legale a questo stadio. A questo riguardo, constata che certi contribuenti hanno scelto di seguire questa raccomandazione effettuando le loro dichiarazioni e liberandosi dall’ISF ogni anno a partire da 2002. Questi ultimi non sono stati sottoposti nel 2005 ad un carico di imposta superiore a quella legato all’esercizio riguardato dunque. Di altri, al contrario, hanno preferito aspettare in vigore l’entrata della misura nel 2005 per effettuare le dichiarazioni ed i versamenti spontanei corrispondono. Per questi ultimi, l’amministrazione fiscale aveva contemplato ed aveva annunciato, fin dal 7 aprile 2005 che le larghezze facilitate di pagamento sarebbero accordate e che nessuna penalit? sarebbe applicata per il periodo anteriore alla ratifica della clausola. Inoltre, la Corte osserva che i richiedenti non sono stati privati del loro diritto di contestare la legalit? delle imposte di cui si erano sdebitati spontaneamente dinnanzi alle giurisdizioni competenti.
32. Cos?, la Corte constata che malgrado il carattere retroattivo della misura controversa, le autorit? hanno fornito un’informazione preliminare che permette loro di anticipare i suoi effetti ai contribuenti, o procedendo al pagamento dell’imposta ogni anno, o preparandosi a dovere effettuare in vigore i versamenti a titolo degli anni 2002 a 2005 dopo l’entrata dei nuovi testi. Di pi?, stima che le misure adattate sono state prese per attenuare l’importanza dell’imposta esatta a partire da 2005 di quelli che aveva aspettato in vigore ci l’entrata della legge per si conformare. Considera dunque che nessuno carico eccessivo ? stato imposto ai richiedenti a causa della misura controversa e che questa ultima non ha recato fondamentalmente offesa alla loro situazione finanziaria.
33. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima che l’imposta prevista dalla clausola del 26 maggio 2003 alla convenzione franco-monegasca del 25 giugno 1969 e con la legge del 14 marzo 2005 autorizzando l’approvazione di questa, non ha rotto “appena l’equilibro” dinnanzi a regnare tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
34. Pertanto, non c’? stata isolatamente violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 preso.
III. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1 Espediente Con L’articolo 14 Di La Convenzione
35. I richiedenti adducono che il carattere retroattivo dell’imposta che ? stata applicata loro ha costituito anche una discriminazione illecita allo sguardo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 composto con l’articolo 14 di cui le disposizioni si leggono come segue:
“Il godimento dei diritti e libert? riconobbero nel Convenzione deve essere garantita, senza distinzione nessuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, gli opinioni politici od ogni altra opinione, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna, la nascita o tutta altra situazione. “
36. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
37. La Corte constata che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul fondo
1. Argomenti delle parti
38. I richiedenti considerano che il loro assoggettamento retroattivo all’ISF costituisce una discriminazione illecita fondata al tempo stesso sulla residenza e la nazionalit? nel godimento del diritto al rispetto dei beni dei francesi stabiliti a Monaco. Sostengono che questa non ? giustificato dai motivi di interesse generale e sembra sproporzionata. A questo riguardo, fanno notare che i francesi che risiedono in altri Stati esteri non sono assoggettati all’ISF che a concorrenza dei loro beni situati in Francia e ne sono esonerati per i loro collocamento finanziari effettuati in questo paese. Osservano che la situazione di Monaco non presenta nessuna particolarit? eccezionali altri territori esteri che sono prossimi delle frontiere nazionali senza, per certi, conoscere di imposta sulla fortuna.
39. Il Governo fa valere che la situazione dei residenti di Monaco non ? analoga a quella degli altri francesi dell’estero, tenuto conto dello stato di isolamento del territorio riguardato. Aggiunge che le convenzioni fiscali tra le Francia e di altri Stati presentano delle differenze che non dipendono necessariamente dalla volont? delle autorit? francesi poich? sono il frutto del negoziato interstatale. Infine, stima che la misura contestata insegue un scopo legittimo, la lotta contro l’evasione fiscale al quale ? proporzionata, le persone mirate beneficiando inoltre di un meccanismo di determinazione di un massimo applicabile ai francesi che risiedono in Francia ma non agli altri francesi dell’estero.
2. Valutazione della Corte
a) I principi generali
40. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, l’articolo 14 completo le altre clausole normative della Convenzione e dei Protocolli. Non ha esistenza indipendente poich? vale unicamente per “il godimento dei diritti e libert?” che garantiscono. Certo, pu? entrare in gioco stesso senza una trasgressione nelle loro esigenze e, in questa misura, possiedi una portata autonoma, ma non saprebbe trovare ad applicarsi se i fatti della controversia non cadono almeno sotto l’impero di una di suddette clausole, Inze c. Austria, 28 ottobre 1987, ? 36, serie Ha no 126, e Thlimmenos c. Grecia [GC], no 34369/97, ? 40, CEDH 2000 IV.
41. La Corte stima che questa condizione si trova assolta nello specifico dal momento che i fatti denunciati dai richiedenti rilevano potenzialmente dell’articolo 1 del Protocollo no 1, e questo malgrado la constatazione di non violazione al quale la Corte ? giunta, paragrafo 34 sopra, vedere Di Belmonte (no 2), precitata).
42. Trattandosi dell’osservazione dell’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte ricorda che ogni differenza di trattamento non porta automaticamente violazione di questo articolo. Bisogna stabilire che le persone poste in materia nelle situazioni analoghe o comparabili godano di un trattamento preferenziale, e che questa distinzione non trova nessuna giustificazione obiettiva e ragionevole, T? Nazionale & Provinciale Edificio Society, t? Leeds Permanente Edificio Society and t? Yorkshire Edificio Society, precitato, ? 88, nella mancanza di un scopo legittimo e di un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto, Alujer Fern?ndez e Caballero Garcia c. Spagna, d?c.), no 53072/99, CEDH 2001 VI. Peraltro, gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione per determinare se e delle distinzioni giustificano in quale misura delle differenze tra le situazioni ad altri riguardi analoghi di trattamento, Karlheinz Schmidt c. Germania, 18 luglio 1994, ? 24, serie Ha no 291 B. La superficie di questo margine di valutazione varia secondo le circostanze, le tenute ed il contesto, Petrovic c. Austria, 27 marzo 1998, ? 38, Raccolta 1998-II, e Stec ed altri c. Regno Unito [GC], i nostri 65731/01 e 65900/01, ? 52, CEDH 2006 VI.
b) L’applicazione dei principi suddetti al caso di specie
43. Nello specifico, la Corte osserva che l’imposta prevista dalla clausola del 26 maggio 2003 alla convenzione franco-monegasca del 25 giugno 1969 e con la legge del 14 marzo 2005 autorizzando l’approvazione di questa, applicati in modo uniforme alle persone poste in una situazione analoga e chiaramente identificata con questi testi, a sapere i francesi avendo trasportato il loro domicilio o la loro residenza a Monaco a contare del 1 gennaio 1989. La Corte non divide lo spunta di vista dei richiedenti secondo che gli interessati sono in una situazione analoga agli altri francesi dell’estero. Difatti, osserva che in materia di convenzioni fiscali internazionali bilaterali, le regole definite dagli Stati sono il frutto di un negoziato che dipende al tempo stesso dalle relazioni diplomatiche che esistono tra essi e dei loro regimi di imposta nazionale rispettiva. A questo riguardo, i francesi dell’estero non possono essere considerati come formando una categoria uniforme di cui i membri si troverebbero in una situazione analoga. Al contrario, la Corte stima che conviene distinguerli secondo il paese dove hanno eletto domicilio.
44. Tenuto conto di questi elementi, la Corte considera che non c’? luogo di esaminare il carattere obiettivo e ragionevole dei motivi avanzati dal Governo per giustificare la misura controversa. Tuttavia, ricorda i suoi conclusioni relativi al motivo di appello derivato isolatamente dell’articolo 1 del Protocollo no 1 preso ed osservi che l’imposta dei francesi che risiedono a Monaco all’ISF con effetto retroattivo al 1 gennaio 2002, per i bisogni della lotta contro l’evasione fiscale, non saprebbe passare per sproporzionata allo sguardo dello scopo mirato al senso dell’articolo 14 della Convenzione, Di Belmonte (no 2), precitata).
45. Pertanto, non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 composto con 14 della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di unire le richieste;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che non c’? stata isolatamente violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 preso e combinato con l’articolo 14 della Convenzione.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 15 gennaio 2015, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Claudia Westerdiek Marco Villiger
Cancelliera Presidente