Conclusioni : Eccezione preliminare unita al merito e respinta, Articolo 35-1 – Esaurimento delle vie di ricorso interne, Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 del Protocollo n° 1 – Obblighi positivi articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Beni, Danno morale – risarcimento
TERZA SEZIONE
CAUSA ARCIDIOCESI CATTOLICA ALBA IULIA C. ROMANIA
( Richiesta no 33003/03)
SENTENZA
STRASBURGO
25 settembre 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Arcidiocesi cattolica Alba Iulia c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta di:
Josep Casadevall, presidente,
Egbert Myjer,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luccica López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,et
di Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 agosto 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 33003/03) diretta contro la Romania e di cui una comunità religiosa ubicata in questo Stato, l’arcidiocesi cattolica di Alba Iulia, Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, (“il richiedente”), ha investito la Corte il 14 ottobre 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è stato rappresentato da OMISSIS, avvocati a Bucarest, poi, a partire da dicembre 2004, unicamente con questo ultimo. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra Irina Cambrea, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente invoca in particolare la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
4. Il 5 aprile 2011, la richiesta è stata comunicata al Governo. Siccome lo permette l’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
5. In seguito all’astensione del Sig. Corneliu Bîrsan, giudice eletto a titolo della Romania (articolo 28 dell’Ordinamento della Corte), il presidente della camera ha designato la Sig.ra Kristina Pardalos per riunirsi in qualità di giudice ad hoc, articoli 26 § 4 della Convenzione e 29 § 1 dell’ordinamento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente, l’arcidiocesi Cattolica di Alba Iulia, è una comunità della chiesa cattolica, stabilita in Romania ed avendo la sua sede ad Alba Iulia.
A. La situazione giuridica del Biblioteca Batthyaneum e dell’istituto di astronomia di 1798 a 1998
7. Il 31 luglio 1798, il richiedente si è visto dare col vescovo cattolico di Transilvania, Ignatius, Conte di Batthyan, la sua biblioteca denominata “il Biblioteca Batthyaneum” in seguito, che comprende una delle più ricche collezioni di libri vecchi della Romania e l’edificio riparandolo, così come l’istituto di astronomia che aveva fondato, ubicata nello stesso immobile. Uno dei libri più preziosi della collezione è un frammento di un manoscritto carolingio miniato, datando di 810, scritti in latino, all’inchiostro dorato e conosciuto sotto la denominazione del Évangéliaire di Lorsch (cf). Ingo F. Walther, Norbert Wolf, Capo-d’œuvre della miniatura, Köln, 2005, p. 86-89; la biblioteca di Alba Iulia conserva il frammento che contiene i vangeli secondo santo Marc e santo Matthieu. Un’altra denominazione di questo libro utilizzato più correntemente in Romania è quella di Farmacopea aureus. Conformemente ai vœux del donatore, la biblioteca e l’istituto erano aperti al pubblico, non solamente ai credenti di confessione cattolica, e non potevano essere spostati di Alba Iulia.
8. L’atto di donazione fa parte integrante di una carta redatta in latino che dà stato dei principali contributi del vescovo al profitto della chiesa di cui la rinnovazione ed il finanziamento dei nuovi ornamenti per la cattedrale e gli edifici ecclesiastici e la creazione dell’istituto di astronomia. Nella sua parte concernente la donazione della Biblioteca, la carta può leggere si così:
“In ragione per il fatto che è ad Alba Iulia che si trova la sede del vescovato e delle discipline teologiche e matematica, do, rimetti e conferisci alla chiesa ed alla Provincia della Transilvania la mia grande biblioteca per la quale ho speso trentamila fiorini, all’area dove si trova, così come una parte dei libri che gli appartengono e che si trovano a casa me. (…) Voglio tuttavia e decido che né l’istituto di astronomia, né la Biblioteca, con tutti gli accessori enumerati, potuti stato spostati di Alba Iulia, salvo necessità imperiosa e solamente dopo l’accordo unanime del vescovo e del capitolo al quale dovrà aggiungersi l’assenso del governatore reale, se è cattolico, e quello dello Status Catholici. “
9. Di 1789 a 1947, l’arcidiocesi che richiede fu il solo proprietario e possessore della Biblioteca e dell’istituto. Ni l’État roumain, ni d’autres personnes n’émirent de prétentions à l’égard de la propriété de ces biens.
10. In 1947, dopo l’instaurazione del regime comunista in Romania, il Biblioteca Batthyaneum e l’istituto, diventata museo di astronomia, furono chiusi e messi sotto sigillati dalle autorità. Nessuno atto di espropriazione non fu notificato al richiedente.
11. Con sentenza del 19 dicembre 1961, su domanda del comitato esecutivo della collettività regionale, comitetul executiv al sfatului popular raional, formato contro il richiedente, il tribunale regionale di Hunedoara constatò che lo stato era diventato proprietario della biblioteca e dell’istituto per avere occupato i beni durante più di due anni, bunurile în speţă fiind stăpânite di către Statul Român di peste doi ani.
12. Con decisione no 142/1990, il municipio di Alba Iulia ordinò che il Biblioteca Batthyaneum sia posto sotto l’amministrazione della Biblioteca centrale di stato, Biblioteca centrală di Stat-filiala Alba Iulia.
B. L’ordinamento di emergenza no 13 del 7 luglio 1998 ordinando la restituzione dei beni controversi
13. L’ordinamento di emergenza (ordonanţă di urgenţă) del Governo no 13/1998 del 7 luglio 1998 stabilisce che diciassette immobili enumerati nell’allegato di suddetto ordinamento doveva essere restituito alle comunità-organizzazioni o chiese-delle minoranze nazionali alle quali questi beni erano stati confiscati dopo 1940.
14. Tra i diciassette beni immobiliari enumerati nell’allegato, il “Biblioteca Batthyaneum ed il museo e l’istituto astrologico della diocesi romano-cattolica” figuravano al no 13 dell’elenco. L’allegato menzionava, oltre l’indirizzo dell’immobile ed i suoi riferimenti del registro fondiario, il titolare reale del diritto di proprietà, a sapere l’accademia rumena. Era menzionato anche che era la minoranza ungherese che aveva sollecitato che sia proceduto alla restituzione verso il vecchio proprietario, la chiesa richiesta.
15. L’ordinamento contemplava la costituzione di una commissione paritaria formata dai rappresentanti del Governo e delle comunità che avevano fatto delle domande di restituzione. Questa commissione era incaricata di esaminare queste domande, paragrafo 47 sotto. Il trasferimento di proprietà dovrebbe avere luogo al momento della rimessa dell’immobile, con verbale, delle mani dei detentori reali a queste dei successori invalsi.
16. La commissione paritaria di cui il collocamento in posto era previsto dall’ordinamento no 13/1998 non si è costituita mai. Così come egli risulta della lettera del 26 luglio 2011 della commissione amministrativa speciale per la restituzione degli immobili essendo appartenuto alle comunità religiose, sottoposte dal Governo, nessuna traccia della sua esistenza, della sua attività o di archivi non è potuto essere trovata.
17. In virtù di una legge entrata in vigore nel marzo 2004, la commissione amministrativa speciale per la restituzione degli immobili essendo appartenuta alle comunità religiose riprese la competenza di operare il trasferimento di proprietà dei beni regolati dall’ordinamento di emergenza no 13 del 7 luglio 1998.
18. La commissione speciale non ha concluso a tutt’oggi, a questo riguardo i passi amministrativi necessari.
C. L’azione in giustizia diretta contro il richiedente
19. Il 29 settembre 1998, la filiale dipartimentale di Alba dello Partito della Democrazia sociale della Romania, diventato ulteriormente lo Partito Sociale Democratico-“PSD” qui di seguito, citò in giustizia il richiedente, l’accademia rumena ed il Governo, chiedendo che l’immobile Biblioteca Batthyaneum venisse conservato dall’amministrazione della Biblioteca nazionale della Romania, in quanto proprietà pubblica di interesse nazionale e che non sia restituito al richiedente.
1. Le vie di ricorsi ordinari
20. Nella sua citazione in giustizia, il PSD sollevò un’eccezione di incostituzionalità dell’ordinamento del 7 luglio 1998.
21. Nelle loro memorie in difesa, tanto il richiedente, che il Governo e l’accademia rumena chiesero che l’azione sia dichiarata inammissibile, entra altri, per mancanza di requisito processuelle attivo del PSD, al motivo che non aveva nessuno rapporto col proprietario del bene.
22. Con giudizio del 9 novembre 1998, il tribunale di prima istanza di Alba Iulia qualificò le pretese del PSD di azione amministrativa in modifica di un atto emesso dal Governo e declinò la sua competenza in favore della corte di appello di Alba Iulia.
23. Investito dell’appello del PSD, il tribunale dipartimentale di Alba annullò questo giudizio con una decisione del 5 maggio 1999. Il tribunale dipartimentale stabilisce che l’azione dovrebbe essere qualificata di azione civile in constatazione di diritto comune e non di azione in contenzioso amministrativo e rinviò la causa dinnanzi al tribunale di prima istanza. Questa decisione fu mantenuta da una sentenza della corte di appello di Alba Iulia, del 27 dicembre 1999.
24. La causa fu riscritta nel ruolo del tribunale di prima istanza. Il 24 febbraio 2000 il tribunale investe la Corte costituzionale dell’eccezione sollevata dal PSD di Alba.
25. Con sentenza del 16 gennaio 2001, la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile l’eccezione di incostituzionalità dell’ordinamento no 13/1998, al motivo che l’eccezione non prevedeva la verifica della conformità alla Costituzione dell’ordinamento, ma la contestazione del suo fondamento dei fatti, per esempio, entra altri, il fatto che l’accademia rumena raffigurava come titolare del diritto di proprietà, nel posto della Biblioteca nazionale della Romania.
26. Il 15 giugno 2001, il ministero della Cultura formò istanza di intervento a titolo principale nel procedimento, per fare constatare che il Biblioteca Batthyaneum aveva con errore stata menzionata all’allegato dell’ordinamento no 13/1998 e che era e dovrebbe restare proprietà pubblica.
27. Con un giudizio del 7 marzo 2002, il tribunale di prima istanza di Alba Iulia respinse l’azione del PSD Alba, per mancanza di interesse ad agire, così come la domanda di intervento del ministero della Cultura.
28. Questo giudizio fu mantenuto, su appello e ricorso in ricorso del PSD e del ministero, con sentenze del tribunale dipartimentale e della corte di appello di Alba Iulia, del 25 ottobre 2002 e 24 gennaio 2003, rispettivamente. Inoltre, la corte di appello considerò, nella sua sentenza che in virtù della legge no 213/1998 che regola la proprietà pubblica, apparteneva al ministero delle Finanze di partecipare ai procedimenti che tendono a fare valere un diritto di proprietà pubblica.
2. La prima contestazione per annullamento e la sentenza del 15 aprile 2003
29. Il PSD di Alba formò una contestazione in annullamento della sentenza definitiva del 24 gennaio 2003 con che le sue pretese affinché la Biblioteca non sia restituita al richiedente erano state respinte. Il ministero della Cultura non formò di contestazione in annullamento.
30. La corte di appello tenne un’udienza il 15 aprile 2003 alla quale il richiedente non fu citato a comparire.
31. Con una sentenza del 15 aprile 2003, la corte di appello di Alba Iulia fece diritto alla contestazione in annullamento e stimò che il PSD aveva un interesse per agire in favore della protezione del patrimonio culturale nazionale, in ragione delle disposizioni dell’articolo 2 della legge no 27/1996 che regola li partì politici, in virtù del quale questi ultimi avevano “l’obbligo di promuovere i valori e gli interessi nazionali”.
32. La corte di appello annullò la sentenza definitiva del 24 gennaio 2003 e, deliberando sulla fondatezza dell’azione interposta dal PSD di Alba, l’accolse partire, constatando che l’immobile ed il Biblioteca Batthyaneum erano la comproprietà dello stato rumeno e del richiedente. La corte di appello constatò, alla lettura dell’atto di donazione del 31 luglio 1798, che la comproprietà derivava della volontà del donatore che aveva dato la sua biblioteca “alla chiesa cattolica ed alla provincia della Transilvania.” Ora, secondo il trattato di pace di Trianon, concluso in 1920, alla conclusione della Prima Guerra mondiale, i possessi dello stato ungherese nella provincia della Transilvania erano passati nella proprietà dello stato rumeno.
33. La sentenza del 15 aprile 2003 indicava anche che era un errore grossolano di menzionare bene il controversi all’allegato dell’ordinamento no 13/1998, perché questo ultimo prevedeva solamente i beni abusivamente confiscati. La sentenza è redatta così nelle sue parti pertinenti:
“L’azione nello specifico ha il carattere di un’azione che tende a fare stabilire una constatazione con un tribunale, acţiune în constatare, perché è evidente che il richiedente [a sapere la filiale di Alba dello partito socialdemocratico] non ha un diritto di proprietà o di amministrazione sui beni che costituiscono l’oggetto della controversia e non può, di questo fatto, iniziare un’azione in realizzazione del diritto.
Il problema che si è porsi nello specifico è di sapere se il richiedente ha o non la qualità processuelle attivo in un’azione che tende a fare stabilire una constatazione col tribunale.
A questo riguardo, bisogna osservare che l’oggetto della controversia sia costituito di beni che, con la loro natura, fanno parte del patrimonio culturale nazionale, come regolamentato con l’ordinamento del Governo no 27/1992 e con la legge no 182/2000 che regola il patrimonio culturale nazionale contenente tanto i beni in proprietà pubblica, che i beni in proprietà privata.
È a notare che l’inventario della biblioteca in controversia comprende dei beni di un valore inestimabile, unici in Europa e probabilmente nel mondo come circa 600 incunables, l’évangéliaire Farmacopea aureus, (…) dei manoscritti e dei libri tabulati che datano dei XVI – XVIII secoli.
Segue che la protezione dei valori inestimabili del patrimonio culturale nazionale non ha potuto lasciare unicamente a quelli che ha un diritto di amministrazione, ma la sfera delle persone che possono agire in giustizia per la difesa di questi valori deve essere più larga e deve includere le organizzazioni civiche, li partiti politici, le fondazioni culturali o altri, purché i beni facciano partire della tenuta pubblica che, in virtù dell’articolo 1358 della Costituzione, è inalienabile.
In virtù dell’articolo 2 della legge no 27/1996 che regola li partì peraltro, politici, questi hanno, entra altri, l’obbligo di promuovere i valori e gli interessi nazionali.
(…)
In ciò che riguarda il merito della causa:
È evidente che l’ordinamento no 13/1998 ha avuto come obiettivo, entra altri, la restituzione (retrocedarea) dei beni che appartengono all’insieme dei membri di una stessa religione, abusivamente confiscata dallo stato, intrate abuziv în proprietatea statului.
Si tratta bene évidement dei beni abusivamente confiscati durante il regime comunista e non di una rinuncia dello stato ai suoi beni del patrimonio culturale acquisito legalmente in virtù degli articoli 644 e 645 del codice civile.
Nello specifico, è provato senza equivoco che, con l’atto di donazione del 31 luglio 1798 che non è contestato con nessuna delle parti, il vescovo Ignatius Batthyany ha fatto dono dell’edificio e della biblioteca in controversia alla provincia della Transilvania ed alla chiesa cattolica, in un stato di comunione, nessuna modalità di divisione non essendo indicata nell’atto, în act nefiind indicate a coste părţi, (…).
Ulteriormente a questa donazione, la provincia della Transilvania è stata inclusa nel regno magyar, questo ultimo è diventato comproprietario con la chiesa e, poi, conformemente all’articolo 45 del Trattato di pace di Trianon, lo stato rumeno è diventato proprietario dei beni essendo appartenuto al vecchio regno magyar.
(…)
Il mezzo sollevato dalla chiesa richiesta tirata dell’articolo 17 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo in virtù del quale nessuno può essere privato arbitrariamente della sua proprietà [non è fondato] tenuto conto di per il fatto che la proprietà della chiesa convenuta non è lesa per niente, perché è riconosciuta comproprietario con lo stato. Non c’è base legislativa affinché si appropria il restante del diritto di proprietà che lo stato ha acquisito in virtù del Trattato di Trianon. “
3. La seconda contestazione in annullamento e la sentenza del 22 ottobre 2003
34. Il 5 maggio 2003, il richiedente formò una contestazione in annullamento della sentenza del 15 aprile 2003 descritto sopra.
35. Con una sentenza del 22 ottobre 2003, questa contestazione in annullamento fu accolta dalla corte di appello di Alba Iulia che annullò la sentenza del 15 aprile 2003 e confermò la sentenza definitiva del 24 gennaio 2003.
36. La corte di appello indicò che la questione della qualità processuelle passivo della filiale del PSD era stato deciso definitivamente dalla sentenza del 24 gennaio 2003, sentenza che era da investito dell’autorità della cosa giudicata, così che non poteva essere più oggetto di un nuovo esame attraverso un ricorso straordinario, come la contestazione in annullamento.
37. Parimenti, la corte di appello giudicò che l’ordinamento di emergenza del Governo no 13/1998 che aveva ordinato la restituzione al richiedente del Biblioteca Batthyaneum, del Museo e dell’istituto di astronomia non poteva essere modificato dalla via di un’azione civile. La sentenza è redatta così nelle sue parti pertinenti:
“La sentenza contestata è colpita anche di nullità assoluta perché prevedeva la modifica dell’ordinamento no 13/1998 e del suo allegato, ordinamento con che il Governo aveva deciso sic la restituzione al profitto dell’arcidiocesi romano-cattolico di Alba Iulia del Biblioteca Battyaneum, del Museo e dell’istituto archeologico, della diocesi romano-cattolico di Alba Iulia.
Bisogna considerare che questo immobile sia stato dato dal vescovo della Transilvania, Ignatius Batthyan alla provincia della Transilvania ed alla chiesa cattolica, al profitto di tutti i cittadini della provincia senza distinzione di origine etnica, e che, ulteriormente è diventato la proprietà esclusiva dello stato rumeno.
Ora, in queste condizioni, il Governo della Romania ha disposto di questo immobile con l’ordinamento no 13/1998 e la sua abrogazione può intervenire solamente con un altro ordinamento del Governo o con una legge del Parlamento, e non con una decisione di giustizia.
La corte nota che questo ordinamento del Governo ha fatto l’oggetto di un ricorso dinnanzi alla Corte costituzionale alla domanda del richiedente, l’organizzazione dipartimentale del P.S.D, ma l’eccezione di incostituzionalità è stata respinta.
Tenuto conto di ciò che precede, la corte fa diritto alla contestazione in annullamento ed annulli la sentenza contestata “
D. Sviluppi dopo la sentenza del 22 ottobre 2003
38. Con un esposto del 16 marzo 2005, il richiedente investe il ministero della Cultura, chiedendo ad essere messo in possesso di “il Biblioteca Batthyaneum, del Museo e dell’istituto astrologico”, conformemente all’ordinamento di emergenza del 7 luglio 1998 ed alle decisioni di giustizie rese nella causa. Fece valere che la commissione incaricata di preparare la restituzione di questi beni non aveva compiuto i suoi compiti, opponendo un rifiuto fondato sull’esistenza di un’azione civile pendente.
39. Nella mancanza di risposta, il 5 maggio 2005, il richiedente investe il Governo di un esposto simile che è restato anche senza seguito.
40. A questo giorno, il richiedente aspetta sempre di essere messo in possesso dei beni descritti al punto 13 dell’allegato dell’ordinamento del 7 luglio 1998.
41. Il richiedente fa valere che degli esempi furono rivelati durante questo periodo di cattiva amministrazione di questo patrimonio, che non ha potuto impedire. Così, il Farmacopea aureus, uno dei più preziosi lavori del Biblioteca Batthyaneum, sarebbe stato danneggiato seriamente in occasione del suo prestito acconsentito dall’amministratore reale.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA PERTINENTI
A. Accordi tra la Santa Sede ed il Governo rumeno
42. L’accordo concernente l’interpretazione dell’arte. IX del concordato del 10 maggio 1927 tra le Santa Sede ed il Governo rumeno fu pubblicato in una versione bilingue rumena e francese, alla Gazzetta ufficiale no 52 del 2 marzo 1940. Nel suo articolo V, contempla che “tutti i beni che si trovano alla data del 1 gennaio 1932 nel possesso e dei beni sono sotto l’amministrazione dello Status Romano-Catholicus Transylvaniensis a carattere ecclesiastico e saranno utilizzati conformemente alla loro destinazione iniziale unicamente sul territorio reale della Diocesi Cattolica di rito latino di Alba Iulia.”
43. Il decreto del ministro dei Culti no 151 del 17 luglio 1948 denunciò il concordato e gli accordi susseguenti ed abrogò le loro leggi di ratifica rispettiva.
44. Durante il periodo del regime comunista, le relazioni diplomatiche tra le Santa Sede ed il Governo rumeno furono interrotti.
45. Le relazioni diplomatiche tra le Santa Sede ed il Governo rumeno furono ristabiliti il 15 maggio 1990.
B. Disposizioni legislative
1. Disposizioni riguardanti la biblioteca ed il museo
46. In virtù dell’ordinamento di emergenza (ordonanţă di urgenţă) no 13/1998 del 7 luglio 1998, pubblicato no 255 alla Gazzetta ufficiale del 8 luglio 1998, diciassette beni, identificato all’allegato dell’ordinamento di cui il “Biblioteca Batthyaneum ed il Museo e l’istituto astrologico della diocesi romano-cattolico”, Biblioteca “Batthyaneum”, Muzeul şi Institutul Astrologic al Episcopiei Romano-Catolice che figurava al no 13 dell’elenco, dovevano essere restituiti alle comunità delle minoranze nazionali alle quali questi beni erano stati confiscati dopo 1940.
Alla differenza di altri beni individualizzati dall’elenco annesso auditing ordinamento, nel caso della biblioteca e del museo, è fatto espressamente menzione della loro appartenenza alla diocesi romano-cattolico di Alba Iulia.
Sebbene tutti i documenti anteriori o posteriori utilizzano la denominazione di istituto “astronomico”, l’ordinamento di emergenza utilizza il denominazione d ‘ “istituto astrologico.”
L’articolo 1 di suddetto ordinamento è formulato così:
Sono restituiti gli immobili, col loro terreno afferente, ai titolari o ai loro successori compresi nell’allegato che fa parte integrante del presente ordinamento di emergenza che è appartenuta alle comunità (organizzazioni, chiese-in rumeno culto religioase, dei cittadini che appartengono alle minoranze nazionali della Romania e che sono passati, dopo 1940, nel patrimonio dello stato rumeno con le misure di costrizione, confisca, statalizzazione o manœuvres dolosi. “
47. Secondo l’articolo 2 di suddetto ordinamento, la competenza per rispondere alle domande di restituzione spettava ad una commissione paritaria, che istituiva, formata dai rappresentanti del Governo e delle comunità che avevano fatto delle domande di restituzione.
L’articolo 2 è formulato così:
“Per verificare che le condizioni contemplate all’articolo 1 sono assolte, una commissione speciale formata in modo paritario coi rappresentanti del Governo e delle comunità menzionato nell’allegato è messa a posto entro trenta giorni a contare in vigore dell’entrata del presente ordinamento di emergenza.
La commissione dovrà stabilire, nella cornice di suddette comunità, i successori al profitto dai quali il diritto di proprietà sugli immobili rivendicati sarà ristabilito e lei avranno il carico di stabilire, sulla base di documenti giustificativi, la pratica (documentaţia, per ogni immobile dell’elenco,). Il trasferimento di proprietà sugli immobili compresi nell’allegato avrà luogo alla data della firma del protocollo redatto dalla commissione.
La commissione stabilita da questo articolo è competente per esaminare, secondo lo stesso procedimento, le domande di restituzioni per altri immobili della stessa categoria che sono appartenuti alle comunità delle minoranze nazionali della Romania. Dopo avere identificato questi immobili, la commissione dovrà sottoporre a questo riguardo al Governo delle proposte. “
48. Secondo l’articolo 3 di suddetto ordinamento, il trasferimento di proprietà dovrebbe avere luogo al momento della rimessa dell’immobile, con verbale, (protocol di predare-primire, delle mani dei detentori reali a queste dei successori invalsi.
49. L’ordinamento di emergenza fu ratificato senza nessuna modifica con la legge no 458/2003. La legge no 458/2003 è stato pubblicato no 817 alla Gazzetta ufficiale del 19 novembre 2003.
2. Disposizioni sulla restituzione degli immobili essendo appartenute alle comunità delle minoranze nazionali ed alle comunità religiose
50. L’ordinamento di emergenza del Governo (ordonanţă di urgenţă) qui di seguito “l’OUG”) no 83/1999 sulla restituzione di certi beni immobili che sono appartenuti alle comunità delle minoranze nazionali, pubblicate no 266 alla Gazzetta ufficiale del 10 giugno 1999, stabilisce una commissione speciale di restituzione, composta di un rappresentante del ministero della Giustizia, di un rappresentante del dipartimento governativo per la protezione delle minoranze e di un rappresentante della minoranza attrice. Questa commissione era incaricata di rispondere alle domande di restituzione per ciò che era di trentasei immobili identificati nell’allegato all’OUG no 83/1999 così come di altri immobili essendo appartenuti alle comunità delle minoranze nazionali, articolo 4 dell’OUG no 83/1999.
51. L’ordinamento di emergenza no 83/1999 fu ratificato e fu modificato dalla legge no 66/2004, pubblicato no 278 alla Gazzetta ufficiale del 30 marzo 2004. In virtù delle nuove disposizioni di questa legge, le domande di restituzione dovrebbero essere depositate oramai presso di un’altra commissione che quella stabilito inizialmente, a sapere presso della commissione speciale di restituzione degli immobili essendo appartenuto alle comunità religiose. Questa commissione era instaurata dall’ordinamento di emergenza del Governo no 94/2000 sulla restituzione degli immobili essendo appartenuti alle comunità religiose.
52. L’articolo unico della legge no 66/2004 contempla che l’ordinamento di emergenza no 83/1999 è completato da quattro nuovi articoli (articoli di 6 a 9).
53. L’ultimo capoverso dell’articolo 9 della versione rifusa nel 2004 dell’ordinamento di emergenza no 83/1999 contempla che “nel caso degli immobili che sono stati oggetto dei procedimenti secondo l’ordinamento di emergenza no 13/1998 e secondo il presente ordinamento di emergenza, se in ragione dei diversi motivi, i procedimenti di restituzione non sono stati finiti, la competenza per decidere sulle domande è ripresa dalla commissione speciale di restituzione.”
3. Altre disposizioni legislative
54. La legge no 182/2000 sulla protezione dei beni mobili che appartengono al patrimonio culturale nazionale, Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, č stata pubblicata no 530 alla Gazzetta ufficiale del 27 ottobre 2000. Questa legge regola le misure di conservazione dei beni mobili che appartengono al patrimonio culturale nazionale senza distinzione in quanto alla natura privata o pubblica del diritto di proprietà su questi beni. Dopo parecchie modifiche, una versione rifusa di questa legge è stata pubblicata no 828 alla Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 2008.
55. La legge no 27/1996 che regola li partiti politici è stato abrogato e è stato sostituito dalla legge no 14/2003, entrata in vigore il 17 gennaio 2003.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
56. Il richiedente si lamenta del collocamento in fallimento del suo diritto di proprietà sul Biblioteca Batthyaneum ed il museo di astronomia, ivi compreso delle collezioni di libri ed altri oggetti conservati, facendo parte della donazione di 1798, in dispetto della conferma del suo diritto di proprietà con gli accordi del Governo rumeno con la Santa Sede così come dell’ordinamento di emergenza del 7 luglio 1998. Si lamenta in particolare dell’impossibilità di entrare in possesso di questi beni nel motivo che la commissione amministrativa non ha preparato la loro rimessa, che l’ordinamento del 7 luglio 1998 ordinava, in dispetto di una decisione di giustizia definitiva favorevole al richiedente, datando del 22 ottobre 2003.
57. Questi motivi di appello sono formulati sotto l’angolo degli articoli 6 e 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
58. Padrona della qualifica giuridica dei fatti della causa, la Corte stima appropriata di esaminare i motivi di appello sollevati unicamente dal richiedente sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (cf). mutatis mutandis, Saleck Bardi c. Spagna, no 66167/09, § 31, 24 maggio 2011 che è formulato così,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Osservazione preliminare
59. Nelle sue osservazioni complementari del 22 novembre 2011, il Governo invita la Corte a notare che, visto l’oggetto della presente causa, questa è ad avvicinare del gruppo delle cause simili al causa Străin ed altri c. Romania, no 57001/00, CEDH 2005-VII, e, di questo fatto, invita la Corte ad analizzare la possibilità di trattamento della richiesta citata in margine dello stesso modo che tutte le cause che cadono sulla stessa problematica prova generale. Ricorda, su questo punto, i conclusioni della Corte nella sentenza pilotano Maria Atanasiu ed altri c. Romania, i nostri 30767/05 e 33800/06, § 241, 12 ottobre 2010, conformemente alle quali:
“Tenuto conto del numero molto importante di richieste dirette contro la Romania che cade sullo stesso tipo di contenzioso, la Corte decide di rinviare per un periodo di diciotto mesi a contare della data alla quale la presente sentenza diventerà definitiva l’esame di tutte le richieste che risultano dalla stessa problematica prova generale, aspettando l’adozione con le autorità rumene di misure atte ad offrire una correzione adeguata all’insieme delle persone riguardate dalle leggi di risarcimento”.
60. Il richiedente stima che la presente causa ha fatto riferimento ai beni a carattere ecclesiastico e che non c’è vero legame con le leggi generali in materia di restituzione di proprietà. Inoltre, arguisce che il procedimento previsto dall’ordinamento di emergenza no 13/1998 non è simile agli altri procedimenti di restituzioni regolate dalla legge generale in materia di restituzioni.
61. La Corte osserva che la presente causa cade sulla proprietà del Biblioteca Batthyaneum e del museo di astronomia ubicata ad Alba Iulia, nello stesso immobile che la biblioteca, ivi compreso delle collezioni di libri ed altri oggetti conservati.
Questo patrimonio, composto di un immobile e di beni mobili, è individualizzato dall’ordinamento di emergenza no 13 del 7 luglio 1998 che regola anche la sorte di dodici altri beni. In ciò, si differenzia delle leggi generali che regolano la restituzione degli immobili confiscati ma no di beni mobili e che si applicano a tutti gli immobili essendo stato confiscato abusivamente durante il periodo di 1945 a 1989.
62. La Corte nota anche che l’ordinamento di emergenza del 7 luglio 1998 è stato confermato nella sua interezza e senza modifiche, cinque anni dopo la sua adozione, con la legge no 458/2003.
63. L’ordinamento di emergenza del 7 luglio 1998, tutto come la legge di ratifica no 458/2003 sono sempre in vigore ora. Non sono stati abrogati, né modificati, con l’ordinamento di emergenza no 83/1999, né con le altre leggi ed ordinamenti invocati dal Governo come generalmente applicabile nella tenuta della restituzione dei beni essendo appartenuto alle comunità delle minoranze nazionali ed alle comunità religiose. Segue che nello specifico si tratta dell’applicazione di disposizioni legislative speciali che- a differenza delle leggi generali di restituzione-riguardano dei beni identificati ed individualizzati da queste stesse disposizioni legislative.
A questo riguardo, la Corte nota che la legge no 66/2004 ha trasferito unicamente la competenza ad un’altra commissione speciale di restituzione, incaricata anche di decidere le domande di restituzioni formulate in virtù delle disposizioni legislative generali. Questa legge non ha in niente cambiato la disposizione legislativa speciale che ordina espressamente la restituzione della biblioteca e dell’istituto, contemplata in ordinamento di emergenza del 7 luglio 1998.
64. La Corte ha esaminato per di più, già in modo distinta, all’infuori delle questioni giuridiche comprese nella sentenza piloto Maria Atanasiu ed altri, precitato, delle cause che hanno fatto riferimento alla rivendicazione di certe categorie di beni confiscati prima del 1989. Si trattava, da una parte, di certe categorie di beni ecclesiastici essendo appartenute alla chiesa rumena unita a Roma (gréco-cattolico) (Parrocchia greco-cattolico Sâmbata Bihor c. Romania, no 48107/99, § 66, 12 gennaio 2010, Parrocchia gréco-cattolico Sfântul Vasile Polonă c. Romania, no 65965/01, § 5, 7 aprile 2009. Ne è andato parimenti per i beni mobili di valore storico, come i documenti di moneta anziane di oro, Piştireanu c. Romania, no 34860/02, § 7, 30 settembre 2008, e Vasilescu c. Romania, 22 maggio 1998, § 8, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-III. Ora, queste sentenze, sebbene resi prima della sentenza pilota, non fanno risultare lo stesso problematico di ordine generale che quell’identificata nel sentenza Maria Atanasiu ed altri, precitato. Allo stesso titolo che i beni di cui è questione nello specifico, questi beni non erano oggetto delle leggi generali di restituzione.
65. Segue che la situazione nello specifico non rileva della stessa problematica prova generale che quella del causa Maria Atanasiu ed altri (precitata, § 241, e che il suo rinvio aspettando l’adozione con le autorità rumene di misure atte ad offrire una correzione adeguata all’insieme delle persone riguardate dalle leggi di risarcimento non si imporsi.
B. Sull’ammissibilità
66. Il Governo eccepisce della no-esaurimento delle vie di ricorso interni. A questo riguardo, indica che il richiedente aveva a sua disposizione un’azione in contenzioso amministrativo. Questa azione che prevede l’obbligo di fare sarebbe potuta arrivare, secondo il Governo, a ciò che un tribunale pronuncia un’ingiunzione alla commissione speciale di restituzione di rendere una decisione in seguito alla domanda introdotta dal richiedente, sotto pena di una multa e di danni ed interessi, in virtù dell’articolo 5803 del Codice di procedimento civile.
67. A questo riguardo, il Governo fatto riferimento ad una serie di giudizi dei differenti tribunali nazionali, reso durante il periodo compreso, entra 2001 e 2007 con che sono stati ammessi le azioni che prevedono l’obbligo di fare formulate dai richiedenti per contestare il difetto di risposta, il ritardo nella soluzione o le decisioni preparate dai municipi concernente le notificazioni introdotte in virtù della legge no 10/2001. Secondo il Governo, queste decisioni rivelavano il punto di vista maggioritaria nella pratica giudiziaria. Visto le similitudini dei procedimenti di restituzione, il Governo stima che suddetta giurisprudenza è anche pertinente nello specifico.
68. Inoltre, il Governo sottopone tre esempi di giudizi, confermati dall’Alta Corte di Cassazioni e di Giustizia il 20 marzo 2007, 6 maggio e 2 dicembre 2009, resi in seguito alle azioni formate da una parrocchia ortodossa e con due parrocchie gréco-cattolico contro la commissione speciale incaricata delle restituzioni di certi beni che erano appartenuti comunità religiose auxdites. Con questi giudizi, la commissione speciale fu obbligata a rendere una decisione amministrativa a proposito delle domande formulate dalle parrocchie e tendendo alla restituzione di parecchi immobili.
69. Il richiedente considera che alla data dell’introduzione della sua richiesta, non disponeva di una via di ricorso efficace per denunciare la situazione controversa perché non poteva agire in giustizia contro una commissione che non si è costituita mai, dunque che non aveva esistenza istituzionale. Indica, a questo riguardo, che risulta anche della lettera del 26 luglio 2011, sottoposto dal Governo, che la commissione paritaria di cui la determinazione era prevista dall’ordinamento di emergenza no 13/1998 non si è costituita mai, nessuna traccia della sua esistenza, della sua attività o dei suoi archivi non essendo stata ritrovata.
70. Indica, inoltre che durante il periodo che va dal 19 settembre 1998 al 23 ottobre 2003, un’azione in giustizia che contesta il suo diritto di proprietà sulla biblioteca ed il museo erano pendenti. Quindi, tutto altro passo in giustizia non sarebbe potuto arrivare, perché necessitando il rinvio fino alla decisione definitiva in suddetta procedimento.
71. Considera, infine, che il procedimento previsto dall’ordinamento di emergenza no 13/1998 non è simile a quella degli altri procedimenti di restituzioni di immobili statalizzati e che, quindi, la pratica invocata dal Governo come maggioritario, non è pertinente, al di là di per il fatto che non era unanime e costante.
72. La Corte stima che l’eccezione del Governo è legata strettamente alla sostanza del motivo di appello, così che c’è luogo di unirla al merito (vedere Burghelea c). Romania, no 26985/03, § 31, 27 gennaio 2009, e, mutatis mutandis, Di Sciscio c. Italia, no 176/04, § 53, 20 aprile 2006.
73. Peraltro, la Corte constata che questa parte della richiesta non è manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva inoltre che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
C. Sul merito
1. Gli argomenti delle parti
a) Argomenti del richiedente
74. Il richiedente adduce una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, in ragione dell’impossibilità da adesso tredici anni di utilizzare i suoi beni al motivo che né la commissione stabilita dall’ordinamento del 7 luglio 1998, né un’altra commissione gli essendo successo in queste funzioni, non ha preparato la loro rimessa che suddetto ordinamento ordinava. Denuncia a questo riguardo il carattere lacunoso della legislazione, per il fatto che nessuno termine era fissato da suddetto ordinamento per il trasferimento effettivo del possesso dei beni, con per conseguenza di privarlo dell’uso dei suoi beni in incomprensione delle condizioni contemplate all’articolo 1 del Protocollo no 1.
75. Secondo il richiedente, l’impossibilità per lui di utilizzare questi beni è tanto contraria all’ordinamento del 7 luglio 1998 che è stato confermato da una legge che agli accordi conclusi tra il Governo rumeno e le Santa Sede, in particolare a quello pubblicato alla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 1940. Questi accordi sono secondo lui, sempre in vigore, il decreto di abrogazione presa dal ministro dei Culti il 17 luglio 1948 che è nulla, perché contrario al diritto internazionale, in materia di trattati.
76. Infine, il richiedente stima che all’ingerenza nel suo diritto al rispetto dei suoi beni si aggiunge l’incertezza giuridica che ha dovuto sopportare in ragione dell’annullamento consecutivo di due sentenze definitive rese nella stessa controversia, il 24 gennaio e 15 marzo 2003.
b) Argomenti del Governo
77. Riferendosi al nozione d ‘ “speranza legittima” di vedere concretizzare un credito, coperta col concetto di “bene”, al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ed all’ampio margine di valutazione dello stato in quanto alla scelta delle misure che mirano a garantire il rispetto dei diritti patrimoniali ed il loro collocamento in opera, il Governo rinvia ai sentenze Pine Valley Developments Ltd ed altri c. Irlanda, 29 novembre 1991, § 31, serie Ha no 222, e Broniowski c. Polonia ([GC], no 31443/96, § 166, CEDH 2004-V.
78. Il Governo sottolinea gli aspetti che cingono l’adozione degli ordinamenti e leggi successive in materia di restituzione delle proprietà alle minoranze nazionali, così come i diversi fattori sociali, economici e giuridici di cui le autorità hanno dovuto tenere conto nella regolamentazione del regime morale di questa categoria di beni che lo stato si è appropriato in modo abusiva durante il regime comunista.
79. Secondo il Governo, risulta dell’evoluzione della cornice normativa nella tenuta della restituzione degli immobili essendo appartenuto alle minoranze nazionali della Romania che l’ordinamento di emergenza no 13/1998 ha costituito una fase preliminare all’adozione della cornice legislativa che regola la restituzione di tutti i beni confiscati. Sono solamente tardi più che i procedimenti sono stati messi effettivamente a posto e la competenza assegnata ad una “commissione speciale” per decidere sulle domande di restituzione degli immobili formulati dalle comunità religiose.
80. Conformemente alle informazioni comunicate dalla commissione speciale, il richiedente ha formulato una domanda di restituzione dell’immobile in questione, depositando dei giustificativi in questo senso. Suddetta domanda di restituzione è stata sottoposta da una parte ai dibattimenti di suddetta commissione, gli aspetti discussi prevedendo, il fatto che il vecchio proprietario dell’immobile sarebbe stato l’osservatorio astronomica romano-cattolico di Alba Iulia, e, altro parte, l’intenzione del vescovo di dare non solo l’edificio e la biblioteca al richiedente ma anche alla provincia della Transilvania. Visto questi aspetti, la commissione speciale di restituzione dovrebbe procedere ad una notizia analizzo della pratica di restituzione e dovrebbe stabilire la qualità di nessuno in diritto di beneficiare della restituzione in questione.
81. Infine, per ciò che riguarda la questione della conformità di questa situazione alle disposizioni dell’accordo concernente l’interpretazione dell’articolo IX del concordato del 10 maggio 1927 tra la Santa Sede ed i Governi rumeni, fa osservare che suddetto accordo è stato denunciato dal decreto no 151 del 17 luglio 1948. Secondo il Governo, tutte le leggi di ratifica del concordato e delle convenzioni ed accordi ulteriori sono stati abrogati anche.
2. La valutazione della Corte
a) Sull’esistenza a capo del richiedente di un valore patrimoniale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1
82. La nozione di “beni” può ricoprire tanta i “beni reali” che i valori patrimoniali, ivi compreso, in certe situazioni buone definite, dei crediti. Affinché un credito possa essere considerato come un “valore patrimoniale” che cade sotto l’influenza dell’articolo 1 del Protocollo no 1, occorre che il titolare del credito dimostri che questa ha una base sufficiente in dritta interno. Dal momento che ciò è acquisito, può entrare in gioco il nozione d ‘ “speranza legittima”, Maurice c. Francia [GC], n 11810/03, § 63, CEDH 2005-IX, ed Agrati ed altri c. Italia, nostri 43549/08, 6107/09 e 5087/09, §§ 73-74, 7 giugno 2011,.
83. Nello specifico, il Governo non ha contestato il diritto del richiedente a ciò che la sua domanda che prevede la proprietà dei beni controversi sia decisa attraverso il procedimento legale.
84. La Corte nota che l’ordinamento di emergenza del Governo del 7 luglio 1998, ratificato dal Parlamento nel 2003, sempre in vigore a questo giorno, comprendi la menzione esplicita dell’obbligo di restituzione di “il Biblioteca Batthyaneum e del museo e dell’istituto astrologico della diocesi romano cattolico.” La Corte osserva a questo riguardo che alla differenza di altri beni individualizzati dall’elenco annesso auditing ordinamento, nel caso della biblioteca e del museo è fatto espressamente menzione della loro appartenenza alla diocesi romano-cattolico di Alba Iulia.
85. Inoltre, nella sua sentenza definitiva del 22 ottobre 2003, la corte di appello di Alba Iulia si riferisce all’ordinamento no 13 “con che il Governo aveva deciso la restituzione al profitto dell’arcidiocesi romano-cattolico Alba Iulia del Biblioteca Battyaneum, del Museo e dell’istituto” che la “sua abrogazione poteva intervenire solamente con un altro ordinamento del Governo o con una legge del Parlamento, e non con una decisione di giustizia”, paragrafo 37 sopra.
Peraltro, l’azione impegnata, nello specifico, entra altri, col ministero della Cultura, in quanto parte intervenuta a titolo principale che contestava la legalità della restituzione, è stata respinta.
86. La Corte nota che oltre l’ordinamento del 1998, il richiedente invoca al suo profitto gli obblighi assunti dalla parte convenuta negli accordi tra la Santa Sede ed i Governi rumeni di 1927 e 1940, a sapere il rispetto della proprietà del richiedente su “tutti i beni che si trovano, alla data del 1 gennaio 1932, nel possesso e sotto l’amministrazione dello Status Romano-Catholicus Transylvaniensi.” Da una parte, il Governo afferma che il decreto del ministro dei Culti no 151 del 17 luglio 1948 ha denunciato il concordato e gli accordi susseguenti e ha abrogato le loro leggi di ratifica rispettiva. In compenso, secondo il richiedente, questi accordi sono sempre in vigore, il decreto di abrogazione presa dal ministro dei Culti di 1948 che sono nulla, perché contrario al diritto internazionale pubblico in materia di trattati.
La Corte non giudica necessaria di deliberare su questa divergenza, ma prende nota per il fatto che l’ordinamento del 1998, attualmente in vigore, si iscrive nella stirpe degli obblighi assunti prima dallo stato rumeno verso la Santa Sede.
87. Ad ogni modo, la Corte rileva l’eccezionale valore culturale e storico di questo patrimonio, in particolare della biblioteca, non solo per la Romania, ma oltre, per il pubblico, in generale.
88. Allo visto di ciò che precede, la Corte stima che il richiedente beneficia a tutto il meno di una speranza legittima, fondata su suddetto ordinamento, affinché la questione della proprietà di questi beni sia regolata velocemente, allo visto non solo della loro importanza per il richiedente, ma anche considerando l’interesse generale causo.
L’articolo 1 del Protocollo nº 1 è applicabile al caso di specifico dunque.
b) Sul rispetto dell’articolo 1 del Protocollo no 1
89. L’articolo 1 del Protocollo no 1 esige che un’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale, Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC], no 25701/94, § 79, CEDH 2000-XII. Il principio di legalità presuppone l’esistenza di norme di dritte interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione, Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, §§ 109-110, CEDH 2000-I e, per le cause concernente la proprietà delle minoranze etniche e religiose, vedere anche Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turchia, no 34478/97, §§ 50-60, 9 gennaio 2007, e Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu c. Turchia, no 1480/03, § 31, 16 dicembre 2008. Inoltre, ogni ingerenza nel godimento di questo diritto deve inseguire un scopo legittimo. Parimenti, nelle cause che implicano un obbligo positivo, deve avere una giustificazione legittima all’inoperosità dello stato. Tanto un attentato al rispetto dei beni che un’astensione di agire deve predisporre un giusto equilibra tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, James ed altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 46, serie Ha no 98, ed Ex-re della Grecia ed altri, precitato, § 87.
90. In ogni causa che implica la violazione addotta di questa disposizione, la Corte deve verificare se, in ragione dell’azione o dell’inoperosità dello stato, la persona riguardata ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 73, serie Ha no 52. A questo riguardo, bisogna sottolineare che l’incertezza-che sia legislativa, amministrativa, o tenendo alle pratiche applicate dalle autorità -è un fattore che bisogna prendere in conto per valutare la condotta dello stato. Difatti, quando una questione di interesse generale è in gioco, i poteri pubblici sono tenuti di reagire in tempo utile, in modo corretta e con la più grande coerenza, Vasilescu c. Romania, 22 maggio 1998, § 51, Raccolta 1998-III.
91. Nello specifico, l’ordinamento di emergenza del Governo del 7 luglio 1998, ratificato dalla legge no 458/2003, sempre in vigore a questo giorno, imponi che lo statuto morale di “il Biblioteca Batthyaneum ed il museo e l’istituto astrologico della diocesi romano-cattolica” sia regolato da una commissione amministrativa incaricata di esaminare le domande di restituzione.
92. Sebbene il richiedente abbia seguito il procedimento preliminare previsto da questo ordinamento, a questo giorno, vicino a quattordici anni dopo, il protocollo di rimessa di detti beni al quale fatto inserisce in campionario l’articolo 3 di suddetto ordinamento, non è stato concluso, non più che nessuna altra decisione, o di concessione, di rigetto o di rinvio, non è stata portata alla cognizione del richiedente. A questo riguardo, la Corte nota che l’ordinamento del 7 luglio 1998 non contempla né di data limito, né di procedimento a seguire per giungere al trasferimento dei beni. Inoltre, l’ordinamento non contempla di ricorso giurisdizionale per ciò che è dell’applicazione di queste disposizioni legislative. Queste lacune legislative hanno favorito un procedimento preliminare dilatorio che, tenuto conto del suo carattere obbligatorio, poteva bloccare sine die la speranza legittima del richiedente a questo che la questione dello statuto del patrimonio identificato alla posizione no 13 dell’allegato all’ordinamento del 7 luglio 1998, Parrocchia greco-cattolico Sâmbata Bihor, precitato, §§ 68-71, sia decisa alla fine.
93. A questo riguardo, la Corte nota che così come egli risulta dei documenti sottomessi col Governo, la commissione che dovrebbe operare la trasmissione dei beni in virtù dell’ordinamento del 7 luglio 1998 non fu messa mai a posto. Di questo fatto, un’azione in giustizia contro la commissione prevista dall’ordinamento del 7 luglio 1998 non era considerabile, dato che non si è costituita mai.
94. La Corte nota anche che sono solamente nel 2004, o vicino a sei anni dopo suddetto ordinamento che in virtù di una nuova legge, la competenza per operare il trasferimento dei beni fu trasmessa già ad un’altra commissione amministrativa costituita. Non risulta dei documenti della pratica che questa nuova commissione abbia comunicato mai al richiedente il risultato, anche preliminare, dei suoi dibattimenti a proposito della domanda che gli aveva sottoposto. Inoltre, non risulta della lettera del 26 luglio 2011 indirizzato presso da questa commissione speciale all’agente del Governo della Corte che una data sia stata fissata per la ripresa dell’esame di questa istanza.
95. Infine, la Corte nota che le decisioni di giustizia resa in rapporto con le leggi generali di restituzione alle quali il Governo fatto riferimento, non sono pertinenti nella misura in cui, nello specifico, si tratta di una regolamentazione speciale che deroga dello deve in materia comune. Ne va parimenti per le tre decisioni rese nelle controversie iniziate dalle parrocchie ortodosse e greco – cattolico e fondato sulle leggi generali di restituzioni. Inoltre, datando di 2007 e 2009, queste decisioni sono buone posteriori alla data di introduzione della presente richiesta.
96. Segue che nella mancanza di via di ricorso accessibile al richiedente di cui l’efficacia sia dimostrata in pratica e non solo in teoria, l’eccezione di no esaurimento delle vie di ricorso interni sollevati dal Governo deve essere respinto.
97. Tenuto conto di ciò che precede, la Corte non scopre di giustificazione legittima per l’inoperosità prolungata dello stato che fa fallimento al collocamento in opera dell’ordinamento di 1998, confermati da una legge di novembre 2003. L’incertezza che lede il richiedente da adesso quattordici anni, in ciò che riguarda il suo interesse a ciò che lo statuto morale del patrimonio richiesto sia stabilito, sono di tanto più difficile a comprendere se si considera l’importanza culturale e storica del patrimonio in questione che avrebbe dovuto chiamare un’azione veloce per garantire la sua preservazione ed il suo uso appropriato nell’interesse generale.
98. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 E 13 DELLA CONVENZIONE
99. Il richiedente denuncia una violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione.
100. Il Governo contesta questa tesi.
101. La Corte rileva che questi motivi di appello sono legati a quell’esaminato sopra e devono essere dichiarati dunque anche ammissibili.
102. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 1 del Protocollo no 1, paragrafo 98 sopra, la Corte stima che non c’è luogo di esaminare se c’è stato, nello specifico, violazione di queste disposizioni (vedere, mutatis mutandis e tra altri, Laino c. Italia [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie Ha no 194-C, e Chiesa cattolica della Morta c. Grecia, 16 dicembre 1997, § 50, Raccolta 1997-VIII.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
103. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
104. Il richiedente richiede la restituzione in natura dei beni controversi a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito. Richiede anche 30 000 euro, EUR, a titolo del danno morale, in ragione dell’incertezza prolungata che ha dovuto sopportare durante un lungo periodo e degli annullamenti ripetuto di decisioni di giustizia definitiva resa nel suo favore. Fa valere che i beni controversi sono di un valore morale inestimabile per tutti i suoi fedeli. Inoltre, riferendosi agli atti di cattiva amministrazione che avrebbero condotto a danneggiare uno dei più preziosi lavori della collezione del Biblioteca Batthyaneum ed allo scoppio susseguente di un scandalo mediatico che cinge il nome di questa biblioteca, adduce un danno morale per il fatto che è stato nell’impossibilità di proteggere i suoi beni.
105. Il Governo contesta le pretese del richiedente a titolo del danno patrimoniale e consideri che nessuno legame di causalità non è stato stabilito tra i danni giuridici addotto e la pretesa violazione della Convenzione.
106. La Corte rileva che l’unica basa a considerare per la concessione di una soddisfazione equa risiedo nello specifico nel fatto che la speranza legittima che ha avuto il richiedente che lo statuto morale del patrimonio richiesto sia stabilito è stato e continua di essere messa in fallimento da adesso quattordici anni.
A questo riguardo, per ciò che è del danno patrimoniale, la Corte considera che ritorna alle autorità nazionali da scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure di correzione adeguate per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte.
107. Trattandosi del risarcimento del danno morale, la Corte ha giudicato già che il danno altro che materiale può comprendere, per una persona giuridica, degli elementi più o meno “obiettivi” e “soggettivi”. Tra questi elementi, bisogna riconoscere la reputazione dell’entità giuridica, ma anche l’incertezza nella pianificazione delle decisioni a prendere, le agitazioni causate alla gestione dell’entità giuridica lei stessa di cui le conseguenze non suscitano un calcolo esatto, ed infine, sebbene in una minima misura, l’angoscia ed i dispiaceri provati dai membri degli organi di direzione, Parrocchia gréco-cattolico Sfântul Vasile Polonă, precitato, § 117.
108. Nello specifico, l’incertezza subita dal richiedente durante numerosi anni ha dovuto causare, nel capo dell’interessato e dei suoi rappresentanti, dei forti dispiaceri, in particolare considerando l’importanza culturale e storica del patrimonio in questione, paragrafo 41 sopra.
109. Alla luce di ciò che precede, deliberando in equità, siccome lo vuole l’articolo 41, la Corte assegna al richiedente 15 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
110. Il richiedente chiede anche 15 595 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alla Corte di cui 4 035 EUR per la parcella di OMISSIS, 11 460 EUR per la parcella di OMISSIS e 100 EUR per gli oneri di corrispondenza. La convenzione di assistenza giudiziale concludesse tra i richiedenti ed i suoi avvocati contemplano che la somma accordata dalla Corte a titolo della parcella sarà pagata direttamente a questi ultimi, eccetto 1 500 EUR pagati già dal richiedente ai suoi avvocati, a ragione di 750 EUR per ciascuno dei due avvocati di cui chiede il rimborso.
111. Il Governo stima queste pretese eccessive. Fa valere che nessuno giustificativo non è stato portato per la somma chiesta per gli oneri di fotocopia e di stazione.
112. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti nel suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo di 10 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte di cui 3 250 EUR da pagare direttamente a OMISSIS, 5 250 EUR da pagare direttamente a OMISSIS e 1 500 EUR d a versare al richiedente per gli oneri che ha avanzato effettivamente.
C. Interessi moratori
113. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire l’eccezione sollevata dal Governo al merito e di respingerla;
2. Dichiara la richiesta ammissibile;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
4. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare i motivi di appello tratti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 15 000 EUR, quindicimila euro, da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento per danno morale;
b) che lo stato convenuto deve versare, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese,:
i, 1 500 EUR, mille cinque cento euro, al richiedente;
ii, 3 250 EUR, tremila due cento cinquanta euro, a OMISSIS;
iii, 5 250 EUR, cinquemila due cento cinquanta euro, a OMISSIS;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge la richiesta di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 25 settembre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente