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Posizione
dell'art 54
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo IV
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DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE |
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Art. 54.
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Opposizioni alla stima (L) |
Comma
1
(art. 54) |
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione
prevista dall'articolo
27, comma 2, il proprietario espropriato, il
promotore dell'espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse può impugnare innanzi alla corte
d'appello, nel cui distretto si trova il bene
espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei
periti e di determinazione dell'indennità, la stima
fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale,
la liquidazione delle spese di stima e comunque può
chiedere la determinazione giudiziale
dell'indennità. (L) [1] |
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| Comma
2(art.
54) |
L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a
pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla notifica del decreto di
esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.
(L) |
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| Comma
3
(art. 54) |
L'opposizione alla stima è proposta con atto di
citazione notificato all'autorità espropriante, al
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al
beneficiario dell'espropriazione, se attore è il
proprietario del bene, ovvero notificato
all'autorità espropriante e al proprietario del
bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.
(L) |
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| Comma
4(art.
54) |
L'atto di citazione va notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia
stato affidato il pagamento dell'indennità. (L) |
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| Comma
5(art.
54) |
Trascorso il termine per la proposizione
dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata
definitivamente nella somma risultante dalla
perizia. (L) |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Comma modificato
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera oo) n. 1
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003); |
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