SECONDA SEZIONE
AFFAIRE AKVARDAR contro TURCHIA
(Richiesta 48171/10)
Fermare
Art 1 P 1 – Rispetto per la propriet? – Perdita di indennizzo per espropriazione – Importo lasciato abbandonato in un conto speciale in attesa dell’esito di una controversia sulla determinazione dei proprietari, senza notifica alle parti – Conto chiuso come inattivo
Strasburgo
gioved? 29 ottobre 2019
Questa sentenza diventer? definitiva ai sensi dell’articolo 44-2 della Convenzione. Pu? subire alterazioni di forma.
Ad Akvardar contro la Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), seduta in una Camera composta da:
Robert Spano, Presidente,
Marko Bounjak,
Valeriu Gri-co,
Egidijus Koris,
Ivana Jeli,
Arnfinn Berdsen,
Saadet Yuksel, Giudici,
e StanleyNaismith, Section Clerk,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’8 ottobre 2019,
Formula la seguente sentenza, adottata in tale data:
Procedura
1. All’origine del caso vi ? una petizione (n. 48171/10) contro la Repubblica della Turchia, di cui un cittadino di tale Stato, il signor R-fat Namok Akvardar (“il richiedente”), ha fatto riferimento alla Corte il 17 luglio 2010 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libert? fondamentali (“La Convenzione”).
2. La ricorrente era rappresentata dal sig. Me N. Y?lmaz, avvocato a Antalya, il governo turco (“Il governo”) era rappresentato dal suo agente.
3. In particolare, il ricorrente ha denunciato una violazione del suo diritto di rispettare la sua propriet? ai sensi dell’articolo 1 del protocollon. 1 della Convenzione a causa della mancanza di indennizzo per l’espropriazione di beni appartenenti ai suoi de jujus.
4. Il 4 dicembre 2014 la richiesta ? stata comunicata al governo.
I fatti
LE CIRCOSTANZE DELLA SPECIE
5. La ricorrente ? nata nel 1940 e risiede a Istanbul.
A. Contenzioso immobiliare
6. Nel 1958, a seguito di lavori realizzati sui terreni di Antalya, il lotto 2 n 556 (552.250 m2) e il terzo lotto n. 570 (1.837.750 m2) che si trova a Bah?elievler, un distretto dell’Antalya centrale, sono stati registrati come propriet? indivise della tesoreria pubblica e di alcune persone, tra cui il marchio del richiedente, su una distribuzione ugualitaria.
7. A tal fine, i servizi del catasto si basavano in particolare su un titolo datato 1848, che designava come proprietario, ciascuno per un terzo, il cosiddetto Bakuric Yorgi, Arap Suleyman Efendi e Hac-Bekirzade Hac-Mehmet.
8. Gli individui che sono stati designati come proprietari alla fine di questa distribuzione delle terre erano i discendenti di queste tre persone. I richiedenti erano gli eredi di Haci Bekirzade Hac-Mehmet.
9. Il 2 agosto 1958, diverse persone contestarono i risultati della distribuzione delle terre in tribunale.
10. Al termine del procedimento, il 29 giugno 2004, il Tribunale del Land ha deciso di elencare le particelle contestate nel catasto come propriet? indivise del tesoro pubblico e di un certo numero di persone, compresi i de cujus della ricorrente.
11. Egli riteneva che la propriet? fosse composta da un totale di 414.720 unit?, di cui 138.240 appartenevano al tesoro pubblico.
12. Il 20 dicembre 2005 la Corte di Cassazione ha confermato la soluzione adottata dalla Corte del catasto.
13. Il 13 luglio 2006 la High Court ha respinto la domanda di correzione della sentenza dinanzi ad essa.
B. Transazioni di espropriazione sui pacchi in questione
14. Tra il 1964 e il 1991, mentre il contenzioso in materia di propriet? era ancora pendente, varie amministrazioni effettuate operazioni di espropriazione sui pacchi in questione.
15. Cos?, nel 1976, la Direzione generale del Territorio Pubblico (Devlet Arsa Ofisi Genel Mund-l-g) (la DGFP), un’amministrazione responsabile in particolare della creazione di riserve terrestri, ha deciso di espropriare parte dei lotti contestati, con una superficie di 216.342m2.
16. L’obiettivo di questa espropriazione era la costruzione di stabilimenti turistici conformemente alle disposizioni del piano di pianificazione urbana relative all’area interessata.
17. Sostenendo che, a causa del contenzioso a terra, in corso all’epoca, il catasto non indicava i nomi dei proprietari dell’area espropriata, l’amministrazione espropriante chiedeva all’Alta Corte antalya (“TGI”) di nominare un fiduciario(kayyum)in modo che gli interessi deiproprietari sarebbero stati rappresentati.
18. Il 29 marzo 1977 il TGI nomin? M.E. curatore.
19.Quest’ultimo ha proposto al TGI domanda di annullamento dell’incarico, che il giudice ha accolto con sentenza 2 maggio 1977.
20. Il 27 dicembre 1977, tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione e il 31 aprile 1977 il TGI ha nuovamente nominato M.E. curatore.
21. Il valore dei terreni espropriati ? stato stimato dall’amministrazione a 21.643.200 vecchie libbre turche (TRL), ovvero circa 100 TRL per metro quadrato.
22. L’11 maggio 1978 l’amministrazione espropriante ha deciso di mettere a disposizione del fiduciario la somma di 21.643.200 TRL, che era stata congelata in un conto bancario presso l’ente Emlak Kredi Bankas, in modo da poter provvedere alla gestione dei beni.
23. Il 18 maggio 1978, decidendo su un’azione volta ad aumentare l’indennit? di espropriazione presentata dal fiduciario, la TGI ha aumentato il premio a 32.451.300 TRL, stimando il prezzo per metro quadrato a 150 TRL.
24. La sentenza cos? emessa dalla TGI ? stata confermata dalla Corte di Cassazione e ha concluso il 13 dicembre 1982.
25. Nel frattempo, il1o agosto 1978, la DGFP aveva pubblicato sul quotidiano Hurses un avviso di espropriazione che menzionava le trame controverse e indicava che M.E. era stato nominato curatore.
26. In seguito alla conferma della sentenza del TGI da parte della Corte di Cassazione, il curatore ha fatto una richiesta al servizio di esecuzione di Ankara per il recupero delle somme destinate (corrispondente all’importo del risarcimento supplementare, vale a dire 10.817.100 TRL, e interessi, nonch? l’importo dei costi e dei costi lasciati all’amministrazione espropriante).
27. Secondo i documenti contabili dell’amministrazione, ? stato effettuato un pagamento totale di 13.421.904 TRL: la somma di 8.250.647 TRL ? stata pagata al dipartimento di esecuzione e la somma di 5.171.257 TRL al Tesoro di ‘apkalar (Antaaly).
28. Successivamente, i terreni espropriati sono stati trasferiti alla tesoreria pubblica per l’uso da parte del Ministero della Cultura e del Turismo. ? stato diviso durante una revisione del piano urbanistico, e i riferimenti fondiari (numero di isolotti e terreni) sono stati modificati di conseguenza.
29. La ricorrente afferma che due alberghi di lusso sono stati costruiti sul terreno in questione.
30. Il governo afferma che le indennit? di espropriazione inizialmente bloccate in un conto dell’istituto Emlak Kredi Bankas per il pagamento ai legittimi proprietari della propriet? contestata sono state successivamente trasferite alla filiale Anafartalar della bancasin di Antalya. Tuttavia, non si sarebbe potuto trovare alcuna traccia dei fondi a seguito della distruzione da parte di questa istituzione dei documenti e delle registrazioni relative al periodo in questione.
C. Azioni di compensazione per espropriazione de facto
31. Il 5 dicembre 2006 la ricorrente ha deferito alla TGI due richieste di indennit? di espropriazione per indicazioni di espropriazione relative a due terreni (isola 3298, pacco2 e blocco 3702, parcelle 1) che provenivano dalla divisione dei 216.342 m2 espropriati.
32. Queste domande sono state rivolte contro il Tesoro pubblico, l’Autorit? per l’edilizia per l’edilizia pubblica (“TOKI”), che era succeduta alla DGPF, e le societ? private che sono diventate proprietarie dei pacchi contestati, sui quali, secondo la ricorrente, la ricorrente hotel di cui sopra era stato costruito.
33. In due sentenze del 15 luglio 2008, la TGI ha respinto la ricorrente. Egli ha ritenuto che, poich? un fiduciario era stato nominato, che la procedura di espropriazione gli era stata notificata e che aveva partecipato alle varie fasi del procedimento, l’espropriazione dovrebbe essere considerata regolare. Egli ha concluso che non si poteva quindi parlare di un’espropriazione de facto.
34. La sentenza sul pacco 2 dell’isolotto 3298 ? stata confermata il 4 giugno 2009 dalla Corte di Cassazione. La ricorrente ha chiesto una correzione, che ? stata respinta il 21 dicembre 2009. La sentenza ? stata notificata il 18 gennaio 2010.
35. La sentenza sull’altro terreno ? stata confermata l’11 giugno 2009. La domanda di correzione della sentenza ? stata respinta il 2 marzo 2010 e la sentenza emessa dalla High Court in tale occasione ? stata notificata il 9 aprile 2010.
D. La riapertura del procedimento dinanzi al Tribunale del Registro del Land
36. Il 13 agosto 2018, cinque persone hanno chiesto alla Corte del Registro del Land di riaprire il procedimento che ha dato origine alla sentenza del 29 giugno 2004, sostenendo che la decisione ? stata contaminata da un errore riguardante gli eredi di Arap Suleyman Efendi.
37. Nell’ambito della loro domanda, questi denuncianti si presumevano discendenti di Arap Suleyman Efendi e, pertanto, titolari di diritti di quest’ultimo. A tale proposito, essi hanno dichiarato che era stato avviato un procedimento per la cancellazione dell’atto di notoriet? che stabiliva la devoluzione della propriet? (veraset ilam) di Arap Suleyman Efendi, su cui si era affidato il tribunale del catasto.
38. La Corte del catasto ha deciso di riaprire il procedimento e ha ordinato la registrazione sul catasto di una dichiarazione che indicava che era in corso una controversia sull’immobile.
E. Appello individuale alla Corte costituzionale
39. In una data non specificata, il ricorrente e uno degli eredi delle altre persone che erano state designate come co-proprietari dalla Corte del catasto hanno presentato un ricorso individuale alla Corte costituzionale 6 di cui sopra.
40. L’11 marzo 2013 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso per incompetenza nei tempiri.
IN DIRITTO
I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DI PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENTION
41. Il ricorrente denuncia una violazione del suo diritto di rispettare la sua propriet?.
42. Egli lamenta essenzialmente di non aver ricevuto il pagamento dalle indennit? di espropriazione destinate ad essere sibilanti. Inoltre, essa sostiene in sostanza che l’espropriazione in questione non era di interesse generale, poich? le strutture alberghiere private sarebbero state erette sul terreno in questione, e che non era basata su una base giuridica, poich? la procedura non sarebbe stata seguita. Su quest’ultimo punto, egli sostiene, tra l’altro, che le autorit? hanno utilizzato impropriamente un fiduciario, e inoltre senza notificare la decisione di designare il fiduciario ai titolari dei diritti. Egli ritiene che cos? facendo le autorit? siano state in grado di svolgere le operazioni di espropriazione a loro piacimento, senza la vista e il controllo dei legittimi proprietari.
43. Sulla base degli stessi fatti, il ricorrente lamenta inoltre di non aver ricevuto un processo equo dinanzi al TGI; invoca l’articolo 6 della Convenzione a questo proposito.
44. Il governo contesta queste tesi.
45 del 1999, ne – La Corte ricorda che, in base al principio del Giura novit curia, essa non ? vincolata dai mezzi giuridici adottati dalla ricorrente ai sensi della Convenzione e dai suoi protocolli e che pu? decidere sulla caratterizzazione giuridica dei fatti di una lamentela esaminandola nel campo degli articoli o delle disposizioni della Convenzione diverse da quelle invocate dalla ricorrente(Radomilja et al.126 marzo, 20 marzo 2018). In questo caso, essa ritiene che le rimostranze dell’individuo richiedono un riesame esclusivamente nel campo dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione, come dichiarato:
“Ogni individuo o azienda ha il diritto di rispettare la propria propriet?. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? solo per l’utilit? pubblica e secondo le condizioni del diritto e dei principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non violano il diritto degli Stati di far rispettare le leggi che ritengono necessarie per regolamentare l’uso dei beni in conformit? con l’interesse pubblico o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o multe. ?
A. Sull’ammissibilit?
46. Il governo solleva diverse eccezioni di irricevibilit?, la cui rilevanza ? la ricorrente.
1. Sulla compatibilit? ratione materiae e ratione tempo della richiesta
47. Il governo sostiene che la richiesta ? incompatibile con le disposizioni della Convenzione. Essa ritiene che la privazione di un immobile o di un altro diritto reale sia in linea di principio un atto ade-hoc immediato e non crei una situazione continua di “privazione di un diritto” (cfr., tra gli altri, Malhous v. Repubblica ceca (CD) [GC],n. 33071/96, ECHR 2000-XII). Essa indica che, in questo caso, l’espropriazione in questione ha avuto luogo ben prima del 28 gennaio 1987, quando il diritto di ricorso individuale dinanzi alla Corte ? stato riconosciuto dalla Turchia. A questo proposito, si riferisce alla decisione di irricevibilit? nel caso della Compagnia delle Figlie della Carit? di San Vincenzo de Paolo contro La Turchia ((dicembre), n. 19579/07, 27 gennaio 2015).
48. Inoltre, il governo sostiene che, poich? la propriet? contestata era stata, a suo avviso, espropriata in conformit? del diritto nazionale prima della data summenzionata, la denuncia della ricorrente riguarda una semplice speranza di ottenere un diritto di propriet? che l’interessato non avrebbe potuto esercitare efficacemente. Egli ritiene che questa speranza non possa essere considerata una “buona” ai sensi dell’articolo 1 del protocollon. 1. Pertanto, la domanda sarebbe anche inammissibile per incompatibilit? ratione materiae con le disposizioni della Convenzione. A questo proposito, il governo afferma che ? una giurisprudenza ben consolidata che questa disposizione non pu? essere interpretata come l’obbligo generale per gli Stati contraenti di restituire i beni trasferiti loro prima di ratificare la Convenzione (Bergauer et al v. Repubblica ceca (dicembre), n. 17120/04, 13 dicembre 2005).
49. La Corte osserva che i giudici stabilivano definitivamente che i de cujus della ricorrente erano tra i proprietari della propriet? contestata, che quest’ultimo acquistava il diritto di riscuotere le prestazioni di espropriazione che erano state congelate in un conto bancario per il pagamento a persone che sarebbero state designate come proprietari dal Tribunale del catasto.
50. Il diritto di indennizzo della ricorrente ? quindi sorto con la sentenza del tribunale del catasto del 29 giugno 2004, divenuta definitiva il 13 luglio 2006, data ben dopo il 28 gennaio 1987.
51. D’altra parte, la Corte rileva che questo diritto all’espropriazione delle prestazioni ? senza dubbio un interesse per il patrimonio protetto dalla Convenzione.
52. Ne consegue che, poich? si riferiscono alla rimostranza derivante dall’assenza di indennizzo, le eccezioni di inammissibilit? sollevate in questo caso per quanto riguarda la giurisdizione ratione materiae et ratione temporis della Corte sono infondate.
53. Tuttavia, la Corte ritiene che lo stesso sia diverso per quanto riguarda le rimostranze relative alla procedura di espropriazione stricto sensu (accuse di mancanza di interesse pubblico e mancanza di una base giuridica per la procedura di espropriazione). Dal momento che questa procedura ? stata completata prima del 28 gennaio 1987, le rimostranze ad essa relative sono incompatibili con le disposizioni della Convenzione.
2. Al raggiungimento del termine di sei mesi
54. Il governo sostiene, inoltre, che il termine di sei mesi non ? stato rispettato. A tale riguardo, egli afferma che la domanda ? stata depositata il 20 luglio 2010, quando l’ultima decisione interna finale ? stata notificata il 18 gennaio 2010.
55. La Corte osserva che la domanda ? stata presentata in due fasi. La ricorrente ha presentato due moduli distinti, uno per ciascuna delle due terre in questione, e tali moduli sono stati considerati come un’unica domanda.
56. La Corte rileva che l’eccezione del governo si riferisce alla parte della domanda relativa al parcelle 2 dell’isolotto 3298.
57. Essa rileva poi che il 17 luglio 2010 ? stato presentato il reclamo relativo a questo pacco, non il 20 luglio, come dichiarato dal governo.
58. Quest’ultima data, data del timbro apposto dal registro sul modulo di domanda, corrisponde alla data di scadenza del documento. Tuttavia, ? legittima la giurisprudenza che la data della domanda non ? la data del suo arrivo al registro, ma la data del suo ritorno all’ufficio postale (Arslan v. Turchia (dicembre), n. 36747/02, 21 novembre2002). Questo ? il 17 luglio 2010.
59. La parte della domanda per la parcella 2 dell’isolotto 3298 ? stata pertanto depositata entro sei mesi.
60. Per quanto riguarda la parte del risentimento relativo all’altro pacco, la Corte osserva che, supponendo che anche esso sia soggetto all’eccezione del governo, non si trova di fronte all’obbligo del periodo di sei mesi.
3. Sull’esaurimento dei rimedi interni
a. Ricorso individuale alla Corte costituzionale
61. Il governo sostiene che il richiedente non ha esaurito i rimedi interni in quanto non avrebbe presentato un ricorso individuale dinanzi alla Corte costituzionale. Essa afferma che questo rimedio individuale ? stato introdotto il 23 settembre 2012 e che la Corte ha ritenuto che fosse una via legale per esercitare (Hasan Uzun v. Turchia (dicembre), n. 10755/13, da 68 a 71, 30 aprile 2013).
62. Per il governo, sebbene la domanda sia stata presentata prima dell’entrata in vigore di tale rimedio, l’obbligo di esaurire i nuovi rimedi interni si applica anche a coloro che hanno presentato la loro domanda prima dell’atto. A questo proposito, il governo cita Brusco v. Italia ((dicembre), n. 69789/01, 6 settembre 2001). Inoltre, ritiene che la Corte costituzionale si ritenga competente quando la violazione in questione ? iniziata prima del 23 settembre 2012 e continua oltre tale questione.
63. La Corte ricorda fin dall’inizio che il rispetto della regola di esaurimento dei rimedi interni ? normalmente valutato alla data in cui la domanda ? stata presentata prima di essa (Naydenov v. Bulgaria,n. 17353/03, -50, 26 novembre 2009). Essa rileva che in questo caso la domanda ? stata presentata diversi anni prima dell’entrata in vigore della domanda del governo.
64. Ricorda inoltre che talune circostanze possono tuttavia giustificare l’allontanamento dalla regola generale di cui al paragrafo precedente(tuno v. Turchia, 14777/08, da 51 a 53, 9 febbraio 2016). Essa non vede, tuttavia, alcuna circostanza del genere in questo caso.
65. Inoltre, la Corte osserva che il procedimento di risarcimento della ricorrente ? stato completato nel 2010 e che il governo non ha fornito alcun esempio di sentenza emessa dalla Corte costituzionale in una causa simile a quella della ricorrente in cui la ricorrente si considerava competente ratione temporis sulla base del fatto che la presunta violazione era di natura permanente.
66. Inoltre, la Corte rileva che, nell’ambito di un ricorso individuale, presentato in particolare dalla ricorrente, in merito a un’altra parte del terreno di cui al paragrafo 6, espropriato allo stesso modo, la Corte costituzionale ha constatato che il caso non rientrava nella sua giurisdizione della ratione temporis (paragrafi 39 e 40 di cui sopra).
67. Alla luce di questi elementi, la Corte respinge l’eccezione del governo.
b. La riapertura del procedimento dinanzi al Land Registry Court
68. Il governo solleva inoltre un’eccezione di irricevibilit? in quanto il procedimento relativo a una domanda di riapertura del procedimento dinanzi alla Corte del catasto, presentato da terzi, ? attualmente pendente dinanzi al tribunali nazionali.
69. Egli sostiene che, a seguito del presente procedimento, la ricorrente potrebbe modificare la decisione presa nei confronti della ricorrente, ad esempio constatando che la ricorrente non aveva diritto di propriet?.
70. Egli ritiene che i rimedi interni non possano essere considerati esauriti mentre la procedura ? in sospeso.
71. La ricorrente ritiene che la suddetta domanda riguardi l’eredit? di Arap Suleyman Efendi, che essa era diretta contro le persone che erano state designate come legittime titolari di quest’ultimo (paragrafi da 36 a 38 sopra) e pertanto non lo riguarda. A questo proposito, egli afferma che, non essendo uno degli eredi di Arap Suleyman Efendi, ma di Haci Bekirzade Hac-Mehmet (paragrafo 8 sopra), non ? una di quelle persone.
72. La Corte ? d’accordo con l’argomentazione della ricorrente e respinge l’eccezione del governo.
4. Conclusione
73. La Corte ritiene che la parte della mozione per l’assenza di indennizzo non sia manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35-3 (a) della Convenzione e che essa non sia altrimenti contraria a qualsiasi altro motivo di irricevibilit?. Essa dichiara pertanto ammissibile la domanda per quanto riguarda tale parte ed ? inammissibile per l’eccedenza.
B. Sullo sfondo
1. Le argomentazioni delle parti
74. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la sua parte delle indennit? di espropriazione e, in tal caso, vede una violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni. Egli ribadisce le sue argomentazioni relative alla nomina di un fiduciario e alla mancata notifica al suo de cujus,la cui identificazione, a suo avviso, non ha posto alcuna difficolt? in considerazione del fatto che esse erano parti del procedimento dinanzi al giudice del catasto.
75. Il governo ritiene che le autorit? abbiano adempiuto ai loro obblighi registrando le indennit? di espropriazione nei conti bancari che sono state bloccate per un ulteriore pagamento ai proprietari che dovevano essere nominati alla fine del procedimento Contenzioso terrestre.
76. Egli ha dichiarato che il curatore era stato adeguatamente informato della situazione e che era stato fatto un annuncio sulla stampa allo scopo di informare i potenziali beneficiari, anche se la legge non avrebbe richiesto tale modalit?.
77. Inoltre, il governo accusa la ricorrente e i suoi decimi di non ritirare le somme in questione e di non rivendicarle, n? alla fine della procedura di espropriazione n? dopo la sentenza della Corte del Registro fondiario il 29 giugno 2004.
78. La ricorrente ribatte che era solo alla data in cui la sentenza del giudice del catasto ? diventata definitiva, ha acquisito la possibilit? di chiedere un risarcimento per l’espropriazione. Tuttavia, secondo lui, i fondi versati sui conti bancari bloccati non erano pi? disponibili in quel momento. A questo proposito, la ricorrente sostiene che, secondo il diritto bancario, il saldo dei conti che sono stati inattivi per pi? di dieci anni ? versato alle autorit?.
79. Il governo conferma che la legislazione bancaria prevede il pagamento del saldo dei conti “dormienti” al Fondo di garanzia dei depositi bancari (“TMSF”) dopo la fine di un periodo di dieci anni.
80. In questo caso, la Banca avendo, a suo avviso, distrutto i suoi archivi dopo che era trascorso il termine, il governo non ? stato in grado di determinare con esattezza cosa fosse successo ai fondi.
81. Essa afferma, tuttavia, che il ricorrente o i suoi de cuius hanno avuto la possibilit? di chiedere al curatore di effettuare operazioni sui conti in questione allo scopo di interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione. Se il ricorrente avesse rifiutato, il ricorrente o i suoi de cujus avrebbero avuto la possibilit? di intraprendere un’azione legale per costringerlo a farlo. Tuttavia, sarebbero stati negligenti su questo punto. Inoltre, in virt? dell’adagio nemo auditor propriam turpitudinem allegans, il ricorrente non sarebbe giustificato a far valere i propri errori o quelli dei suoi cujus.
82. La ricorrente risponde che non ? stata fatta alcuna notifica alle persone interessate, che di conseguenza lui e i suoi decujus non erano a conoscenza dell’esistenza di una procedura di espropriazione formale come la nomina di un curatore e che, pertanto, non possono essere accusati di essere negligenti. A suo avviso, l’uso della notifica di pubblicazione aveva lo scopo di rimuovere la procedura di espropriazione dai controlli dei proprietari dell’immobile in questione.
2. Apprezzamento della Corte
83. La Corte osserva che la rimostranza in esame riguarda l’incapacit? del richiedente di ottenere il pagamento delle indennit? di espropriazione destinate a essere restituite a lui dalla sentenza della Corte del catasto datata 29 giugno 2004, che aveva dichiarato i suoi colleghi dei complotti originali.
84. Tale interferenza costituisce la privazione di beni ai sensi del secondo standard dell’articolo 1 del protocollon. 1 (vedi, tra gli altri, South Paris of Construction v. France,N. 33704/04, ’31-32, 11 febbraio 2010; e per i tre standard della suddetta disposizione, vedi, tra gli altri, Iatridis v. Grecia [GC], no 31107/96, ’55, ECHR 1999-II, e G.I.M.E.M.. S.R.L. et al v. Italia [GC], nos 1828/06 e altre 2, 289, 28 giugno 2018).
85. La Corte osserva che le prestazioni di espropriazione sono state depositate in un conto bloccato per il loro pagamento, alla fine del contenzioso del catasto, a persone che sarebbero state designate come proprietari.
86. La questione dinanzi alla Corte ? se il ricorrente ha ricevuto o ? stato in grado di riscuotere la sua quota del risarcimento.
87. In questo caso, la Corte rileva che, dinanzi alla sentenza della Corte del catasto del 29 giugno 2004, ? stata confermata dalla Corte di Cassazione e ha assunto la sua definitiva nel 2006, la ricorrente non era legalmente in grado di chiedere una quota del risarcimento poich? i suoi membri non erano ancora stati designati come proprietari.
88. Per la Corte, tale incapacit? di ottenere il pagamento del risarcimento fino a quando la controversia di propriet? non sia stata decisa definitivamente ? del tutto comprensibile, poich? lo scopo di tale controversia ? proprio quello di determinare chi erano i legittimi proprietari dell’immobile al momento dell’espropriazione e sono quindi i beneficiari dell’indennizzo bloccato dall’amministrazione dei conti bancari.
89. Sembra in questo caso che, al termine del contenzioso fondiario, i fondi non fossero pi? disponibili, cosicch? la ricorrente non era in grado di ottenere il pagamento, anche se i suoi beni sono stati riconosciuti come co-proprietari dell’immobile espropriato, e quindi beneficiari di una parte delle indennit?.
90. A questo proposito, la Corte prende atto delle informazioni fornite dal governo che le autorit? non hanno rintracciato i fondi alle banche e non sono in grado di determinare cosa ? successo loro.
91. Rileva che entrambe le parti sembrano ritenere che i fondi possano essere stati versati al TMSF, cio? allo Stato, ai sensi della legislazione sui conti bancari inattivi.
92. Supponendo che questo fosse il caso, la Corte ricorda di aver gi? dovuto essere a conoscenza della compatibilit? con la Convenzione di legislazione in base alla quale qualsiasi deposito in un conto bancario era definitivamente di competenza dello Stato una volta che il titolare del conto era rimasto per vent’anni senza richiedere i fondi cos? depositati e senza effettuare alcuna transazione sul conto(zolotas v. Grecia (n. 2), n. 66610/09, 45-55, ECHR 2013 (estratti). In tale occasione, essa affermava che lo statuto delle limitazioni perseguiva uno scopo legittimo e di interesse pubblico, vale a dire la liquidazione, per motivi di economia sociale, “di relazioni giuridiche create in passato cos? distanti che la loro esistenza diventa incerta”. Essa affermava che tale sistema di limitazione era ragionevole, dato che il periodo di 20 anni era ampio e che non era difficile o impossibile per gli interessati interrompere lo statuto delle limitazioni. Tuttavia, essa ha ritenuto che l’applicazione di una misura tanto radicale quanto la prescrizione di crediti relativi a un conto bancario rischiasse di porre i titolari di conti in una posizione di svantaggio rispetto alla banca o persino allo Stato. Pertanto, la Corte ha ritenuto, in particolare, che il corretto saldo previsto dall’articolo 1 del protocollo1 era stato violato dal fatto che la ricorrente non era stata informata della data di scadenza del periodo di limitazione e pertanto non aveva avuto la possibilit? di interrompere lo statuto delle limitazioni.
93. In questo caso, la Corte osserva che il governo accusa il richiedente di essere negligente, affermando che, anche se i suoi de cuius non fossero ancora stati designati come proprietari, il ricorrente avrebbe potuto chiedere al fiduciario di effettuare un’operazione sul conto allo scopo di interrompere il periodo di prescrizione.
94. A tale riguardo, la Corte ritiene che il richiedente o i suoi de cuius non possano ragionevolmente prevedere di avviare alcun procedimento con il curatore, poich? n? la nomina del curatore n? l’espropriazione sono state notificate direttamente a loro(cfr. paragrafo 25 sopra). Se ? stata fatta una notifica, ? stata fatta attraverso la pubblicazione sulla stampa, il che non garantisce necessariamente che le parti interessate ne siano state informate.
95. La Corte rileva che questo metodo di notifica, che spesso pu? portare a conseguenze negative per il destinatario, non ? stato utilizzato come ultima risorsa dalle autorit?. Non sembrano essersi chiesi se si debbano adottare ulteriori misure per identificare in anticipo le persone coinvolte (rispetto con Dilipak e Karakaya contro la Turchia, il numero 7942/05 e il 24838/05,dall’81 all’85, 4 marzo 2014, sulla compatibilit? con il diritto a un processo equo sull’uso della notifica di pubblicazione senza decisione dell’indirizzo del richiedente). Su questo punto, va notato che i membri della ricorrente erano parti del procedimento giudiziario relativo alla propriet? dell’immobile espropriato e che era proprio l’esistenza di questa procedura che aveva portato alla nomina di un fiduciario. ? quindi difficile capire perch? le autorit? non abbiano chiesto l’identit? e l’indirizzo delle parti del procedimento al fine di notificarle della decisione di espropriazione e delle sue conseguenze.
96. In tali circostanze, non vi ? alcuna prova che il ricorrente o i suoi de cuius siano stati adeguatamente informati dell’esistenza di una procedura di espropriazione formale e della nomina di un fiduciario a rappresentare i loro interessi, tanto meno che fossero in grado di interrompere lo statuto delle limitazioni.
97. Alla luce di quanto sopra, la Corte constata che il ricorrente non ha mai ricevuto la quota delle indennit? di espropriazione ricevute, n? ? stato effettivamente in grado di ottenerla prima che le somme in questione scompaiano, e che tale situazione non era il risultato di alcuna negligenza da parte sua o da parte dei suoi de cuius.
98. Pertanto, anche supponendo che si basasse su una base giuridica e perseguisse uno scopo legittimo, l’interferenza in questione ha rotto il giusto equilibrio auspicato dall’articolo 1 del protocollon. 1.
99. Ne consegue che vi ? stata una violazione della suddetta disposizione.
II. SULLA L’APPLICAZIONE DELLA CONVENTION ARTICLE 41
100. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della parte ad alto appalto consente solo di cancellare le conseguenze di tale violazione in modo imperfetto, la Corte concede alla parte lesa, se necessario , soddisfazione equa. ?
101. La ricorrente non ha presentato una richiesta di giusta soddisfazione entro il termine per la sua presentazione nel merito, n? ha ribadito la domanda contenuta nel suo modulo di domanda. Di conseguenza, la Corte ritiene che non dovrebbe ricevere una somma in tale veste.
102. Tale considerazione, tuttavia, non pregiudica l’eventuale diritto di riaprire il procedimento che le disposizioni nazionali potrebbero concedere alla ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. dichiara ammissibile la domanda in attesa dell’incapacit? della ricorrente di ottenere la quota delle indennit? di espropriazione destinate a restituirgli e inammissibile per l’eccedenza;
2. Dice che c’? stata una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione.
Realizzato in francese, poi comunicato per iscritto il 29 ottobre 2019, inseguitore agli articoli 77 – 2 e 3 del regolamento della Corte.
Stanley Naismith Robert Spano
Cancelliere Presidente