SEZIONE PRIMA
CASO DI ALFA GLASS ANONYMI EMBORIKI ETAIRIA YALOPINAKON / GRECIA
(Applicazione n. 74515/13)
STOP
Art 1 P1 – Rispetto della propriet? – Presunzione di beneficio per la parte restante (non espropriata) del terreno da parte delle opere da realizzare sulla parte espropriata – Beneficio legalmente supposto per giustificare una riduzione dell’indennit? di espropriazione – Rifiuto dei giudici civili competenti a fissare l’indennit? di esaminare una contestazione della presunzione, a causa dell’esistenza di un procedimento amministrativo specifico, che non ? stato esercitato nel caso di specie – Questione comunque relativa all’espropriazione – Violazione del principio del “procedimento unico” sancito dalla giurisprudenza europea e nazionale
STRASBURGO
28 gennaio 2021
Questa sentenza diventa definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a modifiche editoriali.
Nella causa Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon contro la Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da :
Ksenija Turkovi?, presidente,
Linos-Alexander Sicilianos,
Alena Pol??kov?,
Scoreggia Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerstr?m,
Lorena Schembri Orland, giudici,
e Renata Degener, vice segretario di sezione,
Avvistato:
il ricorso (n. 74515/13) contro la Repubblica ellenica presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da una societ? per azioni greca, la Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon (“il ricorrente”) il 20 novembre 2013
la decisione di portare all’attenzione del governo greco (“il governo”) la denuncia relativa all’articolo 1 del protocollo n. 1 e di dichiarare la denuncia irricevibile per il resto,
le presentazioni delle parti,
Dopo la deliberazione nell’aula del Consiglio il 16 dicembre 2020,
Emette la seguente sentenza, adottata in questa data:
INTRODUZIONE
1. Il presente caso riguarda il rifiuto dei tribunali civili, chiamati a fissare un’indennit? di espropriazione, di prendere in considerazione una domanda che contestava una presunzione che il richiedente traeva un vantaggio dalla realizzazione dei lavori connessi all’espropriazione e, per questo motivo, una parte del terreno espropriato non era considerata indennizzabile.
IN FATTO
2. Il richiedente ? una societ? per azioni con sede legale ad Atene. ? rappresentato da I. Choromidis, avvocato.
3. Il governo ? rappresentato dai delegati del suo agente, il signor K. Georghiadis, assessore al Consiglio giuridico dello Stato, e la signora S. Papa?oannou, assessore al Consiglio giuridico dello Stato.
4. Con una decisione del 65 maggio 2006, il segretario generale della regione Attica ha espropriato un’area di 33.619 m? per l’estensione di una strada. L’area comprendeva parti di tre appezzamenti di terreno appartenenti alla ricorrente con i numeri catastali 11, 13.1 e 13.2. In conformit? alle disposizioni della legge n. 653/1977, le parti non espropriate degli appezzamenti contestati sono state considerate come beneficiarie del completamento dei lavori, cosicch? le parti rispettivamente di 511,46 m?, 1 404,74 m? e 484,82 m? degli appezzamenti espropriati non erano soggette a indennizzo perch? si sarebbero “autocompensate”.
5. Nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado di Atene per la fissazione dell’importo provvisorio dell’indennit? di espropriazione, la ricorrente ha sostenuto che le parti non espropriate del suo terreno non hanno beneficiato del completamento dei lavori e che non c’era motivo di “autocompensare” alcune parti del terreno espropriato.
6. Tuttavia, nel fissare l’importo provvisorio dell’indennit? di espropriazione (sentenza n. 884/2008), il Tribunale non ha incluso l’indennit? corrispondente alle parti “autocompensate” del terreno. Il tribunale ha sottolineato che la presunzione che il proprietario di un terreno espropriato abbia beneficiato del completamento dei lavori rispetto alle parti non espropriate del terreno non ? inconfutabile e costituisce una questione da esaminare da parte della Corte d’Appello, che deve decidere sulla determinazione dell’importo finale dell’indennit? di esproprio, secondo la procedura speciale dell’articolo 33 della legge n. 2971/2001.
7. Il 19 aprile 2009, la ricorrente ha chiesto alla Corte d’appello di Atene di fissare l’importo finale dell’indennit? di espropriazione e di riconoscere che non ha tratto alcun beneficio dal completamento dei lavori per le parti non espropriate del suo terreno.
8. Con la sentenza n. 5317/2010, la Corte d’appello di Atene ha fissato l’importo finale del risarcimento e ha dichiarato irricevibile la suddetta domanda della ricorrente.
9. La Corte d’appello ha osservato che l’espropriazione contestata era soggetta alle disposizioni dell’articolo 33 della legge n. 2971/2001. Di conseguenza, per essere ammissibile, la ricorrente avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dall’articolo 33 ?? 1, 2, 3, 4 e 6 della legge, presentando una domanda all’ente responsabile dei lavori entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza che fissa l’importo provvisorio dell’indennit? di esproprio. Tuttavia, il richiedente non aveva presentato tale domanda. Una domanda presentata dal ricorrente al Segretario Generale della Regione Attica il 14 gennaio 2008 non poteva essere assimilata alla domanda richiesta dall’articolo 33 ?? 2 e 3 in quanto non conteneva alcuna domanda relativa alla presunzione che il proprietario del terreno espropriato abbia tratto un vantaggio dalla costruzione di una strada.
10. Il ricorrente ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione contro questa sentenza. Ha invocato l’articolo 1 del Protocollo n. 1 e ha invocato la giurisprudenza della Corte e quella della Corte di Cassazione (sentenze n. 10 e 11/2004, 851/2004, 1014/2004, 152/2007 e 1060/2008). Ha sostenuto che la procedura per determinare l’indennit? di espropriazione dovrebbe essere basata sull’indennit? nel suo insieme e dovrebbe includere tutte le questioni connesse. Pertanto, nel contesto della determinazione dell’importo finale dell’indennizzo, si potrebbe sostenere che il proprietario la cui propriet? acquisisce una facciata su una strada non ha beneficiato dell’esproprio e non dovrebbe essere obbligato ad “autocompensarsi”.
11. Con sentenza n. 1275/2013 del 17 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse applicato correttamente le disposizioni dell’articolo 33 della legge n. 2971/2001, che prevedeva una procedura speciale per contestare la presunzione che il proprietario di un bene espropriato avesse beneficiato dell’esecuzione dei lavori.
12. Il 25 luglio 2012, il Tribunale di primo grado di Atene ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all’indennit? fissata in via provvisoria e poi definitiva dalla sentenza n. 884/2008 e dalla sentenza n. 5317/2010 a seguito dell’esproprio delle sue propriet?. Nell’ambito di questo procedimento, la Corte ha escluso ogni possibilit? di esistenza di diritti di propriet? dello Stato sul terreno del ricorrente (sentenza n. 533/2012).
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRATICA NAZIONALE PERTINENTE
13. La legge n. 653/1977 ha previsto la partecipazione del proprietario di un immobile espropriato ai costi dell’espropriazione, sotto forma di “autocompensazione” e di obblighi verso la propriet? di terzi, con la motivazione che, oltre al danno derivante dalla divisione di una parte della propriet?, il proprietario allo stesso tempo trae un vantaggio perch? la sua propriet? acquisisce una facciata sulla strada da costruire.
14. L’articolo 33 (presunzione che i proprietari di beni espropriati beneficino dell’esproprio) della legge n. 2971/2001 prevede quanto segue:
? 1. La presunzione che i proprietari dei beni espropriati beneficino dell’espropriazione (…) non ? inconfutabile e sar? esaminata, dopo la decisione di espropriazione, dalla Corte d’appello competente a fissare l’indennit? definitiva di espropriazione, secondo la procedura prevista dal presente articolo.
2. Il presunto proprietario o la persona che rivendica diritti sul bene espropriato, se ritiene di non essere in una posizione vantaggiosa, pu? chiedere all’ente responsabile dell’esecuzione dei lavori di modificare la tabella catastale della decisione di esproprio. (…)
3. La domanda ? presentata entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza che fissa l’indennit? provvisoria di espropriazione (…) ed ? esaminata da un comitato di tre membri (…) dopo la fine del periodo (…).
4. La Commissione ? convocata dal suo presidente e, dopo un’ispezione dei locali e una verifica di tutti gli elementi disponibili, redige, al pi? tardi entro tre mesi, una relazione per stabilire se l’immobile trae beneficio dai lavori eseguiti. Essa motiva in modo esauriente la sua decisione, verificando in particolare l’accesso dell’immobile ai lavori eseguiti nell’area di espropriazione, l’impatto sull’uso dell’immobile e (…) l’edificabilit? dell’immobile.
(…)
5. L’autorit? che ha deciso l’espropriazione trasferisce la domanda del proprietario, il rapporto della commissione e gli elementi relativi all’espropriazione al tribunale di cui al paragrafo 1.
Il presidente di questo tribunale fissa l’udienza entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 40 giorni dal trasferimento a lui di tutti i suddetti elementi (…). La corte o il tribunale valuta liberamente le prove (…) emette la sua decisione finale entro 30 giorni dall’udienza.
L’unico mezzo di ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello ? la Corte di Cassazione. (…) ?
15. Il firmatario ha depositato presso la Corte una sentenza (n. 143/2005) della Corte d’appello di Larissa, in cui la Corte ha affermato che l’articolo 33 della legge n. 2971/2001 rendeva impossibile avere una procedura unica per decidere tutte le questioni relative all’indennizzo in caso di esproprio, come richiesto dalla Costituzione e dalla Convenzione. La Corte d’appello di Larissa ha quindi ritenuto che la procedura fosse eccessivamente complicata e che l’equilibrio fosse sconvolto a scapito dell’individuo. Per questo motivo, tale mancanza di una procedura unica sarebbe contraria all’articolo 17 della Costituzione e all’articolo 1 del protocollo n. 1.
16. Inoltre, la ricorrente sottolinea che nelle sentenze n. 152/2007, 1060/2008, 1119/2010 e 1747/2011, la stessa sezione della Corte di Cassazione che ha emesso la sentenza nel presente caso aveva ammesso che la presunzione di beneficio per un proprietario espropriato poteva essere confutata sia attraverso la procedura prevista dall’articolo 33 della legge n. 2971/2001 sia durante la procedura di determinazione dell’indennit? finale. Queste sentenze hanno precisato che nel caso in cui la domanda di confutazione della presunzione sia stata esaminata contemporaneamente alla determinazione dell’indennizzo, non era necessario ricorrere alla procedura della legge n. 2971/2001.
17. Allo stesso modo, nelle sentenze n. 34/2015 e 145/20018 , successive a quella del presente caso, la stessa sezione della Corte di Cassazione ha ribadito la giurisprudenza sopra citata.
18. Il Governo osserva che la Corte di Cassazione ha precisato che la procedura prevista dall’articolo 33 della legge n. 2971/2001 si applica solo in caso di presentazione di una domanda autonoma per confutare la presunzione che il proprietario espropriato tragga un beneficio dalla costruzione dell’opera per la quale avviene l’esproprio. D’altra parte, se tale domanda ? combinata con una domanda di fissazione dell’indennit? finale di espropriazione, entrambe le domande sono esaminate contemporaneamente dalla Corte d’appello e la procedura speciale dell’articolo 33 non si applica (sentenze n. 1119/2010, 1091/2011, 34/2015).
19. Per il diritto e la prassi interna in materia, si veda anche, da ultimo, la sentenza Moustakidis c. Grecia (n. 58999/13, ?? 28-31, 3 ottobre 2019).
IN LEGGE
SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
20. La ricorrente lamenta che la sua domanda di dimostrare che non ha tratto alcun vantaggio dalla realizzazione dei lavori connessi all’espropriazione non poteva essere esaminata nell’ambito di un unico procedimento, relativo alla fissazione dell’indennit? di espropriazione, ma solo nell’ambito di un altro procedimento dinanzi all’autorit? amministrativa, conformemente all’articolo 33 della legge n. 2971/2001. Essa denuncia una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non nell’interesse pubblico e in conformit? alla legge e ai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano il diritto degli Stati di emanare le leggi che ritengano necessarie per regolare l’uso della propriet? secondo l’interesse pubblico o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o multe. ?
Sull’ammissibilit?
Non esaurimento dei rimedi interni
21. Il governo sostiene che la ricorrente non ha esaurito i rimedi interni, non avendo perseguito l’azione di risarcimento danni contro lo Stato prevista dall’articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile. Se la ricorrente avesse presentato un tale ricorso, avrebbe potuto invocare la violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 e sostenere che, nell’interpretare l’articolo 33 della legge n. 2971/2001, i giudici nazionali non hanno preso in considerazione la giurisprudenza della Corte e della Corte di Cassazione sul procedimento unico.
22. La ricorrente sostiene che il rimedio previsto dal suddetto articolo 105 non ? efficace. Sottolinea che questo articolo non ? mai stato utilizzato in relazione a presunti atti illeciti dei giudici nell’esercizio delle loro funzioni nell’ambito di procedimenti relativi alla determinazione dell’indennit? di espropriazione.
23. La Corte ricorda che la Convenzione prescrive l’esaurimento dei soli rimedi disponibili e adeguati rispetto alle violazioni denunciate. Devono esistere con un sufficiente grado di certezza non solo in teoria ma anche in pratica, altrimenti non hanno la necessaria efficacia e accessibilit?. Inoltre, spetta al governo che invoca il non esaurimento dimostrare alla Corte che il rimedio era efficace e disponibile sia in teoria che in pratica all’epoca dei fatti, cio? che era accessibile, che era in grado di offrire al ricorrente una riparazione per i suoi reclami e che aveva una ragionevole prospettiva di successo (Sejdovic c. Italia [GC], no. 56581/00, ?? 45-46, CEDU 2006-II e Vu?kovi? e altri c. Serbia (obiezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e seguenti, ?? 69-77, CEDH 2014).
24. Nella fattispecie, la Corte ritiene che l’azione prevista dal suddetto articolo 105 non avrebbe avuto, con ogni probabilit?, alcuna possibilit? di successo. Per applicare questo articolo, un’autorit? statale dovrebbe aver commesso un atto illegale. Tuttavia, il modo in cui un giudice ha interpretato e applicato una disposizione giuridica in un determinato caso non pu? essere assimilato a tale atto. La legittimit? dei motivi su cui un tribunale civile ha raggiunto la sua decisione ? normalmente soggetta al controllo dei tribunali superiori della stessa giurisdizione e non pu? essere soggetta al controllo incidentale del tribunale amministrativo in un’azione basata sul suddetto articolo 105. D’altra parte, e nell’ambito dell’ordinamento giuridico greco, anche supponendo che il suddetto ricorso potesse essere considerato come un’azione da tentare, avrebbe dato luogo a un procedimento che si sarebbe potuto concludere davanti al Consiglio di Stato, il che avrebbe aggiunto diversi anni al procedimento davanti ai tribunali civili per la determinazione dell’indennit? di esproprio. In queste circostanze, non poteva essere considerato un rimedio efficace. Infine, la Corte ritiene che il ricorrente, che era parte di un procedimento di espropriazione e aveva presentato riserve e obiezioni circa il metodo di calcolo e l’importo dell’indennizzo fissato in tale procedimento, non era obbligato ad avviare un nuovo procedimento di indennizzo a tale riguardo (si veda, mutatis mutandis, Bistrovi? c. Croazia, n. 25774/05, ? 28, 31 maggio 2007).
25. Di conseguenza, la Corte respinge il motivo del governo relativo al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
Mancanza di status di vittima
26. Il governo sostiene poi che la ricorrente non ? una vittima. Sottolinea che la ricorrente non fornisce alcuna informazione che permetta di stabilire che ? effettivamente la proprietaria dei terreni espropriati. La ricorrente non dimostra neppure che, nell’ambito della procedura di determinazione dell’indennit? di espropriazione, ha chiesto il riconoscimento della sua qualit? di persona avente diritto all’indennit?, che ? l’unico modo per l’interessato di stabilire il suo diritto di propriet? sui beni oggetto di espropriazione e di ricevere l’indennit?.
27. La ricorrente sottolinea che le autorit? che hanno avviato la procedura di espropriazione hanno trattato la ricorrente come proprietaria dei suoi terreni espropriati e l’hanno invitata a partecipare alla procedura di fissazione dell’indennit?. Sostiene che il suo status di proprietario era una condizione indispensabile per la sua partecipazione alla procedura di compensazione. Inoltre, sia la Corte d’appello che la Corte di cassazione, che si sono pronunciate nel caso della ricorrente, hanno esaminato i suoi titoli di propriet? e non hanno mai messo in dubbio la loro autenticit?.
28. La Corte ribadisce che, per invocare l’articolo 34 della Convenzione, un richiedente deve poter affermare di essere vittima di una violazione della Convenzione; il concetto di “vittima”, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, deve essere interpretato in modo autonomo e indipendente da concetti interni quali l’interesse o la legittimazione (Nencheva e altri c. Bulgaria (n. 48609/06, ? 88, 18 giugno 2013). L’interessato deve essere in grado di dimostrare di aver “subito direttamente gli effetti” della misura contestata (Legal Resource Centre per conto di Valentin C?mpeanu c. Romania ([GC], no. 47848/08, ? 96, CEDU 2014, e la giurisprudenza citata).
29. Nella fattispecie, la Corte osserva che la ricorrente ? stata colpita dalla decisione di espropriazione e ha partecipato come persona giuridica lesa a tutte le fasi del procedimento di determinazione dell’indennit? per l’espropriazione dei suoi terreni. Inoltre, il Tribunale di primo grado ha riconosciuto, il 25 luglio 2012, la ricorrente come beneficiaria dell’indennizzo e ha respinto le richieste dello Stato relative ai diritti di propriet? sul terreno contestato.
30. Di conseguenza, il ricorrente pu? affermare di essere vittima di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Conclusione
31. Ritenendo che il ricorso non sia manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
I meriti
32. La ricorrente sostiene che i giudici di merito, che hanno fissato l’indennit? di espropriazione provvisoria e definitiva e si sono rifiutati di esaminare la sua domanda volta a confutare la presunzione del beneficio derivato al proprietario dalla realizzazione dell’opera, hanno ignorato la giurisprudenza della Corte e della Corte di Cassazione.
33. Il Governo sottolinea che, nell’ambito del procedimento relativo alla determinazione dell’indennit? finale di espropriazione, la Corte d’appello, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda il precedente paragrafo 18), ha esaminato, in un unico procedimento, tutte le domande del ricorrente relative alla determinazione dell’indennit? finale, all’indennit? speciale prevista dall’articolo 13 ? 4 della legge n. 2882/2001 e, infine, alla domanda di confutazione della presunzione in questione (articolo 33 della legge n. 2971/2001).
34. Il governo aggiunge che la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso in cassazione della ricorrente, sostenendo che la Corte d’appello aveva respinto il suo ricorso per incompetenza, in quanto basato su una premessa errata. Il governo ha sottolineato che la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato il ricorso del ricorrente, ma lo aveva dichiarato irricevibile in quanto il ricorrente non aveva rispettato l’obbligo procedurale previsto dall’articolo 33: la previa presentazione della domanda all’ente responsabile della realizzazione dell’opera per la quale era avvenuta l’espropriazione. Tuttavia, l’obbligo per l’interessato di rispettare una certa procedura amministrativa per confutare la presunzione di un beneficio derivato da un proprietario espropriato, prima di adire i tribunali, ? una questione distinta da quella del rispetto della procedura unica davanti ai tribunali ai fini della determinazione dell’indennit? di espropriazione.
35. Infine, il governo ha sostenuto che nel procedimento dinanzi alla Corte d’appello la ricorrente aveva anche chiesto il pagamento di un risarcimento speciale (articolo 13 ? 4 della legge n. 2882/2001) e, in questo caso, aveva rispettato l’obbligo di presentare preventivamente la sua domanda all’autorit? competente.
36. La Corte ricorda che, nella sentenza Azas citata, ha affermato che quando la propriet? di un individuo viene espropriata, deve esistere una procedura che garantisca una valutazione globale delle conseguenze dell’espropriazione, compresa la concessione di un’indennit? in relazione al valore della propriet? espropriata, la determinazione dei titolari del diritto all’indennit? e qualsiasi altra questione relativa all’espropriazione, comprese le spese del procedimento.
37. La Corte ha inoltre sottolineato, nella sentenza Bibi c. Grecia (n. 15643/10, 13 novembre 2014), che la procedura necessaria per garantire, ai sensi della sentenza Azas, una valutazione globale delle conseguenze dell’espropriazione non pu? limitarsi al riconoscimento dei titolari del diritto all’indennizzo, alla determinazione dell’indennizzo speciale, alla valutazione dell’esistenza di un vantaggio per il proprietario e alla fissazione delle spese processuali. Deve anche coprire altre questioni, come, per esempio, quelle relative all’eventuale rivalutazione del risarcimento.
38. Successivamente, nella sentenza Koutsokostas c. Grecia (n. 64732/12, 13 giugno 2019), la Corte ha ritenuto che il rifiuto di esaminare l’azione di recupero dei ricorrenti proposta dinanzi al tribunale che doveva decidere sull’importo dell’indennit? di espropriazione definitiva e la richiesta ai ricorrenti di adire nuovamente i tribunali civili avessero violato i principi di economia e speditezza del procedimento e il principio del procedimento unico sancito dalla sentenza Azas citata.
39. Infine, in Moustakidis contro Grecia (n. 58999/13, 3 ottobre 2019), la Corte ha ritenuto che alcune delle richieste del ricorrente (per l’esame della questione del presunto beneficio che aveva tratto dal completamento dei lavori e per la fissazione di un indennizzo per la parte che era stata considerata autocompensata, per il riconoscimento che, a causa dell’esproprio e della natura dei lavori, la propriet? non espropriata era stata svalutata e quindi avrebbe dovuto essere risarcita, e che gli sono state riconosciute alcune somme per i costi di trasferimento della sua attivit? e per la perdita di opportunit? dovuta all’interruzione dell’attivit?) erano questioni correlate all’esproprio e avrebbero dovuto essere considerate dai giudici civili nel determinare l’indennit? di esproprio.
40. Nel caso di specie, la Corte ritiene che la questione se il proprietario di un terreno espropriato tragga beneficio dalla realizzazione delle opere, il che giustificherebbe, ai sensi della legge n. 653/1977, che una parte di tale terreno non debba essere indennizzata, costituisce senza dubbio una questione connessa all’espropriazione.
41. La Corte nota che questa questione ? effettivamente esaminata dai tribunali civili, in particolare nella fase della determinazione dell’indennit? finale di espropriazione da parte della Corte d’appello. Tuttavia, nella fattispecie, la Corte d’appello ha rifiutato di esaminare tale questione perch? il ricorrente non aveva fatto ricorso al procedimento amministrativo preventivo previsto dall’articolo 33 della legge n. 2971/2001. Tuttavia, la Corte constata che tale procedura, che si svolge dinanzi agli organi amministrativi, si compone di diverse tappe ripartite su diversi mesi e che la legge non fornisce alcuna garanzia circa il rispetto dei termini che essa fissa per il completamento di ogni tappa. Questa procedura contribuisce cos? ad allungare la procedura davanti ai tribunali civili e costituisce un allontanamento dalla procedura unica davanti ai tribunali civili per l’esame di tutte le questioni relative alla determinazione dell’indennit? di espropriazione.
42. A questo proposito, la Corte osserva anche che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, nei casi in cui la domanda di confutazione della presunzione che il proprietario beneficia del completamento dei lavori ? stata esaminata contemporaneamente alla determinazione dell’indennizzo, non era necessario ricorrere alla procedura prevista dalla legge n. 2971/2001 (paragrafi 16-18 sopra).
43.Di conseguenza, rifiutando di esaminare la questione della suddetta presunzione, poich? il ricorrente non si era avvalso della procedura prevista dall’articolo 33 della legge n. 2971/2001, le autorit? dello Stato convenuto hanno violato il principio del procedimento unico in materia, sancito dalla citata giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione.
44. Di conseguenza, c’? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
45. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :
“Se la Corte constata che c’? stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette solo imperfettamente di cancellare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda una giusta soddisfazione alla parte lesa, se esiste. ?
Danno
46. Per il danno materiale, la ricorrente chiede una somma di 400 131,40 euro, corrispondente al valore delle parti di terreno espropriate ma non indennizzate, e che si ripartisce come segue: 94 162,50 euro per la parte di terreno di cui al numero 11, 223 549,50 euro per la parte di terreno di cui al numero 13.1 e 82 419,40 euro per la parte di terreno di cui al numero 13.2. Queste somme sono state calcolate sulla base dell’importo dell’indennizzo fissato per m? dalla Corte d’appello.
47. Come danno morale, il ricorrente chiede 10 000 euro.
48. Per quanto riguarda il danno materiale, il governo invita la Corte a respingere la domanda del ricorrente nella sua totalit?. Anche supponendo che i giudici nazionali avessero esaminato la domanda della ricorrente per confutare la presunzione di beneficio da espropriazione, non ? affatto certo che l’avrebbero accettata anche se l’avessero dichiarata ammissibile: davanti alla Corte d’appello, lo Stato aveva infatti contestato la domanda della ricorrente come vaga e sostenuto che era anche infondata perch? la ricorrente non aveva prodotto prove delle sue affermazioni. Di conseguenza, l’esistenza di un danno materiale da parte del ricorrente presupponeva una valutazione del merito per la quale solo i tribunali nazionali erano competenti.
49. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il governo ha sostenuto che la ricorrente non ne aveva diritto perch? non aveva seguito la procedura richiesta per l’esame della sua domanda. In caso di constatazione di violazione, questo costituirebbe una soddisfazione sufficiente.
50. La Corte ribadisce che, conformemente ai principi stabiliti dalla sua giurisprudenza consolidata, la forma e l’importo dell’equa soddisfazione per i danni materiali differiscono da caso a caso e dipendono direttamente dalla natura della violazione constatata. La natura della violazione si riflette inevitabilmente nei criteri da utilizzare per determinare la riparazione dovuta dallo Stato convenuto (vedi Sovtransavto Holding c. Ucraina, no. 48553/99, ? 55, 2 ottobre 2003).
51. Bisogna notare che la Corte ha constatato una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nel caso in questione, in quanto l’impossibilit? per il ricorrente di far esaminare la questione della presunzione del beneficio derivato dal proprietario espropriato minava il principio di una procedura unica per la concessione dell’indennit? in caso di espropriazione.
52. La Corte non pu? speculare su quale sarebbe stato l’importo che la ricorrente avrebbe ricevuto se i tribunali nazionali si fossero pronunciati su tale questione. Pertanto, impedisce alla Corte di risarcire la societ? ricorrente come avrebbe fatto se la possibilit? di risarcimento per i metri quadrati non compensati del suo terreno fosse stata esclusa dal diritto interno (Organochimika Lipasmata Makedonias A.E. c. Grecia, no. 73836/01, ? 31, 18 gennaio 2005). D’altra parte, la Corte considera che la ricorrente ha subito una perdita di possibilit? reali di vedere le sue richieste decise da un tribunale. Decidendo per equit?, come richiesto dall’articolo 41 della Convenzione, la Corte ha assegnato al ricorrente 50.000 euro per tutti i danni.
Costi e spese
53. La ricorrente chiede il 3% della somma di 400 131,40 euro per le spese del procedimento dinanzi ai giudici nazionali e 3 000 euro per le spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.
54. Il governo invita la Corte a respingere la richiesta di spese dinanzi ai tribunali nazionali: ? molto discutibile che la ricorrente avrebbe ricevuto la somma che indica, data la vaghezza delle sue denunce sulla confutazione della presunzione in questione. Inoltre, la ricorrente ha gi? ricevuto, nell’ordinanza interna e per i costi e le spese, una somma corrispondente al 3% dell’indennit? di espropriazione. Per quanto riguarda le spese richieste per il procedimento dinanzi alla Corte, esse sono eccessive e non c’? nulla nel fascicolo che dimostri che la ricorrente abbia effettivamente sostenuto tali spese.
55. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l’attribuzione di costi e spese ai sensi dell’articolo 41 presuppone che la loro realt?, necessit? e, inoltre, la ragionevolezza del loro tasso siano stati stabiliti (Iatridis c. Grecia (giusta soddisfazione) [GC], no. 31107/96, ? 54, CEDU 2000-XI).
56. La Corte osserva che le spese sostenute dalla societ? ricorrente davanti ai tribunali greci si riferivano al merito della causa. Di conseguenza, ritiene che la ricorrente debba essere rimborsata di un certo importo delle spese corrispondenti a tale riguardo, che valuta al 3% dell’importo che le ha riconosciuto per il danno. La Corte riconosce alla societ? ricorrente 1 500 euro per le spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali, pi? l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
57. Per quanto riguarda le spese sostenute per rappresentare la ricorrente davanti alla Corte, la Corte osserva che le richieste della ricorrente non sono n? dettagliate n? accompagnate dai necessari documenti giustificativi. Il ricorso deve quindi essere respinto su questo punto.
Interessi
58. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea pi? tre punti percentuali.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?
Dichiara la domanda ammissibile;
Trova una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1;
Dice,
a) che lo Stato convenuto paghi al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza ? divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme :
EUR 50.000 (cinquantamila euro), pi? l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta su qualsiasi testa di danno;
1.500 euro (millecinquecento euro), pi? l’importo eventualmente dovuto dal richiedente su tale somma a titolo di tasse, costi e spese;
b) che a partire dalla scadenza di tale termine e fino al pagamento, su detti importi saranno dovuti interessi semplici a un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
Respinge il resto della richiesta di giusta soddisfazione.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 28 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del regolamento.
Renata Degener Ksenija Turkovi?
Vice cancelliere Presidente