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Posizione
dell'art 6
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo I
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OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
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Art. 6 |
Regole generali sulla competenza (L)
[1]
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Comma 1
(art. 6 ) |
L'autorità
competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di pubblica utilità è anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento
espropriativo che si renda necessario. (L) |
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Comma 2
(art. 6 ) |
Le
amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i
Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed
organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già
esistente. (L) |
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Comma 3
(art. 6 ) |
Le
Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e
le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano
tutti gli atti dei procedimenti espropriativi
strumentali alla cura degli interessi da esse
gestiti, anche nel caso di delega di funzioni
statali. (L) |
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Comma 4
(art. 6 ) |
Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in
consorzio o in un'altra forma associativa prevista
dalla legge. (L) |
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Comma 5
(art. 6 ) |
All'ufficio per le espropriazioni è preposto un
dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la
qualifica più elevata. (L) |
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Comma 6
(art. 6 ) |
Per
ciascun procedimento, è designato un responsabile
che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e
gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (L) |
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Comma 7
(art. 6 ) |
Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento
o di singole fasi di esso, anche se non predisposto
dal responsabile del procedimento. (L) |
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Comma 8
(art. 6 )
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Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va
realizzata da un concessionario o contraente
generale, l'amministrazione titolare del potere
espropriativo può delegare, in tutto o in parte,
l'esercizio dei propri poteri espropriativi,
determinando chiaramente l'ambito della delega nella
concessione o nell'atto di affidamento, i cui
estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i
soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per
delega poteri espropriativi, possono avvalersi di
società controllata. I soggetti privati possono
altresì avvalersi di società di servizi ai fini
delle attività preparatorie. (L) |
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Comma 9
(art. 6 ) |
Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente
che emana il provvedimento dal quale deriva la
dichiarazione di pubblica utilità. (L) |
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Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo sostituito dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma
1 lettera e)
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
è già stato
coordinato
dall'Associazione con le norme che hanno
interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
(2001) fino ad oggi (la data di validità dei
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