Conclusioni: Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare,
QUARTA SEZIONE
CAUSA AKINNIBOSUN C. ITALIA
( Richiesta no 9056/14)
SENTENZA
STRASBURGO
16 luglio 2015
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Akinnibosun c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta di:
P?ivi Hirvel?, presidentessa,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabovi, ?giudici,
e di Fato ?Arac?, greffi?re collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 giugno 2015,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 9056/14) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino nig?rian, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 30 dicembre 2013 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocato a Lecce. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora e col suo coagente il Sig. Gianluca Mauro Pellegrini.
3. Il 20 febbraio 2014, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I fatti della causa, come sono stati esposti dalle parti, possono riepilogare come segue.
5. Di nazionalit? nig?riane, il richiedente prese il mare dalla Libia, dove viveva con sua moglie ed i suoi due bambini, a bordo di un’imbarcazione sulla quale port? il suo figlia A., nato nel 2006. Arriv? in Italia nel settembre 2008.
6. Una volta sul territorio italiano, introdusse una domanda di protezione internazionale. Ad una data non precisata, la Commissione territoriale di riconoscenza dello statuto di profugo gli rilasci? un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
7. Il richiedente e la sua figlia furono accolti dalla municipalit? di Trepuzzi. Inseriti in un progetto per la protezione dei profughi, beneficiarono di un aiuto patrimoniale, psicologico e di un’assistenza giuridica.
8. Durante questo periodo, i servizi sociali cominciarono a sorvegliare da vicino il rapporto tra il richiedente ed i bambini. I primi rapporti depositati facevano stato di una relazione difficile tra essi due.
9. Nell’aprile 2009, i servizi sociali depositarono un rapporto sulla situazione di A. Questo rapporto descriveva una bambina in sconforto ed una relazione difficile tra il richiedente e le sue ragazze. Secondo il psichiatra che aveva incontrato il bambino nel 2008, questa soffriva di un stress post-traumatico, si sentiva abbandonata ed aveva bisogno di essere aiutata. In quanto al richiedente, i servizi sociali notarono che aveva una difficolt? relazionale col bambino.
10. Il 2 aprile 2009, sospettato di fare parte di un’associazione di malviventi vista di praticare il traffico di clandestini, il richiedente fu arrestato. Fu posto in carcere preventivo.
11. Nel frattempo, il 18 aprile 2009, il tribunale per bambini di Lecce, qui dopo “il tribunale”) decise di porre la figlia del richiedente in un focolare ad Ostuni.
12. Il 6 giugno 2009, i servizi sociali depositarono un altro rapporto che indicava che il bambino si svegliava la notte gridando e sottolineava che aveva bisogno della presenza di un adulto per essere rassicurata.
13. Con un decreto del 21 gennaio 2010, il tribunale sospese l’autorit? parentale del richiedente, nomin? un tutore, e decise il collocamento del bambino in una famiglia di accoglimento.
14. Con una sentenza del 7 luglio 2011, il richiedente fu prosciolto e fu rimesso in libert?.
15. Una volta liberata, il richiedente chiese a potere incontrare la sua figlia.
A. Il procedimento che cade sul diritto di visita
16. Il 23 febbraio 2012, un test DNA fu effettuato per verificare il legame tra il richiedente ed i bambini. I risultati del test dimostravano apparentemente che c’era un legame genetico tra i due.
17. Il 17 maggio 2012, A. fu sentito col tribunale per bambini. Riconobbe il richiedente su una foto, designandolo come “il pap? che aveva prima di e che parlava inglesi”; non oppose ad un eventuale incontro.
18. Con un decreto del 19 luglio 2012, il tribunale autorizz? gli incontri tra il richiedente e le sue ragazze: un primo incontro doveva avere luogo in presenza dei servizi sociali.
19. Il 30 luglio 2012 ebbe luogo il primo incontro tra A. ed i richiedenti, in presenza dei servizi sociali.
20. Il 17 agosto 2012, i servizi sociali depositarono un rapporto sullo svolgimento dell’incontro. Questo rapporto dava tra altri il seguente informazione:
-Il psicologo aveva trovato il bambino molto teso. Alla vista del richiedente, il bambino era di prima uscita della sala; poi, aveva accettato la presenza del richiedente. Il psicologo aveva incontrato poi il bambino e la famiglia di accoglimento, ed aveva constatato che il bambino non voleva incontrare suo pi? padre biologico. Si ricordava della traversata in mare, e di ci? che suo padre non aveva preso cura di lei.
21. Il 16 gennaio 2013, il richiedente chiese al tribunale a potere incontrare di nuovo la sua figlia.
22. In un rapporto depositato il 18 febbraio 2013, i servizi sociali indicarono essere stato informato dalla famiglia di accoglimento:
-che in seguito all’incontro col richiedente, il bambino era diventato agitato, ed aveva avuto degli episodi di enuresi notturna;
-che il bambino affermava volere non incontrare il richiedente.
I servizi sociali informarono anche il tribunale:
-che da luglio 2012, non avevano avuto pi? notizie del richiedente;
-che era solamente in gennaio 2013, col verso del suo avvocato che questo aveva chiesto un altro incontro col bambino.
23. Con un decreto depositato alla cancelleria il 26 aprile 2013, il tribunale respinse la domanda del richiedente e revoc? il decreto precedente in quanto all’organizzazione degli incontri.
Nei suoi motivi, il tribunale rilev? che dopo le informazione ricevute dai servizi sociali, dopo lo svolgimento dell’incontro il bambino era molto agitato e stressata all’idea di rivedere suo padre. Per giustificare la sua decisione, il tribunale stim?:
-che il richiedente era nell’impossibilit? di occuparsi del suo bambino;
-che il fatto che non aveva progetto per l’avvenire rendeva gli incontri pregiudizievoli per il bambino;
-che non era peraltro possibile avere intenzione per il richiedente una possibilit? di ricuperare le sue competenze parentali.
24. Il 22 maggio 2013, il richiedente interpose appello di questa decisione, chiedendo parallelamente che la sua esecuzione sia sospesa. Sosteneva:
-che la sospensione del suo diritto di visita avrebbe delle conseguenze irreparabili, perch? l’interruzione di ogni contatto provocherebbe il taglio del legame tra egli e le sue ragazze;
-che non c’era nessuna situazione di abbandono del bambino da parte sua, ma solamente una situazione di sconforto, causato dalla povert? che l’impediva di esercitare il suo ruolo di genitore.
25. Con una decisione del 2 agosto 2013, la corte di appello di Lecce respinse innanzitutto la domanda di sospensione dell’esecuzione del decreto del tribunale.
26. Nei suoi motivi, la corte di appello osserv? che la decisione di sospendere gli incontri era motivata dal rapporto dei servizi sociali che avevano assistito all’incontro, rapporto di cui risultava secondo lei,:
-che i servizi sociali avevano constatato una situazione di tensione del bambino verso suo padre ed un stress mostrato dal bambino in seguito all’incontro;
-che il bambino aveva negato di parlare di suo padre biologico;
-che i responsabile dell’associazione presso della quale il richiedente ed il bambino erano stati posti prima del suo arresto avevano fatto stato di episodi supposti di maltraitance.
27. Sempre a sostegno del rigetto della domanda di sospensione del decreto, la corte di appello rilev? e consider? inoltre:
-che all’epoca del suo ascolto, il 21 novembre 2011, dove aveva affermato che la sua figlia doveva vivere con lui al motivo che era suo padre e che la famiglia di accoglimento non era la sua vera famiglia, il richiedente aveva sottolineato che non era preparato a prendere in considerazione di altre soluzioni concernente il collocamento della sua figlia;
-che questo atteggiamento mostrava che si interessava piuttosto alla soddisfazione dei suoi bisogni che a quelli del suo bambino;
-che A. era buono inserita nella famiglia di accoglimento.
28. Con un’altra decisione del 11 ottobre 2013, la corte di appello si pronunci? sul fondo della causa. Nei suoi motivi, ne reiter? partire le sue precedenti considerazioni, sottolineando anche,:
-che il richiedente si era mostrato non cooperativo coi servizi sociali;
-che in seguito all’incontro con suo padre, A. aveva espresso una regressione nel suo comportamento.
29. La corte consider? inoltre:
-che il richiedente non aveva la possibilit? di garantire affatto alla sua figlia una vita stabile, tanta il di vista affettiva che con mancanza dei mezzi finanziari;
-che non aveva nessuno progetto per l’avvenire;
-che il suo comportamento non mirava a garantire alla sua figlia delle condizioni di vita adeguata.
30. All’argomento del richiedente secondo che non c’era stata inchiesta prima della decisione di sospendere gli incontri, la corte rispose:
-che un rapporto era stato depositato dai servizi sociali in seguito all’incontro;
-che il richiedente era stato sentito col tribunale.
31. In quanto alla possibilit? di fare ritirare il bambino al Nig?ria, la corte l’allontan?, considerando che A. non aveva quasi nessuno ricordo di sua madre e del suo s?ur.
In conclusione, per la corte di appello, la decisione di sospendere gli incontri era l’unica a prendere nell’interesse del minore. Di conseguenza, conferm? la decisione del tribunale per bambini e sospese il diritto di visita del richiedente.
32. In settembre 2013 e gennaio 2014, il richiedente mand? due lettere al bambino.
Nella prima lettera, il richiedente, dopo avere detto alla sua figlia che l’amava, gli chiedeva di lavorare bene nella scuola, di studiare bene le lingue ed i costumi degli altri paesi, gli diceva che stava cercando del lavoro, che pensava sempre a lei, e di non dimenticare che aveva altrove una famiglia.
Nella seconda lettera, gli diceva che aveva voglia di rivederla e di abbracciarlo, ma che temeva di fargli paura. Gli chiedeva di comportarsi bene con la famiglia di accoglimento e di lavorare bene nella scuola, e gli diceva che cercava un lavoro, ma che essendo estero la situazione era difficile per lui.
B. Il procedimento che cade sull’adozione del bambino
33. Con una decisione del 23 gennaio 2014, il tribunale per bambini di Lecce dichiar? il bambino adottabile.
Nei suoi motivi, dopo avere verificato che era stabilito che il richiedente era buono il padre biologico del bambino e che la madre non era conosciuta, il tribunale ricord? e consider? innanzitutto:
-che durante la detenzione, il richiedente aveva opposto a ci? che la sua figlia sia dichiarata adottabile, ed aveva chiesto che sia rinviata presso di sua nonna alla Nigeria;
-che poi, una volta liberata, aveva chiesto a potere incontrarla;
-che aveva dimostrato cos? che la considerava come una propriet? senza prendere in considerazione l’interesse del bambino.
34. Il tribunale consider? inoltre:
-che decidendo di portare il bambino con lui in Italia, il richiedente aveva fatto una scelta che non era senza conseguenze per lei;
-che, secondo i servizi sociali, la relazione tra i richiedenti e la sua figlia erano gi? difficili all’epoca dell’arrivo in Italia nel 2009;
-che il richiedente non era in grado di occuparsi della sua figlia e di comprendere i suoi bisogni;
Il tribunale not? anche che nelle due lettere che il richiedente aveva mandato alla sua figlia, non faceva menzione di ci? che ne desiderava ottenere di nuovo la guardia.
35. In conclusione, il tribunale consider? che il richiedente non era in grado di occuparsi di A. e che questa ultima si trovava in stato di abbandono. Dichiar? questa adottabile dunque.
36. Il richiedente interpose appello di questo giudizio. Chiese all’istanza superiore:
-di revocare la dichiarazione di adottabilit?;
-di confermare il collocamento temporaneo del bambino nella famiglia di accoglimento, per il tempo necessario al ristabilimento di un equilibrio tra egli e le sue ragazze;
-di ordinare ai servizi sociali di mettere in opera un progetto di sostegno affinch? possa riannodare dei legami con la sua figlia.
Il richiedente invocava la Convenzione, affermando avere subito un’ingerenza illegittima nella sua vita familiare e non essere stato aiutato dalle strutture pubbliche.
Inoltre, contestava la situazione di abbandono del bambino.
37. Infine, faceva valere che aveva ricevuto della corte di appello di Catania, a titolo di indennizzo per “detenzione ingiusta” una somma di 193 608,322 EUR, e che aveva trovato un lavoro.
38. Con una sentenza del 14 novembre 2014, la corte di appello respinse il ricorso del richiedente e conferm? l’adottabilit? del bambino.
Nei suoi motivi, la corte giudic? che il tribunale aveva motivato la sua decisione in modo logica e corretta su tutti i punti controversi, enunciando in particolare,:
-che, molto prima l’arresto del richiedente, c’erano stati dei problemi tra egli e le sue ragazze, come i servizi sociali l’avevano sottolineato;
-che il richiedente non mostrava un attaccamento particolare verso la sua figlia, e che avevano delle difficolt? relazionali tra essi;
-che il richiedente aveva mostrato un profilo autoritario, letteralmente: di “padre-principale”, padre padrone,), in ci? che aveva dichiarato a pi? riprese con insistenza che i bambini appartengono ai genitori, ci? che testimoniava di un atteggiamento non cooperativa da parte sua verso i servizi sociali.
39. La corte rimprover? anche al richiedente di non avere dato delle informazioni precise sulla data di nascita del bambino e sull’identit? della madre.
Per la corte, conveniva peraltro allontanare l’argomento secondo che la decisione attaccata creava un taglio del legame tra il bambino e le famiglie di origine: secondo lei, il legame che li univa era fragile, nocivo e dolorosi per il bambino, come i servizi sociali l’avevano sottolineato nei loro rapporti depositati nel 2009.
40. Riferendosi all’unica incontra chi aveva avuto luogo tra il richiedente ed A. ed ai rapporti depositati dai servizi sociali che facevano stato di una situazione psicologica difficile per il bambino in seguito a suddetta incontro, la corte consider?:
-che la dichiarazione di adottabilit? non aveva rotto nessuno legame familiare, poich? il bambino, interrogato dai servizi sociali, aveva negato di riferirsi a suo padre biologico ed alla sua esperienza passata;
-che il bambino si trovava in un stato di abbandono dunque, il padre non potendo garantire le cure necessarie.
41. A proposito dell’articolo 14 della Convenzione, sollevata dal richiedente, la corte stim?:
-che non era possibile per i servizi sociali mettere in opera un progetto di avvicinamento come sollecitato da lui, tanto in ragione della sua indisponibilit? che il vissuto del bambino;
-che bene che il richiedente avesse un lavoro stabile ed un alloggio, il legame familiare faceva sempre difetto, tenuto conto di ci? che lo stato psichico del bambino aveva peggiorato ad ogni volta che gli si parlava di suo padre biologico, cos? come in occasione dell’unica incontro avendo avuto luogo tra essi.
42. Questa sentenza della corte di appello ? diventata definitiva, il richiedente non essendo dotato si in cassazione.
43. Ad una data non precisata, il bambino ? stato adottato.
C. Il ricorso in risarcimento per detenzione ingiusta
44. Il 7 aprile 2014, la corte di appello di Catania ha concesso al richiedente 193 608 EUR per la detenzione ingiustamente subita tra il 2 aprile 2009 ed il 7 luglio 2011.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
45. La legge no 184 del 4 maggio 1983 aveva portato gi? degli ampi cambiamenti nella tenuta dell’adozione. Con le modifiche supplementari introdotte dalla legge no 149 di 2001, le sue disposizioni si presentano come segue.
Articolo 1
“Il minore ha il diritto di essere alzato nella sua propria famiglia. “
Articolo 2
“Il minore che ? restato senza ambiente familiare adeguato temporaneamente pu? essere affidato ad un’altra famiglia, se possibile comprendendo dei bambini minorenne, o ad una persona sola, o ad una comunit? di tipo familiare, per garantirgli sussistenza, educazione ed istruzione. Nel caso dove un collocamento familiare adeguato non ? possibile, ? permesso di porre il minore in un istituto di assistenza pubblica o privata, di preferenza nella regione di residenza del minore. “
Articolo 5
“La famiglia o la persona alla quale il minore ? affidato devono garantirgli sussistenza, educazione ed istruzione tenendo conto delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni dell’autorit? giudiziale. In ogni caso, la famiglia di accoglimento esercita la responsabilit? parentale per ci? che riguarda i rapporti con la scuola e le istituzioni sanitarie nazionali. La famiglia di accoglimento deve essere sentita nei procedimenti di collocamento o di dichiarazione di adottabilit?. “
Articolo 7
“L’adozione ? possibile a favore dei minore dichiarati adottabili. “
Articolo 8
“Il tribunale delle cause di bambini pu? dichiarare in stato di adottabilit?, anche di ufficio, (…) i minore in situazione di abbandono a causa della mancanza di ogni assistenza giuridica o patrimoniale da parte dei genitori o della famiglia tenuti [di un obbligo in questo senso], salvo se la mancanza di assistenza ? dovuta con la forza ad una causa maggiore di carattere transitorio. “
La “situazione di abbandono” rimane, precisa l’articolo 8, anche se i minore si trovano in un istituto di assistenza o se sono stati posti presso di una famiglia.
Infine, sempre secondo l’articolo 8, non c’? con la forza maggiore se i genitori o altri membri della famiglia del minore tenuto di occupare ne rifiutano si le misure di assistenza pubblica proposta e se questo rifiuto ? considerato dal giudice come ingiustificato.
La situazione di abbandono pu? essere segnalata all’autorit? pubblica con tutto particolare o pu? essere rilevata di ufficio col giudice. Per i funzionari pubblici o i membri della sua famiglia che ha cognizione, la denuncia dello stato di abbandono di un minore ? anche un obbligo. Gli istituti di assistenza devono informare peraltro, regolarmente l’autorit? giudiziale della situazione dei minore che accolgono (articolo 9).
Articolo 10
“Il tribunale pu? ordinare, fino al collocamento pr?adoptif del minore nella famiglia di accoglimento, ogni misura temporanea nell’interesse del minore, ivi compreso, all’occorrenza, la sospensione dell’autorit? parentale, la sospensione delle funzioni di tutore o la nomina di un tutore temporaneo. “
Gli articoli 11 a 14 contemplano un’istruzione che mira a chiarire la situazione del minore per stabilire se questo ultimo si trova in stato di abbandono. In particolare, l’articolo 11 dispone che quando, durante l’inchiesta, risulta che il bambino non ha rapporti con nessuno membro della sua famiglia fino al quarto grado, il tribunale pu? dichiararlo adottabile, salvo se esiste una domanda di adozione al senso dell’articolo 44.
Al termine del procedimento previsto da questi ultimi articoli, se lo stato di abbandono al senso dell’articolo 8 persiste, il tribunale delle cause di bambini dichiara il minorenne adottabile nei seguenti casi: ha, i genitori o gli altri membri della famiglia non si sono presentati durante il procedimento; b, il loro ascolto ha dimostrato la persistenza della mancanza di assistenza giuridica e patrimoniale cos? come l’incapacit? degli interessati ad ovviare; c, le prescrizioni imposte in applicazione dell’articolo 12 non hanno, con la mancanza dei genitori, non state eseguite.
Articolo 15
“La dichiarazione di stato di adottabilit? ? pronunciata dal tribunale delle cause di bambini riunendosi presso in camera del consiglio con una decisione motivata, dopo ascolto del ministero pubblico, del rappresentante dell’istituto del quale il minore ? stato posto o della sua eventuale famiglia di accoglimento, del tutore e del minore s? se ? vecchio di pi? di dodici anni o, sotto a questa et?, se il suo ascolto ? necessario. “
Articolo 17
“L’opposizione alla decisione che dichiara un minorenne adottabile deve essere depositata entro trenta giorni a partire dalla data della comunicazione alla parte richiesta.
La sentenza della corte di appello che dichiara lo stato di adottabilit? pu? essere oggetto di un ricorso in cassazione entro 30 giorni a partire dalla data della notificazione per i motivi contemplati ai numeri 3, 4, 5 del primo capoverso dell’articolo 360 del codice di procedimento civil.e”
Articolo 19
“Durante il procedimento che mira alla dichiarazione di adottabilit?, l’esercizio dell’autorit? parentale ? sospeso. “
L’articolo 20 contempla infine che lo stato di adottabilit? cessa nel momento in cui il minore ? adottato o se questo ultimo diventa maggiore. Peraltro, la dichiarazione di adottabilit? pu? essere revocata, di ufficio o su domanda dei genitori o del ministero pubblico, se le condizioni previste dall’articolo 8 sono sparite nel frattempo. Per?, se il minore ? stato posto in una famiglia a titolo preadottivo (“affidamento preadottivo”) al senso degli articoli 22 a 24, la dichiarazione di adottabilit? non pu? essere revocata.
L’articolo 22 ? 8 contemplano che il tribunale per bambini controllo il buono svolgimento del collocamento pr?adoptif con la collaborazione del giudice delle tutele, dei servizi sociali e dei periti. In caso di difficolt?, il tribunale convoca, anche separatamente, la famiglia di accoglimento ed il minore in presenza, all’occorrenza, di un psicologo per verificare ne le ragioni. Cos? necessario, pu? ordinare delle misure di sostegno psicologico.
L’articolo 25 contempla che il tribunale per bambini non pu? pronunciarsi sull’adozione che dopo la scadenza di un termine minimo di un anno dopo la dichiarazione di adottabilit?; la decisione sull’adozione ? presa in camera del consiglio.
La sentenza della corte di appello che ordina l’adozione pu? essere oggetto di un ricorso in cassazione entro 30 giorni a partire dalla data della sua notificazione, per i motivi contemplati al numero 3 del primo capoverso dell’articolo 360 d, del codice di procedimento civile.
Articolo 44
Dell’adozione in certi casi particolari.
“1. Quando le condizioni enunciate al capoverso 1 dell’articolo 7 non sono riunite, minorenne che non sono stati dichiarati ancora adottabili, i minore possono tuttavia essere adottati:
ha, con le persone che hanno col minore un legame fino al sesto grado o un rapporto stabile e duraturo preesistente, quando il minore ? orfano di padre o di madre;
b, col coniuge nel caso dove il minore ? il bambino stesso adottivo dell’altro congiunge;
c, quando il minore ? nello stato indicato all’articolo 3, capoverso 1 della legge no 104 del 5 febbraio 1992 e che ? orfano di padre e di madre;
d, quando l’impossibilit? di procedere ad un collocamento in vista dell’adozione ? stata constatata.
2. Nei casi mirati al capoverso 1, l’adozione ? anche possibile in presenza di bambini legittimi.
3. Nei casi mirati al capoverso 1 ha, c) e d, l’adozione ? non solo aperta ad essi [coppie sposate] ma anche [alle persone] che non sono sposate. Se l?adottante ? sposato/a e non ? separato/a [di corpo], l’adozione pu? essere decisa solamente in seguito ad una domanda dei due sposi.
4. Nei casi mirati al capoverso 1 ha, e d, l’et? dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni l’et? di quelli che intende adottare. “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
46. Il richiedente adduce il mancata osservanza della sua vita familiare, rimproverando alle autorit? che hanno di prima vietato ogni contatto con la sua figlia, e poi impegnato il procedimento che mira alla sua adozione, di non avere preso le misure adeguate per mantenere un qualsiasi legame con lei. Fa valere che le autorit? si sono limitate a prendere atto delle sue difficolt? economiche e sociali, senza aiutarlo a sormontarli per mezzo di un’assistenza sociale mirata. Invoca gli articoli 8 e 14 della Convenzione.
47. Padrona della qualifica giuridica dei fatti della causa, la Corte stima appropriata di esaminare i motivi di appello sollevati unicamente dal richiedente sotto l’angolo dell’articolo 8 che esige che il processo decisionale che sbuca su delle misure di ingerenza sia equo e rispetta, siccome si deve, gli interessi protetti da questa disposizione, Moretti e Benedetti c. Italia, no 16318/07, ? 27, 27 aprile 2010; Havelka ed altri c. Repubblica ceca, no 23499/06, ?? 34-35, 21 giugno 2007; Kutzner c. Germania, no 46544/99, ? 56, CEDH 2002-I; Wallov? e Walla c. Repubblica ceca, no 23848/04, ? 47, 26 ottobre 2006; Zhou c. Italia, no 33773/11, ? 28, 21 gennaio 2014.
L’articolo 8 della Convenzione contempla:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza .
2. Non pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ? democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui. “
A. Sull’ammissibilit?
49. La Corte constata che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione, e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Pertanto, la Corte la dichiara ammissibile.
B. Sul fondo
1. Tesi delle parti
50. Il richiedente espone che, fin dal suo arrivo in Italia, si ? trovato, bene malgrado lui, ordinanza ed implicato in un processo penale che si ? chiuso ulteriormente dal suo proscioglimento; e che ? questo processo che l’ha condotto a passare un lungo periodo si separato dalla sua figlia.
Facendo notare tuttavia che ha mandato parecchie lettere al bambino, vede la prova che il legame affettivo non era rotto.
51. Spiega:
-che se lo svolgimento dell’unica incontro autorizzato con A. aveva, certo, estate difficile, l’atteggiamento del bambino verso lui alla fine di questo incontro era diventato positivo;
-che non aveva visto allora la sua figlia da circa quattro anni;
-che le giurisdizioni interne non hanno mai operato a favore di un avvicinamento padre-figlia col verso di un sostegno psicologico o di una mediazione familiare;
-che al contrario, hanno preferito tagliare il loro legame, facendo di prima riferimento alla sua situazione economica e poi alle considerazioni che riguardano la sua personalit?;
Cos?, conclude, le autorit? l’hanno di incarcerato prima poi a torto l’hanno impedito di costruire un legame con la sua figlia.
52. Il richiedente deplora che nessuna azione che mira ad aiutarlo ad esercitare il suo ruolo di genitore non sia stata prevista. Del resto, sottolinea, le sue competenze parentali non sono state valutate mai da un perito.
Stima peraltro che i fatti si analizzano in una discriminazione sulla base della sua situazione economica e del suo statuto di estero.
53. Il Governo, del suo lato, spiega che dall’arrivo del richiedente e della sua figlia in Italia, le autorit? hanno preso le misure necessarie per proteggere il bambino.
Cos?, tutti due sono stati accolti dalla municipalit? di Trepuzzi e sono stati inseriti in un progetto per la protezione dei profughi. ? solamente nell’aprile 2009, quando il richiedente ? stato arrestato, che il bambino ? stato posto in un istituto prima di essere, nel gennaio 2010, collocata in una famiglia di accoglimento. Il bambino ha potuto vedere una sola volta il richiedente, nel luglio 2012.
54. Durante il periodo anteriore all’arresto del richiedente, la relazione tra questi ultimi ed il bambino sono stati sorvegliati dai responsabile del progetto: secondo questi ultimi, non c’era un legame forte tra il bambino ed i richiedenti.
Per il Governo, tutti gli sforzi fatti dai servizi sociali erano vani, perch? il richiedente non era cooperativo. Secondo lui, ci? che interessava il richiedente era soprattutto di ottenere un permesso di soggiorno ed un aiuto patrimoniale.
55. Il Governo spiega anche:
-che una volta prosciolta e liberato, il richiedente ha chiesto certo a riannodare dei legami col bambino, ma non ha dato mai le informazioni necessarie sul modo di cui avrebbe potuto occupare ne si;
-che il richiedente negava di prendere in conto che il bambino non voleva vedere egli e non si ricordava di lui, e ha dato l’immagine di un padre autoritario, padre padrone,: “padre-principale”), ? stato riconosciuto cos? poi dalle giurisdizioni interne.
56. Di pi?, il Governo fa valere:
-che il richiedente ha traslocato in un luogo sconosciuto e che, durante parecchi mesi, non ha dato nessuna notizia e non ha provato a contattare i servizi sociali per avere delle notizie del bambino;
-che questo ? allo visto dei rapporti dei servizi sociali da 2008 che indicavano che il richiedente non era in grado di esercitare il suo ruolo di padre, che la corte di appello di Lecce ha negato di autorizzare dei nuovi contatti tra il richiedente e le sue ragazze;
-che il bambino viveva dal 2010 in una famiglia di accoglimento nella quale era buona integrato.
Per il Governo, il richiedente non ? una vittima di una violazione dell’articolo 8, ma trovati semplicemente dinnanzi alle conseguenze della sua propria mancanza di cooperazione con le giurisdizioni alle fini di un avvicinamento tra egli e le sue ragazze.
57. Il Governo conclude che le giurisdizioni interne hanno preso le loro decisioni nell’interesse del bambino.
Secondo lui, ? a torto che il richiedente afferma che non c’? stata perizia tecnica a proposito del bambino o delle capacit? parentali del richiedente. Da una parte, la corte di appello ha fondato la sua decisione sui conclusioni del controllo effettuato durante parecchi anni sul bambino ed il richiedente. Altra parte, le giurisdizioni interne hanno dovuto valutare se tutte le condizioni previste dalla legge erano assolte per dichiarare il bambino adottabile.
58. Infine, il Governo obietta che ? il richiedente s? che ha deciso, senza scrupoli, di portare la sua figlia con lui in una traversata del Mediterraneo in barca, che dividono lei cos? del resto della sua famiglia, per ottenere pi? facilmente un permesso di soggiorno in Italia. Il bambino, scrive, ? fallito morire in mare, a causa della decisione presa dal richiedente” mentre “le autorit? italiane hanno preso cura di lei e [gli hanno dato] un avvenire.”
2. Valutazione della Corte
ha, Principi generali
59. La Corte constata a titolo preliminare che non ? contestato che la dichiarazione di adottabilit? di A. costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto del richiedente al rispetto della sua vita familiare. Ricorda che una tale ingerenza non ? compatibile con l’articolo 8 che se assolve le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di inseguire un scopo legittimo, e di essere necessario in una societ? democratica. La nozione di necessit? implica che l’ingerenza si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia proporzionata in particolare allo scopo legittimo ricercato (vedere, Gnahor? c. Francia, no 40031/98, ? 50, CEDH 2000 IX, Couillard Maugery c. Francia, no 64796/01, ? 237, 1 luglio 2004, e Puntatori c. Portogallo, no 19554/09, ?74, 10 aprile 2012.
60. La Corte ricorda che al di l? della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 mette al carico dello stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. Cos?, l? dove l’esistenza di un legame familiare si trova stabilita, lo stato deve in principio agire in modo da permettere a questo legame di svilupparsi (vedere, Olsson c. Svezia (no 2), 27 novembre 1992, ? 90, serie Ha no 250. La frontiera tra gli obblighi positivi e negativi che derivano dell’articolo 8 non suscita una definizione precisa, ma i principi applicabili sono tuttavia comparabili. In particolare, nei due casi, bisogna avere esattamente riguardo equilibrio a predisporre tra gli interessi concorrenti, tenendo tuttavia conto di ci? che l’interesse superiore del bambino deve costituire la considerazione determinante che, secondo la sua natura e la sua gravit?, pu? prevalere su quello del genitore, Kearns c. Francia, no 35991/04, ? 79, 10 gennaio 2008. In particolare, l’articolo 8 non saprebbe autorizzare un genitore a vedere prendere delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino (vedere Johansen c). Norvegia, 7 agosto 1996, ? 78, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996 III, e Gnahor?, precitata, ? 59. Cos?, in materia di adozione, la Corte ha ammesso gi? che possa essere dell’interesse del minore di favorire l’instaurazione di legami affettivi stabili coi suoi genitori nutritivi (Johansen, precitata, ? 80, e Kearns, precitata, ? 80.
61. La Corte constata anche che, nell’ipotesi degli obblighi negativi come in quella degli obblighi positivi, lo stato gode di un certo margine di valutazione (vedere W. c). Regno Unito, 8 luglio 1987, ? 60, serie Ha no 121 che varia secondo la natura delle questioni in controversia e la gravit? degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che arrivano a rompere i legami tra un bambini e la sua famiglia siano applicate solamente nelle circostanze eccezionali, questo essere-a-argomento unicamente nei casi dove i genitori si sono mostrati particolarmente indegni, Clemeno ed altri c. Italia, no 19537/03, ? 60, 21 ottobre 2008, o quando sono giustificate da un’esigenza fondamentale riguardo l’interesse superiore del bambino, vedere ? 84 Johansen, precitata,; P., C. e S. c. Regno Unito, no 56547/00, ? 118, CEDH 2002 VI. Questo approccio pu? essere allontanato tuttavia in ragione della natura della relazione genitore-bambino, quando il legame ? molto limitato, S?derb?ck c. Svezia, 28 ottobre 1998, ?? 30-34, Raccolta 1998 VII.
62. Appartiene ad ogni Stato contraente di dotare si di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire il rispetto degli obblighi positivi che gli toccano in virt? dell’articolo 8 della Convenzione ed alla Corte di ricercare se, nell’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni legali applicabili, le autorit? interne hanno rispettato le garanzie volute dall’articolo 8, tenendo particolarmente conto dell’interesse superiore del bambino (vedere, mutatis mutandis, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], no 41615/07, ? 141, CEDH 2010, K.A.B. c. Spagna, no 59819/08, ? 115, 10 aprile 2012.
63. A questo riguardo e trattandosi dell’obbligo per lo stato di arrestare delle misure positive, la Corte non ha smesso di dire che l’articolo 8 implica il diritto per un genitore alle misure proprie a riunirlo col suo bambino e l’obbligo per le autorit? nazionali di prenderli (vedere, per esempio, Eriksson, ? 71, serie Ha no 156, e Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, ? 91, serie Ha no 226-ha; P.F. c. Polonia, no 2210/12, ? 55, 16 settembre 2014. In questo genere di causa, il carattere adeguato di una misura si giudica alla rapidit? del suo collocamento in opera, Maumousseau e Washington c. Francia, no 39388/05, ? 83, 6 dicembre 2007; Zhou c. Italia, precitata, ? 48.
b, Applicazione di questi principi
64. La Corte considera che il punto decisivo nello specifico consiste in sapere dunque se, prima di annullare il legame di filiazione, le autorit? nazionali hanno preso tutte le misure necessarie ed adeguate che si poteva esigere ragionevolmente di esse affinch? il bambino possa condurre una vita familiare normale con suo padre.
65. La Corte ricorda che esiste un largo consenso-ivi compreso in diritto internazionale -circa all’idea che in tutte le decisioni concernente i bambini, il loro interesse superiore deve prevalere, Neulinger e Shuruk, precitata, ? 135.
66. La Corte nota che le autorit? italiane hanno preso incaricate il richiedente e la sua figlia dal loro arrivo in Italia con barca.
A questo riguardo, la Corte non pu? prendere in conto l’argomento del Governo secondo che il richiedente avrebbe portato la sua figlia in Italia per ottenere pi? facilmente un permesso di soggiorno. Nella mancanza di elementi obiettivi nella pratica che accrediterebbero l’idea che lo scopo del richiedente era di utilizzare il bambino per ottenere pi? facilmente un permesso di soggiorno in Italia, non saprebbe speculare sulle motivazioni del richiedente e sulla sua scelta di lasciare allora la Libia con la sua figlia vecchia di due anni.
67. Al loro arrivo in Italia nel febbraio 2009, il richiedente e la sua figlia furono inseriti in un progetto per l’accoglimento dei profughi. Furono accolti in un centro ed i servizi sociali sorvegliarono la situazione del bambino che sembrava essere disorientata in seguito a certe esperienze vissute nel passato.
68. Il 2 aprile 2009, il richiedente fu arrestato ed il bambino fu trasferito in un focolare. Era traumatizzata e si svegliava piangendo la notte. Questo ? perch? fu deciso di porrla in famiglia di accoglimento, per offrirgli un ambiente stabile.
69. La Corte nota che ha espresso il suo interesse per il bambino durante la sua detenzione, il richiedente, ed una volta prosciolta, ha chiesto ad incontrarla. Ha riconosciuto che il bambino viveva in un ambiente sereno e che era necessario, del suo lato, che trova un lavoro.
70. L’unica incontro autorizzato col bambino che ha avuto luogo il 30 luglio 2012, conobbe un svolgimento difficile, in ragione probabilmente per il fatto che il richiedente non aveva visto pi? la sua figlia da tre anni mentre si trattava di una bambina in bassa et?, paragrafi 19-20 qui sopra. Poi il richiedente trasloc? e non diede pi? di notizie ai servizi sociali durante tre mesi, prima di ridomandare un incontro col bambino.
La Corte nota che nessuna perizia psicologica che mira a verificare la capacit? del richiedente ad esercitare il suo ruolo di genitore non ha avuto luogo e che se ? vero che parecchi rapporti sullo stato psicologico del bambino sono stati depositati dinnanzi alle giurisdizioni interne, la decisione di rompere il legame genitore-bambino si ? basata in modo esclusiva sui rapporti dei servizi sociali che avevano osservato il richiedente all’epoca del suo arrivo in Italia nel 2009 ed all’epoca dell’unica ed unico incontro col bambino.
71. Di pi?, se ? vero che i rapporti depositati dai servizi sociali dopo l’incontro (?? 20-23) facevano stato di una situazione difficile per il bambino, la Corte rileva tuttavia anche che suddetti rapporti non si basavano sempre su un’osservazione diretta della situazione coi periti, ma si riferivano in grande parte alle affermazioni della famiglia di accoglimento del bambino.
72. Il 23 gennaio 2014, il tribunale ha deciso di dichiarare il bambino adottabile. Il tribunale ha giudicato che il richiedente non era in grado di occuparsi del bambino e di comprendere i suoi bisogni. Ha notato inoltre che nelle due lettere che aveva mandato alla sua figlia, il richiedente non aveva espresso l’intenzione di ottenere ne di nuovo la guardia. Il tribunale ha rimproverato anche al richiedente di avere portato la sua figlia in Italia con lui. Non ha stimato necessario di ordinare una perizia per verificare se il richiedente era capace di esercitare il suo ruolo parentale o se la sua relazione col bambino fosse segnata da un deficit affettivo.
73. La corte di appello ha confermato il giudizio del tribunale. Non ha preso in considerazione l’evoluzione della situazione del richiedente, n? stimato lei neanche necessario di ordinare una perizia sulle capacit? parentali del richiedente, ma ha giudicato tuttavia che questo ultimo non era in grado di esercitare il suo ruolo di padre, basandosi essenzialmente sui rapporti che i servizi sociali avevano preparato nel 2009. La corte di appello ha considerato che il richiedente aveva un atteggiamento autoritario, padre padrone, rilevando che, una volta uscita da prigione, aveva affermato a pi? riprese che non era prestito a prendere in considerazione di altre soluzioni concernente il collocamento della sua figlia, dichiarando che “i bambini appartengono ai genitori.” Secondo la corte di appello, la dichiarazione di adottabilit? non aveva lei stessa rotto nessuno legame familiare, dato che il bambino, in risposta alle questioni dei servizi sociali, aveva negato di riferirsi a suo padre biologico ed alla sua esperienza passata. Ai suoi occhi, il bambino si trovava in un stato di abbandono dunque, il padre non potendo garantire le cure necessarie.
74. La Corte stima innanzitutto che le autorit? nazionali non hanno sufficientemente ?uvr? per facilitare i contatti tra A. ed i richiedenti.
Ricorda che nei casi cos? delicati e complessi, il margine di valutazione lasciata alle autorit? nazionali competenti varia secondo la natura delle questioni in controversia e la gravit? degli interessi in gioco. Se le autorit? godono di una grande latitudine per valutare la necessit? di prendere incaricati un bambino, in particolare quando c’? emergenza, la Corte deve tuttavia avere acquisito la convinzione che nella causa in questione, esistevano delle circostanze che giustificano il ritiro del bambino. Incombe sullo stato convenuto di stabilire che le autorit? hanno valutato con cura l’incidenza che avrebbe sui genitori ed il bambino la misura di adozione, e previsto altre soluzioni che la presa incaricata del bambino prima di mettere uguale misura ad esecuzione, K. e T. c. Finlandia [GC], no 25702/94, ? 166, CEDH 2001 VII; Kutzner, precitata).
75. La Corte lo ripete con forza: nelle cause di questo tipo, l’interesse del bambino deve passare prima di tutta altra considerazione. Ricorda anche che non gli appartiene di sostituire la sua valutazione a quella delle autorit? nazionali competenti in quanto alle misure che sarebbero dovute essere prese, perch? queste autorit? sono, difatti, in principio pi? meglio posto per procedere ad una tale valutazione, del fatto in particolare che sono in contatto diretto col contesto della causa e le parti implicate. Deve controllare per?, sotto l’angolo della Convenzione, le decisioni che suddette autorit? hanno reso nell’esercizio del loro potere di valutazione.
76. La Corte nota che dopo la separazione di col richiedente, il bambino ? stato posto in una famiglia di accoglimento nella quale si ? buona si inserito. Tuttavia, la Corte rileva che una volta il richiedente liberato dopo essere stato prosciolto, mai le giurisdizioni interne non hanno considerato delle misure meno radicali che l’orientamento di A. verso l’adozione per evitare l’allontanamento definitivo ed irreversibile del bambino di suo padre, misura potendo andare contro l’interesse superiore del bambino.
77. Inoltre, in ci? che riguarda la mancanza di legami tra il richiedente e le sue ragazze, ragione sulla quale la corte di appello si ? appellata per dichiarare il bambino in stato di abbandono, la Corte noto che le autorit? competenti erano responsabili della situazione di rottura familiare che si ? installata tra i 2 aprili 2009, data dell’arresto del richiedente, ed il 7 luglio 2011, data della sua liberazione.
78. La Corte ricorda anche che il fatto che un bambino possa essere accolto in una cornice pi? propizia alla sua educazione non saprebbe in si giustificare che lo si sottragga con la forza alle cure dei suoi genitori biologici; uguale ingerenza nel diritto dei genitori, a titolo dell’articolo 8 della Convenzione, a godere di una vita familiare col loro bambino deve rivelarsi ancora “necessaria” in ragione di altre circostanze, K. e T. c. Finlandia [GC], precitata, ? 173.
79. La Corte nota che alla differenza della maggior parte delle cause che la Corte ha avuto l’occasione di esaminare, nello specifico non ? stato dimostrato che il bambino era stato esposto alle situazioni di violenza o di maltraitance (vedere, ha contrario, Dewinne c. Belgio, d?c.), no 56024/00, 10 marzo 2005; Zakharova c. Francia, d?c.), no 57306/00, 13 dicembre 2005, n? agli abusi sessuali (vedere, ha contrario, Covezzi e Morselli c. Italia, no 52763/99, ? 104, 9 maggio 2003. I tribunali non hanno constatato neanche nell’occorrenza di deficit affettivi (vedere, ha contrario, Kutzner, precitata, ? 68, o ancora un stato di salute che inquieta o un squilibrio psichico dei genitori (vedere, ha contrario, Bertrand c. Francia, d?c.), no 57376/00, 19 febbraio 2002; Couillard Maugery c. Francia, precitata, ? 261.
80. Nella presente causa, la presa incaricata del bambino del richiedente ? stata ordinata al motivo che il richiedente non era in grado di prendere cura di lei e che un ritorno presso di lui sarebbe stato nocivo per il bambino. Tuttavia, la Corte nota che la separazione tra i richiedenti ed il bambino sono stati provocati dall’arresto del richiedente; che, tre anni dopo, il richiedente ? stato prosciolto; e che le giurisdizioni interne non gli hanno permesso allora di vedere il bambino che una sola volta. ? in seguito a questo unico incontro, senza avere ordinato nessuna perizia a proposito del richiedente n? tentato di mettere in opera un qualsiasi percorso di avvicinamento tra il richiedente ed i bambini, che hanno giudicato che non era capace di esercitare il suo ruolo parentale.
La Corte rileva sebbene alla sua uscita di prigione il richiedente ha chiesto subito ad incontrare la sua figlia, gli ha indirizzato delle lettere e ha fatto i passi giuridici necessari per esercitare il suo diritto di visita. Stima dunque che si saprebbe considerare solamente il richiedente si disinteressava della sua figlia, come le giurisdizioni interni l’hanno affermato. La Corte non perde di vista che alla sua uscita di prigione il richiedente era senza lavoro e non aveva domicilio fisso.
81. La Corte dubita del carattere adeguato degli elementi su che le autorit? si sono appellate per concludere che il richiedente non era in grado di esercitare il suo ruolo parentale e che era pericoloso per il bambino. La Corte ? di parere che prima di aprire un procedimento di adottabilit?, le autorit? avrebbero dovuto prendere delle misure concrete per permettere al bambino di riannodare dei legami con suo padre; e ci? tanto pi? che il richiedente era passato tre anni senza avere nessuno contatto con la sua figlia di cui i due anni passati in detenzione.
82. La Corte riafferma che il ruolo delle autorit? di protezione sociale ? precisamente di aiutare le persone in difficolt?, di guidarli nei loro passi e nel consigliere, entra altri, in quanto ai differenti tipi di sussidi sociali disponibili, alle possibilit? di ottenere una casa popolare o agli altri mezzi di sormontare le loro difficolt?, Saviny c. Ucraina, no 39948/06, ? 57, 18 dicembre 2008; R.M.S. c. Spagna no 28775/12, ? 86, 18 giugno 2013. Nel caso delle persone vulnerabili, le autorit? devono dare prova di un’attenzione particolare e devono garantirloro una protezione aumentata, B. c. Romania (no 2), no 1285/03, ?? 86 e 114, 19 febbraio 2013; Todorova c. Italia, no 33932/06, ? 75, 13 gennaio 2009, Zhou, precitata, ?? 58-59.
83. Nello specifico, la Corte ? di parere che la necessit? che era fondamentale, di preservare per quanto possibile il legame tra i richiedenti e la sua figlia non ? stata presa debitamente in considerazione-sapendo che l’interessato si trovava peraltro in situazione di vulnerabilit?, tenuto conto di ci? che era estero e veniva di uscire da prigione dopo due anni di detenzione ingiusta, poich? ? stato prosciolto.
La Corte nota che la decisione di rompere il legame familiare non sia stata preceduta da una valutazione seria ed attenta della capacit? del richiedente ad esercitare il suo ruolo di genitore, ed in particolare di nessuna perizia psicologica, e che nessuno tentativo di salvaguardare il legame non sia stato previsto. Le autorit? non hanno esposto degli sforzi adeguati per preservare il legame familiare tra il richiedente e le sue ragazze e favorire ne lo sviluppo. Le autorit? giudiziali si sono limitate a prendere in considerazione l’esistenza di certe difficolt?, mentre queste avrebbero potuto, con ogni probabilit?, essere sormontate per mezzo di un’assistenza sociale mirata. Il richiedente non si ? visto offrire nessuna fortuna di riannodare dei legami con la sua figlia: difatti nessuno perito ? stato incaricato di valutare le sue competenze o il suo profilo psicologico. Di pi?, un solo incontro ? stato autorizzato col bambino. Nessuno percorso di avvicinamento o di terapia familiare non ? stato previsto. Del resto, nessuna spiegazione convincente potendo giustificare la soppressione del legame di filiazione paterna tra i richiedenti e la sua figlia non ? stata fornita dal Governo.
84. Avuto riguardo a queste considerazioni e nonostante il margine di valutazione dello stato convenuto la Corte conclude in materia, che le autorit? italiane, prevedendo che la soluzione di una rottura del legame familiare, non hanno esposto degli sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare il diritto del richiedente a vivere col suo bambino, elemento del suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantito con l’articolo 8. C’? stata dunque violazione di questa disposizione.
85. Tenuto conto di ci? che il bambino ? stato adottato oramai, la Corte precisa che questa constatazione di violazione non saprebbe essere compreso come cortese lo stato a rimettere il minore all’interessato.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
86. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
87. Il richiedente richiede 500 000 euro (EUR, a titolo del danno che avrebbe subito a causa della violazione dell’articolo 8,).
88. Il Governo stima questa somma eccessiva.
89. Tenendo conto delle circostanze dello specifico e della sua constatazione secondo che le autorit? italiane non hanno esposto degli sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare il diritto del richiedente a vivere col suo bambino, ignorando cos? l’articolo 8 della Convenzione, la Corte considera che l’interessato ha subito un danno giuridico che non saprebbe essere riparato dalla sola constatazione di violazione. Stima, tuttavia, che la somma richiesta ? eccessiva. Avuto riguardo all’insieme degli elementi di cui dispone e deliberando in equit?, siccome lo vuole l’articolo 41 della Convenzione, stima che conviene fissare la somma ad assegnare all’interessato per suddetto danno giuridico a 32 000 EUR.
B. Oneri e spese
90. Giustificativi all’appoggio, il richiedente chiede anche 29 335,61 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alla Corte.
91. Il Governo contesta questo importo.
92. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti nel suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo di 5 000 EUR ogni onere confuso e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
93. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva in virt? dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 32 000 EUR, trentaduemila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
ii. 5 000 EUR, cinquemila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Fato ?Arac? P?ivi Hirvel?
Cancelliera collaboratrice Presidentessa