Posizione dell'art 54 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo IV

DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE

 
Art. 54. Opposizioni alla stima (L)
Comma 1
(art. 54)
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. (L) [1]
   
Comma 2(art. 54) L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L)
   
Comma 3 (art. 54) L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L)
   
Comma 4(art. 54) L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L)
   
Comma 5(art. 54) Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)
   
 

Nota. Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
[1]
Comma modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera oo) n. 1 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);

 
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