Conclusione Danno patrimoniale – risarcimento
PRIMA SEZIONE
CAUSA ANTONOPOULOU ED ALTRI C. GRECIA
( Richiesta no 49000/06)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
7 ottobre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Antonopoulou ed altri c. Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nina Vajiæ, presidentessa, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 16 settembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 49000/06) diretta contro la Repubblica ellenica da quattro cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”) che hanno investito la Corte il 17 novembre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 16 aprile 2009 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che c’era stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1. In particolare, la Corte ha considerato che, trattandosi del motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, il rigetto del mezzo di cassazione contenzioso rilevava un approccio fin troppo formalista delle condizioni di ammissibilità del ricorso esercitato e che, di conseguenza, la limitazione imposta al diritto di accesso dei richiedenti ad un tribunale non era stata proporzionata allo scopo di garantire la sicurezza giuridica e la buona amministrazione della giustizia. Inoltre, trattandosi del motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte ha concluso che negando di indennizzare i richiedenti per il deprezzamento della parte non espropriata dei loro terreni in ragione della natura del lavoro, le giurisdizioni interne avevano rotto il giusto equilibrio che deve regnare tra la salvaguardia dei diritti individuali e le esigenze dell’interesse generale (Antonopoulou ed altri c. Grecia, no 49000/06, § 59, 16 aprile 2009).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano a titolo del danno patrimoniale una somma che corrisponde al 100% del valore delle parti non espropriate dei terreni in causa.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro sei mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 63, e punto 5 del dispositivo).
5. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
6. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
1. Danno patrimoniale
a) Tesi delle parti
i. I richiedenti
7. I richiedenti adducono che il deprezzamento delle parti non espropriate dei terreni controversi è incontestabile e dipende dal senso comune. Notano che la perdita dell’accesso diretto alla strada nazionale in ragione del suo ampliamento e alla separazione di questa dalla strada secondaria con un guard-rail ha sminuito il valore delle parti non espropriate dei terreni in causa di almeno il 50%. Affermano che in ragione delle conseguenze dell’espropriazione, la maggior parte delle imprese ubicate sui terreni che costeggiavano la strada nazionale e che sono stati allo stesso modo espropriati hanno cessato di funzionare, e che il loro prezzo è caduto in modo radicale. In più, aggiungono che, come ammette il Governo, la strada secondaria che serve il restante dei loro terreni d’ora in poi è lei stessa inutilizzabile per il fatto che tutti i tronconi da costruire non sono ancora compiuti. I richiedenti sottolineano che questo stato dei fatti provoca un deprezzamento ancora più importante delle loro proprietà; per loro, va da sé che nessun veicolo può prendere la strada secondaria per il momento, poiché dopo avere percorso una certa distanza, cadrebbe in un vicolo cieco.
8. In particolare, i richiedenti affermano che la realizzazione del lavoro pubblico ha provocato un deprezzamento dei terreni che non comprendevano immobili all’altezza del 50% del prezzo unitario fissato dalla sentenza no 1924/2002 della corte di appello di Tessalonico. In quanto ai terreni su cui erano collocate le due stazioni-servizio, calcolano il deprezzamento delle parti non espropriate al 100% del prezzo unitario fissato dalla sentenza no 1924/2002 della corte di appello di Tessalonico. Infine, i richiedenti adducono che devono vedersi anche assegnare un’indennità supplementare per le parti dei loro terreni che sono stati espropriati ma per cui non hanno ricevuto alcun indennizzo, poiché le giurisdizioni nazionali hanno considerato che, conformemente alla legge no 653/1977, avrebbero tratto profitto dal miglioramento della strada nazionale.
ii. Il Governo
9. Il Governo ribatte che le richieste dei richiedenti sono vaghe, poiché valutano, senza fare nessuna distinzione, il danno patrimoniale subito tra il 50% e il 100% del valore dei terreni in causa, come ha fissata la sentenza no 1924/2002 della corte di appello di Tessalonico. Il Governo stima che l’onere della prova in quanto al danno patrimoniale subito dai richiedenti spetta loro. Questi avrebbero dovuto produrre delle prove concrete ed incontestabili su questa importante questione. Il Governo sottopone alla Corte un rapporto di perizia redatto da un comitato che dipende dal servizio fondiario delle regioni di Tessalonico. Suddetta perizia nota, in generale, che non c’è stato deprezzamento di tutti i terreni lesi dall’espropriazione poiché, anche prima dell’ampliamento della strada nazionale, questi non avevano tutti un accesso diretto a questa. Per di più, suddetta perizia nota che, trattandosi dei terreni che costeggiavano la vecchia strada nazionale e che comprendevano degli immobili ad uso commerciale, certi ospitavano delle imprese a vocazione artigianale o industriale che non erano orientate verso la vendita al dettaglio.
10. Il Governo considera che in nessun caso l’indennità da assegnare a titolo del danno patrimoniale subito potrebbe non riflettere il valore totale delle parti non espropriate o il valore delle imprese che vi erano collocate. In più, nota che, come risulta dalla mappa catastale afferente all’espropriazione in causa, solo gli appezzamenti numeri 36 e 56 comprendono degli immobili. Di conseguenza, conformemente alla sua sentenza sul merito, la Corte potrebbe indennizzare i richiedenti solo per il deprezzamento delle parti non espropriate di suddetti appezzamenti. Infine, il Governo rileva da una parte che la soppressione dell’accesso diretto delle proprietà controverse sulla uova via nazionale ha avuto luogo per le ragioni di interesse generale e che, d’altra parte, la stazione-servizio in attività su una parte dei terreni in causa è servita attualmente dalla strada secondaria che è collegata alla strada principale.
11. Tutto sommato, il Governo stima che una somma di 15 000 EUR per ciascuna delle proprietà su cui sono collocate le imprese delle stazioni di servizio, ossia al totale 30 000 EUR, è una somma ragionevole da assegnare a titolo del danno morale subito.
b) Valutazione della Corte
12. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI e Katsaros c. Grecia (soddisfazione equa), no 51473/99, § 17, 13 novembre 2003).
13. Gli Stati contraenti parti ad una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce la libertà di scelta a cui è abbinato l’obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e delle libertà garantite. Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, incombe sullo stato convenuto realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di realizzarla lei stessa. Se , in compenso, il diritto nazionale non permette così o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata (Brumarescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
14. Inoltre, la Corte ricorda che solo i danni causati dalle violazioni della Convenzione che ha constatato sono suscettibili di dare adito a sussidio di una soddisfazione equa (Motais di Narbonne c. Francia (soddisfazione equa), no 48161/99, § 19, 27 maggio 2003).
15. Trattandosi della presente causa, la Corte ricorda che, nella sua sentenza al principale, si è espressa in questi termini: “La natura del lavoro ha contribuito direttamente ad un deprezzamento delle parti non espropriate. Difatti, la realizzazione del lavoro pubblico ha provocato la perdita per le parti in causa del vantaggio di un accesso diretto alla strada nazionale. Per questo fatto, trattandosi dei terreni su cui i richiedenti avevano fatto costruire degli immobili utilizzati ai fini commerciali, questi hanno subito un abbassamento del loro valore in ragione della perdita di clientela delle imprese e dell’ inerente caduta dei profitti. La Corte nota su questo punto che la corte di appello di Tessalonico ha negato esplicitamente di indennizzare i richiedenti per la perdita di clientela e l’abbassamento dei loro redditi, dopo avere ammesso che l’indennità per la parte non espropriata della proprietà non potrebbe prendere in conto la natura del lavoro da realizzare sulla parte espropriata. Di conseguenza, è innegabile che per i richiedenti lo sfruttamento di questa parte degli appezzamenti si trovava seriamente compromessa in ragione dell’ampliamento della strada nazionale.”
16. La Corte nota quindi che la constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 risulta dal rifiuto delle giurisdizioni interne di indennizzare i richiedenti per il deprezzamento delle parti non espropriate dei loro terreni su cui avevano fatto costruire la due stazioni di servizio, consecutiva alla perdita di accesso diretto alla strada nazionale. Avuto riguardo alla natura della violazione constatata, la Corte stima di dovere accordare ai richiedenti un’indennità per il deprezzamento della parte restante di detti terreni. Tenuto conto delle incertezze inerenti ad ogni tentativo di stima del deprezzamento dei terreni non espropriati così come degli immobili costruiti su questi e lo scarto significativo constatato tra la valutazione del Governo e quella dei richiedenti, la Corte stima appropriato fissare una somma forfetaria a questo titolo (vedere Katsaros c. Grecia (soddisfazione equa), precitata, § 21).
17. Alla luce di queste considerazioni, e deliberando in equità come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte giudica ragionevole assegnare congiuntamente ai richiedenti 145 000 EUR a titolo del danno patrimoniale subito.
2. Danno morale
18. I richiedenti non sottopongono nessuna richiesta a titolo del danno morale che avrebbero subito in ragione della violazione constatata degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
19. Perciò, la Corte non stima necessario accordare una somma a questo titolo.
B. Oneri e spese
20. I richiedenti chiedono anche 100 000 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e per quelli incorsi dinnanzi alla Corte. Non producono nessuna fattura o nota di parcella.
21. Il Governo non si pronuncia su questo punto.
22. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il sussidio di oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], precitata, § 54).
23. La Corte osserva che le pretese dei richiedenti a titolo degli oneri e delle spese non sono corredati dai giustificativi necessari. Conviene dunque allontanare la loro richiesta.
C. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione:
i. 145 000 EUR (cento quaranta cinquemila euro) al totale per danno patrimoniale,;
ii. ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta da lei su suddetta somma;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 7 ottobre 2010 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidentessa