Conclusione Parzialmente inammissibile; Violazione dell’art. 6-1; violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; violazione dell’art. 13; danno morale – risarcimento; Danno materiale – domanda respinta
TERZA SEZIONE
CAUSA ABRAMIUC C. ROMANIA
( Richiesta no 37411/02)
SENTENZA
STRASBURGO
24 febbraio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Abramiuc c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente,
Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici, e di Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 3 febbraio 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 37411/02) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. I. A. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 16 settembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. R. – H. Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 25 maggio 2007, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1951 e ha risieduto a Negostina, nel dipartimento di Suceava.
A. Il primo procedimento riguardante il pagamento dei diritti di autore
5. Il 31 maggio 1984, il richiedente che esercitava la professione d’ ingegnere chimico in un’impresa di stato, fu riconosciuto come l’autore di un’invenzione e si vide rilasciare un brevetto dell’ufficio nazionale delle invenzioni e delle marche. Tra il 1984 e il 1991, questa invenzione fu utilizzata nella produzione industriale dall’impresa di stato in questione.
6. Nel 1991, dopo la caduta del regime comunista in Romania, l’impresa fu riorganizzata in una società per azioni, a capitale pubblico, sotto il nome di S.C. Retrom S.p.A. Continuò ad utilizzare nella sua produzione industriale l’invenzione del richiedente senza per questo versargli dei diritti d’autore, ragione per cui citò la società in giustizia il 14 ottobre 1992.
7. Con un giudizio del 12 settembre 1994, il tribunale dipartimentale di Iaşi fece diritto all’azione ed ordinò alla parte convenuta (“la società debitrice”) di pagare al richiedente 253 942 510 lei rumeni (ROL) abbinati di un tasso di interesse annuo del 6%.
8. Con una sentenza del 7 dicembre 1994, la corte di appello di Iaşi respinse l’appello della società debitrice. Con una sentenza del 21 marzo 1995, la Corte suprema di giustizia (“la Corte suprema”) respinse anche il ricorso di questa.
B. I tentativi che miravano all’esecuzione costretta del giudizio del 12 settembre 1994
9. In vista dell’esecuzione costretta del giudizio del 12 settembre 1994, il richiedente investì l’ufficiale giudiziario di giustizia ed impegnò parecchi procedimenti che non arrivarono all’esecuzione pronta e completa di suddetto giudizio, in ragione in particolare dei rinvii dell’esecuzione accordata dal procuratore generale della Romania o dai tribunali e delle opposizioni all’esecuzione formata dalla società debitrice.
10. Come risulta da una lettera del 10 marzo 1997 indirizzata al richiedente dalla corte dei conti, la società debitrice è stata oggetto di un’inchiesta per avere ritirato tra ottobre e dicembre 1996 circa 600 000 000 di ROL dal suo conto “per evitare un’eventuale esecuzione costretta tramite sequestro dei conti.” I risultati dell’inchiesta penale condotta contro i dirigenti dell’impresa non sono stati comunicati alla Corte.
11. Nel 2003, la società fu privatizzata. Lo stato vendette le sue azioni ed il capitale dell’impresa diventò quindi integralmente privato.
12. Con una lettera del 15 marzo 2005, l’amministrazione delle finanze pubbliche informò l’ufficiale giudiziario di giustizia incaricato dell’esecuzione del giudizio del 12 settembre 1994 che la società doveva allo stato quasi 9 miliardi di ROL e che un procedimento di esecuzione forzata immobiliare era in corso.
1. I rinvii dell’esecuzione ordinata dal procuratore generale della Romania
13. Su richiesta della società debitrice, il 3 aprile ed il 24 novembre 1995 ed il 31 maggio 1996, il procuratore generale della Romania ordinò dei rinvii dell’esecuzione del giudizio definitivo del 12 settembre 1994. Nessun motivo che giustificava questi rinvii fu comunicato al richiedente.
14. Con una lettera del 24 maggio 1996 indirizzata alla società debitrice, la procura generale della Romania ricordò alla direzione della società i consigli dati all’epoca di un’udienza che si era svolta il 27 marzo 1996 presso la sede della procura, ossia richiedere la sospensione dei procedimenti di sequestro per attribuzione ¬ pendenti così come il rinvio dell’esecuzione costretta del giudizio del 12 settembre 1994.
2. L’istanza di revisione del giudizio del 12 settembre 1994 ed il rinvio dell’esecuzione forzata ordinata nella cornice di questo procedimento
15. In una data non precisata, la società debitrice formò un’istanza di revisione del giudizio del 12 settembre 1994. Sollecitò anche un rinvio dell’esecuzione di questo giudizio fino all’esame della sua istanza di revisione.
16. Il 16 giugno 1995, la Corte suprema rinviò la causa dinnanzi al tribunale dipartimentale di Suceava, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia.
17. Il 21 novembre 1995, questo respinse l’istanza di rinvio dell’esecuzione.
18. Il 20 marzo 1997, accolse una nuova istanza di rinvio dell’esecuzione formata dalla società debitrice, in attesa della conclusione definitiva di un altro procedimento iniziato dalla società, relativa all’annullamento del brevetto d’inventore del richiedente, il procedimento C sotto. Il tribunale decise, per lo stesso motivo, di sospendere il procedimento di revisione.
19. Il 27 giugno 1997, la corte di appello di Suceava accolse l’appello del richiedente contro la decisione di sospendere il procedimento di revisione ed ordinò al tribunale dipartimentale di perseguirla. Dichiarò inammissibile il ricorso contro la decisione di rinvio dell’esecuzione del giudizio del 12 settembre 1994, al motivo che simile decisione, in ragione del suo carattere preliminare, poteva essere attaccata solo all’epoca delle vie di ricorso esercitate contro il giudizio reso al merito alla causa.
20. Su un ricorso della società debitrice, con una sentenza del 31 ottobre 1997, la Corte suprema confermò la decisione resa il 27 giugno 1997 dalla corte di appello di Suceava. Giudicò che, trattandosi del carattere facoltativo della sospensione prevista dall’articolo 244 § 1 del codice di procedimento civile, non c’erano motivi per sospendere il procedimento di revisione. La giurisdizione suprema notò anche che “l’istanza si revisione [era] stata introdotta allo scopo evidente di impedire l’esecuzione di una decisione irrevocabile.”
21. Riprendendo l’esame dell’istanza di revisione formata dalla società debitrice, il tribunale dipartimentale di Suceava accolse questa istanza con un giudizio del 12 marzo 1998 e, quindi, annullò il giudizio del 12 settembre 1994 e respinse l’azione del richiedente deciso da questo giudizio come essendo mal fondata.
22. Con una sentenza del 27 marzo 2001, la corte di appello di Suceava accolse l’appello del richiedente contro il giudizio del 12 marzo 1998 e, quindi, respinse l’istanza di revisione, considerando che il 23 gennaio 2001 la Corte suprema aveva confermato definitivamente la validità del brevetto d’invenzione del richiedente, il procedimento C sotto. Questa sentenza fu confermata da una sentenza del 30 novembre 2001 della Corte suprema che annullò il ricorso introdotto dalla società debitrice per difetto di pagamento dei diritti di bollo.
3. La pratica d’esecuzione no 33/1995. La prima opposizione all’esecuzione costretta del giudizio del 12 settembre 1994 e l’istanza di rinvio all’esecuzione formata dalla società debitrice
23. In vista dell’esecuzione costretta del giudizio del 12 settembre 1994, la pratica no 33/1995 fu aperta nel 1995, su richiesta del richiedente, dall’ufficio degli ufficiali giudiziari di giustizia presso il tribunale dipartimentale di Iaşi. Due tentativi di esecuzione su dei beni mobili della società debitrice ebbero luogo il 5 aprile 1995 ed il 17 dicembre 1996.
24. Il 18 dicembre 1996, la società debitrice investì il tribunale dipartimentale di Iaşi di un’opposizione all’esecuzione costretta del giudizio in questione. Chiese per di più un rinvio dell’esecuzione, al motivo che l’impresa rischiava di essere obbligata a cessare la sua attività in ragione del collocamento sotto sequestro delle sue attrezzature. Rilevò anche che un procedimento avente per oggetto l’annullamento del brevetto del richiedente era pendente.
25. Con una sentenza interlocutoria del 19 dicembre 1996, il tribunale ordinò il rinvio dell’esecuzione fino al termine definitivo dell’opposizione all’esecuzione di cui era investito. Il 10 marzo 1997, la corte di appello di Iaşi dichiarò inammissibile l’appello del richiedente al motivo che simile decisione, in ragione del suo carattere preliminare, poteva essere attaccata solo all’epoca delle vie di ricorso esercitate contro la decisione resa al merito della causa. Su un ricorso in ricorso del richiedente, la Corte suprema, con una sentenza del 30 settembre 1997, riprese il motivo invocato dalla corte di appello e respinse questo ultimo.
26. Per ciò riguardava l’esame sul merito dell’opposizione all’esecuzione, sei rinvii furono pronunciati tra il 3 febbraio ed il 29 settembre 1997 in attesa della conclusione delle vie di ricorso formate dal richiedente contro la sentenza interlocutoria del 19 dicembre 1996 (paragrafo 25 sopra). Il 23 marzo 1998, il tribunale dipartimentale sospese l’esame dell’opposizione in attesa del risultato definitivo dei procedimenti aventi come oggetto uno la revisione del giudizio del 12 settembre 1994 e l’altro l’annullamento del brevetto del richiedente. Il 6 settembre 1999, il tribunale respinse un’istanza del richiedente che tendeva alla ripresa dell’esame della causa, al motivo che i due procedimenti che avevano giustificato la sua sospensione non erano stati ancora decisi.
27. In una data non precisata, l’esame al merito dell’opposizione fu ripreso. I dibattimenti ebbero luogo il 25 febbraio 2002.
28. Con un giudizio del 4 marzo 2002, il tribunale dipartimentale di Iaşi respinse l’opposizione all’esecuzione formata dalla società debitrice.
29. Con una sentenza definitiva del 21 giugno 2002, la corte di appello di Iaşi fece diritto al ricorso in ricorso della società ed accolse l’opposizione all’esecuzione contro le misure di esecuzione forzata compiute nella pratica no 33/1995. Considerò che l’esecuzione costretta si sarebbe dovuta concludere in seguito al sequestro-attribuzione convalidato dal giudizio del 21 luglio 2000 del tribunale di prima istanza di Paşcani (paragrafo 44 sotto). Il richiedente fu condannato a pagare 255 000 000 di ROL alla parte convenuta a titolo degli oneri di giustizia.
4. La pratica di esecuzione no 17/2002. La seconda opposizione all’esecuzione costretta del giudizio del 12 settembre 1994
30. Dato che erano passati sei anni nel procedimento di esecuzione forzata iniziato sotto la pratica no 33/1995, il richiedente chiese una nuova attualizzazione del suo credito rispetto al tasso d’inflazione. Una nuova pratica di esecuzione, no 17/2002, fu aperta dunque il 4 febbraio 2002 per decisione del tribunale di prima istanza di Paşcani.
31. Con un verbale preparato il 11 febbraio 2002, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette al calcolo del valore riattualizzato del credito del richiedente e fissò un nuovo importo di 5 525 300 541 ROL.
32. Il 18 e 19 febbraio 2002, la società debitrice mise a disposizione del richiedente un importo totale di 53 000 000 di ROL che questo incassò il 17 maggio 2002.
33. Il 19 febbraio 2002, il tribunale di prima istanza di Paşcani respinse un’istanza per direttissima presentata dalla società debitrice che aveva per oggetto il rinvio all’esecuzione della decisione del 4 febbraio 2002 (paragrafo 30 sopra).
34. Durante l’anno 2002, la società investì il tribunale dipartimentale di Iaşi di un’opposizione all’esecuzione avente come oggetto l’annullamento del verbale dell’ 11 febbraio 2002.
35. Il 18 aprile 2002, il tribunale dipartimentale declinò la sua competenza a favore del tribunale di prima istanza di Paşcani.
36. Con un giudizio dell’ 11 marzo 2003, il tribunale di prima istanza di Paşcani accolse l’opposizione all’esecuzione ed annullò il verbale dell’ 11 febbraio 2002. Il richiedente formò un ricorso contro questo giudizio. L’ 11 novembre 2003, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia, la nuova denominazione della Corte suprema di giustizia (“l’Alta Corte”) rinviò la causa dinnanzi al tribunale dipartimentale di Vrancea per una buona amministrazione della giustizia. Con una sentenza dell’8 marzo 2004, questo fece diritto al ricorso formato dal richiedente e rinviò la causa dinnanzi al tribunale di prima istanza di Focşani per un nuovo esame. Con una sentenza del 25 gennaio 2005, l’Alta Corte respinse un’istanza di revisione formata dalla società debitrice contro questa sentenza.
37. Il 2 settembre 2004, l’ufficiale giudiziario di giustizia preparò un verbale di esecuzione con cui, dopo avere dedotto gli importi percepiti dal richiedente, procedette al calcolo del valore riattualizzato del suo credito, stabilendo un importo di 7 630 440 047 ROL a carico della società debitrice.
38. Risulta da un verbale preparato il 18 marzo 2005 dall’ufficiale giudiziario di giustizia che l’asta pubblica di un bene immobiliare della società debitrice in vista del recupero del credito del richiedente non aveva avuto successo tanto che l’amministrazione fiscale aveva impegnato anche un procedimento d’ esecuzione forzata contro la società.
39. In seguito al rinvio della pratica dinnanzi al tribunale di prima istanza di Focşani in vista dell’esame dell’opposizione (paragrafo 36 sopra) una perizia contabile fu effettuata il 31 ottobre 2004 in vista della nuova attualizzazione dell’importo dell’indennizzo stabilito dal giudizio del 12 settembre 1994 così come della determinazione delle somme già saldate dalla debitrice nell’esecuzione di questo giudizio. Secondo questa perizia, la somma totale versata da questa al richiedente era di 576 620 739 ROL e la somma restante da saldare era di 67 695 486 197 ROL. Il 7 febbraio 2005, la società debitrice contestò questa perizia.
40. Il 7 luglio 2005, una transazione autenticata dal notaio pubblico fu conclusa tra da un lato la società debitrice, e dall’altro il richiedente ed un altro creditore della società. Ai termini di questa transazione, la società versava a questi una somma totale di 4 500 000 000 di ROL in vista dell’estinzione di tutte le controversie legate all’esecuzione del giudizio del 12 settembre 1994, e che erano oggetto delle pratiche pendenti dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e dinnanzi all’ufficiale giudiziario di giustizia. Risulta delle affermazioni del richiedente, non contestate dal Governo, che questa transazione prese anche in conto le pratiche di esecuzione aperte contro il richiedente in vista del recupero da parte della società degli oneri di giustizia stabiliti dalle sentenze del 21 giugno 2002 e del 24 gennaio 2003. La transazione menzionava espressamente: “in seguito alla conclusione e all’esecuzione della presente transazione, le parti dichiarano di non avere nessuna altra pretesa reciproca derivante dal giudizio [del 12 septembre1994].” Il richiedente ricevette 2 500 000 000 di ROL in seguito a questa transazione.
41. Il 27 marzo 2006 ebbero luogo i dibattimenti dinnanzi al tribunale di prima istanza di Focşani. Il rappresentante della società invitò il tribunale a prendere nota di suddetta transazione. Il consigliere del richiedente precisò che non accettava questa transazione e chiese al tribunale di respingere l’opposizione all’esecuzione.
42. Con un giudizio reso lo stesso giorno, il tribunale di prima istanza di Focşani respinse l’opposizione all’esecuzione per essere restata senza oggetto in ragione della suddetta transazione.
43. Con una lettera del 27 agosto 2007 indirizzata alla cancelleria, il richiedente stimò che la transazione del 7 luglio 2005 era profondamente ingiusta nella misura in cui la somma indicata era nettamente inferiore al valore del suo credito, come risultava dalla perizia contabile del 31 ottobre 2004. Notò di avere accettato tuttavia la transazione per evitare di esporre ancora la sua famiglia alle minacce “da parte di quelli che aveva acquistato le azioni della S.C. Retrom S.p.A.” e per impedire il collocamento sotto sequestro dei suoi beni in vista del recupero d< parte della società debitrice degli oneri di giustizia accordati a questa con le sentenze del 21 giugno 2002 e del 24 gennaio 2003.
5. I procedimenti di sequestro-attribuzione e d’esecuzione forzata immobiliare
44. Cozzando contro il rifiuto della società debitrice di versargli l’indennità stabilita dal giudizio del 12 settembre 1994, il richiedente iniziò parecchi procedimenti di sequestro-attribuzione per ricuperare il suo credito:
-un primo procedimento di sequestro-attribuzione cominciò nel gennaio 1995 e fu deciso definitivamente da una sentenza del 28 novembre 2001 della corte di appello di Iaşi che convalidò un sequestro-attribuzione per un importo totale di 125 749 689 ROL a favore di quattro creditori della società in questione tra cui il richiedente;
-in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata immobiliare iniziato nel 1997 dal richiedente, il 12 gennaio 2000, il tribunale di prima istanza di Paşcani ordinò la vendita costretta di un bene immobiliare appartenente alla società debitrice mediante un prezzo di 55 000 000 di ROL. I documenti della pratica non permettono di conoscere la somma assegnata al richiedente in seguito a questa vendita;
-la seconda istanza di sequestro-attribuzione, formata dal richiedente nel 2000, fu decisa da un giudizio definitivo del 21 luglio 2000 del tribunale di prima istanza di Paşcani che convalidò il sequestro-attribuzione chiesto dal richiedente e da quattro altri creditori della società, per un importo di 523 620 739 ROL, ogni credito compreso.
-la terza istanza di sequestro-attribuzione formata dal richiedente nel 2002 fu respinta definitivamente da una sentenza del 4 novembre 2004 della corte di appello di Iaşi che giudicò che il limite del credito non era certo nella misura in cui il verbale dell’11 febbraio 2002 riguardante la sua nuova attualizzazione era stato annullato in seguito ad un’opposizione all’esecuzione, dal giudizio dell’11 marzo 2003 del tribunale di prima istanza di Paşcani (paragrafo 36 sopra).
45. Risulta dagli ordini di pagamento le cui copie sono state inserite nella pratica dal richiedente che, in virtù dei sequestro-attribuzioni ordinati a suo profitto, il 22 febbraio, il 24 maggio, l’8 giugno, il 15, 22 e 30 ottobre 2001, ed il 25 marzo ed il 2 agosto 2002, ricevette un importo totale di 473 620 739 ROL a titolo del suo credito contro la società debitrice.
C. Il procedimento relativo alla validità del brevetto del richiedente
46. Nel 1996, mentre l’esecuzione costretta della decisione del 12 settembre 1994 era stata iniziata, la società debitrice contestò in giustizia la validità del brevetto rilasciato al richiedente il 31 maggio 1984. Con un giudizio del 14 febbraio 1997, il tribunale dipartimentale di Bucarest accolse l’azione ed annullò il brevetto. Il richiedente interpose appello dinnanzi alla corte di appello di Bucarest. Il 4 giugno 1999, la Corte suprema, su richiesta della società, rinviò la causa dinnanzi alla corte di appello di Iaşi. Questa ultima fece diritto all’appello e respinse l’azione con una sentenza del 24 marzo 2000. Su ricorso della società, con una sentenza definitiva del 23 gennaio 2001, la Corte suprema confermò la validità del brevetto.
D. Il secondo procedimento che cade sul pagamento dei diritti di autore
47. Il 23 maggio 1995, il richiedente citò di nuovo in giustizia la società debitrice, adducendo che questa aveva continuato ad utilizzare la sua invenzione anche dopo la data in cui aveva introdotto la sua prima azione che mirava alla concessione dei diritti di autore (il procedimento A sopra).
48. Con un giudizio del 16 ottobre 1995, il tribunale dipartimentale di Iaşi respinse l’azione, al motivo che la parte convenuta non utilizzava più suddetta invenzione e che il diritto all’azione del richiedente era prescritto.
49. Il 2 febbraio 1996, la corte di appello di Iaşi annullò il giudizio del tribunale dipartimentale al motivo che aveva considerato a torto la prescrizione e gli rinviò la causa.
50. Con un giudizio del 16 dicembre 1996, il tribunale dipartimentale respinse il richiedente in merito alle sue pretese, considerando che era stato indennizzato integralmente per la sua invenzione.
51. Il richiedente interpose appello dinnanzi alla corte di appello.
52. Il 18 aprile 1997, su richiesta della società debitrice, la corte di appello sospese l’esame della causa al motivo che un procedimento che tendeva all’annullamento del brevetto del richiedente era pendente. Secondo l’interessato, la sospensione è durata fino al 23 aprile 2001.
53. Con una sentenza del 14 maggio 2001, la corte di appello respinse l’appello del richiedente contro il giudizio del 16 dicembre 1996. Con una sentenza del 28 giugno 2002, respinse anche il suo ricorso.
E. Il procedimento riguardante la nuova attualizzazione del credito derivante dal giudizio del 12 settembre 1994
54. Il 12 aprile 2000, il richiedente investì il tribunale dipartimentale di Iaşi di un’azione contro la società debitrice chiedendo la nuova attualizzazione del suo credito rispetto al tasso d’inflazione calcolato a partire dal 12 settembre 1994, data del giudizio. Secondo lui, fino all’introduzione di questa azione, non aveva ricevuto nessuna parte dell’indennizzo stabilito da questo giudizio.
55. Con un giudizio del 18 settembre 2000, il tribunale respinse l’azione al motivo che era prescritta. Giudicò che il richiedente avrebbe dovuto introdurre l’azione entro tre anni a partire dal momento in cui poteva rendersi conto del danno derivante dal rifiuto di esecuzione opposto dalla società debitrice, ossia a partire dal 1995, dato che questa decisione era diventata definitiva il 7 dicembre 1994, all’epoca della sua conferma da parte della corte di appello di Iaşi. Il tribunale ordinò al richiedente di versare alla parte convenuta 4 000 000 di ROL per oneri di giustizia.
56. Il richiedente interpose appello al motivo che la sua istanza di nuova attualizzazione non era prescritta. Espose che, avendo la società debitrice contestato la validità del brevetto d’invenzione ed avendo chiesto la revisione del giudizio del 12 settembre 1994, gli era quindi impossibile investire le giurisdizioni di un’azione per una nuova attualizzazione del credito in questione anteriore la sua conferma in giustizia tramite il rigetto dell’istanza di revisione, o il 27 marzo 2001 (paragrafo 22 sopra). In più, l’istanza di una nuova attualizzazione del credito avente un carattere accessorio al credito principale, non poteva essere prescritta anche molto tempo dopo che il credito principale non lo era.
57. Con una sentenza del 1 febbraio 2002, la corte di appello di Iaşi respinse l’appello, insistendo sul fatto che, fin dall’inizio dell’esecuzione forzata, il richiedente aveva cognizione del rifiuto della debitrice di conformarsi al giudizio in questione. Quindi, tenuto conto anche dell’inflazione accertata durante questo periodo, l’interessato avrebbe dovuto introdurre la sua azione entro tre anni a partire dal 7 dicembre 1994. Con la stessa sentenza, la corte di appello ordinò al richiedente di versare 223 000 000 ROL alla società debitrici per oneri di giustizia. La corte di appello considerò a questo riguardo che “senza sotto stimare ¬ il lavoro del consigliere della convenuta, [la corte doveva] prendere in conto il fatto che la causa di cui [era] stata investita [era] stata decisa sul fondamento di un’eccezione sollevata d’ufficio concernente la prescrizione del diritto all’azione. In queste circostanze, la parcella praticata dall’avvocato scelto, di un importo di 852 124 525 ROL, [era] eccessiva rispetto al problema di diritto in discussione e rispetto alla parcella minimale stabilita dall’unione degli avvocati della Romania.”
58. Il richiedente formò un ricorso su ricorso, insistendo sugli argomenti legati al carattere accessorio della sua istanza di nuova attualizzazione rispetto al credito principale. Notò a questo riguardo che il 21 luglio 2000, all’epoca dell’ammissione di un sequestro-attribuzione, il credito principale non era stato considerato in nessun modo come prescritto (paragrafo 44 sopra) e che, in più, la prescrizione era una sanzione per mancanza di zelo del titolare del diritto in questione, il che non era il suo caso. Criticò anche l’importo eccessivo degli oneri di giustizia che era obbligato a rimborsare alla società.
59. Con una sentenza del 24 gennaio 2003, la Corte suprema respinse il ricorso su ricorso, confermando così la sentenza contestata. Per ciò che riguardava il motivo di appello relativo agli oneri di giustizia, la Corte suprema giudicò che la corte di appello aveva esaminato l’istanza “nelle condizioni della legge sulla professione di avvocato.”
60. Risulta dalle affermazioni del richiedente, non contestate dal Governo che due pratiche di esecuzione forzata erano state aperte nel 2005 contro lui in vista del recupero da parte della società degli oneri di giustizia stabiliti a suo profitto con la sentenza del 21 giugno 2002 (paragrafo 29 sopra) e la sentenza del 24 gennaio 2003. Nella cornice di queste pratiche, la società avrebbe chiesto il sequestro dei beni del richiedente.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
A. La Costituzione
61. Le disposizioni pertinenti nello specifico della Costituzione del 1991 si leggono così:
Articolo 11 § 2
“I trattati ratificati dal Parlamento secondo le vie legali fanno parte integrante dell’ordine giuridico interno. “
Articolo 20
“(1) le disposizioni costituzionali concernente i diritti e le libertà dei cittadini saranno interpretati ed applicati in conformità con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed i patti ed altri trattati nei quali la Romania è parte.
(2) in caso di contraddizione tra i patti e trattati concernenti i diritti fondamentali dell’uomo nei quali la Romania è parte e le leggi interne, le disposizioni internazionali prevalgono. “
Articolo 21
“(1) ogni persona può investire i tribunali in vista della difesa dei suoi diritti, le sue libertà ed i suoi interessi legittimi.
(2) nessuna legge può impedire l’esercizio di questo diritto. “
Articolo 133 § 2
“Il Consiglio superiore della magistratura assolve il ruolo di consiglio disciplinare dei giudici. “
62. La Costituzione rivista il 31 ottobre 2003 è redatta così nelle sue parti pertinenti nello specifico:
Articolo 20 § 2
“(2) in caso di contraddizione tra i patti e trattati concernenti i diritti fondamentali dell’uomo nei quali la Romania è parte e le leggi interne, le disposizioni internazionali prevalgono, salvo se la Costituzione o le leggi interne contengano delle disposizioni più favorevoli. “
Articolo 21 § 3
“Le parti hanno diritto ad un processo equo ed all’esame delle loro azioni in giustizia in un termine ragionevole. “
Articolo 133
“(2) il Consiglio superiore della magistratura assolve il ruolo di tribunale (instanţă di judecată) (…) nell’ambito della responsabilità disciplinare dei giudici e dei procuratori, in conformità col procedimento stabilito dalla sua legge organica. (…)
(3) le decisioni del Consiglio superiore della magistratura in materia disciplinare possono essere contestate dinnanzi all’Alta Corte di cassazione e di giustizia. “
B. il codice di procedimento civile
63. Le disposizioni del codice di procedimento civile e la giurisprudenza interna pertinente relativa all’inadempimento di decisioni definitive ed alla nuova attualizzazione dei crediti stabiliti da un titolo esecutivo sono descritte nelle cause Virgil Ionescu c. Romania (no 53037/99, 28 giugno 2005, §§ 31-37) e Topciov c. Romania ( déc.) (no 17369/02, 15 giugno 2006).
64. Prima della modifica del codice di procedimento civile con l’ordinanza di emergenza del Governo no 59 del 25 aprile 2001, la nuova attualizzazione dei crediti, nella cornice di un procedimento di esecuzione forzata, poteva essere chiesta unicamente tramite via giudiziale. Con questa ordinanza d’emergenza è stato inserito nel codice di procedimento civile l’articolo 3712 § 3 secondo cui la nuova attualizzazione viene realizzata dall’ufficiale giudiziario di giustizia.
65. L’articolo 3302 § 1 del codice di procedimento civile, prima della sua abrogazione tramite l’ordinanza d’emergenza del governo no 58 del 25 giugno 2003, contemplava che il procuratore generale della Romania poteva ordinare il rinvio dell’esecuzione delle decisioni definitive prima dell’introduzione di un “ricorso per annullamento” (recurs în anulare). Con la decisione no 73 del 4 giugno 1996, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 22 ottobre 1996, la Corte costituzionale della Romania ha dichiarato questa disposizione incostituzionale.
66. Secondo l’articolo 282 § 2 del codice di procedimento civile, le decisioni di sentenze interlocutorie (încheieri premergătoare) sono sottoposte all’appello solo nello stesso momento in cui la decisione viene resa al merito della causa.
67. L’articolo 320 § 1 del codice di procedimento civile contempla che le opposizioni all’esecuzione forzata devono essere esaminate d’emergenza ed a titolo prioritario.
C. La legge no 92 del 4 agosto 1992 sull’organizzazione giudiziale (come ripubblicata il 30 settembre 1997, la legge no 92/1992)
68. Il titolo VII del legge no 92/1992 riguarda la responsabilità disciplinare dei magistrati. Questa responsabilità è impegnata in caso di trasgressione nel compimento delle loro funzioni (îndatoriri di serviciu) e di comportamenti che possono nuocere all’interesse del servizio o al prestigio della giustizia. L’azione disciplinare contro i giudici è impegnata dal ministro della Giustizia che può investire il Consiglio superiore della magistratura dopo avere ricevuto i risultati di un’inchiesta preliminare. Le sanzioni disciplinari sono l’avvertimento, la diminuzione dello stipendio, il trasferimento temporaneo in un altro tribunale, la sospensione temporanea dell’incarico, il rinvio della magistratura.
69. Questo titolo è stato abrogato dalla legge no 303 del 28 giugno 2004 sullo statuto dei magistrati.
D. La legge no 303 del 28 giugno 2004 sullo statuto dei magistrati (la legge no 303/2004)
70. Secondo l’articolo 95 della legge no 303/2004, ogni persona può investire il Consiglio superiore della magistratura dei casi che dipendono dall’attività o dal comportamento inadatto, dalla trasgressione agli obblighi professionali o dalla commissione di una mancanza disciplinare da parte di un magistrato. Secondo l’articolo 97 f) della legge, sono considerati come mancanza disciplinare la mancata osservanza in modo ripetuto delle disposizioni legali relative all’esame delle azioni con celerità. L’articolo 98 della legge contempla le sanzioni disciplinari che sono similari a quelle iscritte nella legge no 92/1992.
E. La legge no 304 del 28 giugno 2004 sull’organizzazione giudiziale (la legge no 304/2004)
71. Questa legge ha abrogato la maggior parte delle disposizioni della legge no 92/1992. Secondo l’articolo 10 della legge no 304/2004, ogni persona ha diritto ad un processo equo e condotto in un termine ragionevole.
F. Il giudizio no 797 del 30 marzo 2007 del tribunale dipartimentale di Iaşi
72. Il Governo ha presentato qui accluso alle sue osservazioni il giudizio no 797 del 30 marzo 2007 del tribunale dipartimentale di Iaşi, reso in un procedimento aventea come oggetto l’obbligo dello stato, rappresentato dal ministero delle Finanze, di versare ad un certo D.I.V. dei risarcimenti per i danni materiali e morali subiti in ragione della durata eccessiva di un procedimento penale impegnato a suo carico. Il tribunale dipartimentale ha fatto diritto all’azione. Il giudizio era redatto così nelle sue parti pertinenti allo specifico:
“Per [la querelante], l’errore giudiziale di cui è stata vittima non consiste nel fatto di essere stata condannata ingiustamente a titolo definitivo, né nella sua privazione di libertà, ma nella durata eccessiva, ingiustificata ed irragionevole dei procedimenti penali di cui è stata oggetto in ragione di una confusione. Ora, in virtù dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, gli Stati membri riconoscono ad ogni persona che dipende dalla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nel titolo I della Convenzione. Tra questi, l’articolo 6 della Convenzione garantisce il diritto ad un processo equo,essendo una componente di questo concetto il giudizio in un termine ragionevole, da valutare in funzione della complessità della causa, del comportamento delle parti e di quello delle autorità, così come dell’importanza per le parti della posta del procedimento (Corte EDH, causa Pierazzini c. Italia, 27.02.1992). Nella prospettiva della Convenzione, i ritardi provocati da ogni autorità sono di natura tale da provocare una constatazione di violazione dell’articolo 6 (Corte EDH, causa Martins Moreira [c. Portogallo], 26.10.1998) essendo tenuto lo stato ad assolvere un obbligo di risultato. Lo scopo di questa garanzia è di proteggere le parti contro una durata eccessiva dei procedimenti, di garantire l’efficacia e la credibilità dell’azione della giustizia, di evitare il mantenimento della persona accusata di avere commesso una violazione in un stato di incertezza in quanto alla sua situazione per un periodo troppo lungo.
Sono proprio queste garanzie che non sono state rispettate nel procedimento impegnato contro il richiedente.
In queste condizioni, il tribunale considera che [la querelante] si lamenta a buon diritto del ritardo eccessivo nell’ottenimento di una decisione che constata soprattutto la sua innocenza e gli errori che si erano prodotti, tenuto conto del fatto che la verifica dell’identità dell’autore prevale su ogni altra verifica, nella misura in cui [la querelante] ha presentato tanto dinnanzi ai tribunali che dinnanzi alle altre autorità (la procura) dei dati da cui risultava il carattere evidente della sua confusione con un’altra persona, elementi in rapporto ai quali la durata dei procedimenti è irragionevole.
Ora, una volta considerate questi premesse, alla luce della giurisprudenza della CEDH sviluppata a partire dalla causa Kudła c. Polonia, sentenza del 26 ottobre 2000 secondo cui gli Stati parti alla Convenzione sono tenuti a mettere a disposizione dei giudicabili una via di ricorso mediante la quale possono fare valere dei motivi di appello relativi al superamento della durata ragionevole del procedimento, un tribunale investito di tale motivo di appello deve essere competente per ordinare almeno la concessione dei risarcimenti quando il motivo di appello è fondato.
[L] ‘articolo 13 della Convenzione è l’espressione diretta dell’obbligo degli Stati di proteggere innanzitutto i diritti dell’uomo nel loro proprio ordine giuridico, il che costituisce una garanzia supplementare del godimento effettivo dei diritti. “
73. Non risulta dalle informazione fornite dal Governo che questo giudizio, reso in prima istanza, sia stato confermato mediante un ricorso su ricorso.
III. I LAVORI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA CON IL DIRITTO (COMMISSIONE DI VENEZIA)
74. All’epoca della sua 69ma sessione plenaria (15-16 dicembre 2006) la Commissione di Venezia ha adottato uno “Studio sull’effettività dei ricorsi interni in materia di durata eccessiva dei procedimenti” (documento CDL-AD(2006)036 ), i cui brani pertinenti nello specifico sono i successivi,:
“59. In modo generale, la maggior parte degli Stati membri del Consiglio dell’Europa [eccetto l’Armenia, l’Azerbaigian, la Grecia, la Romania e la Turchia] dispongono di un mezzo procedurale che permette agli individui di sporgere querela in caso di durata eccessiva di un procedimento.
65. I ricorsi aperti in caso di durata che si suppone come eccessiva dei procedimenti possono essere classificati dei differenti modi.
-I ricorsi preventivi o di accelerazione mirano ad accorciare la durata dei procedimenti per evitare che non diventi eccessiva, mentre i ricorsi per risarcimento forniscono agli individui un indennizzo per i ritardi già provocati, sia che il procedimento sia ancora pendente o che sia finito.
-I ricorsi pecuniari offrono un risarcimento finanziario per il danno subito, materiale e/o morale. I ricorsi non pecuniari offrono un risarcimento morale, per esempio la riconoscenza della violazione o l’alleggerimento di una pena.
-Certi ricorsi sono al tempo stesso aperti per i procedimenti pendenti e compiuti, mentre altri lo sono solamente per i procedimenti pendenti. Difatti, quando un procedimento è finito, i ricorsi di accelerazione non avrebbero evidentemente nessuna utilità, ed il ricorso può consistere dunque solo di un risarcimento per il danno subito a causa della durata eccessiva del procedimento o di un’azione disciplinare contro l’autorità responsabile di questa durata eccessiva.
-Certi ricorsi possono essere applicabili a tutti i tipi di procedimenti (civili, amministrative o penali) mentre altri si applicano solamente ai procedimenti penali.
142. Di fatto, la Corte precisa che una combinazione dei due tipi di ricorso, uno destinato ad accelerare il procedimento e l’altro a portare un risarcimento, potrebbe sembrare costituire la migliore soluzione.
147. Un’azione disciplinare contro il giudice che ha dato prova di lentezza può essere assimilata ad un ricorso effettivo contro la durata dei perseguimenti ai termini dell’articolo 13 della Convenzione unicamente se ha una “conseguenza diretta ed immediata sul procedimento che ha dato adito all’azione di reclamo.” Ne segue che l’azione disciplinare deve presentare un certo numero di caratteristiche specifiche. Se un’azione di reclamo viene depositata, l’organo di controllo deve avere l’obbligo di studiare la questione col giudice che ha fatto prova di lentezza. Il richiedente deve essere parte del procedimento. La decisione, qualunque sia, non deve avere unicamente degli effetti sulla situazione personale del giudice in causa.
148. Qualunque sia la forma del risarcimento, deve corredare della riconoscenza della violazione intervenuta. Di fatto, la giurisdizione interna deve riconoscere che l’esigenza di una durata ragionevole non è stata soddisfatta e che una misura specifica deve essere presa nello scopo di riparare il mancata osservanza del “termine ragionevole”, al senso dell’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione. Questa riconoscenza deve esistere “almeno in sostanza.”
151. L’articolo 13 non esige che un ricorso specifico sia contemplato per ciò che riguarda la durata eccessiva dei procedimenti; un ricorso costituzionale o giuridico generale, come un’azione in vista di stabilire la responsabilità non contrattuale dello stato, può bastare. Tale azione deve presentare tuttavia, tanto un carattere effettivo sul piano del diritto che su quello della pratica.
152. In mancanza di una base giuridica specifica, l’esistenza del ricorso e la portata della sua applicazione devono essere enunciate chiaramente e devono essere confermate,o completate , con la pratica degli organi competenti e/o la giurisprudenza appropriata.
153. Qualunque sia la misura ordinata dall’autorità competente, il ricorso interno per durata eccessiva soddisfarà le esigenze della Convenzione solo se ha acquisito, in teoria ed in pratica, la certezza giuridica sufficiente che permette al richiedente di averlo utilizzato al momento del deposito di una richiesta presso la Corte.
158. Non occorre che i “ricorsi contro i ritardi” previsti dal diritto interno restino semplicemente teorici: deve esistere una giurisprudenza sufficiente che provi che l’esercizio di questi ricorsi può permettere realmente di accelerare il procedimento o di ottenere un risarcimento adeguato.
159. In mancanza di giurisprudenza specifica, un ricorso può essere considerato come “effettivo” se la formula della legge in questione indica senza equivoci che mira espressamente a regolare il problema della durata eccessiva di procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni interne. “
IN DIRITTO
I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 A RAGIONE DELL’INADEMPIMENTO DEL GIUDIZIO DEL 12 SETTEMBRE 1994
75. Il richiedente adduce che l’inadempimento del giudizio definitivo del 12 settembre 1994 costituisca una violazione del suo diritto di accesso ad un tribunale. In particolare, si lamenta che, malgrado gli utili incalcolabili che lo stato rumeno ha tratto dallo sfruttamento della sua invenzione nell’industria, gli sia stato impedito per un lungo periodo di fare valere i suoi diritti riconosciuti da una decisione di giustizia definitiva. Aggiunge che la società debitrice è stata privatizzata nel 2003 senza tenere conto del suo debito nei suoi confronti, il che ha accentuato i problemi relativi all’ordinamento di questo debito.
Stima anche che l’impossibilità di ottenere l’esecuzione del giudizio del 12 settembre 1994 porti violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni.
Invoca gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1, così formulati nelle loro parti pertinenti allo specifico,:
Articolo 6 § 1 della Convenzione
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà della fondatezza di ogni accusa in materia penale diretta contro lei. “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
76. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
1. Le tesi delle parti
a) Il Governo
77. Il Governo ammette che c’è stato un ritardo nell’esecuzione del giudizio del 12 settembre 1994, ma stima che questo ritardo fosse giustificato da condizioni obiettive. Precisa così che l’istanza di revisione del giudizio formato dalla società debitrice ha determinato un rinvio dell’esecuzione fino al 30 novembre 2001 e che, per di più, nella cornice di un’opposizione all’esecuzione formata dalla società, le giurisdizioni hanno accordato anche il rinvio dell’esecuzione. Considera che, visto i numerosi procedimenti impegnati dalle parti, fosse necessario sospendere l’esecuzione del giudizio in ragione di evitare che la conclusione di questi procedimenti influenzasse suddetta esecuzione.
78. Osserva poi che in seguito ai procedimenti di sequestro-attribuzione impegnati dal richiedente questo ha ottenuto il recupero del suo credito, anche se è stato solamente parziale, il che prova che le autorità hanno dato prova di zelo nello specifico.
79. In più, il Governo insiste sul fatto che in virtù della transazione conclusasi tra la società ed il richiedente, tutte le controversie relative all’esecuzione del suddetto giudizio sono state estinte, ivi comprese quelle che erano oggetto della pratica esaminata dal tribunale dipartimentale di Vrancea, nella cornice del quale una perizia aveva calcolato il valore riattualizzato del credito del richiedente. Trattandosi di una convenzione autenticata dinnanzi al notaio pubblico, la transazione potrebbe essere contestata solo tramite la via dell’iscrizione in falso (înscriere în fals). Ad ogni modo, secondo il Governo, le minacce addotte dal richiedente nella sua lettera del 27 agosto 2007 (paragrafo 43 sopra) non potrebbero essere considerate in mancanza di ogni prova pertinente, nella misura in cui il carico della prova incombe sulla persona autrice di un’affermazione. Inoltre, la transazione è stata firmata anche da un altra persona che era anch’essa creditrice della società.
80. Il Governo conclude che la società debitrice ha eseguito il suo obbligo derivante dal giudizio del 12 settembre 1994.
b) Il richiedente,
81. Il richiedente si lamenta che le autorità nazionali che avevano l’obbligo di agire con zelo in vista dell’esecuzione del giudizio, abbiano solamente fatto differire questa esecuzione per circa dodici anni. Stima a questo riguardo che l’opposizione all’esecuzione avrebbe dovuto essere decisa a titolo prioritario, il che non è stato il caso.
82. Riguardo alla transazione menzionata dal Governo, il richiedente precisa che, la società debitrice avendogli pagato 2 500 000 000 di ROL nel 2005, era stato privato di questa somma fino a questa data. Ad ogni modo, stima che il suo credito era nettamente superiore alla somma iscritta nella transazione.
2. La valutazione della Corte
83. La Corte ricorda che l’esecuzione di un giudizio, di qualsiasi giurisdizione questo sia, deve essere considerata come facente parte integrante del “processo” ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II). Quando le autorità sono tenute ad agire per l’ esecuzione di una decisione giudiziale ed omettono di farlo, questa inerzia impegna la responsabilità dello stato sul terreno dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (Scollo c. Italia, 28 settembre 1995, § 44, serie A no 315-C).
84. Nello specifico, la Corte nota che, con un giudizio definitivo del 12 settembre 1994, il tribunale dipartimentale di Iaşi ha ordinato ad una società per azioni a capitale pubblico di pagare al richiedente 253 942 510 ROL abbinati ad un tasso di interesse annuo del 6%. Questo giudizio ha fatto nascere nel capo del richiedente un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
85. Osserva anche che in vista dell’esecuzione di questo giudizio il richiedente ha dovuto impegnare numerosi procedimenti, sebbene la debitrice fosse una società a capitale pubblico fino alla sua privatizzazione nel 2003. Ora non è opportuno chiedere ad un individuo che ha ottenuto un credito contro lo stato alla conclusione di un procedimento giudiziale di dovere impegnare il procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (Metaxas c. Grecia, no 8415/02, § 19, 27 maggio 2004). Inoltre, la società debitrice è stata oggetto di un’inchiesta della corte dei conti per avere tolto una somma di denaro dal suo conto allo scopo di evitare un’eventuale esecuzione forzata (paragrafo 10 sopra).
86. Ad ogni modo, la Corte ricorda che ha già considerato che l’omissione delle autorità a conformarsi in un termine ragionevole ad una decisione definitiva poteva provocare una violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, soprattutto quando l’obbligo di fare eseguire la decisione in causa appartiene ad un’autorità amministrativa (vedere, mutatis mutandis, tra molte altre, Metaxas precitata, §§ 26 e 31, e Tacea c. Romania, no 746/02, §§ 27, 39 e 40, 29 settembre 2005).
87. Nello specifico, la Corte rileva che l’esecuzione del giudizio in questione si è scontrata a numerosi rinvii accordati sia dal procuratore generale della Romania in 1995 e 1996 (paragrafi 13 e 14 sopra) che dai tribunali investiti delle opposizioni all’esecuzione formate dalla società debitrice, dei procedimenti paralleli o delle vie di ricorso straordinarie. Così, nella cornice di un procedimento di revisione del giudizio in questione, l’esecuzione è stata sospesa tra il 20 marzo 1997 ed il 30 novembre 2001 (paragrafi 18 e 22 sopra) in attesa del risultato definitivo di un altro procedimento riguardante la validità del brevetto di invenzione del richiedente; è stata sospesa anche tra il 19 dicembre 1996 ed il 21 giugno 2002 in attesa della conclusione definitiva dell’opposizione all’esecuzione ( paragrafi 25 e 29 sopra).
88. Se la Corte ha già giudicato che un rinvio all’esecuzione di una decisione di giustizia durante il tempo rigorosamente necessario per trovare una soluzione soddisfacente ai problemi di ordine pubblico può giustificarsi in circostanze eccezionali (Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, § 69, CEDH 1999-V) stima che non è così il caso nello specifico. A questo riguardo, nota che i rinvii accordati dalla procura non erano motivati in nessun modo, mentre quelli concessi dai tribunali potrebbero passare per incidenti procedurali dilatori, nella misura in cui i procedimenti paralleli e le vie di ricorso straordinarie che li giustificano erano stati respinti alla fine (i procedimenti B.2 e C qui sopra) Ad ogni modo, i rinvii così accordati hanno ritardato per un periodo anormalmente lungo l’esecuzione del giudizio del 12 settembre 1994.
89. La Corte trova particolarmente sorprendente il fatto che i primi versamenti a profitto del richiedente siano stati fatti solo nel corso degli anni 2001 e 2002 (paragrafi 32 e 45 sopra).
90. Nota anche che con una transazione del 7 luglio 2005, autenticata dal notaio pubblico, il richiedente e la società debitrice sono convenuti a considerare come estinti tutte le controversie relative all’esecuzione del giudizio in questione e di non avere più nessuna pretesa relativa a questo giudizio, in scambio del pagamento da parte della società debitrice di una somma di denaro al richiedente (paragrafo 40 sopra). Sebbene il richiedente adduce di avere accettato questa transazione in ragione di minacce alle cui sarebbe stato sottoposto, la Corte non scopre tra i documenti della pratica nessuno indizio di natura tale da provare le sue affermazioni e da gettare così un dubbio sulla validità della transazione in questione. Non vede quindi nessuna ragione di natura tale da impedirle di considerare che il giudizio del 12 settembre 1994 sia stato eseguito il 7 luglio 2005.
91. Nota comunque che l’esecuzione in questione è sopraggiunta solamente circa undici anni dopo il giudizio.
92. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessun fatto né argomento che posano giustificare tale ritardo nell’esecuzione.
93. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi concreti della pratica, la Corte stima che nello specifico lo stato, tramite i suoi organi specializzati, non ha sostenuto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire con celerità il giudizio del 12 settembre 1994.
94. Pertanto, c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE A RAGIONE DELLA DURATA DEI PROCEDIMENTI DECISI DALLE SENTENZE DEL 21 GIUGNO E DEL 28 GIUGNO 2002
95. Il richiedente si lamenta della durata del procedimento relativo all’opposizione all’esecuzione forzata formata dalla società debitrice e deciso definitivamente dalla sentenza del 21 giugno 2002 della corte di appello di Iaşi. Si lamenta anche della durata eccessiva del secondo procedimento che riguarda i suoi diritti di autore, finalizzato dalla sentenza del 28 giugno 2002 della Corte suprema di giustizia. Invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulata nelle sue parti pertinenti allo specifico,:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
96. La Corte nota che il primo dei procedimenti riguardati da questo motivo di appello è cominciato il 18 dicembre 1996 e è finito il 21 giugno 2002. È durato cinque anni, sei mesi e tre giorni dunque. Il secondo procedimento è cominciato il 23 maggio 1995 e si è concluso il 28 giugno 2002. È durato sette anni, un mese e sette giorni dunque.
A. Sull’ammissibilità
97. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
1. Le tesi delle parti
a) Il Governo
98. Il Governo non contesta che il procedimento deciso dalla sentenza del 21 giugno 2002 non rivestisse una complessità particolare, ma osserva che è stato sospeso in ragione dell’introduzione di due altri procedimenti aventi un’incidenza sullo svolgimento del primi: l’istanza di revisione del giudizio del 12 settembre 1994 e l’azione riguardante la validità del brevetto del richiedente. In più, nota che l’interessato ha fatto uso delle vie di ricorso contro la sentenza interlocutoria del 19 dicembre 1996, il che ha provocato parecchi rinvii della causa in attesa dei risultati di queste vie di ricorso. Considera che non ci sono stati dei lunghi periodi di inoperosità completa nell’attività delle autorità e che le udienze sono state fissate ad intervalli ragionevoli. Conclude da ciò che le autorità hanno dato prova di zelo nel trattamento della causa.
99. Il Governo non ha presentato alcune osservazioni in quanto alla durata del procedimento deciso dalla sentenza del 28 giugno 2002.
b) Il richiedente
100. Riguardo al procedimento deciso dalla sentenza del 21 giugno 2002, il richiedente insiste sul fatto che le autorità hanno sospeso l’esame della causa per una durata irragionevole e senza nessuna giustificazione pertinente, mentre deteneva un credito contro lo stato. Contesta quindi l’affermazione del Governo relativa alla mancanza di lunghi periodi di inoperosità completa delle autorità.
101. Il richiedente nota poi che il Governo non ha fatto nessun commento sul procedimento deciso dalla sentenza del 28 giugno 2002.
102. Reitera che la durata dei due procedimenti sia stata eccessiva.
2. La valutazione della Corte
103. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si valuta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento del richiedente e quello delle autorità competenti così come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra altri, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
104. Nello specifico, per ciò che riguarda il primo procedimento, avente come oggetto un’opposizione all’esecuzione forzata, la Corte rileva innanzitutto che secondo l’articolo 320 § 1 del codice di procedimento civile (paragrafo 67 sopra) tale questione avrebbe dovuto essere esaminata d’emergenza ed a titolo prioritario; ora il procedimento in questione è stato sospeso il 23 marzo 1998 in attesa del risultato definitivo dei procedimenti riguardanti rispettivamente la revisione del giudizio del 12 settembre 1994 e l’annullamento del brevetto del richiedente. Nota anche che i documenti della pratica non permettono di conoscere la data in cui l’esame della causa è stato ripreso. Essendo stati tuttavia decisi i due suddetti procedimenti paralleli definitivamente il 23 gennaio ed il 30 novembre 2001( paragrafi 22 e 46 sopra) la Corte stima che la ripresa dell’esame dell’opposizione ha avuto luogo verosimilmente tra il 30 novembre 2001 ed il 25 febbraio 2002, data dei dibattimenti (paragrafo 27 sopra). Quindi, l’esame dell’opposizione è stato sospeso per più di tre anni ed otto mesi; in più, l’esecuzione costretta è stata lei stessa sospesa dal 19 dicembre 1996 fino al termine definitivo dell’opposizione, soluzione che era già stata differita (paragrafo 25 sopra).
105. Per quanto il Governo intende sostenere che i due procedimenti paralleli fossero di natura tale da influenzare lo svolgimento del procedimento riguardante l’opposizione all’esecuzione, ragione per cui questa ultima ha dovuto essere sospesa, la Corte stima che i due procedimenti impegnati dalla società debitrice miravano a differire solamente l’esecuzione. Peraltro, la Corte suprema ha considerato nella sua sentenza del 31 ottobre 1997 che il procedimento per revisione fosse stato introdotto allo scopo evidente di impedire l’esecuzione di una decisione irrevocabile (paragrafo 20 sopra).
106. Per ciò che riguarda il secondo procedimento riguardante il pagamento dei diritti di autore del richiedente, la Corte osserva che questo è stato sospeso tra il 18 aprile 1997 ed il 23 aprile 2001, o per circa cinque anni, in attesa della conclusione del procedimento relativo alla validità del brevetto di invenzione del richiedente (paragrafo 52 sopra).
107. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevano delle questioni simili alla presente in cui ha concluso alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
108. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che gli sono stati sottoposti, considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata dei procedimenti controversi sia stata eccessiva e non risponda all’esigenza del “termine ragionevole.”
109. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della durata eccessiva dei due procedimenti.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
110. Il richiedente si lamenta della mancanza di un ricorso effettivo in dritto rumeno contro le decisioni di rinvio dell’esecuzione. Si lamenta anche della mancanza di un ricorso effettivo a difetto del quale avrebbe potuto sollevare un motivo di appello fondato sulla durata eccessiva dei due procedimenti suddetti, facendo valere la sua impossibilità di ridurre i lunghi periodi di attesa nell’esame di questi procedimenti. Invoca l’articolo 13 della Convenzione, così formulata,:
“Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa dalle persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
A. Sull’ammissibilità
111. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
1. Le tesi delle parti
a) Il Governo
112. Il Governo stima che il richiedente poteva investire il Consiglio superiore della magistratura di un’azione di reclamo relativa alla durata del procedimento interno. Aggiunge che in virtù delle leggi no 92/1992 e no 303/2004, questa istituzione può essere investita un’azione di reclamo relativa alla mancata osservanza da parte dei magistrati di un obbligo legale che spetta loro, ossia quello di decidere con celerità le cause che sono state assegnate loro, e che il disconoscimento di un obbligo iscritto nello statuto dei magistrati può provocare la responsabilità disciplinare della persona riguardata.
113. Nota poi che tale possibilità raffigura tra i rimedi esaminati dalla Commissione di Venezia nel suo studio sulle vie di ricorso da utilizzare per l’ottenimento di un risarcimento in caso di durata eccessiva dei procedimenti. Considera che il Consiglio superiore della magistratura, essendo formato da giudici e da procuratori ed esercitando delle funzioni giurisdizionali nel procedimento disciplinare, beneficia delle garanzie di legalità e di imparzialità in ragione della sua composizione. Considera inoltre che si tratta di un’istanza nazionale che presenta un’efficacia quasi simile ad un’istanza giudiziale. L’articolo 13 della Convenzione non esigendo che “l’istanza” sia un’istituzione giudiziale, stima che le esigenze di questa disposizione siano state assolte nello specifico.
114. Il Governo rileva poi che la Costituzione rumena accorda la preminenza ai trattati in materia di diritti dell’uomo e permette l’applicazione diretta della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della giurisprudenza della Corte; quindi, secondo il Governo, sarebbe stato lecito al richiedente presentare direttamente dinnanzi alle istanze interne un’azione fondata sulla durata del procedimento. Sottolinea a questo riguardo che le giurisdizioni nazionali fanno spesso appello alla giurisprudenza della Corte nelle loro decisioni e che questo aspetto registra un’evoluzione continua, il che lo conduce alla conclusione che, se fossero state investite di tale azione, l’avrebbero esaminata.
115. Presenta a questo riguardo dodici decisioni giudiziali rese tra il 2004 e il 2007 dal tribunale di prima istanza del terzo distretto di Bucarest, i tribunali dipartimentali di Sibiu e di Iaşi ed i corsi di appello di Bucarest e di Timişoara. Tra queste decisioni, otto sono state pronunciate nel 2007, due nel 2004 e due nel 2005; due sono stati resi peraltro, in ultima istanza, due altri in appello ed otto in prima istanza. Nei motivi delle loro decisioni, le giurisdizioni nazionali hanno fatto riferimento a certe disposizioni della Convenzione o alla giurisprudenza della Corte relativa in particolare al diritto di proprietà ed all’esecuzione delle decisioni giudiziali. Non risulta dai documenti ed informazione forniti dal Governo che le decisioni rese in prima istanza o in appello fossero state confermato mediante vie di ricorso.
116. Una sola decisione tra quelle presentate dal Governo riguardava il problema della durata dei procedimenti (paragrafo 72 sopra).
b) Il richiedente
117. Il richiedente stima che c’è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
2. La valutazione della Corte
118. La Corte ricorda che l’articolo 13 della Convenzione garantisce l’esistenza in diritto interno di un ricorso che permette di avvalersi dei diritti e delle libertà consacrate dalla Convenzione. Questa disposizione ha per conseguenza dunque di esigere un ricorso interno che permetta l’esame del contenuto di un “motivo di appello difendibile” fondato sulla Convenzione e che offra la correzione appropriata.
119. L’ “effettività” di un “ricorso” ai sensi dell’articolo 13 non dipende dalla certezza di una conclusione favorevole per il richiedente. Parimenti, l’ “istanza” menzionata in questa disposizione non ha bisogno di essere un’istituzione giudiziale, ma allora i suoi poteri e le garanzie che presenta entrano in fila di conto nella valutazione dell’effettività del ricorso che si esercita dinnanzi a lei. Inoltre, l’insieme dei ricorsi offerti dal diritto interno può assolvere le esigenze dell’articolo 13, anche se nessuno di questi non vi risponde i per intero da solo.
120. Occorre dunque ogni volta determinare se i mezzi di cui i giudicabili dispongono in diritto interno sono “effettivi” nel senso che possono impedire il sopraggiungere o la continuazione della violazione addotta o fornire una correzione adeguata per ogni violazione all’interessato che si è già prodotta i. Un ricorso è effettivo dal momento che permette o di fare intervenire al più presto la decisione delle giurisdizioni investite, o di fornire al giudicabile un risarcimento adeguato per i ritardi già imputati (Kudła c. Polonia [GC], no 30210/96, §§ 157-158, CEDH 2000-XI, e Sürmeli c. Germania [GC], no 75529/01, §§ 98-99, CEDH 2006-VII).
121. Tenuto conto della sua conclusione che figura sop