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Posizione
dell'art 53
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo IV
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DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
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Art. 53 |
Disposizioni processuali (L) |
Comma
1
(art. 53) |
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi per
oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla
applicazione delle disposizioni del testo unico. (L)
Nota:
La Corte Costituzionale, con sentenza 11
maggio 2006, n. 191, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma , nella parte in
cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative a «i
comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti ad esse equiparati», non esclude i
comportamenti non riconducibili, nemmeno
mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. |
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Comma
2 (art. 53) |
Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio
2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione
e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità. (L) [2] |
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Comma
3 (art. 53) |
Resta ferma la giurisdizione del giudice
ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennità
in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa. (L) |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Rubrica modificata da avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.
(rif. rubrica del titolo IV)
[2]
Comma modificato da
avviso di rettifica pubblicato
nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.( rif. art.53
comma 2) |
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