Conclusione Parzialmente inammissibile; Violazione dell’art. 6-1
PRIMA SEZIONE
CAUSA ARGYROU ED ALTRI C. GRECIA
(Richiesta no 10468/04)
SENTENZA
STRASBURGO
15 gennaio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Argyrou ed altri c. Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nina Vajić, presidentessa, Christos Rozakis, Elisabetta Steiner, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 11 dicembre 2008,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 10468/04) diretta contro la Repubblica ellenica e in cui quattro cittadini di questo Stato, Sigg. V. A., N. A., M A. e V. K. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 3 marzo 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da I. S., avvocato al foro di Atene. Il governo greco (“il Governo”) è rappresentato dai delegati del suo agente, il Sig. S. Spyropoulos, assessore presso il Consulente legale di stato e la Sig.ra Sig. Papida, ascoltatrice presso il Consulente legale di stato.
3. Il 15 novembre 2006, la Corte ha deciso di comunicare il motivo di appello derivato dalla durata del procedimento al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I primi tre richiedenti sono rispettivamente la vedova ed i figli di D. A.. Nel 1971, questo ultimo e sua sorella, il quarto richiedente, sono diventati proprietari di due terreni limitrofi, ubicati a Nea Makri nella regione di Attiki. Essendo deceduto D. A. nel 1996, i primi tre richiedenti ricevettero questi beni in eredità e sono diventati, col quarto richiedente, i proprietari dei terreni suddetti.
5. Nel novembre 1991, D. A. riunisce i due appezzamenti per fare costruire una casa nella quale si stabilì. Risulta dalla pratica che l’interessato non si era visto accordare a priori alcun permesso di costruire per procedere alla costruzione dell’immobile.
6. Il 25 gennaio 1993, il Prefetto di Attiki qualificò il terreno in causa come “destinato al rimboscamento”, atto no 3536/92/25.1.1993. L’ 8 marzo 1993, la stessa autorità ordinò inoltre, la demolizione della casa, atto no 703/8.3.1993.
7. Il 22 marzo 1993, D. A. formò un ricorso presso la presidentessa del tribunale amministrativo di Atene contro l’atto amministrativo che ordinava la demolizione della sua casa. Il 20 giugno 1995, la presidentessa del tribunale amministrativo di Atene respinse il suo ricorso, decisione no 239/1995. Secondo il diritto interno pertinente, questa decisione non è suscettibile di ricorso.
8. Nel frattempo, il 29 aprile 1993, D. A. ed il quarto richiedente avevano sollecitato presso l’ispezione delle Foreste di Penteli la qualifica del terreno in causa in quanto “proprietà di natura non forestale.” I richiesti sostenevano che, secondo l’articolo 43 § 1 della legge no 998/1979 sulla protezione delle foreste e delle superfici forestali, la destinazione di un terreno al rimboscamento equivaleva ad un’espropriazione forzata.
9. Il 31 agosto 1999, l’ispettore delle Foreste di Penteli, rispondendo alla domanda di D. A. e del quarto richiedente, qualificò il terreno in causa di natura forestale, atto no 6295/1999.
10. L’ 11 ottobre 1999, i richiedenti formarono, conformemente all’articolo 14 della legge no 998/1979, delle obiezioni presso il Comitato di prima istanza di risoluzione delle dispute forestali contro l’atto no 6295/1999 dell’ispettore delle Foreste di Penteli.
11. Il 9 marzo 2007, il Comitato di prima istanza di risoluzione delle dispute forestali respinse le obiezioni dei richiedenti, dopo avere considerato che almeno fino al 1991, una grande parte della superficie in causa era coperta da conifere, decisione no 4/2007. Le parti non forniscono alcuna informazione sul seguito del procedimento.
12. Tra il 2002 e il 2003, l’ispettore delle Foreste di Penteli aveva inflitto ai primi tre richiedenti parecchie multe, di un importo totale di 622 218,17 euro, per non avere proceduto alla demolizione della casa costruita su un terreno destinato al rimboscamento.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
13. Le parti pertinenti dell’articolo 95 della Costituzione dispongono:
“1. Dipendono in particolare dalla competenza del Consiglio di stato:
a) L’annullamento degli atti esecutivi delle autorità amministrative, su ricorso per eccesso di potere o violazione della legge;
b) La cassazione su ricorso delle decisioni dei tribunali amministrativi, come previsto dalla legge,;
(…). “
14. La legge no 998/1979 sulla protezione delle foreste e degli spazi forestali dispone:
Articolo 10 § 3
“Un comitato di ordinamento delle dispute forestali competenti per conoscere delle controversie relative all’archiviazione di tutto o parte di una zona di spazio forestale o alla delimitazione di questa è stabilito alla sede di ogni prefettura. (…) Suddetto comitato è presieduto dal presidente della corte d’appello della prefettura ed è composto dai capi dei servizi delle foreste e dell’agricoltura della stessa prefettura. (…) le decisioni di suddetto comitato possono essere contestate dinnanzi al Comitato di secondo istanza, riunendosi alla sede della corte di appello riguardata e presieduto dal presidente di questa giurisdizione e composto degli Ispettori generali delle foreste e dell’agricoltura “
Articolo 14
“1. In mancanza di catasto forestale, l’archiviazione di tutto o parte di una zona di spazio forestale e la delimitazione di questa sono realizzati dall’ufficio delle foreste competente, ex officio o su richiesta di ogni persona che vi ha un interesse legittimo.
2. (…) La classificazione viene notificata alla persona fisica o giuridica o al servizio pubblico autore della richiesta
3. Il prefetto o ogni altra persona che ha un interesse legittimo può contestare la suddetta classificazione, entro due mesi a contare dalla data della notificazione dinnanzi al comitato citato all’articolo 10 § 3 [Comitato di prima istanza] Il comitato di ordinamento delle dispute ed il comitato di appello [Comitato di secondo istanza] (…) si pronunciano sulla contestazione con una decisione motivata entro tre mesi a contare dal giorno in cui viene portata dinnanzi ad essi “
Articolo 41
“1. La decisione di classificazione di un terreno in zona da rimboscare è presa dal prefetto competente. Questa decisione deve comprendere una delimitazione precisa della zona riguardata e deve essere accompagnata da un piano.
3. (…) la decisione prefettizia mirata al primo paragrafo del presente articolo è presa su raccomandazione dell’ispettore delle foreste competenti. “
Articolo 43
“1. La destinazione di una superficie privata al rimboscamento costituisce un motivo di espropriazione di questa a causa di utilità pubblica, secondo le condizioni enunciate qui sotto. “
15. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di stato, il procedimento dinnanzi alle autorità amministrative prescritto dall’articolo 14 della legge no 998/1979 costituisce un procedimento pregiudiziale speciale e necessario per l’immissione nel processo susseguente dell’alta giurisdizione amministrativa di un ricorso per annullamento. Il Consiglio di stato considera che l’atto dell’ispettore delle Foreste che si pronuncia sul carattere forestale o meno di un terreno, così come le decisioni susseguenti dei Comitati di ordinamento delle dispute forestali, rispondono in modo definitivo alla questione della qualità forestale o meno del terreno riguardato e sono costrittivi tanto per l’amministrazione che per gli interessati (vedere, tra altre, Consiglio di stato, sentenze numeri 4589/2005 e 677/2005, plenaria). Quando i Comitati di ordinamento delle dispute forestali non si pronunciano nel termine prescritto alle obiezioni depositate dall’interessato, questo ultimo ha il diritto di investire il Consiglio di stato di un ricorso per annullamento contro il rigetto tacito delle loro obiezioni. In questo caso, l’alta giurisdizione amministrativa esamina solamente la sufficienza di motivazione del solo atto amministrativo preso, ossia quello dell’ispettore delle Foreste (Consiglio di stato, sentenza no 4589/2005). Inoltre, l’alta giurisdizione amministrativa considera che la decisione del Comitato di secondo istanza chiude il procedimento pregiudiziale ed è suscettibile di ricorso in cassazione che può essere esercitato non solo dalla persona fisica o giuridica che ha l’interesse legittimo richiesto ma anche dall’organo competente dello stato. Quando il Consiglio di stato annulla la decisione del Comitato di ordinamento delle dispute forestali per mancanza di motivazione, rinvia la causa dinnanzi al comitato competente per riesaminare il merito della causa (Consiglio di stato, sentenza no 4589/2005).
16. Gli articoli pertinenti del decreto presidenziali no 18/1989 che cadono sullo svolgimento del procedimento dinnanzi al Consiglio di stato dispongono:
Articolo 40
“(…)
2. Il ricorso per eccesso di potere è inammissibile se è diretto contro un atto esecutivo, a riguardo del quale la legge contempla un ricorso pregiudiziale obbligatorio che deve essere esercitato in un certo termine contro l’organo amministrativo che ha pubblicato questo atto o contro un altro organo e che permette l’esame del merito della causa. In questo caso, il ricorso per eccesso di potere può essere esercitato solamente contro l’atto pubblicato a riguardo del ricorso pregiudiziale.
(…). “
Articolo 48
“I mezzi di un ricorso per annullamento sono:
1) l’incompetenza dell’autorità amministrativa che ha emesso l’atto amministrativo;
2) il vizio di forma;
3) l’eccesso di potere;
4) la sottrazione di potere, quando l’atto amministrativo possiede tutti gli elementi della legalità, ma prevede un altro scopo da quello per cui è stato adottato. “
17. Quando il ricorso per annullamento riguarda l’omissione dell’amministrazione di adottare un atto legale, il mezzo di annullamento prevede la violazione delle regole che impongono all’amministrazione l’emissione di suddetto atto (vedere E. Spiliotopoulos, Trattato di diritto amministrativo, Edizioni Sakkoulas, 2001, p. 519).
18. L’articolo unico dell’ordinanza ministeriale 184/30.12.1981 dispone:
“1. Il Prefetto esercita, per il conto dello stato, il ricorso contro le decisioni del Comitato di prima istanza di ordinamento delle dispute forestali, previsto nell’articolo 10 § 3 della legge no 998/1979.
(…) “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE ALLO SGUARDO DELLA DURATA DEL PROCEDIMENTO
19. I richiedenti adducono che la durata del procedimento dinnanzi alle autorità nazionali ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
1. Tesi delle parti
20. Il Governo sostiene l’inammissibilità ratione materiae del presente motivo di appello. Afferma che l’obbligo di deliberare in un “termine ragionevole” su una contestazione relativa ad un diritto o ad un obbligo di carattere civile si applica ai procedimenti giudiziali e non ai procedimenti dinnanzi alle autorità amministrative. Il Governo aggiunge che l’articolo 6 § 1 della Convenzione trovano ad applicarsi unicamente nella cornice di un procedimento amministrativo quando questo costituisce un passo indispensabile preliminare alla sottomissione da parte dell’interessato della sua controversia dinnanzi alla giurisdizione competente. Nel caso specifico, il Governo adduce che i procedimenti amministrativi dinnanzi all’ispettore delle Foreste di Penteli, poi dinnanzi al Comitato di prima istanza di risoluzione delle dispute forestali, non erano dei passi indispensabili per portare la causa dinnanzi alle giurisdizioni amministrative. Il Governo afferma, in primo luogo, che i richiedenti avrebbero potuto introdurre un ricorso per annullamento dinnanzi al Consiglio di stato contro il rifiuto tacito dell’ispettore delle Foreste di Penteli di pronunciarsi sul carattere forestale o meno della loro proprietà, alla scadenza di un termine di tre mesi dopo la richiesta che gli avevano sottoposto (vedere paragrafi sopra 13 e 16). Per di più, arguisce che, entro tre mesi dopo l’omissione del Comitato di prima istanza di risoluzione delle dispute forestali di pronunciarsi sulle loro obiezioni, i richiedenti avrebbero potuto investire il Comitato di seconda istanza di risoluzione delle dispute forestali di un ricorso contro il rifiuto tacito delle loro obiezioni da parte del Comitato di prima istanza. Del resto, il Governo afferma che i richiedenti avrebbero potuto introdurre un ricorso per annullamento dinnanzi al Consiglio di stato contro l’atto no 3536/92/25.1.1993 del Prefetto di Attiki che qualifica il terreno in causa come “destinato al rimboscamento.”
21. I richiedenti ribattono che il procedimento amministrativo in causa era indispensabile per investire poi eventualmente la giurisdizione competente. Adducono che la qualifica del loro terreno per decisione dell’ispettore delle Foreste come boschivo o meno era essenziale per permettere ulteriormente tanto ai Comitati di risoluzione delle dispute forestali che al Consiglio di stato di pronunciarsi sulla fondatezza di suddetta decisione. In quanto alla necessità di esaurire prima di tutto le vie di ricorso contemplate dinnanzi ai Comitati di risoluzione delle dispute forestali, i richiedenti affermano che si tratta di ricorsi pòregiudiziali obbligatori all’introduzione di un ricorso per eccesso di potere.
2. Valutazione della Corte
22. La Corte nota, al primo colpo, che il Governo contesta l’applicabilità dell’articolo 6 § 1, rilevando in particolare che il procedimento amministrativo in causa non era indispensabile affinché gli interessati sottoponessero la loro causa dinnanzi al Consiglio di stato. La Corte ricorda che l’applicabilità dell’articolo 6 § 1 nel contesto civile presuppone l’esistenza di un “tribunale” che deciderà delle “contestazioni” su un “diritto di carattere civile.” Pertanto, per pronunciarsi sull’applicabilità di questa disposizione al caso di specifico, la Corte non giudica necessario pronunciarsi sul carattere indispensabile o meno del procedimento amministrativo in causa ma stima utile esaminare se le condizioni di applicabilità prescritte dall’articolo 6 § 1 sono assolte.
a) in quanto all’ispettore delle Foreste di Penteli
23. La Corte constata che a difetto della loro istanza presso l’ispettore delle Foreste di Penteli, i richiedenti hanno invitato questo a qualificare il terreno in causa come “proprietà di natura non forestale.” Ne segue che suddetta istanza non può essere qualificata come “ricorso”, poiché non ha scatenato nessuno tipo di “contestazione” dinnanzi all’ispettore delle Foreste di Penteli (vedere Janssen c. Germania, no 23959/94, § 40, 20 dicembre 2001). Pertanto, l’articolo 6 § 1 non si trova ad applicare per ciò che riguarda il procedimento seguito dinnanzi all’ispettore delle Foreste.
b) in quanto ai Comitati di ordinamento delle dispute forestali
i. Sull’esistenza di “tribunale”
24. La Corte nota, in primo luogo che, col termine “tribunale”, l’articolo 6 § 1 della Convenzione non intende necessariamente una giurisdizione di tipo classico, integrata alle strutture giudiziali ordinari del paese (Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, § 76, serie a no 80). Ai fini dell’articolo 6 § 1, un’autorità può analizzarsi come un “tribunale” nel senso materiale del termine, ossia quando gli appartiene di decidere, sulla base di norme di diritto, con pienezza di giurisdizione ed al termine di un procedimento organizzato, ogni questione che dipende dalla sua competenza (Sramek c. Austria, 22 ottobre 1984, § 36, serie A no 84, e Beaumartin c. Francia, 24 novembre 1994, § 38, serie A no 296-B). Difatti, un “tribunale” si distingue per il suo potere di riformare in ogni punto, in fatto come in diritto, la decisione resa da un’autorità amministrativa (Schmautzer c. Austria, 23 ottobre 1995, § 36, serie A no 328-a). Infine, il potere di rendere una decisione obbligatoria che non può essere modificata da un’autorità non giudiziale a scapito di una parte è inerente alla nozione stessa di “tribunale” (Van di Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 45, serie A no 288).
25. Nell’occorrenza, risulta tanto dalla legislazione pertinente che dalla giurisprudenza del Consiglio di stato che i Comitati di prima o seconda istanza di ordinamento delle dispute forestali, presiedute rispettivamente dai presidenti del tribunale di grande istanza o della corte di appello, si pronuncia, al termine di un procedimento organizzato, sul carattere forestale o meno dei terreni (vedere sopra paragrafi 14-15). Le loro decisioni sono costrittive tanto per le autorità amministrative riguardate che per gli interessati. Nelle circostanze dello specifico, l’ulteriore immissione nel processo del Consiglio di stato può arrivare unicamente ad un controllo di legalità dell’atto attaccato. Difatti, quando l’alta giurisdizione amministrativa annulla la decisione del Comitato di ordinamento delle dispute forestali, rinvia la causa dinnanzi al comitato competente che decide con pienezza di giurisdizione ed in modo obbligatorio per l’amministrazione e l’interessato, ogni questione che dipende dalla classificazione di un terreno in spazio forestale.
26. Inoltre, la possibilità per i richiedenti di introdurre un ricorso per annullamento dinnanzi al Consiglio di stato contro l’atto no 3536/92/25.1.1993 del Prefetto di Attiki, invocato dal Governo, non è neanche suscettibile di togliere la qualità di “tribunali” ai comitati in causa. Difatti, tale ricorso sarebbe diretto contro l’atto che qualifica il terreno in causa come “destinato al rimboscamento”, decisione distinta da quella che è oggetto del procedimento in causa.
27. Alla vista di ciò che precede, la Corte considera che i Comitati di risoluzione delle dispute forestali devono essere guardati come i “tribunali” ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
ii. Sull’esistenza di contestazione relativa ad un “diritto di carattere civile”
28. La Corte ricorda che una contestazione relativa ad un “diritto di carattere civile” che si può dire, almeno in modo difendibile, riconosciuto in dritto interno, deve essere reale e seria; può ricadere sia sull’esistenza stessa di un diritto che sulla sua estensione o sulle sue modalità di esercizio; la conclusione del procedimento deve essere infine, direttamente determinante per il diritto in questione (Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia [GC], no 63235/00, § 40, CEDH 2007 -….).
29. Nell’occorrenza, la Corte nota che l’oggetto dell’istanza dei richiedenti presso il Comitato di prima istanza di risoluzione delle dispute forestali era relativo ad un diritto di carattere civile, ossia la qualità forestale o meno della loro proprietà, qualifica cruciale in quanto alle possibilità del suo godimento. Pertanto, il procedimento controverso era relativo a “un diritto di carattere civile” ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Inoltre, l’esistenza di “contestazione” reale e seria sul carattere forestale o meno del terreno in causa è innegabile nel caso specifico. Difatti, la conclusione del procedimento dinnanzi al Comitato di prima istanza era direttamente determinante per il diritto in questione, poiché il comitato amministrativo era chiamato a confermare od annullare la decisione contestata dell’ispettore delle foreste, cioè, accettare o respingere, dopo un esame dei fatti, le obiezioni dei richiedenti (vedere, a contrario, Sdruzeni Jihoceske Matky c. Repubblica ceca, (dec.), no 19101/03, 10 luglio 2006).
30. Alla vista di ciò che precede, la Corte considera che l’articolo 6 § 1 della Convenzione è applicabile al procedimento dinnanzi al Comitato di ordinamento delle dispute forestali. Conviene dunque respingere l’eccezione sollevata dal Governo a questo titolo. Peraltro, la Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva inoltre che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Periodo da prendere in considerazione
31. Il periodo da considerare è cominciato l’ 11 ottobre 1999, quando i richiedenti hanno formato delle obiezioni presso il Comitato di prima istanza di risoluzione delle dispute forestali contro l’atto no 6295/1999 dell’ispettore delle Foreste di Penteli, e si è concluso il 9 marzo 2007, con la decisione no 4/2007 del Comitato di prima istanza di risoluzione delle dispute forestali. Si è prolungato circa per sette anni e cinque mesi dunque per un grado di giurisdizione.
2. Carattere ragionevole della durata del procedimento
32. Il Governo, convinto dell’inapplicabilità dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, non ha fatto alcun commento sul merito del presente motivo di appello.
33. I richiedenti affermano che il Governo non presenta nessuno argomento per giustificare il termine eccessivamente anormale del procedimento amministrativo in causa.
34. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento dei richiedenti e quello delle autorità competenti così come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
35. La Corte constata che nell’occorrenza il procedimento dinnanzi al Comitato di prima istanza è durato più di sette anni, ciò che è da un punto di vista obiettivo eccessivo per un grado di giurisdizione. Ciò è tanto più vero in quanto il Governo non propone nessuna giustificazione in quanto alla durata di questo procedimento.
36. Del resto, anche se l’articolo 6 § 1 della Convenzione non trova applicazione nel procedimento dinnanzi all’ispettore delle Foreste di Penteli, la Corte nota il termine anormalmente lungo di più di sei anni messi di questo per rispondere alla’istanza dei richiedenti. Difatti, se i richiedenti avessero investito direttamente il Consiglio di stato di un ricorso per annullamento contro il rifiuto tacito dell’ispettore delle Foreste di Penteli di pronunciarsi in tempo utile sul carattere forestale o meno della loro proprietà, l’alta giurisdizione amministrativa si sarebbe pronunciata solamente sull’obbligo dell’ispettore delle Foreste di rispondere o meno alla richiesta che le era stata sottoposta. Il Consiglio di stato non avrebbe esaminato la fondatezza dell’atto di qualifica stesso, poiché questo avrebbe fatto difetto (vedere sopra 15 e 17 paragrafi). Di conseguenza, nelle circostanze dello specifico, l’atto di qualifica della proprietà controversa da parte dell’ispettore delle Foreste era indispensabile per i richiedenti per conoscere la natura forestale o meno del terreno controverso. Il carattere anormalmente lungo del termine in causa imponeva dunque al Comitato di prima istanza di dare prova di una celerità particolare quando la causa è stata portata dinnanzi a lui. Tale non è stato però il caso, poiché questa giurisdizione ha, a sua volta, impiegato più di sette anni per deliberare.
37. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso è stata eccessiva e non ha risposto all’esigenza del “termine ragionevole.”
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE ALLO SGUARDO DELL’’EQUITÀ DEL PROCEDIMENTO
38. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano di un attentato al loro diritto di accesso ad un tribunale. In particolare, affermano che, secondo la legislazione interna, nessuna via di ricorso è autorizzata contro il giudizio del tribunale amministrativo che si pronuncia sulla legalità dell’atto di demolizione di un edificio costruito su un terreno destinato al rimboscamento.
Sull’ammissibilità
39. La Corte nota che la presidentessa del tribunale amministrativo di Atene si è pronunciata su questa questione nel 1995, con la decisione no 239/1995. Pertanto, il procedimento in causa è terminato più di sei mesi prima del 3 marzo 2004, data di introduzione della presente richiesta.
40. Ne segue che questo motivo di appello è tardivo e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
41. I richiedenti si lamentano che la qualifica del loro terreno in quanto “destinato al rimboscamento” equivaleva ad un’espropriazione di fatto. Ora, al posto di ricevere un’indennità da parte dello stato a questo titolo, l’amministrazione ha ordinato la demolizione della casa che vi era costruita e, inoltre, ha inflitto loro delle multe amministrative. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Sull’ammissibilità
42. La Corte ricorda che la decisione no 239/1995, decisione interna definitiva che si pronuncia sulla legalità dell’atto di demolizione dell’immobile controverso, è stata resa il 20 giugno 1995, più di sei mesi prima del 3 marzo 2004, data di introduzione della presente richiesta.
43. Pertanto, per quanto i richiedenti contestano la legalità dell’ordinanza di demolizione, questo motivo di appello è tardivo e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
44. Trattandosi tanto della decisione prefettizia di qualificare il terreno controverso come “destinato al rimboscamento” che delle multe amministrative imposte, non risulta dalla pratica che i richiedenti abbiano contestato suddetti atti amministrativi.
45. Ne segue che questa parte del motivo di appello deve essere respinta per non-esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
46. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
Danno ed oneri e spese
47. I richiedenti non fanno alcuna richiesta né a titolo del danno materiale e morale né a titolo degli oneri e spese.
48. Pertanto, la Corte stima che non c’è luogo di concedere loro alcuna somma a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dalla durata eccessiva del procedimento in causa ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 15 gennaio 2009 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidente