Conclusione Violazione dell’arte. 6-1; violazione di P1-1
TERZA SEZIONE
CAUSA ANA PAVEL C. ROMANIA
( Richiesta no 4503/06)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
16 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ana Pavel c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 4503/06) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra A. P. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 17 gennaio 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del Ministero delle Cause estere.
3. Il 10 gennaio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 è stato deciso inoltre che la Camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente è nata nel 1936 e risiede a Voluntari, nel dipartimento di Ilfov.
A. I primi tre procedimenti decisi a favore della richiedente
5. La richiedente formò un’azione di rivendicazione contro l’istituto di ricerca agricola e silvicola (qui di seguito, “l’istituto”) riguardante un terreno di cinque ettari ubicato nel comune di Voluntari, via Ştefãneºti.
6. Con decisione definitiva del 23 settembre 1996 del tribunale di prima istanza di Buftea, il convenuto si vide ordinare di lasciare in possesso della richiedente i 5 ettari di terreno con costruzione, ubicato nel comune di Voluntari, via Stefăneşti, no 85.
7. In ragione del rifiuto dell’istituto di ottemperare la decisione del 23 settembre 1996, la richiedente iniziò un’azione di constatazione del suo diritto di proprietà sui 5 ettari di terreno indicato al punto precedente. L’azione era diretta contro l’istituto di ricerca agricola e silvicola.
8. Con decisione definitiva del 2 marzo 1998, il tribunale di prima istanza di Buftea constatò il diritto di proprietà della richiedente su 5 ettari di terreno con costruzioni ed impianti ubicato nel comune di Voluntari, via Stefăneºti.
9. Con un verbale di esecuzione del 5 febbraio 1999, un ufficiale giudiziario di giustizia constatò il rifiuto dell’autorità debitrice di eseguire le decisioni del 23 settembre 1996 e del 2 marzo 1998.
10. La richiedente formò un’azione in rivendicazione contro la prefettura di Ilfov, cadendo sullo stesso terreno di 5 ha ubicati nel comune di Voluntari, via Stefăneşti, con le costruzioni e gli allestimenti situati, in seguito.
11. Con una decisione definitiva del 17 aprile 2000, il tribunale dipartimentale di Bucarest ordinò alla parte convenuta di lasciare in possesso della richiedente 5 ettari di terreno con costruzioni ed impianti ubicato nel comune di Voluntari, via Stefăneºti, al no 85.
12. Con un verbale di esecuzione del 15 novembre 2000, un ufficiale giudiziario di giustizia dichiarò il collocamento in possesso della richiedente, conformemente alla decisione del 17 aprile 2000. Però, l’istituto continuò ad occupare il terreno in questione.
13. In seguito ad un verbale del 5 luglio 2001, redatto dalla commissione locale di applicazione della legge no 18/1991 di Voluntari l’ 8 ottobre 2001, un titolo di proprietà fu rilasciato alla richiedente per un terreno di otto ettari che includeva i cinque ettari oggetto delle decisioni definitive del 23 settembre 1996, 2 marzo 1998 e del 17 aprile 2000.
14. Dal 1997, la richiedente paga gli oneri fiscali afferenti al terreno di 5 ettari ubicato al no 85, strada di Ştefăneşti, come risulta da una lettera del municipio di Voluntari del 30 agosto 2001.
15. La richiedente restò di fronte all’opposizione dell’istituto alla sua presa di possesso del terreno.
B. L’azione di sfratto
16. La richiedente iniziò un’azione in evacuazione e demolizione delle costruzioni contro il ministero delle Finanze, contro l’amministrazione nazionale delle foreste (Regia Naţională a Pădurilor) e contro otto individui, riguardante il terreno ubicato a Voluntari, via Ştefãneºti, al no 85.
17. Con decisione del 5 maggio 2003 del tribunale di prima istanza di Buftea, diventata definitiva con sentenza dell’ 11 aprile 2005 della corte di appello di Bucarest, le parti convenute si videro ordinare lo sfratto del terreno in questione e la demolizione delle costruzioni, sotto pena di una multa di 1 000 000 ROL per giorno di ritardo.
18. Le parti convenute hanno formato un’istanza di rinvio all’esecuzione respinta l’ 11 aprile 2005.
19. In seguito ad un’intimazione, l’istituto formò una contestazione all’esecuzione della decisione definitiva del 5 maggio 2003, al motivo che non era lui il debitore designato dalla decisione, ma l’amministrazione nazionale delle foreste. Questa contestazione fu respinta tramite decisione del tribunale dipartimentale di Buftea del 30 luglio 2007. Il tribunale stimò che l’istituto faceva parte della struttura dell’amministrazione delle foreste. Questa decisione fu confermata da una sentenza del 12 dicembre 2007, del tribunale dipartimentale di Bucarest.
20. Risulta dagli elementi della pratica che la sentenza dell’ 11 aprile 2005, che confermava la decisione del 5 maggio 2003 rimane, a questo giorno, ineseguita.
21. E’ stata depositata una denuncia penale per falso, riguardante un testamento di cui la richiedente si era avvalso nei procedimenti, che avevano condotto alle decisioni definitive precitate, rese a suo favore. Con decisione del 2 ottobre 2008, la procura presso il tribunale di prima istanza di Buftea ordinò un non luogo a procedere in questa causa.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
22. La richiedente adduce che l’inadempienza della sentenza dell’ 11 aprile 2005 ha infranto il suo diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il suo diritto al rispetto dei suoi beni, come è garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
Gli articoli invocati sono formulati così:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
23. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul merito
24. Il Governo fa valere che la richiedente è oggetto di un’inchiesta penale che riguarda una denuncia per falso, avente come oggetto un testamento di cui si è avvalsa in tutte le azioni in giustizia decise a suo favore, e che hanno condotto alle decisioni di giustizia di cui chiede l’esecuzione. Inoltre, il Governo indica che le decisioni di giustizia definitive del 23 settembre 1996, 2 marzo 1998 e 26 gennaio 2000 sono state eseguite dalle autorità interne.
25. La richiedente si oppone a questa tesi ed indica che con la decisione del 2 ottobre 2008, la procura presso il tribunale di prima istanza di Buftea ordinò un non luogo a procedere in questa causa, avendo concluso che il testamento era autentico.
26. La Corte ricorda che, nella presente causa, sebbene la richiedente abbia ottenuto l’ 11 aprile 2005 una decisione interna definitiva che ordinava all’amministrazione nazionale delle foreste di sgomberare il terreno della richiedente, questa decisione non è stata, né eseguita, né annullata o modificata in seguito all’esercizio di una via di ricorso prevista dalla legge. In più, i motivi che l’amministrazione avrebbe potuto invocare per giustificare un’impossibilità obiettiva di esecuzione non essendo mai stati portati a cognizione della richiedente tramite una decisione giudiziale o amministrativa formale ,Sabin Popescu c. Romania (nº 48102/99, § 72, 2 marzo 2004,).
Inoltre, la lettera dell’amministrazione delle foreste dell’ 8 aprile 2008 che fa stato della pretesa impossibilità obiettiva di esecuzione, in ragione dell’esistenza di un’inchiesta penale per falso, non può costituire una “impossibilità obiettiva” che potrebbe esonerarla dall’obbligo previsto da suddetta sentenza, tenuto anche conto del fatto che un non luogo a procedere è stato pronunciato in questa causa.
27. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere Dragne ed altri c. Romania, no 78047/01, 7 aprile 2005.
28. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico lo stato, tramite i suoi organi specializzati, non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire le decisioni giudiziali favorevoli alla richiedente.
Pertanto, c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
30. La richiedente invoca un danno patrimoniale e morale che avrebbe subito, ma non ha valutato le sue pretese nel termine assegnato a questo fine. Però, sottopone una “guida dei valori stimati delle proprietà immobiliari del dipartimento di Ilfov” per l’anno 2008, stabilita dalla società dei periti tecnici che indica un prezzo di 350 EUR/m² del terreno all’area rivendicata dalla richiedente.
31. Il Governo indica che la richiedente non ha fornito cifre per le sue pretese e si riserva la facoltà di contestare delle eventuali pretese che potrebbero essere presentate successivamente.
32. La Corte considera che, nelle circostanze dello specifico, la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura così che conviene riservarla tenendo anche conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto e l’ interessata (articolo 75 §§ 1 e 4 dell’ordinamento della Corte).
B. Oneri e spese
33. La richiedente chiede il rimborso degli oneri e delle spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne. Non valuta le sue pretese, ma manda delle copie di parecchi contratti di assistenza conclusi con gli avvocati e delle fatture e ricevute che attestano il pagamento dei diversi importi.
34. Il Governo indica che gli importi iscritti nei contratti di assistenza sono eccessivi, perché nessun riassuntivo delle ore del lavoro dell’avvocato è stato sottoposto e che per certi contratti, nessuno giustificativo di pagamento effettivo è stato sottoposto.
35. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole la somma di 1 500 EUR a titolo degli oneri e delle spese del procedimento nazionale e l’accorda alla richiedente.
C. Interessi moratori
36. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura;
Perciò:
a) la riserva per ciò che riguarda il danno patrimoniale e morale;
b) invita il Governo e la richiedente ad indirizzarle per iscritto, entro sei mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 1 500 EUR (mille cinque cento euro) a titolo degli oneri e spese, somma da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge, per il surplus, la richiesta di soddisfazione equa per ciò che riguarda gli oneri e le spese.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 16 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente