TERZA SEZIONE
CAUSA ALTINDAĞ E İPEK C. TURCHIA
(Richiesta no 42921/02)
SENTENZA
STRASBURGO
20 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Altındağ e İpek c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Işıl Karakaş, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 29 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 42921/02) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui tredici cittadini di questo Stato, le Sig.re N. A., Z. A., P. A., R. İ., F. İ., H. A. ed Asya A., e i Sigg. B. A., İ. A., S. A., A. A., M. A. e Z. A. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 20 settembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da S. K. ed A. S., avvocati a Diyarbakır. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 13 maggio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare il motivo di appello derivato dalla durata del procedimento al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1970, 1989, 1993, 1965, 1975, 1940, 1981, 1987, 1977, 1967, 1933, 1971 e 1979 e risiedono a Diyarbakır.
5. Il 6 dicembre 1996, Ş. İ. A., parente a diversi titoli dei richiedenti, fu ucciso durante un confronto armato tra i membri degli Hizbullah e dei protettori del villaggio con una proiettile proveniente dai colpi di questi ultimi.
6. Il 24 dicembre 1996, la procura di Diyarbakır rese una decisione di incompetenza ratione materiae e trasmise la causa alla procura presso la corte di sicurezza dello stato di Diyarbakır. Al momento dell’introduzione della richiesta dinnanzi alla Corte, la causa era sempre pendente e nessuna azione penale era stata impegnata contro i presunti autori.
7. Il 15 settembre 1997, i richiedenti introdussero dinnanzi al tribunale amministrativo di Diyarbakır un’azione di risarcimento contro il ministero dell’interno, abbinata ad un’istanza di aiuto giudiziale. Richiesero 3 500 000 000 di lire turche (TRL) (o circa 18 420 euro (EUR)) per danno materiale e 5 200 000 000 di TRL (o circa 27 370 EUR) per danno morale, sotto riserva di riformare la loro istanza per danno materiale.
8. Il 19 settembre 1997, il tribunale amministrativo respinse l’istanza di aiuto giudiziale ed ingiunse ai richiedenti di pagare, entro trenta giorni, gli oneri di procedimento.
9. Il 24 ottobre 1997, il tribunale dichiarò la richiesta inammissibile al motivo che non era stato informato dell’esistenza di un’istanza amministrativa preliminare. Il 9 dicembre 1997, trasmise l’istanza al ministero delle Cause interne in quanto istanza amministrativa.
10. Il 22 aprile 1998, avendo considerato il silenzio del ministero come un rifiuto implicito, i richiedenti rinnovarono la loro istanza. Richiesero le stesse somme.
11. In una data non precisata, il perito rimise il suo rapporto concludendo che conveniva accordare alla moglie ed ai bambini del defunto 17 798 661 902 TRL a titolo del danno materiale.
12. Con un giudizio del 21 marzo 2001, il tribunale ingiunse al ministero di versare a N. A., la sposa del defunto, B. A., Z. A. e P. A., figli del defunto, 3 500 000 000 di TRL, o circa 4 000 EUR, precisando che tale era l’istanza iniziale dei richiedenti. Abbinò a questa somma degli interessi moratori semplici al tasso legale a contare dalla data del trasferimento dell’istanza al ministero. Concedette anche 500 000 000 di TRL a N. A. e 200 000 000 di TRL a ciascuno degli altri richiedenti per danno morale, salvo a P. A. che non aveva formulato tale istanza, ogni somma non sottoposta ad interessi moratori. L’importo totale delle indennità per danno materiale e morale era di 6 200 000 000 TRL, o circa 7 093 EUR. I richiedenti non ricorsero in cassazione.
13. Il 15 giugno 2001, investirono l’ufficio delle esecuzioni costrette di Diyarbakır.
14. Il 15 giugno 2001, il ministero chiese sempre al Consiglio di stato di sospendere l’esecuzione del giudizio.
15. Il 12 novembre 2001, il Consiglio di stato respinse l’istanza di sospensione.
16. Il 27 febbraio 2002, il ministero delle Finanze ordinò il pagamento.
17. Il 14 marzo 2002, la somma totale di 15 103 250 000 TRL, o circa 12 690 EUR, fu versata ai richiedenti.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
18. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
19. Il Governo si oppone a questa tesi, sostenendo che la durata del procedimento è stata ragionevole.
20. La Corte constata al primo colpo che il motivo di appello di cui si tratta non incontra nessuno dei motivi di inammissibilità iscritti all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Perciò lo dichiara ammissibile.
21. In quanto al merito, nota che il procedimento di cui i richiedenti si lamentano è cominciato il 9 dicembre 1997 e si è concluso il 14 marzo 2002. È durato più di quattro anni e tre mesi dunque. Ora, la Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato un’incomprensione dell’esigenza del “termine ragionevole”, tenuto conto dei criteri emanati dalla sua giurisprudenza ben stabilita in materia (vedere, tra molte altri, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII).
Peraltro, la Corte rileva che la causa non riveste una complessità particolare e che il comportamento dei richiedenti non spiega la lunga durata del procedimento controverso. Ricordando peraltro che la posta della controversia per gli interessati entra in fila di conto per certi casi (vedere, tra altre, Zimmermann e Steiner c. Svizzera, 13 luglio 1983, § 24, serie Ha no 66 ed Allenet di Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, § 47, serie A no 308) stima che nello specifico quattro dei richiedenti sono rimasti privi del loro sostegno finanziario principale in seguito al decesso di loro padre e marito. Avevano dunque un importante interesse personale nell’ ottenere velocemente una decisione giudiziale sulla concessione dell’indennizzo (vedere, tra altre, mutatis mutandis, Obermeier c. Austria, 28 giugno 1990, § 72, serie A no 179, Caleffi c. Italia, 24 maggio 1991, § 17, serie A no 206-B, e Karakaya c. Francia, 26 agosto 1994, § 30, serie A no 289-B) tanto più che lo scarto tra i tassi reali di inflazione ed il tasso legale degli interessi moratori era considerevole.
Non vedendo niente che possa condurre ad una conclusione differente nella presente causa, la Corte stima che c’è luogo di constatare una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
22. I richiedenti si lamentano anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
23. La Corte rileva che questo motivo di appello è legato a quello esaminato sopra e deve essere dichiarato dunque anche ammissibile.
24. Avuto riguardo alla constatazione relativa all’articolo 6 § 1 (paragrafo 11 sopra) la Corte stima che non c’è luogo di esaminare se c’è stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie A no 194-C).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. I richiedenti richiedono 40 000 euro (EUR) a titolo del danno materiale e 20 000 EUR per quattro di essi a titolo del danno morale che avrebbero subito. Richiedono anche 10 000 TRL (5 000 EUR all’epoca della richiesta) a titolo del danno morale in ragione del decesso di loro prossimo, dell’iniquità del procedimento e dell’insufficienza dell’importo del danno morale accordato in dritto interno.
26. Il Governo contesta queste pretese.
27. Concernente il danno materiale, la Corte non vede alcun legame di causalità tra le violazioni constatata e questo e respinge questa richiesta. Respinge anche la richieste dell’insieme dei richiedenti a titolo del danno morale in ragione del decesso di loro prossimo.
In compenso, stima che c’è luogo di concedere 6 000 EUR a N. A., la sposa del defunto, B. A., Zelal A. e P. A., figli del defunto, congiuntamente, a titolo del danno morale, abbinati ad interessi moratori di un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati dalla durata eccessiva del procedimento (articolo 6 § 1 della Convenzione) e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare il motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare a N. A., moglie del defunto, B. A., Z. A. e P. A., figli del defunto, congiuntamente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, 6 000 EUR (seimila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, da convertire in nuove lire turche al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respingie la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 ottobre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente