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1. Decorsi
trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27,
comma 2, il proprietario espropriato, il promotore
dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può
impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei
procedimenti di nomina dei periti e di determinazione
dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione
delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione
giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente
comma sono disciplinate
dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150 *(L) [1]
* ndr.
Comma così sostituito dall'articolo 34 comma 37 del D. Lgs. 1
settembre 2011 n.150.
Si riporta, per comodità dell'utente, il suddetto art 29
Art. 29
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di
cui all'articolo
54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova
il bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro
il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di
esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima
sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e' di
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene,
ovvero all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se
attore e' il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e'
notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a
questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'.
(Il Testo
precedente era il seguente.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo
27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore
dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può
impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si
trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina
dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta
dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione
delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione
giudiziale dell'indennità). |